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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti |
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segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 25 febbraio 2010 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 22 dicembre 2009 (n. 6788), con cui
il Consiglio |
viste le risposte:
- 29 marzo 2010 del municipio di Ponte Capriasca;
- 6 aprile 2010 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
ritenuto, in fatto
A. a. Nella seduta 17 marzo 2008 il consiglio comunale di Ponte
Capriasca ha adottato la revisione del piano regolatore. Per quanto qui interessa,
il piano del traffico prevedeva un posteggio (P8), a monte dell'Oratorio di san
Rocco (mapp. 36). Esso era formato da un primo segmento di dieci stalli (a sua
volta suddivisi in due tratte) e da un secondo segmento di 20 posti, tutti posizionati
paralleli alla carreggiata di via Bossago, la vecchia cantonale che conduceva
dal nucleo verso la media e alta Capriasca (antico collegamento con Vaglio e
Sala Capriasca). Il posteggio - già esistente e che s'intendeva consolidare
attraverso la procedura pianificatoria - era destinato a servire il
comprensorio del nucleo; esso era in particolare utilizzato dai pendolari che
vi risiedevano (cfr. Studio sui posteggi di servizio al Nucleo di Ponte
Capriasca, marzo 2006, pag. 10).
b. Con risoluzione 22 dicembre 2009, qui
impugnata, il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore. Esso ha
tuttavia negato l'approvazione alla prima tratta del posteggio P8 in prossimità
dell'oratorio di san Rocco. Il Governo ha, infatti, considerato che essa fosse
in conflitto con il monumento, bene culturale d'interesse cantonale. L'arretramento
di dieci metri previsto dal piano era ritenuto insufficiente (ris. gov., pag.
27). Esso ha quindi ordinato al comune di pubblicare la non approvazione (ris.
gov., pag. 50).
B. Con ricorso 25 febbraio 2010 RI 1, proprietaria del mapp. 37, sul quale sorge un piccolo edificio, addossato al citato oratorio, adisce il Tribunale cantonale amministrativo contestando la mancata approvazione della tratta di posteggio descritta in precedenza. L'insorgente pone l'accento sulla necessità di questi posteggi, comprovata dalla loro utilizzazione intensiva negli ultimi anni. La ricorrente, pur condividendo la volontà di tutelare l'oratorio, ritiene che l'attuale contesto - ben diverso da quello originale cinquecentesco e caratterizzato da elementi quali strada asfaltata, sagrato lastricato sopraelevato, "coda" di stalle ottocentesche, edifici moderni ecc. - non giustifichi la misura impugnata.
C. Il municipio chiede l'accoglimento del ricorso, mentre la Divisione domanda che sia respinto.
D. Il 12 ottobre 2011 una delegazione del Tribunale ha visitato i luoghi e scattato alcune fotografie, acquisite agli atti. In quell'occasione, le parti, dopo aver ribadito le loro posizioni, hanno rinunciato a presentare le conclusioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
(art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1; dal 1°
gennaio 2012, art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno
2011; Lst; BU 48/2011, 525 segg.).
1.2. In merito alla tempestività del ricorso (art. 38 cpv. 1 LALPT, 30 cpv. 1
Lst), il Tribunale considera quanto segue.
RI 1 era insorta davanti al Consiglio di Stato contro il piano adottato dal
comune, su altri aspetti. Poiché ricorrente, essa ha preso conoscenza della
decisione impugnata tramite notificazione personale, non tramite pubblicazione
(cfr. ris. gov. pag. 54, punto 7 del dispositivo, relativo all'intimazione).
Rispetto a quel primo termine il ricorso sarebbe da considerarsi, molto verosimilmente,
tardivo e, pertanto, irricevibile.
Il Tribunale rinuncia - tuttavia - a esperire un'indagine al riguardo. Infatti,
il dispositivo della risoluzione impugnata indica la possibilità di aggravarsi
davanti a questo Tribunale, per quanto attiene alle modifiche d'ufficio
elencate al punto 2 (che attraverso il rinvio al § 5.1 della decisione include
anche la non approvazione del posteggio P8 nei pressi dell'oratorio di S. Rocco)
nel termine di pubblicazione, indipendentemente dal fatto che la risoluzione
sia stata intimata o meno all'amministrato. Stante questa - errata -
indicazione il ricorso sarebbe tempestivo. Ora, per costante giurisprudenza, l'omessa,
l'incompleta o l'inesatta indicazione del rimedio giuridico non può, di principio,
cagionare a una parte alcun pregiudizio (DTF 127 II 198 consid. 2c, con rinvii;
per una spiegazione più diffusa, cfr. STA 90.2006.59 del 24 settembre 2007
consid. 1.3).
Questo principio trova applicazione nel caso concreto. Il ricorso di RI 1,
ancorché molto probabilmente tardivo, dev'essere considerato tempestivo poiché
la ricorrente poteva in buona fede far affidamento sull'indicazione (errata)
contenuta nel dispositivo n. 8.2. della risoluzione governativa, la quale
suscita l'impressione che anche i già ricorrenti dinanzi al Consiglio di Stato,
che pertanto hanno ricevuto personalmente la risoluzione di approvazione del piano
regolatore, potevano beneficiare di un secondo termine di ricorso per impugnare
quest'ultima dinanzi al Tribunale (quello relativo alla successiva pubblicazione
della risoluzione governativa a opera del municipio) quantomeno per presentare
le contestazioni provocate autonomamente - dunque senza previo ricorso - dalla
risoluzione medesima.
1.3. Da ultimo dev'essere verificato se RI 1 dispone della necessaria
legittimazione per impugnare la risoluzione.
1.3.1. A norma dell'art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT (ora: art. 30 cpv. 2 Lst),
contro la risoluzione governativa di approvazione del piano regolatore, sono
legittimati a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti per gli stessi
motivi (lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di
protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio disposte dal Governo (lett.
c). In concreto, la ricorrente può vantare unicamente un interesse degno di
protezione secondo la terminologia impiegata agli art. 35 cpv. 2 lett. b e 38
cpv. 4 lett. c LALPT (ora: art. 28 cpv. 2 lett. b e 30 cpv. 2 lett. c Lst), ispirata
alla legislazione federale (art. 48 lett. a legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968; PA; RS 172.021; 103 lett. a
abrogata legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943;
OG), ovvero un interesse legittimo ai sensi dell'art. 43 della legge di procedura
per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), all'impugnazione
della risoluzione governativa. Censurando (unicamente) la risoluzione
governativa, essa non può invece prevalersi della legittimazione, nella forma dell'actio
popularis, che è circoscritta in materia pianificatoria all'impugnazione
delle decisioni del legislativo comunale (cfr. art. 35 cpv. 2 lett. a LALPT;
RDAT I-2001 n. 17 consid. 2.4).
Introducendo il requisito dell'interesse degno di protezione (o legittimo) il
legislatore ha voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis,
cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento
impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o
che la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o
speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro lato, basta
però l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo processuale e
non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse di mero fatto,
ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere sufficiente. Affinché
il gravame sia ricevibile in ossequio al menzionato requisito, basta pertanto
che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale, immediato e
attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e
dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. RDAT II-2001 n. 2 consid.
2.1 con rinvii).
1.3.2. La ricorrente è proprietaria di un'abitazione nel nucleo, nelle
immediate vicinanze dell'opera non approvata, la quale è al servizio proprio
degli abitanti di quella zona (supra, A.a.). RI 1 è dunque portatrice di
un interesse degno di protezione ai sensi di quanto appena evocato.
1.4. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e dev'essere esaminato nel
merito.
2. 2.1. In campo pianificatorio il comune
ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33
cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22
giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame
completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel
Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT; dal
1° gennaio 2012, art. 29 cpv. 1 Lst), che approva il piano - e decide i ricorsi
- con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della
legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le
autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque
semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve
rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella
ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi
ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio
del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).
2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1° gennaio
2012, art. 30 cpv. 3 Lst e relativo rinvio agli art. 61 seg. LPamm; RDAT
II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno
eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui
il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale
(DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard
Waldmann/ Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n.
64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un
diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore
disposti dal Consiglio di Stato.
3. I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). I piani regolatori devono difatti tener conto degli sviluppi prevedibili non solo per le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT), ma anche per gli altri generi di utilizzazione del territorio. Essi possono quindi, segnatamente, disporre delle zone per gli edifici e le attrezzature di interesse pubblico che serviranno a soddisfare i bisogni futuri della collettività, purché questi bisogni siano indicati con precisione e l'aspettativa circa la loro realizzazione abbia una buona verosimiglianza di concretizzarsi. Una volta soddisfatte queste premesse, l'autorità pianificatoria può prendere in considerazione, ai fini della determinazione di queste zone, anche delle necessità che eccedono il periodo di 15 anni, determinante per il dimensionamento delle zone edificabili giusta l'art. 15 lett. b LPT. Ciò che importa è che il bisogno sia provato in modo sufficiente e che la realizzazione dell'opera pubblica sia prevista con un relativa certezza (RDAT II-2003 n. 25 consid. 3.2, II-2000 n. 75 consid. 4, con rinvii; inoltre RDAT II-2000 n. 27, II-1997 n. 22 e I-1994 n. 40, che concernono particolarmente l'istituzione di vincoli per la realizzazione di posteggi pubblici). In quest'ordine d'idee l'art. 28 cpv. 2 LALPT stabilisce che le rappresentazioni grafiche che compongono il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, i fondi destinati a zone per i servizi e le attrezzature di interesse pubblico (lett. d) ed i posteggi pubblici (lett. p). Quest'ultima norma è precisata dall'art. 9 lett. b del regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 29 gennaio 1991 (RLALPT; RL 7.1.1.1.1), secondo cui il piano del traffico deve prevedere l'ubicazione e la capienza approssimativa dei posteggi pubblici.
4. 4.1. Nell'ambito della revisione del
piano regolatore, il municipio di Ponte Capriasca ha deciso di far allestire uno
studio sui posteggi pubblici a servizio al nucleo, consegnato nella relazione
marzo 2006, citata in precedenza (supra, A.a.). Il comune dispone di
nove aree destinate a posteggi pubblici, dislocate in tutto il territorio. Quanto
al posteggio in località Bossago, lo studio precisa che l'occupazione media giornaliera
è inferiore al 50%, salvo la domenica, quando è leggermente maggiore; l'occupazione
più importante avviene nelle fasce orarie serali e a cavallo di mezzogiorno,
confermandone l'utilizzazione da parte di pendolari residenti nel nucleo (Studio,
pag. 10). Sempre stando al citato documento, i posteggi a Bossago sono
sottoutilizzati, pur essendo vicini al nucleo e a regime illimitato. La ragione
è da ricondurre alla conformazione del posteggio, che richiede alcune manovre:
la piazza di giro è infatti situata al termine della strada a una corsia e i
posteggi sono posizionati lateralmente e in salita (loc. cit.).
4.2. Ora, di principio, la realizzazione di posteggi pubblici attorno al nucleo
di Ponte Capriasca - dove, peraltro, il municipio può vietarne la formazione ai
privati al pari di quella delle autorimesse poiché sovente in contrasto con gli
obiettivi di protezione sanciti dal piano (cfr. art. 44 cpv. 1 n. 8 NAPR) -
risponde a un sicuro interesse pubblico. Del resto ciò non è oggetto di
contestazione. Pure di sicuro interesse pubblico è la tutela dell'oratorio di
San Rocco, inserito nell'elenco dei beni culturali d'interesse cantonale (art.
36 cpv. 1 n. 2 NAPR). Tale necessità è del resto riconosciuta dalla ricorrente
stessa. Richiamato il pieno potere cognitivo di cui gode nella presente fattispecie
(supra, 2.2.), questo Tribunale ritiene di condividere la posizione del
Governo. Il tratto di posteggio in questione si situa immediatamente a ridosso
del bene culturale protetto, la cui lettura è ancora interessante in rapporto
allo spazio inedificato che si sviluppa dietro l'oratorio. Tanto guardando dal
sagrato verso via Bossago, tanto da via Bossago verso l'incrocio con via ai
Rustici, via san Rocco e via Sabbione, la presenza dei veicoli è percettibile
quale elemento estraneo, di disturbo. Tale presenza - come rettamente
individuato dal Dipartimento, prima, e dal Consiglio di Stato, poi - lede la
lettura e l'inserimento paesaggistico del monumento. Non pertinenti - per
contro - le considerazioni sviluppate dalla ricorrente circa la situazione dei
luoghi, alterata nei secoli rispetto a quella cinquecentesca. Innanzitutto, il
fatto che l'ambiente, pregevole, sia già stato oggetto d'interventi di chiara connotazione
recente (ciò che non significa che essi siano per forza squalificanti) non può
essere un motivo per autorizzarne altri, senza criterio alcuno. D'altro canto,
la situazione non appare per nulla degradata (e nemmeno alterata) a un punto
tale (al contrario) da rendere la misura criticata priva d'interesse. Del
resto, pur rilevando che lo Studio citato risale orami a qual che anno fa, il
posteggio in questione nemmeno appare particolarmente ambito. Inoltre, in
concreto, viene eliminato unicamente il primo tratto dello stesso, mantenendo
una capienza di ca. 25 stalli. La misura appare dunque anche senz'altro
proporzionata, siccome necessaria e - tutto sommato - la meno incisiva. Ora,
data anche la conformazione non ideale del posteggio - confermata in sede di
sopralluogo - l'interesse al suo mantenimento deve cedere il posto a quello
preminente di tutela del bene culturale. Vero è che, presumibilmente, gli
stalli in questione - i primi venendo dal nucleo - sono senz'altro i più attrattivi,
altrettanto è vero però che data la disponibilità di ulteriori parcheggi
salendo lungo via Bossago si può ragionevolmente pretendere che gli utenti
compiano un (minimo) tratto supplementare di strada per accedervi. D'altro
canto, nulla vieta al municipio di studiare una soluzione alternativa atta a sopperire
- ne fosse dimostrata la necessità - ai posteggi eliminati.
5. Per i motivi che precedono, il ricorso, infondato, dev'essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente (art. 28 LPamm). La soccombenza, rispettivamente l'assenza di patrocinatori, escludono l'assegnazione di ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia, di fr. 800.-, è posta a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario