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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente Flavia Verzasconi, Marco Lucchini |
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segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 6 dicembre 2012 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 30 ottobre 2012 (n. 335) con cui il municipio del comune di Vernate ha istituito la zona di pianificazione "Piancaccia"; |
ritenuto, in fatto
che RI 1 è proprietario
del mapp. 895 di Vernate. Il fondo, ubicato in località Piancaccia ha una
superficie complessiva di 669 mq ed è edificato;
che il piano regolatore, approvato con
risoluzione 16 ottobre 1996 (n. 5313) dal Consiglio di Stato, assegna il
mappale in parola alla zona edificabile residenziale b (Rb); esso è servito da
una strada privata, via Piancaccia, che si diparte dalla sottostante via Cantonale;
che con risoluzione 30
ottobre 2012 (n. 335) il municipio di Vernate ha adottato una zona di pianificazione
della durata di tre anni; scopo del provvedimento è di permettere di pianificare
al meglio l'urbanizzazione dell'intera area Piancaccia;
che, in particolare, il municipio intende approfondire la possibilità di
trasformare la strada privata in un'infrastruttura pubblica attraverso la
progettazione stradale, verificando nel contempo il potenziamento delle altre
infrastrutture pubbliche (smaltimento delle acque luride e meteoriche, approvvigionamento
idrico e illuminazioni);
che il provvedimento vieta ogni intervento che possa rendere più ardua la
pianificazione dell'utilizzazione del territorio; in particolare è ammessa solo la riattazione o la demolizione di edifici
esistenti e modifiche di destinazione, a condizione che non risultino
manifestamente incompatibili con la futura pianificazione;
che, raccolto il preavviso della Sezione dello sviluppo territoriale del
Dipartimento del territorio, il municipio ha disposto la pubblicazione della
zona di pianificazione dal 12 novembre al 11 dicembre 2012; questa interessa -
tra gli altri - il mapp. 895;
che con ricorso 6 dicembre 2012 RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la zona di pianificazione dichiarando che "con la presente mi oppongo all'espropriazione della strada 'Piancaccia' in quanto desidero che rimanga una strada coattiva appartenente agli attuali proprietari";
che il municipio resiste al ricorso, mentre la Sezione dello sviluppo territoriale e della mobilità domanda che esso sia dichiarato irricevibile; dei motivi si dirà - ove necessario - in diritto;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
e la tempestività del ricorso discendono dall'art. 64 cpv. 1 della legge
sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1);
che per l'art. 64 cpv. 2 lett. a Lst è legittimato a ricorrere ogni persona o
ente che dimostri un interesse degno di protezione;
che, dunque, il ricorrente, proprietario di un fondo inserito nella zona di
pianificazione è, in linea di principio, portatore di un simile interesse;
che, tuttavia, egli non avversa la zona di pianificazione, né trae conclusioni
in merito alla stessa, limitandosi a indicare di opporsi all'espropriazione di via Piancaccia, domanda che
esula dalla presente procedura;
che, di conseguenza, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 LPamm); inoltre il
ricorrente dovrà versare le ripetibili al comune, patrocinato (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà al comune pari importo a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario