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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente Flavia Verzasconi, Attilio Rampini, supplente |
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segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 2 marzo 2011 di
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RI 1 e RI 2,
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contro |
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la risoluzione 25 gennaio 2011 (n. 586), con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano del nucleo per le frazioni di Coglio e Giumaglio del comune di Maggia; |
viste le risposte:
- 15 marzo 2011 del municipio di Maggia;
- 28 aprile 2011 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
vista la replica 9 marzo 2012 e le dupliche:
- 27 marzo 2012 del municipio di Maggia;
- 2 aprile 2012 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
vista la risposta 29 maggio 2012 di CO 3;
viste le conclusioni:
- 14 dicembre 2012 del municipio di Maggia;
- 31 gennaio 2013 di RI 1 e RI 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 e RI 2 sono comproprietari del mapp. 95 di Maggia, sezione di Giumaglio, dove si trova l'esercizio pubblico "Osteria dal Nito". Il fondo, che ha una superficie complessiva di 640 mq, è il risultato della riunione avvenuta il 21 marzo 2007 degli ex mapp. 95 e 96. L'edificio principale attuale (sub. B, che occupa 173 mq) è frutto di un riattamento - ampliamento recente, volto al ripristino del grotto al piano terreno e alla formazione di due appartamenti (cfr. relazione tecnica della domanda di costruzione 11 ottobre 2005). Vi è poi un secondo edificio, di dimensioni assai più modeste (sub. A, che occupa 25 mq), attualmente adibito a deposito. Le due costruzioni sono collegate tra loro al piano cantina. Da ultimo, oltre a una corte, vi è una pergola vignata sotto la quale vi sono alcuni tavoli destinati agli avventori dell'osteria. Verso est il mapp. 95 confina con il mapp. 97, di proprietà di CO 3; quest'ultimo ha una superficie complessiva di 132 mq. Sul confine nord-ovest di questo fondo sorge un fabbricato in pietra con tetto in piode, (sub. A, che occupa 37 mq), in avanzato stato di degrado. Il piano regolatore di Giumaglio, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 7 settembre 1983 (n. 4359), assegna i mapp. 95 e 97 alla zona nucleo di villaggio NV1, retta dall'art. 47 delle norme di attuazione del piano regolatore, approvate con la medesima risoluzione (NAPR '83). Con sentenza 6 febbraio 2004 (n. 52.2003.408) questo Tribunale ha annullato la licenza edilizia rilasciata dal municipio di Giumaglio per la ricostruzione e trasformazione dell'edificio sul mapp. 97, poiché comportando l'intervento un aumento degli ingombri esistenti a meno di 4.00 m dalla facciata est, munita di aperture, dell'edificio sul mapp. 95, disattendeva l'art. 47 cpv. 4 NAPR '83.
B. a. Il 31 marzo 2004 l'assemblea comunale di Giumaglio ha adottato la
revisione del piano regolatore, che comprendeva anche il piano di dettaglio del
nucleo, nel quale erano inclusi i mapp. 95 e 97. Non è qui necessario
riportarne i dettagli.
b. Con effetto al 4 aprile 2004 è entrata in vigore l'aggregazione dei comuni
di Aurigeno, Coglio, Giumaglio, Lodano, Maggia, Moghegno e Someo nel nuovo
comune di Maggia.
c. Con risoluzione 12 luglio 2006 (n. 3461) il Consiglio di Stato ha approvato
la revisione del piano regolatore di Maggia per le frazioni di Coglio e
Giumaglio, nonché della variante del piano del traffico per la pista ciclabile
d'interesse cantonale. Il Governo ha tuttavia sospeso la decisione sul piano del
nucleo, preannunciando la sua intenzione di non approvarlo, poiché riteneva che
le scelte operate fossero in contrasto con interessi storici, culturali e
paesaggistici (ris. gov. 2006, pag. 23).
C. a. L'11 marzo 2010 il consiglio comunale di Maggia ha adottato un
nuovo piano del nucleo, in sostituzione di quello la cui approvazione era
rimasta sospesa, e l'art. 29 delle norme di attuazione del piano regolatore
(NAPR) che lo disciplina. Per quanto qui interessa, la pergola vignata è stata
gravata di un vincolo di mantenimento (art. 29 cpv. 3 NAPR), il sub A del mapp.
95 è stato inserito tra gli edifici complementari alla residenza, che possono
essere mantenuti senza trasformazione d'uso (art. 29 cpv. 2 n. 3 NAPR), mentre
il sub A del mapp. 97 tra quelli con possibilità di demolizione e di ricostruzione,
con altezza massima di un piano oltre la strada di riferimento (art. 29 cpv. 2
n. 2 NAPR).
b. Il 15 giugno 2010 RI 1 sono insorti davanti al Consiglio di Stato. Essi
hanno domandato che il sub. A del mapp. 95 venisse inserito tra gli edifici da
mantenere (art. 29 cpv. 2 n. 1 NAPR), sottolineando da un lato che questo aveva
un carattere autonomo rispetto all'edificio più grande, dall'altro che un
eventuale cambiamento di destinazione non sarebbe stato in contrasto con gli
obiettivi di salvaguardia del nucleo. Gli insorgenti hanno poi chiesto che
venisse confermata la possibilità di utilizzare il pergolato vignato come
terrazza per l'esercizio pubblico, rispettivamente, di poterne mutare l'utilizzo,
a seconda della destinazione dei fabbricati sul fondo. Sempre in relazione a
questa struttura, essi hanno domandato la cancellazione del vincolo di mantenimento
che la gravava. Si sarebbe trattato, infatti, di un onere eccessivo per il
proprietario e per il quale non sussisteva nemmeno una garanzia di continuità.
Da ultimo i ricorrenti hanno domandato che la possibilità di demolizione e
ricostruzione dell'edificio sul mapp. 97 fosse limitata alla volumetria
esistente. Secondo gli insorgenti, la possibilità di sopraelevare l'edificio
non era stata motivata. Inoltre, essa sarebbe stata in contrasto con l'art. 29
cpv. 2 n. 6 NAPR, che disciplina le distanze.
c. Con risoluzione 25 gennaio 2011, qui impugnata, il Consiglio di Stato ha
approvato il nuovo piano del nucleo e, nel contempo, ha negato la sanzione a
quello rimasto in sospeso con la decisione del 2006. Il Governo ha altresì
respinto il ricorso di RI 2 e RI 2. Secondo l'Esecutivo cantonale l'edificio
sub. A del mapp. 95 aveva una chiara funzione complementare a quello principale,
indipendentemente dall'uso attuale; la scelta del comune di assegnarlo alla
corrispettiva categoria era dunque corretta. Una trasformazione d'uso non si
giustificava in quanto non necessaria, date le dimensioni dell'edificio
principale. Quanto alla pergola vignata, il Consiglio di Stato ha ritenuto
giustificato il vincolo di tutela alla luce dell'alto valore paesaggistico che
conferiva identità e qualità al luogo; esso nemmeno comprometteva l'utilizzo
del fondo. Da ultimo, il Governo ha condiviso anche la possibilità di
innalzamento concessa al fabbricato sul mapp. 97, ritenendo giustificato il
trattamento differenziato operato dal piano, che favoriva l'utilizzazione a
residenza della costruzione e ritenendo legittima la distinzione tra gli
interventi possibili per gli edifici esistenti e quelli nuovi nel contesto del
nucleo.
D. Con ricorso 2 marzo 2011, assistito da una replica, RI 1 e RI 1 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, proponendo le medesime domande avanzate senza successo davanti al Governo. I ricorrenti lamentano una insufficiente motivazione della decisione impugnata. Le misure contestate sarebbero prive d'interesse pubblico e sproporzionate. Rilevano inoltre una disparità di trattamento tra il sub A del mapp. 95 e quello del mapp. 97. Essi ripropongono dunque le tesi sostenute davanti all'Esecutivo cantonale.
E. Il comune e la Divisione avversano il ricorso con argomenti che, ove necessario, saranno ripresi in seguito. CO 3 si limita a sostenere la validità della scelta operata dal consiglio comunale per il suo fondo.
F. Il 30 luglio 2012 si è tenuta un'udienza e una delegazione del Tribunale ha esperito un sopralluogo, delle cui risultanze si riferirà, per quanto utile, in seguito.
G. Il municipio e i ricorrenti hanno presentato delle conclusioni, mantenendo le loro posizioni.
Considerato, in diritto
1.
1.1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 38 cpv. 1 legge cantonale
di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23
maggio 1990; LALPT; BU 1990, 365; in vigore sino al 31 dicembre 2011; dal 1°
gennaio 2012, art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno
2011; LST; RL 7.1.1.1), così come la legittimazione attiva degli insorgenti
(art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT e 30 cpv. 2 lett. b Lst). Ininfluente il fatto
che essi non abbiano impugnato la pianificazione adottata nel 2004, poiché in
questa sede a essere contestata è quella adottata nel 2010, non la mancata
approvazione di quella precedente. Il ricorso, tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT
e art. 30 cpv. 1 Lst), dev'essere esaminato nel merito.
1.2. La materia del contendere è retta dalla LALPT, in applicazione dell'art.
107 Lst.
2.
2.1. In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta.
Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37
cpv. 1 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 29 cpv. 1 Lst), che approva il piano -
e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non
solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie
comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di
lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario
per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può
dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune,
ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate
quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però
limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi
su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono
adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei
dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità
governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto
la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del
territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27
consid. 3).
2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1° gennaio
2012, art. 30 cpv. 3 Lst e relativo rinvio agli art. 61 seg. LPamm; RDAT
II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid.
3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3
lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di
ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/ Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n.
64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati
un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore
disposti dal Consiglio di Stato.
3.
I ricorrenti sostengono che la decisione
impugnata sia carente quanto a motivazione; ritengono in particolare che non siano
stati toccati i punti essenziali ai fini del giudizio. Data la valenza dirimente
della censura, essa dev'essere vagliata in via preliminare.
3.1. Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101) la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato
di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze troppo
severe all'obbligo di motivazione: l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi
unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera
sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti. La garanzia ha
essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di
afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con
cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la
fondatezza della decisione medesima (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I
232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa i.f.).
3.2. La critica mossa dagli insorgenti si rivela infondata: se da un lato
occorre riconoscere che la decisione impugnata non si dilunga particolarmente
quanto a motivazioni, dalla stessa è tuttavia possibile comprendere le ragioni
che hanno condotto il Consiglio di Stato a ritenere valide le scelte comunali
contestate dagli insorgenti. Non solo. Dalle argomentazioni che sono state addotte
dai ricorrenti si desume che essi hanno compiutamente potuto rendersi conto dei
motivi posti a fondamento dell'avversata pronuncia. Di conseguenza il Tribunale
non ritiene che sia stato leso il loro diritto di essere sentiti.
4. La revisione del piano regolatore di Giumaglio ha assegnato particolare importanza alla salvaguardia e alla valorizzazione delle valenze naturalistiche, paesaggistiche e storiche del territorio. Obiettivi che hanno caratterizzato anche la pianificazione particolareggiata dei nuclei di Coglio e di Giumaglio. Essi sono rappresentati su un piano in scala 1:500 che definisce in modo specifico tutti gli interventi ammessi al loro interno, sia per quanto riguarda gli edifici, sia per gli spazi liberi. Il piano particolareggiato ha quindi individuato gli edifici da mantenere, che devono essere conservati per la loro valenza tipologica, e quelli demolibili con possibilità di ricostruzione, con la finalità di sostituire strutture precarie o di scarsa qualità, per permettere una riqualificazione urbanistica del villaggio. Da ultimo, il piano censisce gli edifici accessori in due categorie: quelli complementari alla residenza, la cui tipologia è coerente coll'impianto urbanistico del nucleo storico e possono essere conservati nella loro funzione, e quelli precari (tettoie, depositi ecc.), di scarsa qualità, che vanno eliminati in occasione di interventi importanti concernenti l'edificio principale. Quanto agli spazi inedificati (spazio complementare all'abitazione quali pavimentazione, corti, spazi verdi arredati con pergole e piccoli vigneti o alberatura di particolare valore), il piano li ritiene di particolare valenza, poiché rappresentano il legante urbanistico dei nuclei storici; devono pertanto essere conservati nella loro struttura tipologica esistente, in quanto rappresentano una gestione degli spazi domestici tipici della valle (per tutto quanto precede, cfr. Relazione di pianificazione 9 febbraio 2010, passim).
5.
5.1. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile
con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su
di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità
(art. 36 cpv. 1-3 Cost.).
5.2. In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità
dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico
promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un
provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato
quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente
avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti
interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con
rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement
du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, IIa edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594).
5.3. Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della
proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato
(regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per
conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli
interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un
rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi
utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75
consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 103-106; Scolari, op.
cit., n. 595-610).
6.
6.1. I piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone
chiamati piani regolatori a livello comunale (art. 24 segg. LALPT) -
disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare,
in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).
Il compito di operare una separazione all'interno delle zone edificabili spetta
al diritto cantonale e alle autorità incaricate della pianificazione (cfr. Alexandre Flückiger/ Stéphane Grodecki, Commentario LPT, ad art. 15
n. 18 con rinvii; art. 28 cpv. 2 lett. a-d LALPT), come peraltro ricorda l'art.
18 LPT. Il territorio fabbricabile dev'essere suddiviso secondo le rispettive
necessità, private o pubbliche: quelle dell'abitazione, dell'artigianato,
dell'industria, del commercio, dell'amministrazione, dello sport, della
cultura, del tempo libero e così via, ma anche secondo necessità estetiche o di
preservazione dei siti (Flückiger/Grodecki,
op. cit., ad art. 15 n. 20). Questo conduce a delimitare delle zone edificabili
con funzioni differenti che, oltre a soddisfare i requisiti dell'art. 15 LPT,
devono ossequiare gli scopi e i principi di quest'ultima legge federale (art. 1
cpv. 2 lett. b, 3 cpv. 3 LPT; Zen-Ruffinen/Guy-Écabert,
op. cit., n. 509). La
diversificazione della zona fabbricabile persegue diversi obiettivi come la
suddivisione dei volumi delle costruzioni o la ricerca della qualità estetica
in funzione dei vari settori dell'agglomerato (cfr. ibidem, n. 514; Flückiger/Grodecki, ibidem). Possono essere
istituite, ad esempio, delle zone "nuclei", oppure prevedere zone
edificabili nelle quali l'attività edilizia sia limitata agli edifici
esistenti, per i quali cioè sia ammessa solo la rinnovazione, la trasformazione
o la ricostruzione (DFGP/UPT, Commento LPT, Berna 1981, n. 6 e 10 ad art. 18).
La tutela dei nuclei può essere giustificata anche nell'ottica del rispetto del
paesaggio, menzionato tra i principi pianificatori (art. 3 cpv. 2 LPT; cfr.
anche art. 17 cpv. 1 lett. c. LPT).
6.2. Il piano particolareggiato (art. 28 cpv. 2 lett. c, 54 segg. LALPT)
organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente
delimitata del territorio comunale, quando lo giustificano particolari
obiettivi di promozione urbanistica o socio-economica oppure interessi inerenti
alla protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri
storici lo richiedono. Esso deve essere previsto nell'ambito di un piano regolatore
comunale (art. 54 cpv. 2 LALPT). Il piano particolareggiato
regola nel dettaglio l'uso dei singoli fondi, stabilendo per ciascuno ad esempio
l'ubicazione e la dimensione dei fabbricati, le superfici da mantenere libere,
l'arredo di superficie e le caratteristiche degli edifici; può inoltre
stabilire la formazione in comune di infrastrutture che interessino un preciso
numero di proprietari, come aree di svago, posteggi e strade di accesso. Il
piano particolareggiato si distingue dal piano regolatore per il diverso grado
di specificazione delle utilizzazioni e per la diversa intensità delle
restrizioni adottate (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n.
409 seg. ad art. 54 LALPT, con relativi rinvii alla giurisprudenza).
7.
Con il ricorso in rassegna, i ricorrenti non mettono in discussione
la base legale dei provvedimenti contestati. A ragione, poiché essa è - come
visto - senz'altro data (cfr. supra, 6). Si tratta dunque di esaminare
se gli stessi rispondono ai requisiti dell'interesse pubblico e della
proporzionalità.
Classificazione del subalterno A del mapp. 95
8.
8.1.
8.1.1. RI 1 e RI 2 insorgono contro la classificazione del subalterno A del
mapp. 95 quale edificio complementare alla residenza, che può essere mantenuto
senza trasformazione d'uso. Essi spiegano che l'edificio storicamente era
abitato e solo in seguito è stato adibito a deposito legato all'attività del
grotto. Non vi sarebbe nessun motivo per non permettere un'utilizzazione quale
abitazione o commerciale: queste non pregiudicano infatti il mantenimento delle
caratteristiche dell'edificio. Il vincolo sarebbe dunque privo di interesse
pubblico e sproporzionato. Ricordano infine, che il sub. A, fino alla riunione
dei fondi evocata in precedenza, faceva parte di un'altra particella. Chiedono
pertanto che sia inserito tra gli edifici da mantenere ai sensi dell'art. 29
cpv. 2 n. 1 NAPR.
8.1.2. Nella risposta il municipio resiste al ricorso, riprendendo e
dettagliando le motivazioni già contenute nella decisione impugnata. Esso
spiega che l'assegnazione del sub. A agli edifici accessori complementari alla
residenza non è dipesa dalla riunione dei fondi: questa soluzione era già stata
adottata nell'ambito del piano non approvato, prima che avvenisse
l'accorpamento degli ex mapp. 95 e 96. L'interesse pubblico all'adozione di misure per preservare il valore urbanistico e architettonico e quindi storico-culturale
dell'insediamento sarebbe dato, visto il buon grado di conservazione del
tessuto costruito del villaggio, come provano i rilevamenti dell'inventario
degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS) e dell'Opera svizzera dei monumenti
d'arte (OSMA). La struttura tipologica della costruzione meriterebbe di essere
conservata. L'edificio al momento non sarebbe abitabile e avrebbe una chiara
funzione complementare rispetto a quello principale, indipendentemente dal suo utilizzo quale ripostiglio per l'esercizio
pubblico o l'abitazione. Una trasformazione comporterebbe inevitabilmente una
modifica importante della tipologia, per rispondere ai criteri
dell'abitabilità. Inoltre, il suo mantenimento quale edificio accessorio
permette di disporre di uno spazio complementare senza dover ricorrere a
necessità di aggiunte, in genere non concesse e che comportano sempre problemi
di integrazione architettonica.
8.2.
8.2.1. L'interesse pubblico alla tutela dei valori ambientali, paesaggistici
e storici del nucleo di Giumaglio in linea di principio generale è senz'altro
dato. Il sopralluogo ha permesso di confermare la buona conservazione della
sostanza edilizia e dell'impianto urbanistico. In quest'ottica risulta anche
dato l'interesse alla conservazione dell'edificio sub. A del mapp. 95, con le
caratteristiche attuali. Si tratta di una costruzione in buono stato, avente dimensioni
tutto sommato modeste: presenta una pianta di 4.60 m x 5.50 m, è alta alla gronda 2.40 m e al colmo 4.20 m; la soletta al suo interno ha una
altezza di 2.15 m. Essa è sorta a metà dell'800 come piccola abitazione (cfr.
risultanze sopralluogo). Il sub. A è collegato a livello di piano cantina con l'edificio
principale (sub. B). L'interesse alla sua conservazione deriva sia dalla sua
architettura tipica, sia dall'apporto alla struttura urbanistica del nucleo.
8.2.2. Attraverso il vincolo imposto con la nuova pianificazione l'edificio è
classificato come complementare alla residenza, dunque può essere mantenuto;
tuttavia esso non può mutare la sua funzione attuale, che è di deposito (art.
29 cpv. 2 n. 3 NAPR). I ricorrenti contestano a ragione il vincolo, poiché si
rivela carente sotto il profilo dell'interesse pubblico e sproporzionato. Innanzitutto
l'interesse pubblico al mantenimento della funzione attuale è carente. Non può
in particolare essere seguito il ragionamento del comune, circa la necessità di
disporre di spazio complementare per l'edificio principale, per evitare future
domande di costruzione di piccoli accessori che mal si integrano nel nucleo. Non
avendo - come a ragione sottolineano i ricorrenti - l'attuale utilizzo una
particolare valenza pubblica, non è dato di vedere quale altro interesse
permetterebbe di imporre il vincolo in questione. In ogni caso, nelle misura in
cui esso è volto a tutelare la tipologia dell'edificio stesso, esso si rivela
sproporzionato. La costruzione potrebbe infatti essere utilizzata per altri
scopi - quale l'abitazione o il commercio - senza per forza doverne stravolgere
le caratteristiche, le dimensioni travalicando inoltre quelle del semplice
accessorio. Ai fini dello scopo prefissato è infatti sufficiente attribuire
l'edificio a quelli che possono essere riattati e trasformati secondo l'art. 29
cpv. 2 n. 1 NAPR, così come domandato dai ricorrenti. Sarà semmai in sede di un'eventuale
domanda di costruzione che il municipio potrà verificare il rispetto della
struttura originaria. Su questo punto il ricorso deve dunque essere accolto.
Vincolo di mantenimento della pergola vignata
9.
9.1. I ricorrenti insorgono contro il vincolo di mantenimento della
pergola vignata sul mapp. 95 (art. 29 cpv. 3 NAPR). Essi sostengono che si
tratterebbe di un onere eccessivo, a causa dei costi di manutenzione. Non vi
sarebbero inoltre indicazioni circa la possibilità di mantenere i tavoli in
sasso dell'osteria e, se del caso, di aumentarne il numero. Il vincolo sarebbe
pertanto carente sotto il profilo dell'interesse pubblico e sproporzionato.
9.2. La critica si avvera infondata. Innanzitutto l'interesse pubblico alla
tutela di una struttura il cui valore ambientale, paesaggistico, storico e
culturale è confermato non solo dal rapporto di pianificazione e dalla presa di
posizione del municipio, ma anche dalla visita dei luoghi. Si tratta di un
impianto in ottimo stato di conservazione e dalle dimensioni generose che
contribuisce in modo determinante al valore paesaggistico e urbanistico del nucleo
di Giumaglio. Esso costituisce poi una sicura testimonianza storica - la sua
costruzione risale al XVIII secolo (cfr. verbale di sopralluogo) - dell'impianto
tradizionale del nucleo, dove questo tipo di struttura conta una presenza
significativa (cfr. il piano del nucleo). Oltre che sorretta da un pubblico interesse
chiaramente prevalente, la misura appare anche proporzionata. Se paragonato al
valore che la pergola conferisce al luogo, il vincolo si configura come il
normale mantenimento di uno spazio verde in altre tipologie edilizie e
urbanistiche. Del resto esso può essere paragonato all'obbligo di conservazione
della sostanza e di manutenzione regolare che incombe al proprietario di un
bene culturale secondo l'art. 23 della legge sulla protezione dei beni
culturali del 13 maggio 1997 (LBC; RL 9.3.2.1). Inoltre, la restrizione impugnata
non esplica effetti inibitori quanto all'utilizzazione come luogo di ristoro
per gli avventori dell'osteria. Nella misura in cui non impedisce certo il
mantenimento dei tavoli sottostanti e nemmeno di posarne di nuovi, nel rispetto
della tipologia di quelli esistenti, esso nemmeno limita eccessivamente la
possibilità di sfruttamento di questo spazio. Neanche è dato di vedere una misura
meno incisiva, che permetta di tutelare l'alto valore ambientale di questa
struttura. Necessario e idoneo, il vincolo risulta dunque anche proporzionato. Su
questo punto il ricorso dev'essere respinto.
Sopraelevazione dell'edificio sub. A del mapp. 97
10.
10.1.
10.1.1. I ricorrenti contestano la facoltà di sopraelevare l'edificio sub. A
del mapp. 97, assegnato alla categoria di quelli che possono essere demoliti e
ricostruiti, sino a un piano oltre la strada di riferimento, concessa dall'art.
29 cpv. 2 n. 2 NAPR. Essi sostengono che tale possibilità non sia stata
motivata, né nel messaggio municipale, né nella relazione di pianificazione, né
nella risoluzione di approvazione. La sopraelevazione dell'edificio si porrebbe
in contrasto con le norme sulle distanze, sancite dall'art. 47 cpv. 4 NAPR '83
e 29 cpv. 2 n. 6 NAPR e, pertanto, quella approvata sarebbe una norma speciale.
Il risultato estetico sarebbe fuori luogo e in contrato con le costruzioni
esistenti nel nucleo che s'intende proteggere. Oltre a essere carente sotto il
profilo dell'interesse pubblico e contrario al principio della proporzionalità,
l'intervento costituirebbe una inammissibile disparità di trattamento, specie
se confrontato con il destino pianificatorio previsto per il sub. A del mapp.
95. Senza contestare la possibilità di demolire e riedificare l'edificio sub. A
del mapp. 97, chiedono pertanto che ciò avvenga nelle volumetrie esistenti.
10.1.2. Nella risposta il municipio spiega che la facoltà di demolire e
ricostruire è stata concessa a pochi edifici nel nucleo i quali, pur
dimostrando le potenzialità abitative, non potevano essere riattati e trasformati
nella volumetria esistenti. Il fine è quello di evitare il degrado dell'impianto
urbanistico. La possibilità di poter sopraelevare la costruzione è stata
valutata caso per caso, nell'ottica di ottenere uno spazio minimo abitabile. È quanto
avvenuto per l'edificio in questione, il quale potrà essere rialzato con la
costruzione di un piano mansardato. Si tratta di valorizzare il nucleo storico,
coerentemente con gli obiettivi del piano di dettaglio. L'interesse pubblico
sarebbe dunque dato. Quanto alla parità di trattamento, al di là del fatto che
l'edificio sub. A del mapp. 97 ha una volumetria superiore rispetto all'omologo
al mapp. 95, per il primo si tratta dell'unica struttura esistente sullo fondo,
per cui il mantenimento a carattere accessorio non appare giustificato. Il
richiamo alle norme sulle distanze non sarebbe pertinente, poiché l'art. 29
cpv. 2 n. 6 NAPR prevede una norma specifica.
10.1.3. Chiamata a esprimersi, CO 3 sottolinea come allo stato attuale il
proprio edificio si trovi a un livello più basso rispetto alla costruzione dei
ricorrenti, rendendo così anomalo l'impianto urbanistico del comparto. Una
leggera sopraelevazione permetterebbe la riqualifica dello stesso.
10.2. Lo stabile esistente sul mapp. 97 è sorto nel '700, come testimoniano le
croci sull'architrave, quale stalla-fienile, ove il fieno veniva caricato
direttamente dalla strada al piano superiore, mentre il piano terra veniva
utilizzato per la stabulazione; vi era poi un porcile esterno. Attualmente si
compone di un piano semi interrato e di un sottotetto, che affiora a livello
della strada retrostante (cfr., per quanto precede, il verbale di sopralluogo).
Attraverso la modifica pianificatoria in esame, in futuro questo stabile potrà
essere demolito e ricostruito, con un'altezza sino a un piano completo a
partire dalla strada retrostante. L'art. 29 cpv. 2 n. 2 NAPR precisa che l'altezza
del piano abitabile è di 2.80 m. La norma non definisce, tuttavia, l'altezza
massima del colmo del nuovo tetto. Può comunque essere seguita l'interpretazione
data dal municipio in sede di risposta, ossia che potrà essere realizzato
unicamente un piano mansardato, poiché non è prevista la costruzione di
un'ulteriore mansarda (come è invece il caso per altri edifici). Per farsi
un'idea di quanto potrà essere realizzato ci si può riferire alla domanda di
costruzione 30 aprile 2003, acquisita agli atti, dalla quale emerge che,
mantenendo invariata la pendenza del tetto, il nuovo sottocolmo si troverebbe a
quota 3.40 m, rispetto alla strada, mentre quello esistente è a quota 2.15
(cfr. piano facciata sud in scala 1:50). Si può dunque ragionevolmente ritenere
un aumento di altezza dell'ordine di 1.50 m rispetto all'esistente.
10.3. L'interesse pubblico della possibilità di sopraelevare l'edificio
esistente nell'ambito della sua ristrutturazione
appare sufficientemente provato. Si tratta infatti di permettere il recupero di
una costruzione - che concorre a caratterizzare l'impianto urbanistico
del nucleo - in avanzato grado di deperimento, attraverso la concessione di un
modesto ampliamento verticale. L'edificio attuale (parzialmente seminterrato)
risulta difatti troppo piccolo per poter essere interessante per un suo
recupero per l'abitazione. Trattandosi dell'unico edificio esistente sul fondo
nemmeno appare possibile prevederne un utilizzo quale accessorio. Sicura è dunque
anche la necessità della misura, in assenza della quale la costruzione sarebbe
destinata a deperire, causando un degrado del nucleo tutelato. L'ampliamento
concesso appare il minimo indispensabile per permettere di realizzare
un'abitazione e nemmeno appare fuori scala rispetto all'edificazione esistente,
con riferimento a casi analoghi esistenti lungo la strada retrostante il
nucleo. Non si pone dunque in contrasto né coi principi né cogli scopi della
pianificazione. Nemmeno il fatto che per esso sia stata prevista una normativa
particolare che non rispetta le distanze previste in generale dall'art. 29 cpv.
6 NAPR appare scorretto. Difatti, è proprio lo scopo dei piani
particolareggiati quello di disciplinare i singoli oggetti secondo le necessità
e, ove occorra, con normative specifiche. È a torto quindi che i ricorrenti si
oppongono a questa misura pianificatoria.
10.4. La misura impugnata non è nemmeno costitutiva di una disparità di
trattamento, vietata dall'art. 8 cpv. 1 Cost.: nell'ambito di provvedimenti
pianificatori questo principio ha una portata necessariamente limitata. Nella
delimitazione delle zone è necessario, talora, prescindere da situazioni
esistenti; non è quindi insostenibile trattare differentemente dal profilo
pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per conformità e posizione. L'invocato
principio si identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio: per non
essere arbitraria, la delimitazione delle zone deve fondarsi su criteri
pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a con rinvii).
La situazione di fatto in cui versano i due edifici è del tutto differente.
Innanzitutto, contrariamente a quello sub. A del mapp. 95 l'edificio sul mapp. 97 è in avanzato stato di degrado ciò che ne sta comportando l'abbandono. Secondariamente,
anche tenendo conto dell'esito della presente procedura, attraverso la quale
l'edificio sub. A del mapp. 95 è stato assegnato a quelli da mantenere, le
possibilità edificatorie di quest'ultimo sono gestite in modo differente dal
piano regolatore. La distinzione esistente tra questi due tipi di edifici
operata dal piano appare sostenibile e senz'altro non è arbitraria. La censura
cade dunque nel vuoto.
Esito complessivo, tassa di giustizia e spese, ripetibili
11. In esito alle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere parzialmente accolto. L'edificio sub. A del mapp. 95 viene dunque classificato tra quelli da mantenere ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 n. 1 NAPR, mentre le ulteriori censure sono respinte.
12. La tassa di giustizia è posta a carico degli insorgenti in proporzione al grado di soccombenza, mentre il comune può esserne mandato esente, come da prassi (art. 28 LPamm). Esso non può essere sollevato tuttavia dal pagamento di un'indennità per ripetibili, anch'essa adeguata in proporzione al grado di successo dell'impugnativa, a valere per entrambe le sedi (art. 31 LPamm). CO 3, la cui posizione risulta vincente, non è astretta al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, mentre non essendosi fatta assistere da un legale essa non ha diritto alle ripetibili.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza la risoluzione 25 gennaio 2011 (n. 586) del Consiglio di Stato è riformata come segue:
1.1. il ricorso di RI 1 e RI 2 è parzialmente accolto;
1.2. l'edificio sub. A del mapp. 95 di Maggia, sezione di Giumaglio, è assegnato alla categoria degli edifici da mantenere (intervento conservativo) retto dall'art. 29 cpv. 2 n. 1 delle NAPR del nucleo di Giumaglio.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico di RI 1 e RI 2, ai quali il comune di Maggia verserà fr. 1'500.- per ripetibili a valere per entrambe le sedi di ricorso.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario