Incarto n.
90.2015.38

 

Lugano

5 aprile 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

 

vicecancelliere:

Fulvio Campello

 

 

statuendo sul ricorso 13 aprile 2015 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinato da:   PR 1  

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 24 febbraio 2015 (n. 652) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del comune di Rovio concernente l'assetto pianificatorio dei mapp. 971, 970, 969 e 556;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   a. RI 1 è proprietario dei fondi contermini ai mapp. 556, 969, 970 e 971 di Rovio, posti in località Camprico, di complessivi 11'776 mq. L'assetto fondiario attuale è il risultato di alcune operazioni di raggruppamento e frazionamento intervenute a partire dagli anni '90 del secolo scorso.

 

b. Con risoluzione 13 aprile 1976 (n. 2582) il Consiglio di Stato ha approvato l'adozione del primo piano regolatore del comune di Rovio, che attribuiva la porzione orientale degli attuali mapp. 556 e 969 alla zona residenziale semi-estensiva e quella occidentale, unitamente al mapp. 970 e alla parte preponderante del mapp. 971, alla zona AP-EP "Alloggi a carattere sociale ed a pigioni moderate" (ASPM). Il piano regolatore è stato in seguito integrato da alcune varianti puntuali che non interessano i fondi in questione.

 

 

B.   a. L'11 dicembre 2000 il consiglio comunale di Rovio ha adottato la revisione generale del piano regolatore, che attribuisce gli interi mapp. 556 e 969 alla zona residenziale estensiva unitamente a una fascia larga 10 m del mapp. 970. La parte rimanente del mapp. 970 e il mapp. 971 sono stati inseriti in zona agricola.

 

b. Avverso tale azzonamento RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'inserimento di tutti i suoi fondi in zona edificabile.

 

c. Con risoluzione 6 luglio 2004 (n. 3048) il Governo ha approvato la revisione, abrogando nel contempo il precedente piano regolatore con le sue successive modifiche, salvo alcune eccezioni che qui non interessano (cfr. p.to n. 2 del disp., pag. 76). L'azzonamento dei mapp. 970 e 971 non è stato approvato e il comune è stato inviato ad allestire una variante "(…) per la ridefinizione dell'assetto pianificatorio del comparto" (cfr. cap. 5.2. "Decisioni che richiedono l'adozione di una variante del PR", p.to B, pag. 74, che rinvia al p.to 3.5.1., pag. 25, e all'allegato 1). Per l'adozione delle varianti è stato fissato un termine di 18 mesi dal passaggio in giudicato della decisione (cfr. p.to n. 8 del disp., pag. 77).   

 

 

C.   a. Con risoluzione 5 novembre 2008 (n. 5599) il Consiglio di Stato, appurato il mancato rispetto del termine fissato per approntare le varianti, ne ha assegnato uno nuovo di sei mesi, avvertendo nel contempo il comune che, in caso di inosservanza, sarebbero state applicate le norme coattive di cui all'art. 105 della legge di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365).

 

b. Constatato come anche questo termine fosse stato disatteso, con risoluzione 14 ottobre 2009 (n. 5171) l'Esecutivo cantonale ha ordinato al Dipartimento del territorio di allestire una variante concernente l'assetto pianificatorio dei mapp. 970 e 971. Adito dal comune di Rovio, il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato il provvedimento con sentenza n. 90.2009.71 del 22 marzo 2010.

 

c. Il 7 ottobre 2010 la variante allestita dal Dipartimento, che contemplava l'attribuzione dei mapp. 970 e 971 alla zona agricola, è stata trasmessa al comune per la procedura d'informazione e partecipazione della popolazione ai sensi degli art. 32 cpv. 2 e 3 e 105 cpv. 3 LALPT. Durante il periodo di pubblicazione, avvenuto dal 15 novembre al 15 dicembre 2012 (cfr. FU 88/2010 del 5 novembre 2010) RI 1 ha presentato delle osservazioni, a cui hanno fatto seguito, il 21 dicembre 2010, quelle del municipio.

 

d. Il 2 settembre 2011 il Dipartimento ha poi trasmesso al municipio la variante definitiva concernente i fondi in parola, che sovverte i contenuti di quella pubblicata, riproponendo la soluzione prevista dalla revisione generale adottata l'11 dicembre 2000 (attribuzione alla zona residenziale di una fascia larga 10 m del mapp. 970 e inserimento della sua parte rimanente unitamente al mapp. 971 in zona agricola: cfr. supra, consid. B.a.), abbinandola tuttavia ad un vincolo di ricomposizione particellare, che grava i mapp. 556, 969, e la fascia edificabile del mapp. 970. Il comune è stato invitato a presentare le proprie conclusioni e ad adottare la variante entro un termine di sei mesi.

 

e. Preso atto del fatto che il comune non aveva provveduto né ad adottare né a pubblicare la variante, il Dipartimento ne ha disposto la pubblicazione dal 24 settembre al 24 ottobre 2012 presso la cancelleria comunale (cfr. FU 74/2012 del 24 settembre 2012) in applicazione dell'art. 105 cpv. 4 LALPT. 

 

f. Avverso tale variante sono insorti davanti al Consiglio di Stato da un lato RI 1 e dall'altro CO 3 e CO 7, nonché CO 5, CO 6 e CO 4, postulandone l'annullamento per motivi diametralmente opposti. RI 1 ha chiesto in via principale l'assegnazione dei mapp. 970 e 971 alla zona edificabile e, in via subordinata, l'assegnazione a tale zona del mapp. 970 "(…) seguendo i naturali confini che lo stesso disegna con il mappale n. 971 (…)"

 

g. Con risoluzione 24 febbraio 2015 (n. 652) il Governo ha approvato la variante attribuendo d'ufficio alla zona agricola la superficie del mapp. 970 assegnata alla zona edificabile e stralciando il vincolo di ricomposizione particellare (cfr. p.to n. 1.1 del disp., pag. 13). I ricorsi sono stati evasi come indicato in calce ai rispettivi considerandi (cfr. p.to n. 2.1. del disp.). Rilevando come i mapp. 970 e 971 non fossero mai stati assegnati alla zona edificabile da un piano regolatore conforme alla LPT e sottolineata la loro posizione marginale rispetto al comprensorio edificabile, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che alla loro assegnazione alla zona costruibile ostassero motivi legati alla contenibilità del piano e alle prescrizioni federali entrate in vigore il 1° maggio 2014. Le loro caratteristiche, la loro ubicazione e la loro natura giustificavano invece di includerli in zona agricola. Il vincolo di composizione particellare è stato inoltre ritenuto totalmente privo d'interesse pubblico.   

 

 

D.  Avverso tale decisione RI 1 insorge presso il Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e riproponendo le domande formulate in prima sede. Sottolineando come i suoi fondi, perfettamente urbanizzati anche a sue spese, fossero edificabili secondo il decreto federale su alcuni provvedimenti urgenti nell'ambito della pianificazione del territorio del 17 marzo 1972 (DFU) e compresi nel piano generale delle canalizzazioni (PGC), egli sostiene che anche il piano regolatore approvato nel 1976, da ritenersi conforme al diritto federale, li includeva in zona edificabile. Contesta quindi le motivazioni legate alla contenibilità del piano e ritiene che l'assegnazione dei suoi fondi alla zona edificabili s'imporrebbe anche per ragioni legate alla buona fede.

 

 

E.  a. Il comune di Rovio, rappresentato dal suo municipio, e la Sezione dello sviluppo territoriale postulano la reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto.

 

b. In sede di replica e di duplica il ricorrente e la Sezione si riconfermano nello loro rispettive posizioni e domande, mentre il comune ha rinunciato a presentare un secondo allegato.

 

 

                                  F.   a. Chiamati a esprimersi in merito al ricorso, alle risposte e agli allegati di replica e di duplica, CO 3 postula la conferma della decisione impugnata, mentre CO 5 e CO 4 richiamano integralmente i contenuti del ricorso presentato in prima sede.

 

                                         b. L'insorgente non ha replicato, mentre la Sezione e il comune si riconfermano nelle loro precedenti posizioni.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 7.1.1.1). Certa è inoltre la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 30 cpv. 2 lett. b LST).

 

1.2. Poiché la controversa variante è stata avviata in vigenza della LALPT, essa dovrà essere esaminata, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 117 LST).

 

1.3. Il gravame può inoltre essere giudicato sulla base degli atti acquisiti all'incarto, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).

 

 

2.    2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).

 

2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio all'art. 69 LPAmm; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/

Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).

 

 

3.    I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT; dal 1° gennaio 2012 art. 18 segg. LST) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).

 

3.1. Secondo l'art. 15 vLPT nel tenore in vigore sino al 30 aprile 2014, le zone edificabili comprendevano i terreni idonei all'edificazione che erano già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari e urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima, un terreno che adempiva queste esigenze andava attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale di tutti gli interessi pubblici e privati in causa, effettuata alla luce dei principi e degli scopi della pianificazione territoriale ancorati agli art. 1 e 3 LPT, dovesse essere incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 vLPT per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non avevano pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa. Al pari di quelli sanciti agli art. 1 e 3 LPT, questi criteri rappresentavano piuttosto degli obiettivi, degli strumenti di valutazione, che - ancorché soddisfatti - non conducevano necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile, ma dovevano ancora essere congruamente soppesati e confrontati con tutti gli altri (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre: Waldmann/Hänni, op. cit., n. 1 e 8 ad art. 15; Alexandre Flückiger/Stéphane Grodecki, Commentario LPT, n. 40-47 ad art. 15; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).

3.2.
3.2.1. Il 1° maggio 2014 è entrata in vigore la revisione parziale della LPT del 15 giugno 2012. Il nuovo testo dell'art. 15 LPT stabilisce che le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni (cpv. 1); quelle sovradimensionate devono essere ridotte (cpv. 2). L'ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili - prosegue la norma (cpv. 3) - vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del territorio; in particolare occorre conservare le superfici per l'avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio. Il cpv. 4 del medesimo disposto precisa che un terreno può essere assegnato a una zona edificabile se è idoneo all'edificazione (lett. a), sarà prevedibilmente necessario all'edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d'utilizzazione delle zone edificabili esistenti (lett. b), le superfici coltive non sono frazionate (lett. c), la sua disponibilità è garantita sul piano giuridico (lett. d) e l'assegnazione consente di attuare quanto disposto nel piano direttore (lett. e).

 

3.2.2. La citata revisione ha dunque inasprito i requisiti necessari per includere nuovi terreni in zona edificabile, al fine di arginare l'espansione disordinata degli insediamenti nel territorio e - grazie a uno sviluppo centripeto più accentuato degli insediamenti - di migliorare la protezione delle superfici coltive; il legislatore ha inoltre posto l'accento sulla funzione dei piani direttori cantonali quali strumenti centrali di controllo e di coordinamento (Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio del 20 gennaio 2010, in: FF 2010, 931, cap. 1.3.1). In questo contesto, il nuovo art. 8a cpv. 1 LPT prevede - tra l'altro - che i piani direttori debbano specificare le dimensioni complessive delle superfici insediative e la loro distribuzione nel cantone.

 

3.3.
3.3.1. L'art. 38a LPT, che disciplina il diritto transitorio della modifica della LPT del 15 giugno 2012, impone ai cantoni di adattare i propri piani direttori ai requisiti di cui agli art. 8 e 8a cpv. 1 LPT entro cinque anni dalla sua entrata in vigore (cpv. 1), ossia entro il 1° maggio 2019. Fino all'approvazione dell'adattamento del piano direttore da parte del Consiglio federale, soggiunge la norma (cpv. 2), i cantoni non possono aumentare la superficie complessiva delle zone edificabili delimitate con decisione passata in giudicato. Scaduto il citato termine quinquennale, la delimitazione di nuove zone non è ammessa finché il piano direttore adattato non consegue la necessaria approvazione da parte del Governo federale (cpv. 3).

 

3.3.2. L'art. 38a LPT è concretizzato dall'art. 52a OPT (pure in vigore dal 1° maggio 2014), il cui cpv. 1 specifica che se al momento della sua entrata in vigore è pendente un ricorso contro la decisione dell'autorità cantonale secondo l'art. 26 LPT concernente l'approvazione di un azzonamento, l'art. 38a cpv. 2 LPT non si applica all'azzonamento quando il ricorso non porta né a un riesame né a una correzione materiale parziale della decisione di approvazione oppure se è stato intentato in modo temerario. Il Tribunale federale ha comunque precisato che l'art. 38a LPT risponde a un interesse pubblico preponderante e, pertanto, è immediatamente applicabile anche alle cause pendenti dinanzi alle autorità cantonali di ultima istanza, a prescindere di massima dalla formulazione poco chiara dell'art. 52a cpv. 1 OPT (DTF 141 II 393 consid. 2 e 3).

 

3.3.3. Secondo l'art. 52a cpv. 2 OPT durante il periodo transitorio di cui all'art. 38a cpv. 2 LPT possono essere approvati azzonamenti soltanto se, dall'entrata in vigore della disposizione, nel cantone viene dezonata almeno la stessa superficie oppure il dezonamento è effettuato nel quadro della stessa decisione (lett. a), sono delimitate zone destinate a utilizzazioni pubbliche nelle quali il cantone pianifica la realizzazione di infrastrutture molto importanti e urgenti (lett. b) oppure sono delimitate altre zone d'importanza cantonale che si rivelano urgentemente necessarie e se, in sede di approvazione di cui all'art. 26 LPT, è stata definita e cautelata la superficie da dezonare; l'obbligo di dezonamento decade se, secondo il piano direttore, non è necessario adempiervi (lett. c).

 

 

4.    Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1° settembre 2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura (lett. a) e i terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (lett. b; cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1° giugno 2003 e sino al 31 dicembre 2011). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT). Alla zona agricola, intesa nel suo senso più ampio, espressamente sancito ora all'art. 16 LPT nella versione in vigore dal 1° settembre 2000, ma valido anche in precedenza, dev'essere riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché persegue non solo obiettivi di politica agraria e fondiaria, ma anche obiettivi in ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di prevenzione dell'edificazione sparsa, alla protezione dell'ambiente e a quella del paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione parziale della LPT del 22 maggio 1996, in: FF 1996 III 457 segg., 471, con rinvii).

 

 

                                   5.   5.1. In concreto occorre premettere che, con risoluzione 6 luglio 2004, il Consiglio di Stato ha negato l'approvazione alla modifica del piano delle zone che prevedeva l'inclusione di una fascia larga 10 m del mapp. 970 in zona edificabile, demandando al comune il compito di ridefinire l'assetto pianificatorio del comparto. Nella medesima risoluzione il Governo ha, in parallelo, abrogato - salvo eccezioni che qui non interessano (cfr. supra, consid. B.c.) - il vecchio piano regolatore e le sue successive modifiche, che attribuivano fra l'altro il mapp. 970 e la parte preponderante del mapp. 971, alla zona AP-EP "Alloggi a carattere sociale ed a pigioni moderate". Da ciò discende che, fino alla loro attribuzione alla zona agricola, rispettivamente alla zona edificabile per una fascia larga 10 m, operata con la variante all'esame, la superficie del mapp. 970, rispettivamente la porzione del mapp. 971 attribuite dal vecchio piano regolatore alla zona edificabile, sono divenute, a seguito della risoluzione 6 luglio 2004, un'area (inedificabile) non pianificata (vuoto pianificatorio), perdendo quindi la loro qualità di superficie costruibile.

 

                                         5.2. Occorre inoltre rilevare che la variante all'esame era pendente per approvazione al momento dell'entrata in vigore, il 1° maggio 2014, della modifica della LPT. Alla luce di quanto appena spiegato, trova dunque applicazione l'art. 38a LPT e, pertanto, ogni nuovo azzonamento può essere approvato unicamente se è compensato con un dezonamento di una superficie equivalente nel Cantone. Aspetto che gli atti della variante, elaborati prima dell'entrata in vigore della citata modifica, manifestamente non affrontano. A ogni modo, appare d'acchito escluso che qui possa trovare applicazione una delle ipotesi di cui all'art. 52a cpv. 2 lett. b e lett. c OPT, siccome trattano di fattispecie che manifestamente esulano dalla materia del contendere. Come rettamente ritenuto dal Consiglio di Stato, il divisato ampliamento della zona edificabile non può beneficiare nemmeno dell'ipotesi di cui alla lett. a, siccome non risulta, e nemmeno viene sostenuto, che questo verrebbe compensato. Già per questi motivi il ricorso dev'essere respinto.

 

 

6.   A titolo abbondanziale si osserva che l'ampliamento richiesto non rispetta nemmeno i requisiti dell'art. 15 vLPT. Come visto al consid. 3.1., perché un fondo possa essere attribuito alla zona fabbricabile occorre che ci si trovi, come condizione minima, in una delle ipotesi previste dall'art. 15 vLPT, applicabile al caso concreto (cfr. DTF 141 II 393 consid. 3, STF 1C_54/2015 del 2 novembre 2015 consid. 3.2.; Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio del 20 gennaio 2010, in: FF 2010, 931, cap. 2.3.4), ciò che non è il caso per la superficie che il ricorrente vorrebbe veder inclusa in zona edificabile.

6.1. Innanzitutto essa non appartiene ai terreni edificati in larga misura ai sensi restrittivi intesi dalla giurisprudenza. Con terreni edificati in larga misura, secondo l'art. 15 lett. a vLPT, si intende infatti essenzialmente il territorio costruito in maniera compatta, oltre eventualmente singole particelle inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la zona edificabile, in genere già edificate e di superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3b, Waldmann/Hänni, op. citl, n. 23 ad art. 15; Flückiger/Gro-decki, op. cit., n. 85-93 ad art. 15; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit.; n. 319). In concreto, dai piani acquisiti all'incarto emerge con chiarezza come le superfici, di cui il ricorrente chiede l'attribuzione alla zona edificabile, sono situate ai margini della zona residenziale estensiva, posta ai lati di via San Vigilio e di via Arogno, e si incuneano nel bosco. La porzione ovest del mapp. 971 è infatti già boschiva, anche a nord i due fondi confinano con l'area forestale e, per un piccolo tratto, con la zona agricola e pure a sud con quest'ultima zona (mapp. 840). Solo ad est sono limitrofe alla zona edificabile. Come rettamente osserva il comune in sede di risposta, esse sono ubicate in posizione del tutto eccentrica rispetto alle zone fabbricabili di Rovio. La superficie in parola si pone inoltre manifestamente in relazione di continuità con la zona boschiva e la zona agricola, che come appena visto, si espandono sui tre lati dell'area in contestazione, e non con la sottostante zona residenziale.

 

6.2. Nemmeno si giustifica l'assegnazione di questa porzione di territorio alla zona edificabile in applicazione dell'art. 15 lett. b vLPT. Il Consiglio di Stato, nella decisione impugnata, ha infatti ritenuto che l'assegnazione dell'area in questione alla zona edificabile non fosse giustificata anche per ragioni di contenibilità, ritenuto come già nell'ambito della revisione generale del piano regolatore del 2004 la contenibilità teorica "(…) avrebbe permesso nei successivi 15 anni uno sviluppo 1.5 volte maggiore rispetto a quello che aveva caratterizzato gli ultimi 10 anni" (cfr. p.to 3, pag. 8). Il ricorrente non si confronta con questo aspetto, limitandosi ad asserire che "(…) nel 1976 e, ancora, nel 1986 (…) l'azzonamento della proprietà __________ in zona edificabile (unica zona edificabile per costruzioni a carattere sociale!) è stato definitivamente e senza obiezioni riconosciuto e confermato: siccome sostenibile (anche) dal profilo della contenibilità del PR". Ora, a prescindere dal fatto che, come osserva la Sezione in sede di risposta, con risoluzione 28 gennaio 1986 (n. 441) il Governo si era limitato a prorogare di 5 anni la validità del primo piano regolatore, senza entrare nel merito dei suoi contenuti, in ogni caso, stando ai dati consegnati nella risoluzione 6 luglio 2004 (n. 3048), le conclusioni tratte nella decisione qui impugnata meritano di venir condivise. Il piano regolatore in vigore consente infatti di accogliere circa 2'106 unità insediative (di cui 976 costituite da abitanti), rispetto ad una situazione di partenza, riferita al 2002, di 1'434 unità insediative e ad un loro incremento nell'ultimo decennio (1990/2002) pari a (sole) 136 unità (cfr. risoluzione 6 luglio 2004, pag. 16-18). Tali previsioni sono confermate dall'evoluzione della popolazione di Rovio, che nell'aprile 2017 contava 816 abitanti a fronte dei 976 abitanti prognosticati nel 2004, e 130 posti lavoro a fronte dei 165 posti ipotizzati sempre a quella data (cfr. i dati dell'Ufficio cantonale di statistica relativi al comune di Rovio, reperibili all'indirizzo: <https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/comune/297rovio.pdf>).

 

6.3. Poiché la superficie in questione non soddisfa già i requisiti di cui all'art. 15 vLPT, non solo merita di essere tutelata la decisione di non assegnarla alla zona edificabile in sua corrispondenza, ma anche quella di inserirla in zona agricola, intesa nella sua accezione più ampia, espressamente sancita all'art. 16 LPT, nella versione in vigore dal 1° settembre 2000 (supra, consid. 4.).

 

6.4. La questione dell'urbanizzazione del settore risulta, a questo punto, ininfluente. Difatti, anche se fosse accertata, essa non sarebbe comunque sia decisiva e non conferirebbe un diritto all'attribuzione del fondo alla zona edificabile (DTF 122 II 326 consid. 6a, 117 Ia 434 consid. 3g; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 23 ad art. 15; Flückiger/Grodecki, op. cit., n. 87 ad art. 15; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 321).

 

6.5. In definitiva la decisione di inserire l'area in esame in zona agricola anziché attribuirla a quella edificabile appare sorretta da una valida base legale e risponde a un interesse pubblico e preminente. Essa rispetta pure il principio di proporzionalità poiché si tratta, alla fin fine, dell'unica soluzione in concreto possibile. Non è dunque data una lesione della garanzia della proprietà.

 

 

                                   7.   Il ricorrente lamenta infine una violazione del principio della buona fede in relazione ai contenuti del Rapporto di pianificazione accompagnante il piano regolatore approvato nel 1976, e più precisamente con l'indicazione secondo cui, se il vincolo ASPM fosse venuto a cadere, "Le zone liberate dal vincolo potrebbero essere dichiarate edificabili con le caratteristiche di quelle vicine" (cfr. Relazione sulle proposte del piano regolatore dell'aprile 1974, pag. 16). In proposito si osserva quanto segue.

 
7.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio della buona fede, dedotto direttamente dall'art. 9 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), conferisce a ogni individuo la facoltà di esigere che l'autorità statale si conformi alle sue promesse o ai suoi comportamenti, evitando di contraddirsi o di deludere la fiducia da essa ragionevolmente suscitata (DTF 131 II 627 consid. 6.1, 125 I 209 consid. 2c, 122 II 113 consid. 3b/cc, 121 I 181 consid. 2a). Non ogni violazione di tale principio comporta il diritto di pretendere che l'autorità modifichi la sua decisione o ne prenda un'altra. Piuttosto, questo diritto esiste soltanto a determinate e precise, oltre che cumulative, condizioni: l'autorità deve anzitutto essere intervenuta in una circostanza concreta nei confronti di una persona determinata; essa deve avere, o essere reputata avere, agito nel rispetto dei limiti della sua competenza; l'invalidità o l'errore dell'atto sul quale l'amministrato ha improntato il suo comportamento non doveva essere immediatamente riconoscibile; l'amministrato stesso deve essersi fondato su queste assicurazioni o su tale comportamento per prendere disposizioni che non può modificare senza subire un pregiudizio; infine, e in ogni caso, la situazione giuridica non deve essersi modificata tra il momento in cui l'autorità si è pronunciata e quello in cui l'amministrato ha preso le sue disposizioni (cfr. a questo proposito DTF 131 loc. cit., 129 II 361 consid. 7.1).

7.2. Da quanto affermato dal ricorrente, non è possibile dedurre alcun impegno del municipio o dei servizi cantonali a procedere nel senso da lui auspicato. L'eventuale attribuzione alla zona edificabile delle superfici inserite in zona AP-EP costituiva infatti una semplice ipotesi formulata dal pianificatore nel 1974 in caso di mancata conferma del vincolo. Peraltro neppure il municipio né tanto meno i servizi cantonali sarebbero in grado di offrire assicurazioni vincolanti riguardo al trattamento pianificatorio definitivo del territorio nell'ambito di una revisione del piano regolatore, che è adottata dal consiglio comunale e rimane soggetta all'approvazione del Consiglio di Stato. La censura si rivela pertanto infondata.

 

 

                                   8.   Per i motivi che precedono il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Il ricorrente è inoltre tenuto a corrispondere adeguate ripetibili al comune di Rovio, rappresentato da un legale (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico del ricorrente, al quale va restituito l'importo di fr. 1'500.- versato in eccesso quale anticipo spese. Il ricorrente verserà al comune di Rovio fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            Il vicecancelliere