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Incarto n. 12/01
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Lugano 30 novembre 2007 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti arch. Giancarlo Fumasoli |
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segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo nella procedura di espropriazione materiale presentata in data 12 marzo 2001 da
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ISCC 1 composta da: 1. MIST 1 2. MIST 2 entrambi rappr. dall’ PR 1
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contro |
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COEP 1 rappr PR 2
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relativamente al mapp. no. 2095 RFD di __________
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato, in fatto ed in diritto
1.1.1.
La part. no. __________ __________ appartenente a ISCC 1 in ragione di ½ ciascuno
, è sita in località _________ ed è attualmente così censita a RF:
sub. f) prato mq 1’019
sub. A) abitazione mq 134
sub. B) stalla mq 14
sub. G) tettoia mq 51
sub. H) fabbricato mq 10
totale mq 1’228
Si tratta di un terreno d’angolo pianeggiante e di forma regolare edificato con
una casa unifamiliare
Stando al PR approvato il 5 ottobre 1976 la proprietà era assegnata alla zona
industriale.
1.2. Nel 1993 MIST 1 inoltrò una domanda di costruzione intesa alla
trasformazione del piano terreno dello stabile già esistente per adibirlo a
locali idonei alla vinificazione e allo stoccaggio dei vini, al rifacimento del
tetto e dell’intonaco delle pareti esterne. Nonostante l’opposizione del
Dipartimento del territorio, la domanda fu accolta dal Municipio e il 12 ottobre
1993 MIST 1 ottenne la licenza edilizia per la trasformazione del piano terreno
dello stabile con formazione di locali per la vinificazione (cfr. inc. domanda
di costruzione; doc. 1-3).
Nel 1997 MIST 1 presentò domanda di rinnovo della licenza edilizia. Con
risoluzione 18 dicembre 1997 il Municipio sospese la domanda giusta l’art. 65
LALPT dichiarandola in contrasto con la revisione in atto del PR specie con uno
studio pianificatorio stando al quale il mapp. no. 2095 era interessato dalla
realizzazione della futura strada industriale (doc. 4).
Sollecitato dai proprietari ad evadere la domanda di rinnovo della licenza
edilizia, con risoluzione del 6 marzo 2000 il Municipio la respinse ribadendo
il conflitto con la revisione del PR già approvata dal Consiglio Comunale e
specificando che, secondo il piano del traffico (settore sud), il mapp. no.
2095 ed in particolare i sub. A, B, G e H erano interessati dal tracciato della
strada di raccolta prevista nel piano stesso (doc. 7).
1.3. Con istanza 12 marzo 2001 ISCC 1 hanno convenuto in causa il COEP 1 dinanzi
a questo Tribunale sollecitando un’indennità di fr. 1'175'440.- oltre interessi
al 5% dal 1° dicembre 1997 per titolo di espropriazione materiale. Quest’ultima
è ricondotta al tracciato della nuova “strada di raccolta Zona industriale
Ovest- Tratta nuova” la cui realizzazione è prevista nella fase II del
programma di realizzazione del PR, ma, sostanzialmente sembra anche essere
ascritta al comportamento ostruzionistico ripetutamente manifestato dal Comune
sia nell’ambito della domanda di costruzione, sia, in generale, riguardo al
destino del mapp. no. 2095 specie nell’ottica della sua eventuale acquisizione
o espropriazione per motivi pianificatori.
Con risposta 13 aprile 2001 il Comune ha contestato la pretesa ritenendola
prematura e quindi irricevibile poiché fondata sul progetto di PR che non è
ancora stato approvato dal Consiglio di Stato. Inadempiuti sarebbero in ogni
caso i requisiti di un’espropriazione materiale. Da ciò la richiesta di
reiezione dell’istanza.
Esaurito lo scambio di allegati, all’udienza del 3 ottobre 2002 gli istanti,
riconfermandosi nella richiesta di indennità, hanno chiesto l’espropriazione
formale dell’intero fondo.
Esperita l’istruttoria, all’udienza finale del 16 ottobre 2003 l’ente pubblico
ha dichiarato di non avere l’immediata intenzione di acquistare il fondo. Per
il resto le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande.
1.4. Con risoluzione no. 2120 del 7 maggio 2002 il Consiglio di Stato ha
approvato il nuovo PR di __________ che ha confermato l’attribuzione del mapp.
no. 2095 alla zona industriale.
2.Preliminarmente
va rilevato che la richiesta di intersecazione formulata dal Comune (cfr.
risposta pag. 7), può ritenersi risolta dal momento che gli istanti non si sono
opposti allo stralcio del passaggio contestato (cfr. replica, punto 15).
3.E’
principio giurisprudenziale acquisito che una procedura di espropriazione
materiale avviata dal proprietario giusta l’art. 39 Lespr. possa essere
completata, su richiesta dell’ente pubblico, con l’espropriazione formale del
fondo. Ciò si configura come ampliamento dell’espropriazione (art. 6 Lespr.) e
consente al Comune di ottenere la cessione del fondo – a condizione che
l’indennità dovuta per espropriazione materiale superi di un terzo il valore
del terreno – con la dispensa dalle formalità sancite dagli art. 20 ss Lespr. (DTF
114 Ib 174 c. 2b; TRAM, 26.4.1996 n. 50.95.00003, 9.11.1998 n.
50.97.00025, 6.6.2001 n. 50.1997.00003; Bianchi, Per un chiarimento
legislativo, in RDAT 1981 p. 214, 221; Brenni, L’indennità di
espropriazione materiale e la sua completazione in indennità di espropriazione
formale, in RDAT 1983, pag. 251, 252).
Sennonché, nella fattispecie concreta, il Comune, che ne avrebbe la facoltà
(art. 2 cpv. 1 Lespr.), non ha avviato, né attualmente intende avviare, alcuna
procedura di espropriazione formale e nemmeno ha dichiarato di voler completare
la procedura di espropriazione materiale innescata dai comproprietari con
quella di espropriazione formale (cfr. verbale d’udienza del 16 ottobre 2003).
A fronte di ciò il Tribunale di espropriazione non ha alcun potere d’intervento
ed in particolare non ha la competenza per imporre l’esercizio del diritto di
espropriare al suo titolare (TRAM 11.1.2002 in re n. 50.2001.00020).
Nella misura in cui i proprietari sollecitano l’ espropriazione formale del
loro terreno l’istanza è quindi irricevibile.
4.4.1.
L’espropriazione materiale, che si caratterizza per la sua intrinseca
connotazione privativa, è riconducibile ad un’ingerenza particolarmente grave
nell’uso attuale o nel prevedibile uso futuro di un bene tale da minare i
diritti di proprietà, specie quello di edificare, oppure ad un’ingerenza
secondaria ma incompatibile con il principio della parità di trattamento. Nell’una
e nell’altra ipotesi è dato luogo ad indennizzo a condizione che l’atto
limitativo sia definitivo e che l’area colpita da restrizione sia edificabile o
possa esserlo nell’immediato futuro. In altre parole occorre che con
l’instaurazione del provvedimento limitativo il proprietario veda svanire una
concreta possibilità di miglior uso del bene (DTF 121 II 417 c. 4a, 125
II 431 c. 3a, 131 II 151 c. 2.1 p. 155; Riva Kommentar zum RPG, no.
123-134).
4.2. L’espropriazione materiale ha origine in un provvedimento pianificatorio
definitivo, ossia nel PR – o in una sua variante - poiché è questo lo strumento
predisposto, tra l’altro, a suddividere il territorio in zone, a stabilirne la
destinazione e quindi anche ad istituire le limitazioni alla proprietà privata
che fossero motivate da necessità pubbliche (art. 5 cpv. 2 LPT; art. 24 ss
LALPT; Riva, op. cit. no. 25, 107-108).
Il PR assume carattere definitivo con l’approvazione del Consiglio di Stato che
sancisce l’entrata in vigore del piano e la presunzione di pubblica utilità per
tutte le espropriazioni, le imposizioni e le opere pubbliche previste (art. 39
e 40 LALPT).
Decisiva per la questione se sia intervenuta un’espropriazione materiale è,
dunque, la data di entrata in vigore del PR (DTF 122 II 326 c. 4b; Riva,
op. cit., no. 194).
4.3. Il PR di __________ approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 5
ottobre 1976 attribuiva la part. no. 2095 alla zona industriale I con indice di
edificabilità di 4mc/mq, indice di occupazione (i.o.) del 50 %, altezza massima
13 m, distanza minima dal confine 10 m. e dalla fascia verde di protezione 6 m. (art. 47 NAPR).
Le successive due varianti approvate dal Consiglio di Stato il 9 marzo 1978 e
rispettivamente l’8 gennaio 1985 non coinvolgevano la part. no. 2095.
Il nuovo PR, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 2120 del 7
maggio 2002, ha confermato l’attribuzione della proprietà __________ alla zona
industriale con la differenza tuttavia, che i parametri edilizi appaiono
sensibilmente migliori rispetto a quelli previgenti: indice di edificabilità di
6mc/mq, obbligo di superficie libera da costruzioni del 40%, quindi superficie
occupabile del 60 %, altezza massima 15 m, distanza minima dal confine privato 5 m. e 8 m. dalla strada di raccolta (art. 18 NAPR).
In effetti, in base al previgente PR poteva essere costruita una superficie di
ca 200 mq (10 m. x 20 m.) con una volumetria di 2'660 mc ( 200 mq x 13 m di altezza) pari a 2,12 mc/mq (2’600 mc : 1’228 mq). Invece, in base al nuovo PR, ancorché il
fondo è colpito parzialmente da un vincolo, ne risulta una superficie di ca 200
mq (10 m. x 20 m.) con una volumetria di 3’000 mc ( 200 mq x 15 m di altezza) pari a 3,27 mc/mq (3’000 mc : 918 mq). Ne consegue che dal punto di vista numerico
(volumetrico) le potenzialità di sfruttamento del fondo sono aumentate e ciò,
in particolare in ragione della maggiore altezza consentita.
Quindi, nell’ottica delle possibilità di sfruttamento la nuova situazione
pianificatoria si rivela più favorevole ai proprietari. È vero che, stando al piano
viario, la particella è parzialmente gravata con un vincolo dipendente dal
tracciato della nuova strada di raccolta; tuttavia il vincolo è circoscritto ad
una superficie di ca. 310 mq (cfr. planimetria del geometra revisore) e non
pregiudica l’uso della parte rimanente a fini industriali.
Il PR non ha determinato pertanto alcuna espropriazione materiale.
5.5.1.
Resta da verificare se la decisione dell’esecutivo di sospendere prima e negare
poi la domanda di rinnovo della licenza edilizia sia costitutiva di
espropriazione materiale.
5.2. Le decisioni sospensive ed il blocco edilizio si annoverano nella
categoria dei provvedimenti provvisori giusta l’art. 57 LALPT.
Dottrina e giurisprudenza ritengono che, normalmente, solo i provvedimenti
definitivi di durata illimitata possano raggiungere l’intensità di
un’espropriazione materiale; quelli provvisori, invece, di regola vanno
tollerati senza risarcimento e sono indennizzabili solo in via eccezionale a
condizione di essersi protratti per un considerevole lasso di tempo. Ciò poiché
una misura provvisoria non priva il soggetto dei diritti di proprietà ma si
contenta di inibirne temporaneamente l’esercizio. Benché ad oggi non siano mai
stati posti limiti temporali precisi, la giurisprudenza tende a negare il
carattere particolarmente grave e quindi la risarcibilità a restrizioni durate
meno di 10 anni, salvo che il proprietario dimostri che durante il periodo di
vigenza della restrizione avrebbe potuto trarre dal fondo un maggior profitto (DTF
109 Ib 20, 112 Ib 496 c. 3 p. 506, 117 Ib 4 c. 2b p. 6, 120 Ib 465 c. 5e p.
473; TRAM 2.2.1999 N. 50.97.00035 in re G., 9.2.2004 N. 50.2002.30 in re
F.; Riva, op. cit., no. 176-177; Riva, Hauptfragen der
materiellen Enteignung, 1990, p. 255, 291-292; Catenazzi, Rinuncia al
vincolo pianificatorio e retrocessione del bene espropriato, in Il Ticino e il
diritto, CFPG 1997, p. 217, no. 5; Zen Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement
du territoire, construction, expropriation, 2001, no. 1408)..
5.3. Posti tali principi – ed al di là del fatto che gli istanti non hanno mai
fatto uso della licenza edilizia loro rilasciata nel 1993, allorquando
avrebbero dovuto e potuto usarla, lasciando per contro decorrere infruttuoso il
termine di 2 anni (art. 14 LE) - una risoluzione municipale di diniego o di
sospensione (art. 65 LALPT) della licenza edilizia che fosse in contrasto con
uno studio pianificatorio in atto, non adempie ai requisiti di
un’espropriazione materiale per la sua intrinseca connotazione provvisoria.
Benché la situazione sia chiara dal profilo pianificatorio ma “precaria” per quanto
riguarda l’immobile, perché è destinato ad essere demolito il giorno in cui il
Comune realizzerà il nuovo tracciato della strada di raccolta, attualmente i
proprietari possono continuare ad utilizzare l’abitazione esistente.
In queste condizioni non è ravvisabile alcuna espropriazione materiale e quindi
nemmeno è dato motivo di indennizzo per tale titolo.
6.L’addebito
della tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza in applicazione del
principio secondo cui qualora l’espropriazione formale fosse contestata,
l’istante si assume tutti i rischi, anche quelli inerenti le spese processuali
com’è consuetudine nelle procedure amministrative (RDAT I-1994 no. 48), compreso
quindi l’obbligo di corrispondere le ripetibili al Comune che si è avvalso
della consulenza di un legale.
In concreto, viste le censure di merito e
l’esito del contenzioso, le spese di giudizio sono a carico degli istanti in solido in quanto soccombenti, i quali dovranno
altresì corrispondere -sempre in solido - al
COEP 1 adeguate ripetibili.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia: 1. L’stanza di indennizzo per espropriazione materiale è respinta.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.-- sono a carico degli istanti, con obbligo di rifondere al COEP 1 fr. 1’500.-- per ripetibili. Gli istanti ne rispondono con vincolo di solidarietà.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta
giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente La segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti