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Incarto n. 553/99
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Lugano 30 giugno 2009 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti arch. Bruno Buzzini |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sull’istanza di retrocessione presentata in data 21 ottobre 1999 da
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ISCE 1, composta da: 1. MIST 1 2. MIST 2 3. MIST 3 4. MIST 4 5. MIST 5 6. MIST 6 tutti rappr. dall’ RA 2
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contro |
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COEP 1 rappr. dal RA 1
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relativamente al mapp. no. 4955 RFD __________,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato, in fatto ed in diritto
1.1.1.
Nel dicembre del 1976 il __________ insieme con la sorella __________,
comproprietari del mapp. no. 348 di __________, da una parte, ed il Comune di __________
dall’altra, costituirono un diritto di compera mediante il quale i
comproprietari si impegnarono a vendere al Comune una superficie di mq 13’188
del mapp. no. 348 che sarebbe andata a formare il nuovo mapp. no. 4955
destinato, secondo il progetto di piano regolare, a scopi pubblici. Il prezzo
fu fissato in fr. 160.- il mq, esclusa però una porzione di mq 316 la cui
cessione era stata precedentemente promessa a titolo gratuito.
Ottenuti, poco dopo, l’autorizzazione a procedere all’acquisto ed il relativo
credito dal Consiglio Comunale, il Municipio risolse di esercitare il diritto
di compera. Il trapasso fu iscritto a registro fondiario il 30.12.1976 ed il
prezzo corrisposto mediante bonifico bancario il 31.12.1976.
1.2. Nel novembre del 1994, informato della rinuncia all’attuazione delle opere
pubbliche originariamente previste sul mapp. no. 4955 e delle scelte pianificatorie
innovative del Comune per quel comprensorio, il __________, nel frattempo
divenuto proprietario unico del mapp. no. 348, si rivolse al Comune di __________
onde ottenere la retrocessione della part. 4955 contro restituzione
dell’indennità a suo tempo percepita.
I colloqui che seguirono con l’ente pubblico ebbero esito infruttuoso,
sostanzialmente perché le parti non riuscirono ad intendersi riguardo all’importo
da restituire.
1.3. Con istanza del 21.10.1999 il __________ ha così adito il Tribunale di
espropriazione rivendicando la retrocessione di mq 12’872 della part. no. 4955
(esclusa, cioè, la porzione ceduta gratuitamente), già oggetto di contratto
espropriativo, contro pagamento della somma di fr. 2'025'542.-.
Il Comune di __________, con osservazioni del 6.12.1999, ha chiesto la
reiezione dell’istanza in quanto irricevibile, argomentando che la superficie
in questione non è mai stata oggetto di una procedura espropriativa e che,
comunque, l’azione è ampiamente prescritta.
In sede di replica gli eredi subentrati al __________, scomparso il 20.8.2001,
hanno mantenuto l’istanza. Riassunta la vicenda e le modifiche intervenute
nella pianificazione locale, essi hanno sottolineato, in particolare, che il
contratto stipulato nel 1976 avvenne quale anticipazione degli acquisti
necessari per l’attuazione del piano regolatore, che peraltro coinvolsero anche
altre proprietà del comprensorio. Avendo sostituito la procedura di espropriazione,
evidentemente inevitabile qualora le parti non avessero raggiunto un accordo, il
contratto ha necessariamente natura espropriativa ed implica il diritto di
esigere la retrocessione.
Nella duplica il Comune ha ribadito l’irricevibilità dell’istanza.
Terminato lo scambio di allegati, il 2.12.2003 ha avuto luogo l’udienza di
conciliazione, dopo di che la procedura è rimasta sospesa, per consentire una
trattativa amichevole, fino all’aprile del 2009, quando, in mancanza di
accordo, il Comune ne ha chiesto la riattivazione.
Le parti sono quindi comparse al dibattimento del 10.6.2009 ed hanno rinnovato
in toto le rispettive tesi e domande.
2.Le
domande di retrocessione sono decise dal Presidente del Tribunale di
espropriazione al quale è però data facoltà di sostituire la propria competenza
con quella del collegio giudicante ai sensi dell’art. 36 cpv. 2 Lespr. (art. 38
cpv. 1 let. c, cpv. 2 Lespr.).
3.3.1.
A norma dell’art. 61 cpv. 1 Lespr., l’espropriato che non vi abbia rinunciato
con dichiarazione scritta può pretendere la retrocessione di un diritto
sottrattogli, previo rimborso dell’indennità ricevuta e di un’eventuale indennità
di deprezzamento, nelle seguenti ipotesi: quando, decorso il termine di 5 anni
dall’acquisto, il diritto in questione non sia stato utilizzato allo scopo
previsto (let. a); quando il diritto espropriato in vista dell’ampliamento
futuro di un’opera non sia stato utilizzato a tale scopo entro il termine di 10
anni dall’acquisto (let. b); quando il diritto espropriato venga alienato o
adibito ad uno scopo diverso da quello per cui l’espropriazione è stata
concessa (let. c).
Nel caso delle let. a) e b) l’azione si prescrive entro 1 anno dal verificarsi
del fatto che dà luogo a retrocessione. Nel caso della let. c) essa si
prescrive invece entro 1 anno dal momento in cui l’avente diritto ne ha avuto
conoscenza, e in ogni caso in 5 anni dall’alienazione o dalla diversa
destinazione (art. 66 Lespr.).
La retrocessione del diritto espropriato può essere chiesta dall’espropriato o
dai suoi eredi (art. 62 cpv. 1 Lespr.).
3.2. La retrocessione presuppone imperativamente una pregressa procedura di
espropriazione formale; ciò si evince chiaramente dalle norme di legge applicabili
che ripetutamente si riferiscono al “diritto espropriato”. Occorre, cioè, che
il diritto di cui è chiesta la retrocessione sia stato sottratto nell’ambito di
un procedimento di espropriazione formale conformemente alla Legge di
espropriazione, poco importa che la procedura si sia conclusa mediante sentenza
o transazione (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad
art. 102, no. 4; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II,
p. 762-763; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, 2001, no. 1368; Catenazzi, Rinuncia a un
vincolo pianificatorio e retrocessione del bene espropriato, in Il Ticino e il
diritto, CFPG, p. 223; TE 10.2005.12 del 29.11.2005 in re CE D. confermata
da TRAM 50.2005.30 del 19.9.2006 e da TF 1P.723/2006 del
27.7.2007).
3.3. La superficie che forma l’odierno mapp. no. 4955 non è stata ceduta nell’ambito
di una procedura di espropriazione formale.
Come già indicato, e come emerge inequivocabilmente dai documenti di causa, essa
fu oggetto di un diritto di compera costituito mediante rogito no. 1033 del
13.10.1976 del notaio avv. __________ (doc. A) annotato a registro fondiario il
15.10.1976 (doc. B).
Il Consiglio Comunale ha approvato il messaggio municipale no. 981 del
18.10.1976, chiedente l’autorizzazione all’acquisto e lo stanziamento del relativo
credito, con risoluzione del 22.11.1976 (doc. C; doc. 2).
Il 27.12.1976 il Municipio ha risolto di esercitare il diritto di compera; su
sua istanza, il trapasso di proprietà è stato iscritto a registro fondiario il
30.12.1976 (doc. D).
3.4. Gli istanti ammettono, invero, che l’acquisto sia avvenuto “a trattative
private”, ma evidenziano che fu dettato da motivi prettamente pubblici e dalla
volontà del Comune di evitare una procedura contenziosa. Questi doveva infatti,
dichiaratamente, assicurarsi quella ed altre superfici già riservate a scopi
pubblici nel piano regolatore che il Consiglio Comunale aveva da poco adottato.
Sicché, in mancanza di un accordo con i privati, l’espropriazione, materiale e
formale, sarebbe stata inevitabile. Quindi, poiché il contratto sostituì la
procedura di espropriazione, esso ha necessariamente carattere espropriativo.
Che la transazione stipulata nel 1976 si riconduca ad uno specifico contesto
pianificatorio ed alla necessità per il Comune di disporre di determinate aree
per l’esecuzione di opere pubbliche, è un fatto incontestabile. Ciò non basta,
tuttavia, per conferirle valenza di contratto espropriativo.
In virtù dell’art. 43 cpv. 1 Lespr. è infatti configurabile come contratto
espropriativo di diritto amministrativo, retto dal diritto pubblico, solo
l’accordo stipulato per iscritto dopo il deposito degli atti di espropriazione,
ovvero dopo l’avvio di una procedura di espropriazione (Hess/Weibel, op.
cit., ad art. 54 no. 1, ad art. 53 no. 1 e 3; Grisel, op. cit., p.
763-764; Häflin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed.
2006, no. 2139; DTF 101 Ib 286 c. 6a, 102 Ia 559 c. 4a, 114 Ib 142 c.
3b).
Ad un tale accordo è riconosciuta forza di decisione; esso rimane soggetto alla
disciplina della legge di espropriazione, segnatamente per quanto attiene
all’esecuzione (art. 44 cpv. 2 Lespr.; Hess/Weibel, op. cit., ad art. 53
no. 10; Häflin/Müller/Uhlmann, op. cit., no. 2140).
Di contro le transazioni che, come il contratto in esame, sono state stipulate
in via extragiudiziaria, non costituiscono contratti espropriativi, bensì
contratti di diritto civile disciplinati dal diritto privato – e quindi
soggetti, semmai, alla giudicatura civile – che non vincolano il giudice delle
espropriazioni. I diritti che sono oggetto di siffatte transazioni sfuggono,
dunque, alla procedura di retrocessione giusta la Legge di espropriazione (RDAT
II-2002 no. 51; TE 10.2005.12 del 29.11.2005 in re CE D. confermata da TRAM
50.2005.30 del 19.9.2006 e da TF 1P.723/2006 del 27.7.2007).
Ne consegue che l’istanza di retrocessione è irricevibile. Non è quindi nemmeno
il caso di accertare se sia tempestiva.
4.Il
principio generale che implica l’addebito delle spese processuali all’ente
espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr.) non si applica alle procedure promosse da
un privato poiché, agendo spontaneamente, egli si assume tutti i rischi del
contenzioso, anche quelli inerenti le spese di giudizio (RDAT I-1994 no.
48).
Visto l’esito dell’istanza, le spese sono poste a carico degli istanti in
solido in quanto soccombenti (art. 70 Lespr., 28 e 31 LPamm.). Non si assegnano
ripetibili.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia 1. L’istanza di retrocessione è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'500.- sono a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco