Incarto n.
90.2009.43

 

Lugano

3 febbraio 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Damiano Bozzini, Flavia Verzasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 3 luglio 2009 di

 

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 9 giugno 2009 (n. 2806) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del comune di Losone concernente i nuclei;

 

 

viste le risposte:

 

-     4 settembre 2009 del municipio di Losone;

-    10 settembre 2009 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

-    14 settembre 2009 di CO 3;

 

 

preso atto della replica 29 settembre 2009 e delle dupliche:

-      7 ottobre 2009 del municipio di Losone;

-    30 ottobre 2009 di CO 3;

-    30 ottobre 2009 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   La ricorrente è proprietaria del mapp. 857 di Losone, ubicato in località __________, nel nucleo di __________.

 

 

B.  a. Nella seduta del 14 aprile 2008 il consiglio comunale di Losone ha adottato una variante del piano regolatore comunale concernente i nuclei.

 

      b. Con risoluzione 9 giugno 2009 (n. 2806) il Consiglio di Stato ha approvato la variante. Esso ha tuttavia negato la sanzione al nuovo ingombro volumetrico previsto sul mapp. 857 ed il suo prolungamento sul mapp. 856 (cfr. ris. impugnata, pag. 13 seg.).

 

c. Contestualmente a questa decisione il Governo ha accolto il ricorso 26 giugno 2008 di __________, proprietari del mapp. 856, che contestavano il nuovo assetto pianificatorio dei due fondi in parola (cfr. ris. impugnata, pag. 28-30).

 

 

                                  C.   Con impugnativa 3 luglio 2009 RI 1dinanzi al Tribunale contro la menzionata risoluzione. L'insorgente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita, in quanto il Consiglio di Stato non l'ha interpellata, e chiede pertanto, in via principale, di annullare la risoluzione governativa già per questo motivo. In via subordinata postula la conferma della proposta pianificatoria adottata dal consiglio comunale, con argomenti che non appare necessario riassumere.

                                         

 

                                  D.   La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio, agente per conto del Governo, ed i signori __________ chiedono che il ricorso venga respinto. Mentre che il comune di Losone ne postula l'accoglimento. Dei relativi argomenti si dirà, per quanto necessario, in diritto.

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

 

 

                                   2.   2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

 

                                         2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3; 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

 

 

                                   3.   3.1. La ricorrente si duole, in primo luogo, di una lesione del suo diritto di essere sentita.

 

                                         3.2. La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) - e in precedenza dall'art. 4 vCost. - il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii; RDAT II-2003 n. 53 consid. 5.2, I-2000 n. 42 consid. 2b, pure con rinvii). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale; la sua violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii). La giurisprudenza ammette la possibilità di sanare il vizio nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame di quella decidente (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 con rinvii). La sanatoria deve tuttavia rimanere l'eccezione, segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). Una riparazione entra inoltre in linea di considerazione solo se la persona interessata non subisca un pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 con rinvii). In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga, attraverso una violazione del diritto di essere sentito, ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (sentenza del Tribunale federale 8C_321/2009 del 9 settembre 2009, consid. 2.6.1).

 

                                         3.3. In concreto il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di __________, che contestavano le possibilità di costruire sul mapp. 856, di loro proprietà, ma soprattutto sul mapp. 857, di proprietà della qui insorgente, previste dalla variante predisposta dal comune, senza preventivamente offrire a quest'ultima la possibilità di prendere posizione sul ricorso dei vicini e, se del caso, partecipare all’istruttoria. Agendo in tal modo il Governo ha indubitabilmente violato il diritto di essere sentita della ricorrente.

 

                                         3.4. La lesione in oggetto non può essere sanata, nel caso di specie, grazie al ricorso inoltrato da RI 1 dinanzi al Tribunale. In effetti, a prescindere dal fatto che una sanatoria trasformerebbe l'eccezione in regola, nella fattispecie il Tribunale non fruisce di pieno potere cognitivo, poiché non interviene come unica autorità di ricorso a livello cantonale (cfr. consid. 2.2. che precede). Una sanatoria avrebbe eventualmente potuto intervenire, sempre a titolo eccezionale, solo nell'ipotesi in cui il Governo avesse disatteso la pianificazione proposta dal comune in assenza di ricorsi: in questa ipotesi il Tribunale avrebbe effettivamente funto da prima istanza di ricorso.

 

 

                                   4.   Ferme queste premesse, rilevata una lesione del diritto di essere sentita della ricorrente commessa dal Consiglio di Stato, che non può essere sanata mediante il ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo, quest'ultimo annulla la risoluzione governativa nella misura in cui nega la sanzione al nuovo ingombro volumetrico previsto sul mapp. 857 ed il suo prolungamento sul mapp. 856, accoglie il ricorso 26 giugno 2008 di __________ e pone inoltre a carico del comune di Losone il versamento di ripetibili a favore dei ricorrenti di quella sede.

 

 

                                   5.   Il ricorso dev'essere pertanto accolto. In applicazione dell'art. 65 cpv. 2 LPamm, il Tribunale retrocede gli atti al Consiglio di Stato affinché intimi a RI 1 il ricorso 26 giugno 2008 di __________ per la presentazione di una risposta, le permetta di partecipare all’istruttoria ed infine le notifichi la decisione in merito all'approvazione (o meno) della variante relativa alla nuova pianificazione dei mapp. 856 e 857 ed all'evasione del gravame predetto.

 

 

                                   6.   La tassa di giudizio dev'essere posta a carico dei resistenti __________ (art. 28 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         Di conseguenza:

                                     1.1.  la risoluzione 9 giugno 2009 (n. 2806) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del comune di Losone concernente i nuclei è annullata nella misura in cui non approva la pianificazione dei mapp. 856 e 857, accoglie il ricorso 26 giugno 2008 di __________ e pone a carico del comune di Losone fr. 400.- per ripetibili;

                                     1.2.  gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda come indicato al consid. 4.

 

 

                                   2.   La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico di CO 3, in solido.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

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Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario