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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Laura Bruseghini |
statuendo sul ricorso del 31 agosto 2018 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione del 27 giugno 2018 (n. 3045), con cui il Consiglio di Stato ha approvato le varianti del piano regolatore del Comune di Monteceneri, sezione di Sigirino; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è comproprietario nella misura di 16/30 del mapp. 758 (750 m2) di Monteceneri, sezione di Sigirino. La proprietà, inedificata, confina a nord con i mapp. 215 (343 m2) e 755 (430 m2), sui quali sorgono degli edifici. I tre fondi sono stati ottenuti dal frazionamento dell'originario mapp. 215 di Sigirino.
B. Il piano regolatore dell'allora Comune di Sigirino, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione (n. 1436) del 20 marzo 2007, si basa sulla vecchia mappa catastale e attribuisce la porzione nord dell'originario mapp. 215 alla zona nucleo di tamponamento (zona NT) e quella sud alla zona agricola (zona Ag).
Trasponendo tale azzonamento alla nuova conformazione dei fondi risulta che la parte preponderante del mapp. 758 e una porzione a sud dei mapp. 215 e 755 sono attribuite alla zona Ag, mentre la loro restante superficie e lo spigolo nord-est del mapp. 758 risultano assegnati alla zona NT.
C. a. Nella seduta del 19 giugno 2013 il Consiglio comunale di Monteceneri ha adottato delle varianti del piano regolatore della sezione di Sigirino, tra cui, per quanto qui di interesse, quella che prevede di modificare il limite della zona edificabile definito nel piano in corrispondenza dei mapp. 215, 755 e 758 affinché esso, tenuto conto del nuovo assetto fondiario dei citati fondi, coincida con il loro confine catastale. La variante determina da un lato l'attribuzione integrale alla zona NT dei mapp. 215 e 755, dall'altro l'inserimento completo del mapp. 758 in zona Ag con conseguente dezonamento del suo spigolo nord-est.
b. Con istanza del mese di maggio 2013 il Municipio ha chiesto il dissodamento definitivo di una superficie di 328 m2 di area boschiva sui mapp. 106, 117 e 118 della sezione di Sigirino allo scopo di ampliare l'offerta di posteggi pubblici esistente al servizio del nucleo di Osignano. Dopo la pubblicazione, nell'ambito della quale RI 1 non ha presentato un'opposizione, la domanda di dissodamento, coordinata con le citate varianti del piano regolatore, è stata sottoposta all'approvazione del Consiglio di Stato.
D. Avverso la variante che concerne il suo fondo, RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulando che fosse "annullata ogni misura pianificatoria indetta per il mappale no. 758 RFD di Sigirino (linea di demarcazione tra edificabile ed agricolo)", in quanto lesiva del diritto di proprietà, della certezza del diritto e del principio della parità di trattamento. Inoltre, secondo il ricorrente, l'estromissione integrale del mapp. 758 dalla zona edificabile appariva sprovvista di un interesse pubblico preponderante, illogica, inutile, gravemente penalizzante e si sarebbe configurata come un'espropriazione materiale per la quale s'imponeva un indennizzo, poiché comportava il dezonamento di 50 m2 che avrebbe utilizzato per realizzare un posteggio. Alla luce del principio della proporzionalità, di un'organizzazione e di uno sviluppo razionale e funzionale del territorio e tenuto conto dell'urbanizzazione del comparto, il Municipio avrebbe semmai dovuto prevedere un inserimento integrale del mapp. 758 in zona edificabile.
E. Con giudizio del 27 giugno 2018 (n. 3045) il Consiglio di Stato ha approvato la variante in parola e respinto il ricorso di RI 1. Esso ha ritenuto che la modifica del piano regolatore proposta dal Comune non fosse censurabile nella misura in cui delimitava il perimetro della zona NT in modo chiaro secondo i limiti fondiari dei mapp. 215, 755 e 758 e la situazione concreta del territorio. In proposito all'invocata sottrazione di terreno edificabile, il Governo, puntualizzando come in realtà l'area dezonata avesse una superficie di soli 20 m2, ha ritenuto che la misura si giustificasse dal profilo della proporzionalità. Infine, non si è espresso in merito alle richieste volte a ottenere un'eventuale indennità espropriativa, in quanto non afferenti alla procedura in oggetto. Nell'ambito della medesima decisione, il Governo ha accolto la domanda di dissodamento sottopostagli dal Municipio, respingendo le opposizioni pervenute.
F. RI 1 insorge ora davanti a questo Tribunale, con le medesime richieste avanzate davanti al Consiglio di Stato. Postulando l'esperimento di un sopralluogo, egli ripropone in sostanza le tesi avanzate senza successo in prima sede, ribadendo che la superficie dezonata ammonta a 50 m2. Infine, contesta a titolo abbondanziale l'accoglimento da parte del Governo dell'istanza di dissodamento sui mapp. 106, 117 e 118 e la formazione di posteggi sul mapp. 118, con argomenti che, per i motivi che si dirà, non occorre qui evocare.
G. a. Con la risposta il Comune di Monteceneri postula la reiezione del gravame, ribadendo le finalità della variante e la correttezza delle misurazioni effettuate dal Dipartimento del territorio quo alle superfici toccate dalla modifica. Sostiene infine che un'inclusione integrale del mapp. 758 in zona NT non si giustifichi né per motivi paesaggistici né per ragioni di contrasto con le disposizioni transitorie entrate in vigore con la revisione parziale del 15 giugno 2012 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700). In merito al dissodamento formula alcune precisazioni.
b. Anche la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) postula la reiezione del gravame, richiamando le motivazioni alla base della risoluzione impugnata. In merito alla superficie del mapp. 758 oggetto di dezonamento, spiega il metodo utilizzato per calcolarne l'area e produce un allegato illustrativo.
H. a. In sede di replica il ricorrente contesta il metodo di calcolo utilizzato dal Consiglio di Stato, asserendo che la variante poggerebbe su valutazioni errate. Alla luce del diritto di essere sentito, egli rinnova la sua richiesta di esperire un sopralluogo. Chiede inoltre sia eseguita un'ispezione presso il Registro fondiario.
b. Riconfermandosi nelle proprie considerazioni e rimettendosi alla decisione di questo Tribunale, il Comune dichiara di rinunciare a formulare ulteriori osservazioni. La Sezione non ha duplicato.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente (art. 30 cpv. 2 lett. b LST). Il ricorso, tempestivo (art. 30 cpv. 1 LST), è dunque ricevibile in ordine, con la seguente precisazione. L'insorgente contesta a titolo abbondanziale l'accoglimento da parte del Governo dell'istanza di dissodamento sui mapp. 106, 117 e 118 adducendo motivi che appaiono piuttosto finalizzati a criticare l'operato del Municipio e a metterne in evidenza la contraddittorietà allo scopo di avvalorare le proprie tesi ricorsuali riferite alla contestata variante. Tant'è vero che con l'impugnativa il ricorrente non formula una domanda di giudizio volta a ottenere l'annullamento della decisione d'approvazione sulla domanda di dissodamento. Ad ogni modo, anche qualora si volesse ritenere che la censura sia stata sollevata in modo indipendente per contestare la decisione sul dissodamento, essa appare improponibile in questa sede, in quanto avrebbe dovuto essere sottoposta al Governo previa opposizione all'istanza di dissodamento (art. 42 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998; LCFo; RL 921.100), ciò che invece il ricorrente non ha fatto.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Infatti, sulla scorta di un apprezzamento anticipato, il Tribunale non ritiene necessario procedere all'ispezione a Registro fondiario e all'esperimento di un sopralluogo, la situazione di fatto che sta alla base della controversia risultando in modo sufficientemente chiaro dalla documentazione versata agli atti.
1.3. Poiché la procedura relativa alla controversa variante è stata avviata in vigenza della legge di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (in vigore sino al 31 dicembre 2011; LALPT; BU 1990, 365), essa dovrà essere esaminata, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 117 LST).
2. 2.1. In campo pianificatorio il Comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del Comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole o opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2 con rinvii, II-2016 n. 43 consid. 4.1 con rinvii).
2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio agli art. 69 segg. LPAmm; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2, II-2016 n. 43 consid. 4.2 con rinvii). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).
3. 3.1. Come visto in narrativa, la variante all'esame prevede di modificare il limite della zona edificabile in corrispondenza dei mapp. 215, 755 e 758. Il ricorrente è insorto in prima istanza e davanti a questo Tribunale domandando l'annullamento di "ogni misura pianificatoria indetta per il mappale no. 758 RFD di Sigirino (linea di demarcazione tra edificabile ed agricolo)" (cfr. supra, consid. D, F) e criticando la variante limitatamente al dezonamento dello spigolo nord-est del suo fondo, senza formulare contestazioni in merito all'inserimento integrale in zona edificabile dei mapp. 215 e 755. In proposito va anzitutto rilevato come l'unica richiesta che il Tribunale può esaminare è quella afferente alla (sola) proprietà del ricorrente. Infatti, ritenuto che anche sotto l'egida della nuova LPAmm, questa Corte - che non è autorità di vigilanza - resta vincolata alle conclusioni delle parti, siccome l'oggetto della procedura di ricorso è il quesito di sapere se esse possono o meno essere accolte, nella misura in cui la risoluzione impugnata non è dedotta davanti al Tribunale essa passa in giudicato, ciò che osta a un'estensione dell'oggetto della procedura ai limitrofi mapp. 215 e 755 (STA 90.2015.32 del 30 marzo 2018 consid. 5.4., 90.2014.21 del 5 agosto 2016 consid. 5.6., cfr. in questo senso, Thomas Häberli in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, ad art. 62 n. 46). Ora, il dezonamento dello spigolo nord-est del mapp. 758 s'inserisce nel contesto più ampio della variante relativa alla definizione del limite di zona che concerne anche i mapp. 215 e 755. Ci si potrebbe quindi chiedere se, omettendo di mettere in discussione l'intera modifica pianificatoria, il ricorrente non si sia precluso la possibilità di dedurre a giudizio in questa sede l'attribuzione della (sola) porzione del suo fondo assegnata alla zona agricola, di superficie troppo esigua per conoscere un destino pianificatorio autonomo e che deve giocoforza essere messa in relazione al contesto in cui è inserita. La questione può rimanere irrisolta, poiché, comunque sia, la pianificazione dev'essere confermata.
3.2. Infatti, la variante merita tutela nella misura in cui prevede di porre rimedio alle incongruenze riscontrate tra il limite della zona edificabile e l'attuale assetto fondiario dei mapp. 215, 755 e 758. Essa consente di far coincidere il limite della zona fabbricabile con l'attuale confine catastale dei fondi, tenendo contemporaneamente conto della configurazione del terreno, della situazione territoriale e dell'orientamento delle edificazioni esistenti sui mapp. 215 e 755. Inoltre, sia nel rapporto di pianificazione del settembre 2013 sia nell'ambito delle procedure di ricorso di prima e di seconda istanza il Comune ha ampiamente spiegato i motivi alla base della variante, ai quali è sufficiente qui rinviare, che appaiono pertinenti e meritano di essere confermati.
3.3. Non viene in aiuto al ricorrente neppure la critica riconducibile alla violazione del principio della buona fede, secondo cui, siccome con la risoluzione d'approvazione (n. 672) del 17 febbraio 1987 lo spigolo nord-est del mapp. 758 era stato attribuito alla zona edificabile, il Governo avrebbe agito in modo contradditorio nella misura in cui ha approvato la variante all'esame, la quale ne prevede il dezonamento. Infatti, dagli atti non è possibile dedurre che il Municipio o le Autorità cantonali abbiano in passato fornito all'insorgente assicurazioni vincolanti circa il fatto che il regime pianificatorio relativo alla sua proprietà sarebbe rimasto immutato. Peraltro egli non poteva neppure contare su tale circostanza. In ogni caso, neppure è ravvisabile una violazione del principio della stabilità del piano, ritenuto che il piano regolatore di Sigirino, approvato il 20 marzo 2007, si avvicina all'orizzonte temporale di 15 anni previsto dall'art. 15 cpv. 1 LPT, limite raggiunto il quale una sua modifica può risultare giustificata, indipendentemente da un eventuale cambiamento notevole delle circostanze ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LPT (STF 1P.611/2001 del 25 gennaio 2002 consid. 3.2., in: ZBl 104/2003 pag. 654 segg.).
4. Per i motivi che precedono il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera