Incarto n.
90.2016.42

 

Lugano

22 marzo 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente

Marco Lucchini, Matea Pessina

 

vicecancelliere:

Fulvio Campello

 

 

statuendo sul ricorso 6 giugno 2016 di

 

 

 

RI 1

RI 2

patrocinate da:   PR 1  

 

 

contro

 

a.

la risoluzione 4 maggio 2016 (n. 1914), con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano particolareggiato della riva lago (PPRL) e alcune varianti del piano regolatore del comune di Paradiso;

 

 

b.

la risoluzione 25 maggio 2016 (n. 2269), con cui il Consiglio di Stato ha completato la risoluzione citata, respingendo l'impugnativa della RI 2;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   Il comune di Paradiso dispone di un piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 27 agosto 1997 (n. 4217) e oggetto in seguito di alcune varianti. Questo strumento prevede un piano particolareggiato per il comparto della riva del lago.

 

 

B.   a. Nella seduta 4 novembre 2013 il consiglio comunale di Paradiso ha adottato il piano particolareggiato della riva lago (PPRL) e alcune varianti del piano regolatore. Per quanto qui interessa il mapp. 106, sul quale sorge l'albergo __________, è stato assegnato alla zona alberghiera speciale a lago, mentre l'art. 6 cpv. 2 delle norme di attuazione del PPRL (NAPP), riferito alle prescrizioni per gli edifici privati, stabilisce quanto segue:

2.    Nuove volumetrie assegnate

2.1  Un ampliamento della volumetria o una riedificazione sono ammessi entro i limiti planovolumetrici precisati dal piano d'edificabilità no. 232-3.

2.2  L'intervento deve in particolare contribuire ad una riqualifica urbanistica e architettonica del complesso della riva lago. Per valutare la qualità dell'intervento il municipio si riserva di far capo ad esperti esterni di sua scelta oltre che alle istanze cantonali competenti.

2.3  (…)

2.5  Prescrizioni particolari:

        a)      per il mapp. 106 (in zona alberghiera speciale a lago): in caso di ampliamento oppure demolizione/ricostruzione che concernono un volume superiore al 40% della volumetria esistente, l'edificazione deve essere strutturata in modo da ottenere 2 corpi edilizi distinti con ciascuno una lunghezza massima della facciata lago di ml 45. È ammessa la formazione di un corpo di collegamento su tutta l'altezza dell'edificio, a condizione che dalla veduta dal lago sia assicurato un adeguato effetto ottico di scomposizione nel senso suindicato della volumetria massima definita dal piano

        b)      (…).

 

Il piano regolatore (piano delle zone e piano del traffico) è stato inoltre modificato quanto al perimetro del PPRL. In particolare,  esso è stato esteso sino a ricomprendere i mapp. 340 e 118 che vengono assegnati alla zona mista retrostante (ZMR), sottraendoli alla zona RI7 cui erano attribuiti in precedenza.


b. Il 19 dicembre 2013 il municipio di Paradiso ha trasmesso al Consiglio di Stato l'incarto relativo alla pianificazione adottata, mentre il 22 maggio 2014 ha inoltrato le proprie osservazioni ai sei ricorsi che la contestavano.

 

 

C.   a. A seguito di una richiesta di chiarimento da parte dell'ufficio tecnico comunale, a inizio giugno 2014 lo studio che si era occupato dell'allestimento degli atti ha segnalato al municipio che il piano d'edificabilità del PPRL settembre 2013, adottato il 4 novembre 2013, conteneva alcuni errori grafici. In particolare, erano indicate delle linee di costruzione (tratteggio nero) in luogo di linee di arretramento (tratteggio rosso) nel piccolo comparto denominato zona mista retrostante (ZMR), formato dai mapp. 118 e 340 e, inoltre, in alcuni casi - tra i quali il mapp. 106 - il simbolo che rappresenta l'altezza prescritta era incompleto ("H" in luogo di "Hp").

b. Il municipio - consultata la Sezione dello sviluppo territoriale e scartata l'ipotesi di sanare i difetti con una modifica d'ufficio da parte del Consiglio di Stato, ritenuto il rischio di contestazioni e ripetizione della procedura - ha sottoposto al legislativo comunale le necessarie rettifiche perché le adottasse, ciò che è avvenuto in occasione della seduta 9 dicembre 2014.

c. Il 9 marzo 2015 il municipio ha trasmesso al Governo la variante di rettifica e i nove ricorsi che erano stati presentati in seguito alla sua pubblicazione, tra i quali quelli della RI 1 - edificio che sorge sul mapp. 37, prospiciente la riva del lago, all'incrocio di __________ con via __________ - e della RI 2, immobile situato sul mapp. 35, immediatamente a ovest del mapp. 37. Queste ricorrenti hanno chiesto che le rettifiche del PPRL non venissero approvate, così come il PPRL stesso limitatamente alla zona alberghiera speciale a lago in corrispondenza del mapp. 106, di modo che a esso non potessero essere applicate le prescrizioni dell'art. 6 cpv. 2 NAPP e non fosse approvato (dunque stralciato) l'art. 6 cpv. 2.5 lett. a NAPP.

 

 

D.   a. Il 4 maggio 2016 il Consiglio di Stato ha approvato il PPRL e le varianti, evadendo nel contempo le impugnative inoltrate contro di esse, rispettivamente, la loro rettifica. L'Esecutivo cantonale ha in particolare respinto il gravame della RI 1. Rilevato che i mapp. 118 e 340 erano disciplinati dal PPRL, il Governo ha disatteso le critiche relative all'incongruenza della linea di arretramento con la zona residenziale intensiva (RI7) e con gli arretramenti previsti dal piano regolatore di Paradiso. La scelta operata andava dunque tutelata nell'ottica dell'autonomia comunale. L'Esecutivo cantonale ha disatteso anche le censure rivolte alla pianificazione del mapp. 106, in particolare alla prescrizione di un'altezza obbligatoria, ritenuta idonea al raggiungimento dello scopo di creare le basi per lo sviluppo a lungo termine del turismo, senza che si oppongano interessi paesaggistici o urbanistici. Da ultimo, il Consiglio di Stato ha ritenuto irricevibili le contestazioni relative al PPRL nella misura in cui esulavano dalla procedura della sua rettifica.

 

b. Resosi conto di aver omesso di statuire sul ricorso presentato dalla RI 2, il Governo lo ha respinto con decisione 25 maggio 2016 (n. 2269), a completazione della risoluzione del 4 maggio precedente. Le motivazioni ricalcano quelle descritte poc'anzi.

 

 

E.   Con un unico ricorso, completato da una replica, le comunioni di comproprietari testé citate insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro le decisioni appena descritte, ponendo le medesime domande disattese dal Consiglio di Stato. Le ricorrenti non contestano il fatto che la linea di edificazione riguardante la zona ZMR debba essere in realtà una linea di arretramento. Tuttavia, sostengono che questo piccolo comparto appartenga in sostanza alla zona RI7, per cui il tracciamento di una linea di arretramento unicamente in corrispondenza di questa sorta di protuberanza non avrebbe senso. In particolare per quanto concerne il lato ovest su via __________, dovrebbe far stato quanto previsto dal piano regolatore (piano del traffico), dunque una distanza di 5 m misurata dal marciapiede. Inoltre, quanto previsto dal PPRL non rispetterebbe nemmeno la distanza di 4 m prescritta dall'art. 6a della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2). Quanto all'altezza concessa all'edificio al mapp. 106, le ricorrenti ritengono che non possa essere intesa come altezza prescritta (Hp), ma come altezza massima (Hmax). Tale parametro sarebbe infatti eccessivo, siccome nettamente superiore (di circa 3.30 m) all'altezza concessa per la zona RI7 retrostante. Le insorgenti sostengono poi che il Consiglio di Stato abbia a torto negato loro la legittimazione attiva in riferimento agli aspetti del PPRL non oggetto di rettifica, poiché i ricorsi in quanto tali erano ricevibili (non le singole censure). Inoltre, al momento del loro inoltro, il PPRL non era ancora stato approvato. Infine, essendo il Governo tenuto ad applicare il diritto d'ufficio, non avrebbe potuto ignorare le contestazioni sollevate nelle impugnative. Davanti a questa Corte, esse ritengono poi di poter sollevare tutte le critiche rivolte all'approvazione del PPRL, in quanto decisione globale. Da ultimo, le insorgenti postulano la concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

 

 

F.    Il municipio, in rappresentanza del comune, si oppone alla concessione dell'effetto sospensivo e postula la reiezione del ricorso con argomenti che - ove necessario - saranno discussi in seguito. Anche la Sezione dello sviluppo territoriale, agente per il Consiglio di Stato, chiede che l'impugnativa sia respinta, senza formulare osservazioni.

 

 

G.   Chiamata a presentare una risposta, la CO 3 - proprietaria del mapp. 106 - è rimasta silente.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a decidere il ricorso, così come la tempestività di quest'ultimo, discendono dall'art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 7.1.1.). La legittimazione attiva delle ricorrenti, che propongono le medesime domande avanzate senza successo davanti al Consiglio di Stato, dev'essere ricondotta all'art. 30 cpv. 2 lett. b LST. Con le precisazioni di cui si dirà in seguito (consid. 2), l'impugnativa è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria in applicazione dell'art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1). In particolare, l'esperimento del sopralluogo non è necessario, poiché non sarebbe atto a comprovare elementi suscettibili d'influire sul giudizio.

1.3. Sotto il profilo sostanziale la controversa pianificazione viene vagliata alla luce della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365), così come stabilito dall'art. 117 LST.

 

 

2.    Conviene innanzitutto esaminare la questione della legittimazione attiva delle insorgenti davanti al Consiglio di Stato, che davanti a questa Corte riveste carattere sostanziale. In prima istanza, il comune l'ha contestata, poiché l'autorizzazione a stare in giudizio a favore dell'amministrazione da parte dell'assemblea dei condomini non era stata prodotta con il ricorso. Esso conferma tale critica, sostenendo che la successiva trasmissione, avvenuta in sede di replica davanti all'Esecutivo cantonale, non sanerebbe tale vizio. Il Governo - senza esprimersi in merito - ha invece ammesso di principio la legittimazione attiva delle insorgenti, negandola comunque per tutte quelle censure relative al regime pianificatorio del PPRL non oggetto della procedura di rettifica. Come visto in precedenza, le qui ricorrenti, ritenendo sufficiente il successivo invio dell'autorizzazione all'amministratore, sostengono che erano abilitate a contestare anche gli aspetti non oggetto della procedura di rettifica.

 

2.1. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LPAmm sono parti le persone i cui diritti od obblighi possono essere toccati dalla decisione o le altre persone, le organizzazioni e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. La disposizione ricalca quella dell'art. 6 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021). Secondo queste norme la capacità di ricorrere presuppone la capacità di essere parte e quella processuale (che comprende anche quella di procedere con atti propri [Postulationsfähigkeit], cfr. DTF 132 I 1 consid. 3.2.). La capacità di essere parte costituisce il pendant processuale del godimento dei diritti civili, mentre quella processuale - che dev'essere ricondotta all'esercizio dei diritti civili - si riassume nella facoltà di condurre personalmente il processo, oppure di delegare tale compito a un rappresentante; esse si determinano secondo il diritto civile (art. 11 e art. 12-16 codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC; RS 210]; René Rhinow et al., Öffentliches Prozessrecht, III ed., Basilea 2014, n. 861 segg.; Paul-Henri Steinauer/ Christiana Fontulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, n. 167 e 170).

 

2.2. Le ricorrenti sono delle comunioni di comproprietari in proprietà per piani. L'art. 712l cpv. 1 CC conferisce a questo tipo di comunione una certa autonomia, limitatamente all'acquisto in proprio nome dei beni risultati dalla sua amministrazione. Essa può inoltre, sempre in proprio nome, stare in giudizio come attrice o convenuta, escutere o essere escussa (art. 712l cpv. 2), facoltà tuttavia circoscritta all'ambito dell'amministrazione della comproprietà, rispettivamente delle sue parti comuni (Amédéo Wermelinger in: Jörg Schmid [curatore], Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht, vol. IV1c, Das Stockwerkeigentum, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010 [Zürcher Kommentar] n. 109 e 125 ad art. 712l CC). Verso terzi la comunione è rappresentata dall'amministratore, in applicazione dell'art. 712t cpv. 1 CC. Tuttavia, prosegue la norma (cpv. 2), egli non può stare in un giudizio civile come attore o come convenuto senz'esserne precedentemente autorizzato dall'assemblea dei comproprietari, salvo si tratti di procedura sommaria; nei casi urgenti, l'autorizzazione può essere chiesta ulteriormente. Disposizione che trova applicazione anche alle procedure amministrative (RtiD I-2016 n. 11 consid. 2.1).

2.3. In concreto, davanti al Consiglio di Stato le ricorrenti avrebbero innanzitutto dovuto dimostrare di possedere la capacità di ricorrere, ovvero di essere parte secondo l'art. 712l cpv. 2 CC (supra, consid. 2.1.). Cosa che - tuttavia - esse non hanno fatto, siccome non hanno spiegato al Governo per quale motivo la pianificazione contestata riguardasse l'ambito di amministrazione delle proprietà, rispettivamente le parti comuni. Esse si sono infatti limitate a confermare che "(…) i ricorrenti sono titolari delle relative quote di PPP e quindi proprietari di appartamenti situati all'interno del condominio". Trattandosi di un presupposto processuale, tale aspetto andava esaminato d'ufficio dal Consiglio di Stato, benché la prova delle circostanze fattuali che lo fondano spettava comunque alle ricorrenti (cfr. ZBl 100/1999 pag. 399; RDAT I-2001 n. 27). Siccome queste erano venute meno al loro obbligo di collaborazione, l'Esecutivo cantonale avrebbe dunque dovuto dichiarare irricevibili le impugnative già solo per questo motivo.

 

2.4. Anche la questione della mancata produzione dell'autorizzazione dell'assemblea dei comproprietari in favore dell'amministratore simultaneamente all'introduzione del ricorso andava affrontata. Innanzitutto è escluso che nel caso concreto l'amministratore disponesse di un diritto di rappresentanza legale, non essendo quella in esame una procedura paragonabile a quelle sommarie (cfr. Amédéo Wermelinger, La propriété par étages, III ed., Rothenburg 2015 n. 75 ad art. 712t). È altresì vero che la necessità di rispettare una scadenza per presentare un'impugnativa può giustificare la sua produzione a posteriori (diffusamente: RtiD I-2016 n. 11 consid. 2). Alla luce della contestazione sollevata dal comune, le ricorrenti avrebbero però dovuto provare l'urgenza che legittimava il potere di rappresentanza dell'amministratore (e quindi del patrocinatore) al momento dell'introduzione dell'impugnativa. Se si considera che l'adozione della variante di rettifica risale al 9 dicembre 2014, che l'annuncio della sua pubblicazione è avvenuto il 27 febbraio 2015, che gli atti sono stati pubblicati dal 9 marzo 2015 al 22 aprile 2015 (beneficiando dunque anche delle ferie giudiziarie pasquali in applicazione dell'art. 16 cpv. 2 LPAmm) e, da ultimo, che dal termine di pubblicazione esse disponevano di 15 giorni per insorgere (art. 28 cpv. 1 LST), l'impossibilità di organizzare tempestivamente un'assemblea era tutt'altro che ovvia, come invece esse sostengono. Né una simile urgenza è desumibile dagli atti all'incarto. Anche per questo motivo il ricorso si appalesava irricevibile.

 

2.5. Ne discende che il ricorso davanti al Tribunale non può essere accolto già solo per questi motivi. A questo punto l'esame delle ulteriori censure avviene a titolo puramente abbondanziale.

 

 

3.    Le ricorrenti ritengono che il Governo abbia a torto negato loro la legittimazione attiva per tutte quelle censure relative al regime pianificatorio del PPRL non oggetto della procedura di rettifica. Facendo astrazione di quanto appena spiegato (consid. 2), le tesi ricorsuali non reggono per i seguenti motivi.

 

3.1. Sotto il profilo terminologico il Governo confonde le domande con le motivazioni. Determinante, per la ricevibilità del ricorso, sono le prime. Con il termine "censura" s'intende infatti la critica mossa alla decisione impugnata, non già la domanda tesa alla sua modificazione. Con questa precisazione, il ricorso di prima istanza era dunque ricevibile nella misura in cui le domande erano volte a ottenere una modifica del contenuto delle rettifiche apportate al PPRL dal consiglio comunale nella seduta del 9 dicembre 2014 (cfr. art. 28 cpv. 1 LST). Per contro, le ricorrenti, non erano abilitate a porre domande in relazione a quanto adottato nella seduta del 4 novembre 2013, giacché per poterlo fare esse avrebbero dovuto imprescindibilmente insorgere in occasione della loro pubblicazione, avvenuta dal 7 gennaio al 5 febbraio 2014 (FU n. 103-104 del 27 dicembre 2013 pag. 10056). A ragione, pertanto, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibili le domande che andavano oltre alla richiesta di modificare il contenuto delle rettifiche apportate, ancorché si sia espresso - come visto - in modo improprio. Esse si appalesavano irrimediabilmente tardive, siccome formulate unicamente con il ricorso insinuato in relazione alla pubblicazione delle rettifiche, avvenuta dal 9 marzo al 22 aprile 2015 (FU n. 16 del 27 febbraio 2015 pag. 1821).

3.2. Con l'impugnativa, le ricorrenti sostengono che il Governo era tenuto a esprimersi anche in merito alle contestazioni rivolte al PPRL in generale e meglio alle possibilità edificatorie del mapp. 106. Questo poiché autorità di approvazione del piano, tenuta ad applicare d'ufficio il diritto. Siccome l'approvazione del piano era ancora pendente al momento dei ricorsi, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto entrare nel merito delle contestazioni sollevate nei ricorsi contro il PPRL in generale. Tale tesi non può essere seguita. Infatti, così facendo le ricorrenti confondono il principio secondo il quale l'autorità esamina d'ufficio il diritto con l'oggetto della decisione impugnata. Esse, come visto, erano abilitate unicamente a contestare le rettifiche dipendenti dalla seconda risoluzione del consiglio comunale, non certo a ottenere una modifica della decisione precedente, che per libera scelta esse hanno rinunciato a contestare. Il Governo non era dunque tenuto a esprimersi su questioni che esulavano dall'oggetto del ricorso nell'ambito della sua evasione. Il fatto che abbia evaso le impugnative simultaneamente all'approvazione del piano nulla muta al riguardo. Scopo della pubblicazione delle rettifiche era infatti quello di permettere a eventuali ricorrenti di verificarne la pertinenza. La domanda di non approvarle doveva dunque essere motivata spiegando le ragioni per le quali esse non corrispondessero all'evidente intenzione pianificatoria originale, già adottata e pubblicata. Per poter vantare una legittimazione più ampia volta a contestare il complesso del PPRL occorreva invece insorgere in occasione della prima pubblicazione.

 

3.3. Ne discende che a ragione il Consiglio di Stato ha ritenuto ricevibile le impugnative unicamente nella misura in cui rivolte contro la decisione relativa alle rettifiche del piano regolatore. Non essendo abilitate a ricorrere in prima istanza contro lo strumento pianificatorio così come adottato in prima battuta, le ricorrenti non sono legittimate a contestarlo nemmeno in questa sede. A torto esse pretendono altrimenti, sostenendo che si tratterebbe di una decisione globale. Infatti, ciò comporta unicamente che possa essere impugnata per mezzo dei rimedi di diritto ammessi nella procedura direttrice secondo l'art. 14 legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord; RL 7.1.2.3). Per contro, il fatto di seguire una procedura direttrice ai sensi della Lcoord non modifica la legittimazione attiva: essa non amplia e non limita le facoltà di impugnazione (STA 90.2014.2 del 10 marzo 2016 consid. 1.2.1).

 

 

Rettifica della linea di costruzione nella zona ZMR sul piano d'edificabilità

 

4.    Le ricorrenti dichiarano di condividere il fatto che la linea in esame non possa che essere una linea di arretramento e non, invece, una di costruzione, sottolineando che dal punto di vista del disegno urbanistico ciò non avrebbe alcun senso: la zona RI7, che circonda la ZMR, non prevede simili vincoli. Le insorgenti, tuttavia, ritengono che la linea di arretramento così come definita non sarebbe conforme né al piano regolatore, né alla legislazione cantonale sulle strade. Per questo motivo la rettifica non avrebbe dovuto essere approvata.

4.1. Come visto in precedenza, le ricorrenti erano abilitate a contestare unicamente la rettifica apportata alla cartografia. Esse avrebbero quindi dovuto spiegare per quale motivo la correzione della rappresentazione grafica non corrispondesse alla volontà del pianificatore. Sennonché esse ritengono corretto che la linea in parola non possa che essere una linea di arretramento. Il ricorso era dunque irricevibile anche sotto questo profilo. Del resto, alla luce della formulazione delle censure volte in sostanza a conseguire un maggior arretramento delle edificazioni dalla strada, il comportamento delle ricorrenti è contrario alla buona fede processuale. Infatti la tematica della distanza minima (sia essa obbligatoria o facoltativa) da via __________ era già desumibile dalla prima pubblicazione, che le ricorrenti non hanno impugnato. È dunque difficile comprendere perché esse abbiano atteso la seconda pubblicazione per insorgere.

4.2.
4.2.1. Il piano delle edificabilità adottato il 4 novembre 2013 dal consiglio comunale riporta una linea di edificazione sui tre lati del comparto ZMR che si affacciano su strade (tratteggio nero). Il rapporto di pianificazione ottobre 2014, relativo alla rettifica, spiega quanto segue (pag. 2 segg.):

L'idea di includere questo comparto nel perimetro del PPRL, con una regolamentazione particolare facente riferimento alla vigente zona RI7 del PR generale ed integrandovi una possibilità di sfruttamento correlato con la zona alberghiera a lago, è sorta ad inizio 2009 mentre era già in corso da parte del DT l'Esame preliminare del progetto PPRL datato aprile 2008. (…) Nell'ambito del preavviso cantonale rilasciato il 12.3.2009, il Dipartimento aveva espresso il proprio assenso di principio, vincolato al rispetto di alcune condizioni di carattere qualitativo.

Questa proposta venne quindi sviluppata sia in relazione al __________ che al__________ e presentata pubblicamente dal municipio la prima volta nell'ambito della procedura d'informazione pubblica svoltasi nell'aprile-maggio 2010.

 

Il relativo piano, del marzo 2010, riporta quindi le linee di arretramento come dei tratteggi rossi, mentre quelle di costruzione con delle linee alternate a punti, in nero. Per quanto riguarda il comparto ZMR, tuttavia, risulta marcata con un tratteggio (come per le linee di arretramento) ma di colore nero (come le linee di costruzione; cfr. pag. 3 del citato rapporto). Tale incongruente rappresentazione grafica è stata ripresa nel seguente piano dell'agosto 2011. Nell'ambito dell'allestimento del piano dell'edificabilità luglio 2012, nell'intenzione di semplificarne la grafica, la distinzione relativa al tipo di tratteggio è stata abbandonata, ritenendo sufficiente distinguere le linee in base al loro colore. La linea di arretramento in corrispondenza della zona ZMR è quindi stata tracciata - per errore - quale linea di costruzione. Errore riportato infine nel piano settembre 2013, adottato dal legislativo di Paradiso il 4 novembre 2011. Prosegue il rapporto di pianificazione (pag. 5 seg.):

 

Si evidenza qui che l'impostazione con le linee di arretramento per il comparto a monte di Riva Paradiso non è mai stata oggetto di discussione particolare nel corso dei lavori susseguenti alla prima proposta del marzo 2010, tanto meno vi sono stat[e] decisioni formali del municipio intese a modificare l'impostazione data a questo comparto.

Come evidenziano l'art. 6.3 NAPP e i[l] rapporto di pianificazione, questa zona particolare fa perno sulla zona RI7 del PR generale e qui, in base al PP, il potenziale di travaso concesso dalla zona a lago (max. 1/3) deve trovare un adeguato inserimento urbanistico, senza vincoli tipologici particolari. Ora, delle linee di costruzione sui 3 lati fronte strada avrebbero per contro un marcante effetto strutturante la tipologia edilizia, cui il rapporto non fa cenno alcuno: ne risulterebbe forzatamente un'edificazione a corte con un preciso significato urbanistico, che in questo contesto urbano non troverebbe una coerente giustificazione. L'interpretazione quale linea di arretramento è pertanto l'unica coerente con l'impostazione pianificatoria data a questo comparto. Si consideri inoltre che sul lato a monte della strada, la distanza stessa è regolata da sole linee di arretramento, salvo nel settore che interessa l'edificazione del nuovo autosilo a ridosso del Bagno pubblico e del Centro portuale, la quale, formando la porta di accesso sud di Riva Paradiso, per motivi urbanistici è stata delimitata lungo il fronte strada e nell'angolo sud tramite linee di costruzione.

 

4.2.2. Secondo l'art. 5 NAPP per la definizione delle linee d'edificazione fa stato l'art. 5 cpv. 3 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR). Secondo questo disposto la linea di arretramento indica il fronte fino al quale è possibile costruire (lett. a), la linea di costruzione con obbligo di costruzione sulla linea di arretramento e di contiguità indica il fronte di edificazione in contiguità verso il fondo adiacente (lett. b), mentre la linea di costruzione con obbligo di costruzione sulla linea di arretramento e di contiguità possibile indica il fronte con possibilità di edificare in contiguità verso il fondo adiacente (lett. c).

 

4.2.3. Alla luce delle motivazioni contenute nel rapporto di pianificazione testé riportate, la modifica apportata deve qui essere confermata. Essa corrisponde con ogni evidenza all'intenzione pianificatoria originaria.

4.3. In ogni caso, le ulteriori critiche delle insorgenti devono essere disattese.

4.3.1. L'art. 6a cpv. 1 Lstr stabilisce che le distanze dalle strade, da mantenere per la realizzazione di edifici o impianti, sono indicate nei piani regolatori mediante delle linee di arretramento. Di regola, prosegue la norma, riservate le norme speciali applicabili all'interno dei nuclei, per le strade cantonali tali linee sono fissate a quattro metri dal ciglio. Il secondo capoverso del medesimo disposto specifica che qualora le distanze non risultino stabilite secondo il precedente capoverso, i nuovi edifici o impianti devono essere realizzati ad almeno quattro metri dal ciglio. Questo articolo, introdotto il 25 settembre 2012 e in vigore dal 1° dicembre successivo (BU 2012, 554), si limita a ribadire il principio (in precedenza ancorato nell'abrogato art. 25 legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991; LE; RL 7.1.2.1), secondo il quale le distanze sono indicate in primo luogo dai piani regolatori, mentre quelle determinate dalla legge sono applicabili unicamente in assenza di particolari prescrizioni nello strumento pianificatorio (Messaggio dell'11 gennaio 2012 [n. 6591] concernente la revisione parziale della legge sulle strade, in: RVGC anno parlamentare 2012-2013, vol. 5, pag. 2157 segg, 2165). Per l'art. 6 cpv. 1.1 NAPR la distanza minima delle costruzioni principali e accessorie verso strade e piazze è regolamentata dalle linee di edificazione quando sono illustrate sul piano delle zone, sul piano particolareggiato del Centro Comune, sul piano degli AEP e sul piano del traffico. Dove non risultano indicate tale linee, per le strade pubbliche o aperte al pubblico dev'essere rispettata una distanza minima di 4 m dal ciglio stradale. Da ultimo, se per le gerarchie stradali fa stato il piano del traffico del piano regolatore (art. 14 cpv. 1 NAPP), i calibri stradali e le prescrizioni d'arredo sono disciplinati direttamente dal PPRL (art. 14 cpv. 2 NAPP).

4.3.2. Innanzitutto, via __________ non è una strada cantonale, ma comunale. L'asse di proprietà cantonale (strada principale P2 __________) scorre perpendicolare a questa. Come rettamente individuato dal Consiglio di Stato la linea di arretramento in esame è disciplinata direttamente dal PPRL, il quale non prevede alcun marciapiede sul lato est di via __________. La variante adottata e non impugnata ha infatti esteso il perimetro del PPRL sino a ricomprendere anche l'area pedonale in precedenza disciplinata dal piano del traffico. Limite che, tuttavia, la ricorrente, come più volte visto, ha omesso di impugnare nei termini dovuti. Non vi è dunque alcun conflitto col piano del traffico, né - stante l'arretramento fissato in 5 m - con la Lstr. Tantomeno è dato di vedere incongruenze con l'art. 6 cpv. 1.1. NAPR.

4.3.3. Anche la censura relativa all'incongruenza con l'adiacente zona RI7 cade nel vuoto. Intanto, per i motivi che si sono visti, la decisione di includere questi fondi nel PPRL non può essere contestata dalle ricorrenti. In ogni caso, il differente trattamento pianificatorio trova comunque la sua giustificazione nell'intento di relazionare questi due fondi con la zona alberghiera speciale a lago, svincolandolo quindi dalla zona in cui precedentemente era inserito.

 

 

Rettifica dell'indicazione del parametro H sul piano d'edificabilità

 

5.    5.1. La legenda del piano di edificabilità del PPRL prevede l'indicazione dell'altezza massima con il simbolo Hmax, mentre quella prescritta è riportata con la dicitura Hp. Tertium non datur. Tuttavia in diversi casi il piano riporta poi unicamente l'indicazione H. Ciò è in particolare il caso in relazione ai volumi previsti sul mapp. 106. Il rapporto di pianificazione ottobre 2014 relativo alla rettifica spiega quanto segue (pag. 6):

 

(…) il piano di edificabilità risulta incompleto, quindi impreciso, in quanto negli estratti 1:500 per i settori relativi al__________ e al __________ figura quale quota in m s.m. il simbolo "H", non presente in legenda, invece del simbolo "HP" per "altezza prescritta". (…) In effetti il rapporto di pianificazione del PPRL a pag. 40 recita: "Le nuove misure urbanistiche sono l'uniformità dell'altezza prescritta degli edifici principali, riferita approssimativamente alla quota attuale dell'albergo __________, risp. dei corpi più bassi sul fronte del lago e, inoltre, le linee di costruzione nonché di arretramento per la disposizione dei volumi." Appare pertanto evidente che l'abbreviazione "H" (…) sia da intendere quale altezza prescritta.

 

5.2. Le ricorrenti sostengono, invece, che questi parametri debbano essere intesi come altezza massima, dunque Hmax. Tuttavia, con le argomentazioni portate a sostegno della loro tesi, le insorgenti tentano, nuovamente, di rimettere in discussione la scelta operata dal PPRL oggetto di prima pubblicazione, omettendo di spiegare per quale motivo la correzione del piano operata con la rettifica non costituisca la volontà originaria del pianificatore. Le insorgenti, infatti, insistono sull'inadeguatezza dell'altezza indicata in particolare per rapporto all'edilizia retrostante, aspetto che - tuttavia - non è oggetto della risoluzione da esse impugnata. Che l'indicazione dell'altezza con il simbolo H nei piani di prima pubblicazione fosse errata è palese. A ben vedere nemmeno le ricorrenti pretendono altrimenti. Alla luce delle spiegazioni contenute nel rapporto di pianificazione non v'è nemmeno dubbio che la correzione apportata corrisponda all'impianto urbanistico adottato con la prima pubblicazione.

 

 

6.    In esito alle pregresse considerazioni, il ricorso davanti al Consiglio di Stato doveva essere dichiarato irricevibile. Non conta qui comunque procedere a una rettifica del dispositivo in tal senso, poiché ciò sarebbe privo di una qualsiasi portata pratica. È qui dunque sufficiente limitarsi a respingere il ricorso.

 

 

7.    Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo del ricorso è superata.

 

 

8.    La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 LPAmm). Le ricorrenti sono tenute inoltre a corrispondere le ripetibili al comune resistente, che non disponendo di un servizio giuridico, si è fatto assistere da un patrocinatore (art. 49 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.    Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalle ricorrenti, resta a loro carico, con vincolo di solidarietà. Esse sono inoltre tenute a rifondere, sempre solidarmente, l'importo di fr. 3'000.- al comune, per ripetibili.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            Il vicecancelliere