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Incarto n. 91/02
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Lugano 9 maggio 2007 |
Sentenza In nome |
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Il Presidente supplente del Tribunale di espropriazione |
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Composto dal Presidente supplente |
Stefano Camponovo |
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e dai membri |
arch. Alberto Canepa ing. Eraldo Pianetti |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo nella procedura di espropriazione materiale promossa da
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ISES 1 rappr. dall’ RA 1
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contro |
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COEP 1 rappr. dall’ RA 3
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relativamente al mapp. n. 551 RFD di __________
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato che, in fatto
1. ISES1 è proprietario del mappale no. 551 RFD di __________, attualmente così censito:
vignato mq 981
2. Come constatato in sede di sopralluogo, il mappale no. 551 è un fondo rettangolare, in leggero declivio a valle della Casa Comunale, coltivato a vigna. Il mappale, perlomeno nel suo fronte verso il paese, è contornato da mappali edificati e dalle superfici legate alla Casa Comunale.
3.
Il Piano dei territori protetti
elaborato in applicazione del decreto federale su alcuni provvedimenti vigenti
nell’ambito della pianificazione del territorio del 17 marzo 1972 aveva
inserito il mappale dell’istante parzialmente in zona “B” (residenziale estensiva:
due piani) e parzialmente in zona “E” (proprietà comunali a carattere
pubblico). Il Piano della zona edificabile ai sensi del decreto esecutivo
sull’ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio del 29
gennaio 1980, elaborato dall’allora Dipartimento dell’Ambiente il 22 maggio
1980, aveva inserito detto mappale per buona parte (quella superiore)
all’interno del perimetro della zona edificabile. Il fondo è poi stato
successivamente (il 6 dicembre 1991) compreso nel Piano Generale delle
canalizzazioni (PGC) approvato dall’allora Dipartimento dell’Ambiente, Sezione
protezione acque.
4. Il precedente Piano Regolatore (PR) di __________ datava del 19 ottobre 1982. Esso aveva inserito il mappale in oggetto in zona AP/EP, in particolare con riferimento ad un parco giochi per bambini e alla (futura) scuola materna.
5. L’attuale PR, approvato il 5 marzo 2002 dal Consiglio di Stato, inserisce interamente il mappale dell’istante in zona AP/EP (aree pubbliche ed edifici pubblici), questa volta per la realizzazione del posteggio di PR “P6” (20 posti auto).
6. Il 18 ottobre 2002 ISES1, menzionando la decisione di approvazione del PR ad opera del Consiglio di Stato, ha chiesto di essere indennizzato per espropriazione materiale, senza quantificare l’ammontare dell’indennizzo.
Richiesto il 13 novembre 2002 dal Comune di determinarsi in merito, egli lo ha fatto con lettera del 26 novembre 2002, quantificando la propria pretesa in fr 400.-/mq.
7. Il 4 dicembre 2002 il Comune ha sottoposto detta pretesa al Tribunale di espropriazione, che il 6 dicembre 2002 ha assegnato a ISES1 un termine per inoltrare le proprie pretese al Tribunale.
8. Con petizione del 6 febbraio 2003, egli ha chiesto un’indennità complessiva di fr 372'780.-, pari a fr 400.-/mq su mq 981, dedotti fr 20.-/mq per il valore residuo (agricolo) del terreno. Egli ha sostenuto, tra l’altro, che il vincolo AP/EP sarebbe stato istituito con il PR del 2000 (recte: 2002), giacché detto vincolo sarebbe sostanzialmente differente da quello istituito nel 1982.
9. Con risposta del 9 aprile 2003, il Comune di __________ ha sostenuto che a seguito del PR del 1982 non vi sarebbe stata alcuna espropriazione materiale, trattandosi del primo PR comunale e non essendovi stato alcun diritto per l’espropriato ad un inserimento in zona edificabile del proprio fondo; in ogni caso, se fosse riferita a quel PR, la pretesa sarebbe perenta. Se invece lo fosse – come , per il Comune, lo è – a quello del 2002, non sussisterebbe diritto all’indennizzo perché il vincolo sarebbe riferito ad un terreno non edificabile.
10. L’udienza preliminare ed il sopralluogo si sono svolti il 21 ottobre 2004, mentre il 16 febbraio 2006 è stato sentito quale teste __________.
11. Il 9 ottobre 2006 gli atti sono stati trasmessi all’avv. Stefano Camponovo, Lugano, quale presidente supplente.
Conseguentemente, le parti sono state citate ad un nuovo sopralluogo, il 15 novembre 2006; al termine del medesimo ha avuto luogo il dibattimento finale, nel quale le parti si sono confermate nelle rispettive tesi (il Comune producendo pure un memoriale scritto).
in diritto
12. La proprietà è garantita; in caso di espropriazione o di restrizione
equivalente della proprietà è dovuta piena indennità (art. 26 CF).
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 5 LPT il diritto cantonale deve prevedere
un'adeguata compensazione di vantaggi o svantaggi rilevanti, derivanti da
pianificazioni secondo la legge federale sulla pianificazione del territorio
del 22 giugno 1979; per le restrizioni della proprietà equivalenti ad
espropriazioni derivanti da pianificazioni, secondo detta legge, è dovuta piena
indennità.
La legislazione ticinese, all'art. 42 LALPT, ha espressamente indicato che
per le limitazioni dei diritti
previsti dal PR non è dovuto indennizzo alcuno, eccettuato quando esse
equivalgono ad un'espropriazione materiale; si applica a questo riguardo la
legge cantonale d'espropriazione.
L'art. 39 cpv. 1 Lespr prevede in effetti che pretese derivanti da vincoli che
configurano gli estremi dell'espropriazione materiale debbano essere fatte
valere entro il termine di dieci anni dal giorno in cui è entrato in vigore il
provvedimento dal quale si vogliono fare derivare le suddette pretese.
13. Secondo la vigente giurisprudenza,
vi è espropriazione materiale, che dà diritto ad una piena indennità, quando
l'uso attuale od il prevedibile uso futuro di una proprietà immobiliare é
vietato o ridotto in modo particolarmente grave, così che il proprietario
colpito è privato delle facoltà essenziali dipendenti dal diritto di proprietà
medesimo. Una limitazione di minore rilievo può ugualmente costituire
espropriazione materiale ove essa colpisca un solo proprietario od un numero
ristretto di proprietari in modo tale che, fosse loro negato l'indennizzo, essi
sarebbero costretti a sopportare, a beneficio della comunità, un sacrificio per
loro eccessivo ed incompatibile con il principio della parità di trattamento.
In entrambi i casi il miglior uso del fondo è da prendere in considerazione
solo se, al momento determinante, esso appare come molto probabile in un
prossimo avvenire; un tale miglior uso del fondo va riferito, di regola, alle
concrete - in fatto e per legge - possibilità edificatorie del terreno medesimo
(DTF 123 II 489 c. 6a, 121 II 417 c. 4a, 119 Ib 124 c. 2b; RDAT 1990 n.
67 e 85, I-1991 n. 68, I-1992 n. 49; Grisel, Traité de droit
administratif, 1984, vol II, p. 769; Riva, Hauptfragen der materiellen
Enteignung, 1990, p. 113 ss).
La problematica verte dunque
sul grado di ingerenza dell’atto pianificatorio nella sfera protetta e sul
potenziale edificatorio, elementi che soggiacciono ad una ponderazione
oggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla legittimità di
un eventuale risarcimento. In quest’ottica occorre vagliare tutti gli elementi che
qualificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento –
riconducibili tanto alla legislazione vigente in materia pianificatoria ed
edilizia, quanto alla effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo ed alle
qualità del fondo medesimo – al fine di accertare se, al momento
dell’istituzione del vincolo, l’edificabilità fosse una realtà di fatto
concreta ed attuabile a breve termine oltre che giuridicamente ammissibile.
14. Sulla
base di tali principi dottrina e giurisprudenza ritengono, in particolare, che
l'attribuzione di un terreno di natura edilizia ad una zona riservata alle
costruzioni ed agli impianti pubblici provochi una lesione grave al punto da
poter essere assimilata ad una espropriazione materiale. In effetti, in questo
caso, il fondo gravato viene privato per l'appunto delle facoltà edificatorie
perdendo quindi quello che, sino ad allora, era il suo valore di terreno
edificabile, per conservare solo un valore residuo corrispondente di regola a
quello agricolo e, di conseguenza, cessa contemporaneamente di essere oggetto
di mercato per edilizia privata e di partecipare all'evoluzione dei relativi
prezzi (RDAT II-1999 n. 39, 1994 n. 64; Zimmerli,
Raumplanungsgesetz und Enteignung, in: Das Bundesgesetz über die
Raumplanung, p. 62-63; DTF 114 Ib).
Il pregiudizio patrimoniale che risulta per il proprietario nasce al momento
dell'entrata in vigore del vincolo pianificatorio che ne è alla base; ciò
significa che quel momento fa stato per determinare le caratteristiche del
fondo e lo statuto giuridico al quale esso soggiace come pure l'ammontare
dell'indennità (DTF 112 Ib 509, 114 Ib 287; RDAT II-1991 n. 68).
15. Nella fattispecie è pacifico che il
mappale n. 551 RFD __________ sia stato inserito in zona AP/EP. Di principio si
è dunque confrontati con un caso di espropriazione materiale, così che un
diritto all'indennizzo è teoricamente ammissibile.
16. Per
determinare se concretamente, e non solo teoricamente, vi sia o meno un diritto
all'indennizzo occorre avantutto accertare il momento dell'entrata in vigore
del vincolo AP/EP, ritenuto che i PR entrano in vigore con l'approvazione del
Consiglio di Stato (art. 39 cpv 1 LALPT).
Secondo l’istante, il vincolo di PR istituito nel 1982 era sostanzialmente
diverso da quello attuale, così che esso sarebbe inconferente per il presente
giudizio.
L’assunto non può essere condiviso: se è vero infatti che gli scopi del vincolo non sono stati indentici tra il primo PR e il secondo, è però altrettanto e ancora più vero che si tratta in entrambi i casi di vincoli AP/EP, per i quali v’è stata continuità nel tempo.
Ne consegue che il vincolo gravante il mappale no. 551 RFD di __________ e teoricamente costituente espropriazione materiale è stato istituito il 19 ottobre 1982.
17. Una pretesa riferita a tale vincolo deve però essere considerata perenta, e quindi negata.
E ciò malgrado la giurisprudenza abbia modificato l'interpretazione dei
combinati art. 39 cpv. 1 e 75 cpv. 2 Lespr, nelle loro versioni entrate in
vigore il 6 maggio 1988, ed abbia così sancito quanto aveva in precedenza
esplicitamente escluso (cfr. RDAT I-1992 no. 49 consid. 2.2), e cioè una
sorta di generale restituzione dei termini utili per insinuare pretese a titolo
di espropriazione materiale (TRAM 2.5.1994 in re C./Comune di Mezzovico-Vira
pubblicata in RDAT II-1994 no. 64, confermata in una successiva sentenza
del 15.3.1996 in re P. di O./ Comune di Origlio).
Ciò significa che la decorrenza del termine utile di 10 anni coincide non con
la data d'imposizione del vincolo, bensì con la data in cui è entrata in vigore
la modifica legislativa che ha introdotto nella Lespr i nuovi art. 39 cpv. 1 e
cpv. 5 e 75 cpv. 2 (ossia il 6 maggio 1988), e si applica a tutte le
restrizioni preesistenti a quella novella legislativa.
Pertanto, in applicazione di tale regola, una pretesa d'indennizzo in merito avrebbe
dovuto essere notificata entro il 19 ottobre 1992. Ciò però non è avvenuto.
18. E’ vero che l’espropriato ha chiaramente riferito le proprie pretese al vincolo imposto dal PR del 5 marzo 2002.
Tuttavia, la pretesa non è riconoscibile neppure volendosi riferire a detta data.
In effetti, a quel momento il mappale in oggetto non aveva né poteva avere potenzialità edificatorie concrete ed attuabili a breve termine, giacché esso era sottratto da tempo (20 anni) al mercato immobiliare, in quanto sottoposto a vincolo di pubblica utilità.
Esso aveva dunque, prima dell’approvazione dell’attuale PR, un valore equiparabile a quello di un fondo agricolo (corrispondente al valore di un fondo edificabile vincolato); manifestatamente, si tratta del medesimo valore del fondo al momento (ed in conseguenza) dell’approvazione del nuovo PR.
Alcuna indennità è dunque dovuta dal Comune.
19. Né giova all’istante invocare una presunta diversità della natura del vincolo AP/EP gravante il fondo.
In effetti, detta natura non è decisiva; determinante è invece il fatto che il fondo abbia continuato ad essere sottratto al mercato immobiliare del PR a mezzo di un vincolo AP/EP. E che ciò sia avvenuto dal 19 ottobre 1982 ad oggi, senza interruzione, è pacifico.
Ne consegue la reiezione dell’istanza anche in quest’ottica.
20. Al Comune, assistito da un legale, sono da riconoscersi delle ripetibili. Nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili vengono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ossia a dipendenza dell’esito del processo e del grado di soccombenza delle parti conformemente al principio dedotto dagli art. 28 e 31 LPamm. Solo se l’esistenza dell’espropriazione materiale è pacifica ed incontestata il proprietario avrà diritto ad ottenere la stima e le spese dell’ente espropriante giusta l’art. 73 Lespr. (RDAT I-1994 n. 48; TRAM 3.2.1998 in re B. / Comune di L., 18.8.1999 in re G. /Comune di S. C. 18.8.1999 in re S. / Comune di P., 11.3.1999 in re S. / Comune di M.).
L’indennità per ripetibili comunque non copre necessariamente l’integrità dei costi sopportati: deve essere equa, adeguata all’impegno richiesto ed alla difficoltà della vertenza piuttosto che al valore litigioso (DTF 111 Ib 97 c. 2c-d; Hess/Weibel, ad art. 115 no. 4). In effetti il valore litigioso non può essere determinante perché altrimenti l’espropriato verrebbe posto in grado, attraverso la formulazione della sua notifica, di influire sull’ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili (RDAT I - 1992 no. 62). Per quantificare le ripetibili il giudice dell’espropriazione deve pertanto riferirsi principalmente all’assistenza che l’avvocato ha effettivamente prestato a favore del cliente: questa è definita in particolare dal tempo e dalla diligenza impiegati nonché dall’estensione e dalla complessità della causa (Hess/Weibel, ad art. 115 no. 3; RDAT II-1994 no. 66). Il Tribunale d’espropriazione non è dunque vincolato dalla tariffa professionale degli avvocati (Zimmerli, in: Zbl 1973 p. 193), che non può essere direttamente applicata e conserva unicamente valore indicativo (RDAT 1987 no. 72, II-1992 no. 44; TRAM 18.8.1999 in re G. / Comune di S.C., 18.8.1999 in re C. / Comune di L., 11.3.1999 in re S. / Comune di M.).
21. Nella fattispecie, il tempo di lavoro del legale può così essere quantificato:
- colloquio preliminare con cliente, studio incarto e atti, corrispon-
denza: 4 ore
- allestimento risposta: 2 ore
- trasferte e sopralluoghi: 4 ore
- memoriale conclusivo: 1 ora
Totale 11 ore
Pertanto, considerando una tariffa oraria di fr. 250.--(TRAM 18.1.1999 in re C. / Comune di L.), l’onorario da rimborsare sarebbe di fr. 2’750.--; considerando almeno fr 250.-- per spese ed IVA, ne risultano ripetibili per complessivi fr 3'000.--
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 550.--, sono a carico dell’istante, in applicazione del medesimo principio sopra evocato.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia: 1. L’istanza è respinta
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 550.-- sono a carico dell’istante.
Quest’ultimo rifonderà al Comune di __________ fr 3'000.-- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
il Presidente supplente Il segretario giudiziario
Stefano Camponovo Enzo Barenco