statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2014 del
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 11 dicembre 2013 (n. 6539) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di RI 1; |
ritenuto, in fatto
che con risoluzione 11 dicembre 2013 (n. 6539) il Consiglio di Stato ha
approvato la revisione del piano regolatore del comune di RI 1; in quel
frangente, esso ha in particolare condiviso l'istituzione di una zona per
attrezzature pubbliche destinata alla raccolta di scarti vegetali, con la
relativa strada di servizio comunale, in località __________ nonché il necessario
dissodamento definitivo di 1'512 mq di bosco, in applicazione dell'art. 12
della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo; RS 921.0);
che, contestualmente, il Governo ha disposto
una tassa di compensazione di fr. 20.- per mq di superficie boschiva dissodata
definitivamente, complessivamente dunque fr. 30'240.-, in applicazione
dell'art. 7 cpv. 3 LFo; il Consiglio di Stato inoltre, ritenuto l'interesse
pubblico dell'opera e fondandosi sull'art. 15 cpv. 3 del regolamento della
legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo; RL 8.4.1.1.1), ha
invece rinunciato a prelevare il contributo di compensazione (plus-valore) previsto
dall'art. 9 LFo (pag. 40 e seg. e punto 5 del dispositivo, pag. 71 della
risoluzione);
che la risoluzione di approvazione è stata spedita al municipio di RI 1 il 16
dicembre 2013 tramite invio raccomandato, ritirato il giorno successivo (cfr.
timbro "ricevuta" sulla busta di intimazione, risultanze
dell'accertamento del tracciamento dell'invio raccomandato esperito dal
Tribunale, nonché quanto dichiarato dal municipio stesso);
che, con avviso 16 gennaio 2014, il municipio di RI 1 ha disposto la
pubblicazione presso la cancelleria comunale dal 22 gennaio al 21 febbraio 2014
del punto 2 del dispositivo della risoluzione di approvazione, relativo alle
decisioni e delle modifiche d'ufficio decretate dal Consiglio di Stato;
che, con impugnativa 7 febbraio 2014, consegnata alla posta il giorno stesso,
il municipio di RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo
contro la citata risoluzione d'approvazione, postulando l'annullamento del
punto 5.4 del suo dispositivo; l'esecutivo comunale reputa infatti che il prelievo
della tassa di compensazione sia il frutto di una svista, ritenuto come il Governo
abbia riconosciuto l'interesse pubblico dell'opera;
che il ricorso non è stato intimato per la risposta;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 30
cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL
7.1.1.1);
che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del
10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il Tribunale può decidere nella composizione
di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono
di rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;
che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un'impugnativa l'autorità
adita esamina d'ufficio se i presupposti processuali risultano adempiuti (art.
3 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL
3.3.1.1);
che l'art. 48 LPamm dispone inoltre che l'autorità di ricorso può -
immediatamente o dopo aver richiamato gli atti - respingere con breve
motivazione i ricorso inammissibili o manifestamente infondati;
che innanzitutto il ricorso è tardivo; infatti, il termine di trenta giorni per
contestare la decisione decorre dalla sua notificazione (art. 30 cpv. 1 Lst),
in concreto, come visto, avvenuta il 17 dicembre 2013; tenuto conto delle ferie
giudiziarie (art. 13 lett. a LPamm), il termine per impugnare la decisione è
pertanto scaduto inutilizzato il 31 gennaio 2014;
che, per consolidata giurisprudenza,
chi beneficia della notificazione personale non può appellarsi al termine di pubblicazione
della decisione per inoltrare ricorso, essendo lo stesso in linea di principio
- salvo circostanze particolari, che qui non si verificano - riservato
solamente a coloro che prendono conoscenza della risoluzione attraverso la
pubblicazione medesima; chi, come il ricorrente, ha ricevuto personalmente la
decisione, in ossequio al principio generale
(art. 26 cpv. 1 LPamm), non può invece appellarsi a tale termine (RtiD
I-2010 consid. 2.2; STA 90.2006.46 del 19 aprile 2007 consid. 1.3.);
che - tacendo del fatto che la pubblicazione operata dal municipio non
concerne il punto qui in contestazione - coerentemente con questo principio, la
decisione impugnata ricorda espressamente il termine di ricorso di 30 giorni
dalla notificazione (cfr. dispositivo n. 7.2.);
che, in ogni caso, il ricorso sarebbe stato comunque irricevibile per carenza
di legittimazione attiva, poiché per costante giurisprudenza di questo
Tribunale, al municipio dev'essere negata la legittimazione a ricorrere;
che, in effetti, il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 18
cpv. 3 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 15 dicembre 1997;
Cost./TI; RL 1.1.1.1; art. 9 cpv. 1 legge organica comunale del 10 marzo 1987;
LOC; RL 2.1.1.2); non si identifica, con esso, ma lo rappresenta soltanto davanti
all'autorità giudiziaria;
che legittimato a ricorrere e detentore
della qualità per agire in giudizio è soltanto il comune, in quanto corporazione
di diritto pubblico; diversamente da quest'ultimo, il municipio non possiede
invece né la capacità giuridica, né quella di essere parte (cfr. STF 1P.77/1999
del 5 marzo 1999, pubbl. in: RDAT II-1999 n. 48 con rinvii a giurisprudenza e
dottrina; inoltre, tra le tante sentenze del Tribunale cantonale amministrativo,
STA 52.2012.81 del 23 febbraio 2012, 52.2010.417 del 10 gennaio 2011,
52.2008.158 del 24 aprile 2008, 52.2007.130 del 23 aprile 2007, 52.2005.430 del
28 dicembre 2005, 52.2003.64 del 10 marzo 2003, 52.2002.324 del 25 settembre
2002, 52.2001.140 del 15 giugno 2001, pubbl. in: RDAT I-2002 n. 8);
che il municipio può dunque esclusivamente introdurre un ricorso in nome del
comune, esercitando una competenza di rappresentanza di quest'ultimo che gli
spetta in vertenze di carattere amministrativo anche senza l'autorizzazione del
consiglio comunale (art. 13 cpv. 1 lett. l, 106 lett. a, 110 cpv. 1 lett. l
LOC; inoltre: RDAT II-1999 n. 48);
che non si può, tuttavia, ritenere che i ricorsi presentati dal municipio in
nome proprio possano essere considerato come introdotti in nome del comune:
recependo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche il Tribunale
cantonale amministrativo ha abbandonato la prassi opposta, favorevole all'ente
pubblico, ma contraria alla legge (cfr. le numerosissime sentenze prolate citate
in precedenza; inoltre: circolare, datata aprile 2000, attraverso cui la Sezione degli enti locali ha reso attenti i municipi circa il menzionato cambiamento di
prassi);
che i requisiti concernenti la legittimazione, l'osservanza dei termini e, in
genere, il rispetto delle condizioni formali, devono essere ossequiati in modo
severo: non costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento
rigoroso;
che, nella fattispecie, il ricorso presentato
esclusivamente in nome del municipio, dev'essere quindi respinto in
limine, siccome irricevibile anche per carenza di legittimazione attiva
dell'insorgente;
che, stante tutto quanto precede, il ricorso è irricevibile e non può essere
esaminato nel merito;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelevare una tassa di giustizia (art. 28
LPamm) e non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si preleva la tassa di giustizia; non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo |
Il segretario |