Incarto n.
90.2011.116

 

Lugano

8 gennaio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente

Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 26 settembre 2011 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PR 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 21 luglio 2011 (n. 4082), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune del Gambarogno;

 

 

 

viste le risposte:

-    19 dicembre 2011 del municipio del comune del Gambarogno;

-    15 febbraio 2012 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1 è proprietario dei mapp. 139 e 590 di Gambarogno-Piazzogna. I fondi, tra di essi confinanti, sono ubicati in località Pianca, sopra il nucleo della frazione di Piazzogna.

 

                                  B.   a. Nella seduta del 18 febbraio 2009 il consiglio consortile del Consorzio per il piano regolatore dei comuni del Gambarogno ha adottato la revisione del piano regolatore. I predetti fondi sono stati assegnati alla zona residenziale estensiva con prescrizioni paesaggistiche: interamente il mapp. 139, parzialmente il mapp. 590.

 

                                         b. Con risoluzione 21 luglio 2011 (n. 4082) il Consiglio di Stato ha approvato il piano, e con esso, questa proposta.

 

                                         c. Il municipio ha quindi proceduto alla pubblicazione della risoluzione governativa riferita alle non approvazioni ed alle modifiche d'ufficio del piano regolatore nel periodo 29 agosto-27 settembre 2011. Tra gli atti pubblicati figuravano anche i piani in scala 1:2000 allestiti dall'ufficio della pianificazione locale sulla base dei dati informatizzati del piano regolatore (geodati digitali), debitamente adeguati alla risoluzione governativa: piano delle zone, piano del traffico e delle EP-AP, piano del paesaggio.

 

 

                                  C.   Con impugnativa 26 settembre 2011 RI 1 insorge dinanzi al Tribunale contro la citata risoluzione governativa.

 

                                         L'insorgente rileva, in primo luogo, che nel piano (delle zone) conforme alla decisione del Consiglio di Stato, datato luglio 2011, allestito dall'Ufficio della pianificazione locale in scala 1:2000 e pubblicato insieme alla decisione stessa, i suoi fondi sono interamente assegnati alla zona agricola, contrariamente a quanto stabilito dal consiglio consortile e dal Governo.

 

                                         Secondo il ricorrente, il piano (del traffico e delle EP-AP) allestito dall'autorità cantonale non riprende inoltre la modifica del tracciato della servitù di passo pubblico gravante i suoi fondi (in realtà il solo mapp. 590), che egli aveva concordato con il già comune di Piazzogna nell'ambito di una rettifica di confine iscritta a registro fondiario nell'imminenza del licenziamento del messaggio concernente la revisione del piano regolatore.

 

                                         Infine, quest'ultimo piano prevede un sentiero o passo pedonale del tutto nuovo, che - dopo aver costeggiato il riale sul lato est del mapp. 139 - taglia i mapp. 139 e 590, raggiunge e attraversa il bosco e si congiunge con quello a monte del mapp. 868: impianto viario che non trova però fondamento in una decisione dell'autorità di pianificazione e tantomeno nella realtà. Risulta pertanto affatto incomprensibile.

 

                                         RI 1 domanda quindi, in via principale, che venga accertato: a) che i piani in discussione non hanno alcuna portata giuridica e che contengono, per quanto concerne le sue proprietà in rassegna, delle indicazioni irrite; b) che l'estensione della zona residenziale estensiva con prescrizioni paesaggistiche interessante le sue proprietà è quella indicata nel piano delle zone adottato dal consiglio consortile, approvato senza modifiche dal Governo; c) che il tracciato del sentiero o passo pedonale gravante i fondi in rassegna venga modificato conformemente agli accordi intervenuti con il comune; d) che il sentiero o passo pedonale, che taglia i mapp. 139 e 590 e si congiunge con quello a monte del mapp. 868, non esiste.

 

                                         L'insorgente chiede, in via subordinata: a) l'annullamento dei citati piani; b) l'approvazione della zona residenziale estensiva con prescrizioni paesaggistiche interessante le sue proprietà conforme all'adozione del consiglio consortile; c) che gli atti vengano ritornati al comune affinché, mediante una variante, modifichi il tracciato del sentiero o passo pedonale gravante i fondi in rassegna a seguito degli accordi intercorsi; d) che il sentiero o passo pedonale, che taglia i mapp. 139 e 590 e si congiunge con quello a monte del mapp. 868, venga annullato.

 

 

                                  D.   Nella sua risposta, il comune informa che l'8 novembre 2011 la Sezione dello sviluppo territoriale (in realtà si tratta dell'ufficio della pianificazione locale) ha rettificato l'errore concernente
l'omesso
inserimento dei mapp. 139 e 590 nell'area fabbricabile. Ritiene quindi che il ricorso possa essere stralciato dai ruoli su questo oggetto. Il comune si associa invece alla domanda di accoglimento del gravame per quanto attiene ai sentieri o passi pedonali.

 

 

                                  E.   La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio, agente per conto del Governo, spiega che il Consiglio di Stato non ha modificato la funzione dei fondi del ricorrente; si è trattato semplicemente di un errore di stesura dei piani cartacei, prontamente corretto. Per quanto motivo essa chiede che, su questo punto, il ricorso venga dichiarato privo d'oggetto. La Divisione sostiene invece che l'impugnativa debba essere dichiarata irricevibile per quanto concerne "il percorso pedonale" (in realtà i sentieri o passi pedonali controversi sono due), in quanto il Governo ha approvato quanto proposto dal consorzio.

 

 

                                  F.   Il 2 ottobre 2012 si è tenuta un'udienza, in occasione della quale le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. L'insorgente ha tuttavia dichiarato di recedere dalla domanda di spostare il tracciato del sentiero o passo pedonale posto lungo il confine tra i mapp. 139 e 590, in quanto i rappresentanti del comune si sono impegnati a prendere in considerazione questa richiesta nell'ambito delle prossime varianti di piano regolatore.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.      1.1. Il controverso strumento pianificatorio è stato adottato ed approvato in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365, in vigore sino al 31 dicembre 2011). Quest'ultima prevedeva che il piano regolatore era adottato dal legislativo comunale (art. 34 cpv. 1 LALPT). Il municipio procedeva sollecitamente alla pubblicazione della decisione di adozione presso la cancelleria comunale per il periodo di 30 giorni (art. 34 cpv. 1 LALPT). La pubblicazione era annunciata almeno 10 giorni prima agli albi comunali, nel Foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT). Contro il contenuto del piano era dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione (art. 35 cpv. 1 LALPT). Erano legittimati a ricorrere (art. 35 cpv. 2 LALPT): ogni cittadino attivo nel comune (lett. a); ogni altra persona o ente che dimostrasse un interesse degno di protezione (lett. b). A norma dell'art. 37 cpv. 1 LALPT il Consiglio di Stato esaminava gli atti e decideva i ricorsi, approvava in tutto od in parte il piano regolatore, oppure negava l'approvazione. Contro le decisioni del Consiglio di Stato era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 38 cpv. 1 LALPT). L'art. 38 cpv. 4 LALPT legittimava a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (lett. b), ed ogni altra persona o ente che dimostrasse un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c). In vigenza della LALPT il privato cittadino era pertanto legittimato a ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo se aveva precedentemente inoltrato ricorso davanti al Consiglio di Stato; faceva eccezione l'ipotesi in cui quest'ultima autorità avesse disposto una modifica rispetto alle decisioni del legislativo comunale.

 

1.2. La legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1), in vigore dal 1° gennaio 2012, ha istituito un regime giuridico analogo a quello previsto dalla LALPT per quanto attiene alla procedura di adozione, approvazione ed impugnazione del piano regolatore: si vedano gli art. da 25 a 30 Lst.

 

 

2.Nella misura in cui il gravame è rivolto contro la risoluzione 21 luglio 2011 del Consiglio di Stato, la competenza del Tribunale è quindi data dall'art. 38 cpv. 1 LALPT sino al 31 dicembre 2011 e dall'art. 30 cpv. 1 Lst dal 1° gennaio 2012.

 

Nella fattispecie, una sola tra le tre domande sollevate nell'impugnativa può essere ritenuta siccome rivolta contro la menzionata risoluzione governativa: quella con cui viene contestata la conferma del tracciato del sentiero e passo pubblico posto lungo il confine tra i mapp. 139 e 590 proposto dal consorzio, malgrado il ricorrente ed il comune si siano a suo tempo accordati per una soluzione differente nell'ambito della rettifica di confini e modifica tracciato servitù iscritta a registro fondiario il 3 dicembre 2008. Com'è stato spiegato, questa contestazione è frattanto stata ritirata all'udienza, per cui il gravame dev'essere stralciato dai ruoli per quanto la concerne. Sia comunque soggiunto, per completezza, che - in caso contrario - la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata d'acchito irricevibile, poiché il Governo si è limitato ad approvare - senza modifiche - la proposta dell'ente consortile concernente il controverso tracciato; poiché il ricorrente non ha inoltrato ricorso al Consiglio di Stato contro questa decisione del consiglio consortile, egli non è - di conseguenza - legittimato a contestarla dinanzi al Tribunale.

 

Le ulteriori due domande ricorsuali non concernono invece la decisione governativa in rassegna, bensì l'operato dell'ufficio della pianificazione locale, il quale ha certificato la conformità con i requisiti legali dei geodati digitali concernenti il piano regolatore comunale, conferendo loro effetto giuridico (cosiddetta ufficializzazione), li ha adattati al contenuto della risoluzione di approvazione del piano regolatore, ed ha infine allestito in forma cartacea - partendo dai detti dati - i controversi piani, dichiarandoli conformi alla risoluzione medesima. È quanto confermano la certificazione del 28 luglio 2011 rispettivamente la rettifica della stessa, dell'8 novembre successivo, trasmesse dal citato ufficio al municipio di Gambarogno: rettifica che, sia detto per inciso, tratta anche il tema dell'assegnazione alla zona edificabile delle proprietà del ricorrente ed è all'origine della stesura di nuove rappresentazioni grafiche in forma cartacea, che recano su ciascuna di esse la precisazione "aggiornato secondo rettifiche dell'8 novembre 2011". I piani incriminati sono quindi stati creati in esito alla procedura di informatizzazione dei piani regolatori, che la pertinente direttiva del Dipartimento del territorio (Informatizzazione dei piani regolatori), del marzo 2009, rispettivamente, dal 1° gennaio 2012, l'art. 12 seg. del regolamento della Lst, del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1.), affidano alla Sezione dello sviluppo territoriale e all'ufficio della pianificazione locale. Lo svolgimento di questa procedura, contraddistinta da un marcato carattere tecnico, non compete dunque al Consiglio di Stato, che l'ha delegata ai suoi servizi.

 

Com'è noto, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Nessuna norma prevede la possibilità di appellarsi a questa Corte contro gli atti dell'ufficio della pianificazione locale. La legge prevede piuttosto che contro le decisioni dei Dipartimenti - con ciò intendendo anche le istanze amministrative subordinate - è dato ricorso al Consiglio di Stato (art. 55 cpv. 1 LPamm; art. 4 cpv. 4 legge sulle competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928; RL 2.4.1.6).

 

 

                                   3.   Di conseguenza, nella misura in cui non dev'essere stralciato dai ruoli, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile e trasmesso, per evasione, al Consiglio di Stato in applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LPamm.

 

 

                                   4.   La tassa di giustizia riferita alla parte di ricorso che viene stralciata dai ruoli dev'essere posta a carico del ricorrente, il quale -
a seguito del recesso - dev'essere considerato soccombente (art. 28 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Nella misura in cui non dev'essere stralciato dai ruoli, il ricorso è irricevibile.

                                         §. Esso viene trasmesso, per evasione, al Consiglio di Stato.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia, di fr. 300.-, è posta a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

;

 

;

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, 3003 Berna.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario