Incarto n.
90.2011.130

 

Lugano

12 febbraio 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente

Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti

 

segretario:

Fulvio Campello, vicencancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 26 settembre 2011 di

 

 

 

RI 1 

patrocinato da: PR 1 

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 21 luglio 2011 (n. 4082), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune del Gambarogno;

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                            A.  Nella frazione di Caviano del comune del Gambarogno RI 1 è stato proprietario del mapp. 281, che ha venduto a __________ con atto iscritto a registro fondiario il 27 giugno 2013 (d.g. 9756). Il fondo è ubicato tra la strada cantonale ed il lago, in località Porto.

 

 

                            B.  a. Nella seduta del 18 febbraio 2009 il consiglio consortile del Consorzio per il piano regolatore dei comuni del Gambarogno ha adottato la revisione del piano regolatore. Il fondo in rassegna è stato integralmente assegnato alla zona residenziale estensiva con prescrizioni paesaggistiche (REPP).

 

                                  b. Con risoluzione 21 luglio 2011 (n. 4082) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte pianificatorie e ne ha modificato altre d'ufficio.

 

                                  Per quanto qui interessa, il Governo, richiamandosi in primis alle disposizioni della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), agli indirizzi del piano direttore (scheda P7) in merito alla tutela, valorizzazione e fruizione delle rive dei laghi, e alla necessità di svolgere uno studio che contemplasse tutta la riva del Verbano, da Caviano a Magadino, non ha approvato le modifiche degli azzonamenti concernenti le superfici comprese tra la strada cantonale ed il lago, decretando in pari tempo, per le stesse, il mantenimento in vigore del piano regolatore consortile approvato con risoluzione 12 luglio 1985 (n. 4004; cfr. ris. impugnata pagg. 67-72). Il mapp. 281 è quindi rimasto attributo, insieme ai fondi confinanti, alla zona residenziale estensiva con prescrizioni speciali (R2s) istituita dal citato piano, tranne che per la parte inferiore, confinante con il lago, che è rimasta assegnata all'area boschiva, come disponeva il menzionato piano regolatore.

 

                                  Per quanto qui ancora interessa, il Consiglio di Stato ha inoltre tracciato nei piani delle zone e del paesaggio la linea del demanio pubblico riferita al lago Verbano, escludendo da ogni possibile azzonamento tutti i terreni posti ad una quota inferiore rispetto alla stessa ed espungendo di conseguenza dalla zona edificabile di piano regolatore quelli che il Consorzio intendeva assegnare a quest'ultima zona (cfr. risoluzione impugnata, pag. 70 seg.). Anche il mapp. 281 è stato colpito da questo provvedimento nella parte bassa, in cui la linea del demanio pubblico incide il fondo fino a 4/5 m rispetto al confine della proprietà verso il lago.

 

 

                            C.  a. RI 1 insorge contro il giudizio governativo dinanzi al Tribunale, chiedendo il suo annullamento e la conferma dell'azzonamento integrale del mapp. 281 nella zona fabbricabile, così come proposto dal Consorzio. L'insorgente rileva il grande pregiudizio derivante per la particella dovuto, da un lato, al ripristino dell'area boschiva e, dall'altro, alla fissazione della linea del demanio pubblico sullo stesso. Qualora la sua domanda non dovesse essere accolta, egli postula il riconoscimento di un indennizzo per espropriazione materiale di fr. 2'200'000.- (domande, pag. 2 del ricorso) rispettivamente di fr. 2'500'000.- (conclusioni, pag. 17 del ricorso).

 

                                  b. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio, agente per conto del Governo, chiede che il ricorso venga respinto. Il municipio del comune del Gambarogno domanda invece che esso venga accolto quantomeno per quanto concerne la richiesta di annullamento dell'area forestale e della linea del demanio pubblico. Postula inoltre l'esperimento di un sopralluogo per chiarire i fatti determinanti per la decisione. Dei rispettivi argomenti di queste autorità si dirà, per quanto necessario, in diritto.

 

 

                            D.  L'11 settembre 2012 si è tenuta un'udienza sul luogo della contestazione. In occasione della stessa le parti hanno ribadito le rispettive posizioni ed hanno rinunciato alla presentazione di conclusioni scritte.

 

 

Considerato,               in diritto

 

1.1.1. La competenza del Tribunale è data ed il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; BU 1990, 365, in vigore sino al 31 dicembre 2011; art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1, in vigore dal 1° gennaio 2012). La legittimazione del ricorrente è inoltre certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT, dal 1° gennaio 2012 art. 30 cpv. 2 lett. c Lst). La circostanza secondo cui RI 2 abbia venduto la proprietà del mapp. 281 nel corso della procedura ricorsuale non influisce sulla sua qualità di parte nel presente procedimento (art. 24 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1; e relativo rinvio alle pertinenti disposizioni della procedura civile). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. La domanda di risarcimento per espropriazione materiale, ancorché formulata in via subordinata, esula comunque pacificamente dalla presente procedura di impugnazione del piano regolatore; va d'acchito dichiarata inammissibile.

 

1.2. Poiché il controverso piano regolatore è stato adottato ed approvato in vigenza della LALPT, esso dovrà essere esaminato, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 107 Lst).

 

 

                             2.  2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 29 cpv. 1 Lst), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).

2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv. 3 Lst e relativo rinvio agli art. 61 seg. della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/
Peter Hänni
, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

 

2.3. Nel caso di specie, il piano regolatore è stato adottato dal consiglio consortile del Consorzio per il piano regolatore dei comuni del Gambarogno, cui i già comuni di Caviano, Gerra (Gambarogno), San Nazzaro, Magadino, Vira (Gambarogno), Sant'Abbondio, Piazzogna e Indemini avevano delegato la competenza di elaborare questo strumento. Questo ente è frattanto stato sciolto mediante risoluzione 1° marzo 2011 (n. 1411) del Consiglio di Stato, il quale ha decretato il subingresso del comune in tutti i diritti ed obblighi del medesimo (cfr. dispositivo n. 2 della ris. citata, pubbl. nel FU 19/2011, dell'8 marzo 2011, 1858). Anche al comune del Gambarogno, che è il frutto dell'intervenuta aggregazione dei citati comuni, insieme a quello di Contone (cfr. il relativo decreto legislativo del 23 giugno 2008, pubbl. nel BU 40/2008, del 19 agosto 2008, 504), dev'essere, di conseguenza, riconosciuta l'autonomia decisionale che pertocca all'ente preposto all'adozione del piano regolatore in discussione. E questo vuoi in veste di successore del Consorzio, vuoi - qualora si volesse ritenere che i comuni che lo componevano non abbiano in realtà mai perso una tale prerogativa a favore di quest'ultimo - in qualità di avente causa dei predetti enti locali.

                             3.  3.1. L'insorgente chiede la conferma dell'azzonamento integrale del mapp. 281 nella zona fabbricabile così come proposto dal Consorzio.

 

                                  Ora, nella sua pur circostanziata impugnativa, l'insorgente non sviluppa un solo argomento per tentare di contrastare le molteplici giustificazioni addotte dal Governo per negare l'approvazione della pianificazione dell'esteso settore a lago del nuovo comune. Egli non può pertanto ambire ad una conferma pura e semplice dell'azzonamento disposto dal Consorzio, già per totale assenza di motivazione di questa domanda.

 

                                  Va, del resto, rilevato che l'azzonamento di piano regolatore è volto in linea di principio a disciplinare la funzione di un determinato territorio, non di una singola particella. Rimane riservato il caso in cui questa presenti dimensioni a tal punto notevoli da legittimare un azzonamento autonomo. Ipotesi che, tuttavia, manifestamente non si avvera nel caso in esame. Per non pregiudicare ab initio la possibilità di conseguire l'inserimento definitivo della sua proprietà nella zona REPP, l'insorgente avrebbe pertanto dovuto contestare, nel caso concreto, la non approvazione dell'intero comparto assegnato dal Consorzio a questa zona, quindi anche quello dei fondi immediatamente contermini al suo ed inoltre di quelli posti nelle successive adiacenze, ma soprattutto postulare, com'era non solo lecito, ma anzi necessario (cfr. RtiD II-2012 n. 19 consid. 3.2 seg. con rinvii), anche l'attribuzione di tutti questi fondi alla zona REPP. Nella fattispecie è, difatti, tassativamente escluso che ciascun fondo interessato possa ricevere, da solo, una collocazione pianificatoria differente da quella assegnata agli altri. La domanda formulata dal ricorrente di attribuire in via definitiva solo la sua proprietà alla zona REPP, cui il Tribunale è vincolato (diversamente dal Governo; cfr. art. 56 cpv. 2 LPamm), dovrebbe dunque respinta d'acchito (nel merito) anche per le dianzi illustrate ragioni di ordine pianificatorio, che vietano in linea di principio azzonamenti limitati a singole particelle.

                                  3.2. In realtà il ricorrente postula che il mapp. 281 venga affrancato dal vincolo di foresta e dall'imposizione della linea del demanio pubblico nella sua parte bassa, come confermano le ampie motivazioni svolte per contestare questi due (soli) provvedimenti adottati dal Governo in sede di approvazione del piano regolatore. Al riguardo il Tribunale rileva quanto segue.

 

 

                             4.  4.1. Si considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali che possa svolgere funzioni forestali (art. 2 cpv. 1 legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991; LFo; RS 921.0). La foresta non è, di principio, oggetto della pianificazione territoriale; può essere sfruttata soltanto come foresta (Messaggio del Consiglio Federale a sostegno della LFo del 29 giugno 1988, pubblicato in: FF 1988 III 137 segg., 159 seg.). È quanto confermano gli art. da 11 a 13 LFo e 18 cpv. 3 LPT. L'inclusione di una foresta in una zona di utilizzazione è di conseguenza subordinata ad un permesso di dissodamento (art. 12 LFo; RDAT I-1999 n. 82 consid. 7; cfr. per le eccezioni: RtiD I-2004 n. 35 consid. 3.4).


4.2. Al momento dell'emanazione e dell'adattamento dei piani di utilizzazione è ordinato un accertamento del carattere forestale laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta oppure laddove, al di fuori delle zone edificabili, il Cantone intende impedire l'avanzamento della foresta (art. 10 cpv. 2 LFo). I margini forestali risultanti da quell'accertamento sono integrati nei piani d'utilizzazione (art. 13 cpv. 1 LFo), ritenuto che i nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste (art. 13 cpv. 2 LFo). Questa regolamentazione è destinata ad assicurare la coordinazione della legge forestale con il diritto della pianificazione del territorio e, a tale scopo, limita il concetto dinamico di foresta (sentenze del Tribunale federale in contestazioni ticinesi 1C_222/2007 del 17 dicembre 2007 consid. 2.2.1, 1C_291/2007 del 19 dicembre 2007 consid. 2.1, entrambe con rinvii).

 

                                  La relativa procedura è retta dall'art. 5 del regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo, RL 8.4.1.1.1). La norma in questione prescrive che il municipio fa accertare il limite del bosco che confina o confinerà in futuro con la zona edificabile (cpv. 1). Dopo la sua verifica da parte della Sezione forestale (cpv. 2), il municipio pubblica il risultato dell'accertamento mediante esposizione dei piani per un periodo di 30 giorni presso la cancelleria comunale, previo avviso sul foglio ufficiale e agli albi comunali. Nel termine di 15 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione chi è legittimato a ricorrere contro la decisione di accertamento può presentare opposizione (cpv. 3). La Sezione forestale istruisce la pratica, evade le opposizioni e accerta il limite del bosco (cpv. 4). Il municipio pubblica quindi il limite del bosco accertato in concomitanza con la pubblicazione della revisione o variante del piano regolatore. Il Consiglio di Stato approva il piano con il limite del bosco (cpv. 6). Per quanto concerne l'impugnazione dell'accertamento, l'art. 5 cpv. 7 RLCFo rinvia all'art. 42 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo; RL 8.4.1.1).

 

                                  4.3. Nella fattispecie, la procedura di accertamento del limite della foresta svolta contestualmente a quella di approvazione del piano regolatore, culminata nella decisione 11 settembre 2009 con cui la Sezione forestale ha formalmente accertato questo limite, ha permesso di escludere dal bosco tutta la superficie del mapp. 281. Le rappresentazioni grafiche del previgente piano regolatore, mantenuto in vigore a titolo transitorio dal Consiglio di Stato per il settore all'esame, indicano per contro (ancora) la sussistenza di un'area forestale nella parte inferiore della particella. Ora, il previgente piano regolatore dei comuni del Gambarogno, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 12 luglio 1985 (n. 4004), riportava la superficie boschiva dei fondi a titolo puramente indicativo, come prescriveva il testo dell'or abrogato art. 13 del regolamento d'applicazione della legge edilizia del 22 gennaio 1974, applicabile al momento della sua approvazione (BU 74, 66; cfr. anche la risoluzione governativa appena citata, pag. 10). Il ricorrente è quindi legittimato a postulare l'immediata eliminazione di questa superficie, atteso come il limite del bosco sia oramai stato fissato in via definitiva e vincolante in sede di revisione del piano regolatore. In attesa di una decisione delle autorità comunali in merito al nuovo assetto pianificatorio del settore, il ricorrente vorrebbe che anche quest'area venga assegnata subito alla zona fabbricabile, mentre che il municipio propone di mantenere prudenzialmente, per il momento, la striscia di terreno in discussione al di fuori della stessa. Orbene, in linea di principio questa seconda suggestione meriterebbe ascolto. In effetti, il legislatore ha predisposto la zona senza destinazione specifica giusta l'art. 28 cpv. 2 lett. n LALPT (dal primo gennaio 2012, art. 20 cpv. 2 Lst), che ha sostituito la zona residua prevista dall'art. 16 cpv. 2 lett. a dell'abrogata legge edilizia del 19 febbraio 1973 (BU 74, 49), per accogliere, tra l'altro, quelle aree che non possono ricevere una collocazione definitiva, ovvero per le quali si giustifica un differimento della pianificazione (RtiD II-2005 n. 15 consid. 6.8.1; RDAT II-2003 n. 53 consid. 7.1, I-1996 n. 24; DTF 112 Ia 315 consid. 3b; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 241a ad art 28 LALPT; Eric Brandt/Pierre Moor, Commentaire LAT, n. 58 ad art. 18). Nel caso di specie, la superficie in discussione non può tuttavia essere attribuita a siffatta zona, com'è stato deciso per altri fondi che si sono ritrovati in una situazione analoga (cfr. STA 90.2011.137 dell'8 gennaio 2013 consid. 2, concernente alcuni terreni ubicati nella frazione di San Nazzaro). In effetti, dalle indagini svolte d'ufficio dal Tribunale, malgrado un'assenza totale di informazioni in merito dalle parti coinvolte nel processo pianificatorio, è risultato che il Consiglio di Stato avesse in realtà già sancito dietro istanza del proprietario pro tempore, mediante risoluzione di accertamento puntuale 20 settembre 1994 (n. 8279), che il mapp. 281 (allora mapp. 277) fosse libero da vincoli forestali. Questo fatto implica che già in costanza del previgente piano regolatore il fondo dovesse essere considerato completamente edificabile, in virtù della prassi allora applicabile, non senza molte restrizioni (che qui comunque non interessano), secondo cui se dall'accertamento (particolare) della foresta quest'ultima risultava meno estesa di quella riportata indicativamente nelle rappresentazioni grafiche del piano regolatore, la zona edificabile si estendeva all'area risultante libera da vincoli forestali (cfr. STA 52.1996.253 del 3 marzo 1997 consid. 2.2 con rinvii): prassi ora codificata all'art. 4 cpv. 4 LCFo. È quanto conferma l'esame dell'incarto concernente il rilascio della licenza edilizia 8 giugno 2009 per la costruzione di un'abitazione al mapp. 281, tutt'ora in corso, in cui il fondo è stato considerato come completamente fabbricabile (tranne il riale), quando si è trattato di calcolare la superficie utile lorda ammissibile dell'edificio; del pari, non è stato imposto il rispetto delle distanze dalla foresta verso il lato a valle del terreno.

 

                                  4.4. Questa domanda dev'essere quindi accolta. La superficie interessata dalla foresta, riportata a titolo indicativo nei piani del previgente piano regolatore, viene di conseguenza assegnata alla zona edificabile.

 

 

                             5.  5.1. L'insorgente censura inoltre l'inserimento d'ufficio nelle rappresentazioni grafiche del piano regolatore (piani delle zone e del paesaggio) della linea del demanio pubblico (lago Verbano), che incide la porzione inferiore del mapp. 281.

 

                                  Questa domanda è frattanto divenuta priva di oggetto. Infatti, con giudizio 28 giugno 2013 (inc. 90.2011.77, pubblicato integralmente nel sito del comune), questo Tribunale ha accolto il ricorso il ricorso 14 settembre 2011, proposto dal comune del Gambarogno contro la decisione di approvazione del piano regolatore, che sollevava la stessa contestazione per tutto il comprensorio territoriale a lago, dunque anche per quanto attiene al fondo in disamina, sulla scorta delle seguenti considerazioni:

 

                                  " …

                                         Inserimento d'ufficio nelle rappresentazioni grafiche della linea del demanio pubblico (lago Verbano) e stralcio delle zone edificabili poste al di sotto di tale linea (ricorso, pag. 54, lett. s)

 

                                         23.1. Il Consiglio di Stato ha tracciato nei piani delle zone e del paesaggio la linea del demanio pubblico riferita al lago Verbano, escludendo da ogni possibile azzonamento tutti i terreni posti ad una quota inferiore rispetto alla stessa ed espungendo di conseguenza dalla zona edificabile di piano regolatore quelli che il Consorzio intendeva assegnare a quest'ultima zona. Ha modificato, nello stesso tempo, anche la normativa pertinente alla riva del lago (24 NAPR proposto dal Consorzio, corrispondente all'art. 23 NAPR a seguito del riordino delle norme conseguente all'approvazione), introducendo un nuovo capoverso 3 (cfr. risoluzione impugnata, pag. 70 seg.).

 

                                         23.2. Il comune contesta vivamente questo provvedimento, che incide in misura importante sia per quanto concerne la definizione delle zone edificabili a lago sia per quanto concerne la delimitazione delle proprietà private toccate. Mette inoltre in dubbio il fondamento degli accertamenti esperiti dal Governo a questo scopo.

                                         23.3. Fanno parte del demanio pubblico del Cantone, tra l'altro, le acque pubbliche, come i laghi (art. 1 lett. a legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986; LDP; RL 9.4.1.1). Le acque pubbliche comprendono l'alveo e le rive dei laghi e dei corsi d'acqua (art. 4 cpv. 1 LDP). I laghi ed i corsi d'acqua si estendono sino al massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie e comprendono la fascia di terreno priva di vegetazione permanente o soltanto con vegetazione acquatica (art. 4 cpv. 2 LDP). Ove siano sistemati o corretti mediante opere conformi al diritto edilizio, essi sono delimitati da queste ultime (art. 4 cpv. 3 1.a frase LDP). I limiti del demanio pubblico stabiliti dal diritto federale e dalla LDP hanno la preminenza su quelli risultanti dal registro fondiario (art. 6 cpv. 2 LDP).

 

                                         Il limite delle rive pubbliche del lago Verbano è fissato alla quota di 194.50 m.s.m. (art. 2 cpv. 1 regolamento sul demanio pubblico del 30 agosto 1994; RDP; RL 9.4.1.1). Il limite può estendersi oltre tali quote quando la maggior estensione sia comprovata da elementi di confine inequivocabili (art. 2 cpv. 2 RDP).

 

                                         Per quanto concerne la demarcazione dei confini delle acque pubbliche, l'art. 3 RDP stabilisce quanto segue. Se il confine previsto nell'ambito di una procedura di misurazione catastale eseguita secondo il diritto in vigore prima del 1° dicembre 1952 differisce da quello stabilito all'art. 4 LDP, occorre procedere con l'aggiornamento dei dati catastali; differenze di poco conto possono essere trascurate (cpv. 1). Se la misurazione è stata eseguita dopo tale data, i rilievi catastali vengono fatti rettificare solo nel caso in cui si riscontrino situazioni di evidente contrasto con il nuovo diritto (cpv. 2). L'ufficio del demanio, previa audizione degli interessati, decide sulle rettifiche necessarie. Contro tale decisione gli interessati possono adire, nel termine di 30 giorni, il giudice civile del luogo ove si trova il fondo; in caso di mancata contestazione la rettifica è iscritta a registro fondiario (cpv. 3).

 

                                         23.4. Giusta la risposta presentata dalla Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (pag. 16), il Consiglio di Stato ha definito il demanio pubblico costituito dal lago Verbano, delimitandone il confine con le adiacenti proprietà private, seguendo i criteri stabiliti dalla LPD e dal RDP. Non è, per contro, dato di sapere secondo quali modalità tecniche abbia operato, a questo scopo, l'autorità intimata. Il comune ritiene che la quota di 194.50 m.s.m. riportata sui piani sia stata il frutto di una restituzione fotogrammetrica, giacché il geometra comunale - dallo stesso interpellato - ha indicato di aver effettuato solo dei rilievi puntuali di tale quota, in occasione di specifiche domande di licenza edilizia.

 

                                         23.5. Ora, al di là dei mezzi indagatori utilizzati dall'autorità, la controversa demarcazione dei confini tra il demanio pubblico e le adiacenti proprietà private esulava dalla procedura di approvazione del piano regolatore; essa non rientrava inoltre, in ogni caso, nella competenza del Consiglio di Stato (art. 3 RDP). Il Governo non la poteva nemmeno effettuare a titolo semplicemente pregiudiziale, con effetti limitati alla pianificazione del territorio, ritenendola imprescindibile ai fini dell'approvazione del piano regolatore. Infatti, una tale demarcazione è volta a definire il diritto di proprietà (pubblica rispettivamente privata) delle superfici toccate, provocando in particolare - laddove si dovesse scostare dalle risultanze del registro fondiario - un incremento rispettivamente una diminuzione della stessa. In concreto, il limite dei rispettivi fondi esiste ed è chiaramente ancorato negli atti catastali; non è dunque indispensabile, né lecito di nuovamente accertarlo per poter approvare il piano regolatore. Il Governo non poteva quindi modificare di sua iniziativa la demarcazione dei confini tra il demanio pubblico e le adiacenti proprietà private nell'ambito della procedura di approvazione del piano regolatore. Se intendeva conseguire un determinato risultato di ordine pianificatorio, doveva preliminarmente provocare un cambiamento nei rapporti di proprietà secondo la procedura appositamente indicata dalla LDP e dal RDP a questo scopo. La possibilità di emettere una decisione pregiudiziale (ad effetto limitato) su quest'oggetto era invece esclusa.

 

                                         23.6. Ferme queste premesse, il ricorso dev'essere accolto. L'inserimento d'ufficio nelle rappresentazioni grafiche della linea del demanio pubblico e il conseguente stralcio delle zone edificabili poste al di sotto di tale linea devono esser annullati. Va, di conseguenza, annullato anche l'art. 23 cpv. 3 NAPR imposto dal Governo, nella misura in cui fa riferimento alla censurata linea demaniale (1a frase in fine e 2a frase). Di questo disposto va per contro salvaguardata la prima frase, che fissa la distanza minima verso il lago delle costruzioni; parametro per certi versi inspiegabilmente dimenticato nella proposta del Consorzio, cui ha supplito il Governo in sede di approvazione ispirandosi alla normativa sussidiaria istituita all'art. 9 della legge sulla protezione delle rive dei laghi del 20 novembre 1961 (LRL; RL 7.1.1.3).

                                         …"

 

                                  5.2. Se il Tribunale avesse pertanto dovuto esaminare l'analoga contestazione dell'insorgente, concernente il mapp. 281, l'avrebbe dunque accolta per gli stessi motivi.

 

 

                             6.  Ferme queste premesse, il ricorso nella misura in cui è ricevibile e non dev'essere stralciato dai ruoli in quanto privo d'oggetto, dev'essere parzialmente accolto.

 

 

                             7.  L'insorgente è parzialmente soccombente; in questa misura egli è tenuto al pagamento di una tassa di giustizia (art. 28 LPamm). In quanto vittorioso allo stesso spettano invece delle ripetibili (art. 31 LPamm), dovute in concreto dallo Stato. Per questo motivo tassa di giudizio e ripetibili vengono compensate.

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.  Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile e non dev'essere stralciato dai ruoli in quanto privo d'oggetto, è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza la risoluzione 21 luglio 2011 (n. 4082) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune del Gambarogno è modificata nel senso che l'area boschiva indicativa concernente il mapp. 281 posto nella frazione di Caviano risultante dal piano regolatore approvato con risoluzione 12 luglio 1985 (n. 4004) è assegnata alla zona residenziale estensiva con prescrizioni speciali (R2s) prevista da quest'ultimo piano.

 

 

2.  La tassa di giustizia è compensata con le ripetibili.

 

 

                             3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                             4.  Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  Il segretario