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Incarto n. 586/00
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Lugano 21 luglio 2011 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Gianfranco Sciarini ing. Argentino Jermini |
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segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sull’istanza di indennizzo del 6 luglio 2000 presentata da
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ISES 1 rappr. dall’ RA 1
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contro |
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COEP 1 rappr. dal Dipartimento del territorio, RA 2
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relativamente al mapp. no. __________ (già mapp. no. __________) RFD di________________,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato, in fatto ed in diritto
1.Lo Stato del Cantone Ticino ha eseguito, a partire
dalla primavera del 1999, una serie di opere stradali lungo la cantonale __________
comprendenti la ristrutturazione degli incroci E ed W in territorio di ____________,
la sostituzione della pavimentazione, un intervento sul ponte verso la zona
industriale e l’edificazione di tre rotonde in territorio di ____________ (W) e
_______ (E ed W).
La messa in atto delle opere è stata preceduta da una procedura di approvazione
dei progetti definitivi e di espropriazione, che il Cantone ha avviato dinanzi
al Tribunale di espropriazione mediante pubblicazione degli atti dal 16.2 al
17.3.1999; essa si è conclusa con sentenza definitiva del 4.5.1999 di
approvazione del progetto così come pubblicato, rispettivamente con decreti di
stralcio del 2.9/25.10.1999 (inc. no. EF/AP 99.522).
2.2.1. La part. no. __________ di _________, non
coinvolta direttamente nella suddetta procedura espropriativa, si trova posta a
confine con la strada cantonale lungo la corsia __________________ in
prossimità dell’incrocio con Via delle ______. Su di essa, all’epoca dei
lavori, ISES 1 conduceva in locazione un’officina specializzata nella revisione
e nella rettifica di motori termici automobilistici e navali.
2.2. In data 19.6.2000 ISES 1 ha presentato al Tribunale di espropriazione una
domanda volta ad ottenere, in via cautelare, la sospensione dei lavori stradali
sostenendo che i macchinari pesanti utilizzati per la rimozione dell’asfalto generavano
vibrazioni tali da rendere del tutto inservibili gli apparecchi di alta
precisione impiegati nella sua officina. La domanda è stata respinta con
decisione del 30.6.2000.
Quindi, con istanza del 6.7.2000, ISES 1 ha convenuto in causa lo Stato del
Cantone Ticino chiedendone la condanna al pagamento di un risarcimento di fr.
1'432'000.-, oltre interessi, a titolo di indennità per espropriazione dei
diritti di vicinato, quest’ultima ascritta alle vibrazioni prodotte dai mezzi
di cantiere, alla polvere ed all’inaccessibilità dell’officina che lo hanno
costretto ad interrompere l’attività a partire dal 5.6.2000 con conseguente
danno pecuniario perdurante dovuto al protrarsi dei lavori anche nell’anno e
mezzo a venire.
Il Cantone ha preso posizione sulla pretesa risarcitoria con memoria
dell’11.9.2000 e ne ha chiesto la reiezione. Fondandosi sul rapporto reso da un
consulente di fiducia esso ha contestato che le vibrazioni, la polvere e le
difficoltà di accesso fossero superiori alla norma e potessero pregiudicare l’attività
dell’istante.
Nel frattempo, su richiesta di quest’ultimo, il Tribunale aveva disposto,
previa nomina di un perito giudiziario, il rilevamento delle vibrazioni presso
l’officina (perizia ing. __________). Le misurazioni, iniziate il 31.7.2000,
sono state effettuate di comune accordo anche nei giorni 10-12 agosto all’interno
dell’officina sigillata nonché, ininterrottamente e senza restrizioni di
accesso, nei giorni 14-27 agosto. Il monitoraggio è poi proseguito anche in
concomitanza con la demolizione del muro d’argine del riale __________ come
pure nei mesi successivi fino all’udienza del 19.2.2001, giorno in cui ne è
stata decisa l’interruzione.
Esperita in seguito un’ulteriore perizia giudiziaria vertente sui limiti di
tolleranza alle vibrazioni dei macchinari posti all’interno dell’officina
(perizia ing. __________), all’udienza del 13.6.2002 le parti hanno stabilito
di comune accordo che il Tribunale avrebbe statuito in via pregiudiziale
sull’esistenza dei presupposti dell’azione.
2.3. Con sentenza del 9.9.2003 il Tribunale di espropriazione ha giudicato
tempestiva e ricevibile la pretesa di ISES 1. Le motivazioni sono note. Qui
basti rammentare, in estrema sintesi, che, accogliendo la tesi dell’istante, il
Tribunale ha raggiunto il convincimento che le vibrazioni alle quali è stata
esposta l’officina, frequentemente superiori alla soglia massima di tolleranza,
e la reiterata ostruzione dell’accesso, abbiano gravemente compromesso
l’attività aziendale configurandosi, perciò, complessivamente come eccessi
oggettivi contrari alle regole di vicinato.
Lo Stato del Cantone Ticino ha impugnato tale decisione mediante ricorso che il
Tribunale cantonale amministrativo ha respinto con sentenza del 25.7.2005 cresciuta
incontestata in giudicato (parz. pubblicata in RtiD I-2006 no. 23).
2.4. Ripresa l’istruttoria, questo Tribunale ha ordinato all’istante di
completare e specificare la sua pretesa di indennizzo. Con memoria del
15.9.2006 ISES 1 ha dunque spiegato che la prolungata inattività dovuta ai
lavori stradali, iniziati nel giugno del 2000 e terminati solo verso la fine
del 2001, ha di fatto portato, nonostante gli sforzi compiuti, all’impossibilità
di rilanciare l’azienda. Pertanto egli ha chiesto il risarcimento di un importo
totale di fr. 1'599'366.- comprendete:
- perdita
di guadagno
durante i lavori e nei 1-2 anni successivi
normalmente necessari per il recupero
attività (giugno 2000 – dicembre 2003) fr. 450'000.-
- perdita di guadagno futura
corrispondente al reddito dell’officina qualora
l’attività fosse continuata normalmente fr. 838'566.-
- onere locativo (giugno 2000- dicembre 2003) fr. 100'800.-
- perdita totale dell’inventario e dei macchinari fr. 100'000.-
- spese varie fr. 20'000.-
- spese di patrocinio fr. 90'000.-
Il Cantone, con osservazioni del 20.10.2006, ha
rilevato che il diritto del conduttore di ottenere il risarcimento del danno
dipendente da immissioni che pregiudicassero l’uso contrattualmente conforme
dell’oggetto locato, non può eccedere la durata del contratto di locazione; a
suo avviso un’indennità è quindi dovuta solo per il periodo intercorso tra
l’inizio della turbativa, ossia il 5.6.2000 (data di apertura del cantiere), ed
il primo termine di scadenza contrattuale, e cioè il 31.12.2000. Considerando,
sulla base degli atti, che il reddito medio nei cinque anni precedenti la
turbativa era di fr. 57/58'000.-, esso ne ha dedotto una perdita netta massima
di fr. 18'603.- che ha accettato di rimborsare. Per il resto ha integralmente
contestato la pretesa siccome priva di fondamento.
Dopo un ulteriore scambio di allegati le parti sono comparse all’udienza del
24.1.2008: fallito il tentativo di conciliazione, esse hanno notificato i loro
mezzi di prova che il Tribunale ha ammesso seduta stante fatta eccezione per
tutta una serie di testimonianze indicate dall’istante nella sua memoria
scritta, sulle quali si è riservato di decidere nel prosieguo della causa.
L’istruttoria è poi continuata con l’audizione dei testi ammessi, il richiamo
di documenti vari e la nomina di una perito giudiziario incaricato della
stesura di una perizia contabile. Il referto è stato consegnato il 24.2.2010 ed
il relativo complemento il 26.11.2010.
Con ordinanza del 19.1.2011 questo Tribunale, alla luce degli atti formanti
l’incarto, ha respinto le prove testimoniali rimaste in sospeso ed ha citato le
parti al dibattimento finale che si è svolto il successivo 3.5.2011. Nella sua
memoria conclusiva l’istante ha definitivamente aggiornato la sua pretesa a fr.
710'137.53 costituiti da:
- perdita
di guadagno
periodo di cantiere (5.6.2000 – 31.12.2001) fr. 95'536.20
periodo di riassetto (1.1.2002 – 31.12.2003) fr. 133'055.38
- perdita valore aziendale fr. 234'252.75
- perdita dell’inventario fr. 80'000.—
- onere locativo fr. 100'800.—
- spese diverse e di patrocinio fr. 66'493.20
Il Cantone, da parte sua, ammette una perdita massima di fr. 25'000.-, importo dal quale dev’essere dedotto l’acconto di fr. 15'000.- già versato in data 20.12.2008.
2.5. ISES 1 è stato posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria a far tempo dal 7.9.2009 con ordinanza del
18.11.2009.
3.3.1. L’istante rivendica un’indennità per perdita di
guadagno di fr. 228'591.58, danno ascritto al fermo lavorativo forzato protrattosi
sia durante la fase di cantiere sia nei due anni seguenti normalmente necessari
per recuperare l’esercizio aziendale (giugno 2000 – dicembre 2003). In aggiunta
egli pretende un’indennità per la perdita totale dell’azienda imputata
all’impossibilità di ricostituire la clientela ed alla conseguente cessazione
definitiva dell’attività alla fine del 2003; sulla scorta di una valutazione
contabile eseguita da un consulente di fiducia, egli quantifica tale pregiudizio
in fr. 234'252.75, importo pari al valore capitalizzato in funzione dei redditi
futuri che avrebbe ancora potuto conseguire.
Il Cantone obietta che l’istante, nella sua qualità di conduttore, ha diritto
al risarcimento dell’utile che avrebbe potuto conseguire o del pregiudizio
determinato dalla turbativa, ma soltanto fino alla scadenza del contratto o al
prossimo termine utile di disdetta. Non è invece ammissibile che l’espropriante
sia costretto a compensare perdite di fatto, e cioè guadagni fondati, ad
esempio, sulla probabilità che il locatore rinnovi il contratto alla scadenza. Su
tali basi il Cantone sostiene che in concreto il periodo da considerare ai fini
dell’indennizzo sia quello intercorso tra l’inizio della turbativa, che
coincide con l’apertura del cantiere (5.6.2000), e la prima scadenza
contrattuale ossia il 31.12.2000 (cfr. doc. 1bis: contratto di locazione del
20.1.1995).
3.2. Anzitutto si impongono alcune osservazioni riguardo al ragionamento del
Cantone poiché questi parte dal presupposto che l’istante avrebbe dovuto
disdire il contratto di locazione entro il mese di giugno 2000 per la fine di
dicembre, quando ciò non era ragionevolmente esigibile. In effetti, considerato
che normalmente i cantieri rappresentano un fastidio temporaneo e che
l’officina costituiva l’unica fonte di reddito per l’istante, quest’ultimo
poteva ritenere, in buona fede, che la turbativa sarebbe cessata entro tempi
ragionevoli e senza che fosse necessario disdire il contratto di locazione: ciò
che in effetti è avvenuto (cfr. teste __________). Oltre tutto non è detto che
a lavori appena iniziati la disdetta fosse la soluzione più saggia: sia perché
la portata e gli effetti delle immissioni non erano ponderabili (o per lo meno
non lo erano ancora) con la dovuta cognizione; sia perché si trattava di
decisione importante, che non poteva essere presa in poco più di tre settimane
dall’inizio delle immissioni; sia infine perché non necessariamente avrebbe
ridotto il danno. Di conseguenza, anche ammettendo – in via puramente ipotetica
– che a fronte della turbativa l’istante dovesse recedere dal contratto in
virtù dell’obbligo che ogni espropriato ha di contenere il danno, un’eventuale
disdetta straordinaria (art. 266g CO) o per sopraggiunti difetti (art. 259b let.
a CO) avrebbe comunque potuto essere data al più presto nel dicembre del 2000
con conseguente scioglimento del contratto non prima del mese di giugno del
2001, e ciò per due motivi: anzitutto perché il termine legale di preavviso per
locali commerciali è di sei mesi (art. 266d CO); ed in secondo luogo perché
all’istante doveva essere riconosciuto il tempo necessario per comprendere
appieno la rilevanza delle immissioni ed i rischi legati all’inattività
persistente, per assegnare al locatore un congruo termine per eliminare il
difetto ed attenderne la scadenza (logicamente) infruttuosa, ed infine per
cercare una sistemazione logistica alternativa.
3.3. Una limitazione dell’uso o del godimento del bene locato, sotto forma di
immissioni eccessive, equivale all’imposizione coatta di una servitù il cui
oggetto consiste nell’obbligo di tollerare le immissioni (Hess/Weibel, Das
Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 19 no. 154; Bovey, L’expropriation
des droits de voisinage, 2000, p. 108-109; DTF 132 II 427 c. 3). Una
tale servitù, giuridicamente equiparata ad un’espropriazione parziale, di regola
è indennizzata in funzione del deprezzamento subito dalla particella gravata
(art. 11 let. b Lespr; Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 155).
Nel caso particolare di un cantiere stradale le immissioni eccessive non hanno
carattere definitivo e pregiudicano solo provvisoriamente l’uso del fondo: la
facoltà di disporne liberamente sarà infatti completamente ripristinata con la
fine dei lavori e la chiusura dell’impianto. Perciò, come in caso di
espropriazione temporanea, l’indennizzo deve coprire solamente il danno che si
è effettivamente prodotto e corrisponde in sostanza ad un’indennità per
inconvenienze giusta l’art. 19 let. c lespr (Hess/Weibel, op. cit., ad
art. 19 no. 158; Bovey, op. cit., p. 109; DTF 132 II 427 c. 6.2).
Concretamente ciò significa che se ad essere colpiti sono stabili commerciali e
di reddito l’indennità compensa, di regola, la perdita d’esercizio subita nel
periodo di vigenza della turbativa nonché eventuali altri pregiudizi, come ad
esempio oneri supplementari di manutenzione, che ne siano una conseguenza
diretta (DTF 132 II 427 c. 6.3-6.4; RDAT 1990 no. 56; Gianoni,
Le immissioni eccessive e i pregiudizi provocati dai cantieri di costruzione di
opere pubbliche nell’ottica del giudice espropriativo, in: Temi scelti di
diritto espropriativo, CFPG 2010, p. 56).
3.4. Nella fattispecie in esame le immissioni eccessive generate dal cantiere
stradale erano costituite, come già accertato, da ripetute vibrazioni ed
ostruzioni dell’accesso. Dagli atti di causa si evince che tali immissioni si
sono manifestate in modo persistente, determinando l’inattività forzata
dell’istante, per la durata di 1 anno tra i mesi di giugno del 2000 e del 2001.
Comprova ne sono tanto i rilevamenti delle vibrazioni provocate dai mezzi di
cantiere eseguiti fino al mese di febbraio del 2001, quanto i rapporti
giornalieri e gli scatti fotografici (fascicoli doc. OO-QQ, TT p. 11) che
attestano univocamente, anche nei quattro mesi successivi, la presenza e l’uso
continui di macchinari pesanti all’altezza dell’officina analoghi a quelli già
impiegati durante la pregressa campagna di misurazione (rulli di varia
grandezza, piastra vibrante, dumper, demolitore, bagger). E’ quindi presumibile
che abbiano provocato scosse tali da rendere inservibili in permanenza gli
strumenti dell’officina. La turbativa è cessata il 19.6.2001, data in cui i
lavori sono stati interrotti (cfr. rapporti giornalieri). Perciò va ritenuto
che a partire da questo momento l’istante fosse in grado di rimettere a punto i
propri strumenti e di riprendere la sua attività. I pochi interventi ancora eseguiti
sulla strada dopo la pausa estiva, tra il 3 ed il 20 settembre (giorno in cui
il cantiere è stato definitivamente smantellato), non erano a connotazione
invasiva né atti a compromettere oltre il sopportabile l’attività che l’istante
doveva già aver ripreso nel mese di giugno.
Ferme restando le considerazioni di cui sopra, si peccherebbe d’ottimismo credendo
che l’istante potesse immediatamente ritornare ai ritmi di lavoro ed ai
risultati d’esercizio passati, specie a fronte del contesto specifico nel quale
operava. Per riacquisire la clientela era necessario un certo lasso di tempo
che viene prudentemente valutato in 1 anno (cfr. perizia 24.2.2010 p. 13). Eventuali
difficoltà di recupero oltre questo periodo non sono ragionevolmente imputabili
al cantiere stradale, e tanto meno può esserlo la chiusura definitiva
dell’azienda: una volta cessata la turbativa e trascorso un accettabile
intervallo di assestamento di 1 anno, la mancata riconquista del mercato è da
ricondurre a fattori indipendenti dall’evento espropriativo o alla situazione
economico-congiunturale. Si tenga presente che l’artigianato specializzato
locale non è particolarmente florido e che in un’epoca di rapida evoluzione
tecnologica, nella meccanica di precisione (ma non solo in questo campo) le
riparazioni e le rettifiche sono interventi sempre meno ricorrenti ai quali,
anche per motivi di convenienza economica, si tende a preferire il ricambio del
pezzo difettoso o la sostituzione tout court dell’apparecchio ricorrendo alla
consulenza di aziende fuori cantone. Non è poi trascurabile che l’impossibilità
lavorativa dell’istante è stata determinata anche da malattia per la quale egli
ha percepito un’indennità per perdita di guadagno negli anni 2001 e 2002.
Tutto ciò considerato la perdita del valore aziendale non è risarcibile. E’
invece indennizzabile la perdita di guadagno subita nel biennio successivo all’apertura
del cantiere.
3.5. Gli spunti necessari per il calcolo dell’indennità sono offerti dalla perizia
giudiziaria del 24.2.2010. Per assolvere il suo mandato, l’esperto si è dichiaratamente
fondato sui conti annuali, utilizzati anche a fini fiscali, ed ha considerato tanto
gli ammortamenti quanto i costi fissi d’esercizio (salari e oneri sociali,
affitto, manutenzioni e spese varie); egli ha spiegato nel dettaglio le
operazioni svolte e motivato puntualmente le sue conclusioni, tanto da offrire
un quadro economico obiettivo e convincente.
Su tali basi è da ammettere una perdita di reddito netto presumibile di fr.
74'605.10 per il periodo di durata del cantiere dal 5.6.2000 al 31.6.2001 (cfr.
perizia p. 9-10), rispettivamente di fr. 50'722.60 per l’anno seguente inteso
quale ragionevole periodo di tempo per riassestare l’azienda (cfr. perizia p. 14).
Importi, questi, che appaiono attendibili anche a fronte del trend
complessivamente negativo che ha caratterizzato i cinque anni precedenti
l’apertura del cantiere (cfr. perizia p. 6).
Sia detto che nel complemento peritale del 26.11.2010 l’esperto ha raggiunto
risultati leggermente inferiori considerando, su richiesta del Cantone, anche le
indennità per perdita di guadagno percepite dall’istante nel 2001 e nel 2002. Le
cifre così ottenute non hanno tuttavia rilevanza ai fini del presente giudizio.
In effetti, per determinare l’indennità, importa stabilire quale sia la
presumibile perdita di reddito dovuta al cantiere per rapporto al reddito
conseguibile in condizioni lavorative normali. In quest’ambito l’indennità per
perdita di guadagno non è un dato di rilievo anche perché non è una voce della
contabilità aziendale né è deducile dai bilanci. Tanto è vero che lo stesso perito
ha confermato, comunque, le risposte già fornite nella perizia di cui ha
espressamente ribadito la correttezza (cfr. complemento peritale p. 14).
Di conseguenza l’indennità per la perdita di guadagno per il periodo 5.6.2000 –
31.6.2002 ammonta a fr. 125'327.70.
4.ISES 1 lamenta inoltre una serie di spese delle quali
pretende di essere risarcito.
Come già indicato l’indennità è finalizzata a compensare il danno effettivo
patito dall’espropriato. In linea di conto entrano quindi, oltre alla perdita
di reddito già ammessa, anche tutti gli altri pregiudizi giusta l’art. 11 let.
c Lespr, purché siano prevedibili, secondo il corso ordinario delle cose, quale
conseguenza dell’evento espropriativo (Bovay, op. cit., p. 109; Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 173, 197).
Nel dettaglio l’istante pretende il rimborso dei seguenti importi:
a) fr. 100'800.- pari alla pigione che avrebbe inutilmente versato nel periodo
giugno 2000 – dicembre 2003.
Tale importo non può essere riconosciuto poiché il canone locativo è già
considerato nei costi determinanti per il calcolo della perdita di reddito
(cfr. perizia p. 9-10, 12-13).
Sia detto, peraltro, che le immissioni eccessive prodotte dal cantiere stradale
costituivano un difetto giustificante una riduzione della pigione giusta l’art.
259d CO (DTF 132 II 427 c. 6.3). Sollecitato ad accordare una tale
riduzione, il locatore ha opposto un rifiuto per il motivo che il canone già
era contenuto (cfr. teste Ricca). Anziché adagiarsi a questa decisione, era
compito dell’istante, per contenere il danno, rivolgersi al competente ufficio
di conciliazione in materia di locazione.
b) fr. 80'000.- per la perdita totale dell’inventario e dei macchinari di
precisione.
Riguardo ai macchinari è stato riferito che, seppur funzionanti, erano datati e
che sono rimasti abbandonati nell’officina dopo la partenza dell’istante finché
lo stesso locatore non è riuscito a liberarsene (cfr. teste __________). Per il
resto la cifra indicata è fondata su semplici dichiarazioni e valutazioni di
parte, rispettivamente su documenti privi di firma, di data e di un qualsiasi
dettaglio monetario (cfr. doc. F e G). Perciò la pretesa non appare adeguatamente
sostanziata. In ogni caso, considerato che il dissesto dell’azienda non è da
imputare ai lavori stradali, manca anche qualsiasi nesso di causalità con l’asserita
perdita dell’inventario.
c) fr. 66'493.20.- per spese diverse e di patrocinio.
L’istante chiede la rifusione delle note di onorario emesse dal geologo __________
(fr. 6'936.15, doc. CC), rispettivamente da __________ (fr. 1'228.80, doc. I), in
relazione alle misurazioni effettuate al mapp. no. 284 (cfr. anche riassunto
prestazioni DAS dell’11.3.2011). Tali esborsi sono correlati a consulenze
giustificabili nel quadro di una corretta tutela degli interessi dell’istante
stesso, e dunque se ne ammette l’indennizzo per complessivi fr. 8'164.95.
Le spese legali sostenute nel procedimento espropriativo non sono una
componente della piena indennità né si configurano quali “altri pregiudizi” ai
sensi degli art. 9 e 11 let. c Lespr, bensì costituiscono pure spese
processuali giusta l’art. 73 cpv. 1 Lespr (DTF 129 II 106 c. 3.1 e
rinvii), ed è su questa base che saranno stabilite.
5.In conclusione, l’indennità espropriativa totale, riconosciuta
sulla base dei considerandi che precedono, ammonta a fr. 133'492.65, importo
dal quale dovrà essere dedotto l’acconto di fr. 15'000.- già versato dal
Cantone in data 20.12.2008.
Tale indennità frutta interessi a partire dal giorno in cui sono iniziati i
lavori poiché in materia di espropriazione di diritti di vicinato quel momento è
parificato all’anticipata immissione in possesso (Hess/Weibel, op. cit.,
ad art. 19 no. 159; DTF 132 II 427 c. 6.5.1; RDAT 1990 no. 56 c.
17). Il tasso d’interesse coincide con il saggio usuale di cui all’art. 52 cpv.
3 Lespr che, già stabilito periodicamente dal Tribunale federale, corrisponde
con effetto dal 1°.1.2010 al tasso ipotecario di riferimento nei contratti di
locazione.
In concreto gli interessi sono dunque da calcolare sulla base dei seguenti
tassi annuali:
- del 4% dal 5.6.2000 al 31.12.2000
- del 4.5% dal 1°.1.2001 al 31.8.2002
- del 4% dal 1°.9.2002 al 30.4.2003
- del 3.5% dal 1°.5.2003 al 31.12.2009
- del 3% dal 1°.1.2010 al 1°.12.2010
- del 2.75% dal 2.12.2010 in poi
6.Le procedure dipendenti da una violazione dei diritti
di vicinato soggiacciono all’istituto dell’espropriazione formale. In tale
ambito, conformemente alla regola generale prevista dall’art. 73 cpv. 1 Lespr, le
spese di procedura sono interamente a carico dell’ente espropriante il quale è
tenuto, inoltre, a versare all’espropriato un’equa indennità per ripetibili. In
concreto non vi è motivo di scostarsi da questo principio poiché, sebbene alla
luce delle risultanze istruttorie la pretesa dell’istante si sia rivelata
eccessiva, non è ravvisabile un agire temerario tale da giustificare la
ripartizione delle spese giusta art. 73 cpv. 2 Lespr (Hess/Weibel, op.
cit., ad art. 114 no. 6).
L’indennità per ripetibili copre le spese oggettivamente necessarie cagionate
dal procedimento che l’espropriato ha sostenuto per tutelare convenientemente i
suoi interessi. L’indennità, che non dipende dal valore litigioso, dev’essere
commisurata all’assistenza effettivamente prestata dal legale per l’adempimento
del suo mandato, ovvero tenendo conto della diligenza dimostrata e del tempo
impiegato come pure della durata e delle difficoltà della causa (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 115 no. 3-4; RDAT II-1994 no. 66; TRAM 5.2.2009
N. 50.2008.4 in re V.).
All’istante è già stata riconosciuta un’indennità per ripetibili di fr. 6'000.-,
relativamente alla prima fase del procedimento, con la sentenza emessa in via
pregiudiziale il 9.9.2003. In
questa sede occorre stabilire l’indennità per la fase successiva alla sentenza
definitiva del Tribunale cantonale amministrativo. Considerato l’impegno profuso per la stesura delle
memorie scritte, come pure in relazione alla posa dei quesiti ed allo studio
dei referti peritali, la partecipazione alle udienze, i colloqui con il cliente
e la corrispondenza, appare equo ritenere che il legale abbia ancora dedicato 25
ore alla pratica. L’indennità di patrocinio è dunque fissata in fr. 6'250.- corrispondenti
a 25 ore lavorative a fr. 250.- l’ora.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia 1. L’istanza è parzialmente accolta. Di
conseguenza lo Stato del Cantone Ticino è condannato a versare a ISES 1, per
titolo di espropriazione formale dei diritti di vicinato, un’indennità di fr. 133'492.65
oltre interessi ai saggi seguenti:
- del 4% dal 5.6.2000 al 31.12.2000
- del 4.5% dal 1°.1.2001 al 31.8.2002
- del 4% dal 1°.9.2002 al 30.4.2003
- del 3.5% dal 1°.5.2003 al 31.12.2009
- del 3% dal 1°.1.2010 al 1°.12.2010
- del 2.75% dal 2.12.2010 in poi
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 2'000.- nonché le spese peritali in fr. 18'292.- sono a carico dello Stato del Cantone Ticino con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 6'250.- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
- avv. Paolo Tamagni, Viale Stazione 32, c.p. 1855, 6501 Bellinzona
- Dipartimento del territorio, Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali, 6500 Bellinzona
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente La segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti