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Incarti n. 90.2010.52
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente Flavia Verzasconi, Matea Pessina, supplente |
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segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sui ricorsi
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a. |
20 marzo 2003 di CO 3, ,
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contro |
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la risoluzione 11 febbraio 2003 (n. 619), con cui il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore del comune di Montagnola; |
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b. |
23 agosto 2010 di RI 1
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contro |
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la risoluzione 15 giugno 2010 (n. 3000), con cui il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano particolareggiato nel nucleo di Arasio del comune di Collina d'Oro, sezione di Montagnola; |
ritenuto, in fatto
A. a. CO 3 era proprietaria sino al 20
luglio 2011 del mapp. 2220 di Montagnola, sito al
margine nord del nucleo di Arasio. Essa è
anche proprietaria del mapp. 929, pure nel nucleo di Arasio, ma
posizionato al limite sud dell'edificazione tradizionale, nei pressi di un
ampio spazio libero delimitato dalla strada (mapp. 937 e 861) che conduce verso
Pianroncate, ove sono alcuni posteggi e un prato terrazzato (mapp. 932). Il
mapp. 929 ha una superficie complessiva di 78 mq e ospita una costruzione (stalla e fienile) di 51 mq, ubicata
all'angolo sud-est del fondo. RI 1 è proprietario del mapp. 1646, che ha
una superficie complessiva di 93 mq,
suddivisi tra l'abitazione (40 mq) e
la corte (53 mq). Questo mappale è posto al confine nord del mapp. 929. Le costruzioni
di RI 1 e CO 3 sono separate da un'intercapedine, insistente sul mapp. 929,
larga un paio di metri, occupata sino al 1994 da una tettoia a due falde. Il
manufatto è stato demolito da __________ __________, allora proprietario del
mapp. 1646, allo scopo di permettere la ristrutturazione del suo edificio e con
l'impegno - cui non ha mai dato seguito - di ricostruirlo a lavori ultimati.
b. Per quanto riguarda i mapp. 929 e 1646, il piano particolareggiato
del nucleo di Arasio, approvato dal Consiglio di Stato con le risoluzioni 3
luglio 1996 (n. 3444) e 26 marzo 1997 (n. 1415), riporta i volumi esistenti occupati dalle abitazioni. L'art. 31 delle
norme di attuazione del piano regolatore (NAPR '96) specifica che per questi
sono ammessi ricostruzioni, riattamenti, trasformazioni, sopralzi (cpv.
4), rinviando al cpv. 5 per quanto riguarda le altezze. Queste sono stabilite
secondo le quote sul livello del mare
indicate nei piani o nelle disposizioni particolari. In mancanza di indicazioni
valgono una altezza massima di 10.80 m (con possibilità di deroga sino a
11.80 m, se esistono validi motivi architettonici in relazione all'altezza
della case contigue o vincine) e minima di 9.00 m. Tutti i volumi preesistenti possono essere inoltre sopraelevati di 50 cm, salvo che il piano preveda altrimenti (cpv. 7); è vietata la costruzione di accessori (cpv.
8). Il piano prevede inoltre la creazione di un posteggio in superficie, a sud
del nucleo, in corrispondenza dello spazio libero descritto in precedenza.
c. La pianificazione testé descritta non è stata oggetto di impugnativa da
parte dei proprietari dei mapp. 929 e 1646.
B. a. Il 15 novembre 1999 CO 3 ha chiesto
al municipio il permesso di ricostruire sul mapp. 929
la tettoia demolita. Alla domanda si è opposto __________, in quel momento proprietario
del mapp. 1646, obiettando che essa si poneva in contrasto con il piano
regolatore. La vertenza è stata decisa da questo Tribunale con STA 52.2000.98
del 30 maggio 2000, il quale ha stabilito che la tettoia non poteva essere
autorizzata né come ricostruzione, né come ampliamento, né come nuova costruzione,
siccome non censita come volume nel piano particolareggiato. Il ricorso interposto
da CO 3 contro questa pronuncia è stato
dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 1A.206/2000
del 15 agosto 2000.
b. CO 3 ha quindi chiesto a più riprese al municipio di riportare nelle
planimetrie del piano particolareggiato di Arasio la tettoia citata.
c. Con risoluzione 6 maggio 2002 il municipio di Montagnola ha respinto
formalmente tale richiesta, poiché non s'inquadrava in un riassetto del
comprensorio e non costituiva un valido apporto di ordine
pianificatorio-urbanistico. Essa non era nemmeno sostenibile con motivazioni di
interesse pubblico preponderante.
d. Contro la determinazione del municipio,
il 23 maggio 2002 CO 3 è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendogli
di ordinare all'esecutivo comunale di procedere alla rettifica del piano particolareggiato e di censire la tettoia che
sorgeva tra i due edifici. Dopo aver proceduto allo scambio degli
allegati, con decreto 26 luglio 2002 (n. 612) il Servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato ha trasmesso l'incarto all'allora Sezione della pianificazione
urbanistica del Dipartimento del territorio per l'istruttoria.
C. a. Nella seduta del 29 aprile 2002 il consiglio comunale dell'allora
comune di Montagnola (oggi Collina d'Oro) ha adottato alcune varianti, tese ad adeguare il piano regolatore
alle decisioni governative di approvazione e alle successive sentenze
del Tribunale della pianificazione del territorio (cfr. rapporto di
pianificazione marzo 2002, pag. 3). Per quanto qui interessa, una variante prevedeva
la costruzione di una piazza di giro al termine di via Ceresio sul mapp. 2220,
allora di proprietà di CO 3 (piano del traffico febbraio 2002). Per quanto
riguarda i mapp. 939 e 1646 le rappresentazioni
grafiche non hanno introdotto modifiche. Le NAPR sono, per contro, state
oggetto di un adeguamento che ha comportato
anche il cambiamento della loro numerazione. Per quanto qui interessa, l'art.
31 NAPR '96, relativo ai piani particolareggiati
dei nuclei, è divenuto il nuovo art. 35 NAPR '03, il quale ha subito
alcune modifiche. In particolare, la norma contenuta all'art. 31 cpv. 7 NAPR
'96, relativa alla possibilità di sopraelevazione sino a 50 cm di tutti volumi preesistenti ricordata in precedenza, è stata stralciata.
b. Contro la decisione del consiglio
comunale, il 18 luglio 2002 CO 3 è insorta davanti al Consiglio di
Stato, chiedendo di fare ordine
all'esecutivo comunale di procedere alla rettifica del piano particolareggiato
del nucleo di Arasio, segnatamente di censire la tettoia che sorgeva tra gli
edifici sui mapp. 929 e 1646. Essa ha poi domandato la non approvazione della
piazza di giro sul mapp. 2220.
c. Con risoluzione 11 febbraio 2003 (n. 619) il Consiglio di Stato ha approvato
le varianti e, nel contempo, ha respinto, nella misura in cui era ricevibile,
il ricorso di CO 3. Il Governo ha innanzitutto ritenuto che la piazza di giro
contestata rispondesse a un interesse pubblico e fosse rispettosa del principio
della proporzionalità. Quanto al mancato
inserimento della tettoia, esso ha stabilito che la richiesta fosse
inammissibile: la ricorrente non aveva infatti dimostrato l'interesse immediato
e attuale a una sua trattazione e decisione nell'ambito della procedura
pianificatoria in corso. La richiesta avrebbe dovuto essere decisa nell'ambito del
procedimento dipendente dalla decisione 6 maggio 2002 del municipio.
D. a. Il 20 marzo 2003 CO 3 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo la riforma
della decisione governativa nel senso che la piazza di giro non sia
approvata e che sia fatto ordine al Consiglio di Stato, rispettivamente al
municipio, di modificare il piano particolareggiato di Arasio, inserendo la
citata tettoia.
b. All'accoglimento del ricorso si oppongono
il municipio del già comune di Montagnola e l'allora Divisione della
pianificazione territoriale (alla quale è subentrata la Divisione dello
sviluppo territoriale e della mobilità). Le
loro tesi verranno discusse, nella misura del necessario, nei
considerandi in diritto.
c. Il 9 novembre 2004 il Tribunale ha tenuto un'udienza sui luoghi delle
contestazioni. In quella sede, su richiesta della ricorrente e d'accordo le
altre parti, la procedura è stata sospesa.
E. a. Nella seduta 6 aprile 2009 il legislativo del comune di Collina d'Oro, nato dall'aggregazione di alcuni comuni tra cui Montagnola, ha adottato alcune varianti del piano particolareggiato di Arasio. Esso ha dunque ridefinito parzialmente l'assetto urbanistico del nucleo, attraverso una nuova sistemazione del posteggio posto a sud, con la formazione di una struttura parzialmente interrata sovrastata da una piazza, e rivedendo l'inserimento dei nuovi volumi ammessi. Per quanto qui interessa, il legislativo comunale ha permesso l'ampliamento dell'edificio sul mapp. 929 verso il mapp. 1646 (occupando la striscia, di ca. 10 mq, ove era la tettoia demolita) e verso valle, con allineamento obbligatorio lungo il viottolo (che interessa quindi una fascia di ca. 13 mq). Nel contempo, ha modificato l'art. 38 NAPR '03, il cui nuovo cpv. 3 permette la realizzazione sul mapp. 929 di un "corpo di collegamento" con il fondo 1646, la cui altezza massima è definita dall'art. 35 NAPR '03.
b. Con ricorso 1° luglio 2009 RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato
contestando - tra l'altro - le nuove possibilità edificatorie concesse al mapp.
929. Egli ha domandato in particolare che non venisse approvata la modifica dell'art.
38 NAPR '03. Secondo l'insorgente, non
sussistevano motivi per porre mano allo strumento pianificatorio a meno
di sette anni dall'ultima modifica. La pianificazione adottata, che arrecava
una serie di pregiudizi tecnici alla sua costruzione, non era sorretta da un
interesse pubblico preminente e quindi, giocoforza, nemmeno soddisfaceva il
principio della proporzionalità. Egli ha da ultimo invocato una violazione del
principio della buona fede.
c. Con risoluzione 15 giugno 2010 (n. 3000) il Consiglio di Stato ha approvato le varianti, respingendo la
contestazione di RI 1 rivolta contro le possibilità edificatorie concesse al mapp.
929. Secondo il Governo l'intervento (ampliamento verso valle e congiunzione dei due edifici) permetteva di allineare le
costruzioni esistenti lungo il viottolo pedonale, completando la trama
urbanistica del nucleo e rafforzando la compattezza strutturale del comparto
(pag. 19). Esso ha quindi sottolineato come l'intercapedine fosse stata
originata dalla demolizione della vecchia tettoia. Da ultimo, l'Esecutivo
cantonale ha negato che gli aspetti di natura tecnica evocati dal ricorrente
giustificassero la non approvazione della
pianificazione contestata. Il Governo non si è invece espresso circa la violazione del principio della buona fede,
poiché ha ritenuto che detta censura fosse correlata a un'altra contestazione
- i cui dettagli non necessita qui riportare - sollevata dal ricorrente, che
doveva essere accolta già per altri motivi.
F. a. Contro la decisione appena descritta, il 23 agosto 2010 RI 1
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando nuovamente
la possibilità di ampliamento concesse al mapp. 929. Egli ripropone,
affinandole, le censure già avanzate senza successo davanti al Consiglio di
Stato, a eccezione di quella relativa alla tutela della buona fede.
b. Tanto la Divisione quanto il municipio si oppongono all'accoglimento del
gravame. Degli argomenti si dirà - ove necessario - in seguito.
G.
a. Il 5 aprile 2012 li Tribunale ha riattivato
la procedura dipendente dal ricorso 20 marzo 2003 di CO 3. Ritenuto come i
ricorsi concernessero le rispettive proprietà, CO 3 e RI 1 sono stati chiamati
a prendere posizione nelle contrapposte cause. Preso atto che CO 3 aveva nel
frattempo alienato il mapp. 2220, il Tribunale le ha inoltre fissato un termine
per comunicare se si opponeva allo stralcio del ricorso su quel punto.
b. Con risposta 12 giugno 2012 RI 1 si è opposto al ricorso di CO 3, sostenendo
inoltre che lo stesso fosse divenuto privo d'oggetto a seguito dell'adozione
della nuova pianificazione. Con replica 5 luglio 2012 CO 3 ha indicato di ritenere privo d'oggetto il proprio ricorso,
conclusione a cui è addivenuta pure
la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità con
osservazioni del 17 luglio successivo. Il comune non si è invece espresso.
c. Con allegato 2 luglio 2012 CO 3 ha preso
posizione sul ricorso di RI 1, domandando che lo stesso fosse respinto. I
motivi evocati verranno discussi, se utile, qui appresso.
H. L'11 febbraio 2013 una delegazione del Tribunale ha visitato nuovamente i luoghi della contestazione, scattando alcune fotografie, acquisite agli atti. Le parti hanno rinunciato a presentare le conclusioni. La ricorrente CO 3 ha tuttavia precisato di ritenere superato il primo ricorso, a dipendenza dell'esito di quello di RI 1, ovvero se esso fosse stato respinto.
Considerato, in diritto
1.
1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data per entrambi i ricorsi, che sono inoltre tempestivi (art.
38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della
legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; LALPT;
BU 1990, 365, in vigore sino al 31 dicembre 2011; art. 30 cpv. 1 legge
sullo sviluppo territoriale del 21 giugno
2011; Lst; RL 7.1.1.1, in vigore dal 1° gennaio 2012). I ricorrenti sono
inoltre legittimati in questa sede, siccome
pongono le stesse domande avanzate senza successo davanti al Governo (art. 38
cpv. 4 lett. b LALPT, dal 1° gennaio 2012 art. 30 cpv. 2 lett. b Lst).
1.2. I gravami sono pertanto ricevibili in ordine e
vengono qui evasi con un'unica decisione, in
applicazione dell'art. 51 della legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL
3.3.1.1).
1.3. Poiché le controverse varianti di piano regolatore sono state adottate e
approvate in vigenza della LALPT, esse dovranno essere esaminate, nel merito,
in applicazione di quest'ultima legge (art. 107 Lst).
2.
2.1. In campo pianificatorio il comune
ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33
cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22
giugno 1979 (LPT; RS 700) il diritto cantonale deve garantire il riesame
completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel
Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT; dal
1° gennaio 2012, art. 29 cpv. 1 Lst), che approva il piano - e decide i ricorsi
- con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della
legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le
autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque
semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve
rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella
ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi
ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno
2000 (OPT; RS 700.1; RDAT
II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).
2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto
alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 30
cpv. 3 Lst e relativo rinvio agli art. 61 seg. LPamm; RDAT II-2001 n. 78
consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997
n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale
unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente
quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione
rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal
Consiglio di Stato.
Ricorso 20 marzo 2003 di CO 3
3.
3.1. Il 5 aprile 2012 il Tribunale ha comunicato
alla ricorrente di ritenere privo d'oggetto, o quantomeno d'interesse, la sua
impugnativa, in quanto volta a contestare la piazza di giro sul mapp. 2220, di
cui non era più proprietaria. Salvo sua indicazione contraria e motivata entro
15 giorni, la Corte avrebbe ritenuto evasa la contestazione, che non sarebbe
stata oggetto di istruttoria e nemmeno sarebbe stata esaminata. Non essendo
pervenuta alcuna indicazione in merito da parte dell'insorgente, il ricorso su
questo punto può essere stralciato, considerando la desistenza - e dunque la
soccombenza - di quest'ultima.
3.2. Per quanto riguarda la domanda tendente
a ottenere la modifica del piano particolareggiato in corrispondenza del mapp.
929, il Tribunale ritiene che la stessa non sia divenuta priva d'oggetto.
Difatti, la nuova pianificazione non ha affatto dato seguito alla richiesta di CO
3 tendente a porre le basi pianificatorie per la ricostruzione della (semplice)
tettoia, bensì ha sancito la possibilità di ampliare orizzontalmente su due
lati la sua abitazione. Il nuovo ordinamento pianificatorio - se approvato - si
limiterebbe dunque a estinguere l'interesse della ricorrente a ottenere una
decisione in merito alla correttezza del rifiuto del Consiglio di Stato di
entrare nel merito della sua domanda. Interesse che continuerà a sussistere
sino alla crescita in giudicato del giudizio relativo all'impugnativa inoltrata
da RI 1. Il Tribunale deve pertanto decidere nel merito questa contestazione.
In concreto, il ricorso dev'essere respinto su questo punto. La richiesta
formulata da CO 3 - come rettamente individuato dal Governo - era irricevibile
in prima istanza, poiché non contestava le modifiche apportate al piano
particolareggiato, ma si configurava come un'istanza volta all'avvio di una
procedura di modifica della pianificazione comunale, di competenza del
municipio (cfr., sul tema, STA 90.2011.42 del 14 giugno 2012 consid. 4.3.), non
del legislativo, la cui decisione è qui in discussione. Il rinvio operato dal
Consiglio di Stato alla procedura dipendente dal ricorso 23 maggio 2002 di CO 3
contro la decisione 6 maggio 2002 del municipio, il cui esito è peraltro ignoto
(supra, B.d.), è dunque corretto.
3.3. Nel complesso, il ricorso 20 marzo 2003 di CO 3, nella misura in cui non dev'essere
stralciato dai ruoli, è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a
carico della ricorrente, soccombente (art. 28 LPamm), la quale verserà le
ripetibili in favore del resistente RI 1, assistito da un patrocinatore,
unicamente in relazione alla domanda concernente il mapp. 929.
Ricorso 23 agosto 2010 di RI 1
4. RI 1 sostiene innanzitutto che non sussistano i presupposti per modificare il piano regolatore. Egli contesta che vi siano stati dei cambiamenti notevoli; in ogni caso non lo è la demolizione della tettoia, comunque avvenuta prima della modifica del 2002.
5.
L'adozione di un
piano regolatore o di sue varianti esige una ponderazione
globale di tutti gli interessi determinanti, pubblici e privati, in relazione
con l'utilizzazione del suolo, e non può avvenire secondo rigidi schematismi. La circostanza che vi sia stata un'evoluzione
della situazione di fatto o giuridica dall'entrata in vigore del piano
regolatore che è sottoposto a verifica e modificazione potrebbe teoricamente
portare a un suo adattamento periodico frequente. Cionondimeno questo
strumento, al fine di adempiere gli scopi per i quali è stato introdotto, deve beneficiare
di una certa stabilità. Per questo motivo, giusta l'art. 21 cpv. 2 LPT, solo un
cambiamento notevole delle circostanze può giustificare un riesame ed
eventualmente un adattamento del piano di utilizzazione.
Il legislatore ha così voluto garantire ai proprietari di fondi, per i quali il
piano regolatore è vincolante (art. 21 cpv. 1 LPT), una certa sicurezza
giuridica in questo ambito, anche se essi non possono dedurre dal fatto
che il loro fondo sia stato un tempo inserito in una determinata zona, che
questo rimanga costantemente attribuito alla stessa zona.
Se un piano regolatore è stato adottato già in vigenza della
LPT, vi è la presunzione che le restrizioni della proprietà che impone ai
proprietari interessati siano valide. Per contro, i piani di utilizzazione che
non sono ancora stati adattati alle esigenze poste dal diritto federale in materia di pianificazione territoriale non
possono beneficiare di questa presunzione, per cui non vi è motivo di
garantirne la stabilità. Più un piano, reputato conforme ai dettami della LPT è
recente, più è dato ai singoli proprietari di contare sulla sua stabilità, e
più difficilmente la citata presunzione della sua validità sarà contestabile.
Il diritto cantonale prevede la verifica del
piano regolatore, di regola, ogni 10 anni (art. 41 cpv. 1 LALPT); esso può
essere modificato o integrato in ogni tempo se l'interesse pubblico lo esige
(art. 41 cpv. 2 LALPT). A ogni modo, tale regolamentazione trova i suoi limiti
nell'art. 21 cpv. 2 LPT, per il quale la modificazione di un piano regolatore
può avvenire solamente a condizione che le circostanze siano cambiate, che
questi mutamenti concernano i criteri determinanti della pianificazione, che i
cambiamenti siano notevoli e che un adattamento del piano di utilizzazione si
renda necessario (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono RtiD I- 2008 n. 51 consid. 3.1 con rinvii; RDAT II-1998
n. 49 consid. 3a con rinvii).
6.
6.1. Il piano particolareggiato di Arasio è
stato approvato contestualmente al piano regolatore di Montagnola, in vigenza
della LPT (cfr. ris. gov. 3 luglio 1996 e 26 marzo 1997 citate in narrativa).
Diverse componenti del piano regolatore sono poi state oggetto di alcune
modifiche. Per quanto qui interessa, il piano particolareggiato
di Arasio è stato marginalmente interessato da quelle approvate l'11 febbraio 2003, tese soprattutto ad
adeguare lo strumento pianificatorio alle precedenti decisioni di approvazione.
In ogni caso, queste modifiche non ne hanno messo in discussione l'impostazione
originaria, con particolare riferimento alla creazione del posteggio in
superficie a sud del nucleo, le cui caratteristiche fondanti sono dunque da
ricondurre all'approvazione del 3 luglio 1996.
6.2. La revisione approvata con la risoluzione
15 giugno 2010, qui impugnata, è scaturita invece dalla volontà di
trovare una soluzione a due problematiche che erano emerse nel corso degli
anni: quella relativa alla realizzazione del posteggio previsto a sud del
nucleo e quella riferita alla protezione dell'impianto urbanistico del nucleo.
Il municipio ha infatti costatato che i
posteggi previsti dal piano nella piazza di Arasio, a sud del nucleo, nei
pressi del mapp. 929, erano difficilmente realizzabili e, inoltre,
rischiavano di compromettere i rapporti spaziali del luogo, siccome addossati
al nucleo storico, rispettivamente, in quanto
il loro posizionamento rompeva l'andamento delle pendenze e dei percorsi
tradizionali (cfr. rapporto febbraio 2009, pag. 3). La pianificazione
originaria, approvata il 3 luglio 1996, prevedeva infatti la realizzazione di
23 stalli distribuiti su tre ranghi, a cielo
aperto. Una prima serie di posteggi (7) era ubicata a monte della
strada, che sarebbe stata in parte invasa dalla struttura. Più a valle,
all'altezza del mapp. 929, sarebbero state realizzate due file di posteggi in
prossimità del margine sud del nucleo (7, rispettivamente 9, stalli), tra di loro
separate da un'alberatura. La nuova pianificazione prevede invece la costruzione sul mapp. 932 di un
posteggio sotterraneo (27 stalli) articolato su due livelli, che sfrutta la
pendenza dell'esistente tracciato stradale quale rampa di ingresso.
Sopra questa struttura verrà realizzata una piazza per lo svago della popolazione, caratterizzata da una pavimentazione
dura, coll'impiego di materiali tipici
e caratteristici, e un'area verde attrezzata con panchine (rapporto febbraio
2009, pag. 3 e 8).
D'altro canto, si è trattato di riesaminare l'aspetto urbanistico in ordine
all'inserimento dei nuovi volumi ammessi, basandosi sull'orientamento esistente
delle case del nucleo che sia affacciano sui
passi pedonali, parallele alle curve di livello. Il rapporto di pianificazione
permette di comprendere i cambiamenti intervenuti in seguito alla
pianificazione esistente (pag. 4):
Il Nucleo di Arasio si è sviluppato
longitudinalmente rispetto alle curve di livello del crinale, lungo la strada
(vecchia mulattiera) che da Montagnola conduce verso al lago: riorientare le
nuove edificazioni concesse dal Piano Particolareggiato in continuità rispetto
a questo impianto ha l'obiettivo di integrarsi con il tessuto edilizio
esistente, senza sconvolgerne la trama e la percezione. L'impostazione
urbanistica in vigore attualmente, pur nascendo dalla volontà di porre un
limite chiaro e leggibile all'edificazione diffusa della zona residenziale R a
monte, a seguito delle modifiche e valutazioni suddette, perde quella forza,
efficacia e organicità rispetto al disegno del nucleo, frantumandosi anch'essa
con edificazioni sparse. (…)
Dall'analisi del tessuto edilizio, sia del nucleo che della zona residenziale R
a monte, risulta più chiara e coerente, rispetto alla salvaguardia e alla valorizzazione, la lettura di corpi edilizi in
continuità alle edificazioni lungo gli assi di accesso che conducono al vecchio
borgo, compattando maggiormente le costruzioni in prossimità del centro
tradizionale, piuttosto che spezzettarne il fronte in piccole unità.
6.3.
Il cambiamento delle circostanze, riconducibile alle due tematiche appena riportate,
non solo è rilevante, ma anche atto a giustificare il riesame della
pianificazione. I presupposti dell'art. 21 cpv. 2 LPT sono dunque soddisfatti.
La vasta area per attrezzature pubbliche che dovrebbe ospitare il posteggio è
infatti posta immediatamente a contatto con il
fronte sud del nucleo di Arasio. Non a caso il perimetro del piano
particolareggiato si estende oltre l'edificazione tradizionale del
nucleo stesso, abbracciando anche quest'area
priva di costruzioni: il sopralluogo ha infatti permesso di costatare
l'esistenza di un chiaro dialogo tra l'edilizia privata - costituita dal fronte
del nucleo, dunque anche dall'edificio che sorge sul mapp. 929 - e lo spazio
pubblico in questione. Già solo per la necessità di procedere a una nuova
pianificazione di quest'ultimo, appare dunque perfettamente legittimo verificare
se l'assetto pianificatorio del fronte sud del nucleo debba di conseguenza
essere adattato. Inoltre, nel caso concreto il comune ha rilevato la necessità
di prendere in considerazione lo sviluppo dell'edilizia di contorno del nucleo,
nonché le problematiche tecnico-urbanistiche non solo in relazione alla
realizzazione della struttura pubblica, ma anche quanto inserimento dei nuovi
volumi, ai fini di ottenere una soluzione soddisfacente quanto a inserimento
paesaggistico e urbanistico, ciò che fonda la necessità di esaminare la
pianificazione del nucleo nel suo complesso.
6.4. Accertato l'ossequio dei presupposti fissati dall'art. 21 cpv. 2 LPT, pure
adempiuti sono in concreto quelli postulati dall'art. 41 cpv. 1 e 2 LALPT.
Innanzitutto, per quanto attiene al termine decennale esso era ampiamente
trascorso al momento dell'adozione della pianificazione contestata, mentre per
quanto attiene al requisito dell'interesse pubblico alla modifica - che del
resto dev'essere soggiacente a qualsiasi intervento pianificatorio (art. 5 cpv.
2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101; STA 90.2004.80 del
31 agosto 2006 consid. 7) - è dato per i motivi che si sono già visti
nel considerando che precede. L'esame del merito delle scelte
pianificatorie contestate viene invece svolto qui appresso.
6.5. La censura relativa alla violazione del principio della stabilità dei
piani e della sicurezza giuridica si rivela in definitiva infondata e deve
pertanto essere respinta.
7.
RI 1 ritiene che la
pianificazione contestata non risponda a un interesse
pubblico sufficiente. Non sussisterebbe infatti un chiaro allineamento degli
edifici lungo il viottolo pedonale e nemmeno sarebbe riscontrabile una
compattezza strutturale. Le intercapedini
sarebbero poi caratteristiche del nucleo, per cui non vi è necessità di
colmarle. La preesistenza della tettoia non potrebbe essere considerata
determinante, poiché da un lato le possibilità edilizie concesse al mapp. 929
vanno ben oltre a quelle del manufatto demolito, dall'altro la questione
sarebbe già stata decisa in maniera definitiva dal Tribunale federale.
L'edificio che potrebbe sorgere sul fondo di CO 3, il primo del nucleo
provenendo dall'attuale posteggio, sarebbe ingombrante e sovrastante le altre
abitazioni e, pertanto, modificherebbe gli equilibri
esistenti. Secondo RI 1 la pianificazione gli arrecherebbe diversi
pregiudizi quali la menomazione della vista, dell'insolazione e della salubrità
più in generale. Inoltre, sussisterebbero dei problemi tecnici nel raccordare i
due edifici, con particolare riferimento alla gronda del tetto e all'esistenza
dell'apertura per lo sfogo dell'aria della cappa aspirante della cucina nel muro della sua abitazione a confine con il mapp.
929, per cui non si può sostenere che questo sia completamente cieco.
La Divisione conferma la sua posizione, limitandosi ad aggiungere che la
variante non modificherebbe l'altezza concessa all'edificio di CO 3, come del
resto sostengono anche gli altri resistenti. Il municipio sottolinea inoltre
che la variante si propone di rafforzare il disegno urbanistico del nucleo
tramite l'inserimento di nuovi volumi. Il nucleo si sarebbe sviluppato
longitudinalmente lungo le curve di livello, con costruzioni che presentano
caratteristiche comuni quali la contiguità e allineamenti delle facciate verso
i percorsi pedonali, che vogliono essere valorizzati e salvaguardati mediante
la realizzazione di una nuova pavimentazione. È il caso delle possibilità
edilizie concesse al mapp. 929, che permette di completare la trama urbanistica
del nucleo e di rafforzare il percorso pedonale che da casa Lucchini-Corno conduce
alla nuova piazza prevista. Del resto la contiguità sarebbe già stata data a
suo tempo dalla tettoia demolita, mentre le difficoltà tecniche evocate dal
ricorrente saranno semmai da risolvere al momento della costruzione. Analoghi
argomenti sono avanzati da CO 3 che, inoltre, sottolinea come la variante non
inibirebbe il potenziale pianificatorio del mapp. 1646, così come non sarebbe
atta a menomare la vista che si gode dalla sua abitazione.
8.
8.1. Giusta l'art.
75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento
per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un
ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la
pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. I piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone
chiamati piani regolatori a livello comunale (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano
l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in
primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il
compito di operare una separazione all'interno delle zone edificabili spetta al
diritto cantonale ed alle autorità incaricate della pianificazione (cfr. Alexandre Flückiger/Stéphane Grodecki, Commentario LPT, n. 18 ad art.
15 con rinvii; art. 28 cpv. 2 lett. a-d LALPT), come peraltro ricorda l'art. 18 LPT. Il territorio fabbricabile dev'essere
suddiviso secondo le rispettive necessità, private o pubbliche: quelle
dell'abitazione, dell'artigianato, dell'industria, del commercio,
dell'amministrazione, dello sport, della cultura,
del tempo libero e così via, ma anche secondo necessità estetiche o di
preservazione dei siti (Flückiger/Grodecki,
op. cit., n. 20 ad art. 15). Questo conduce a delimitare delle zone edificabili con funzioni differenti che, oltre a
soddisfare i requisiti dell'art. 15 LPT, devono ossequiare gli scopi e i principi
di quest'ultima legge federale (art.
1 cpv. 2 lett. b, 3 cpv. 3 LPT; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 509).
8.2. Il piano particolareggiato (art. 28 cpv.
2 lett. c, 54 segg. LALPT) organizza e disciplina nel dettaglio l'uso
ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando
particolari obiettivi di promozione urbanistica o socio-economica lo
giustificano oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o
ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono. Esso deve
essere previsto nell'ambito di un piano regolatore comunale (art. 54 cpv. 2
LALPT). Il piano particolareggiato regola nel dettaglio
l'uso dei singoli fondi, stabilendo per ciascuno ad esempio l'ubicazione e la
dimensione dei fabbricati, le superfici da mantenere libere, l'arredo di
superficie e le caratteristiche degli edifici; può inoltre stabilire la
formazione in comune di infrastrutture che interessino un preciso numero di proprietari,
come aree di svago, posteggi e strade di accesso. Il piano particolareggiato si
distingue dal piano regolatore per il diverso
grado di specificazione delle utilizzazioni e per la diversa intensità delle
restrizioni adottate (cfr. Scolari, Commentario, n. 409 seg.
ad art. 54 LALPT, con relativi rinvii alla giurisprudenza).
9. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, IIa edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, Parte generale, n. 595-610). Infine, quale fondamentale istituto dell'ordinamento giuridico, la proprietà non deve essere svuotata della sua sostanza (Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, VIIIa ed., Zurigo 2012, n. 324; Pascal Mahon, Petit commentaire del la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 15 seg. ad art. 26).
10. RI 1 non mette in discussione la base legale, in ogni caso data (supra,
8), della pianificazione contestata. Ritiene però che essa non risponda a un
sufficiente interesse pubblico. Solo si tratta quindi qui di verificare, alla
luce delle critiche svolte dal ricorrente, se l'assetto pianificatorio
contestato sia sorretto da un sufficiente interesse pubblico e risulti inoltre
proporzionato.
10.1. Contrariamente a quanto ritiene
l'insorgente, il provvedimento contestato è sorretto da un sufficiente
interesse pubblico. Come visto in precedenza, attraverso il criticato
provvedimento pianificatorio il comune ha inteso completare la trama urbanistica
del nucleo e rafforzare il tracciato del percorso pedonale che da casa
Lucchini-Corno, che segna il limite nord-ovest dell'edilizia tradizionale, conduce alla struttura che in futuro
ospiterà il posteggio coperto e la piazza. Un simile intendimento
riveste senz'altro pubblico interesse, poiché volto - in sostanza - alla valorizzazione
del nucleo. L'esame dei luoghi ha permesso di costatare che a monte del
viottolo che insiste sul mapp. 930 vi è effettivamente un fronte in muratura
compatto, che si interrompe unicamente in testa al nucleo in corrispondenza del
mapp. 929. L'interruzione è dovuta da un lato alla citata intercapedine,
dall'altro all'arretramento dell'edificio di CO 3 rispetto al percorso pedonale.
Oggi, anche a seguito dell'evoluzione che probabilmente la sostanza edilizia
locale ha conosciuto nel tempo, l'allineamento
dell'edificio esistente sul mapp. 929 appare effettivamente anomalo e
l'intervento di rafforzamento del percorso pedonale antistante -
soprattutto alla luce della prevista sistemazione della pavimentazione del
viottolo e dello spazio pubblico adiacente - risponde a un interesse
pianificatorio concreto. Esso permetterà infatti di completare il fronte del
nucleo in modo da renderlo maggiormente compatto e coerente, ritenuto che esso sarà posto in relazione con la nuova piazza,
sottolineando in modo chiaro il passaggio pubblico che conduce alla
scalinata che porterà alla nuova infrastruttura pubblica. L'importante funzione
del fondo di CO 3 è del resto stata riconosciuta dallo stesso insorgente, che nella propria impugnativa ha messo in rilievo
il fatto che esso ospita il primo edificio posto a monte del viottolo pedonale
provenendo dall'attuale posteggio comunale. Egli, da questo assunto, ha tratto
tuttavia conclusioni che non possono essere condivise, poiché omettono di
considerare l'insieme del comparto in cui è inserito il fondo, limitandosi a
valutare gli effetti della futura costruzione in relazione alle abitazioni retrostanti
nel nucleo e, in particolare, all'edificio di sua proprietà.
Non del tutto prive di pertinenza appaiono invece le perplessità del ricorrente
circa l'altezza concessa dal piano per l'edificio sul mapp. 929. Sennonché, come
esposto qui in seguito, la variante non modifica questo parametro. In
definitiva, l'interesse pubblico all'allineamento della facciata del futuro
immobile al mapp. 929 sul viottolo così come la contiguità imposta con quella
del mapp. 1646 appare dunque dato.
10.2. Sotto il profilo della proporzionalità, occorre subito rilevare che gli
interventi individuati dal comune per raggiungere lo scopo di rafforzare la
trama urbanistica e il carattere compatto del comparto in corrispondenza del
mapp. 929 - pavimentazione pregiata, allineamento della facciata sul viottolo e
contiguità delle facciate - appaiono senz'altro idonei. Tali misure sono pure necessarie: non è dato infatti di vedere quale
possibile alternativa e meno incisiva permetterebbe di raggiungere lo
scopo prefissato. Le conseguenze sul fondo
del ricorrente appaiono, da ultimo, sopportabili, mentre non sono atte a
mettere in scacco la preponderanza
dell'interesse pubblico perseguito. Da un lato il provvedimento non intacca le possibilità
edificatorie concesse al mapp. 1646. Dall'altro, le ripercussioni
negative evocate da RI 1 appaiono esagerate. Innanzitutto non è dato di vedere
come l'edificazione in questione sia atta a menomare la vista panoramica che si
godrebbe dalla sua casa. Quanto all'evocato problema di insolazione e più in
generale di salubrità, questo deriva piuttosto
dall'altezza concessa alla costruzione sul mapp. 929. Tuttavia,
contrariamente a quanto ritiene l'insorgente, essa non è stata modificata nel
quadro della presente variante, che, al di la della (inutile, poiché ripetitiva)
precisazione introdotta all'art. 38 cpv. 3 NAPR '03, era comunque sia retta
dall'art. 35 NAPR '03. Pretestuose, infine, appaiono invece le difficoltà tecniche
evocate, che potranno senz'altro essere risolte in sede di domanda di costruzione.
11. Da ultimo, la Corte ritiene non pertinente il riferimento operato da RI 1 alla precedente vertenza giudiziaria riferita alla domanda di (ri)costruire la tettoia demolita. Essa ha unicamente accertato che, in base alla pianificazione vigente in quel momento, non poteva essere concessa la licenza edilizia per questo manufatto. In nessun caso, invece, è stata vagliata la correttezza dello strumento pianificatorio soggiacente.
12. Il ricorso di RI 1 è quindi infondato e dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese di questa procedura seguono la soccombenza (art. 28 LPamm). Il ricorrente è inoltre tenuto a versare le ripetibili a CO 3, che ha resistito a ragione al ricorso facendosi assistere da un patrocinatore (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. 1.1. Il ricorso 20 marzo 2003 di CO 3, nella misura in cui non è
stralciato dai ruoli, è respinto.
1.2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono poste a carico della ricorrente, la quale verserà fr. 600.- a titolo di ripetibili a RI 1.
2. 2.1. Il ricorso 23 agosto 2010 di RI 1 è respinto.
2.2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.-, sono posti a carico del ricorrente, il quale verserà inoltre fr. 1'800.- a CO 3 per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario