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Incarto n. 46/03
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Lugano 21 marzo 2007 |
Decisione In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Claudio Morandi ing. Eraldo Pianetti |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da
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ISEP 1 rappr. dall’ RA 2
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contro |
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nell'ambito della creazione della zona balneare __________,
relativamente al mapp. no. 531 RFD di __________, |
causa congiunta per un’unica istruttoria con l’inc. no. 10.2006.7 (art. 51 LPamm.),
ed ora sull’opposizione all’espropriazione e la domanda di modifica dei piani,
considerato, in fatto ed in diritto
1.
1.1. Il Comune di __________ – che
per aggregazione con __________ e __________ è andato a formare il nuovo Comune
di __________ – intende creare una zona di svago a lago in località __________
attuando l’opera in due tappe. La prima coinvolge nove particelle, alcune di
proprietà privata (no. 317, 494, 531, 493, 319) ed altre appartenenti ai Comuni
di __________ (no. 321) e di __________ (no. 312, 495, 539), che sono destinate
ad accogliere un centro balneare con i relativi posteggi. L’obiettivo della
seconda tappa è l’ampliamento della struttura sui fondi adiacenti (mapp. no.
313, 316, 315).
1.2. Con questo proposito il Comune si è rivolto ai proprietari per acquisire
in via amichevole i sedimi interessati dal progetto. Per quanto riguarda la
part. no. 531, coinvolta nella prima tappa, la trattativa imbastita con la
proprietaria __________ è fallita benché il Consiglio Comunale avesse concesso
il credito per l’acquisto del terreno con risoluzione del 22.4.2002 (MM 583
dell’11.2.2002). Di conseguenza il Comune ha avviato la presente procedura
intesa all’espropriazione totale del fondo contro versamento di un’indennità a
corpo di fr. 95'000.- (cfr. tabelle di espropriazione).
Gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 20.8 al 19.9.2003 previo
invio di un avviso personale 14.7.2003 a __________.
1.3. Con atto di notificazione 11.9.2003 __________ e gli eredi del defunto
fratello __________, identificandosi quali proprietari in comune del mapp. no.
531, hanno congiuntamente interposto opposizione all’espropriazione sollevando
censure di ordine formale e di merito. In via principale essi contestano l’invio
dell’avviso personale alla sola __________ e lamentano carenze progettuali nonché
una violazione del principio dell’unitarietà della procedura espropriativa che
comporterebbero l’annullamento del procedimento; sostengono inoltre che l’opera
é priva di interesse pubblico ed incompatibile con il PR. In via subordinata i
proprietari hanno postulato una modifica dei piani volta a ridurre l’intervento
espropriativo ed associata ad una richiesta di indennità di fr. 80'000.-. In
via ancor più subordinata hanno avanzato una pretesa di indennizzo di fr.
160'000.-.
All’udienza del 25.11.2003 il Comune ha prodotto un breve promemoria in
risposta alle contestazioni degli opponenti. Al termine della discussione il
Tribunale ha ordinato lo scambio degli allegati.
Nel successivo memoriale 26.1.2004 il Comune ha chiesto la reiezione dell’opposizione
e della domanda di modifica dei piani poiché la pubblica utilità e l’ampiezza
dell’espropriazione sono già state decise definitivamente con l’approvazione
del PR. Da ciò anche la possibilità di procedere in via semplificata
presentando solo un progetto di massima ed una relazione succinta sull’opera giusta
l’art. 22 Lespr.. Il Comune ha inoltre confermato che l’avviso personale è
stato inviato a __________ poiché è la sola avente diritto economico sulla
part. no. 531 ed ha aggiunto, infine, che l’avvio di una procedura
espropriativa per il solo mapp. no. 531 risponde al principio di sussidiarietà
ritenuto che con i proprietari degli altri terreni interessati dall’intervento
sono ancora in corso trattative in forma privata.
Con risposta 26.3.2004 __________ ha confermato le sue tesi e domande respingendo
quelle avverse.
Con scritto 18.5.2005 il Comune ha notificato l’avvenuto trapasso di proprietà
del mapp. no. 531 ai coniugi COES 1.
Il sopralluogo è stato esperito in data 3.5.2007.
2.
Il mapp. no. 531, ubicato in
località __________, è un terreno prativo pianeggiante di 324 mq posto a lago.
Accessibile dalla strada comunale al mapp. no. 318, la proprietà è occupata nella
parte verso la strada da un bungalow in discrete condizioni ed è delimitata
lungo i confini con vegetazione varia e con uno steccato, rispettivamente con
una rete metallica (cfr. verbale di sopralluogo 3.5.2007). Il fondo confina
verso nord con un’oasi di verde allo stato quasi completamente naturale.
Stando al vigente PR approvato il 19.9.1995 il mapp. no. 531, insieme ad altre
proprietà coinvolte nella prima tappa dell’intervento in esame, forma un
comprensorio catalogato come AP-EP con destinazione svago e balneazione. La
particella è anche inclusa, parzialmente, in una fascia lungo la strada esposta
ai rumori AER1. Il settore adiacente, interessato dalla seconda tappa
dell’intervento, è invece attribuito alla zona di protezione della natura Zp1
(cfr. piano delle zone, piano del traffico e delle attrezzature e costruzioni
di interesse pubblico, piano del paesaggio).
3.
3.1. Preliminarmente occorre riassumere
i successivi trapassi di proprietà della part. no. 531 per chiarire a chi
appartenga la pretesa derivante dall’espropriazione.
3.2. Intestato in origine ad __________, che lo acquistò nel 1941, nel 1969 il
fondo passò per successione ai due figli componenti la comunione ereditaria __________
e __________ (cfr. estratto RF). Per la verità gli eredi stipularono un atto
divisorio che assegnava la proprietà sull’immobile alla sola __________, ma
l’atto non fu mai iscritto a RF (cfr. stipulazione 9.12.1968; lettera avv. __________
3.2.1969).
__________ decedette nel 1985 (cfr. certificato ereditario doc. A). Ciò non
ebbe ripercussioni immediate sul RF che fu aggiornato solo il 18.9. 2003 con la
modifica della composizione della comunione ereditaria e l’inserimento, in vece
di __________, dei suoi eredi __________, __________ e __________ (d.g. 24334
del 18.9.2003). Contemporaneamente, per estromissione, la proprietà fu
attribuita alla sola __________ (d.g. 24335 del 18.9.2003).
Infine, con atto di compravendita del 28.9.2004, il fondo fu ceduto ai coniugi COES
1 (cfr. estratto RF d.g. 22240).
3.3. Quando nel corso di una procedura espropriativa il fondo passa di
proprietà nell’ambito di una successione, per legge gli eredi acquistano
l’universalità della successione dal momento della sua apertura e subentrano
nel processo (art. 560 cpv. 1 CC; art. 102 CPC applicabile per analogia in
virtù del rinvio di cui agli art. 70 Lespr. e art. 24 LPamm.; cfr. TRAM
12.4.2006 N. 50.2005.9).
In concreto la questione della legittimazione attiva è dunque di rilievo solo
in relazione al contratto stipulato nel 2004 con il quale __________ ha venduto
il fondo ai coniugi COES 1, atto peraltro consentito nella misura in cui non ha
reso più gravosa l’espropriazione (art. 33 cpv. 1 Lespr.; Hess/Weibel,
Das Enteignungsrecht des Bundes, ad art. 42 no. 9).
Considerato che le pretese derivanti da espropriazione hanno natura reale, nel
caso di trapasso di proprietà per compravendita durante una procedura
espropriativa la pretesa è trasferita automaticamente dal precedente al nuovo
proprietario, salvo che nel contratto il venditore si sia espressamente riservato
il diritto di restare parte nel procedimento e quindi l’esercizio i diritti
derivanti dall’espropriazione (cfr. Hess/Weibel, op. cit., ad art. 16
no. 17; DTF 122 I 168 c. 1).
Il contratto di compravendita del 28.9.2004 non contempla alcuna clausola specifica
intesa a riservare alla venditrice il diritto di restare parte nella presente
procedura espropriativa; con la vendita __________ ha dunque ceduto tutto il
complesso dei diritti e degli obblighi pertinenti al fondo agli acquirenti. Ne
consegue che i nuovi ed ultimi proprietari, COES 1, sono subentrati di diritto
nel procedimento e sono i soli ad avere ora legittimazione attiva.
4.
4.1. Tra le varie censure di
ordine formale sollevate dagli opponenti, il primo rimprovero mosso al Comune è
di aver inviato l’avviso personale alla sola __________ trascurando, a torto,
gli eredi del defunto fratello __________.
4.2. A norma dell’art. 25 cpv. 1 e 2 Lespr. l’avviso personale dev’essere
intimato ai titolari dei diritti espropriandi figuranti nei pubblici registri o
altrimenti noti, unito ad un estratto della tabella di espropriazione.
Per individuare i titolari dei diritti espropriandi l’ente espropriante deve
attenersi alle iscrizioni risultanti a RF, ma può destinare l’avviso anche a
terzi qualora, a suo giudizio, possano essere considerati come aventi diritto (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 31 no. 7). I dati del RF servono naturalmente anche per
compilare la tabella di espropriazione nella quale, per una comunione
ereditaria, devono essere indicati tutti i singoli eredi (RtiD I-2005
no. 29).
4.3. In concreto al momento dell’avvio della procedura espropriativa il mapp.
no. 531 era ancora ufficialmente intestato alla comunione ereditaria composta
da __________ e __________ sebbene quest’ultimo fosse da tempo deceduto. La
tabella di espropriazione, che ne offre puntuale riscontro (cfr. tabella), è
dunque compilata correttamente. Ne conseguiva l’obbligo per il Comune di
inviare singolarmente un avviso personale ai titolari iscritti, rispettivamente
a quelli noti ossia, sapendo del decesso di __________ o avutane conoscenza, ai
suoi successori in diritto. La notificazione incompleta dell’avviso costituisce
dunque un’omissione palese.
Ora, è vero che il mancato invio dell’avviso personale non è motivo di nullità
della procedura bensì inibisce la decorrenza del termine di perenzione di 30
giorni (art. 24 Lespr.) entro il quale l’avente diritto può notificare
eventuali pretese espropriative (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 31 no.
12; DTF 116 Ib 394).
E’ però altrettanto vero che l’ente pubblico non può eludere un requisito di
forma normativamente sancito per il solo motivo che nella trattativa sulla
vendita del fondo ha avuto come unica interlocutrice __________,
rispettivamente appellandosi ad un patto divisorio (mai iscritto) o alle
risultanze fiscali.
Ciò indipendentemente dal fatto che, in definitiva, tutti i proprietari del
fondo, anche gli ultimi, hanno avuto modo di esprimersi in merito
all’intervento espropriativo.
5.
5.1. Gli opponenti ravvisano un
secondo vizio formale nel progetto presentato dal Comune in quanto a tal punto
carente da non rispondere nemmeno ai requisiti minimi posti dall’art. 22 Lespr..
Il Comune respinge l’appunto poiché la pubblica utilità e l’ampiezza
dell’espropriazione sono già state decise definitivamente con l’approvazione
del PR.
La censura dei proprietari è fondata.
5.2. Gli atti di espropriazione devono comprendere, tra l’altro, un progetto
dal quale risultino la natura, l’ubicazione, l’estensione ed il costo
dell’opera (art. 21 let. b Lespr.). Se la pubblica utilità è già stata
sanzionata in precedenza sulla base di norme speciali l’ente espropriante può
essere autorizzato a presentare solo una relazione succinta sull’opera ed un
progetto di massima senza l’indicazione dei costi (art. 22 Lespr.). Scopo del
progetto è di circoscrivere l’opera che l’ente espropriante intende eseguire così
da ragguagliare i proprietari ed altri interessati sui diritti espropriandi e
da consentire loro di esercitare i diritti di difesa con piena cognizione di
causa.
Stando al vigente PR la part. no. 531 forma, insieme ad altri fondi limitrofi,
un comprensorio a lago assegnato alla zona AP-EP riservata allo “svago ed alla
balneazione”; la particella è anche inclusa, parzialmente, in una fascia esposta
ai rumori AER1 (cfr. piano del traffico e delle attrezzature e costruzioni di
interesse pubblico).
La zona AP-EP, come anche la confinante zona di protezione Zp1, sono entrambe
state approvate dal Consiglio di Stato che si è limitato ad imporre al Comune il
completamento della relativa norma di applicazione (cfr. ris. 5250 del 19.9.1995
p. 8, 10-11, 47-48; art. 6.4 NAPR doc. D). Nell’ambito della procedura di
approvazione del PR l’istituzione della zona AP-EP e della zona di protezione
Zp1 di __________ è stata contestata solamente dai proprietari dei mapp. no.
316, 317 e 494 (cfr. inc. congiunto no. 10.2006.7 __________) il cui ricorso è
però stato respinto dal Consiglio di Stato (ris. cit. p. 31-32).
Ne consegue che la pubblica utilità della zona AP-EP riferita allo “svago ed
alla balneazione” e della zona di protezione Zp1 è stata sancita con
l’approvazione del PR (art. 40 cpv. 2 LALPT). L’istituzione stessa della zona
AP-EP, riservata per definizione ad uso pubblico, ha posto le basi per un
futuro trasferimento di proprietà dei fondi vincolati onde attuare la destinazione
di zona a fini pubblici disposta dal PR; ciò significa che i proprietari possono
continuare ad usufruire del fondo come in precedenza ma in via provvisoria e
fintanto che la proprietà non sarà acquisita mediante contratto privato o in
esito ad una procedura espropriativa dall’ente pubblico (cfr. TRAM
24.9.1998 N. 50.96.00009 in re Comune di L. consid. 2.3.1, 5.4.2007 N.
50.2006.1 in re R. consid. 2).
Di principio, su tali basi, l’ente espropriante potrebbe essere autorizzato a
presentare solo una relazione succinta sull’opera ed un progetto di massima
senza l’indicazione dei costi (art. 22 Lespr.). In concreto, tuttavia, la tesi
dell’applicabilità della norma, perorata dal Comune, non appare convincente per
varie ragioni.
Anzitutto perché il piano d’intervento prevede un certo numero di posteggi
pubblici, disposti sia sul mapp. no. 321 che a cavallo dei mapp. no. 317, 494,
531, 318 e 319, senza che tali aree siano stata espressamente riservate a tale scopo
come richiesto dall’art. 28 cpv. 2 let. p LALPT. Sotto questo profilo, poiché la
pubblica utilità non è stata sanzionata, l’opera si rivela incompatibile con il
PR e dunque una semplice proposta di intervento non è sufficiente.
Il piano d’intervento prevede poi la creazione di un centro balneare dotato di
una serie di infrastrutture quando, in base al PR, non è del tutto chiaro se
quel settore debba semplicemente essere lasciato libero per consentire
l’accesso alla riva e la balneazione al pubblico oppure se siano autorizzate
attrezzature anche a carattere edilizio e, in questo caso, secondo quali
criteri debbano essere concepite. La volontà espressa in sede pianificatoria di
proteggere l’ambiente e la vegetazione alla quale fa da corollario l’intenzione
del Comune di demolire gli edifici e le darsene esistenti sembrerebbero,
invero, deporre a favore della prima ipotesi e non della seconda. Seguendo
questo ragionamento il progetto appare dunque incongruente sia nella misura in
cui si propone di rivalorizzare il paesaggio naturale ma nel contempo pretende
di creare un vero e proprio lido attrezzato di tutto punto, sia là dove indica
che sarà insediato “soltanto il minimo di infrastrutture edificate” ma include
nel concetto anche 2 piscine che, oggettivamente, non solo non sono
“indispensabili per il buon funzionamento” di un centro balneare già ubicato a
lago ma per di più mal si conciliano con l’intento di rivalutare il paesaggio.
Ma anche ammettendo che nel principio l’opera sia attuabile – l’art. 6.4 NAPR sembra
ammettere, anche se del tutto genericamente, interventi costruttivi e di
sistemazione del terreno – in ogni caso essa non ha ottenuto l’avallo dall’Ufficio
protezione della natura e, soprattutto, è presentata secondo criteri talmente generici
da palesare l’indecisione del Comune che, in realtà, ancora non ha risolto
quale nuovo aspetto conferire al comprensorio; ciò potrebbe anche essere dovuto
al fatto che la soluzione a suo tempo scelta dal Comune di __________ non
risponda più ai bisogni reali del nuovo Comune di ISEP 1. Inoltre, sempre nel
progetto e nella relazione tecnica si delineano posteggi e si auspicano marciapiedi
dove il PR non ne prevede e addirittura si prospetta l’ampliamento della struttura,
nel corso di una seconda tappa, ai sedimi adiacenti, quando questi sono dichiaratamente
gravati con un vincolo di protezione (cfr. relazione p. 2 e 3).
Insomma, che il piano di intervento sia “sommariamente indicativo” e quindi si
riduca sostanzialmente ad un’idea ancora tutta da sviluppare ed approfondire in
futuro dopo l’acquisizione del terreno e nell’ambito di una procedura di
concorso secondo la Legge sulle commesse pubbliche, lo ammette la stessa progettista.
Così si dimentica, tuttavia, che l’iter corretto è esattamente quello inverso
ed implica, dapprima, l’approvazione del progetto definitivo, lo stanziamento
del credito complessivo per la costruzione e l’acquisizione dei sedimi da parte
del Consiglio Comunale e l’ottenimento di un preavviso favorevole da parte
dell’Ufficio protezione della natura, e solo in seguito l’avvio della procedura
di espropriazione. Difatti gli espropriati devono poter esercitare consapevolmente
il diritto di essere sentiti e, in futuro, devono anche poter sollecitare la
retrocessione qualora il Comune non usasse il terreno allo scopo previsto o lo
adibisse ad uno scopo diverso da quello per cui è concessa l’espropriazione
(art. 61 Lespr.). Entrambe tali ipotesi presuppongono ovviamente la conoscenza completa
del progetto e le sue ripercussioni (cfr. TRAM 27.11.1992 N. ES 17/91 in
re F. consid. 5).
Tutto ciò considerato l’argomento secondo cui la documentazione prodotta a
sostegno dell’espropriazione è carente ed insufficiente è condivisibile.
6.
6.1. Gli opponenti individuano un
ulteriore vizio formale nel fatto che il Comune ha avviato la procedura
espropriativa solo per il mapp. no. 531 quando invece, per il principio dell’unitarietà
della procedura, avrebbe dovuto espropriare tutte le proprietà interessate dalla
proposta di intervento. Il Comune risponde di essersi attenuto ai principi
della sussidiarietà e della parità di trattamento affrontando in modo diverso
situazioni differenti tra loro essendo ancora aperte, con gli altri
proprietari, le possibilità di un esito positivo delle trattative private per
l’acquisizione dei sedimi. Inoltre il Municipio aveva l’obbligo di dar seguito alla
risoluzione con la quale il Consiglio Comunale ha stanziato il credito per acquistare
il terreno.
6.2. La pubblicazione degli atti ai sensi dell’art. 20ss Lespr. ha lo scopo di
permettere ai proprietari colpiti da espropriazione di tutelare i loro diritti
con piena cognizione di causa. L’esercizio di tali diritti implica la
conoscenza dell’opera in senso lato, ossia di tutte le sue componenti
progettuali e delle sue ripercussioni sulla proprietà, anche quelle di ordine
economico. In quest’ottica l’opera non può essere intesa che come concetto
unitario poiché altrimenti gli interessati non disporrebbero di tutte quelle
informazioni indispensabili per un corretto esercizio del diritto di essere
sentito. Perciò la procedura espropriativa per un’opera che coinvolge più fondi
non può essere spezzettata esattamente come non è possibile suddividere le
pretese espropriative (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 27 no. 12; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territorie, construction, expropriation, 2001, no. 1231; DTF
111 Ib 15 c. 5c p. 22).
La necessità di trattare nello stesso modo tutte le proprietà colpite da un
medesimo progetto, tra l’altro fornendo le medesime indicazioni a tutti i
proprietari anche in punto alle indennità, scaturisce dallo stesso principio
della parità di trattamento. Analogamente il Tribunale di espropriazione deve avere
un quadro globale e preciso della situazione e disporre di tutti gli elementi
necessari al giudizio, essendo impensabile che si pronunci anche solo in via
incidentale – in merito ad un’opposizione o una domanda di modifica dei piani –
senza conoscere le sorti di tutti i terreni coinvolti nel progetto.
6.3. In concreto è circostanza incontrovertibile che il Comune concepisca la
proposta di intervento come opera unitaria; lo si desume sia dalla relazione
tecnica, sia dalla procedura espropriativa avviata nel frattempo anche contro i
proprietari dei mapp. no. 494, 317 e 316, quest’ultimo coinvolto nella seconda
tappa (cfr. incarto congiunto 10.2006.7), sia infine dagli atti pubblicati che,
fatta eccezione per le aree adibite a posteggio, sono identici per entrambe le
procedure. Pertanto l’avvio di una sola procedura nei confronti di tutti i
proprietari o, quantomeno, di tutti quelli coinvolti nella prima tappa era
un’esigenza imprescindibile. Infatti se è vero che in virtù del principio di
sussidiarietà l’espropriazione rappresenta l’ultima ratio, è però altrettanto
vero che una trattativa privata non può protrarsi all’infinito né condizionare
l’avvio della procedura espropriativa a seconda del libero arbitrio dell’ente
pubblico (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 1 no. 36, Vorbemerkungen zu
art. 27-44 no. 4). Se per di più, come ammette il Comune, l’attuazione
dell’opera non è imminente né urgente non v’è alcuna ragione per procedere in
via coatta solo contro alcuni proprietari. In ogni caso lo stanziamento del
credito da parte del Consiglio Comunale per l’acquisto del mapp. no. 531 non è
un motivo sufficiente già solo perché una volta scaduto può essere riproposto.
Ora, prescindendo dai sedimi espropriandi, nonostante il tempo trascorso non si
sa ancora nulla di preciso riguardo all’acquisto delle particelle restanti.
Stando alla documentazione prodotta la trattativa con la proprietaria del mapp.
no. 319 si è arenata nel 2002 (cfr. lettera 10.7.2002) e quella con il
proprietario del mapp. no. 493 nel 2003 (cfr. lettera 24.6.2003). Con il Comune
di __________, proprietario dei mapp. no.539, 495, 312 e 313 – che non è
aggregato, che auspica la creazione di un bagno pubblico ma che sta pure
valutando la possibilità di costruire un porto (cfr. lettera 6.6.2002) – non è
stato raggiunto alcun accordo definitivo. Infine manca una qualsiasi
indicazione in merito all’acquisizione del mapp. no. 315.
A ciò si aggiunge che per i mapp. no. 493, 319 e 315 nemmeno sono stati
stanziati i crediti di acquisto e tantomeno è stato approvato il credito di
costruzione anch’esso solo stimato sommariamente in fr. 4'750'000.-.
7.
l vizi accertati sono insanabili e
di conseguenza la procedura non può che essere annullata senza che sia
necessario entrare nel merito delle ulteriori censure sollevate dagli opponenti
e della domanda di modifica dei piani, quest’ultima rivelandosi priva
d’oggetto.
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971
dichiara
e pronuncia 1. L’opposizione è accolta e di conseguenza la procedura di espropriazione formale del mapp. no. 531 è annullata.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'500.- sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere agli espropriati fr. 3'000.- per ripetibili.
3. Contro la presente pronuncia è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco