Incarto n.
90.2008.96

 

Lugano

22 giugno 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente,

Raffaello Balerna, Damiano Bozzini

 

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 9 dicembre 2008 di

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 14 ottobre 2008 (n. 5230), con la quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di Capriasca, sezione di Sala;

 

viste le risposte:

-    20 gennaio 2009 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità,

-    29 gennaio 2009 del municipio di Capriasca;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

che RI 1 è proprietaria dei mapp. 615, 618 e 5385 del comune di Capriasca, località Lelgio;

che il 25 ottobre 2004 il consiglio comunale di Capriasca ha adottato il nuovo piano regolatore della Sezione di Sala, cui appartengono i sopra citati fondi;

 

che, in tale occasione, il mapp. 618 è stato assegnato alla zona agricola, mentre i mapp. 615 e 5385 sono stati attribuiti all'area forestale;  

 

che, con risoluzione 14 ottobre 2008 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore, modificandolo d'ufficio in certi punti, chiedendo l'adozione di qualche variante e sospendendo la sua decisione su alcuni oggetti;

 

che il Governo ha, tra l'altro, approvato la scelta pianificatoria comunale in corrispondenza dei mappali in discussione;

 

che contro la decisione governativa, RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'attribuzione dei suoi fondi alla zona edificabile;

 

che, con le rispettive risposte, la Divisione chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile, mentre il municipio domanda che esso sia respinto;

 

 

considerato,                   in diritto

 

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso sono dati dall' art. 38 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990 (LALPT; RL 7.1.1.1);

 

che dev'essere, per contro, negata a RI 1 la legittimazione a interporre ricorso;

 

che, infatti, a norma dell'art. 38 cpv. 4 LALPT, contro le decisioni del Consiglio di Stato d'approvazione del piano regolatore sono legittimati a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (lett. b) e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio disposte dal Governo (lett. c);

 

che il privato cittadino è pertanto legittimato a ricorrere davanti al Tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti all'Esecutivo cantonale; fa eccezione l'ipotesi in cui quest'ultimo abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni del consiglio comunale, segnatamente quindi un diniego d'approvazione, rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore;

 

che, nel caso concreto, RI 1 non è insorta contro la decisione del comune che adottava la nuova impostazione pianificatoria dei suoi fondi, accettando quindi la decisione comunale;

 

che, come visto e in riferimento ai mappali in oggetto, l'Esecutivo cantonale ha a sua volta semplicemente avallato quest'ultima senza modificarla;

 

che, ferma questa premessa, per potere impugnare la decisione del Governo, RI 1 avrebbe dovuto preventivante insorgere davanti al Consiglio di Stato e chiedere la modifica della decisione comunale;

 

che non avendolo fatto, essa si è irrimediabilmente preclusa la possibilità di adire il Tribunale per contestare la pianificazione che interessa i suoi mappali: infatti, essa non può richiamarsi a nessuna delle ipotesi contemplate dall'art. 38 cpv. 4 LALPT per fondare la propria legittimazione a ricorrere e, difettando quest'ultima, il ricorso è irricevibile;

 

che la tassa e le spese di giustizia sono poste a carico della ricorrente (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 38 LALPT, 28 e 31 LPamm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa e le spese di giustizia di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario