Incarti n.
a. 90.2019.8
b. 90.2019.9

 

Lugano

19 aprile 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

 

vicecancelliere:

Reto Peterhans

 

 

statuendo sui ricorsi:

 

 

a.

 

 

 

 

b.

 

del 12 febbraio 2019 di
 RI 1 

rappresentato da:   RA 1  

 

 

dell'11 febbraio 2019 di
__________ 
__________ 
__________  

 

 

contro

 

la risoluzione dell'8 gennaio 2019 (n. 120) del Consiglio di Stato che respinge le impugnative inoltrate dagli insorgenti avverso le decisioni del 23 aprile 2018 con cui il Consiglio comunale di CO 1 ha:

-       adottato la variante di piano regolatore per l'adeguamento delle norme di attuazione del piano particolareggiato dei nuclei di __________ e di __________;

-       approvato il progetto definitivo e il relativo credito d'investimento per la realizzazione di un parcheggio pubblico sul mapp. __________;

-       approvato il progetto stradale per la realizzazione di via __________ e il relativo credito d'investimento;

-       approvato il credito d'investimento per la posa del nuovo collettore acque miste;

-       approvato il progetto stradale per l'introduzione di una zona 30 km/h e il relativo credito d'investimento;

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

A.   a. Il 22 maggio 2017 il Municipio di CO 1 ha adottato la risoluzione n. 526, licenziando il messaggio n. 13/2017 relativo all'adeguamento delle norme di attuazione del piano particolareggiato dei nuclei di __________ e di __________.

 

b. Il messaggio municipale è stato trasmesso alla Commissione delle petizioni del Consiglio comunale, che il 10 aprile 2018 ha stilato il proprio rapporto. Quest'ultimo, seppure sostanzialmente favorevole, conteneva alcuni emendamenti.

 

 

B.   a. L'11 settembre 2017 l'Esecutivo comunale ha adottato la risoluzione n. 647, licenziando il messaggio n. 24/2017 con cui ha chiesto lo stanziamento:

-        di un credito d'investimento di fr. 450'000.- per la formazione di un parcheggio pubblico sul mapp. __________;

-        di un credito d'investimento di fr. 1'720'000.- per la realizzazione della strada comunale di via __________ nonché per i relativi espropri;

-        di un credito d'investimento di fr. 52'000.- per la posa del nuovo collettore acque miste.

 

b. L'11 aprile 2018 la Commissione della gestione e quella delle opere pubbliche hanno stilato un rapporto congiunto, preavvisando favorevolmente la proposta municipale.

 

 

C.   a. Il 16 ottobre 2017 il Municipio ha adottato la risoluzione n. 691, licenziando il messaggio n. 25/2017 concernente la richiesta di stanziamento:

-        di un credito d'investimento di fr. 315'000.- per l'introduzione di una zona 30 km/h;

-        di uno di fr. 175'000.- per la posa di una pavimentazione fonoassorbente su via __________;

-        di fr. 770'000.- per la riqualifica del Piazzale __________;

-        di fr. 87'000.- per il miglioramento dell'intersezione di via __________ con via __________.

 

b. Anche in questo caso la proposta municipale, demandata separatamente alle Commissioni della gestione e delle opere pubbliche, è stata preavvisata favorevolmente con un unico rapporto del 13 aprile 2018.

 

 

D.   a. Il Consiglio comunale di CO 1, riunito in seduta il 23 aprile 2018 (con la presenza di 22 consiglieri su 25), ha - tra l'altro - esaminato i messaggi municipali testé descritti e deciso quanto segue:

1.     Ha adottato la variante di Piano regolatore relativa all'adeguamento delle norme di attuazione del Piano particolareggiato dei nuclei di __________ e di __________, con gli emendamenti proposti dalla Commissione delle Petizioni.
Decisione adottata da 22 Consiglieri comunali, 0 contrari e 0 astenuti.

2.     Ha approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione di un parcheggio pubblico sul mappale no. __________ di CO 1.
Per il finanziamento dell'opera ha stanziato un credito d'investimento di Chf. 450'000.00.
Ha approvato il progetto stradale inerente la realizzazione dell'arteria stradale di via __________.
Per il finanziamento dell'opera ha stanziato un credito d'investimento di Chf. 1'720'000.00.
Ha dato mandato al Municipio di prelevare i contributi di miglioria al 70% sulla spesa determinante per la realizzazione della nuova arteria stradale di via __________.
Ha concesso un'indennità espropriativa di Chf/mq 20.00 per un totale di Chf. 25'300.00 per l'esproprio formale di mq 1265 del mappale no. __________ di CO 1.
Ha concesso un'indennità espropriativa di Chf/mq 20.00 per un totale di Chf 1'300.00 per l'eventuale estensione dell'esproprio formale (se richiesto e accettato dal proprietario) di mq 65 del mappale no. __________ di CO 1.

Ha concesso un'indennità espropriativa complessiva di Chf. 124'886.00 per l'esproprio formale di mq 983.80 necessari per la realizzazione della nuova arteria stradale di via __________.
Ha concesso un credito d'investimento di Chf. 52'000.00 per la posa del nuovo collettore comunale acque miste.
Decisione adottata da 22 Consiglieri comunali, 0 contrari e 0 astenuti.

3.    Ha approvato il progetto stradale per l'introduzione di una zona 30 km/h nel comparto scolastico.
Per l'introduzione della misura ha stanziato un credito d'investimento di Chf. 315'000.00.
Ha approvato il progetto stradale di riqualifica del Piazzale __________.
Per il finanziamento dell'opera ha stanziato un credito d'investimento di Chf. 770'000.00.
Ha dato mandato al Municipio di prelevare i contributi di miglioria al 30% sulla spesa determinante per la riqualifica del Piazzale __________.
Ha approvato il progetto stradale di sistemazione dell'intersezione di via __________ con via __________.
Per il finanziamento dell'opera ha stanziato un credito d'investimento di Chf. 87'000.00.
Ha stanziato un credito d'investimento di Chf. 175'000.00 per la posa della pavimentazione fonoassorbente su via __________ e sul primo tratto di via __________ e via __________.
Decisione adottata da 21 Consiglieri comunali, 0 contrari e 1 astenuto.

(…)

 

b. Il presidente del Consiglio comunale ha disposto la pubblicazione delle risoluzioni all'albo comunale dal 25 aprile 2018.

 

 

E.   Con decisione dell'8 gennaio 2019 il Consiglio di Stato ha respinto le impugnative interposte da diversi ricorrenti, tra cui anche RI 1, __________, __________ e __________ - i primi due cittadini di CO 1 e tutti proprietari, rispettivamente usufruttuario (__________), di fondi confinanti con via __________ - contro le risoluzioni del Legislativo comunale appena descritte. Dopo avere ripercorso l'iter che ha portato alla loro adozione, il Governo ha ritenuto che le censure inerenti alla variante di piano regolatore per l'adeguamento delle norme di attuazione del piano particolareggiato dei nuclei di __________ e di __________ fossero premature, in quanto riferite al merito della pianificazione, non alla procedura di adozione della decisione da parte del Legislativo comunale. Ha pure considerato premature quelle relative alla realizzazione di via __________, all'introduzione del limite di 30 km/h nel comparto scolastico e alla costruzione del posteggio, che andranno sollevate nell'ambito delle rispettive procedure autorizzative. I crediti sarebbero poi stati concessi con sufficiente cognizione di causa e sulla base di progetti definitivi. Confermato il carattere di urbanizzazione particolare di via __________, il Consiglio di Stato ha tutelato la decisione di prelevare contributi di miglioria nella misura del 70%. Quanto al credito per la posa del nuovo collettore comunale per le acque chiare, il prelievo di contributi sarà definito separatamente, nell'ambito della procedura prevista dalla legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALCIA; RL 833.100), di modo che anche la relativa censura è prematura.

 

 

F.    Con due distinti ricorsi, ma dall'identico contenuto, fatta eccezione per una contestazione relativa alla realizzazione del parcheggio al mapp. __________, assistiti da una replica, RI 1, da una parte, e __________, __________ e __________, dall'altra, insorgono dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo avverso la decisione governativa testé esposta, contestandola sotto svariati profili e chiedendone l'annullamento con la conseguente revoca delle risoluzioni del Consiglio comunale di CO 1 del 23 aprile 2018 concernenti i messaggi municipali n. 13/2017, 24/2017 e 25/2017.

 

 

G.   Il Consiglio di Stato chiede di respingere i gravami, senza formulare osservazioni. Il Comune di CO 1 ritiene invece che i ricorsi debbano essere dichiarati irricevibili, poiché non sufficientemente motivati. In via subordinata ne postula la reiezione con argomenti che, ove necessario, saranno discussi in seguito.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). La legittimazione attiva dei ricorrenti è data (art. 209 lett. a e b LOC e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 [LPAmm; RL 165.100]). I ricorsi sono inoltre tempestivi (art. 213 cpv. 3 LOC e 68 cpv. 1 LPAmm). Con la riserva del considerando che segue, essi sono ricevibili in ordine e possono essere evasi sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm), e con un unico giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm).

 

 

2.    Gli insorgenti non si confrontano con i motivi addotti dal Governo per dichiarare premature diverse loro censure, limitandosi a sostenere che l'argomentazione da essi sollevata sarebbe rilevante nell'ambito della procedura. A ragione, pertanto, il Comune resistente sostiene che i ricorsi siano carenti dal profilo della motivazione (art. 70 cpv. 1 LPAmm). Carenza che determina di riflesso l'irricevibilità dei gravami su questi punti. A titolo abbondanziale si considera comunque quanto segue.

 

2.1.

2.1.1. Giusta l'art. 74 cpv. 1 LOC il presidente pubblica entro cinque giorni all'albo comunale le risoluzioni del Consiglio comunale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso nonché dei termini per l'esercizio del diritto di referendum. Per quanto concerne specificatamente il piano regolatore l'art. 27 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) dispone inoltre che il Municipio procede alla sua pubblicazione, previo avviso anche personale ai proprietari, presso la cancelleria comunale per un periodo di trenta giorni. La pubblicazione è annunciata almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e nei quotidiani (art. 36 cpv. 3 del regolamento della LST del 20 dicembre 2011 [RLst; RL 701.110]). La prima pubblicazione, effettuata immediatamente dopo la deliberazione dal presidente del Legislativo, è volta a permettere, nei Comuni ove è stato istituito il Consiglio comunale, l'esercizio del diritto di referendum e, in tutti i Comuni, l'esercizio del diritto di ricorso davanti al Consiglio di Stato prima e in seconda istanza dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo (art. 208 cpv. 1 LOC), per violazione della LOC, ma in particolare della procedura prescritta da quest'ultima legge per addivenire alla deliberazione dell'Organo legislativo. La seconda pubblicazione, da eseguirsi in seguito da parte del Municipio secondo l'art. 27 cpv. 2 LST, dopo la scadenza inutilizzata dei termini di ricorso e di referendum stabiliti nella prima (art. 36 cpv. 2 RLst), è invece volta a permettere l'impugnazione, dapprima innanzi al Consiglio di Stato e successivamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo, del contenuto del piano regolatore (art. 28 cpv. 1 e 30 cpv. 1 LST): è in questa procedura che può essere eccepita - e deve essere esaminata dalle autorità decidenti - tra l'altro la violazione delle disposizioni della LST concernenti il piano regolatore (RDAT II-1999 n. 23 consid. 3; cfr. inoltre pro multis STA 52.2017.29/50 del 21 dicembre 2018 consid. 3.1, 52.2004.260 del 5 settembre 2005 con rinvii; Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015 pag. 203 segg., cap. 3.1; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 348 ad art. 35 LALPT con rinvii alla giurisprudenza anteriore).

Tale soluzione permette di evadere celermente, prima dell'esame di merito del piano regolatore, le contestazioni concernenti la procedura seguita a livello comunale per adottare questo strumento, scongiurando il rischio di un annullamento dello stesso, a distanza di anni dalla sua adozione e - talora - successivamente alla sua approvazione ed entrata in vigore, per motivi puramente formali.

 

2.1.2. La legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 725.100) affida ai Comuni e agli altri enti locali il compito di provvedere alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade che non sono di competenza del Cantone, come le strade di raccolta e di distribuzione del traffico, quelle che garantiscono i collegamenti locali e quelle che servono l'insieme dei fondi (art. 5 cpv. 1 Lstr). Nel caso della costruzione di una strada pubblica da parte di un Comune la procedura d'approvazione del progetto stradale comunale (art. 30 segg. Lstr) sostituisce quella usuale del rilascio del permesso di costruzione (RDAT II-1993 n. 36 consid. 6.2).

Secondo l'art. 30 cpv. 1 Lstr, approvati i crediti necessari e i relativi piani di finanziamento, l'Esecutivo comunale dà avvio alla procedura d'approvazione del progetto stradale comunale. Il Municipio pubblica il progetto - che deve indicare quanto precisato agli art. 10 cpv. 2 lett. a e b Lstr ed essere corredato dagli atti elencati all'art. 17 cpv. 1 Lstr (art. 30 cpv. 2 e 3 Lstr) - per trenta giorni, durante i quali chiunque abbia interesse può prenderne conoscenza e, nel medesimo termine, presentare opposizione (art. 32 cpv. 1 combinato con gli art. 31 cpv. 1 e 20 cpv. 1 Lstr). Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura (art. 20 cpv. 2 combinato con l'art. 31 cpv. 1 Lstr).

 

2.1.3. Ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100) la domanda di costruzione viene pubblicata sollecitamente, e comunque entro 10 giorni, dal Municipio, presso la cancelleria comunale; il periodo di pubblicazione è di 15 giorni, durante il quale chiunque abbia interesse può prendere conoscenza della domanda. Il cpv. 3 della medesima norma precisa che della pubblicazione è dato avviso negli albi comunali e ai proprietari confinanti; per le costruzioni fuori delle zone edificabili è pure dato avviso nel Foglio ufficiale. Giusta l'art. 7 cpv. 1 LE il Dipartimento esamina la domanda di costruzione dal profilo del diritto la cui applicazione compete all'autorità cantonale; esso è tenuto ad esprimersi, con avviso motivato, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, rispettivamente delle eventuali opposizioni, e può formulare opposizione o chiedere che la licenza edilizia sia sottoposta a condizioni od oneri. Per il cpv. 2 della medesima disposizione l'avviso del Dipartimento vincola il Municipio nella misura in cui è negativo; resta riservato il caso in cui la licenza edilizia è chiesta dal Municipio per il Comune. L'art. 8 cpv. 1 LE prevede che nel termine di pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare opposizione alla concessione della licenza edilizia; sono pure legittimate a fare opposizione le organizzazioni costituite da almeno 10 anni cui compete, in base agli statuti, la salvaguardia dei beni tutelati dalla legge. L'art. 8 cpv. 2 LE precisa che l'opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia.

 

2.1.4. L'art. 18 cpv. 1 LALCIA prevede che il Comune adotta il progetto generale delle canalizzazioni (PGC), che deve essere accompagnato dal piano di attuazione con i relativi tempi e dal piano di finanziamento (cpv. 2). Il PGC è allestito dal Municipio e sottoposto per adozione al Consiglio comunale (art. 20 cpv. 1 LALCIA), in seguito deve essere approvato dal Dipartimento (art. 20 cpv. 2 LALCIA). Per l'art. 24 della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM; RL 703.100) simili contributi per l'esecuzione degli impianti di depurazione e le canalizzazioni sono imposti in base alle norme della LALCIA; la LCM è però applicabile quando si tratta di opere non contemplate dal PGC (cfr. inoltre il messaggio del 13 giugno 1984 [n. 2826] concernente una nuova legge sui contributi di miglioria, in: RVGC sessione ordinaria primaverile 1990, vol. I, pag. 125 segg., 136, 153). L'art. 96 LALCIA stabilisce che il Comune deve imporre contributi di costruzione per l'esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione a quella degli impianti consortili (cpv. 1); la misura complessiva dei contributi non può essere inferiore al 60% né essere superiore all'80% del costo effettivo per il Comune; essa è decisa dal Consiglio o dall'Assemblea comunale (cpv. 2); il Consiglio di Stato può, in casi eccezionali e quando il costo dell'opera sia coperto, esonerare il Comune dall'obbligo di imporre contributi (cpv. 5). Giusta l'art. 97 LALCIA sono soggetti all'imposizione il proprietario di fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera (lett. a); il titolare di diritti reali limitati che ritrae dall'opera un incremento di valore del suo diritto (lett. b).

 

2.2.

2.2.1. Nel caso concreto gli insorgenti chiedono l'annullamento della risoluzione del Consiglio di Stato dell'8 gennaio 2019 al pari di quelle del Legislativo comunale da esso tutelate. Essi rimproverano al Governo di non essere entrato nel merito delle contestazioni relative alla conformità del posteggio sul mapp. __________ con il piano regolatore rispettivamente dell'introduzione della zona 30 km/h con il piano particolareggiato __________, così come quella concernete il prelievo di contributi per il collettore di acque miste. In merito alla variante di piano regolatore i ricorrenti tornano a censurare l'incompatibilità dell'art. 24 delle norme di attuazione del piano particolareggiato dei nuclei di __________ e di __________ con quanto prescritto dalla legislazione edilizia in materia di distanze. Con riferimento alla realizzazione di via __________ gli insorgenti ne contestano la qualifica di strada di servizio, sostenendo che si tratterebbe di una di collegamento, di modo che non dovrebbero essere prelevati contributi di miglioria. Tanto più che il Governo non avrebbe spiegato quali vantaggi porterebbe in concreto l'opera in parola, che anzi cagionerebbe loro l'inconveniente dell'aumento del traffico in seguito alla soppressione della parallela via __________. Essi sottolineano poi come i fondi di loro pertinenza dispongano già delle fognature, di modo che non dovrebbero partecipare al finanziamento del collettore di acque miste. Quanto all'introduzione della zona 30 km/h i piani non rispetterebbero i criteri del piano particolareggiato __________ e andrebbero adeguati. Infine la realizzazione del parcheggio pubblico sul mapp. __________ non sarebbe conforme al piano regolatore, in quanto la prevista area di sosta per le biciclette ostacolerebbe l'accesso al mapp. __________ posto sull'altro lato della strada.

 

2.2.2. Come peraltro avvenuto dinanzi al Governo, la maggior parte delle censure sollevate dai ricorrenti concernono dunque il merito della pianificazione adottata, risultando pertanto premature. Non possono essere esaminate a questo stadio neppure quelle rivolte avverso la conformità dei progetti stradali e l'esecuzione di opere edili, che andranno vagliate nelle rispettive procedure autorizzative. A ragione dunque il Consiglio di Stato non è entrato nel merito di tali contestazioni. Sotto questo profilo i gravami non meritano quindi accoglimento.

 

2.2.3. Pure prematura è la contestazione relativa al prelievo dei contribuiti per la posa del collettore di acque miste, visto che il Consiglio comunale non si è espresso in merito limitandosi ad approvare il credito. Trattandosi di un'opera contemplata dal piano generale di smaltimento delle acque (PGS), i contribuiti di costruzione sanno prelevati nell'ambito della procedura prevista dalla LALCIA (supra consid. 2.1.4).

 

 

3.    3.1. Secondo l'art. 212 LOC le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili: se contrarie a norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti (lett. a); quando sono state ammesse a votare persone non aventi diritto e ciò ha potuto influire sulle deliberazioni (lett. b); se la votazione non è stata eseguita secondo le norme di legge (lett. c); se conseguenti ad atti illeciti oppure se si sono verificati disordini o intimidazioni tali da presumere che i cittadini non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto (lett. d); qualora siano state violate formalità essenziali prescritte da leggi o regolamenti (lett. e).

 

3.2. Ove non sia fatta valere una violazione del diritto nel senso del precitato art. 212 LOC, l'autorità di ricorso non può mettere in discussione una decisione del Legislativo senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che disattende il principio dell'autonomia comunale (STA 52.2018.315 del 31 ottobre 2018 consid. 3.2 e riferimento).

 

 

4.    4.1. I ricorrenti non mettono in dubbio le modalità con cui il Legislativo comunale ha adottato le risoluzioni del 23 aprile 2018, ma criticano il provvedimento governativo dell'8 gennaio 2019 in quanto tutela la decisione consiliare che fissa al 70% la quota determinante soggetta al prelievo di contributi di miglioria della spesa per la realizzazione del progetto stradale di via __________. Essi contestano in particolare che dopo i lavori previsti la strada in questione possa essere considerata di servizio, quindi adibita alla categoria di urbanizzazione particolare. Al contrario ritengono che le opere previste rendano via __________ una strada di collegamento, ovvero di indirizzo pubblico che non permette il prelievo di contributi di miglioria. A sostegno di questa tesi sottolineano come la strada in questione non sarà più a senso unico, ma vi saranno due corsie con opposti sensi di marcia, su cui è anche prevista la circolazione di veicoli pesanti, ovvero gli autobus del trasporto pubblico che sosteranno alle nuove fermate a entrambi i lati della carreggiata. Oltre a ciò evidenziano che, con l'eliminazione della parallela via __________, il traffico sarà deviato proprio sul nuovo percorso stradale, comportando unicamente inconvenienti per i proprietari dei terreni adiacenti.

 

4.2. Il contributo di miglioria rappresenta una partecipazione del privato alle spese per oneri o impianti eseguiti dallo Stato o dai Comuni o da consorzi di Comuni nell'interesse generale (pubblica utilità), che viene imposta alle persone o a gruppi di persone a cui le opere o gli impianti procurano vantaggi economici particolari. Costituisce uno dei mezzi di finanziamento di cui l'ente pubblico dispone per l'adempimento dei compiti affidatigli dalla legge, in particolare per l'urbanizzazione tempestiva dei fondi dei quali lo stesso è responsabile (STA 52.2017.627 del 16 dicembre 2020 consid. 2.1, 52.2013.103 del 23 luglio 2013 consid. 3.3.1, 52.2012.289 del 17 maggio 2013 consid. 2.2.1, 52.2011.299 del 19 luglio 2012 consid. 2.2.1, 52.2010.321 del 7 dicembre 2011 consid. 2.2.1; Adelio Scolari, Tasse e contributi di miglioria, Bellinzona 2005, n. 159 segg.; Marco Brenni/ Gianfranco Sciarini, Contributi di miglioria, applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990, in: RDAT II-1993 pag. 308).
Nel Cantone Ticino la LCM stabilisce, tra l'altro, che i Comuni sono tenuti a prelevare siffatti contributi per le opere che procurano vantaggi particolari (art. 1 cpv. 1 LCM). Danno luogo a contributo, segnatamente, le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 lett. a LCM). Per urbanizzazione generale si intende l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade ed accessi che servono direttamente il territorio edificabile (art. 3 cpv. 2 LCM). L'urbanizzazione particolare comprende il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle strade di quartiere aperte al pubblico e alle canalizzazioni pubbliche (art. 3 cpv. 3 LCM). Il contributo è imponibile anche per il miglioramento o ampliamento di un'opera esistente, esclusi i lavori di manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCM). Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando l'opera serve all'urbanizzazione dei fondi ai fini dell'utilizzazione prevista, oppure l'urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo (art. 4 cpv. 1 lett. a LCM); rispettivamente quando la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione sono migliorate in modo evidente (art. 4 cpv. 1 lett. b LCM). Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCM). Il contributo di miglioria è un debito personale dovuto da colui che, in base alle risultanze del registro fondiario, risulta essere proprietario del fondo al momento della pubblicazione del prospetto (art. 5 cpv. 2 LCM; RDAT II-1991 n. 55, II-2005 n. 24). Per le opere di urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari non può essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa determinante; se la distinzione tra opere di urbanizzazione generale e particolare non è agevole, può essere stabilita una percentuale media; la natura dell'urbanizzazione è di regola dedotta dai piani regolatori (art. 7 cpv. 1 LCM); la quota è stabilita nel piano di finanziamento (art. 7 cpv. 3 LCM) ed è ripartita tra gli interessati in funzione del vantaggio particolare (art. 8 cpv. 1 LCM). La ripartizione si effettua di regola secondo la superficie dei fondi e tenendo conto, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM). Fattori di correzione e altri metodi di computo sono applicabili se speciali circostanze lo giustificano, in particolare se l'esistente edificazione non rende possibile un miglior sfruttamento del terreno (art. 8 cpv. 3 LCM). Posto che l'entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l'applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall'esperienza e di facile applicazione e comprensione, purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (STF 2P.264/2006 del 18 giugno 2007 consid. 5.4, 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 5.1 e rinvii). I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con l'eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM). La legge prevede poi che il prospetto dei contributi è elaborato sulla base del preventivo o del consuntivo dell'opera (art. 11 cpv. 1 LCM) e che esso comprende l'elenco dei contribuenti, il piano del perimetro, gli elementi di calcolo dei contributi, il loro ammontare e i termini per il loro pagamento (art. 11 cpv. 2 lett. a-e LCM).

 

4.3. Il principio dell'imposizione come pure il piano di finanziamento di un'opera pubblica e la quota imponibile del relativo intervento sono decisi dal Legislativo comunale (ovvero dall'Assemblea o dal Consiglio comunale; art. 13 cpv. 1 lett. g e 42 cpv. 1 e 2 LOC). A quest'ultimo spetta dunque il compito di pronunciarsi unicamente sul principio e sulla percentuale di prelievo dei contributi.

Il Comune ticinese dispone di una grande libertà nell'ambito dell'applicazione della LCM che gli è affidata dal legislatore cantonale e pertanto di autonomia protetta. Questa prerogativa non solleva però il Comune dall'obbligo di interpretare e di applicare correttamente le definizioni e le disposizioni contenute nella legislazione cantonale. In sostanza il Comune ticinese non dispone di libertà di decisione quando si tratta di determinare il principio (obbligo) dell'imposizione dei contributi di miglioria e la natura dell'opera di urbanizzazione che ne sta alla base. Una volta assodati tali elementi esso acquista invece un ragguardevole margine di manovra nel fissare la percentuale di imposizione (STA 52.2013.303 del 7 marzo 2014 consid. 3.3, 52.2012.27 del 31 gennaio 2013 consid. 2.3 e rinvii ivi citati).

 

 

5.    5.1. Come si è visto in concreto i ricorrenti contestano il carattere di urbanizzazione particolare dell'opera prevista su via __________. Il progetto, inoltre, non apporterebbe loro alcun vantaggio, ma semmai svantaggi dovuti all'aumento del traffico causato dalla chiusura di via __________.

 

5.2. Dal messaggio municipale n. 24/2017 dell'11 settembre 2017 e dal rapporto congiunto stilato l'11 aprile 2018 dalla Commissione della gestione e da quella delle opere pubbliche si evince che l'intervento si sviluppa su una tratta lunga circa 425 m e prevede l'iniziale allargamento dell'attuale carreggiata, creando due corsie per una larghezza di 5.50 m, affiancate da un percorso ciclopedonale largo 2.50 m, con la posa di una nuova canalizzazione per le acque meteoriche, attualmente inesistente, e la realizzazione di misure per la moderazione del traffico, ovvero la posa di cinque doppie aiuole che ridurranno la larghezza della strada a 3.50 m e della segnaletica indicante la zona 30 km/h, nonché la creazione - all'interno della carreggiata - di due fermate per i mezzi pubblici.

 

5.3. Il piano regolatore di CO 1, e meglio il piano del traffico (sezione Nord), assegna a via __________ la funzione di strada di servizio, avente quale scopo quello di servire i fondi (art. 39 cpv. 2 delle norme di attuazione del piano regolatore [NAPR]). Il medesimo piano contempla inoltre che l'attuale via __________, sostanzialmente parallela e anch'essa collegante via __________ e via __________/via __________, sia soppressa. Pure il piano delle zone e il piano particolareggiato __________ indicano l'omonima via come impianto di traffico. Le sezioni tipo riportate accanto alla legenda del piano del traffico (non vincolanti, STA 52.2013.400 del 3 giugno 2014 consid. 3.2.1) prevedono per questo genere di opera un campo stradale di 5.50 m. Il rapporto di pianificazione auspica poi che la realizzazione di questa tipologia di strada avvenga con misure costruttive (pavimentazioni, segnalazioni, alberature ecc.) atte a moderare il traffico, a tutela di tutti i suoi fruitori, anche quelli più deboli (pag. 25).
Il progetto stradale descritto in precedenza prevede proprio che via __________ sarà costituita da una carreggiata larga 5.50 m, tranne nei punti in cui per effetto della posa delle previste aiuole il campo stradale misurerà 3.50 m. Contrariamente all'opinione dei ricorrenti non sono infatti computabili nella larghezza anche le aree di sosta per i mezzi pubblici, perché esse non rappresenteranno un allargamento. La (puntuale) posa di pensiline fuori della superficie di circolazione non comporta certo la modifica della funzione della tratta. Sia l'arredo previsto sia le opere di moderazione del traffico contemplate corroborano la conclusione che la strada in parola presenta tutte le caratteristiche di una strada di quartiere, volta al servizio dei fondi adiacenti. In definitiva, riservato l'esame del progetto che dovrà essere svolto nell'ambito della procedura autorizzativa, si può a questo stadio ritenere che quanto previsto dal profilo costruttivo si pone nel solco della pianificazione vigente, senza modificare la funzione della strada. Nulla muta al riguardo che la strada non sia prevista a senso unico né che verrà chiusa via __________, visto che quest'ultima non ha comunque la funzione di strada di servizio, e che vi potranno circolare i mezzi del trasporto pubblico.

 

5.4. Stabilito che il progetto stradale di via __________ verte sulla realizzazione di una nuova strada di servizio occorre ora valutare se una simile opera è suscettibile di portare per i proprietari dei fondi adiacenti un vantaggio particolare. Gli insorgenti sostengono che nella fattispecie la realizzazione del progetto viario sarebbe foriero di inconvenienti, dato che il traffico precedentemente transitante su via __________ sarebbe deviato su via __________ comportandone un aumento. Essi ritengono inoltre che non vi sono elementi indicanti un miglioramento della strada. Questa tesi non può essere condivisa.

È infatti evidente che i lavori previsti miglioreranno notevolmente la qualità della carreggiata, che oggi si presenta come una stretta stradina di quartiere che non permette l'incrocio di due veicoli, rendendola più larga e dotandola di strumenti di moderazione del traffico e della velocità nonché della canalizzazione per le acque meteoriche, oggi non presente. Gli interventi appena descritti, dunque, non sono orientati alla semplice salvaguardia della precedente viabilità tramite la riparazione del sedime stradale interessato, ma sono finalizzati a rendere il traffico più sicuro e agevole. Non si tratta dunque di semplice manutenzione, bensì di un chiaro progetto di miglioramento e ampliamento dell'urbanizzazione dei fondi adiacenti, anche sotto il profilo della loro accessibilità. Ferma questa premessa la quota del 70% si situa all'interno della forchetta (70-100%) indicata all'art. 7 cpv. 1 LCM per questo genere di interventi. Richiamata l'ampia autonomia di cui gode il Comune nel fissare al 70% la quota a carico dei proprietari non è dato di vedere un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento da parte del Legislativo (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm).

 

 

6.    Per i motivi esposti i ricorsi devono essere respinti. La tassa di giustizia è posta in capo agli insorgenti, soccombenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm), suddivisa in parti uguali per ciascuna impugnativa. Al Comune di CO 1, patrocinato e che non dispone di un servizio giuridico, deve essere riconosciuta un'indennità per ripetibili, pure suddivisa come appena illustrato (art. 49 cpv. 2 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   I ricorsi, in quanto ricevibili, sono respinti.

 

 

2.   La tassa di giustizia di complessivi fr. 1'600.- è suddivisa in parti uguali tra RI 1, da un lato, e i rimanenti ricorrenti, dall'altra. L'importo di fr. 1'400.-, anticipato in eccesso al Tribunale, deve essere restituito agli insorgenti, in ragione di fr. 700.- a RI 1 e di fr. 700.- agli altri ricorrenti. Le ripetibili in favore del Comune di CO 1 di fr. 2'000.- sono suddivise in parti uguali tra RI 1, da un lato, e i rimanenti insorgenti, dall'altro.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            Il vicecancelliere