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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente Flavia Verzasconi, Matea Pessina, supplente |
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segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 29 agosto 2013 di
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RI 1
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contro |
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la zona di pianificazione istituita dal municipio di Locarno concernente i beni culturali protetti, pubblicata nel periodo 22 luglio - 21 agosto 2013; |
ritenuto, in
fatto
che il municipio di Locarno ha
istituito una zona di pianificazione denominata "Beni culturali
protetti" il cui scopo è quello di salvaguardare edifici e impianti
potenzialmente interessati dalla tutela dei beni culturali protetti d'interesse
cantonale e locale in attesa dell'elaborazione di una variante del piano regolatore;
che la zona di pianificazione è stata pubblicata presso la cancelleria comunale
nel periodo 22 luglio - 21 agosto 2013;
che con impugnativa 29 agosto 2013 RI 1 è insorto davanti al Consiglio di
Stato, chiedendo l'inserimento dell'edificio "palazzo ex-scuole comunali
al castello" (mapp. 124);
che con risoluzione 3 settembre 2013 (n. 4573) il Governo ha dichiarato
irricevibile il gravame per difetto di competenza e lo ha trasmesso al
Tribunale cantonale amministrativo;
che il Tribunale ha rinunciato a intimare il ricorso per le risposte;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, così come la tempestività del ricorso sono
date (art. 64 cpv. 1 legge sullo sviluppo
territoriale del 21 giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1); per quanto riguarda la
legittimazione attiva, si considera quanto segue;
che secondo l'art. 48 della legge di procedura per le cause amministrative del
19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), l'autorità di ricorso può, immediatamente o
dopo richiamo degli atti, decidere con breve
motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli
inammissibile o manifestamente infondato;
che la legittimazione a impugnare una zona di
pianificazione adottata dal municipio è circoscritta a ogni persona o ente che
dimostri un interesse degno di protezione (art. 64 cpv. 2 lett. a Lst);
che introducendo il requisito
dell'interesse degno di protezione il legislatore ha voluto, in primo luogo,
escludere l'actio popularis, cosicché difetta della legittimazione
ricorsuale chi dal provvedimento impugnato
non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che
la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o
speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione;
che, d'altro lato, basta però l'esistenza di un interesse degno di protezione
dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche
un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può
essere sufficiente;
che affinché il gravame sia ricevibile in
ossequio al menzionato requisito basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi
di un interesse personale, immediato e attuale all'annullamento o alla modificazione
della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più
favorevole (cfr. RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.1 e rinvii);
che il ricorrente non spende nemmeno una parola per spiegare per quale motivo
ritiene di essere legittimato a impugnare il provvedimento a
salvaguardia della pianificazione adottato dal municipio; l'impugnativa non
contempla nemmeno un accenno in merito;
che, benché al pari degli altri presupposti processuali la sussistenza della
legittimazione a ricorrere dev'essere esaminata d'ufficio, la prova delle
circostanze fattuali che la fondano spetta comunque al ricorrente (cfr. ZBl
100/1999 pag. 399; RDAT I-2001 n. 27);
che, per i motivi appena esposti, il ricorso dev'essere dichiarato d'acchito
irricevibile, siccome in capo a RI 1 difetta la legittimazione attiva;
che il ricorrente, qui soccombente, è chiamato al pagamento della tassa di
giustizia (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia, di fr. 500.-, è posta a carico di RI 1.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario