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vicecancelliera: |
Laura Bruseghini |
statuendo sui ricorsi di
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RI 1
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a. |
del 12 marzo 2020
contro |
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la decisione del 5 febbraio 2020 (n. 622) con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 15 luglio 2019 (n. 423) del Municipio di Arogno e ha respinto la sua istanza di restituzione dei termini in relazione alla procedura conclusasi con la risoluzione d'approvazione delle varianti di adeguamento del piano regolatore di Arogno del 15 aprile 2015 (n. 1547); |
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b. |
del 12 giugno 2020
contro |
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la decisione del 6 maggio 2020 (n. 2296) con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 15 luglio 2019 (n. 423) del Municipio di Arogno; |
ritenuto, in fatto
A. __________ e RI 1 sono comproprietari per un mezzo del mapp. 12__________ di Arogno, situato in località , fuori zona edificabile, su cui sorge un edificio abitativo, a cui si accede dalla strada al mapp. 8__________, di proprietà del Comune.
B. a. Con risoluzione del 13 novembre 2001 (n. 5352) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione generale del piano regolatore di Arogno, che inseriva la citata strada nella categoria collegamenti esterni al comprensorio urbanizzato: strade carrozzabili esistenti prevalentemente d'interesse agricolo e/o forestale. Nell'ambito dell'approvazione al Comune veniva richiesto l'allestimento di alcune varianti (cfr. in particolare cap. 6. Riassunto delle varianti e delle modifiche scaturite dall'esame del PR e dalla decisione dei ricorsi, pag. 60-61).
b. Il piano regolatore è stato in seguito integrato da alcune modifiche. Per quanto qui d'interesse, con risoluzione dell'8 febbraio 2011 (n. 909) il Consiglio di Stato ha approvato le varianti conseguenti all'approvazione della revisione del piano regolatore del 2001, fra cui anche il piano della rete viaria e delle attrezzature ed edifici d'interesse pubblico che attribuisce la strada al mapp. 8__________ alla categoria sentieri. Pure in tale sede l'Esecutivo cantonale ha invitato il Comune ad elaborare alcune varianti (cfr. in particolare cap. 5.2. Decisioni che richiedono l'adozione di una variante di PR, pag. 59).
c. Con risoluzione del 15 aprile 2015 (n. 1547) il Governo ha approvato le varianti d'adeguamento conseguenti alla decisione dell'8 febbraio 2011. Per quanto attiene alla rete viaria, le varianti concernono esclusivamente il comparto Peschiera, Boscaccio e Piano e l'inserimento delle linee di arretramento nei comparti Pugerna, San Vitale, Castello e Dogana" e Vissino e Parone (cfr. cap. 2.2. Componenti del piano regolatore oggetto di variante, lett. b, pag. 7).
d. Il piano regolatore è stato in seguito completato con altre varianti non attinenti alla rete viaria.
C. a. Il 1° luglio 2019 __________ e RI 1 si sono rivolti al Comune di Arogno, denunciando il fatto che ci è stato riferito che parlando con uno degli architetti è stato da parte del Comune messo in dubbio il carattere di strada della Via che porta da San Vitale alla mulattiera per Bissone (…). Non possiamo evidentemente accettare tale declassamento.
b. Con risoluzione del 15 luglio 2019 (n. 423) il Municipio ha comunicato a __________ e RI 1 che, come già ribadito in più occasioni, il mapp. 8__________ appartiene alla categoria dei sentieri, concludendo che Ad ogni modo incontestabile è il fatto che giuridicamente è vincolante il Piano Regolatore in vigore che data del 10 agosto 2015 (recte: 15 aprile 2015, n.d.R.) con tutte le sue successive varianti approvate.
c.
c.a. Avverso tale decisione __________ e RI 1 sono insorti davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento con rinvio agli art. 208 e 213 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). Contestualmente essi hanno pure formulato istanza di restituzione in intero dei termini per presentare ricorso ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), chiedendo l'annullamento del PR di Arogno datato 10 agosto 2015 relativamente alla parte che declassa il mapp. 8__________ RFD Arogno da "strada" a "sentiero".
c.b. L'allegato ricorsuale era formulato anche a valere quale istanza di restituzione dei termini per la presentazione di osservazioni al progetto di Piano Regolatore che data del 10 agosto 2015 nei confronti del Comune di Arogno e quale ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, con contestuale istanza di restituzione dei termini, tendente all'annullamento della risoluzione di approvazione del PR di Arogno 10 agosto 2015 menzionato da parte del CdS, relativamente alla parte di PR che declassa il mappale 8__________ RFD Arogno da "strada" a "sentiero".
c.c. Con sentenza 90.2019.19 dell'8 agosto 2019 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile il ricorso rivolto contro la risoluzione d'approvazione del PR.
d. Nell'ambito della procedura pendente davanti al Consiglio di Stato (cfr. supra, consid. c.a), l'11 ottobre 2019 __________ e RI 1 hanno presentato una richiesta tendente a estendere le domande di giudizio. La successiva replica del 16 ottobre 2019 ne riprendeva i contenuti e le domande.
e. Con risoluzione del 5 febbraio 2020 (n. 622), il Consiglio di Stato ha respinto, in quanto ricevibile, l'istanza di restituzione dei termini e dichiarato irricevibile il ricorso, vista la presenza di una decisione meramente confermativa, in quanto i ricorrenti erano già stati informati in precedenza circa lo statuto pianificatorio del mapp. 8__________.
f. Con decisione del 6 maggio 2020 (n. 2296) il Governo ha nuovamente dichiarato irricevibile il ricorso per gli stessi motivi. In particolare esso ha ritenuto che ancorché questo Consiglio si sia già indirettamente espresso in merito in ambito pianificatorio nella risoluzione del 5 febbraio 2020, la sua competenza risultava data sotto il profilo dell'applicazione della LOC.
D. a. Avverso la risoluzione del 5 febbraio 2020 __________ e RI 1 sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento (p.to n. 1 del petitum) e formulando una serie di richieste d'accertamento (p.to n. 2, 3 e 4 del petitum). Censurano in particolare una lesione dell'art. 27 cpv. 2 LST per il fatto di non essere mai stati avvisati del declassamento a sentiero del mapp. 8__________.
b. In sede di risposta la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) e il Comune di Arogno chiedono la reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
c. Poiché i ricorrenti si sono aggravati davanti al Tribunale anche contro la risoluzione del 6 maggio 2020 (cfr. consid. che segue), con un unico allegato di replica del 15 settembre 2020 postulano anzitutto la congiunzione delle cause, l'esperimento di un tentativo di conciliazione e di un sopralluogo. Si riconfermano poi nelle loro critiche, che sviluppano e ricapitolano al p.to VI dell'allegato, restringendo invece le loro domande all'annullamento delle decisioni impugnate.
d. Con la duplica il Comune riconferma integralmente le precedenti posizioni. La Sezione è rimasta silente.
E. a. Anche avverso la risoluzione del 6 maggio 2020 __________ e RI 1 si sono aggravati davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento (p.to n. 2 del petitum) e formulando una serie di domande di accertamento (p.to n. 2b e 2c del petitum). Essi invocano al p.to VI del ricorso le medesime censure già avanzate al p.to VI dell'allegato di replica del 15 settembre 2020 (cfr. supra, consid. D.c).
b. In sede di risposta il Consiglio di Stato e il Comune di Arogno postulano la reiezione del gravame, il primo senza formulare particolari osservazioni. Gli argomenti avanzati dal Comune verranno esposti, se necessario, in appresso.
c. Circa i contenuti della replica si rinvia a quanto esposto sopra al consid. D.c.
Il Comune e il Consiglio di Stato non hanno duplicato.
F. Il 31 ottobre 2020 è deceduta __________, a cui è subentrato il marito RI 1 (cfr. comunicazione del 28 gennaio 2021).
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale è data in base all'art. 84 lett. a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e all'art. 208 cpv. 1 LOC. La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dai giudizi impugnati di cui è destinatario, è data (art. 65 cpv. 1 LPAmm). I ricorsi, tempestivi (art 68 cpv. 1 LPAmm), sono pertanto ricevibili in ordine, nei limiti indicati al consid. 1.3.
1.2. Avendo il medesimo fondamento di fatto, i ricorsi possono essere decisi con un unico giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm), che può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il sopralluogo sollecitato dal ricorrente non appare idoneo ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della vertenza. Non è inoltre ben dato di vedere su quali basi questo Tribunale potrebbe indire un esperimento di conciliazione (art. 23 LPAmm) per sottoporre alle parti (preliminarmente) una proposta transattiva/conciliativa. In ogni caso, per i motivi che verranno espressi in seguito, esso risulterebbe privo di probabilità di esito favorevole (RDAT I-1998 n. 19).
1.3. Le decisioni impugnate si limitano a dichiarare irricevibile il ricorso, rispettivamente a respingere, in quanto ricevibile, l'istanza di restituzione dei termini. Nella misura in cui il ricorrente, ripercorrendo diffusamente fatti e procedure lontane nel tempo, invoca la violazione di innumerevoli norme e principi costituzionali da parte del Comune e delle varie Autorità, riassunti al p.to VI dell'allegato di replica del 15 settembre 2020, in relazione all'asserito "declassamento" della strada al mapp. 8__________, non confrontandosi o confrontandosi solo marginalmente con l'oggetto del contendere, le sue critiche sono dunque irricevibili.
2. Ricorso del 12 marzo 2020
2.1. Istanza di restituzione del lasso dei termini
2.1.1. Prima di entrare nel merito della vertenza va considerato quanto segue.
2.1.1.1. Con il ricorso davanti al Consiglio di Stato, RI 1 ha formulato un'istanza di restituzione in intero dei termini e chiesto l'annullamento del PR di Arogno datato 10 agosto 2015 relativamente alla parte che declassa il mapp. 8__________ RFD Arogno da "strada" a "sentiero", riprendendo l'indicazione contenuta nella risoluzione del 15 luglio 2019 impugnata, secondo cui incontestabile è il fatto che giuridicamente è vincolante il Piano Regolatore in vigore che data del 10 agosto 2015 con tutte le sue successive varianti approvate (cfr. supra, consid. C.b). Tale scritto conteneva tuttavia manifestamente un errore di trascrizione: non avendo il Consiglio di Stato emanato risoluzioni il 10 agosto 2015 concernenti il piano regolatore di Arogno, la risoluzione municipale si riferiva in realtà alla risoluzione governativa del 15 aprile 2015 (n. 1547), mediante la quale venivano approvate le varianti d'adeguamento conseguenti alla decisione dell'8 febbraio 2011, anche questa passata in giudicato incontestata. Senonché, come esposto in narrativa (cfr. supra, consid. B.a e B.b), il "declassamento" a sentiero della strada al mapp. 8__________ è avvenuto nell'ambito dell'elaborazione delle varianti adottate dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009, regolarmente pubblicate dal 15 febbraio al 16 marzo 2010 (cfr. FU 10/2010 del 5 febbraio 2010) e approvate dal Consiglio di Stato con risoluzione dell'8 febbraio 2011 (n. 909), di modo che le successive varianti di piano regolatore, fra cui quella approvata il 15 aprile 2015, non hanno fatto altro che riprendere il vincolo, ciò che esclude(va) la possibilità di rimetterlo in discussione, trattandosi tutt'al più di una mera decisione confermativa di una precedente decisione cresciuta in giudicato (RDAT I-1998 n. 40 consid. 4 con riferimento; STA 90.2011.151-155 del 4 dicembre 2014 consid. 3.2). Rettamente dunque il Governo, nella decisione impugnata, ha rilevato l'incongruenza, ritenendo che l'istanza di restituzione dei termini non potesse che riferirsi alla procedura pianificatoria conclusasi nel 2011.
2.1.1.2.
Pure a giusto titolo il Governo nella sua decisione non ha tenuto conto di
quanto postulato dal ricorrente nell'istanza dell'11 ottobre 2019, rispettivamente nella replica
successiva, che estendevano le domande di giudizio (cfr. supra, consid. C.d; André Moser in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin
Schindler [curatori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, II
ed., Zurigo/San Gallo 2019, ad art. 52 n. 4 e 6; Frank
Seethaler/Fabia Portmann in: Bernhard Waldmann/
Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, II ed.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, ad art. 52 n. 39). Neppure il ricorrente
pretende il contrario.
2.1.2. Come già davanti al Governo, RI 1 sostiene anche in questa sede che la mancata osservanza dei termini di ricorso contro le varianti adottate dal Consiglio comunale il 14 dicembre 2009, sia avvenuta senza sua colpa, avendo omesso il Municipio, parallelamente alla pubblicazione delle varianti, di avvisarlo del "declassamento" del sentiero in violazione dell'obbligo di cui all'art. 27 cpv. 2 LST. Seppur implicitamente il ricorrente sembra dunque prevalersi del principio, codificato all'art. 20 LPAmm, secondo cui una notifica difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio. Tale tesi non merita accoglimento per i seguenti motivi.
2.1.2.1. La revisione all'esame è stata avviata in vigenza della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365; in vigore sino al 31 dicembre 2011), applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 117 LST. La LALPT prevedeva che il piano regolatore era adottato dal legislativo comunale (art. 34 cpv. 1 LALPT). Il municipio procedeva sollecitamente alla pubblicazione della decisione di adozione presso la cancelleria comunale per il periodo di 30 giorni (art. 34 cpv. 1 LALPT). La pubblicazione era annunciata almeno 10 giorni prima agli albi comunali, nel Foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT). Contro il contenuto del piano era dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione (art. 35 cpv. 1 LALPT). Erano legittimati a ricorrere (art. 35 cpv. 2 LALPT): ogni cittadino attivo nel comune (lett. a); ogni altra persona o ente che dimostrasse un interesse degno di protezione (lett. b). A norma dell'art. 37 cpv. 1 LALPT il Consiglio di Stato esaminava gli atti e decideva i ricorsi, approvava in tutto od in parte il piano regolatore, oppure negava l'approvazione. Contro le decisioni del Consiglio di Stato era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 38 cpv. 1 LALPT).
2.1.2.2. La LST, in vigore dal 1° gennaio 2012, ha istituito un regime giuridico sostanzialmente analogo a quello previsto dalla LALPT per quanto attiene alla procedura di adozione, approvazione ed impugnazione del piano regolatore: si vedano gli art. da 25 a 30 LST. L'art. 27 cpv. 2 LST, concretizzato dall'art. 36 cpv. 3 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110), ha tuttavia introdotto l'obbligo, per il municipio, di avvisare personalmente i proprietari direttamente toccati in maniera incisiva dai provvedimenti della pubblicazione della decisione di adozione del piano regolatore.
2.1.2.3. Contrariamente alla LST, la LALPT non prevedeva l'obbligo, per l'autorità, di avvisare personalmente i proprietari dell'adozione del piano regolatore o di una sua variante. Questa normativa cantonale risultava conforme all'ordinamento costituzionale e legislativo federale. La giurisprudenza relativa agli art. 4 cpv. 1 dell'or abrogata Costituzione federale del 29 maggio 1874, 29 cpv. 2 della Costituzione federale vigente del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), e 33 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) ha in effetti stabilito che le citate disposizioni esigono, di massima, la semplice pubblicazione dei piani, la quale, nella fattispecie, è regolarmente avvenuta. La legislazione federale non impone invece l'obbligo d'informare personalmente i proprietari fondiari in caso di adozione o di modifica dei piani stessi. Ai proprietari incombe infatti il compito di interessarsi costantemente riguardo alla situazione giuridica dei loro fondi; principio che ritorna applicabile anche quando essi non risiedono nel comune dove sono siti questi ultimi (RDAT II-1999 n. 9 consid. 6b; inoltre: RtiD I-2010 n. 20
consid. 3.2; Heinz Aemisegger/Stephan Haag, Praxiskommentar zum Rechtsschutz in der Raumplanung, Zurigo 2010, ad art. 33 n. 25). In conclusione, dato che, come visto sopra, alla fattispecie risulta applicabile la LALPT, non può quindi giovare al ricorrente l'appellarsi all'art. 27 cpv. 2 LST.
2.1.3. Occorre ora analizzare se in concreto erano date le premesse per accogliere l'istanza di restituzione del termine per contestare le varianti adottate nel 2009, che il Governo ha respinto.
2.1.3.1. Secondo l'art. 15 LPAmm, i termini non rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa (cpv. 1). La domanda di restituzione contro il lasso dei termini, prosegue la norma, dev'essere presentata all'autorità competente entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (cpv. 2).
2.1.3.2. L'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei suoi requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (STF 2C_747/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.2). Ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 LPAmm, la parte, rispettivamente il suo rappresentante, che intende prevalersene deve dunque dimostrare di essere esente da qualsiasi colpa e che non avrebbe potuto agire tempestivamente nemmeno dando prova di un comportamento scrupoloso; a questa valutazione si applica un metro rigoroso e oggettivo (cfr. ancora di recente, STF 2F_17/2014 del 19 settembre 2014 consid. 2.2.1 con rinvii; Patricia Egli in: Waldmann/Weissenberger [curatori], op. cit., ad art. 24 n. 4). Per poter essere ammessa l'assenza di colpa, la parte deve dimostrare che né a lei né al suo eventuale patrocinatore possa essere imputata anche solo una leggera negligenza (Egli, op. cit., ad art. 24 n. 16).
2.1.3.3. In concreto, come visto sopra, l'istanza di restituzione dei termini presentata da RI 1 il 24 luglio 2019 non poteva che riferirsi alle varianti adottate dal Consiglio comunale il 14 dicembre 2009. Il Governo, nell'evaderla, ha quindi giustamente ritenuto che l'istanza si palesasse irricevibile nella misura in cui si riferiva alla procedura pianificatoria conclusasi con risoluzione governativa del 15 aprile 2015, già per il fatto che il declassamento dell'asse viario (fmn 8__________) a "sentiero" è avvenuto con la procedura consolidatasi nel 2011, per poi respingerla nella misura in cui si riferiva a quest'ultima procedura. Tale conclusione merita conferma. Infatti, anzitutto nel gravame non sono stati fatti valere impedimenti che avrebbero precluso al ricorrente di insorgere a suo tempo contro le varianti adottate nel 2009. Inoltre, come rilevato nella decisione impugnata, con risoluzione del 24 luglio 2017 (n. 381), prodotta anche dal ricorrente in questa sede (doc. D), il Municipio di Arogno gli aveva indicato che Innanzi tutto occorre precisare che quella che voi chiamate erroneamente strada, in realtà a Piano regolatore è definita come sentiero. E ancora, più sotto, Nel caso del mappale 8__________ RFD, lo stesso è definito a Piano regolatore quale sentiero comunale (che collega "San Vitale" alla località "Al Bosco); lo stesso fa parte inoltre della rete dei sentieri escursionistici cantonali e sottostà alla Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS). L'istanza del 24 luglio 2019 risultava pertanto in tutti i casi palesemente tardiva. A nulla vale al ricorrente appellarsi al fatto che lo scritto del 24 luglio 2017, che rispondeva a una sua e-mail del 30 giugno 2017, sia stato inviato al segretariato dello studio legale di cui è titolare soltanto il 6 ottobre 2017, allorquando era ricoverato per un infarto al Cardiocentro, e che il contenuto del medesimo non sarebbe stato comunque chiaro, rispettivamente non si potesse capire il nesso tra la lettera del Comune e la pacifica usuale domanda del 30.06.2017. A prescindere dal fatto che il contenuto dello scritto è chiarissimo, il conferimento a terzi, se non alle figlie, di un mandato per amministrare le sue proprietà e compiere gli atti necessari alla loro gestione avrebbe infatti permesso di ovviare agevolmente a quelle difficoltà che ora egli invoca (STF 8.2.1999 n. 1P.319/1999 in re V. pubblicata in RDAT-II 1999 n. 8; DTF 119 II 86 consid. 2a; GAT, n. 351). In ogni caso nulla giustifica la sua passività sull'arco di due anni, considerata la durata limitata del ricovero.
2.2. Risoluzione del 15 luglio 2019 (n. 423)
2.2.1. Per principio possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità d'imperio, in casi concreti e individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. art. 1 cpv. 1 e 2 LPAmm; RDAT II-1994 n. 8; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, ad art. 1 n. 4; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 200).
2.2.2. Come esposto in narrativa, mediante la risoluzione del 15 luglio 2019 il Municipio di Arogno ha comunicato al ricorrente che, come già ribadito in più occasioni, il mapp. 8__________ appartiene alla categoria dei sentieri e che mai è appartenuto alla categoria delle strade veicolari comunali…, in quanto le strade pubbliche veicolari servono per garantire l'urbanizzazione di quartieri residenziali. Situazione ben diversa del caso concreto dove invece si è in presenza di un'unica abitazione secondaria (la vostra al mapp. 12__________) e di alcuni diroccati isolati (…) tutti siti fuori zona edificabile. Ora, in base ai principi appena esposti, a tale risoluzione non perveniva la qualità di decisione impugnabile, trattandosi di uno scritto meramente informativo, che non poteva formare oggetto di ricorso. Di conseguenza, seppure per motivi diversi da quelli addotti dal Governo (presenza di una decisione confermativa), la decisione di dichiarare irricevibile il gravame merita conferma.
2.2.3. Ben inteso, qualora il ricorrente intendesse ottenere un riesame della pianificazione relativa al mapp. 8__________, dipendente peraltro dalla dimostrazione dall'adempimento dei severi criteri di cui all'art. 21 cpv. 2 LPT, egli dovrebbe promuovere la relativa procedura (cfr. STA 90.2011.151-155 citata consid. 3.2., che rinvia sul tema alla STA 90.2011.42 del 14 giugno 2012). Manifestamente lo scritto del 1° luglio 2019 (cfr. supra, consid. C.a) non adempie tali requisiti.
2.3. A titolo abbondanziale si rileva infine che il transito veicolare su sentieri non è di principio escluso. L'art. 17 cpv. 2 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS; RL 726.100) sancisce infatti il diritto dei comuni e del Dipartimento, secondo le rispettive competenze, di destinare i percorsi pedonali anche ad altri usi, a condizione che siano compatibili con la destinazione pedonale.
2.4. Per tutti questi motivi il ricorso del 12 marzo 2020 non merita accoglimento.
3. Ricorso del 12 giugno 2020
La risoluzione del 6 maggio 2020, che dichiara irricevibile il ricorso del 24 luglio 2019 contro la risoluzione del 15 luglio 2019 (n. 423) del Municipio di Arogno, ricalca pedissequamente nell'argomentazione e nell'esito la risoluzione del 5 febbraio 2020, che, come appena visto, merita conferma. Incomprensibile pertanto la necessità di emanarla, posto che il richiamo di un'altra norma atta a fondare la propria competenza non giustifica in alcun caso di riesaminare un ricorso già dichiarato irricevibile. Per sua natura essa va quindi assimilata a una decisione confermativa, che non risulterebbe impugnabile in questa sede (cfr. DTF 118 la 209 consid. 2b e rif. ivi citati; RDAT I-1995 n. 9; Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 49 n. 18; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 34 n. 5c). Tant'è che anche le tesi avanzate nel gravame all'esame non fanno che ricalcare quelle già esposte nel ricorso del 12 marzo 2020. Il quesito circa la natura della decisione in oggetto non merita tuttavia ulteriore disamina, ritenuto che quand'anche essa risultasse impugnabile, il ricorso del 12 giugno 2020 andrebbe respinto per gli stessi motivi esposti in precedenza.
4. Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Vengono assegnate le ripetibili al Comune, patrocinato, che non dispone di un servizio giuridico (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso del 12 marzo 2020 (a) è respinto.
2. In quanto ricevibile, il ricorso del 12 giugno 2020 (b) è respinto.
3. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 2'500.- sono poste a carico del ricorrente, al quale va retrocesso l'importo di fr. 800.- versato in eccesso. Il ricorrente rifonderà al Comune fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera