Incarto n.
90.2022.26

 

Lugano

8 settembre 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

 

vicecancelliere:

Mariano Morgani

 

 

statuendo sul ricorso del 7 luglio 2022 della

 

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione del 1° giugno 2022 (n. 2854) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del Comune di Muralto concernente l'inserimento paesaggistico degli interventi edilizi;

 

 

ritenuto,                         in fatto

 

A.   a. Durante la seduta del 12 ottobre 2020 il Consiglio comunale del Comune di Muralto ha adottato una variante del piano regolatore, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 14 ottobre 2008 (n. 5231), volta a garantire il corretto inserimento degli interventi edilizi nel paesaggio e a evitare scelte architettonico-costruttive decontestualizzate tramite la modifica degli art. 17, 22, 22bis e 25 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR). In particolare l'art. 22 NAPR, concernente i corpi tecnici, prevede segnatamente, allo scopo di ottenere un adeguato inserimento estetico-paesaggistico dei pannelli solari termici o fotovoltaici, che i pannelli devono essere complanari e integrati nella falda del tetto. Essi inoltre non devono alterare le proporzioni del tetto e pertanto devono avere nel loro insieme una dimensione complessiva adeguata rispetto alla superficie totale del tetto. Inoltre, l'art. 25 NAPR, concernente le coperture, impone sui tetti piani la realizzazione di una superficie sistemata a verde per almeno il 50% della superficie di copertura.

 

b. Avverso tali modifiche, RI 1 si è aggravata davanti al Consiglio, postulandone l'annullamento. Essa ha giustificato la sua legittimazione a ricorrere in qualità di persona giuridica pianificatrice e installatrice di impianti fotovoltaici, lesa nello specifico nel suo legittimo interesse economico nell'esecuzione di impianti solari fotovoltaici sui tetti degli stabili siti nel Comune di Muralto, che l'adottanda variante di PR va ad impossibilitare, rispettivamente limitare fortemente.

 

c. Con risoluzione del 1° giugno 2022 (n. 2854) il Consiglio di Stato ha approvato la citata variante, ordinando al Comune di adottare entro 1 anno una modifica dell'art. 25 NAPR in modo da assicurare condizioni adeguate per l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti piani (cfr. p.to n. 2 del dispositivo, pag. 10). Parallelamente il ricorso della RI 1 è stato dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva.

 

 

B.   Avverso tale decisione RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando in via principale l'annullamento degli art. 22 e 25 NAPR e, in via subordinata, il rinvio degli atti al Governo affinché decida nel merito. Chiede inoltre che al ricorso venga concesso l'effetto sospensivo.

 

 

C.   Richiamati gli atti informanti la variante dall'istanza inferiore, il ricorso non è stato intimato alle parti per la risposta.

 

 

Considerato,                in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100). La legittimazione attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Se fosse legittimata a in-sorgere davanti al Consiglio di Stato è questione di merito che verrà esaminata in appresso.

 

1.2. Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm) e alla sua intimazione alle controparti per la presentazione di una risposta (art. 72 LPAmm).

 

 

2.    Oggetto della presente procedura è il quesito di sapere se è a torto o a ragione che il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso della RI 1 per difetto di legittimazione attiva. In proposito il Tribunale considera quanto segue.

 

2.1. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LST contro il contenuto del piano sono legittimati a ricorrere davanti al Consiglio di Stato ogni cittadino attivo nel comune (lett. a) come pure ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione (lett. b). Introducendo il requisito dell'interesse degno di protezione, che coincide con quello ancorato all'art. 65 cpv. 1 lett. c LPAmm (cfr. Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015 pag. 203 segg., pag. 210), il legislatore ha voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi, non essendo cittadino attivo del comune in questione, non sia toccato dal provvedimento impugnato altrimenti che qualsiasi altra persona o che la collettività. Occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro lato basta, però, l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica, può essere sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio al menzionato requisito basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale, immediato e attuale all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.1 e rinvii).

 

2.2. La disciplina oggetto di contestazione è parte integrante del piano delle zone del piano regolatore di Muralto, motivo per cui essa è assimilabile a una decisione concreta, alla quale vanno applicati i principi che reggono l'impugnabilità delle decisioni (DTF 116 Ia 207 consid. 3b). Ferma questa premessa per poter insorgere davanti al Consiglio di Stato contro la variante adottata dal comune, la ricorrente avrebbe dovuto sostenere e, soprattutto, dimostrare di essere portatrice di un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 lett. b LST e della giurisprudenza testé enunciata, l'ipotesi di cui alla lett. c del medesimo dispositivo essendo d'acchito esclusa.

 

2.3 In proposito essa ritiene che il suo interesse deriverebbe dal fatto che le modifiche adottate dal Comune si ripercuoterebbero sulla possibilità e l'opportunità di installare impianti fotovoltaici sugli immobili siti nel territorio comunale. A sua detta, poiché fra i suoi scopi statutari vi sarebbe anche la posa di tali impianti e la sua sede è situata in un comune limitrofo, il divieto, rispettivamente l'eccessiva limitazione della sua attività sul territorio di tale Comune le cagiona un potenziale (…) pregiudizio economico. Sottolinea inoltre come soltanto una cerchia ristretta di ditte sarebbero autorizzate nel Cantone a posare detti impianti e come esse, a differenza di un normale cittadino, disporrebbero delle conoscenze tecniche necessarie per confutare i contenuti della variante. Sostiene infine come di recente le sia stata affidata la posa di un impianto fotovoltaico a Muralto e come anche in futuro potrebbero esserle commissionati lavori analoghi nello stesso comune, così come già avvenuto in passato. In proposito si considera quanto segue.

 

2.4. Anzitutto l'art. 22 NAPR si limita a prescrivere delle modalità di posa dei pannelli solari, che non incidono direttamente sull'attività economica della ricorrente. Tant'è vero che nel ricorso essa ne critica dal profilo tecnico i contenuti e la sensatezza per quanto attiene alla loro installazione su tetti piani, intravvedendo una lesione della garanzia della proprietà di coloro che dovranno attenersi alle nuove disposizioni, di cui si fa portavoce. Anche per quanto attiene all'obbligo di integrazione dei pannelli nei tetti a falda, essa invoca un aumento vertiginoso dei costi di installazione, rifacendosi ancora una volta alle ripercussioni economiche derivanti ai (soli) proprietari. Entro questi limiti è palese che l'insorgente non disponga di un interesse diretto, ma unicamente mediato all'annullamento della disposizione in parola.

 

2.5. Nemmeno nella misura in cui l'insorgente sostiene che il divieto, rispettivamente l'eccessiva limitazione della sua attività sul territorio di tale Comune le cagiona un potenziale (…) pregiudizio economico, essa dimostra di essere toccata direttamente dalle citate modifiche, bensì (nuovamente) di essere portatrice di un interesse (solo) indiretto di carattere economico, dipendente dal fatto di ottenere da parte di proprietari di terreni e/o edifici (o da altri soggetti terzi), l'assegnazione a Muralto di lavori, che peraltro in concreto essa ha dimostrato essere solo occasionali. Ora, la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che un mero rapporto di carattere contrattuale fra il destinatario della decisione e il terzo ricorrente (ad esempio architetto, artigiano, imprenditore) non è atto a fondare di per sé la legittimazione attiva di quest'ultimo (DTF 99 Ib 377 consid. 1b, STF 1C_260/2009 del 6 ottobre 2009 consid. 4.3; René Wiederkehr/Stefan Eggenschwiler, Die allgemeine Beschwerdebefugnis Dritter, Eine Übersicht über die Rechtsprechung zur materiellen Beschwerdebefugnis Dritter im öffentlichen Verfahrensrecht, Berna 2018, n. 291-292 e rinvii). Alla luce di quanto precede occorre concludere che, a giusta ragione, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il suo ricorso.

 

 

3.    L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda di adozione di misure provvisionali.

 

 

4.    La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza della ricorrente (art. 47 LPAmm).

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico dell'insorgente.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     Il vicecancelliere