Incarto n.
90.2009.38

90.2009.39

Lugano

23 febbraio 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Damiano Bozzini, Flavia Verzasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorsi di

 

a.   RI 1 e RI 2, ,

del 17 giugno 2009

 

 

b.   __________, ,
__________, ,
patr. da: __________ e da __________,


del 18 giugno 2009

 

 

 

contro

 

 

la decisione 20 aprile 2009 con la quale il municipio del comune di Manno ha istituito una zona di pianificazione concernente le aree di contorno del nucleo;

 

 

 

viste le risposte ai ricorsi sub. a e b:

-    22 luglio 2009 della Divisione della pianificazione territoriale;

-    20 e 21 settembre 2009 del municipio di Manno;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Nel comune di Manno l' RI 1 e RI 2 sono comproprietari del mapp. 12. __________, __________ e __________ sono invece comproprietari del mapp. 288. I due i fondi sono ubicati in prossimità del nucleo di Manno - il primo a nord ed il secondo a sud/ovest rispetto allo stesso - e sono assegnati dal piano regolatore vigente alla zona del nucleo di tamponamento (NT).

 

 

                                  B.   Con decisione 20 aprile 2009 il municipio del comune di ha adottato una zona di pianificazione concernente le aree di contorno del nucleo, allo scopo di poter verificare e reimpostare l'assetto dei relativi comparti, comprendenti i fondi inseriti nelle zone del nucleo di tamponamento (NT) e residenziale unifamiliare estensiva (RU2). La zona di pianificazione è volta a vietare nel perimetro interessato ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione. In linea di principio è ammessa solo la riattazione, la demolizione di edifici esistenti o cambiamenti di destinazione, a condizione ancora che non risultino manifestamente incompatibili con la futura pianificazione. La durata del provvedimento, pubblicato il 6 maggio 2009, è stata fissata a 5 anni al massimo.

 

 

                                  C.   a. Contro la misura suddetta i proprietari indicati in ingresso insorgono dinanzi al Tribunale.

 

                                         L' RI 1 e RI 2 censurano la legalità della misura. Tutti gli insorgenti lamentano inoltre l'assenza di un interesse pubblico del provvedimento ed una lesione dei principi della proporzionalità, dell'uguaglianza e della stabilità dei piani. Tanto i proprietari del mapp. 12 che quelli del mapp. 288 sostengono che l'ostato provvedimento sia stato adottato esclusivamente per inibire il rilascio delle licenze edilizie che essi hanno sollecitato per i loro rispettivi fondi. I primi proprietari attribuiscono al provvedimento anche effetti espropriativi.

 

                                         I ricorrenti chiedono pertanto al Tribunale di annullare la zona di pianificazione. L' RI 1 e RI 2 domandano inoltre, in via subordinata, di estromettere dalla stessa il mapp. 12, di loro proprietà, e di obbligare il comune di Manno a rifondere i danni loro derivanti dall'avversata restrizione della proprietà.

 

                                         b. La Divisione della pianificazione territoriale ed il municipio di Manno postulano la reiezione delle impugnative.

 

                                         c. L' RI 1 e RI 2 hanno presentato una succinta replica (una pagina), attraverso la quale hanno ribadito i loro argomenti e prodotto due documenti noti alle controparti (licenza edilizia 23 giugno 2009 per la costruzione di un autosilo da parte del comune ai mapp. 267, 286 e 936 e relativo ricorso del Dipartimento del territorio al Consiglio di Stato del 9 luglio 2009). Per questo motivo, pur tenendo conto di questo allegato, il Tribunale non ha notificato questa memoria al municipio di Manno ed al Dipartimento del territorio per la presentazione della duplica, ma la intima alle parti insieme al presente giudizio.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data ed i ricorsi sono tempestivi (art. 64 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990, LALPT; RL 7.1.1.1). Gli insorgenti sono inoltre legittimati a ricorrere, a tenore dell'art. art. 64 cpv. 2 LALPT.

 

                                         1.2. I gravami sono dunque ricevibili, in ordine. Possono inoltre essere evasi sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Gli atti di causa sono sufficienti per permettere l'emanazione della sentenza, per cui il sopralluogo, chiesto dai ricorrenti, non appare necessario. I ricorsi possono infine essere evasi con un unico giudizio (art. 51 LPamm).

 

 

                                   2.   2.1. Secondo l'art. 27 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), se i piani d'utilizzazione mancano o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati, al cui interno nulla è lecito intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione. Il principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 58 LALPT, che consente di istituire zone di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o problemi particolari relativi all'uso del territorio lo giustificano (cpv. 1), e in particolare, se i piani mancano o devono essere modificati (cpv. 2). La zona di pianificazione è istituita, nell'ambito delle relative competenze, dal municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 LALPT); quest'ultimo può inoltre stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente, così come per garantire l'adeguamento delle pianificazioni locali (art. 60 cpv. 2 LALPT). Il diritto cantonale riprende all'art. 63 cpv. 2 LALPT gli effetti del provvedimento prescritti all'art. 27 cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno della zona è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione, precisando inoltre che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente oppure sono sospese, al massimo fino alla scadenza della zona di pianificazione (art. 63 cpv. 3 LALPT). La zona di pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri due anni il termine di scadenza (art. 27 cpv. 2 LPT, 62 seg. LALPT).

2.2. La zona di pianificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990 n. 79, consid. 2b), volto ad evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo. Lo scopo principale dell'istituto consiste quindi nel tutelare la libertà di decisione dell'autorità durante lo svolgimento del processo di pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid. 4d, 113 Ia 362 consid. 2a, bb; Alexander Ruch, Kommentar RPG, n. 21 ad art. 27; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 27 n. 7 seg.). A questo stadio l'assetto definitivo dell'ordinamento allo studio non può essere dato per certo. Non si può in particolare affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione della proprietà che l'indirizzo pianificatorio potrebbe far temere. La zona di pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente: è un provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che, pur nei limiti della loro indeterminatezza, ne informano l'azione. Per i motivi che sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT garantisce nella materia specifica non può estendersi, salvo il caso di un'impostazione manifestamente erronea, all'ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e soltanto alla fondatezza e all'idoneità del vincolo istituito per non compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b). Solo importa dunque, in questo contesto, determinare se il provvedimento si giustifichi in quanto tale.

 

                                         2.3. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).

 

                                         In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). L'adozione di una misura di salvaguardia della pianificazione presuppone, come requisito centrale, una seria intenzione di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente (RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b di fine; Ruch, op. cit., art. 27 n. 27): questo significa che deve sussistere un interesse pubblico sia alla modificazione del piano di utilizzazione (piano regolatore a livello comunale) sia all'impiego transitorio dello strumento della zona di pianificazione (Ruch, op. cit., ad art. 27 n. 25 seg.; Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 27 n. 12 seg.). Il grado di concretizzazione di questa intenzione non deve essere tuttavia necessariamente elevato, in particolare quando il provvedimento è adottato, come si avvera nel nostro Cantone, dall'esecutivo comunale, che non è l'autorità competente ad adottare il piano di utilizzazione che la zona di pianificazione vuole tutelare (cfr. Ruch, op. cit., ad art. 27 n. 27 seg.; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 457).

 

                                         Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610).

 

 

                                   3.   3.1. Il nucleo di Manno è cinto a nord dalla zona del nucleo di tamponamento (NT), a est e sud/est dalla zona residenziale unifamiliare estensiva con regolamentazione particolare (RU2P), a sud/ovest nuovamente dalla zona del nucleo di tamponamento (NT), oltre al quale vi è un settore assegnato alla zona residenziale unifamiliare estensiva (RU2), infine ad ovest dal bosco e da una zona residenziale estensiva soggetta a piano particolareggiato (PP).

 

                                         3.2. Giusta l'art. 34 cpv. 1 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), nella zona NT - che qui interessa particolarmente - "sono comprese le aree di contorno alle parti edilizie originarie la cui edificazione deve essere intesa come completazione del nucleo tradizionale." In questa zona - prosegue la norma citata - "sono ammesse nuove costruzioni, a condizione che presentino un aspetto di valorizzazione architettonica e ambientale del nucleo." Per le prescrizioni dell'altezza, della composizione delle facciate, della scelta dei materiali e dei tinteggi, nonché per la formazione dei posteggi, l'art. 34 cpv. 2 NAPR rinvia all'art. 33 lett. b NAPR, che regge la zona del nucleo tradizionale (NV). Gli edifici devono essere edificati a confine con le strade o a m 3 dalle stesse; quest'ultima distanza si applica anche verso un fondo. L'indice di sfruttamento non dev'essere superiore ad 1.

 

                                         La zona NT è composta da due comparti assai contenuti dal profilo spaziale. Quello a nord è formato da due soli fondi: il mapp. 12, di mq 1'408, di proprietà dei ricorrenti RI 1 e RI 2, e il confinante mapp. 34, di mq 1'494. Quello a sud/ovest dal solo mapp. 288, di mq 2'098, di proprietà dei ricorrenti __________, __________ e __________.

 

                                         3.3. La scheda descrittiva, allestita dal municipio, spiega che la controversa zona di pianificazione è stata istituita allo scopo di poter elaborare una variante di piano regolatore che permetta di verificare e reimpostare l'assetto delle zone NT e RU2, che fanno da cornice al nucleo di Manno. Trattasi, a nord, dei mapp. 12 (di proprietà dei ricorrenti indicati sub a) e 34, inclusi nella zona NT, ed a sud/ovest dei mapp. 288, 289 e 290, il primo (di proprietà dei ricorrenti indicati sub b) assegnato alla zona NT e gli altri attributi alla zona RU2. L'obiettivo principale di questa nuova pianificazione verte sull'affinamento dell'ordinamento vigente onde evitare la realizzazione di progetti deturpanti o aventi un impatto eccessivo nel delicato contesto di contorno del nucleo. Si tratterà pertanto di precisare gli indirizzi di sviluppo urbanistico per le fasce di relazione tra il nucleo e le zone adiacenti (soprattutto ai lati sud-ovest e nord) e valutare l'introduzione di prescrizioni attinenti la tipologia edilizia e l'arredo paesaggistico atti a qualificare queste fasce. Questi approfondimenti potrebbero condurre ad un'ulteriore precisazione delle prescrizioni urbanistiche e di arredo concernenti anche la zona residenziale unifamiliare estensiva con regolamentazione particolare (RU2P).

 

                                         La zona di pianificazione è pertanto volta a vietare, quanto ad effetti, ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione nel perimetro interessato. In linea di principio è ammessa solo la riattazione, la demolizione di edifici esistenti o cambiamenti di destinazione, a condizione ancora che non risultino manifestamente incompatibili con la futura pianificazione.

 

                                         La durata del provvedimento, pubblicato il 6 maggio 2009, è stata fissata a 5 anni al massimo.

 

 

                                   4.   L' RI 1 e RI 2 eccepiscono in limine l'illegalità del provvedimento, perché nel preavviso emesso a tenore dell'art. 60 cpv. 1 LALPT, la Sezione dello sviluppo territoriale del Dipartimento del territorio aveva invitato il municipio ad esaminare la possibilità di includere nella zona di pianificazione anche l'area ad est del nucleo (a valle), definita dai mapp. 86, 96, 101, 102, 108 e 109 ed assegnata alla zona RU2P. Invito tuttavia disatteso dall'ente locale. Ora, il preavviso dipartimentale, obbligatorio, non è tuttavia vincolante per il municipio. La determinazione di quest'ultimo di non includere il settore in discussione nel perimetro della zona di pianificazione non disattende, di conseguenza, il principio di legalità, cui la stessa deve attendere. In che misura questa scelta indebolisca l'interesse pubblico del provvedimento rispettivamente conduca ad una lesione del principio di uguaglianza, è quesito che verrà affrontato nell'esame delle censure riferite a questi principi.

 

 

                                   5.   5.1. Gli insorgenti contestano, in seguito, la sussistenza l'interesse pubblico e la proporzionalità del provvedimento.

 

                                         5.2. Nella fattispecie, l'intenzione del municipio di Manno di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente relativo alle aree di contorno al nucleo, assegnate alla zona NT e RU2, in vista di un suo affinamento, è più che sufficientemente dimostrata. Palesemente illegittimo appare tuttavia, per quanto concerne quantomeno la zona NT, ove sono posti i fondi dei ricorrenti, quello che nella scheda descrittiva viene descritto come lo scopo del prospettato affinamento normativo, ossia di impedire - nel perimetro interessato - la realizzazione di progetti deturpanti o aventi un impatto eccessivo. In effetti, l'art. 34 NAPR in vigore subordina la possibilità di erigere nuovi edifici nella zona NT al requisito (positivo) che questi edifici valorizzino, sotto l'aspetto architettonico ed ambientale, il nucleo del paese. Ora, il soddisfacimento di questo requisito esclude già che gli edifici autorizzabili possano risultare deturpanti od avere un impatto eccessivo nel delicato contesto locale. L'obiettivo conclamato non solo è dunque già assicurato dalla normativa vigente (art. 34 NAPR, illustrato al consid. 3.2), ma anzi costituisce un passo indietro rispetto alla stessa ai fini della tutela e della valorizzazione del nucleo originario del comune. Se, tuttavia, si prescinde da questa vistosa pecca (ribadita comunque in sede di risposta!), la scheda descrittiva indica in seguito che cosa il municipio intenda valutare ed eventualmente decidere allo scopo di approfondire la pianificazione in vista della prospettata variante del piano regolatore: si tratta dunque di precisare gli indirizzi dello sviluppo urbanistico del territorio immediatamente adiacente al nucleo ed eventualmente introdurre delle nuove prescrizioni che governino questo indirizzo. Ora, al comune vanno senz'altro riconosciuti il diritto e la competenza di regolare in modo più dettagliato e incisivo di quanto non lo sia attualmente l'utilizzazione del territorio che fa da cornice al nucleo in vista di una sua migliore protezione e valorizzazione. Concretamente, la datata (ventennale) regolamentazione della zona NT, che qui particolarmente interessa, lascia un enorme spazio di intervento a favore del comune per determinare attivamente lo statuto urbanistico della stessa al menzionato fine, sancendo - ad esempio - un divieto tout court di costruire, oppure fissando incisive linee di arretramento degli edifici, oppure ancora determinando in maniera vincolante i loro ingombri massimi (orizzontali e verticali) e/o la loro precisa ubicazione sul terreno, od elencando in modo circostanziato le loro caratteristiche edilizie ecc. Restrizioni predeterminate e precise, cui non è possibile ovviare tramite l'applicazione della clausola estetica di ordine generale ancorata all'art. 34 NAPR: disposizione che consegna peraltro in primo luogo ai progetti di costruzione - e quindi ai proprietari - l'iniziativa di valorizzazione architettonica ed ambientale del nucleo. Questo spazio di manovra, in vista della protezione e della promozione del nucleo, è a maggior ragione soddisfatto per quanto concerne l'adiacente zona RU2, la cui normativa comunale (art. 37 NAPR) non istituisce un qualche vincolo in questa direzione. Sussiste pertanto un sicuro interesse pubblico alla modificazione del piano regolatore vigente nei settori colpiti dalla zona di pianificazione. Poco importa se questa modifica comporterà dei vantaggi anche per i proprietari dei fondi inseriti del nucleo tradizionale, tra cui i ricorrenti RI 1 e RI 2 annoverano due municipali (che non hanno comunque partecipato alla decisione di adozione del provvedimento) e le rispettive famiglie. Interesse pubblico e interesse privato non sono termini necessariamente antitetici o che si escludono a vicenda; possono sussistere l’uno accanto all’altro ed anzi interagire.

 

                                         5.3. Pure sorretto dall'interesse pubblico è l'impiego, nel caso in esame, della zona di pianificazione, la quale assicura a titolo transitorio che la pianificazione allo studio non venga ostacolata o comunque influenzata negativamente da un uso del territorio (soprattutto sotto forma di nuove costruzioni o del loro ampliamento) contrastante col suo indirizzo.

 

I ricorrenti contestano la sussistenza di questo requisito, affermando che il controverso provvedimento sia stato adottato per impedire la realizzazione dei progetti dagli stessi presentati sui rispettivi terreni alcuni mesi prima e che sono oggetto di altrettante procedure di rilascio del premesso di costruzione. Ora, tuttavia, l'ente pubblico può legittimamente fare ricorso all'istituzione di una zona di pianificazione per contrastare un determinato progetto edilizio, quando questo mette in luce delle carenze della pianificazione vigente. È quanto, del resto, afferma il comune nella risposta ai ricorsi, giusta cui l'esame dei progetti presentati dai ricorrenti, caratterizzati da un forte impatto negativo, ha evidenziato delle lacune della normativa attuale. L'esame di una domanda di licenza edilizia costituisce difatti il miglior mezzo per testare la validità dell'ordinamento pianificatorio, in termini di pertinenza ed efficacia, e di scoprirne i difetti. A tal punto che qualche Cantone ha addirittura regolamentato la facoltà, per l'ente pubblico, di far capo all'istituzione di una zona di pianificazione in presenza di un progetto edilizio pregiudizievole, come il Canton Berna, che - nell'interesse del proprietario - fissa all'ente competente un limite massimo di 3 mesi, dalla data di inoltro della domanda di licenza edilizia od anche solo dalla presentazione di un avamprogetto che attesti l'intenzione di costruire, per pubblicare il provvedimento; decorso questo termine, simile provvedimento non può più essere adottato nei confronti di quel preciso progetto per la durata di cinque anni, riservato il caso di una modifica notevole delle circostanze (cfr. art. 63 cpv. 2 della Baugesetz des Kantons Bern, del 9 luglio 1985).

 

Del pari, inversamente, la zona di pianificazione non è destituita di interesse pubblico perché una parte dei fondi che viene a toccare sia già edificata. Nemmeno infine la circostanza secondo cui essa sia circoscritta ad un ristretto perimetro modifica questa conclusione, ma semmai - con riferimento al principio della proporzionalità - la conforta.

 

5.4. Fondata sotto il criterio dell'interesse pubblico, va ancora esaminato se per rapporto alle circostanze concrete la misura pianificatoria all'esame risulta ragionevole, idonea e necessaria; segnatamente se non sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto. In concreto tutti questi requisiti sono dati. Da un canto, il provvedimento, senz'altro idoneo, è nello stesso tempo necessario ad assicurare che la modifica del piano regolatore possa compiutamente conseguire gli scopi che il municipio si è prefisso. Esso vieta, di conseguenza, ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione in via di studio ed adozione, lasciando spazio solo ad interventi di riattazione, cambiamenti di destinazione o demolizioni che non siano contrari alla medesima. Il fatto che il municipio avesse a disposizione un altro strumento di salvaguardia della pianificazione, come la decisione sospensiva (art. 65 LALPT), non scalfisce minimamente la validità, sempre sotto l'aspetto della necessità, della scelta operata dallo stesso di optare per l'adozione di una zona di pianificazione, che assicura migliori trasparenza e sicurezza giuridica. Va peraltro rilevato che, come ben si deduce dal testo stesso dell'art. 65 cpv. 1 e 4 LALPT, la decisione sospensiva costituisce una misura sussidiaria rispetto alla zona di pianificazione ed inoltre non esclude, se del caso, nemmeno un'adozione successiva di quest'ultima. Va, da ultimo, rilevata la durata limitata del provvedimento, di cinque anni. Il sacrificio imposto ai ricorrenti appare dunque contenuto, per cui la zona di pianificazione appare anche conforme al principio di proporzionalità.

 

 

                                   6.   I ricorrenti sollevano una contraddizione tra l'avversata zona di pianificazione ed il principio della stabilità del piano. Ora, tuttavia, i requisiti di applicazione dell'art. 21 cpv. 2 LPT, che permette di modificare la pianificazione solo in presenza di un notevole cambiamento delle circostanze e che è pertanto volto ad assicurare una certa sicurezza giuridica a favore dei proprietari interessati, devono essere soddisfatti - e quindi verificati - al momento in cui verrà effettivamente presentata la variante del piano regolatore di cui l'impugnata zona di pianificazione si pone a tutela (Ruch, op. cit., ad art. 27 n. 25 seg.; Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 27 n. 24). L'imperativo della sicurezza giuridica ha, per contro, una portata necessariamente attenuata a questo stadio preliminare del processo pianificatorio. Per legittimare, al suo cospetto, una zona di pianificazione, basta che l'intenzione, di valenza pubblica, manifestata dall'autorità di modificare il piano regolatore sia fondata quantomeno su di un cambiamento delle circostanze e risulti nello stesso tempo prevalente rispetto all'interesse privato dei proprietari di mantenere invariato lo statuto giuridico dei loro fondi (ibidem). Condizioni ampiamente soddisfatte, nel caso in esame, alla luce degli accadimenti frattanto intervenuti e sopra descritti, riconducibili alla presentazione delle domande di licenza edilizia da parte dei qui ricorrenti.

 

 

                                   7.   7.1. Gli insorgenti lamentano una discriminazione, per il fatto che il provvedimento non colpisce anche la zona residenziale unifamiliare estensiva particolare (RU2P), posta immediatamente ad est del nucleo. Secondo i ricorrenti RI 1 e RI 2 la controversa misura avrebbe dovuto essere estesa anche alla zona per edifici ad attrezzature pubbliche (EP-AP), posta a nord del loro fondo.

 

                                         7.2. Il principio dell'uguaglianza giuridica ancorato all'art. 8 Cost. esige che la legge e le decisioni d'esecuzione trattino in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse.
Nell'ambito di provvedimenti pianificatori esso ha una portata necessariamente limitata. Non è quindi insostenibile trattare differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per conformazione e posizione. L'invocato principio si identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio: per non essere arbitrario, il provvedimento deve fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a).

 

                                         7.3. Scostandosi da quanto suggerito dalla Sezione dello sviluppo territoriale nel preavviso 12 marzo 2009, il municipio non ha ritenuto di dover estendere la zona di pianificazione ai terreni ubicati ad est (a valle) del nucleo, nella zona RU2P, per il motivo che le relative prescrizioni consentono uno sfruttamento edilizio limitato, il quale tiene già conto della vicinanza con il nucleo. In effetti, questa zona è caratterizzata da un indice di occupazione del 25%, da un indice di sfruttamento di 0.3 e da un'altezza massima delle costruzioni di m 6.50 alla gronda, m 8.50 al colmo e m 7.50 per tetti piani, ed infine da un limite del fronte delle costruzioni verso valle di 8 m di larghezza (art. 32 e 38 NAPR). Come annota la scheda descrittiva, non è comunque escluso che la pianificazione in fieri possa condurre anche ad una precisazione dei parametri urbanistici per questa zona.

 

                                         7.4. Tenuto conto dell'ampio margine di decisione di cui fruisce il municipio ai fini della definizione del perimetro della zona di pianificazione, il non inserimento della zona RU2P in quella qui avversata non appare pertanto discriminatorio. Verificandosi un conflitto tra una domanda di licenza edilizia presentata su terreni posti in questo settore e la pianificazione allo studio, votata alla tutela ed alla valorizzazione del sovrastante nucleo, nulla impedisce al municipio di estendere - se del caso - il perimetro della controversa zona di pianificazione alla zona RU2P od intervenire, più semplicemente, mediante l'istituto della decisione sospensiva (cfr. consid. 4.4. che precede).

                                         Del resto, si fosse realmente verificata una disparità di trattamento, i ricorrenti non avrebbero potuto conseguire l'estromissione dei loro fondi dalla zona di pianificazione, ma semmai ottenere l'inclusione nella medesima di quelli assegnati alla menzionata zona RU2P. Pretesa che, però, non accampano a livello di conclusioni.

 

                                         7.5. L'ulteriore estensione dell'ostato provvedimento alla zona AP-EP, posta oltre le proprietà dei ricorrenti RI 1 e RI 2, non entra infine in linea di conto già per il motivo che questa zona ha costituito l'oggetto di una recentissima variante, approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione 13 marzo 2007 (n. 1323), in vista della costruzione di un autosilo, per cui non solo va rispettato l'esteso margine d'azione che compete al municipio nel tracciare il perimetro della zona di pianificazione ma, in più, l'istituzione della zona di pianificazione a questi fondi si urterebbe effettivamente al sopra menzionato principio della stabilità dei piani, invocato dai ricorrenti stessi (cfr. consid. 5).

 

 

                                   8.   I ricorrenti accennano alle conseguenze espropriative del provvedimento rispettivamente al loro diritto di essere risarciti in relazione allo stesso. Questi argomenti esulano però dalla presente procedura. Le relative domande appaiono, di conseguenza, irricevibili.

 

 

                                   9.   La zona di pianificazione all'esame risulta quindi sorretta da una valida base legale, giustificata da un sufficiente interesse pubblico, rispettosa del principio di proporzionalità e non discriminatoria. I ricorsi presentati contro la stessa devono dunque essere respinti, in quanto ricevibili.

 

 

                                10.   La tassa di giudizio e le spese sono poste a carico dei ricorrenti (art. 28 LPamm). Al comune di Manno, patrocinato da un legale, devono essere assegnate delle ripetibili (art. 31 LPamm).

 

 

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   In quanto ricevibili, i ricorsi sono respinti.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia è posta a carico degli insorgenti come segue:

                                         - fr. 1'250.- a carico di RI 1 e RI 2, in solido;

                                         - fr. 1'000.- a carico di __________ e __________, in solido.

 

 

                                   3.   I ricorrenti sono tenuti a versare delle ripetibili al comune di Manno come segue:

                                         - fr. 750.-- a carico di RI 1 e RI 2;

                                         - fr. 500.-- a carico di __________ e __________.

 

 

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   5.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario