statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2023 di
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RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 e RI 5 RI 6 e RI 7 |
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contro |
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la risoluzione del 30 novembre 2022 (n. 5861) con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa degli insorgenti avverso la modifica di poco conto del piano regolatore del Comune di Cadenazzo, sezione di Robasacco, concernente il nuovo assetto edificatorio dei mapp. 97, 98, 107, 108, 109 e 111; |
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ritenuto, in fatto
A. I mapp. 97 (29 m2) e 107 (179 m2) di Cadenazzo, sezione di Robasacco, di proprietà del Comune, e i mapp. 98 (33 m2), 108 (115 m2), 109 (31 m2) e 111 (75 m2), appartenenti a CO 3 e CO 2, sono attribuiti alla zona del nucleo tradizionale (NV) dal piano delle zone dell'allora Comune di Robasacco, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 17 aprile 2002 (n. 1746). Il piano delle attrezzature ed edifici d'interesse pubblico AEP e del traffico grava il vicolo ai mapp. 122, 123 e 107, che sbocca a sud, est e nord su via __________, con il vincolo di percorso pedonale. Sotto il mapp. 107 scorre un riale intubato, che prosegue poi a cielo aperto verso sud (mapp. 105).
Estratto piano delle zone e delle AEP e traffico (rielaborazione)
---: percorso pedonale ---: corso d'acqua intubato via __________
B. a. Al fine di permettere una struttura edificatoria e fondiaria logica e ordinata all'interno del nucleo e definire lo spazio riservato alle acque (SRA) del riale intubato, il Municipio di Cadenazzo ha sottoposto al Dipartimento del territorio per approvazione una modifica di poco conto, che trae origine dalla proposta di permuta fondiaria avanzata da CO 3 e CO 2 e che prevede il ridisegno dei mapp. 97, 98, 108, 109 e 111 con contestuale correzione del tracciato del vicolo al mapp. 107 e di via __________ (allargamento) all'altezza dei citati fondi.
Estratto piano delle zone - variante --- spazio riservato alle acque (SRA)
b. Il 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore le modifiche del 21 giugno 2021 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100; BU 2021, 368) e del relativo regolamento del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.101; BU 2021, 373) concernenti, fra l'altro, la procedura semplificata.
c. La variante è stata approvata il 25 gennaio 2022 dal Dipartimento del territorio con una modifica d'ufficio puntuale relativa alla linea di arretramento dal corso d'acqua in corrispondenza dei mapp. 97 e 98.
d. Avverso tale decisione numerosi cittadini attivi del Comune di Cadenazzo, rispettivamente proprietari di fondi situati nella sezione di Robasacco, fra cui RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 e RI 5 nonché RI 6 e RI 7 sono insorti congiuntamente davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento e chiedendo la ricusa dei funzionari del Dipartimento del territorio che si erano occupati dell'incarto.
C. Coinvolti nell'istruttoria CO 3 e CO 2, con risoluzione del 30 novembre 2022 (n. 5861) il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la decisione del 25 gennaio 2022, e approvando la variante con la modifica d'ufficio già disposta dal Dipartimento. Assodata, alla luce delle modifiche della LST entrate in vigore il 1° gennaio 2022 e delle disposizioni transitorie di cui all'art. 117 cpv. 2 LST, l'incompetenza del Dipartimento in materia e ammessa la sua, il Governo ha condiviso la presenza delle condizioni per applicare alla variante il nuovo diritto, concludendo che la medesima adempisse i nuovi criteri previsti dalla legge per adottarla nella forma semplificata. Inoltre, alla luce del fatto che gli interessati erano stati informati circa l'allestimento della variante, esso ha tutelato la mancata messa in atto della procedura d'informazione e partecipazione della popolazione in applicazione dell'art. 5 cpv. 1 LST. Nel merito ha negato la sussistenza di una violazione del principio della stabilità dei piani e confermato la presenza di un interesse pubblico preponderante, benché la variante trovasse la sua genesi in una proposta di permuta.
D. Avverso tale risoluzione RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 e RI 5, RI 6 e RI 7 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Invocando una violazione del diritto di essere sentiti con riferimento alla mancata evasione della loro istanza di ricusa, essi lamentano anzitutto una violazione della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100), poiché la variante consentirebbe una permuta di terreni di proprietà del Comune senza coinvolgere il Legislativo di Cadenazzo. Nel merito criticano le conclusioni a cui è giunto il Governo in merito alla procedura seguita dal Comune e contestano in ogni caso che la modifica, volta a soddisfare unicamente interessi privati, sia sorretta da un sufficiente interesse pubblico e adottata in base a una corretta ponderazione di tutti gli interessi determinanti, fra cui quello relativo alla protezione delle acque. Infine la variante risulterebbe lesiva della scheda R10 del piano direttore (PD), non sarebbe giustificata da un notevole cambiamento delle circostanze, anticipando indebitamente la revisione generale del piano regolatore ormai giunta a scadenza, e sarebbe silente in merito all'obbligo di compensare i vantaggi rilevanti derivanti dalla pianificazione.
E. a. In sede di risposta la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) postula la reiezione del gravame, spiegando in particolare perché non sussisterebbero motivi di ricusa. Dei suoi ulteriori argomenti si dirà, se necessario, in seguito. Il Comune di Cadenazzo si rimette al giudizio del Tribunale mentre CO 3 e CO 2 hanno dichiarato di disinteressarsi alla lite.
b. I ricorrenti non hanno replicato.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 30 cpv. 1 e 35 cpv. 5 LST). Certa è inoltre la legittimazione attiva dei ricorrenti (art. 28 cpv. 2 lett. b e 35 cpv. 3 LST).
1.2. Il gravame, ricevibile in ordine, può essere evaso sulla base degli atti all'incarto, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
1.3. Poiché la controversa variante è stata approvata dal Dipartimento del territorio dopo l'entrata in vigore della modifica legislativa del 21 giugno 2021, essa dovrà essere esaminata nel merito in applicazione del nuovo diritto (art. 117 cpv. 2 LST).
2. Visto l'esito del ricorso, il quesito a sapere se vi sia stata lesione del diritto di essere sentiti non merita di essere approfondito. In ogni caso, alla luce delle spiegazioni addotte dalla Sezione con la risposta, va esclusa la sussistenza di motivi di ricusa atti a invalidare la decisione impugnata.
3. Come esposto in narrativa, la procedura semplificata è stata oggetto delle modifiche della LST e del RLst entrate in vigore il 1° gennaio 2022, finalizzate a garantire i necessari adeguamenti alle modifiche della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) entrate in vigore il 1° maggio 2014, a rendere gli strumenti di pianificazione più efficienti, a permettere una maggiore semplificazione e accelerazione delle procedure e ad apporre i dovuti correttivi alle norme rilevati dalla pratica (cfr. Messaggio n. 7630 concernente la modifica della LST e la richiesta di approvazione di un credito di CHF 5'000'000.- da destinare al fondo cantonale per lo sviluppo centripeto del 6 febbraio 2019 [in seguito: Messaggio 2019], pubbl. in: RVGC 2021-2022, vol. 3, pag. 920 segg., 920-924).
3.1.
3.1.1. L'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 2021 prevedeva quanto segue. Secondo l'art. 33 cpv. 2 vLST (ripreso all'art. 33 cpv. 1 LST con alcune modifiche), il piano regolatore può essere modificato in caso di notevole cambiamento delle circostanze con la procedura ordinaria o con la procedura semplificata. Quest'ultima, disciplinata dagli art. 34 e 35 vLST, era prevista per le modifiche di poco conto ed era fissata come segue: il Municipio allestiva gli atti e, previo avviso anche personale ai proprietari e previa approvazione del Dipartimento, pubblicava gli stessi per un periodo di 30 giorni, con facoltà di ricorso al Governo (art. 35 cpv. 3 vLST). Erano considerate di poco conto le modifiche che toccavano un numero limitato di persone e che interessavano una superficie di terreno non superiore ai 2'000 m2 (art. 34 cpv. 1 lett. b vLST) o mutavano in misura minima una o più disposizioni sull'uso ammissibile del suolo quali, in particolare, i parametri edilizi (altezza massima, distanze dai confini, indice di sfruttamento, di occupazione o di edificabilità) e le linee di arretramento (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. a vLST e art. 42 cpv. 1 vRLst).
3.1.2. Per quanto attiene al requisito del numero limitato di persone, negli intendimenti del legislatore cantonale il termine toccato presupponeva l'esistenza di un rapporto particolare, stretto e degno di nota con l'oggetto della variante; un interesse generico non era sufficiente (cfr. RtiD II-2017 n. 10 consid. 4.2.1, confermata con STF 1C_140/2017 dell'11 maggio 2017 consid. 3.1-3.4; STA 90.2016.48 del 27 ottobre 2016 consid. 4.2). La nozione numero limitato di persone andava invece resa concreta caso per caso. Di principio si poteva ammettere che quindici, venti persone fossero ancora un numero limitato (cfr. Messaggio n. 6309 concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009 [in seguito: Messaggio 2009], pubbl. in: RVGC 2011-2012, vol. 1, pag. 329 segg., pag. 388).
3.2.
3.2.1. Con le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2022 sono stati resi meno severi, ampliandoli, i requisiti per adottare questo tipo di procedura, in particolare tramite l'abbandono della condizione relativa al numero limitato di persone. Secondo l'art. 34 LST possono essere sottoposte alla procedura semplificata le modifiche che a) mutano in misura minima una o più disposizioni sull'uso ammissibile del suolo; b) comportano correzioni dei limiti di zona determinate da ragioni tecniche; c) interessano una superficie di terreno non superiore a 3000 m2 oppure d) in caso di modifiche che riguardano le reti delle vie di comunicazione, se non è modificata la gerarchia delle strade.
3.2.2. Anche dal profilo procedurale l'istituto della procedura semplificata ha subito dei cambiamenti. In particolare, visto l'ampliamento del suo campo di applicazione, è stata introdotta, in analogia con la procedura ordinaria (cfr. art. 26 LST), la fase dell'informazione e partecipazione della popolazione (cfr. art. 4 LPT e art. 4 e 5 LST; Messaggio 2019, pubbl. in: RVGC 2021-2022, vol. 3, pag. 930 con rinvii alla dottrina: ampliando il campo di applicazione della procedura semplificata, si è reso necessario richiamare questa fase per adeguatezza al diritto superiore, nello specifico all'art. 4 LPT). Inoltre competente ora per la sua approvazione è il Consiglio di Stato, che nel contempo evade i ricorsi (ibidem, pag. 11-12). L'art. 35 LST prevede dunque che il Municipio elabora la modifica (cpv. 1) e, esperita l'informazione e la partecipazione agli interessati, l'adotta e la pubblica per trenta giorni presso la cancelleria comunale (cpv. 2) con facoltà di ricorso al Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 28 cpv. 3 LST. Trascorsi i termini di pubblicazione gli atti vengono poi trasmessi al Governo per approvazione ed evasione degli eventuali ricorsi (cpv. 4). La modifica entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato (cpv. 6).
4. 4.1. Come esposto in narrativa, la variante è finalizzata principalmente a migliorare, all'altezza del mapp. 107, la struttura insediativa delle proprietà che costeggiano il vicolo pedonale che si ricongiunge a via __________, e a correggere leggermente l'andamento del medesimo. In questo modo l'assetto della sostanza tradizionale dell'insediamento verrebbe reso più razionale. Definisce inoltre lo spazio riservato alle acque dal riale intubato. Dal profilo formale, il rapporto di pianificazione del giugno 2021 (in seguito: Rapporto 2021), elaborato prima delle modifiche apportate alla LST, giustifica la scelta della procedura semplificata, adducendo che la variante coinvolge un solo proprietario privato, oltre al Comune, non modifica le potenzialità edificatorie dei fondi e interessa una superficie totale di ca. mq 400, ritenendo così dati i requisiti di cui all'art. 34 cpv. 1 vLST. Con decisione del 25 gennaio 2022 il Dipartimento del territorio ha esaminato la variante alla luce del vecchio diritto, approvandola.
Anche il Governo nella decisione impugnata ha ritenuto corretta la procedura adottata dal Municipio di Cadenezzo, verificandola però alla luce dei nuovi presupposti di cui all'art. 34 LST, entrati in vigore 11 mesi prima, e segnatamente ritenendo che la variante interessasse un'area di superficie inferiore ai 3'000 m2 e che il mancato coinvolgimento della popolazione imposto dall'art. 35 cpv. 2 LST si giustificasse alla luce dell'art. 5 cpv. 1 LST, secondo cui se la pianificazione comporta effetti territorialmente limitati o concerne aspetti settoriali, la procedura di informazione e partecipazione può essere circoscritta agli interessati.
4.2. La tesi non merita tutela per i seguenti motivi. Anzitutto, poiché la variante introduce anche lo spazio riservato alle acque (SRA), nel calcolo relativo all'area interessata dalla medesima ai sensi dell'art. 34 lett. c LST andavano inclusi anche i mapp. 78 (1'400 m2), 96 (615 m2), 99 (60 m2), 102 (36 m2), 103 (241 m2), 123 (57 m2), 124 (131 m2), di modo che, sommando tutte le superfici, il limite dei 3'000 m2 risulta, seppur di poco (2 m2), superato. Inoltre il Governo non può essere seguito laddove giustifica (ex post) il mancato coinvolgimento preventivo della popolazione di Cadenazzo nel processo pianificatorio, imposto dal nuovo diritto (cfr. supra, consid. 3.2.2), appellandosi all'art. 5 cpv. 1 LST, a cui pure il Messaggio 2019 fa riferimento (RVGC 2021-2022, vol. 3, pag. 930: si rende perciò doveroso specificare che rimane comunque al Municipio la possibilità di valutare, nel caso di specie, se limitare l'informazione e partecipazione della popolazione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LST, oppure se la modifica sia tanto limitata e di secondaria importanza da poter omettere il coinvolgimento della popolazione). In proposito non occorre chinarsi sulla questione a sapere se, alla luce dell'importanza che perviene al coinvolgimento della popolazione nell'ambito della nuova procedura semplificata (cfr. supra, consid. 3.2.2), in concreto si potesse circoscrivere l'informazione ai soli interessati, poiché va negato in tutta evidenza che il nuovo assetto urbanistico preconizzato per il percorso pedonale al mapp. 107 e per le proprietà limitrofe comporti effetti territorialmente limitati. La modifica s'inserisce infatti all'interno di un nucleo, ossia all'interno di un aggregato compatto e unitario, il cui valore è dato, fra l'altro, dalla coerenza e dalla riconoscibilità della struttura edilizia dell'insediamento, dall'aggregazione dei volumi, dal ritmo della successione degli edifici, dalla qualità spaziale delle vie, delle piazze, dei giardini e degli orti a struttura antica, e la cui sostanza storica e pregio paesaggistico devono essere rispettati e restare leggibili nel futuro (cfr. Linea guida cantonale, Interventi nei nuclei storici, febbraio 2016, pag. 5-6). Ne dà atto, a pag. 14, la Relazione sul piano regolatore approvato nel 2002, al capitolo dedicato alla zona NV, la quale spiega che, pur non riscontrando in questi nuclei grossi pregi di carattere storico-artistico, essi si presentano pur sempre come agglomerati abbastanza compatti derivati da un'edilizia spontanea, testimonianza indiscussa di una comunità. Nella fattispecie il vicolo ai mapp. 107, 122 e 123 è l'unico percorso pedonale all'interno della parte del nucleo principale di Robasacco a valle di via __________. La correzione del suo tracciato irregolare su una lunghezza pari a una quarantina di metri non limita i suoi effetti a questo settore e ai soli edifici limitrofi ai mapp. 108, 109 e 111, ma altera più in generale le sue adiacenze, cancellando una parte della sua trama originaria e quindi del suo assetto storico e degli elementi che lo caratterizzano. Poiché la variante esplica conseguenze più vaste, che si ripercuotono in termini di (nuove) relazioni spaziali, ingombri e rapporti pieno/vuoto che vanno oltre le sue adiacenze, i suoi effetti non possono dunque essere definiti come territorialmente limitati. Già per questi motivi il ricorso deve dunque essere accolto e la decisione impugnata annullata, senza che si renda necessario esaminare le ulteriori critiche sollevate dagli insorgenti. Posto che la variante, se riproposta, verrà adottata dal Consiglio comunale (art. 27 cpv. 1 LST), la questione relativa al suo mancato coinvolgimento nella procedura all'esame perde d'interesse. Inoltre, ritenuto che, per essere attuata, la variante necessita di una permuta ai sensi degli art. 83 segg. della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT; RL 702.100), qualora venisse ripresentata, il suo perimetro andrà indicato nei piani conformemente all'art. 78 cpv. 2 LST.
5. Si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, ritenuto che il Comune, che si è rimesso al giudizio del Tribunale e che in prima sede ha aderito al ricorso, ne andrebbe comunque esente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Quest'ultimo non è tuttavia sollevato dall'obbligo di versare le ripetibili ai ricorrenti, vincenti, rappresentati da un legale solo in questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza la risoluzione del 30 novembre 2022 (n. 5861) del Consiglio di Stato è annullata.
2. Non si preleva la tassa di giustizia. Ai ricorrenti dev'essere retrocesso l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo spese. Il Comune di Cadenazzo verserà agli insorgenti l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili per questa sede.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera