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Incarto n. 84/03
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Lugano 28 luglio 2011 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Paolo Barberis ing. Eraldo Pianetti |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sulla richiesta di indennità per espropriazione materiale presentata con istanza del 12 dicembre 2003 da
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ISES 1 rappr. dall’ RA 1
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contro |
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1. COEP 1
2. COEP 2
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relativamente al mapp. no. 89 RFD __________,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato, in fatto ed in diritto
1.1.1.
ISES 1 è proprietaria, nel Comune di __________, del mapp. no. 89 sito nella
frazione di __________ sulla collina a monte della strada cantonale verso __________,
nei pressi del cimitero. Il fondo presenta una configurazione irregolare ed ha
una superficie di 40'028 mq. Esso si compone di due settori esposti verso
meridione di cui l’uno è terrazzato e sale, alle spalle del cimitero, fino alla
soprastante Via __________ (parte alta, mq 27’344), mentre l’altro è costituito
da un pendio con ampie terrazze confinante con la strada cantonale (parte
bassa, mq 10'735). I due settori sono fisicamente divisi da una strada (mq 422)
e da un avvallamento formante una lingua boschiva (mq 1'527).
1.2. Il Consiglio comunale di __________ ha adottato il primo PR locale nel
corso della seduta del 15.12.1986. Tale piano proponeva l’attribuzione della parte
alta del mapp. no. 98 alla zona agricola e di quella bassa, come di alcuni
fondi confinanti della località __________, alla zona residenziale estensiva
RE2. In sede di approvazione del piano, con risoluzione del 10.8.1988, il
Consiglio di Stato bocciò la predetta zona RE2 in ragione del sovradimensionamento
delle zone edificabili ed assegnò d’ufficio il comparto interessato alla zona agricola.
I ricorsi interposti dalla proprietaria ISES 1, prima dinanzi al Gran Consiglio
e quindi al Tribunale federale, furono entrambi respinti con decisioni del
10.12.1991 e del 28.9.1993.
1.3. In data 3.6.1991 la ISES 1 stipulò un contratto di affitto con la __________
concedendole in uso, per la durata di 20 anni, un’area di mq 25'000 sulla parte
alta del mapp. no. 89 con l’obbligo di esercitarvi la viticoltura e di rendere
coltivabile la parte rimanente del fondo. L’affittuaria avviò subito i lavori
di pulizia e di sterro del terreno che furono però definitivamente sospesi
nell’agosto del 1991, su ordine del Comune, a motivo sia della messa in
pericolo della soprastante Via __________, sia della prevista istituzione di
una zona di protezione della natura e dell’avifauna che il Municipio aveva
proposto in forma di variante del PR con messaggio del 26.9.1990. Dopo un incontro
con le parti nel mese di ottobre, e fondandosi su un rapporto steso dal Museo
cantonale di storia naturale, il 23.12.1991, l’Ufficio protezione natura
presentò una proposta di piano di gestione del fondo che avrebbe autorizzato
una coltivazione semi-intensiva sulla parte alta e solo estensiva su quella
bassa, consentendo l’impianto di 3'000 barbatelle anziché 13'000 come
inizialmente programmato.
Nel frattempo, con risoluzione del 23.9.1991, il Consiglio comunale di __________
aveva adottato le varianti proposte dal Municipio tra cui anche la zona di
protezione PrNa7 in corrispondenza della parte alta del mapp. no. 89 nella
quale, in attesa di un piano di gestione dettagliato, veniva ammesso e promosso
il pascolo estensivo fino ad allora praticato. Le varianti furono approvate con
risoluzione del 15.12.1993 dal Consiglio di Stato che nel contempo rigettò le obiezioni
sollevate dalla proprietaria intese ad ottenere l’affrancamento del fondo dal
vincolo di protezione. Un ulteriore ricorso presentato dinanzi al Tribunale
della pianificazione del territorio fu respinto con sentenza del 5.12.1996.
Nel gennaio del 1998 il Comune di __________ presentò l’atteso piano di
gestione, elaborato dalla __________, in base al quale vennero definiti il
perimetro dell’area soggetta a gestione particolare e, al suo interno, due
unità territoriali: una ad uso intensivo, nella quale veniva ammessa la
viticoltura ed altre pratiche agricole purché attuate secondo i principi della
produzione integrata o biologica, l’altra ad uso estensivo destinata
esclusivamente a perseguire gli scopi di salvaguardia dell’avifauna e di
sistemazione e gestione dei biotopi. Tale piano di gestione fu poi approvato quale
strumento di coordinamento d’uso e reso parte integrante di una convenzione stipulata
nel gennaio del 1999 per la durata di 10 anni tra il Cantone, il Comune e la
proprietaria ai fini della gestione stessa del fondo.
1.4. Con memoria del 12.12.2003 la ISES 1 ha convenuto in giudizio lo Stato del Cantone Ticino ed il Comune di __________ rivendicando un’indennità di fr.
345'000.-, oltre interessi al 5% dal 15.12.1993, per titolo di espropriazione
materiale. L’istante argomenta che la zona di protezione, istituita con la
variante del 1993, ha precluso la possibilità di sfruttare il comparto colpito
a fini viticoli conformemente a quanto previsto nel contratto d’affitto concluso
con la __________; questo ha comportato la disdetta dell’accordo e la stipula
successiva di un nuovo contratto per la sola parte intensiva a condizioni assai
meno favorevoli. Di conseguenza, a suo
avviso, il vincolo ha generato restrizioni gravi
dei diritti di proprietà, peraltro a danno del solo mapp. no. 89 e quindi
incompatibilmente con il principio della parità di trattamento.
I due enti convenuti, con risposte del 18.3.2004, hanno postulato la reiezione
dell’istanza avvalendosi di argomenti sostanzialmente analoghi: entrambi eccepiscono
la loro legittimazione passiva a rispondere della pretesa avanzata dalla
proprietaria e contestano che siano dati gli estremi di un’espropriazione
materiale poiché la variante di PR riguarda solo una parte del mapp. no. 89 e
comunque implica restrizioni marginali che non impediscono l’uso conforme ed
economicamente ragionevole della particella.
L’udienza di conciliazione ha avuto luogo il 30.9.2004 con esito negativo; ad
essa è seguito un lungo periodo durante il quale la procedura è rimasta
inattiva essendo pendente una trattativa che, per finire, si è anch’essa
risolta infruttuosamente. Quindi l’istruttoria è stata ripresa con l’assunzione
delle prove necessarie, dopo di che le parti sono comparse all’udienza finale
del 20.5.2011.
2.2.1.
Gli enti pubblici convenuti contestano entrambi la loro legittimazione passiva.
Il Comune invoca, a sostegno dell’eccezione, la competenza del Cantone a
provvedere alla protezione ed alla manutenzione dei biotopi di importanza
regionale, e quindi anche al biotopo in questione il quale, come espressamente
riconosciuto dal Tribunale della pianificazione, è d’importanza perlomeno
cantonale; tanto è vero che nella convenzione le spese di gestione sono state
addebitate alla Confederazione ed al Cantone. Quest’ultimo, a sua volta, non
ritiene di dover rispondere di un’eventuale indennità poiché il vincolo è stato
istituito con una decisione autonoma del Comune di completamento del piano del
paesaggio.
2.2. A norma dell’art. 39 cpv. 2 Lespr, le pretese derivanti da vincoli che
configurano gli estremi di un’espropriazione materiale devono essere notificate
all’ente a favore del quale la restrizione legale della proprietà è stata
sancita.
L’espropriazione materiale discende normalmente da un provvedimento
pianificatorio definitivo quale è il PR, strumento che è preposto a
disciplinare l’uso ammissibile del territorio comunale (art. 24 e 25 LALPT) e quindi
anche ad istituire le restrizioni della proprietà che fossero motivate da
necessità di pubblico interesse. Il PR è opera del Comune, che ne è titolare ed
artefice quale ente incaricato della pianificazione locale (art. 32 cpv. 1 e 34
cpv. 1 LALPT). Pertanto il privato che si reputasse colpito da
un’espropriazione materiale dovrà rivolgere la sua domanda di risarcimento al
Comune stesso: questi risponde infatti, di massima, dei vincoli che istituisce,
come delle eventuali relative indennità, anche qualora un determinato provvedimento
fosse stato ordinato dal Cantone nell’ambito della procedura di approvazione
del PR.
Posto tale principio, la giurisprudenza ha stabilito che una soluzione diversa
si impone quando la restrizione della proprietà deriva non da un provvedimento
adottato dal Comune nel contesto dei suoi compiti pianificatori, bensì da un
vincolo istituito dal Cantone per sua autonoma decisione e sulla base di una
normativa che gli spetta di applicare direttamente. In tale evenienza la
responsabilità di un eventuale indennizzo ricade sul Cantone stesso (anziché
sul Comune) in quanto autore e beneficiario diretto del provvedimento (RDAT
II-1998 no. 34).
2.3. La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni (art. 78
Cost) i quali devono, in particolare, prevenire l’estinzione di specie animali
e vegetali indigene mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi)
ed altri provvedimenti adeguati (art. 18 cpv. 1 LPN); essi provvedono,
segnatamente, alla protezione ed alla manutenzione dei biotopi d’importanza
regionale e locale (art. 18b cpv. 1 LPN).
Lo strumento che normalmente attua la salvaguardia è il PR comunale nel quale
vanno delimitate, tra le altre, anche le zone protette che includono i biotopi
per gli animali ed i vegetali degni di protezione (art. 14 cpv. 2 e 17 cpv. 1
let. d LPT; art. 28 cpv. 1 let. f LALPT; art. 16 Legge cantonale sulla
protezione della natura del 12.12.2001). I Comuni sono infatti tenuti a
cooperare, sotto la vigilanza dell’autorità governativa, alla tutela delle
bellezze naturali che si estende, in particolare, alla flora spontanea, alla
fauna indigena ed al loro spazio vitale (art. 3 DLBN del 16.1.1940; art. 2 let.
e Reg. di applicazione del DLBN del 22.1.1974).
La salvaguardia dei beni naturali, specie quelli di importanza nazionale e
cantonale, può anche essere garantita direttamente dal Consiglio di Stato mediante
l’adozione di decreti o piani cantonali di protezione (art. 13 della Legge
cantonale sulla protezione della natura; art. 8 Reg. di applicazione del DLBN).
2.4. Il comparto di protezione PrNa7 è inteso a tutelare alcune specie rare di
volatili (averla piccola, saltimpalo, zigolo nero, canapino, torcicollo), a favorirne
la riproduzione e ad evitare il progressivo rimboschimento che altererebbe le
condizioni ambientali a loro favorevoli (cfr. ris. del Consiglio di Stato no.
10935 del 15.12.1993, p. 19).
Tale vincolo di protezione non è stato istituito con un provvedimento
governativo indipendente dal PR di __________, fondato su una normativa
concedente al Cantone diretta competenza d’applicazione e suscettibile di
autonoma impugnazione. Esso discende, bensì, da una variante del PR adottata
dal Comune nel quadro delle sue competenze pianificatorie ed in virtù
dell’obbligo, che ha per legge, di cooperare alla tutela dei biotopi. Di
conseguenze al Cantone non può essere riconosciuta legittimazione attiva. Poco
importa che esso figuri quale parte contraente (accanto al Comune ed alla
proprietaria) nella convenzione del 1999 e che assuma con la Confederazione la
maggior parte delle spese per gli interventi di sistemazione e gestione del
comparto vincolato. In effetti il Cantone non è né autore né beneficiario
diretto del vincolo. Lo è invece il Comune che, sia pure sotto la vigilanza e
con l’approvazione governativa, ha sancito la protezione del biotopo in
questione; protezione che, essendo prevista da norme federali, va garantita
comunque ed indipendentemente dal fatto che il Consiglio di Stato decida di
rendersi promotore di un provvedimento specifico ed a sé stante.
Pertanto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Cantone
è accolta mentre quella del Comune è respinta.
3.3.1.
L’espropriazione materiale si avvera per
effetto di un divieto o di una limitazione particolarmente grave dell’uso
attuale o del prevedibile uso futuro di un fondo, tale da compromettere le facoltà
essenziali derivanti dal diritto proprietà. Anche una restrizione d’importanza minore può costituire espropriazione materiale ove
coinvolga una cerchia ristretta di proprietari o ne colpisca uno solo in
maniera tale che, fosse loro negato un indennizzo, sarebbero costretti a
sopportare un sacrificio eccessivo ed incompatibile con il principio della
parità di trattamento. Nell’una e nell’altra ipotesi è dato luogo ad
indennizzo a condizione che l’atto limitativo sia definitivo e che, con la sua
istituzione, il proprietario veda svanire una concreta possibilità di miglior
uso del fondo (Riva, in Kommentar zum RPG, ad art. 5, no. 123-134; DTF
131 II 151 c. 2.1 e rinvii; RDAT 1990 no. 67 e 85, I-1991 no. 68, I-1992
no. 49).
Il verificarsi di una un’espropriazione materiale va accertato alla data di
entrata in vigore del provvedimento pianificatorio che ha definitivamente
sancito la restrizione (DTF 132 II 218 c. 2.4 p. 222).
3.2. Se, generalmente, le richieste di indennità per espropriazione materiale si
riallacciano ad un divieto o ad una limitazione della facoltà di edificare, intesa
quale prerogativa insita nel diritto di proprietà, questo non è il caso nella
fattispecie in esame. La proprietaria non lamenta infatti una sopraggiunta
impossibilità di costruire, bensì una grave restrizione d’uso, dipendente dal
vincolo di protezione, che avrebbe impedito l’esercizio della viticoltura conformemente
al contratto di affitto stipulato nel 1991 con la __________
La questione a sapere se l’uso economicamente ragionevole di un fondo sia stato
pregiudicato da un provvedimento pianificatorio può porsi anche per un terreno
di natura agricola assoggettato a disposizioni d’uso restrittive. La giurisprudenza,
invero poco nutrita nel tema specifico, considera in particolare che il divieto
di installare colture intensive in serre plastificate, di sfruttare un vivaio o
di spargere colaticcio non costituiscano restrizioni gravi della proprietà equivalenti
ad esproprio materiale. Di principio non sono ritenute tali neppure le
limitazioni generate da misure di polizia, come le zone di protezione delle
captazioni d’acqua, che siano intese ad evitare un danno concreto per l’ordine
pubblico, la sicurezza o la salute senza pregiudicare l’uso attuale conforme del
fondo (Riva, in Kommentar zum RPG, ad art. 5, no. 172, nonché, del
medesimo autore, Hauptfragen der materiellen Enteignung, 1990, p. 161; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 626; giurisprudenza
ivi citata).
E’ da intendersi conforme l’uso che è autorizzato dalla pianificazione ed è
attuabile secondo criteri di ragionevolezza; trattandosi di un terreno
attribuito alla zona agricola si dovrà accertare se ed in che misura il
provvedimento restrittivo abbia compromesso l’uso a fini agricoli. Tale
accertamento non può evidentemente avvenire sulla base di elementi soggettivi
quali sono, in particolare, i contenuti di natura meramente privata del
contratto concluso tra la ISES 1 e la __________, bensì valutando la situazione
dal profilo oggettivo, ovvero confrontando le possibilità di sfruttamento
ammesse prima e dopo l’entrata in vigore del vincolo litigioso e verificando se
quest’ultimo le abbia limitate in maniera grave.
3.3. Il mapp. no. 89, formalmente assegnato al territorio agricolo con il primo
PR di __________, è stato per lungo tempo
adibito alla viticoltura poi trascurata a favore del pascolo. Verso la fine
degli anni ’80 il terreno era una superficie prativa in stato di abbandono
(cfr. teste __________) che serviva al pascolo di pecore e presentava resti di
vigneto, prati aridi, cespugli spinosi ed altre specie vegetali (cfr. teste __________).
Risale a quel periodo lo studio sulle componenti naturalistiche del territorio commissionato
dal Comune nell’ottica di un completamento del PR e le cui indicazioni sono poi
state integrate nel piano del paesaggio mediante le varianti approvate nel
1993. Per divulgare i contenuti di tali varianti le autorità, con avviso
pubblico, hanno invitato la popolazione ad una serata informativa che si è
svolta il 14.12.1989 ed è stata abbinata ad un’esposizione sul tema della
protezione del paesaggio tenutasi nell’aula magna delle scuole medie di __________;
avvenimento, quest’ultimo, che ha suscitato interesse e discussioni per la
novità dell’argomento trattato, e che ha avuto una certa risonanza anche sui
quotidiani locali (cfr. testi __________ e __________; cfr. ris. del Consiglio
di Stato no. 10935 del 15.12.1993, p. 21; sentenza TPT del 5.12.1996 p. 9). L’istante,
come qualsiasi altro cittadino, era quindi perfettamente in grado di prendere
conoscenza delle varianti proposte, specie del vincolo a carico del mapp. no.
89, almeno un anno prima di stipulare il contratto con la __________.
3.4. la zona di protezione PrNa7 non interessa tutta la part. no. 89 ma è
circoscritta alla parte alta del fondo situata a monte del cimitero (cfr. piano
del paesaggio). Con la sua entrata in vigore nel 1993, ed in attesa di un piano
di gestione dettagliato, è rimasto ammesso e promosso il pascolo estensivo sino
ad allora praticato (art. 27 bis NAPR).
Il piano di gestione è stato consegnato nel gennaio del 1998. Elaborato con la
consulenza di un esperto nel ramo della viticoltura, e quindi nell’ottica anche
di una gestione meccanizzata (cfr. teste __________), esso si prefigge, in sostanza,
di ottimizzare la gestione della particella definendo le condizioni da
rispettare per l’impianto di un vigneto razionale per uve di qualità senza
compromettere l’interesse ecologico del settore (cfr. piano di gestione p. 9,
11). Stando al piano è votato alla salvaguardia dell’avifauna e dei biotopi solo
il comparto estensivo che copre una superficie complessiva di mq 9'309
distribuita lungo il perimetro (lati O/S/E) ed in tre fasce trasversali. In
esso è ammesso lo sfalcio e, in alternativa, il pascolo purché sia garantito il
corretto mantenimento degli ambienti (cfr. piano di gestione p. 18-19 e planimetria
annessa; piano del 20.5.2010 del geometra revisore ing. __________). Nel comparto
intensivo, che misura mq 18'035, è invece consentita la viticoltura secondo i
principi della produzione integrata o biologica (cfr. piano di gestione p.
16-17).
Il vincolo pianificatorio, ed il piano di gestione che ne è corollario, non
prevedono alcuna limitazione nelle colture, specie per quanto concerne la selezione
dei vitigni: non è imposta, ad esempio, la scelta di varietà più tolleranti, che
richiedano, cioè, meno trattamenti contro le malattie e che quindi siano, per
loro stessa natura, meno produttivi rispetto ai vitigni tradizionali (Merlot, Pinot,
Chardonnay). Anche in relazione ai metodi di produzione ammessi, che sono ad
orientamento ecologico, non si ravvisano restrizioni degne di nota; entrambi i metodi sono peraltro disciplinati da
regolamenti e direttive emanati da organismi competenti, e sono quindi da
ritenersi idonei a conferire alle uve
caratteristiche di qualità e tipicità (art.
7 Regolamento concernente l’attribuzione della denominazione di origine
controllata ai vini ticinesi). Il metodo biologico
implica, invero, condizionamenti anche importanti poiché, prefiggendosi di
evitare rigorosamente gli impatti negativi sull’ambiente, sfrutta la naturale
fertilità del suolo, reimpiega la materia principalmente sotto forma organica
ed esclude l’utilizzo di prodotti chimici di sintesi con il fine di aumentare
naturalmente le rese e la resistenza alle malattie. Perciò non solo può influire
sulla scelta dei vitigni, nella misura in cui non si adatta, ad esempio, a
vitigni sensibili alle malattie fungine, ma può anche rendere la coltivazione più
onerosa dal profilo economico. Il metodo della produzione integrata è invece
meno severo poiché promuove una
viticoltura di qualità ed economicamente sostenibile, privilegiando tecniche
naturali che non vietano ma riducono l’uso di prodotti fitosanitari a seconda
delle soglie di tolleranza alle malattie con effetti limitati e rispettosi
dell’ambiente. Esso rappresenta dunque un’alternativa indubbiamente valida e,
in effetti, è comunemente praticato ed
ormai applicato alla maggior parte dei vigneti (per ulteriori dettagli si consulti www.ti.ch/agricoltura, www.vinatura.ch).
Non è prevista, infine, alcuna limitazione di ordine tecnologico: la gestione
meccanizzata del vigneto è consentita oltre che concretamente praticabile non ostandovi
né la presenza delle fasce protette né la morfologia del terreno; essa nemmeno
influisce sulla disposizione dei filari. Certo è pensabile che la tutela dei
biotopi possa indurre una certa proliferazione di volatili, ma questo è un
elemento che non aggrava in modo significativo le condizioni produttive ed i
cui effetti sono trascurabili: dopo tutto il fondo è attorniato da ampie
superfici boschive che già costituiscono un habitat naturale ideale per
l’avifauna.
Su queste basi l’area risulta essere coltivabile al pari di qualsiasi altro
vigneto ticinese, attività che del resto è già stata intrapresa con evidente
successo. Il vigneto, iscritto nel catasto viticolo dal 2000, conta 7’933 ceppi
di vite tra Merlot, Carminoir e Gamaret (cfr. aggiornamento dati catasto
viticolo del 26.4.2010), tutti vitigni di categoria 1 riconosciuti per la
produzione di vini DOC, a denominazione di origine controllata (art. 6 del
Regolamento cantonale concernente l’attribuzione della denominazione di origine
controllata ai vini ticinesi). Il vigneto è coltivato in modo intensivo:
difatti la messa a dimora di ben 7'933 ceppi su una superficie di 18'035 mq
equivale ad una densità di mq 2.27 per ceppo. Ciò nonostante, nell’ambito del
rilascio del certificato di produzione, la Sezione dell’agricoltura ha giudicato
il vigneto di tipo “particolarmente estensivo” applicando la densità unitaria
massima di mq 3 per ceppo (art. 1 cpv. 2 dell’Ordinanza federale concernente la
viticoltura e l’importazione di vino), con la conseguenza che la superficie
vitata reale considerata per la produzione è di mq 23'800, quindi ben superiore
a quella che è esente da vincoli (cfr. lettera della Sezione dell’agricoltura
del 26.4.2010; aggiornamento dati catasto viticolo del 26.4.2010). Ora, la
superficie vitata è il parametro fondamentale per la determinazione del
quantitativo massimo di produzione annua indipendentemente dal conferimento
della denominazione di origine controllata (art. 53 del Regolamento cantonale
sull’agricoltura). Pertanto il vigneto esistente dimostra come l’area sia
sfruttabile e sia effettivamente sfruttata in modo razionale.
In definitiva, l’istituzione della zona di protezione non ha quindi soppresso o
pregiudicato un diritto sostanziale, e cioè quello di coltivare il fondo
conformemente alla sua destinazione agricolo-viticola, ma ne ha soltanto
ridefinito i contenuti secondo criteri ragionevoli. Tanto meno ha generato
oneri finanziari supplementari per il proprietario: nella convenzione del 1999
(pti. 3 e 4) è infatti stato stabilito non solo che l’ente pubblico avrebbe
assunto tutte le spese pertinenti al comparto estensivo, ma pure che il Cantone
avrebbe sussidiato la sistemazione iniziale del comparto intensivo in ragione
del 50%; impegni di cui, negli anni seguenti, nessuno ha mai lamentato
l’inosservanza. E sebbene detta convenzione non sia stata formalmente rinnovata
alla scadenza (2009), la conduzione del vigneto è proseguita indisturbata come prima
(cfr. testi __________ e __________).
Alle riflessioni che precedono va poi aggiunta la circostanza non trascurabile
che tutta la parte bassa della proprietà (mq 10'735), attualmente adibita al
pascolo, non è colpita da alcun vincolo pianificatorio e potrebbe anch’essa,
liberamente, essere destinata alla coltivazione della vite.
Tutto ciò considerato questo Tribunale non ritiene che i diritti derivanti
dalla proprietà siano stati preclusi o limitati in modo grave, né che alla
proprietaria sia stato imposto un sacrificio particolare, a favore della
collettività, inconciliabile con il principio della parità di trattamento.
Di conseguenza, poiché i requisiti dell’espropriazione materiale non sono
adempiuti, l’istanza dev’essere respinta.
4.E’
principio giurisprudenziale acquisito che nei contenziosi di espropriazione
materiale i costi processuali seguano l’esito della lite come in una normale
procedura amministrativa (art. 28 e 31 LPamm; RDAT I-1994 no. 48).
Pertanto, in concreto, le spese sono
poste a carico dell’istante in quanto soccombente, compreso l’obbligo di
corrispondere adeguate ripetibili al Comune di__________ che si è avvalso della
consulenza di un legale.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia 1. L’eccezione di legittimazione passiva sollevata
dallo Stato del Cantone Ticino è accolta, quella del Comune di __________ è
respinta.
2. L’istanza di indennizzo per espropriazione materiale è respinta.
3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.- sono a carico dell’istante con l’obbligo di rifondere al Comune di __________ fr. 3'500 per ripetibili.
4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
5. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco