statuendo sull'istanza di restituzione in intero datata aprile 2011 di
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RI 1
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contro |
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l'approvazione del piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP) da parte del Gran Consiglio dell'11 maggio 2010; |
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che l'11 maggio 2010 il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP);
che il
piano è stato pubblicato, a cura del Dipartimento del territorio, presso le cancellerie
di tutti i comuni del Cantone dal 20 settembre al 19 ottobre 2010 (cfr. FU
72/2010 del 10 settembre 2010, pag. 6894);
che, con istanza di restituzione in intero datata
aprile 2011, ricevuta dal Tribunale il giorno 18 del citato mese, RI 1, proprietario
del mapp. 2796 di Brissago, chiede al Tribunale cantonale amministrativo di
assegnarli un nuovo termine per inoltrare ricorso;
che l'istante, cittadino tedesco domiciliato in Italia, indica di non essere
stato a conoscenza dell'approvazione del PUC-PEIP, poiché non aveva ricevuto
alcuna comunicazione in merito, per cui non ha colpa per il mancato rispetto
del termine di ricorso;
considerato, in diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo, e per esso di questo giudice delegato, è
data (art. 12 cpv. 1 legge di procedura per
le cause amministrative, del 19 aprile 1966, LPamm, RL 3.3.1.1; art. 49 cpv.
1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1; art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione
giudiziaria, del 10 maggio 2006, LOG, RL 3.1.1.1; GAT n. 350; Rep. 1979, pag.
354);
che la domanda viene decisa senza contraddittorio (art. 12 cpv. 1 LPamm);
che la restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e
nel termine previsti dalla procedura civile (art. 12 cpv. 1 LPamm);
che il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore
il codice di diritto processuale civile svizzero, del 19 dicembre 2008 (CPC; RS
272), il cui art. 148 prevede che ad istanza della parte che non ha osservato
un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno
nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di
averne solo in lieve misura (cpv. 1); la domanda dev'essere presentata entro
dieci giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza (cpv. 2); se vi è
già stata una pronuncia del giudice, la restituzione del termine non può più
essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato (cpv. 3);
che il CPC prevede dei
requisiti meno severi di quelli sanciti, fino al 31 dicembre 2010, dall'or
abrogato codice di procedura civile ticinese, del 18 febbraio 1971 (CPC-TI),
che presupponeva - per la restituzione del termine - l'assenza di (ogni) colpa della
parte che la chiedeva (cfr. art. 137 CPC-TI, RL 3.3.2.1); va, per contro, rilevato
che dal 1° gennaio 2011 la restitutio in integrum non può più essere ottenuta
per il semplice fatto di soddisfare i requisiti legali, ma è altresì rimessa -
una volta che questi sono adempiuti - al potere d'apprezzamento del giudice
(cfr. l'art. 148 cpv. 1 CPC);
che, come esposto in narrativa, l'istante non ha impugnato il PUC-PEIP nel
termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, così
come stabilito dall'art. 49 cpv. 1 LALPT;
che, nel caso concreto, egli chiede di essere messo al beneficio della
restituzione in intero affermando di non aver potuto inoltrare il ricorso
poiché non era a conoscenza del PUC-PEIP, non avendo ricevuto comunicazioni in
merito; egli specifica poi di essere domiciliato all'estero ed altresì
cittadino straniero;
che, giusta l'art. 48 LALPT, dopo l'adozione del piano di utilizzazione
cantonale da parte del Gran Consiglio (cpv. 1), il Dipartimento procede sollecitamente
alla sua pubblicazione presso le cancellerie dei comuni interessati per il
periodo di 30 giorni (cpv. 2); la pubblicazione è annunciata con un preavviso
di almeno 10 giorni agli albi comunali, nel Foglio ufficiale e nei quotidiani
cantonali (cpv. 3);
che la pubblicazione di una decisione rappresenta un sistema alternativo di
notifica che può essere impiegato, eccezionalmente, quando i destinatari della
decisione sono numerosi oppure non possono essere identificati senza oneri
eccessivi (cfr. a livello federale l'art. 36 legge
federale sulla procedura amministrativa, del 20 dicembre 1968, PA, RS
172.021): eventualità che, in materia di atti pianificatori, costituiscono
tuttavia la regola;
che la normativa prevista a livello cantonale è conforme all'ordinamento
costituzionale e legislativo federale;
che, in effetti, la giurisprudenza relativa agli art. 4 cpv. 1 dell'or abrogata
Costituzione federale, del 29 maggio 1874, 29 cpv. 2 della Costituzione
federale vigente, del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), e 33 cpv. 1 della legge
federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700),
ha stabilito che queste norme esigono, di massima, la semplice pubblicazione
dei piani; esse non impongono invece l'obbligo d'informare personalmente i
proprietari fondiari in caso di adozione o di modifica dei piani stessi; ai
proprietari incombe infatti il compito di interessarsi costantemente riguardo
alla situazione giuridica dei loro fondi; principio che ritorna applicabile
anche quando - come si avvera in concreto - essi non risiedono nel comune dove
sono siti questi ultimi o risiedono all'estero (RDAT II-1999 n. 9 consid. 6b;
inoltre: RtiD I-2010 n. 20 consid. 3.2; Heinz
Aemisegger/Stephan Haag, Praxiskommentar zum Rechtsschutz in der Raumplanung,
Zurigo 2010, ad art. 33 n. 25; per il caso di un proprietario risiedente in Sud
America, STF 1P.711/2006 del 2 novembre 2006, che conferma la STA 90.2006.39
del 25 agosto 2006);
che, in definitiva, è dunque il ricorrente stesso ad essere il solo responsabile
dell'omessa, tempestiva impugnazione del PUC-PEIP; la sua colpa non può, inoltre,
essere banalizzata, qualificandola di lieve; l'istante ha difatti disatteso in
maniera palese il suo dovere primordiale di informarsi e di rimanere informato in
permanenza circa lo statuto giuridico della sua proprietà e, tantomeno, ha
designato una persona in loco che lo potesse assistere a questo scopo;
che, stando così le cose, non è nemmeno necessario verificare se RI 1 abbia, in
più, rispettato il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 148 cpv. 2 CPC per
l'inoltro della domanda; il termine di sei mesi dalla crescita in giudicato
della decisione in oggetto previsto all'art. 148 cpv. 3 CPC - poco importa se
applicabile o meno alla fattispecie - risulta invece ossequiato;
che stando così le cose l'istanza di restituzione in intero dev'essere respinta;
che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'istante (art. 28
LPamm);
per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. L'istanza è respinta.
2.La tassa e le spese di giustizia, di complessivi fr. 300.- (trecento), sono poste a carico dell'istante.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo |
Il segretario |