statuendo sul ricorso 10 agosto 2012 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 3 luglio 2012 (n. 3769), con cui il Consiglio di Stato ha approvato le varianti di adeguamento del piano regolatore del comune di Mendrisio, quartiere di Tremona; |
ritenuto, in fatto
che, nel comune di Mendrisio, in località Còsta
da Ranch della sezione di Tremona, RI 1 è proprietaria del mapp. 304, di complessivi
1183 mq, su cui sorge un edificio (sub A, 103 mq), che essa intende trasformare
in abitazione primaria;
che nella seduta 21 marzo 2011 il consiglio comunale di Mendrisio ha approvato
alcune varianti del piano regolatore del quartiere di Tremona; in particolare,
il piano delle zone è stato modificato nel senso che la porzione sud ovest del
citato mapp. 304 è stata assegnata alla zona agricola;
che contro la pianificazione adottata dal consiglio comunale non sono stati
inoltrati ricorsi davanti al Consiglio di Stato;
che, per quanto qui interessa, con risoluzione
3 luglio 2012 (n. 3769), il Governo ha approvato in particolare il piano
delle zone e, quindi, l'assegnazione della citata porzione del mapp. 304 alla
zona agricola;
che, con impugnativa 10 agosto 2012 e complemento del 23 agosto successivo, RI
1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, domandando che l'intero
suo fondo sia inserito in zona edificabile; non è necessario qui riassumere i
motivi alla base della domanda;
che la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità propone che il
ricorso sia dichiarato irricevibile, mentre il municipio di Mendrisio conferma
la bontà della scelta adottata dal suo legislativo; degli argomenti si dirà, se
necessario, in diritto;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo discende dall'art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo
territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1);
che non ponendo questioni di principio, né essendo di rilevante importanza, la
causa può essere evasa da un giudice unico, in applicazione dell'art. 49 cpv. 2
della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL
3.1.1.1);
che a norma dell'art. 30 cpv. 2 Lst contro la decisione con cui il Governo
approva il piano regolatore sono legittimati a ricorrere il comune (lett. a), i
già ricorrenti per gli stessi motivi (lett. b), ogni altra persona o ente che
dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche
d'ufficio decise dal Consiglio di Stato (lett. c);
che il privato cittadino è, pertanto,
legittimato a ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo se ha precedentemente
inoltrato ricorso davanti all'Esecutivo cantonale contro la pianificazione
adottata dal legislativo del comune; fa eccezione l'ipotesi in cui il Governo
abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni dell'organo comunale,
segnatamente quindi un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio
del piano regolatore;
che nel caso concreto, RI 1 non specifica in base
a quale norma essa ritiene ora di essere legittimata a insorgere davanti a questo Tribunale, limitandosi a
considerare "palese" la sua facoltà di impugnare la
decisione, siccome direttamente toccata dal provvedimento in qualità di
proprietaria del mapp. 304 (cfr. complemento al ricorso 23 agosto 2012, pag. 1);
che, in ogni caso, entrano in considerazione unicamente le ipotesi di cui alle
lett. b e c dell'art. 30 Lst;
che innanzitutto, la qui ricorrente non è
insorta davanti all'Esecutivo cantonale contro la pianificazione adottata dal
consiglio comunale; essa non può dunque far campo alla lett. b del citato disposto;
che, inoltre, il Consiglio di Stato si è limitato ad approvare la scelta
operata dal legislativo di Mendrisio; pertanto nemmeno l'ipotesi di cui alla
lett. c dell'art. 30 Lst può qui trovare applicazione;
che, dunque, RI 1 non dispone della legittimazione attiva a impugnare ora
(direttamente) davanti a questo Tribunale la risoluzione di approvazione della
variante che concerne il suo fondo;
che, per completezza, dagli scritti della
ricorrente non è in nessun modo desumibile una qualsivoglia richiesta di
restituzione del termine di ricorso davanti al Consiglio di Stato, per
cui non si giustifica trasmettere a quest'ultima autorità l'impugnativa;
che in questi termini il ricorso dev'essere d'acchito dichiarato irricevibile, come del resto correttamente rilevato
dalla Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
che la tassa di giustizia è posta a carico
dell'insorgente (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), la cui soccombenza esclude in concreto
l'assegnazione di ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Il giudice delegato Il segretario
del Tribunale cantonale amministrativo