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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Laura Bruseghini |
statuendo sul ricorso del 26 agosto 2019 di
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RI 1 RI 2 RI 3
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contro |
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la risoluzione del 1° luglio 2019 (n. 1540), con cui il Municipio del Comune di Stabio ha adottato la zona di pianificazione riguardante le antenne di telefonia mobile, pubblicata dal 12 luglio al 10 agosto 2019 (FU 54/2019 del 5 luglio 2019, pag. 6598); |
ritenuto, in fatto
A. a. Il 23 gennaio 2015 sono entrati in vigore gli art. 30 cpv. 1 n. 8 e 117 cpv. 1 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110; BU 2015, 12), che attribuiscono ai comuni il compito di introdurre nel regolamento edilizio, entro dieci anni, disposizioni che disciplinino le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne per la telefonia mobile.
b. Alla luce della citata modifica normativa e considerati da un lato l'importanza e l'urgenza della tematica, dall'altro i tempi pianificatori piuttosto lunghi, necessari all'elaborazione e all'approvazione della relativa variante, il 12 giugno 2019 il Municipio del Comune di Stabio ha inoltrato al Dipartimento del territorio la richiesta di preavviso per l'istituzione di una zona di pianificazione concernente gli impianti per la telefonia mobile.
c. Ottenuto il 25 giugno 2019 il preavviso favorevole della Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione), con risoluzione del 1° luglio 2019 il Municipio ha adottato, a titolo cautelare, il citato provvedimento, disponendone la pubblicazione presso la cancelleria comunale dal 12 luglio al 10 agosto 2019.
La misura, che come risulta dalla scheda descrittiva del maggio 2019 e dal relativo piano si estende a tutto il territorio comunale, ha quale scopo quello di permettere al Municipio di elaborare una variante del piano regolatore che istituisca una regolamentazione che fissi le condizioni sia per la posa di nuove antenne per la telefonia mobile sul territorio comunale, consentendo uno sviluppo della rete di telefonia mobile compatibile con le esigenze e la sensibilità della popolazione, sia per gli interventi importanti su impianti esistenti, dove per interventi importanti si intendono quelli che superano la manutenzione ordinaria, come per esempio il cambiamento di tecnologia (cfr. scheda descrittiva citata, Motivi, contenuti e scopi, pag. 2). La misura è volta a salvaguardare l'uso del territorio compreso nel suo perimetro durante il periodo necessario per definire la pianificazione in fieri, in ogni caso non oltre il periodo della sua validità fissato per una durata di cinque anni. La scheda precisa che all'interno del comprensorio soggetto a zona di pianificazione nulla può essere intrapreso che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione e che le domande di costruzione e le notifiche riguardanti nuove antenne per la telefonia mobile o interventi importanti su antenne esistenti sono decise negativamente se in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione (cfr. Effetti e durata, pag. 1).
B. Avverso la citata zona di pianificazione, RI 1 (__________), RI 2 (__________) e RI 3 (__________) insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando in via principale l'annullamento della risoluzione municipale con cui è stata adottata, in via subordinata la modifica della misura nel senso di (i) limitarne la durata a sei mesi, (ii) circoscriverne gli effetti ai nuovi impianti e (iii) precisarne la scheda descrittiva nel senso che durante il suo periodo di validità le antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente siano (provvisoriamente) ammesse con priorità I nelle zone lavorative e con priorità II nelle zone residenziali. In via ancora più subordinata postulano il rinvio degli atti al Municipio affinché modifichi il contenuto della zona di pianificazione come indicato nella domanda subordinata. Le ricorrenti ritengono che la misura sia lesiva della loro libertà economica (art. 27 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101) e d'informazione (art. 16 Cost.), inutile e sproporzionata dal profilo della durata. In particolare, sottolineando come parecchi comuni ticinesi abbiano da tempo promosso varianti di piano regolatore tendenti a disciplinare la materia, le ricorrenti rilevano come nessuno di essi abbia anticipato con una zona di pianificazione la modifica del piano regolatore, che è stata allestita nel giro di pochi mesi. In quest'ottica, la durata di cinque anni del provvedimento avversato sarebbe eccessiva e sproporzionata. Per quanto attiene ai nuovi impianti la zona di pianificazione, orientata sul modello a cascata, non preciserebbe un ordine di priorità, di modo che risulterebbe troppo indeterminata dal profilo dei suoi contenuti. Inoltre, sostengono che la misura violi sia il diritto federale e cantonale di rango superiore, più precisamente gli art. 24c e 37a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) e gli art. 66 segg. della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) che tutelano le situazioni acquisite, laddove non permetterebbe di trasformare e ampliare gli impianti esistenti, sia il principio della preminenza del diritto federale nella misura in cui sarebbe tesa ad ostacolare l'introduzione della nuova tecnologia 5G e, quindi, a proteggere la popolazione dagli effetti delle radiazioni riconducibili a tali impianti, ambito quest'ultimo già esaustivamente disciplinato dal diritto ambientale federale.
C. a. Con risposta del 18 novembre 2019, la Sezione osserva come la contestata zona di pianificazione non ostacoli e non si contrapponga agli obiettivi di ordine superiore e puntualizza che a seguito della DTF 142 I 26 dell'8 dicembre 2015 spetta ai municipi il compito di avviare le procedure di modifica dei piani regolatori per disciplinare la posa degli impianti di telefonia mobile, dotandosi, laddove necessario, di misure a salvaguardia della pianificazione. Per quanto riguarda la durata della misura, rileva che la sua adozione non impedisce al Municipio di rilasciare, se sussistono le condizioni, le licenze edilizie per gli impianti che risultano conformi allo studio pianificatorio in atto e per i quali è dimostrata la sostenibilità. Per il resto, si rimette al giudizio del Tribunale.
b. Il Comune di Stabio postula la reiezione del gravame. Anzitutto sostiene che il ricorso non spieghi i motivi per cui la zona di pianificazione avversata violerebbe le libertà fondamentali delle insorgenti. In secondo luogo ritiene che il provvedimento risponda a un chiaro interesse pubblico e risulti proporzionato, in quanto atto a perseguire lo scopo preconizzato senza ledere in misura importante gli interessi degli operatori telefonici, che già attualmente disporrebbero di un certo numero di antenne atte a garantire il servizio telefonico sul territorio comunale. La proporzionalità della misura sarebbe data pure per rapporto alla sua durata: la richiesta ricorsuale di limitarne a sei mesi la validità non sarebbe infatti attuabile alla luce delle numerose pianificazioni in allestimento con cui il Municipio sarebbe confrontato e dei tempi piuttosto lunghi richiesti usualmente dalle procedure pianificatorie.
D. In sede di replica le ricorrenti ribadiscono le censure sollevate con il gravame. Ritengono che la motivazione addotta dal Comune a sostegno della proporzionalità insita nella durata della misura sia inconsistente; la circostanza che durante l'attuale legislatura siano state adottate numerose varianti di piano regolatore dimostrerebbe piuttosto la proattività del Comune in ambito pianifcatorio e non farebbe altro che corroborare la tesi secondo cui nulla avrebbe impedito all'ente pianificante di elaborare direttamente - così come fatto da altri comuni ticinesi - una variante del piano regolatore, anziché istituire il provvedimento avversato.
E. Con la duplica la Sezione si riconferma nelle proprie considerazioni. Pure il Comune si riconferma nelle proprie tesi e domande, aggiungendo che in concreto non sarebbe ravvisabile una violazione del diritto di rango superiore per il fatto che una variante concernente le antenne di telefonia mobile non sarebbe ancora stata adottata.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 64 cpv. 1 LST. Certa è la legittimazione attiva delle insorgenti; in qualità di operatrici telefoniche che beneficiano di una concessione federale per la fornitura di servizi di telefonia mobile esse detengono un interesse degno di protezione all'annullamento, rispettivamente alla modifica del provvedimento avversato (art. 64 cpv. 2 lett. a LST). Il ricorso, tempestivo (art. 64 cpv. 1 LST), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il gravame può essere reso sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Del resto neppure le parti postulano l'assunzione di particolari prove.
2. 2.1. Secondo l'art. 27 cpv. 1 LPT, se i piani d'utilizzazione mancano o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati, al cui interno nulla è lecito intraprendere che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione. Il principio è ripreso, a livello cantonale, all'art. 57 LST, che consente di istituire zone di pianificazione se i piani mancano o devono essere modificati, oppure in caso di problemi riguardo all'uso del territorio o conflitti con principi pianificatori. La zona di pianificazione è adottata, nell'ambito delle proprie competenze, dal municipio, rispettivamente dal Consiglio di Stato (art. 59 LST); quest'ultimo può inoltre stabilire zone di pianificazione a salvaguardia di obiettivi di sviluppo territoriale e per garantire l'adeguamento delle pianificazioni locali (art. 57 cpv. 2 LST). Il diritto cantonale riprende all'art. 61 cpv. 2 LST gli effetti del provvedimento prescritti all'art. 27 cpv. 1 LPT, secondo cui all'interno della zona nulla può essere intrapreso che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione, precisando inoltre che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente (art. 61 cpv. 3 LST). La zona di pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre cinque anni, con facoltà del Consiglio di Stato di concedere, per fondati motivi, una proroga di due anni al massimo (art. 27 cpv. 2 LPT e art. 60 LST).
2.2. La zona di pianificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b), volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo. Lo scopo principale dell'istituto consiste quindi nel tutelare la libertà di decisione dell'autorità durante lo svolgimento del processo di pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid. 4d, 113 Ia 362 consid. 2a/bb; Alexander Ruch, in Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 26 ad art. 27; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 7 seg. ad art. 27). A questo stadio l'assetto definitivo dell'ordinamento allo studio non può essere dato per certo. Non si può, in particolare, affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione della proprietà che l'indirizzo pianificatorio potrebbe far temere. La zona di pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente: è un provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall'indirizzo pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che, pur nei limiti della loro indeterminatezza, ne informano l'azione. Per i motivi che sono appena stati spiegati, l'esame giurisdizionale che l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT garantisce nella materia specifica non può estendersi, salvo il caso di un'impostazione manifestamente erronea, all'ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati, bensì e soltanto alla fondatezza e all'idoneità del vincolo istituito per non compromettere la loro efficacia (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b). Solo importa dunque, in questo contesto, determinare se il provvedimento si giustifichi in quanto tale.
3. Le restrizioni dei diritti fondamentali devono fondarsi su una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico preponderante e rispettare il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). La legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono, d'altra parte, dei principi giuridici fondamentali che lo Stato deve sempre rispettare nelle proprie attività (art. 5 Cost.).
3.1.
3.1.1. In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità
dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico
promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso di un
provvedimento di pianificazione del territorio esso è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno
importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve
prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1. con rinvii; Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto
amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 558-594). Se per restringere la proprietà può essere
invocato, senza aprioristiche preclusioni, qualsiasi ordine di motivi, le
restrizioni alla libertà economica (art. 27 Cost.) sono conformi alla Costituzione solo se si fondano su motivi di polizia o di politica sociale oppure su misure di
pianificazione del territorio (DTF 132 I 282 consid. 3.3). Il fatto che queste
misure possano avere degli effetti secondari anche sulla libera concorrenza non
le rende di per sé contrarie a questo principio (STF 1C_323/2007 del 15
febbraio 2008 consid. 5.2; Jörg Paul Müller/Markus Schefer,
Grundrechte in der Schweiz: im Rahmen der Bundesverfassung von 1999, der UNO-Pakte und der EMRK, IV ed., Berna 2008, pag.
1071).
3.1.2. L'adozione di una misura di salvaguardia della pianificazione presuppone, come requisito centrale, una seria intenzione di mutare l'ordinamento pianificatorio vigente (RDAT I-1995 n. 31 consid. 2b i.f.; Ruch, op. cit., n. 33 segg. ad art. 27): questo significa che deve sussistere un interesse pubblico sia alla modificazione del piano di utilizzazione (piano regolatore, a livello comunale) sia all'impiego transitorio dello strumento della zona di pianificazione (Ruch, op. cit., n. 31 seg. ad art. 27; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 12 seg. ad art. 27). Il grado di concretizzazione di questa intenzione non deve essere, tuttavia, necessariamente elevato, in particolare quando il provvedimento è adottato, come si avvera nel nostro Cantone, dall'esecutivo comunale, che non è l'autorità competente a adottare il piano di utilizzazione che la zona di pianificazione vuole tutelare (cfr. Ruch, op. cit., n. 34 ad art. 27; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 457).
3.2. Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610).
4. Secondo le insorgenti la zona di pianificazione sarebbe lesiva della loro libertà economica (art. 27 Cost.) e d'informazione (art. 16 Cost.). Pur non mettendone in dubbio la base legale, in ogni caso come visto data (cfr. supra, consid. 2), esse ritengono anzitutto che il provvedimento pianificatorio non sia sorretto dal profilo dell'interesse pubblico, in quanto da un lato introdurrebbe per le nuove antenne un ordine di priorità basato sul modello a cascata, senza tuttavia dettagliarlo nella scheda descrittiva, ciò che impedirebbe loro di pianificare la distribuzione di tali impianti sul territorio, dall'altro limiterebbe ai lavori di ordinaria manutenzione gli interventi edilizi sugli impianti esistenti, vietando l'adattamento delle antenne alla tecnologia 5G.
4.1. Circa l'interesse pubblico alla base del provvedimento qui all'esame, nella scheda descrittiva il Municipio indica che esso è stato istituito a titolo cautelare allo scopo di consentire l'elaborazione di una variante che permetta di verificare e impostare un'adeguata regolamentazione per le antenne di telefonia mobile percettibili visivamente sul territorio comunale, tematica questa particolarmente importante e urgente in considerazione della rapida diffusione degli impianti di telefonia mobile sul territorio e dell'aumento delle domande di costruzione di antenne in luoghi ritenuti sensibili. In questo contesto, spiega il Municipio, vanno valutati sia l'art. 30 cpv. 1 n. 8 RLst, che chiede ai comuni di confrontarsi con il tema della pianificazione degli impianti telefonici, stabilendo le condizioni per la loro ubicazione e costruzione, sia la giurisprudenza federale in materia di immissioni immateriali generate dagli stessi. A pag. 2 della citata scheda descrittiva, l'ente pianificante precisa che la nuova regolamentazione prevista dalla variante sarà volta a:
- consentire uno sviluppo della rete di telefonia mobile in maniera compatibile con le esigenze e la sensibilità della popolazione, con particolare riferimento alle immissioni ideali
- fissare le condizioni per poter ammettere la posa di antenne per la telefonia mobile ed anche gli interventi importanti sulle antenne esistenti (considerato che i divieti in tal senso sarebbero contrari all'interesse ad una rete di telecomunicazione mobile di buona qualità e ad una concorrenza efficace in tale ambito)
- ad esempio, ammettere la posa delle antenne per la telefonia mobile solo in ubicazioni scelte per quanto possibile secondo un chiaro ordine di priorità; si privilegerà la collocazione delle antenne nelle ubicazioni percepite come meno sensibili dalla popolazione (modello a cascata) e tali da garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale. Si valuterà l'applicazione di tale ordine di priorità anche nel caso di interventi importanti su antenne esistenti.
Sempre a pag. 2 l'Esecutivo comunale sottolinea che il provvedimento si applica sia alle domande e alle notifiche di costruzione concernenti la posa di nuove antenne telefoniche sia a quelle che riguardano interventi importanti su antenne esistenti, dove per interventi importanti, precisa il Municipio, sono da intendersi quelli che superano la manutenzione ordinaria, come ad esempio il cambiamento di tecnologia.
4.2. Ora, gli obiettivi del provvedimento indicati nella scheda descrittiva sono condivisibili e atti a giustificarne l'istituzione; la misura risponde all'interesse pubblico di salvaguardare la pianificazione in fase di elaborazione. Pianificazione che, come emerge dalla scheda, è volta a fissare una regolamentazione che disciplini la posa dei nuovi impianti di telefonia mobile sul territorio comunale e gli interventi importanti su quelli esistenti tenendo conto della giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui i cantoni e i comuni, nell'ambito delle loro competenze, possono emanare delle norme edilizie e pianificatorie volte a influenzare le ubicazioni e la costruzione delle antenne per la telefonia mobile nelle zone residenziali, al fine di salvaguardarne il carattere, la qualità abitativa e l'attrattività e proteggere la popolazione dalle ripercussioni negative provocate da tali installazioni, che l'Alta corte federale ha qualificato come immissioni immateriali degli impianti di telefonia mobile (DTF 138 II 173 consid. 7.4.3, 136 I 395 consid. 4.3.2-4.3.3, 133 II 321 consid. 4.3.4; STF 1C_167/2018 dell'8 gennaio 2019 consid. 2.3, 1C_451/2017 del 30 maggio 2018 consid. 2.5.2).
4.3. Come esposto al considerando 3.1.2, l'interesse pubblico a una misura di protezione della pianificazione presuppone una seria intenzione di voler modificare la pianificazione vigente. In proposito va considerato come il grado di concretizzazione di questa intenzione non debba essere necessariamente elevato, ritenuto come sia sufficiente che l'autorità pianificante sia in grado di provare l'insufficienza dell'assetto pianificatorio attuale e la conseguente necessità di modificare il piano di utilizzazione, ciò che nella fattispecie si avvera. Infatti, in più occasioni il Comune ha spiegato che l'istituzione del provvedimento impugnato è volta a permettere un adattamento del piano regolatore al mutato quadro normativo di riferimento e, più precisamente, a consentire all'ente pianificante di avviare gli studi pianificatori necessari a elaborare una variante che introduca nelle NAPR delle precise disposizioni circa i criteri per la posa delle antenne di telefonia mobile e gli interventi su quelle esistenti, tematiche che gli atti costitutivi del vigente piano regolatore di Stabio non affrontano. La seria e concreta intenzione dell'autorità comunale di modificare la pianificazione attuale è inoltre dimostrata dalla circostanza che il Municipio ha già dato avvio agli studi pianificatori in merito, depositando dall'8 ottobre al 6 novembre 2020 presso la cancelleria comunale una proposta di variante relativa agli impianti di telefonia mobile per la consultazione pubblica (cfr. FU 79/2020 del 2 ottobre 2020, pag. 8062).
4.4.
4.4.1. Per quanto attiene alle censure rivolte contro il provvedimento nella
misura in cui concerne le nuove antenne di telefonia mobile, questo Tribunale
ha già avuto modo di considerare che secondo la giurisprudenza i comuni dispongono di diverse modalità per
disciplinarne la posa sul proprio territorio (cfr. STA 90.2018.14
consid. 5.2, pubblicata in: RtiD II-2020 n. 6
consid. 5.2). Essi possono adottare, per esempio, norme che escludono
esplicitamente tali impianti da determinate aree soggette a particolare
protezione (pianificazione negativa, Negativplanung) o che li assegnano
a determinati comparti (pianificazione positiva, Positivplanung, cfr. DTF 142 I 26 consid. 4.2, 138 II 173 consid. 6.3, 133 II 321
consid. 4.3.4; linea guida federale intitolata
"Telefonia mobile: Guida per Comuni e Città", edita nel 2010 dall'Ufficio
federale dell'ambiente [UFAM], delle comunicazioni [UFCOM], dello sviluppo
territoriale [ARE], cap. 4.2.3, pag. 33 seg., consultabile sul sito internet
www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/elettrosmog/pubblicazioni-studi.html), oppure ancora prevedere
dei modelli a cascata (Kaskadenmodelle), elaborati
in considerazione della situazione concreta del singolo comune (cfr. DTF 142 I
26 consid. 4.2, 4.4 e 4.5 e rinvii, 141 II 245 consid. 2.1, 138 II 173 consid.
6.4-6.6; STA 52.2015.437-440 del 31 agosto 2017 consid. 2.3). Sempre secondo la
giurisprudenza, i comuni sono liberi di adottare la soluzione pianificatoria
che ritengono più adeguata, purché essa sia conforme al diritto federale, ossia
consenta uno sviluppo della rete di telefonia mobile che sia compatibile con le
disposizioni in materia ambientale e con le esigenze degli operatori e dei
clienti finali, oltre che con la sensibilità della popolazione.
4.4.2. In concreto, le ricorrenti criticano l'indeterminatezza della scheda descrittiva della zona di pianificazione, in quanto alla voce Effetti riporterebbe unicamente il tenore letterale dell'art. 61 cpv. 2 LST e non preciserebbe, per contro, secondo quale ordine di priorità l'autorità comunale valuterà l'opportunità di insediare nuovi impianti di telefonia mobile sul territorio comunale durante il periodo di validità della misura. A torto, tuttavia. Infatti, posto che la scheda descrittiva specifica che unicamente le domande di costruzione e le notifiche riguardanti la posa di nuove antenne e interventi importanti (che superano la manutenzione ordinaria) su quelle esistenti saranno decise negativamente se in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione (cfr. Effetti e durata, pag. 1), gli effetti del provvedimento rinviano ai motivi esposti nella medesima scheda, i quali sono sufficientemente chiari se si considera che allo stadio attuale della procedura pianificatoria non è ancora dato di sapere quale sarà l'approccio definitivo volto a disciplinare l'istallazione degli impianti di telefonia mobile che l'ente pianificante sottoporrà al Consiglio comunale per l'adozione. Va poi rilevato che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la zona di pianificazione non si orienta al cosiddetto modello a cascata, motivo per cui negli effetti la disciplina sarebbe imprecisa: il Municipio menziona tale modello a mero titolo esemplificativo (ad esempio, cfr. elenco puntato a pag. 2 della scheda), quale soluzione potenzialmente idonea a pianificare la posa di nuove antenne sul territorio comunale e da prendere in considerazione nell'ambito dell'allestimento della variante allo studio.
4.5. Le ricorrenti ritengono che la zona di pianificazione violi il principio della preminenza del diritto federale, poiché vietando per la durata della sua validità l'esecuzione di interventi importanti su impianti di telefonia mobile esistenti sarebbe volta ad ostacolare l'introduzione della tecnologia 5G e a proteggere la popolazione dagli effetti delle radiazioni riconducibili agli impianti di telefonia mobile. La misura sarebbe inoltre inconciliabile con il principio della tutela delle situazioni acquisite. In proposito si considera quanto segue.
4.5.1. Sebbene, come visto, i comuni siano liberi di adottare la soluzione pianificatoria che ritengono più adeguata per regolamentare la posa delle antenne di telefonia mobile nelle zone edificabili, una simile disciplina deve comunque rispettare i limiti posti dal diritto federale, segnatamente dalla legislazione ambientale e dal diritto delle telecomunicazioni (DTF 133 II 321 consid. 4.3.4 con rinvii; in proposito si veda anche "Riassunto" a pag. 7 della linea guida federale citata). In particolare, i comuni non possono adottare norme che mirano a proteggere la popolazione dalle immissioni delle radiazioni non ionizzanti, tale ambito essendo regolato a livello federale esaustivamente dall'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 23 dicembre 1999 (ORNI; RS 814.710), emanata in base alla legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), che dunque non lascia spazio per normative cantonali o comunali (cfr. DTF 133 II 321 consid. 4.3; RtiD I-2006 n. 26 consid. 4; linee guida cantonali "Antenne per la telefonia mobile" del febbraio 2016, pto. 3, pag. 3). Non possono neppure dotarsi di disposizioni che ostacolano gli interessi pubblici perseguiti dalla legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997 (LTC; RS 784.10), la quale tende a garantire a tutte le cerchie della popolazione in tutte le parti del Paese un servizio universale di telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili nonché a rendere possibile una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione (cfr. art. 1 LTC). Nella STF 1C_318/2011 dell'8 novembre 2011 (citata nella DTF 138 II 173 consid. 6.3) il Tribunale federale ha inoltre stabilito che la pianificazione dell'ubicazione delle antenne di telefonia mobile deve anche tenere conto degli sviluppi tecnologici in materia di trasmissione del segnale telefonico nonché della domanda di servizi di telefonia mobile e permettere agli operatori di adattare alle mutate circostanze la pianificazione complessiva della rete delle antenne.
4.5.2. Il segnale 5G si basa sullo standard 4G esistente (LTE), ma rispetto alle precedenti generazioni di telefonia mobile presenta un segnale strutturato in maniera più flessibile e prevede anche esplicitamente l'uso di antenne adattive, ossia di antenne che, a differenza di quelle finora utilizzate in Svizzera che trasmettono essenzialmente con una radiazione costante nello spazio (antenne convenzionali), indirizzano il segnale verso l'utente o il dispositivo mobile e lo riducono nelle altre direzioni (beamforming). Lo standard 5G definisce le modalità con cui i segnali digitali giungono all'antenna adattiva, mentre le funzionalità e l'esercizio di quest'ultima dipendono dal produttore. Un'antenna adattiva è costituita da una serie di antenne elementari o di elementi disposti in colonne e file, il cui numero può variare: maggiore è il numero di elementi dell'antenna, maggiore è la direttività possibile, cioè più stretto è il fascio da essa emesso e maggiore è quello che in termini tecnici è definito il "guadagno" dell'antenna (parametro che indica la capacità dell'antenna di concentrare il campo elettromagnetico in una direzione; fonte: www.wikipedia.org). Questo significa che le antenne adattive, necessarie per captare i segnali digitali 5G, possono avere strutture e dimensioni differenti a seconda del numero dei loro elementi (per tutto quanto precede cfr. documento intitolato "Spiegazioni concernenti le antenne adattive e la loro valutazione secondo l'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)", edito nel febbraio 2021 dall'Ufficio federale dell'ambiente [UFAM], Divisione Rumore e RNI, consultabile sul sito internet https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/elettrosmog/comunicati.msg-id-82401.html).
4.5.3. Alla voce Motivi, contenuti, scopi, la scheda descrittiva specifica che per interventi importanti su antenne esistenti si intendono quelli che superano la manutenzione ordinaria (come ad esempio il cambiamento di tecnologia). Gli interventi su antenne esistenti ipotizzati possono quindi - ma non devono necessariamente - implicare un cambiamento di tecnologia. Scopo della disciplina è quello di permettere al Municipio di valutare tutti gli interventi che travalicano l'ordinaria manutenzione sugli elementi che compongono l'antenna, fra cui le modifiche che potrebbe comportare l'introduzione del 5G sopra descritte, e che come tali sottostanno alla procedura di rilascio del permesso edilizio a cui soggiacciono anche le nuove antenne di telefonia mobile. Esente da critiche appare dunque il fatto che il Municipio abbia menzionato (pure) a titolo esemplificativo questa tipologia d'interventi nell'ambito della descrizione della misura. Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la zona di pianificazione avversata non è quindi volta a vietare la tecnologia 5G e a proteggere la popolazione dagli effetti delle radiazioni riconducibili agli impianti di telefonia mobile, ritenuto peraltro che a pag. 1 della scheda descrittiva il Municipio indica chiaramente che l'ordinamento giuridico stabilito a livello federale da LPAmb e ORNI, allo scopo di "proteggere l'uomo dalle radiazioni non ionizzanti dannose o moleste" (cfr. art. 1 ORNI) è esaustivo, cosicché non rimane alcuno spazio per normative di diritto cantonale e comunale volte alla protezione della salute della popolazione. Le critiche delle insorgenti in merito si rivelano quindi infondate.
4.5.4. Anche la censura secondo cui la zona di pianificazione all'esame violerebbe il diritto federale e cantonale di rango superiore e, più precisamente, le norme che disciplinano la possibilità di intervenire su costruzioni esistenti situate fuori delle zone edificabili (art. 24c e 37a LPT) e nelle zone costruibili (art. 66 segg. LST), ma che sono in contrasto con il nuovo diritto, va respinta già solo per il fatto che, per definizione, le misure a salvaguardia della pianificazione inibiscono il regime pianificatorio e legale in vigore per il territorio da esse circoscritto durante il periodo della loro validità (cfr. Ruch, op. cit., n. 53 ad art. 27).
5. Tutto ciò considerato, la zona di pianificazione all'esame si rivela fondata sotto il criterio dell'interesse pubblico, così come risulta dimostrata l'intenzione seria e concreta del Comune di adeguare gli atti costitutivi del piano regolatore in funzione di quanto disposto agli art. 30 cpv. 1 n. 8 e 117 cpv. 1 RLst. Irrilevante, in questo contesto, il fatto che altri comuni ticinesi abbiano rinunciato, per motivi che non sono noti, ad anticipare l'adozione di una variante definitiva sul tema della pianificazione delle antenne di telefonia mobile con l'istituzione di una zona di pianificazione.
6. Fondata dal punto di vista della legalità e dell'interesse pubblico, dev'essere ancora esaminato se per rapporto alle circostanze concrete la misura pianificatoria all'esame risulta ragionevole, idonea e necessaria, segnatamente se non sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto.
6.1. Sull'idoneità della misura contestata non possono sussistere dubbi: essa permette efficacemente di tutelare il margine di manovra delle autorità pianificatorie da interventi potenzialmente pregiudizievoli. Nel contempo, si rivela pure necessaria per assicurare che la modifica del piano regolatore possa compiutamente perseguire gli scopi prefissi (in merito agli scopi della zona di pianificazione avversata cfr. supra, consid. 4.1.).
6.2. Per quanto attiene alla sua proporzionalità in senso stretto, la durata massima di cinque anni della misura appare invece eccessiva sia alla luce del fatto che le questioni che concernono la pianificazione da salvaguardare sono circoscritte a una precisa tematica (pianificazione delle antenne di telefonia mobile) sia alla luce della più recente giurisprudenza in materia (cfr. il termine di validità di altre zone di pianificazione analoghe, istituite a tutela di studi in atto in materia di pianificazione delle antenne di telefonia mobile: STA 90.2019.21 del 20 luglio 2020 consid. 6.1, confermata con STF 1C_479/2020 del 20 agosto 2021; Regierungsrat di Svitto [EGV-SZ 2012, C 10.1 del 7 febbraio 2012] e Baudepartement di San Gallo [BDE 2019 Nr. 70 del 12 novembre 2019]). Non muta questa conclusione l'argomento avanzato dal Comune con la risposta, secondo cui il Municipio sia attualmente confrontato con un numero considerevole di varianti di Piano regolatore. Ora, in considerazione dell'estensione tutt'altro che modesta del territorio comunale di Stabio (6.15 km2), della complessità del suo assetto pianificatorio (presenza di diverse zone di utilizzazione, molto eterogenee dal profilo dei contenuti, e di numerosi beni culturali con i relativi perimetri di rispetto) e del fatto che all'epoca dell'adozione del provvedimento il Municipio non aveva ancora individuato un modello pianificatorio da seguire per disciplinare la posa degli impianti di telefonia mobile (modello a cascata, pianificazione positiva o negativa), un termine di validità della misura che si aggiri sui tre anni appare senz'altro atto a salvaguardare la pianificazione in itinere e quindi sufficiente. A maggior ragione se si considera che nel frattempo, come visto, il Municipio ha già elaborato una proposta concreta di variante e l'ha pubblicata per permetterne la consultazione da parte della popolazione nei mesi di ottobre e novembre dello scorso anno (cfr. supra, consid. 4.3.).
7. 7.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto e la zona di pianificazione riguardante le antenne di telefonia mobile adottata dal Municipio del Comune di Stabio annullata nella misura in cui prevede un termine di validità di cinque anni. Essa va ricondotta a 3 anni.
7.2. La tassa di giustizia è posta in capo alle ricorrenti in proporzione al grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), mentre sono date le premesse per sollevare l'ente pubblico da tale obbligo (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Il Comune verserà alle insorgenti congrue ripetibili proporzionalmente al grado di successo del ricorso (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza la risoluzione del 1° luglio 2019 (n. 1540) con cui il Municipio del Comune di Stabio ha adottato la zona di pianificazione riguardante le antenne di telefonia mobile è modificata nel senso che la validità del provvedimento è fissata in tre anni.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico delle ricorrenti, alle quali va retrocesso l'importo di fr. 300.- anticipato in eccesso. Il Comune verserà alle insorgenti complessivi fr. 600.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera