|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente Flavia Verzasconi, Matea Pessina, supplente |
|
segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 5 settembre 2013 di
|
|
RI 1 __________, ,
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la zona di pianificazione istituita dal municipio di Locarno concernente i beni culturali protetti, pubblicata nel periodo 22 luglio - 21 agosto 2013; |
ritenuto, in fatto
che
il municipio di Locarno ha istituito una zona di pianificazione denominata
"Beni culturali protetti" il cui scopo è quello di salvaguardare
edifici e impianti potenzialmente interessati dalla tutela dei beni culturali
protetti d'interesse cantonale e locale in attesa dell'elaborazione di una
variante del piano regolatore;
che la zona di pianificazione è stata pubblicata presso la cancelleria comunale
nel periodo 22 luglio - 21 agosto 2013;
che con impugnativa 5 settembre 2013 la RI 1
e __________ insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo
la completazione dell'elenco degli oggetti o aree assoggettati; non è qui
necessario riportare il dettaglio delle richieste;
che il Tribunale ha rinunciato a intimare il ricorso per le risposte;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo, così come la
tempestività del ricorso sono date (art. 64 cpv. 1 legge sullo sviluppo
territoriale del 21 giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1); per quanto riguarda la
legittimazione attiva, si considera quanto segue;
che secondo l'art. 48 della legge di procedura per le cause amministrative del
19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con
breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli
inammissibile o manifestamente infondato;
che la legittimazione a impugnare una zona di pianificazione adottata dal
municipio è circoscritta a ogni persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione (art. 64 cpv. 2 lett. a Lst);
che introducendo
il requisito dell'interesse degno di protezione il legislatore ha voluto, in
primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché difetta della
legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia toccato
altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività; occorre
pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con
l'oggetto della contestazione;
che, d'altro lato, basta però l'esistenza di
un interesse degno di protezione dal profilo processuale e non occorre
la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio
di natura economica, ideale o morale può essere sufficiente;
che affinché il gravame sia ricevibile in
ossequio al menzionato requisito basta pertanto che il ricorrente possa
prevalersi di un interesse personale,
immediato e attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione
contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. RDAT
II-2001 n. 2 consid. 2.1 e rinvii);
che la RI 1 - la quale dichiara di agire anche a nome e per conto dello __________,
di cui è sezione cantonale - ritiene di essere portatrice di un interesse degno
di protezione, in quanto con i propri statuti
si propone di "salvaguardare il Canton Ticino come
ambiente vitale formatosi attraverso il tempo";
che una corporazione di diritto privato, dotata di personalità giuridica, può
anch'essa ricorrere ogni qualvolta sia direttamente lesa dalla decisione
impugnata nei propri legittimi interessi;
che nel caso concreto, tuttavia, la
ricorrente non appartiene a quella limitata e qualificata cerchia di
persone la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato
da un rapporto più stretto e intenso di quello che intercorre con gli altri
membri della collettività; essa non è toccata dal provvedimento in misura diversa
o superiore a quella di qualsiasi altra persona fisica o giuridica: non può,
pertanto, esserle riconosciuto un interesse personale, diretto e concreto a
dolersi del provvedimento;
che la giurisprudenza riconosce a una corporazione costituitasi come persona giuridica, che non sia lesa nei
propri legittimi interessi, la facoltà
di interporre ricorso in difesa dei suoi membri quando la potestà ricorsuale a tutela dei diritti in questione compete
ai singoli soci, quando la totalità o molti di essi sono toccati dall'atto
impugnato e quando gli statuti affidano alla corporazione la difesa di questi
interessi comuni (cosiddetto ricorso corporativo di natura egoista; cfr. per tutte:
RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.2);
che, tuttavia, nemmeno questa ipotesi torna in concreto applicabile, poiché l'adempimento di questi requisiti non è stato
minimamente provato;
che, benché al pari degli altri presupposti
processuali la sussistenza della legittimazione a ricorrere dev'essere
esaminata d'ufficio, la prova delle circostanze fattuali che la fondano spetta comunque
al ricorrente (cfr. ZBl 100/1999 pag. 399; RDAT I-2001 n. 27);
che - a titolo di completezza - nemmeno entra in considerazione la legittimazione
a ricorrere ai sensi dell'art. 12 della legge federale sulla protezione della
natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451);
che in relazione al diritto di protezione della
natura e del paesaggio, la potestà ricorsuale delle organizzazioni è infatti
circoscritta alle decisioni adottate nello
svolgimento dei compiti della Confederazione (STA 52.2011.195 del 23 luglio
2012 consid. 1.3.2.2. con rinvii);
che né la pianificazione del territorio,
ambito in cui avviene nel Cantone Ticino la tutela dei beni culturali
immobili (art. 20 e 51 legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del
13 maggio 1997; LBC; RL 9.3.2.1), né la
tutela del paesaggio, che ricomprende quella dei beni culturali, rientrano nei
compiti federali secondo l'art. 2 LPN (DTF 121 II 190 consid 3c/aa e bb; RDAT
I-1999 n. 23);
che, dunque, la RI 1 non è legittimata a insorgere contro la zona di
pianificazione in esame;
che nemmeno __________, il quale dichiara di
essere socio RI 1 e domiciliato a Locarno, è legittimato a impugnare il
provvedimento a salvaguardia della pianificazione adottato dal municipio;
che, infatti e come visto in precedenza, a
differenza di quanto è previsto
nell'ambito dei piani regolatori (cfr. art. 28 cpv. 2 lett. a Lst), il semplice
fatto di essere cittadino (attivo) di un comune non è sufficiente, essendo
esclusa in quest'ambito l'actio popularis;
che non è dunque nemmeno necessario
approfondire se egli, oltre a essere
domiciliato nel comune, abbia i diritti politici in materia comunale
(cfr. art. 11 cpv. 2 legge organica comunale del 10 mar-
zo 1987; LOC; RL 2.1.1.2 e rinvio, tramite l'art. 7 LOC, all'art. 2
legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; LEDP);
che, per i motivi appena esposti, il ricorso dev'essere dichiarato d'acchito
irricevibile, siccome in capo ai ricorrenti difetta la legittimazione attiva;
che i ricorrenti, soccombenti, sono chiamati al pagamento della tassa di giustizia,
con vincolo di solidarietà (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia, di fr. 500.-, è posta a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
|
4. Intimazione a: |
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario