Incarto n.
90.2013.22

 

Lugano

18 novembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente

Giovan Maria Tattarletti, Marco Lucchini

 

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 24 settembre 2013 di

 

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 20 agosto 2013 (n. 4170), con cui il Consiglio di Stato respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 22 ottobre 2012 del Dipartimento del Territorio che approva la modifica di poco conto del piano regolatore del comune di Giubiasco relativa al passaggio pubblico di collegamento viale Sartori - via Rompeda;

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

A.  RI 1 è proprietario del mapp. 2272 di Giubiasco. Il fondo, di forma rettangolare, ha una superficie complessiva di 1217 mq. Esso è così censito: A loc. attrezzi 13 mq, B loc. attrezzi 3 mq e c vignato 1201 mq. A ridosso del lato maggiore est, passa il citato percorso pedonale, che verso l'angolo sud del fondo subisce un restringimento sino a poco meno di 1 m per un tratto di ca. 14 m, a causa della presenza di un blocco di garages sul confinante mapp. 1060.

 

 

B.  Nella seduta 7 aprile 2003 il consiglio comunale di Giubiasco ha adottato la revisione del piano del traffico, che è stata approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione 12 luglio 2005 (n. 3538). Questo strumento prevede in particolare un percorso pedonale che permette di collegare - fuori degli assi di transito trafficati - piazza Grande con il comparto Pedevilla-Palasio. Il percorso interessa un primo tratto tra via Rompeda e viale Sartori non ancora realizzato e una seconda tratto che collega quest'ultimo con via col. Rusconi, dove si trova il centro scolastico al Palasio, già realizzato e denominata vicolo Rossora. Per quanto concerne il primo tratto il piano riporta che esso ha una larghezza di 2 m, con restringimenti locali possibili.

 

 

C.     a. Il 12 ottobre 2012 il municipio di Giubiasco ha presentato al Dipartimento del territorio una modifica di poco conto del piano regolatore concernente il collegamento viale Sartori - via Rompeda. La variante prevede di risolvere il problema del restringimento del tracciato nel tratto compreso tra il mapp. 1060 e il mapp 2272, scorporando 20 mq di quest'ultimo e modificandone la funzione da zona residenziale semi-intensiva in percorso pedonale, in modo di uniformare la larghezza a 2 m, come per il resto del tracciato.

b. Con risoluzione 22 ottobre 2012, il Dipartimento del territorio ha approvato la variante, che è quindi stata pubblicata dal municipio dal 13 novembre al 12 dicembre 2012 (FU 2012, 8831).

c. Con ricorso 27 dicembre 2012 RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo che la variante fosse annullata, sostenendo che vi fossero valide alternative al tracciato che non penalizzerebbero il suo fondo. Inoltre la modifica proposta non considerava a suo avviso la sicurezza dell'accesso al suo mappale.

d. Con risoluzione 20 agosto 2013 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Esso ha innanzitutto osservato come il tracciato non potesse più essere messo in discussione, essendo già previsto dal piano regolatore in vigore. Ha poi ritenuto certo l'interesse pubblico alla realizzazione di un tragitto pedonale con tipologia e larghezza unitarie, dunque sicuro e attrattivo. Anche sotto il profilo della proporzionalità e della stabilità dei piani l'intervento era sostenibile, le possibilità di edificazione del mapp. 2272 restando pressoché immutate.

 

 

D.    Con ricorso 24 settembre 2013 RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Esso ritiene che "non siano state tenute oggettivamente in considerazione le motivazioni presentate". Inoltre sostiene che il tracciato sarebbe pericoloso poiché si presenta a zig-zag, in pendenza e con la visibilità intralciata dai citati garages, senza considerare l'accesso al suo fondo.

 

 

E.  Il municipio e la Sezione dello sviluppo territoriale resistono al ricorso con argomenti che, ove necessario, saranno ripresi in seguito.

 

 

F.   Il 15 ottobre una delegazione del Tribunale ha tenuto un'udienza e ha visitato i luoghi della contestazione, scattando alcune fotografie, acquisite agli atti. Le parti hanno rinunciato a presentare delle conclusioni.

 

 

Considerato,               in diritto

 

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 60 cpv. 2 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181) e dall'art. 44 cpv. 3 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1). Il ricorso è tempestivo (art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; Lst RL 7.1.1.1) e la legittimazione attiva dell'insorgente certa (art. 30 cpv. 2 lett. b Lst). Il gravame è dunque ricevibile.

 

 

2.2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 29 cpv. 1 Lst), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).

2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv. 3 Lst e relativo rinvio agli art. 61 seg. LPamm; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/ Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

 

 

3.I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi si compongono di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione (art. 26 LALPT). Le rappresentazioni grafiche del piano regolatore comprendono i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici (art. 28 cpv. 1 LALPT). Esse fissano, tra l'altro, la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT). La competenza del comune di pianificare, attraverso il piano regolatore, i percorsi pedonali, esistenti o previsti, che costituiscono la viabilità pedonale comunale, è ribadita all'art. 5 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS; RL 7.2.1.4).

 

 

4.Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). In linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in giuoco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Piermarco Zen-Ruffinen/ Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, IIa edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610).

 

 

5.Il ricorrente rimanda innanzitutto alle contestazioni sollevate davanti al Governo. Ora, un rinvio globale a scritti precedenti non soddisfa i requisiti formali minimi prescritti dall'art. 46 cpv. 2 LPamm (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3a ad art. 46). Tali censure sono dunque d'acchito inammissibili.

 

 

6.Il ricorrente sostiene che l'intervento - che secondo lui consterebbe di un passaggio pedonale e di una pista ciclabile - creerebbe una situazione di pericolo proprio all'entrata del suo fondo, poiché si configura come un percorso in pendenza, a zig-zag con un angolo di 90°, dove la visibilità è mascherata dalla presenza dei garages sul mapp. 1060. Così facendo egli mette in dubbio l'interesse pubblico dell'opera.

6.1. Ci si potrebbe innanzitutto chiedere se la contestazione del tracciato in quanto tale non sia tardiva. Esso, infatti, è già fissato nel piano del traffico indipendentemente dalla variante, la quale si limita all'allargamento del campo dello stesso, senza metterne in dubbio la collocazione. La questione può in definitiva restare indecisa, poiché in ogni caso le censure devono essere respinte nel merito.

6.2.
6.2.1. Il piano del traffico riporta il tracciato in parola con colore viola scuro che corrisponde ai "Percorsi pedonali e sentieri". Nell'approvare la revisione di questo piano con la citata risoluzione 12 luglio 2005, il Consiglio di Stato aveva rilevato che (pag. 14):

"Il Rapporto di pianificazione contiene due tavole relative ai percorsi ciclabili: lo schema gerarchico e lo schema tipologico. Le tavole sono indicative. Ciò significa che i vincoli necessari alla loro realizzazione, in particolare per le ciclopiste, dovranno in tutti i casi essere contenuti nel Piano del traffico generale. Il piano adottato dal comune è privo di quest'indicazione. Il tracciato delle ciclopiste pianificate dal Comune è invero previsto nel Piano del traffico nella categoria dei Percorsi pedonali e sentieri. S'invita il Comune in occasione della prossima variante a precisare se questi tratti siano unicamente ciclopiste ed indicarle nel Piano, o siano a traffico misto (pedoni e biciclette); anche in quest'ultimo caso occorre precisare graficamente la distinzione, per evitare di incorrere in problemi al momento della richiesta di licenza di costruzione".

 

Al Tribunale non risulta che il comune abbia provveduto a distinguere i percorsi come richiesto dal Governo; in ogni caso l'allegato 7 del rapporto di pianificazione ottobre 2002, riferito allo schema gerarchico della rete ciclabile, non comprende il tratto oggetto di contestazione tra le ciclopiste.

6.3. La costruzione di un percorso pedonale che permette di collegare diversi punti di un abitato in modo da evitare gli assi trafficati risponde in linea di principio a un pubblico interesse.
Ciò vale a maggior ragione per il tratto in parola, che costituisce - come si è potuto accertare in sede di sopralluogo - anche un valido tragitto per il percorso casa-scuola. Parimenti di pubblico interesse appare l'allargamento del sedime pedonale in corrispondenza del fondo del ricorrente. Attraverso questa misura il percorso presenterà un calibro unitario sull'intera tratta, ciò che lo renderà attrattivo, praticabile e sicuro. Il ristringimento sino a poco meno di 1 m dello stesso rende, infatti, problematico già solo l'incrocio tra pedoni. L'interesse pubblico non è messo in scacco dal presunto pericolo evocato dal ricorrente nell'impugnativa. Effettivamente il manufatto dei garages, posto dove il percorso compie una virata di 90°, ostruisce la visuale sui due lati. Inoltre, non è nemmeno escluso che questa tratta possa essere utilizzata da ciclisti occasionali, rispettivamente, dai ragazzi che frequentano gli istituti scolastici. Vero è pure che provenendo da piazza grande il percorso si presenta con una moderata pendenza. La situazione, tuttavia, non appare così critica da inficiare l'interesse pubblico dell'intervento; l'allargamento stesso del tracciato permette una migliore visuale. In ogni caso alla problematica della sicurezza può essere messo facilmente rimedio in sede di progettazione dell'opera, prevedendo - per esempio, come del resto già fatto per vicolo Rossora - delle barriere architettoniche che obblighino a rallentare rispettivamente a scendere dalla bicicletta, oppure, quale ultima ratio, vietandone il transito tramite segnaletica. Ciò che permetterà efficacemente di garantire la sicurezza necessaria anche all'accesso pedonale al mappale del ricorrente.

6.4. Sorretta dall'interesse pubblico, la variante è pure rispettosa del principio di proporzionalità. Essa appare idonea e necessaria e nemmeno sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato del ricorrente. Allo stesso viene infatti sottratta solo un'esigua superficie di 20 mq su un totale di 1217 mq: il fondo conserva dunque pressoché intatte le sue possibilità edilizie.

 

7.Per i motivi che precedono il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 LPamm), mentre l'assenza di parti patrocinate permette di prescindere dall'assegnazione di ripetibili (art. 31 LPamm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

 

                             2.  La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

 

 

                             3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                             4.  Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  Il segretario