Incarto n.
90.2013.16

 

Lugano

16 settembre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente

Flavia Verzasconi, Matea Pessina, supplente

 

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 5 settembre 2013 di

 

 

 

RI 1 

__________, ,

 

 

contro

 

 

 

la zona di pianificazione istituita dal municipio di Locarno concernente i beni culturali protetti, pubblicata nel periodo 22 luglio - 21 agosto 2013;

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                                  che il municipio di Locarno ha istituito una zona di pianificazione denominata "Beni culturali protetti" il cui scopo è quello di salvaguardare edifici e impianti potenzialmente interessati dalla tutela dei beni culturali protetti d'interesse cantonale e locale in attesa dell'elaborazione di una variante del piano regolatore;


che la zona di pianificazione è stata pubblicata presso la cancelleria comunale nel periodo 22 luglio - 21 agosto 2013;

che con impugnativa 5 settembre 2013 la RI 1 e __________ insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo la completazione dell'elenco degli oggetti o aree assoggettati; non è qui necessario riportare il dettaglio delle richieste;

che il Tribunale ha rinunciato a intimare il ricorso per le risposte;

 

 

considerato,                in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, così come la tempestività del ricorso sono date (art. 64 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1); per quanto riguarda la legittimazione attiva, si considera quanto segue;

che secondo l'art. 48 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli
inammissibile
o manifestamente infondato;

che la legittimazione a impugnare una zona di pianificazione adottata dal municipio è circoscritta a ogni persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione (art. 64 cpv. 2 lett. a Lst);

che introducendo il requisito dell'interesse degno di protezione il legislatore ha voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione;

che, d'altro lato, basta però l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere sufficiente;

che affinché il gravame sia ricevibile in ossequio al menzionato requisito basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale, immediato e attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.1 e rinvii);

che la RI 1 - la quale dichiara di agire anche a nome e per conto dello __________, di cui è sezione cantonale - ritiene di essere portatrice di un interesse degno di protezione, in quanto con i propri statuti si propone di "salvaguardare il Canton Ticino come ambiente vitale formatosi attraverso il tempo";

che una corporazione di diritto privato, dotata di personalità giuridica, può anch'essa ricorrere ogni qualvolta sia direttamente lesa dalla decisione impugnata nei propri legittimi interessi;

che nel caso concreto, tuttavia, la ricorrente non appartiene a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto più stretto e intenso di quello che intercorre con gli altri membri della collettività; essa non è toccata dal provvedimento in misura diversa o superiore a quella di qualsiasi altra persona fisica o giuridica: non può, pertanto, esserle riconosciuto un interesse personale, diretto e concreto a dolersi del provvedimento;

che la giurisprudenza riconosce a una corporazione costituitasi come persona giuridica, che non sia lesa nei propri legittimi interessi, la facoltà di interporre ricorso in difesa dei suoi membri quando la potestà ricorsuale a tutela dei diritti in questione compete ai singoli soci, quando la totalità o molti di essi sono toccati dall'atto impugnato e quando gli statuti affidano alla corporazione la difesa di questi interessi comuni (cosiddetto ricorso corporativo di natura egoista; cfr. per tutte: RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.2);

che, tuttavia, nemmeno questa ipotesi torna in concreto applicabile, poiché l'adempimento di questi requisiti non è stato minimamente provato;



che, benché al pari degli altri presupposti processuali la sussistenza della legittimazione a ricorrere dev'essere esaminata d'ufficio, la prova delle circostanze fattuali che la fondano spetta comunque al ricorrente (cfr. ZBl 100/1999 pag. 399; RDAT I-2001 n. 27);

che - a titolo di completezza - nemmeno entra in considerazione la legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451);

che in relazione al diritto di protezione della natura e del paesaggio, la potestà ricorsuale delle organizzazioni è infatti circoscritta alle decisioni adottate nello svolgimento dei compiti della Confederazione (STA 52.2011.195 del 23 luglio 2012 consid. 1.3.2.2. con rinvii);

che né la pianificazione del territorio, ambito in cui avviene nel Cantone Ticino la tutela dei beni culturali immobili (art. 20 e 51 legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997; LBC; RL 9.3.2.1), né la tutela del paesaggio, che ricomprende quella dei beni culturali, rientrano nei compiti federali secondo l'art. 2 LPN (DTF 121 II 190 consid 3c/aa e bb; RDAT I-1999 n. 23);

che, dunque, la RI 1 non è legittimata a insorgere contro la zona di pianificazione in esame;

che nemmeno __________, il quale dichiara di essere socio RI 1 e domiciliato a Locarno, è legittimato a impugnare il provvedimento a salvaguardia della pianificazione adottato dal municipio;

che, infatti e come visto in precedenza, a differenza di quanto è previsto nell'ambito dei piani regolatori (cfr. art. 28 cpv. 2 lett. a Lst), il semplice fatto di essere cittadino (attivo) di un comune non è sufficiente, essendo esclusa in quest'ambito l'actio popularis;

che non è dunque nemmeno necessario approfondire se egli, oltre a essere domiciliato nel comune, abbia i diritti politici in materia comunale (cfr. art. 11 cpv. 2 legge organica comunale del 10 mar-


zo 1987; LOC; RL 2.1.1.2 e rinvio, tramite l'art. 7 LOC, all'art. 2
legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; LEDP);

che, per i motivi appena esposti, il ricorso dev'essere dichiarato d'acchito irricevibile, siccome in capo ai ricorrenti difetta la legittimazione attiva;

che i ricorrenti, soccombenti, sono chiamati al pagamento della tassa di giustizia, con vincolo di solidarietà (art. 28 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.     Il ricorso è irricevibile.

 

 

2.     La tassa di giustizia, di fr. 500.-, è posta a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà.

 

 

3.     Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  Il segretario