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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Raffaello Balerna, presidente Flavia Verzasconi, Marco Lucchini |
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segretario: |
Fulvio Campello, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 28 maggio 2014 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 15 aprile 2014 (n. 1911), con cui il Consiglio di Stato ha approvato le varianti relative all'ampliamento degli edifici esistenti nei nuclei NC1 e NC2, alla casa Branca e ai comparti A (Peschiera) e B (casa Branca - Confine Vico Morcote) del piano regolatore del comune di Melide; |
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 è proprietaria a Melide di due fondi dirimpettai
ubicati l'uno a monte (mapp. 38) l'altro a valle (mapp. 39) della strada cantonale
che, costeggiando il lago, conduce a Vico Morcote, nel tratto denominato
lungolago Giuseppe Motta (località Cantine di fondo). Il mapp. 38 ha una
superficie di 3540 mq; su di esso sorge un edificio (sub. A; 304 mq) il cui
primo piano è adibito ad abitazione di RI 1, mentre il piano terreno è
utilizzato quale cantina, davanti alla quale vi sono tre posteggi. Il mapp. 39,
affacciato sul Ceresio, ha una superficie di 286 mq e ospita due edifici (sub.
A, 28 mq e sub. B, 24 mq): si tratta della casa a lago con darsena, utilizzata
dalla famiglia della ricorrente.
b. Il piano regolatore di Melide, approvato
dal Consiglio di Stato con risoluzione 20 ottobre 1992 (n. 9083) prevede per il
tratto di strada cantonale prospiciente i fondi della ricorrente la formazione
di due marciapiedi, uno a monte e uno a valle del sedime stradale.
c. Con risoluzione 19 dicembre 2006 (n. 6321) il Consiglio di Stato ha
approvato alcune varianti al piano regolatore del comune di Melide, che
interessa i comparti A (Peschiera, da piazza Moretti e casa Branca) e B (da
casa Branca al confine con Vico Morcote). Per quanto qui interessa, la cartografia
è stata integrata con l'introduzione di una
linea di arretramento a valle della strada, che interessa anche il mapp. 39 di RI
1. Il Governo ha inoltre ordinato al comune di adottare una variante per
completare i piani con l'indicazione delle sezioni tipo della strada cantonale
(ris. gov. citata, pag. 15).
B. a. Nella
seduta 13 marzo 2012 il consiglio comunale di Melide ha adottato alcune
varianti del piano regolatore. Per quanto qui interessa,
il piano del traffico è stato completato con l'introduzione dei calibri
stradali per i comparti A e B; inoltre è stato modificato l'assetto stradale, in
corrispondenza di alcuni fondi. Per quanto utile ai fini del giudizio, giova
qui rilevare che le modifiche non hanno interessato i mapp. 38 e 39.
b. Con ricorso 29 agosto 2012, RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato
chiedendo lo stralcio del marciapiede sul lato a monte della strada cantonale e
della linea d'arretramento posta a carico del mapp. 39.
c. Con risoluzione 15 aprile 2014 (n. 1911) il Consiglio di Stato ha approvato
le varianti e, nel contempo, nella misura in cui non era irricevibile, ha
respinto il ricorso di RI 1. Secondo il Governo la variante impugnata
riguardava aspetti che non concernevano le proprietà della ricorrente. Inoltre,
l'Esecutivo cantonale ha ordinato al comune di allestire una variante, nel
termine di un anno dalla crescita in giudicato della decisione, per completare gli atti del piano regolatore mediante
l'inserimento grafico delle linee d'arretramento
dalle strade in tutte le zone edificabili, fatta eccezione per i nuclei.
C. Contro la decisione appena descritta, con ricorso 28 maggio 2014 RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo lo stralcio della richiesta di variante in merito all'inserimento delle linee d'arretramento, nonché del marciapiede dinnanzi al mapp. 38. Secondo la ricorrente la pianificazione disattende gli obiettivi della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1). Ritiene pertanto di poter mettere in discussione il principio della realizzazione del secondo marciapiede. Quanto alla linea d'arretramento, la sua istituzione sul mapp. 39 sarebbe contraria alla garanzia costituzionale della proprietà. Da ultimo, il Governo avrebbe commesso un diniego di giustizia, poiché non si sarebbe espresso circa la necessità o meno di modificare la pianificazione dei marciapiedi.
D. La Sezione dello sviluppo territoriale, agente per il Governo, domanda che il ricorso sia respinto, mentre il municipio di Melide, benché invitato, non ha prodotto alcuna presa di posizione.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 30 cpv. 1 Lst). Quanto
alla legittimazione attiva della ricorrente, il Tribunale considera quanto
segue.
1.2. Per quanto attiene alla richiesta di annullare l'ordine di adottare una variante per l'introduzione delle
linee d'arretramento dalle strade, questa configura una modifica d'ufficio, impugnabile
solamente nella misura in cui la ricorrente dimostri un interesse degno di
protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato
(art. 30 cpv. 2 lett. c Lst).
1.2.1. Il concetto d'interesse degno di protezione coincide con quello ancorato
all'art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013 (RL 3.3.1.1; LPAmm), che a sua volta riprende il testo degli art. 89 cpv.
1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) e 48
cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA; RS 172.021), allo scopo di garantire, anche a livello cantonale, una giustapposizione per quanto possibile lineare
tra la procedura ticinese e quella federale (cfr. il messaggio 23 maggio 2012
[n. 6645] del Consiglio di Stato sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966, pubbl. in: RVGC 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., 1982 par.
1.1). Per essere legittimato a ricorrere, l'insorgente deve prevalersi di un interesse attuale, diretto, concreto e deve
inoltre trovarsi in un rapporto speciale,
stretto e degno di essere preso in considerazione con l'oggetto della
controversia; dev'essere, soprattutto,
colpito in una misura e con un'intensità maggiori rispetto all'insieme dei
cittadini: questo allo scopo di escludere un'azione popolare (cfr. il messaggio
cit., pag. 1983 par. 1.2; RtiD I-2010 n. 35 consid. 3.1, I-2009 n. 50
consid. 2.3).
1.2.2. In concreto, la ricorrente non è
destinataria materiale dell'ordine di allestire una variante per
l'inserimento delle linee d'arretramento dalle strade, tale obbligo essendo
stato impartito al comune. Si tratta peraltro di un ordine di carattere
generale, riguardante l'intero territorio
comunale, che stabilisce unicamente un principio. Pertanto, nemmeno è
possibile ritenere che l'insorgente sia toccata in misura maggiore di quanto
non lo siano gli altri cittadini del comune o anche solo i proprietari d'immobili
potenzialmente interessati dalla (futura) pianificazione. In questi termini la
legittimazione a insorgere deve esserle per finire negata. Semmai nella procedura
di variante la ricorrente potrà - se del caso - far valere le sue ragioni.
1.3. Per quanto attiene ai marciapiedi, la domanda posta dalla ricorrente al
Tribunale (stralcio del marciapiede dinanzi il mapp. 38) è riduttiva rispetto a
quella avanzata in prima istanza davanti al Governo (realizzazione del
marciapiede unicamente sul lato opposto della strada). Si può dunque ammettere
l'identità tra le
due richieste, di modo che la legittimazione attiva dell'insorgente - già
ricorrente per gli stessi motivi - dev'essere riconosciuta in applicazione
dell'art. 30 cpv. 2 lett. b Lst.
1.4. Poiché la procedura relativa alle controverse varianti di piano regolatore
è stata avviata in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge
federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU
1990, 365), esse dovranno essere esaminate, nel merito, in applicazione di
quest'ultima legge (art. 117 Lst).
2.Secondo la ricorrente il Consiglio di Stato non si sarebbe pronunciato sulla necessità o meno di modificare la pianificazione dei marciapiedi. La censura va disattesa. Difatti, il Governo ha stabilito che tale questione non fosse oggetto della procedura, dichiarando su questo punto irricevibile il ricorso. In questi termini non vi è spazio per ritenere un diniego di giustizia. La decisione del Governo di non entrare nel merito della richiesta di modifica della pianificazione dei marciapiedi è inoltre corretta. Difatti, come visto in narrativa, la variante oggetto d'approvazione non riguardava questo tema. Non è attraverso un ricorso all'autorità di approvazione che possono essere messi in discussione aspetti pianificatori che non sono stati oggetto di decisione da parte dell'autorità che adotta la pianificazione. Nella procedura di approvazione del piano regolatore il Governo approva, in tutto o in parte, non approva rispettivamente modifica le proposte pianificatorie adottate dal legislativo comunale (cfr. art. 37 cpv. 1 LALPT, dal 1° gennaio 2012, art. 29 cpv. 1 Lst). Esso, che non è autorità di pianificazione, non può modificare il piano su aspetti che non gli sono stati sottoposti per approvazione. A ragione, dunque, il Governo ha ritenuto irricevibile il ricorso di prima istanza su questo punto. Le domande della ricorrente esulano difatti pacificamente dalla procedura di variante in oggetto.
3.3.1. Per i
motivi che precedono, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, dev'essere
respinto.
3.2. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
L'assenza di parti vittoriose patrocinate preclude l'assegnazione di ripetibili
(art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario