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Incarto n. 46/99
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Lugano 25 maggio 2005 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Argentino Jermini ing. Eraldo Pianetti |
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segretario |
Armando Petrini |
statuendo
sulla pretesa di indennità per espropriazione materiale presentata in data 10
settembre 1999 da
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MIST
1
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Contro |
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COEP 1 rappr. PR 2
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato, in fatto ed in diritto
1.1.1.
Il mapp. no. 107 di S__________ è ubicato sul limitare occidentale del vecchio
nucleo. Di conformazione alquanto irregolare si estende da nord, con una parte
ampia ma spigolosa in declivio, verso sud dove si riduce ad una striscia
allungata pianeggiante. Esso è edificato nella sua parte superiore confinante
con la strada comunale al mapp. no. 109 che scende nella campagna sottostante e
si collega con la nuova strada di circonvallazione.
Il terreno è così censito a RF:
sub. A) autorimessa mq 11
sub. B) tettoia mq 34
sub. C) posteggio mq 57
sub. d) incolto mq 266
sub. e) prato mq 1195
totale mq 1563
1.2. Con risoluzione 22.1.1991 il Consiglio di Stato approvò parzialmente il PR
di S__________ invitando però il Comune ad attuare una serie di adeguamenti
oltre che a riesaminare il territorio edificabile e quindi a ripubblicare
integralmente il piano. Il mapp. no. 107 era attribuito per la parte alta alla
zona residenziale a 2 piani (R2) e per il resto alla zona agricola, soluzione
che i proprietari non contestarono.
Nell’ambito della conseguente revisione del PR adottata dal Consiglio Comunale
il 10/11.10.1994, il terreno fu assegnato in parte alla zona spazi liberi ed in
parte alla zona di espansione del nucleo (EN Comparto A Prato Rotondo), quest’ultima
destinata alla costruzione di unità edilizie principali ed accessorie alternate
a corti e spazi liberi secondo modalità definite nelle norme di applicazione. A
cavallo del mapp. no. 107 e del confinante mapp. no. 106 fu inoltre inserito un
posteggio pubblico (P2) completato con una strada di servizio (16).
Il Consiglio di Stato approvò la revisione – riservate alcune modifiche che qui
non interessano – con risoluzione del 15.3.1995 respingendo contestualmente il
ricorso interposto dai proprietari del mapp. no. 107 che postulavano lo
stralcio della nuova zona EN e del posteggio P2.
I proprietari, riproponendo sostanzialmente le medesime censure, adirono quindi
il Tribunale della pianificazione del territorio (TPT) che, con sentenza
2.7.1996, accolse parzialmente il ricorso annullando la decisione impugnata per
quanto riferita alla zona EN e confermando, invece, il vincolo con destinazione
posteggio pubblico. Un ulteriore ricorso presentato dinanzi al Tribunale
federale fu respinto con sentenza del 28.1.1997.
Negli anni successivi furono approvate altre varianti al piano di utilizzo che
non coinvolgono la part. no. 107.
1.3. Con memoria 10.9.1999 MIST 1 e MIST 2 hanno adito il Tribunale di
espropriazione chiedendo che sia accertata l’espropriazione materiale del mapp.
no. 107, riconducibile al vincolo a posteggio pubblico P2, e sollecitando
inoltre un risarcimento per tale titolo di fr. 258'750 oltre interessi al 5%
dal 22.4.1997. Essi argomentano che il vincolo avrebbe precluso la possibilità
di sfruttare la proprietà a scopi edilizi, ritenuto che il precedente assetto
pianificatorio dipendente dal PR/91 garantiva l’edificabilità dei 2/3 ca. della
proprietà. Da ciò l’indennità richiesta che si compone di fr. 250.- il mq per
la parte già edificabile (mq 903) e di fr. 50.- il mq per la superficie
restante (mq 660), a sua volta svalutata poiché da considerarsi, ormai, come
semplice zona agricola e non più area di respiro rivalutante per il settore
residenziale.
La pretesa è contestata dal Comune secondo cui qualora anche il posteggio P2
fosse stato annullato, l’intero comparto territoriale sarebbe stato escluso
dalla zona edificabile. Tale conclusione troverebbe riscontro inequivocabile
tanto nelle stesse argomentazioni di ordine pianificatorio svolte dai
proprietari nell’ambito della procedura ricorsuale contro la revisione del PR,
quanto nella sentenza del TPT che ha peraltro stralciato l’intera zona EN senza
procedere al rinvio degli atti al Comune per un nuovo riazzonamento. Per altro
verso, al momento dell’entrata in vigore del vincolo, il fondo non aveva le qualità
intrinseche di un terreno edilizio né prospettive di miglior uso ed i
proprietari non avevano manifestato l’intenzione concreta di edificare il
sedime. Di conseguenza i requisiti dell’espropriazione materiale non sarebbero
adempiuti.
Esperita l’istruttoria le parti sono comparse all’udienza finale riconfermandosi
nelle rispettive tesi e domande.
2.2.1.
L’espropriazione materiale, che è corollario della garanzia costituzionale
della proprietà, si avvera e conferisce il diritto ad una piena indennità
quando l’ente pubblico, attraverso un atto pianificatorio definitivo, decreta
un divieto o una limitazione particolarmente grave dell’uso attuale o del
prevedibile uso futuro di un bene – generalmente riferiti al diritto di
costruire – privando il soggetto colpito di una delle prerogative essenziali
insite nel diritto di proprietà.
Anche una restrizione meno rilevante può costituire espropriazione materiale
quando coinvolge una cerchia ristretta di proprietari o ne colpisce uno solo in
maniera tale che, fosse loro negato l’indennizzo, sarebbero costretti a
sopportare, a beneficio della comunità, un sacrificio eccessivo ed
incompatibile con il principio della parità di trattamento.
In entrambi i casi l’edificabilità del fondo immediata o quantomeno prevedibile
in un prossimo futuro è condizione imprescindibile: occorre cioè che con
l’instaurazione del vincolo il proprietario veda svanire una concreta
possibilità di miglior uso (Riva, Kommentar zum RPG, 1999, ad art. 5 no.
123-134; DTF 121 II 417 c. 4a; 125 II 431 c. 3a; RDAT 1990 no. 67
e 85, I-1991 no. 68, I-1992 no. 49).
La problematica verte dunque sul grado di ingerenza dell’atto pianificatorio
nella sfera protetta e sul potenziale edificatorio che soggiacciono ad una
ponderazione oggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla
legittimità di un risarcimento. Perciò occorre vagliare tutti gli elementi che
qualificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento – deducibili
tanto dagli atti pianificatori e dalla legislazione edilizia, quanto
dall’effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo e dalle qualità
intrinseche del fondo – onde accertare se, al momento dell’istituzione del
vincolo, l’edificabilità fosse una realtà di fatto concreta ed attuabile a
breve termine oltre che giuridicamente plausibile.
Il Tribunale è tenuto a procedere d’ufficio all’indagine (DTF 116 Ib
235; RDAT I-1993 no. 53 c. 3).
2.2. La giurisprudenza associa all’istituto dell’espropriazione materiale i
concetti di dezonamento e di non-attribuzione.
Un dezonamento si produce quando l’autorità pianificatoria estromette un fondo
da una zona già definita come edificabile da un piano di utilizzo conforme alla
legge sulla pianificazione del territorio (LPT) per attribuirlo ad una zona non
edificabile. Sebbene attui una restrizione della proprietà, il dezonamento non
ha, sic et sempliciter, connotazione di espropriazione materiale quest’ultima
essendo subordinata all’imprescindibile requisito di verosimiglianza oggettiva
dell’edificabilità del fondo (Riva, op. cit., no. 140, 161-163; DTF
121 II 417 c. 3e, 122 II 326 c. 4).
Dà luogo, invece, ad una cosiddetta non-attribuzione l’autorità pianificatoria
che, adottando il suo primo piano di utilizzo conforme alla LPT, omette di
assegnare un terreno alla zona edificabile. Secondo un’opinione diffusa la
non-attribuzione di principio non adempie ai presupposti di un’espropriazione
materiale e quindi nemmeno è fonte di indennità (Riva, op. cit., no.
114, 141-145; DTF 121 II 417 c. 3e, 122 II 326 c. 4, 125 II 431 c. 3b; RDAT
II-1998 no. 47 c. 3b). Infatti l’ordinamento giuridico vigente ed in
particolare la garanzia della proprietà, non riconoscono al titolare alcun
diritto generico all’attribuzione del fondo ad una zona edificabile o al
mantenimento di uno specifico regime edilizio, neppure se il terreno era
edificabile in base al diritto previgente e dotato delle infrastrutture minime
(DTF 120 Ia 227 c. 2b p. 232, 121 I 245 c. 6a, 455 c. 4a).
Una non-attribuzione potrebbe comportare un obbligo di indennizzo, solamente in
via eccezionale, qualora circostanze particolari, concrete ed oggettive,
avrebbero giustificato l’inserimento in una zona edificabile. Tale ipotesi
potrebbe concretizzarsi qualora il fondo fosse nel contempo edificabile o
quantomeno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, compreso nel
piano generale delle canalizzazioni (PGC) ed il proprietario avesse investito
somme considerevoli in vista della sua urbanizzazione ed edificazione; oppure
qualora il fondo fosse situato in un territorio già largamente edificato;
oppure ancora qualora l’azzonamento fosse legittimato da motivi riconducibili
al principio della buona fede, istituto quest’ultimo che sembrerebbe peraltro
estendersi all’insieme degli aspetti che caratterizzano l’eccezione
sostanzialmente finalizzata a compensare, attraverso un risarcimento, una reale
aspettativa di miglior uso che il proprietario, a fronte di motivi
oggettivamente fondati e concreti, ha riposto nell’ente pubblico e che questi a
deluso (Riva, op. cit., no. 114, 146-160; DTF 121 417 c. 4b, 122
II 326 c. 6a, 125 II 431 c. 4a).
2.3. Il provvedimento pianificatorio definitivo che sopprime o limita la
componente edificabile sottrae il bene al mercato dei fondi edilizi, ne
compromette la libera disponibilità privata e, di riflesso, ne riduce il
valore. Di conseguenza per il giudizio sull’espropriazione materiale è decisiva
la data di entrata in vigore della misura restrittiva che è causa del deprezzamento
(Riva, op. cit., no. 194; DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT
II-1991 no. 68).
Nell’ordinamento giuridico ticinese l’atto pianificatorio che definitivamente
programma, organizza e disciplina le attività di incidenza territoriale
istituendo, tra l’altro, anche le restrizioni che fossero motivate da necessità
pubbliche è il PR (art. 24 LALPT, 14 LPT). L’approvazione del Consiglio di
Stato ne sancisce l’entrata in vigore e con ciò, oltre ad essere giuridicamente
vincolante, il PR crea la presunzione di pubblica utilità per tutte le
espropriazioni, le imposizioni e le opere pubbliche pianificate (art. 39 cpv. 1
e 40 LALPT).
3.3.1.
Il PR/91 è il primo piano di utilizzo di S__________ e pertanto l’estromissione
della parte meridionale del mapp. no. 107 dalla zona edificabile si configura
come semplice non-attribuzione. Il quesito se un azzonamento differente
orientato verso l’edificabilità di quel sedime fosse allora ragionevolmente
ipotizzabile, va risolto negativamente.
Innanzitutto poiché oltre ad essere esclusa dalle zone edificabili delineate in
applicazione del DEPT del 29.1.1980 (cfr. piano), la superficie era pure
esclusa dal perimetro del PGC provvisorio (cfr. estratto) e quindi dal
territorio urbanizzato o da urbanizzare annoverandosi, invece, tra i terreni
idonei alla campicoltura.
D’altra parte essa non apparteneva al territorio largamente edificato, concetto
quest’ultimo che la giurisprudenza interpreta restrittivamente assimilandovi
soltanto il territorio edificato in senso stretto e gli spazi vuoti tra
costruzioni – le cosiddette Baulücken – a tal punto segnati dall’impronta
edilizia dei fondi circostanti da non poter essere attribuiti ad altro destinazione
(Riva, op. cit., no. 159, DTF 121 II 417 c. 5°, 122 II 455 c. 6; Zbl
1999 p. 33 c. 4°; RDAF 1999 I p. 392 c. 4°; RDAT II-1998 no. 48
c. 5b, II-2000 no. 74). Infatti, prescindendo da alcune case lungo la strada
cantonale per D__________ ancora appartenenti al nucleo vecchio e da qualche
baracca, il comparto in esame, adagiato immediatamente ad ovest della strada al
mapp. no. 109, non era insediato bensì occupato da piccoli orti e giardini ed
era marcato da una forte componente agricola; la strada stessa costituiva una
sorta di confine naturale rispetto al vecchio nucleo.
Da ciò la constatazione che la parte meridionale del mapp. no. 107 non aveva le
qualità di un’area edificabile e che tantomeno costituiva una necessità
nell’azzonamento ai fini edificatori. Ne da ulteriore conferma la risoluzione
di approvazione del PR/91 laddove il Consiglio di Stato annotò che la
contenibilità del piano andava oltre le prevedibili necessità del Comune e specificò
che eventuali proposte future di ampliamento della zona edificabile avrebbero
dovuto essere giustificate da un interesse pubblico preponderante (ris. del
22.1.1991 p. 30).
Non è trascurabile, infine, che i proprietari non impugnarono il piano, segno
che non avevano aspettative concrete e che non intendevano destinare la
superficie ad un altro uso.
Di conseguenza nel 1991 la parte esclusa dalla zona edilizia non è stata
colpita da espropriazione materiale.
3.2. Il PR/91 attribuì invece la parte alta del fondo alla zona R2 garantendone
così, secondo gli istanti, l’edificabilità.
L’argomento trascura, tuttavia, che il Consiglio di Stato, pur approvando il
piano delle zone, rilevò il carattere conflittuale della zona R2 con i principi
pianificatori propugnati dal Piano direttore cantonale e suggerì di riesaminare
la situazione nell’ottica di una densificazione degli insediamenti almeno in
quelle parti di territorio dove non era necessario, per particolari ragioni
paesaggistiche, mantenere la zona. Il Comune fu quindi invitato a tenerne conto
ed a formulare proposte concrete nell’ambito dell’aggiornamento del PR da
ripubblicare integralmente (ris. del 22.1.1991 p. 30-31, 52-53, p. 64).
Perciò ben difficilmente si può dedurre dal PR/91 una garanzia assoluta di
edificabilità.
4.4.1.
Il PR/95 modificò la situazione nella misura in cui il Comune propose, per la
località P__________ R__________, l’istituzione di una zona EN e di un
posteggio pubblico P2. Tali provvedimenti colpirono la parte alta del mapp. no.
107 che, per il resto, si trovò posto in zona spazi liberi. In esito alla
procedura ricorsuale innescata dai proprietari la zona EN fu annullata ed il posteggio
confermato (dispositivo no. 1 della sentenza del TPT del 9.7.1996).
Occorre dunque stabilire quale sarebbe stata la destinazione del fondo in
assenza del vincolo.
Il ragionamento va impostato su due premesse fondamentali. Innanzitutto con la
risoluzione di approvazione del PR/95 i documenti relativi al previgente PR/91 furono
dichiaratamente abrogati (ris. del 15.3.1995 p. 52 disp. no. 10). In secondo
luogo, per questo motivo, la successiva decisione del TPT – ad eccezione del
vincolo P2 confermato – creò un vuoto pianificatorio in quello specifico comparto
già inserito in zona R2 e poi EN.
Infatti lo stralcio della zona EN non ripristinò la previgente zona R2 poiché
questa era oramai abrogata, ma nemmeno comportò sic et sempliciter l’attribuzione
ad una zona non edificabile poiché il TPT non è autorità pianificatoria e
dunque non poteva certamente decretare la nuova destinazione del comparto. Sotto
questo profilo l’omesso rinvio degli atti al Comune è di secondaria importanza dal
momento che quest’ultimo, in quanto autorità preposta, ha l’obbligo di
pianificare (art. 2 LPT, 3 LALPT) e pertanto, in applicazione analogica dell’art.
37 LALPT, in esito al ricorso e conformemente ai suoi considerandi, era tenuto
a valutare nuove e compatibili ipotesi di azionamento (cfr. BVR 1987 p.
181 ss; Ruch, Kommentar zum RPG, 1999, ad art. 26 no. 36).
Nel frattempo vi ha provveduto con la variante approvata dal Consiglio di Stato
il 15.6.2004 che ha ridimensionato il posteggio P2 ed attribuito alla zona
agricola tutta l’area racchiusa tra la strada al mapp. no. 109 e la
circonvallazione.
4.2. Detto questo, rispetto al 1991, nel 1995 il quadro generale non aveva
subito cambiamenti sostanziali. Il territorio ad ovest del nucleo ed a valle
della strada al mapp. no. 109, di cui era stata confermata l’estromissione dal
perimetro delle canalizzazioni (cfr. estratto PGS), si presentava ancora come
località prevalentemente campestre punteggiata solo qua e là da alcune baracche
e tettoie. La strada stessa demarcava sempre il limite tra le costruzioni del
nucleo e la sottostante zona agricola mentre gli insediamenti facevano da
cornice solo alla strada cantonale per D__________. La constatazione del TPT
(sentenza cit. consid. 5.4) che la superficie non apparteneva al territorio
largamente edificato e che, in ragione del sovradimensionamento del PR,
un’estensione del perimetro edificabile non rispondeva ad alcuna concreta
necessità, è dunque pienamente condivisibile.
Pure non vi erano elementi riconducibili al principio della buona fede che
legittimassero una concreta aspettativa di edificabilità né risulta che i
proprietari avessero investito somme considerevoli in vista dell’urbanizzazione
e dell’edificazione del fondo.
Non è riscontrabile, infine, alcuna violazione del principio della parità di
trattamento già solo per il fatto che l’annullamento della zona EN ha colpito
un intero comparto e non soltanto la part. no. 107.
Considerate tali circostanze, che depongono univocamente contro la tesi
dell’edificabilità, il PR/95 non ha determinato l’espropriazione materiale del
fondo.
5.L’addebito
della tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza in applicazione del
principio secondo cui qualora l’espropriazione formale fosse contestata,
l’istante si assume tutti i rischi, anche quelli inerenti le spese processuali
com’è consuetudine nelle procedure amministrative (RDAT I-1994 no. 48) compreso
quindi l’obbligo di corrispondere le ripetibili al Comune che si è avvalso
della consulenza di un legale.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia: 1. L’istanza di risarcimento per espropriazione materiale di MIST 1 e MIST 2 in relazione al mapp. n. 107 di S__________ è respinta.
2. La tassa
di giustizia e le spese in fr. 1'500.- sono a carico degli istanti con
l’obbligo di rifondere al Comune di S__________ fr. 2'000.- per ripetibili. Gli
istanti rispondono con vincolo di solidarietà.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la presidente il segretario
Margherita De Morpurgo Armando Petrini