Incarto n.
90.2017.44

 

Lugano

15 aprile 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

 

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

 

 

statuendo sul ricorso del 17 novembre 2017 di

 

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione dell'11 ottobre 2017 (n. 4500), con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la modifica di poco conto del piano regolatore particolareggiato del nucleo centrale (PRP Nucleo Centrale) del Comune di Melide;

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

A.  Il mapp. 371, di proprietà comunale, ha una superficie di 390 m2 ed è ubicato nella parte settentrionale dell'area compresa nel perimetro del piano regolatore particolareggiato del nucleo centrale del Comune di Melide (PRP Nucleo Centrale), approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 1909 del 15 aprile 2014. Il fondo confina a nord con la strada cantonale che collega Lugano a Bissone e a sud con i mapp. 369 e 370, che ospitano un bar, un'edicola e un parrucchiere; a est e a ovest è costeggiato dalla strada di accesso al nucleo denominata vicolo Maestri Comacini. Il fondo è gravato, per la maggior parte della sua superficie, da un vincolo di posteggio pubblico (P7) per la formazione di sette parcheggi. La porzione rimanente, che corrisponde a una fascia della profondità di 3.00 m lungo il confine meridionale, è invece destinata a strada pedonale.

 

 

Piano

 

 

 

 

 

B.  Con risoluzione del 19 agosto 2015 (n. 3345), cresciuta in giudicato, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di RI 1, proprietario del mapp. 370, annullando la licenza edilizia rilasciata dal Municipio di Melide per la realizzazione di un punto di raccolta dei rifiuti al mapp. 371 al servizio degli abitanti della zona del nucleo centrale, ritenendo in sostanza che la prevista struttura si ponesse in contrasto con la destinazione di zona.

     RI 1 è poi insorto contro la decisione del 2 novembre/17 dicembre 2015 del Municipio di Melide concernente la posa, a titolo sperimentale, per un periodo di circa 6-8 mesi, di due contenitori per la raccolta dei rifiuti sul predetto fondo. Anche in questo caso, il Governo, con risoluzione del 12 luglio 2016 (n. 3301), ha annullato la decisione municipale, ritenendo che l'intervento fosse soggetto al rilascio della licenza edilizia, e ordinato la rimozione dei due cassonetti.

 

 

C.  a. Allo scopo di legittimare la predetta struttura, il 14 gennaio 2016 il Municipio di Melide ha sottoposto al Dipartimento del territorio per approvazione una modifica di poco conto volta a istituire sul mapp. 371 una zona per attrezzature d'interesse pubblico (zona AP1) di circa 8 m2, posta all'angolo nord-ovest del fondo, in prossimità dell'incrocio fra la strada cantonale e il vicolo Maestri Comacini. Per far spazio al punto di raccolta, la variante prevede l'eliminazione di uno dei sette stalli del posteggio P7.

 

 

Piano

 

 

 

369

 

370

 
 

 

 


Oltre all'adattamento degli art. 31 e 33 delle norme di attuazione del PRP Nucleo Centrale (NAPP Nucleo Centrale), è stato introdotto l'art. 34, che prevede:

 

art. 34    ATTREZZATURE D'INTERESSE PUBBLICO AP (COMUNE)

 

Attrezzatura d'interesse pubblico (AP-Comune) AP1

1.   L'attrezzatura di interesse pubblico AP1 è:

 

Destinazione generale

Stato

Mappali

punto di raccolta rifiuti urbani

in progetto

371

 

2.   È possibile la posa di qualsiasi tipo di cassonetto, interrato o in superficie.

 

b. Il 26 aprile 2016 il Dipartimento del territorio ha approvato la modifica, che è poi stata posta in pubblicazione dal 19 maggio al 17 giugno 2016 (FU 38/2016 del 13 maggio 2016, pag. 4362).

c. Avverso tale modifica RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento. Riassunto preliminarmente l'iter delle due procedure ricorsuali da lui promosse davanti al Consiglio di Stato, di cui ha postulato il richiamo degli atti, egli ha sostenuto che l'ubicazione della zona AP1 non fosse ottimale dal profilo igienico, vista la vicinanza al supermercato __________ e all'esercizio pubblico e al commercio presenti sulla sua proprietà, e della pubblica sicurezza. In particolare, egli ha lamentato una violazione degli art. 6a e 50 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (modificata e riordinata il 12 aprile 2006; Lstr; RL 725.100), in quanto a suo dire l'opera pubblica non rispettava l'arretramento dalla strada cantonale e ostruiva la visuale. Contestando che non vi fossero alternative più valide rispetto all'ubicazione proposta dal Comune, egli ha infine chiesto l'esperimento di un sopralluogo.

 

 

D.  Con risoluzione dell'11 ottobre 2017 (n. 4500) il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in parola, ritenendo l'avversata variante sorretta da un sufficiente interesse pubblico, rispettosa del principio della proporzionalità e conforme alle norme applicabili inerenti la sicurezza della circolazione stradale e l'igiene. Inoltre, il Governo non ha ravvisato né il mancato rispetto della distanza dalla strada né una violazione dell'art. 50 Lstr, ritenuto che il punto di raccolta dei rifiuti prospettato non impediva la visuale e non precludeva la sicurezza della circolazione stradale.

 

 

E.  Avverso tale decisione RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Nel merito egli ripropone in sostanza, approfondendoli, gli argomenti avanzati senza successo in prima sede. In aggiunta, censura una violazione del suo diritto di essere sentito, visto il mancato esperimento del postulato sopralluogo da parte del Consiglio di Stato, ribadendo tale richiesta anche in questa sede.

 

 

F.  Il Comune postula la reiezione del gravame riconfermando le argomentazioni esposte in prima sede e di cui si dirà, ove necessario, nei considerandi di diritto. La Sezione dello sviluppo territoriale non presenta osservazioni.

 

 

G. Dando seguito alla richiesta del 15 novembre 2018 di questo Tribunale, il 19 novembre 2018 il Comune di Melide ha prodotto gli atti completi delle pregresse procedure edilizie relative alla posa sul mapp. 371 dei contenitori per la raccolta dei rifiuti e il Piano gestione dei rifiuti (PGR) citato nel rapporto di pianificazione del gennaio 2016, accompagnante la modifica di poco conto.

 

 

Considerato,               in diritto

 

1.  1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100; art. 44 cpv. 3 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst; RL 701.101). Certa è inoltre la legittimazione attiva del ricorrente (art. 30 cpv. 2 lett. b LST).

 

                                  1.2. Il gravame, ricevibile in ordine, può inoltre essere giudicato sulla base degli atti acquisiti all'incarto, completati dagli atti delle pregresse procedure edilizie relative alla posa sul mapp. 371 dei contenitori per la raccolta dei rifiuti e dal PGR di cui si è detto in narrativa (cfr. supra, consid. G). Non occorre per il resto procedere all'assunzione di particolari prove (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Infatti, la situazione dei luoghi e dell'oggetto delle contestazioni emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali. Il sopralluogo richiesto dal ricorrente non appare invero suscettibile di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. Per le medesime ragioni, vanno respinte le critiche sollevate contro la decisione di prima istanza, basata su un apprezzamento anticipato delle prove per nulla abusivo e pertanto che non ha leso il diritto di essere sentito dell'insorgente (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 140 I 285 consid. 6.3.1).

 

 

2.  Come esposto in narrativa, l'avversata variante è intesa a pianificare su un'area di circa 8 m2 del mapp. 371 una zona per attrezzature d'interesse pubblico (zona AP1) volta a ospitare un punto di raccolta dei rifiuti solidi urbani dotato di due contenitori. Ai fini del giudizio dev'essere preliminarmente verificato se un simile impianto necessiti di una base pianificatoria. In proposito si rileva quanto segue.

 

2.1. L'art. 2 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), il cui contenuto è ribadito, a livello cantonale, all'art. 3 LST, dispone l'obbligo per gli enti pubblici incaricati di compiti d'incidenza territoriale di disciplinare l'uso ammissibile del suolo e di pianificare le opere che per natura, dimensioni o effetti sul territorio e sull'ambiente, risultano talmente incisive da rendere necessario l'allestimento o la modifica di un piano di utilizzazione, com'è il caso della realizzazione di cave di ghiaia (DTF 123 II 88, 119 Ib 174, 115 Ib 302), di impianti per il ricupero dei rifiuti (DTF 124 II 252, 117 Ia 352), di discariche regionali (DTF 116 Ib 50), ma anche di grandi posteggi (DTF 115 Ib 508), di grandi centri sportivi (DTF 114 Ib 180), di campi da golf (DTF 114 Ib 312), di porti (DTF 113 Ib 371) e, secondo una sentenza più recente, dell'istallazione di pannelli solari su piattaforme galleggianti (STF 1C_405/2016 del 30 maggio 2018). Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, la realizzazione di un centro per la raccolta differenziata dei rifiuti di una certa entità e quindi anche di sicuro impatto sull'ambiente, destinato a servire non soltanto gli utenti direttamente confinanti, bensì una cerchia più estesa di persone, esige, prima dell'eventuale rilascio della licenza edilizia, di un consolidamento pianificatorio (cfr. STA 52.2014.98 del 9 novembre 2015 consid. 3.2, 52.2010.263 del 7 dicembre 2010 consid. 2.3). Per contro, questo Tribunale ha statuito che la realizzazione di un punto di raccolta di rifiuti solidi urbani, dotato di un numero limitato di contenitori, non necessita di una base pianificatoria nella misura in cui esso risulta conforme alla destinazione di zona (in casu: residenziale), in quanto funzionalmente connesso con essa (cfr. STA 52.2014.98 del 9 novembre 2015 consid. 3.2.2). Nel caso in cui tali opere dovessero insistere su un'area stradale definita come tale dal piano regolatore (RDAT I-2003 n. 42 consid. 2), devono essere approvate in base alla Lstr (cfr. STA 52.2011.551 del 10 gennaio 2013 consid. 4, 52.2008.422/427 del 31 maggio 2010 consid. 3).

 

2.2. La posa di due soli contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, che interessa una superficie di dimensioni molto modeste (8 m2), è in linea di principio suscettibile di essere autorizzata sulla base di un semplice permesso di costruzione, fondato sulla legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100) o sulla Lstr, senza che sia necessario approntare una specifica base pianificatoria. Per quanto concerne la conformità di zona, essa dev'essere in linea di principio riconosciuta anche in corrispondenza di una zona AP/EP, per sua natura votata a soddisfare gli interessi della collettività. La variante in esame, tuttavia, concerne un'area inserita nel perimetro di un piano particolareggiato che non si limita a riservare la zona per la realizzazione di un posteggio, ma si spinge sino a stabilire in modo imperativo anche l'esatta ubicazione dei singoli stalli. Siccome la cartografia è un elemento vincolante del piano particolareggiato (art. 26 cpv. 2 e contrario della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; BU 1990, 365, in base alla quale è stato approvato il PRP Nucleo Centrale, cfr. STA 90.2014.24 del 28 luglio 2017 consid. 1.3), nella misura in cui il piano fornisce già i dettagli dell'opera, questi non possono essere messi in discussione attraverso la procedura del permesso di costruzione: una modifica può avvenire unicamente per il tramite di quella di una variante del piano regolatore (STA 52.2011.53 del 10 novembre 2011 consid. 3.1). Nella misura in cui il progetto prevede di posare i due contenitori in corrispondenza di uno degli stalli stabiliti vincolativamente dal piano, esso non può quindi essere considerato conforme alla pianificazione soggiacente, siccome in palese contrasto con le previsioni dello strumento particolareggiato, ma necessita di una pianificazione.

 

 

3.  Ferma questa premessa, occorre ora esaminare se la scelta della procedura semplificata è corretta.

 

     3.1. Secondo l'art. 33 cpv. 2 LST il piano regolatore può essere modificato in caso di notevole cambiamento delle circostanze con la procedura ordinaria o con la procedura semplificata. Quest'ultima, disciplinata dagli art. 34 e 35 LST, è prevista per le modifiche di poco conto ed è fissata come segue: il Municipio allestisce gli atti e, previo avviso anche personale ai proprietari e previa approvazione del Dipartimento, pubblica gli stessi per un periodo di 30 giorni, con facoltà di ricorso al Governo (art. 35 cpv. 3 LST). Sono considerate di poco conto le modifiche che toccano un numero limitato di persone e che interessano una superficie di terreno non superiore ai 2'000 m2 (art. 34 cpv. 1 lett. b LST) o mutano in misura minima una o più disposizioni sull'uso ammissibile del suolo quali, in particolare, i parametri edilizi (altezza massima, distanze dai confini, indice di sfruttamento, di occupazione o di edificabilità) e le linee di arretramento (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. a LST e art. 42 cpv. 1 RLst).

 

3.2. Per quanto attiene al requisito del numero limitato di persone, si osserva che negli intendimenti del legislatore cantonale il termine "toccato" presuppone l'esistenza di un rapporto particolare, stretto e degno di nota con l'oggetto della variante; un interesse generico non è sufficiente (cfr. RtiD II-2017 n. 10 consid. 4.2.1, confermata con STF 1C_140/2017 dell'11 maggio 2017 consid. 3.1-3.4; STA 90.2016.48 del 27 ottobre 2016 consid. 4.2). La nozione "numero limitato di persone" va invece resa concreta caso per caso. Di principio si può ammettere che quindici, venti persone siano ancora un numero limitato (cfr. Messaggio concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009 [n. 6309]: pubbl. in: RVGC 2011-2012, vol. 1, pag. 329 segg., pag. 388).

 

 

4.  Posto che il requisito della superficie non superiore ai 2'000 m2 è in concreto dato (art. 34 cpv. 1 lett. b LST e 42 cpv. 2 RLst), l'area oggetto di variante avendo una superficie di circa 8 m2, rimane da verificare se la modifica tocchi un numero limitato di persone (art. 34 cpv. 1 LST). In proposito si osserva quanto segue.

 

4.1. Il rapporto di pianificazione gennaio 2016 precisa, a pag. 1, che la modifica scaturisce dalla necessità di definire una superficie, ora mancante, riservata alla formazione di un punto di raccolta dei rifiuti solidi urbani al servizio degli abitanti della zona del nucleo. La struttura andrebbe a sostituire il sistema di raccolta "porta a porta", sinora utilizzato, che si rivela insoddisfacente poiché comporta il transito dei camion all'interno del nucleo, che è pedonalizzato. Secondo quanto indicato alle pag. 9 e 10 del citato rapporto, la variante si inserisce nel Piano gestione dei rifiuti (PGR), elaborato dal Municipio nel 2003 e aggiornato nel febbraio 2013, il quale ha evidenziato la necessità di prevedere un punto di raccolta dei rifiuti in corrispondenza del nucleo centrale di Melide, destinato ai residenti dello stesso (cfr. in proposito anche la planimetria generale 1:5'000 del territorio comunale allegata alla relazione tecnica dell'aggiornamento del PGR febbraio 2013 che indica la suddivisione delle nuove zone tributarie, i punti di raccolta, il numero di contenitori previsti e il numero di abitanti serviti).

 

4.2. Il Dipartimento del territorio nella decisione di approvazione del 26 aprile 2016 (cfr. consid. 2.2.2.), ha ritenuto che la procedura messa in atto dal Comune fosse corretta, in quanto il vincolo, oltre a concernere una superficie minore a 2'000 m2, viste le sue ripercussioni ambientali riguarderebbe (solo) i proprietari dei mapp. 369 e 370, situati nelle immediate vicinanze del mapp. 371, di modo che anche il primo requisito di cui all'art. 34 cpv. 1 LST relativo al numero limitato di persone toccato dalla misura sarebbe dato. Il Governo, nella decisione impugnata, ha avallato implicitamente tale deduzione. In realtà essa scaturisce da un'analisi superficiale della fattispecie. Infatti la valenza pubblica del vincolo, che negli atti della variante il Comune ha indicato più volte di voler istituire a favore degli abitanti della parte centrale del nucleo (il cui numero nel febbraio 2013 ammontava a 110 persone; cfr. planimetria generale 1:5'000 allegata alla relazione tecnica dell'aggiornamento del PGR, "Zona 4"), porta a ritenere che la modifica in discussione non riguardi solo le tre proprietà in parola, ma tocchi una cerchia ben più numerosa di persone, ossia i cittadini del nucleo che potranno/dovranno far capo alla struttura. Del resto, che i residenti del nucleo di Melide abbiano un rapporto particolarmente stretto con il vincolo avversato, in quanto principali fruitori del punto di raccolta dei rifiuti sul mapp. 371, è provato dal fatto che l'assenza permanente dei cassonetti nella zona del nucleo centrale o una loro diversa ubicazione ha per essi delle conseguenze dirette in termini di distanza da percorrere per accedervi. Basti pensare che, secondo quanto indicato nel volantino informativo dell'8 settembre 2016, prodotto dal ricorrente con la replica davanti al Consiglio di Stato, a causa della soppressione del sistema di raccolta "porta a porta", da oltre due anni i residenti di tale zona devono compiere un tragitto a piedi di un minimo di 150 m per recarsi al punto di raccolta più vicino. Si rileva infine come, contrariamente a quanto assunto dal Dipartimento del territorio, oltre agli abitanti del nucleo, la variante tocca direttamente non solo i proprietari dei mapp. 369 e 370, ma anche gli inquilini dei due stabili che vi insistono.

 

4.3. Alla luce di tutto quanto precede, la procedura adottata dal Municipio si rivela irrita, ragion per cui già per questo motivo il ricorso deve essere accolto.

 

 

5.  5.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è accolto. La risoluzione governativa impugnata e la decisione di approvazione della variante in procedura semplificata, concernente l'istituzione del vincolo AP1 sul mapp. 371 e l'adeguamento della relativa normativa, devono essere annullate.

 

5.2. Si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia, ritenuto che il Comune soccombente ne va esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Quest'ultimo non è tuttavia sollevato dall'obbligo di versare le ripetibili all'insorgente, vincente, che si è avvalso in prima sede e per la stesura del ricorso oggetto della presente procedura, di un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

                             1.  Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate:

1.1.  la risoluzione governativa dell'11 ottobre 2017 (n. 4500);

1.2.  la decisione del 26 aprile 2016 con cui il Dipartimento del territorio ha approvato la modifica di poco conto del PRP Nucleo Centrale del Comune di Melide concernente l'istituzione del vincolo AP1 sul mapp. 371.

 

 

                             2.  Non si preleva la tassa di giustizia. A RI 1 va retrocesso l'importo di fr. 1'800.- versato a titolo di anticipo spese. Il Comune di Melide rifonderà all'insorgente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili complessive per entrambe le sedi di giudizio.

 

 

                             3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                             4.  Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                            La vicecancelliera