Incarto n.
10.2004.96

84/03

 

Lugano

28 luglio 2011

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Paolo Barberis

ing. Eraldo Pianetti

segretario giudiziario

Enzo Barenco

 

 

statuendo sulla richiesta di indennità per espropriazione materiale presentata con istanza del 12 dicembre 2003 da

 

 

ISES 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

contro

 

1. COEP 1
rappr. dall’avv. RA 3

 

2. COEP 2
rappr. dall’RA 2

 

 

 

relativamente al mapp. no. 89 RFD __________,

 

 

 

 

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

 

 

considerato,                    in fatto ed in diritto

 

1.1.1. ISES 1 è proprietaria, nel Comune di __________, del mapp. no. 89 sito nella frazione di __________ sulla collina a monte della strada cantonale verso __________, nei pressi del cimitero. Il fondo presenta una configurazione irregolare ed ha una superficie di 40'028 mq. Esso si compone di due settori esposti verso meridione di cui l’uno è terrazzato e sale, alle spalle del cimitero, fino alla soprastante Via __________ (parte alta, mq 27’344), mentre l’altro è costituito da un pendio con ampie terrazze confinante con la strada cantonale (parte bassa, mq 10'735). I due settori sono fisicamente divisi da una strada (mq 422) e da un avvallamento formante una lingua boschiva (mq 1'527).

1.2. Il Consiglio comunale di __________ ha adottato il primo PR locale nel corso della seduta del 15.12.1986. Tale piano proponeva l’attribuzione della parte alta del mapp. no. 98 alla zona agricola e di quella bassa, come di alcuni fondi confinanti della località __________, alla zona residenziale estensiva RE2. In sede di approvazione del piano, con risoluzione del 10.8.1988, il Consiglio di Stato bocciò la predetta zona RE2 in ragione del sovradimensionamento delle zone edificabili ed assegnò d’ufficio il comparto interessato alla zona agricola. I ricorsi interposti dalla proprietaria ISES 1, prima dinanzi al Gran Consiglio e quindi al Tribunale federale, furono entrambi respinti con decisioni del 10.12.1991 e del 28.9.1993.

1.3. In data 3.6.1991 la ISES 1 stipulò un contratto di affitto con la __________ concedendole in uso, per la durata di 20 anni, un’area di mq 25'000 sulla parte alta del mapp. no. 89 con l’obbligo di esercitarvi la viticoltura e di rendere coltivabile la parte rimanente del fondo. L’affittuaria avviò subito i lavori di pulizia e di sterro del terreno che furono però definitivamente sospesi nell’agosto del 1991, su ordine del Comune, a motivo sia della messa in pericolo della soprastante Via __________, sia della prevista istituzione di una zona di protezione della natura e dell’avifauna che il Municipio aveva proposto in forma di variante del PR con messaggio del 26.9.1990. Dopo un incontro con le parti nel mese di ottobre, e fondandosi su un rapporto steso dal Museo cantonale di storia naturale, il 23.12.1991, l’Ufficio protezione natura presentò una proposta di piano di gestione del fondo che avrebbe autorizzato una coltivazione semi-intensiva sulla parte alta e solo estensiva su quella bassa, consentendo l’impianto di 3'000 barbatelle anziché 13'000 come inizialmente programmato.
Nel frattempo, con risoluzione del 23.9.1991, il Consiglio comunale di __________ aveva adottato le varianti proposte dal Municipio tra cui anche la zona di protezione PrNa7 in corrispondenza della parte alta del mapp. no. 89 nella quale, in attesa di un piano di gestione dettagliato, veniva ammesso e promosso il pascolo estensivo fino ad allora praticato. Le varianti furono approvate con risoluzione del 15.12.1993 dal Consiglio di Stato che nel contempo rigettò le obiezioni sollevate dalla proprietaria intese ad ottenere l’affrancamento del fondo dal vincolo di protezione. Un ulteriore ricorso presentato dinanzi al Tribunale della pianificazione del territorio fu respinto con sentenza del 5.12.1996.
Nel gennaio del 1998 il Comune di __________ presentò l’atteso piano di gestione, elaborato dalla __________, in base al quale vennero definiti il perimetro dell’area soggetta a gestione particolare e, al suo interno, due unità territoriali: una ad uso intensivo, nella quale veniva ammessa la viticoltura ed altre pratiche agricole purché attuate secondo i principi della produzione integrata o biologica, l’altra ad uso estensivo destinata esclusivamente a perseguire gli scopi di salvaguardia dell’avifauna e di sistemazione e gestione dei biotopi. Tale piano di gestione fu poi approvato quale strumento di coordinamento d’uso e reso parte integrante di una convenzione stipulata nel gennaio del 1999 per la durata di 10 anni tra il Cantone, il Comune e la proprietaria ai fini della gestione stessa del fondo.

1.4. Con memoria del 12.12.2003 la ISES 1 ha convenuto in giudizio lo Stato del Cantone Ticino ed il Comune di __________ rivendicando un’indennità di fr. 345'000.-, oltre interessi al 5% dal 15.12.1993, per titolo di espropriazione materiale. L’istante argomenta che la zona di protezione, istituita con la variante del 1993, ha precluso la possibilità di sfruttare il comparto colpito a fini viticoli conformemente a quanto previsto nel contratto d’affitto concluso con la __________; questo ha comportato la disdetta dell’accordo e la stipula successiva di un nuovo contratto per la sola parte intensiva a condizioni assai meno favorevoli.
Di conseguenza, a suo avviso, il vincolo ha generato restrizioni gravi dei diritti di proprietà, peraltro a danno del solo mapp. no. 89 e quindi incompatibilmente con il principio della parità di trattamento.
I due enti convenuti, con risposte del 18.3.2004, hanno postulato la reiezione dell’istanza avvalendosi di argomenti sostanzialmente analoghi: entrambi eccepiscono la loro legittimazione passiva a rispondere della pretesa avanzata dalla proprietaria e contestano che siano dati gli estremi di un’espropriazione materiale poiché la variante di PR riguarda solo una parte del mapp. no. 89 e comunque implica restrizioni marginali che non impediscono l’uso conforme ed economicamente ragionevole della particella.
L’udienza di conciliazione ha avuto luogo il 30.9.2004 con esito negativo; ad essa è seguito un lungo periodo durante il quale la procedura è rimasta inattiva essendo pendente una trattativa che, per finire, si è anch’essa risolta infruttuosamente. Quindi l’istruttoria è stata ripresa con l’assunzione delle prove necessarie, dopo di che le parti sono comparse all’udienza finale del 20.5.2011.


2.2.1. Gli enti pubblici convenuti contestano entrambi la loro legittimazione passiva. Il Comune invoca, a sostegno dell’eccezione, la competenza del Cantone a provvedere alla protezione ed alla manutenzione dei biotopi di importanza regionale, e quindi anche al biotopo in questione il quale, come espressamente riconosciuto dal Tribunale della pianificazione, è d’importanza perlomeno cantonale; tanto è vero che nella convenzione le spese di gestione sono state addebitate alla Confederazione ed al Cantone. Quest’ultimo, a sua volta, non ritiene di dover rispondere di un’eventuale indennità poiché il vincolo è stato istituito con una decisione autonoma del Comune di completamento del piano del paesaggio.

2.2. A norma dell’art. 39 cpv. 2 Lespr, le pretese derivanti da vincoli che configurano gli estremi di un’espropriazione materiale devono essere notificate all’ente a favore del quale la restrizione legale della proprietà è stata sancita.
L’espropriazione materiale discende normalmente da un provvedimento pianificatorio definitivo quale è il PR, strumento che è preposto a disciplinare l’uso ammissibile del territorio comunale (art. 24 e 25 LALPT) e quindi anche ad istituire le restrizioni della proprietà che fossero motivate da necessità di pubblico interesse. Il PR è opera del Comune, che ne è titolare ed artefice quale ente incaricato della pianificazione locale (art. 32 cpv. 1 e 34 cpv. 1 LALPT). Pertanto il privato che si reputasse colpito da un’espropriazione materiale dovrà rivolgere la sua domanda di risarcimento al Comune stesso: questi risponde infatti, di massima, dei vincoli che istituisce, come delle eventuali relative indennità, anche qualora un determinato provvedimento fosse stato ordinato dal Cantone nell’ambito della procedura di approvazione del PR.
Posto tale principio, la giurisprudenza ha stabilito che una soluzione diversa si impone quando la restrizione della proprietà deriva non da un provvedimento adottato dal Comune nel contesto dei suoi compiti pianificatori, bensì da un vincolo istituito dal Cantone per sua autonoma decisione e sulla base di una normativa che gli spetta di applicare direttamente. In tale evenienza la responsabilità di un eventuale indennizzo ricade sul Cantone stesso (anziché sul Comune) in quanto autore e beneficiario diretto del provvedimento (RDAT II-1998 no. 34).

2.3. La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni (art. 78 Cost) i quali devono, in particolare, prevenire l’estinzione di specie animali e vegetali indigene mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) ed altri provvedimenti adeguati (art. 18 cpv. 1 LPN); essi provvedono, segnatamente, alla protezione ed alla manutenzione dei biotopi d’importanza regionale e locale (art. 18b cpv. 1 LPN).
Lo strumento che normalmente attua la salvaguardia è il PR comunale nel quale vanno delimitate, tra le altre, anche le zone protette che includono i biotopi per gli animali ed i vegetali degni di protezione (art. 14 cpv. 2 e 17 cpv. 1 let. d LPT; art. 28 cpv. 1 let. f LALPT; art. 16 Legge cantonale sulla protezione della natura del 12.12.2001). I Comuni sono infatti tenuti a cooperare, sotto la vigilanza dell’autorità governativa, alla tutela delle bellezze naturali che si estende, in particolare, alla flora spontanea, alla fauna indigena ed al loro spazio vitale (art. 3 DLBN del 16.1.1940; art. 2 let. e Reg. di applicazione del DLBN del 22.1.1974).
La salvaguardia dei beni naturali, specie quelli di importanza nazionale e cantonale, può anche essere garantita direttamente dal Consiglio di Stato mediante l’adozione di decreti o piani cantonali di protezione (art. 13 della Legge cantonale sulla protezione della natura; art. 8 Reg. di applicazione del DLBN).

2.4. Il comparto di protezione PrNa7 è inteso a tutelare alcune specie rare di volatili (averla piccola, saltimpalo, zigolo nero, canapino, torcicollo), a favorirne la riproduzione e ad evitare il progressivo rimboschimento che altererebbe le condizioni ambientali a loro favorevoli (cfr. ris. del Consiglio di Stato no. 10935 del 15.12.1993, p. 19).
Tale vincolo di protezione non è stato istituito con un provvedimento governativo indipendente dal PR di __________, fondato su una normativa concedente al Cantone diretta competenza d’applicazione e suscettibile di autonoma impugnazione. Esso discende, bensì, da una variante del PR adottata dal Comune nel quadro delle sue competenze pianificatorie ed in virtù dell’obbligo, che ha per legge, di cooperare alla tutela dei biotopi. Di conseguenze al Cantone non può essere riconosciuta legittimazione attiva. Poco importa che esso figuri quale parte contraente (accanto al Comune ed alla proprietaria) nella convenzione del 1999 e che assuma con la Confederazione la maggior parte delle spese per gli interventi di sistemazione e gestione del comparto vincolato. In effetti il Cantone non è né autore né beneficiario diretto del vincolo. Lo è invece il Comune che, sia pure sotto la vigilanza e con l’approvazione governativa, ha sancito la protezione del biotopo in questione; protezione che, essendo prevista da norme federali, va garantita comunque ed indipendentemente dal fatto che il Consiglio di Stato decida di rendersi promotore di un provvedimento specifico ed a sé stante.
Pertanto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Cantone è accolta mentre quella del Comune è respinta.


3.3.1. L’espropriazione materiale si avvera per effetto di un divieto o di una limitazione particolarmente grave dell’uso attuale o del prevedibile uso futuro di un fondo, tale da compromettere le facoltà essenziali derivanti dal diritto proprietà. Anche una restrizione d’importanza minore può costituire espropriazione materiale ove coinvolga una cerchia ristretta di proprietari o ne colpisca uno solo in maniera tale che, fosse loro negato un indennizzo, sarebbero costretti a sopportare un sacrificio eccessivo ed incompatibile con il principio della parità di trattamento. Nell’una e nell’altra ipotesi è dato luogo ad indennizzo a condizione che l’atto limitativo sia definitivo e che, con la sua istituzione, il proprietario veda svanire una concreta possibilità di miglior uso del fondo (Riva, in Kommentar zum RPG, ad art. 5, no. 123-134; DTF 131 II 151 c. 2.1 e rinvii; RDAT 1990 no. 67 e 85, I-1991 no. 68, I-1992 no. 49).
Il verificarsi di una un’espropriazione materiale va accertato alla data di entrata in vigore del provvedimento pianificatorio che ha definitivamente sancito la restrizione (DTF 132 II 218 c. 2.4 p. 222).

3.2. Se, generalmente, le richieste di indennità per espropriazione materiale si riallacciano ad un divieto o ad una limitazione della facoltà di edificare, intesa quale prerogativa insita nel diritto di proprietà, questo non è il caso nella fattispecie in esame. La proprietaria non lamenta infatti una sopraggiunta impossibilità di costruire, bensì una grave restrizione d’uso, dipendente dal vincolo di protezione, che avrebbe impedito l’esercizio della viticoltura conformemente al contratto di affitto stipulato nel 1991 con la __________
La questione a sapere se l’uso economicamente ragionevole di un fondo sia stato pregiudicato da un provvedimento pianificatorio può porsi anche per un terreno di natura agricola assoggettato a disposizioni d’uso restrittive. La giurisprudenza, invero poco nutrita nel tema specifico, considera in particolare che il divieto di installare colture intensive in serre plastificate, di sfruttare un vivaio o di spargere colaticcio non costituiscano restrizioni gravi della proprietà equivalenti ad esproprio materiale. Di principio non sono ritenute tali neppure le limitazioni generate da misure di polizia, come le zone di protezione delle captazioni d’acqua, che siano intese ad evitare un danno concreto per l’ordine pubblico, la sicurezza o la salute senza pregiudicare l’uso attuale conforme del fondo (Riva, in Kommentar zum RPG, ad art. 5, no. 172, nonché, del medesimo autore, Hauptfragen der materiellen Enteignung, 1990, p. 161; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 626; giurisprudenza ivi citata).
E’ da intendersi conforme l’uso che è autorizzato dalla pianificazione ed è attuabile secondo criteri di ragionevolezza; trattandosi di un terreno attribuito alla zona agricola si dovrà accertare se ed in che misura il provvedimento restrittivo abbia compromesso l’uso a fini agricoli. Tale accertamento non può evidentemente avvenire sulla base di elementi soggettivi quali sono, in particolare, i contenuti di natura meramente privata del contratto concluso tra la ISES 1 e la __________, bensì valutando la situazione dal profilo oggettivo, ovvero confrontando le possibilità di sfruttamento ammesse prima e dopo l’entrata in vigore del vincolo litigioso e verificando se quest’ultimo le abbia limitate in maniera grave.

3.3. Il mapp. no. 89, formalmente assegnato al territorio agricolo con il primo PR di __________, è stato p
er lungo tempo adibito alla viticoltura poi trascurata a favore del pascolo. Verso la fine degli anni ’80 il terreno era una superficie prativa in stato di abbandono (cfr. teste __________) che serviva al pascolo di pecore e presentava resti di vigneto, prati aridi, cespugli spinosi ed altre specie vegetali (cfr. teste __________).
Risale a quel periodo lo studio sulle componenti naturalistiche del territorio commissionato dal Comune nell’ottica di un completamento del PR e le cui indicazioni sono poi state integrate nel piano del paesaggio mediante le varianti approvate nel 1993. Per divulgare i contenuti di tali varianti le autorità, con avviso pubblico, hanno invitato la popolazione ad una serata informativa che si è svolta il 14.12.1989 ed è stata abbinata ad un’esposizione sul tema della protezione del paesaggio tenutasi nell’aula magna delle scuole medie di __________; avvenimento, quest’ultimo, che ha suscitato interesse e discussioni per la novità dell’argomento trattato, e che ha avuto una certa risonanza anche sui quotidiani locali (cfr. testi __________ e __________; cfr. ris. del Consiglio di Stato no. 10935 del 15.12.1993, p. 21; sentenza TPT del 5.12.1996 p. 9). L’istante, come qualsiasi altro cittadino, era quindi perfettamente in grado di prendere conoscenza delle varianti proposte, specie del vincolo a carico del mapp. no. 89, almeno un anno prima di stipulare il contratto con la __________.

3.4. la zona
di protezione PrNa7 non interessa tutta la part. no. 89 ma è circoscritta alla parte alta del fondo situata a monte del cimitero (cfr. piano del paesaggio). Con la sua entrata in vigore nel 1993, ed in attesa di un piano di gestione dettagliato, è rimasto ammesso e promosso il pascolo estensivo sino ad allora praticato (art. 27 bis NAPR).
Il piano di gestione è stato consegnato nel gennaio del 1998. Elaborato con la consulenza di un esperto nel ramo della viticoltura, e quindi nell’ottica anche di una gestione meccanizzata (cfr. teste __________), esso si prefigge, in sostanza, di ottimizzare la gestione della particella definendo le condizioni da rispettare per l’impianto di un vigneto razionale per uve di qualità senza compromettere l’interesse ecologico del settore (cfr. piano di gestione p. 9, 11). Stando al piano è votato alla salvaguardia dell’avifauna e dei biotopi solo il comparto estensivo che copre una superficie complessiva di mq 9'309 distribuita lungo il perimetro (lati O/S/E) ed in tre fasce trasversali. In esso è ammesso lo sfalcio e, in alternativa, il pascolo purché sia garantito il corretto mantenimento degli ambienti (cfr. piano di gestione p. 18-19 e planimetria annessa; piano del 20.5.2010 del geometra revisore ing. __________). Nel comparto intensivo, che misura mq 18'035, è invece consentita la viticoltura secondo i principi della produzione integrata o biologica (cfr. piano di gestione p. 16-17).
Il vincolo pianificatorio, ed il piano di gestione che ne è corollario, non prevedono alcuna limitazione nelle colture, specie per quanto concerne la selezione dei vitigni: non è imposta, ad esempio, la scelta di varietà più tolleranti, che richiedano, cioè, meno trattamenti contro le malattie e che quindi siano, per loro stessa natura, meno produttivi rispetto ai vitigni tradizionali (Merlot, Pinot, Chardonnay). Anche in relazione ai metodi di produzione ammessi, che sono ad orientamento ecologico, non si ravvisano restrizioni degne di nota;
entrambi i metodi sono peraltro disciplinati da regolamenti e direttive emanati da organismi competenti, e sono quindi da ritenersi idonei a conferire alle uve caratteristiche di qualità e tipicità (art. 7 Regolamento concernente l’attribuzione della denominazione di origine controllata ai vini ticinesi). Il metodo biologico implica, invero, condizionamenti anche importanti poiché, prefiggendosi di evitare rigorosamente gli impatti negativi sull’ambiente, sfrutta la naturale fertilità del suolo, reimpiega la materia principalmente sotto forma organica ed esclude l’utilizzo di prodotti chimici di sintesi con il fine di aumentare naturalmente le rese e la resistenza alle malattie. Perciò non solo può influire sulla scelta dei vitigni, nella misura in cui non si adatta, ad esempio, a vitigni sensibili alle malattie fungine, ma può anche rendere la coltivazione più onerosa dal profilo economico. Il metodo della produzione integrata è invece meno severo poiché promuove una viticoltura di qualità ed economicamente sostenibile, privilegiando tecniche naturali che non vietano ma riducono l’uso di prodotti fitosanitari a seconda delle soglie di tolleranza alle malattie con effetti limitati e rispettosi dell’ambiente. Esso rappresenta dunque un’alternativa indubbiamente valida e, in effetti, è comunemente praticato ed ormai applicato alla maggior parte dei vigneti (per ulteriori dettagli si consulti www.ti.ch/agricoltura, www.vinatura.ch). Non è prevista, infine, alcuna limitazione di ordine tecnologico: la gestione meccanizzata del vigneto è consentita oltre che concretamente praticabile non ostandovi né la presenza delle fasce protette né la morfologia del terreno; essa nemmeno influisce sulla disposizione dei filari. Certo è pensabile che la tutela dei biotopi possa indurre una certa proliferazione di volatili, ma questo è un elemento che non aggrava in modo significativo le condizioni produttive ed i cui effetti sono trascurabili: dopo tutto il fondo è attorniato da ampie superfici boschive che già costituiscono un habitat naturale ideale per l’avifauna.
Su queste basi l’area risulta essere coltivabile al pari di qualsiasi altro vigneto ticinese, attività che del resto è già stata intrapresa con evidente successo. Il vigneto, iscritto nel catasto viticolo dal 2000, conta 7’933 ceppi di vite tra Merlot, Carminoir e Gamaret (cfr. aggiornamento dati catasto viticolo del 26.4.2010), tutti vitigni di categoria 1 riconosciuti per la produzione di vini DOC, a denominazione di origine controllata (art. 6 del Regolamento cantonale concernente l’attribuzione della denominazione di origine controllata ai vini ticinesi). Il vigneto è coltivato in modo intensivo: difatti la messa a dimora di ben 7'933 ceppi su una superficie di 18'035 mq equivale ad una densità di mq 2.27 per ceppo. Ciò nonostante, nell’ambito del rilascio del certificato di produzione, la Sezione dell’agricoltura ha giudicato il vigneto di tipo “particolarmente estensivo” applicando la densità unitaria massima di mq 3 per ceppo (art. 1 cpv. 2 dell’Ordinanza federale concernente la viticoltura e l’importazione di vino), con la conseguenza che la superficie vitata reale considerata per la produzione è di mq 23'800, quindi ben superiore a quella che è esente da vincoli (cfr. lettera della Sezione dell’agricoltura del 26.4.2010; aggiornamento dati catasto viticolo del 26.4.2010). Ora, la superficie vitata è il parametro fondamentale per la determinazione del quantitativo massimo di produzione annua indipendentemente dal conferimento della denominazione di origine controllata (art. 53 del Regolamento cantonale sull’agricoltura). Pertanto il vigneto esistente dimostra come l’area sia sfruttabile e sia effettivamente sfruttata in modo razionale.
In definitiva, l’istituzione della zona di protezione non ha quindi soppresso o pregiudicato un diritto sostanziale, e cioè quello di coltivare il fondo conformemente alla sua destinazione agricolo-viticola, ma ne ha soltanto ridefinito i contenuti secondo criteri ragionevoli. Tanto meno ha generato oneri finanziari supplementari per il proprietario: nella convenzione del 1999 (pti. 3 e 4) è infatti stato stabilito non solo che l’ente pubblico avrebbe assunto tutte le spese pertinenti al comparto estensivo, ma pure che il Cantone avrebbe sussidiato la sistemazione iniziale del comparto intensivo in ragione del 50%; impegni di cui, negli anni seguenti, nessuno ha mai lamentato l’inosservanza. E sebbene detta convenzione non sia stata formalmente rinnovata alla scadenza (2009), la conduzione del vigneto è proseguita indisturbata come prima (cfr. testi __________ e __________).
Alle riflessioni che precedono va poi aggiunta la circostanza non trascurabile che tutta la parte bassa della proprietà (mq 10'735), attualmente adibita al pascolo, non è colpita da alcun vincolo pianificatorio e potrebbe anch’essa, liberamente, essere destinata alla coltivazione della vite.
Tutto ciò considerato questo Tribunale non ritiene che i diritti derivanti dalla proprietà siano stati preclusi o limitati in modo grave, né che alla proprietaria sia stato imposto un sacrificio particolare, a favore della collettività, inconciliabile con il principio della parità di trattamento.
Di conseguenza, poiché i requisiti dell’espropriazione materiale non sono adempiuti, l’istanza dev’essere respinta.


4.E’ principio giurisprudenziale acquisito che nei contenziosi di espropriazione materiale i costi processuali seguano l’esito della lite come in una normale procedura amministrativa (art. 28 e 31 LPamm; RDAT I-1994 no. 48). Pertanto, in concreto, le spese sono poste a carico dell’istante in quanto soccombente, compreso l’obbligo di corrispondere adeguate ripetibili al Comune di__________ che si è avvalso della consulenza di un legale.

 

 

Per i quali motivi

richiamata                       la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

 

 

dichiara

e pronuncia           1.     L’eccezione di legittimazione passiva sollevata dallo Stato del Cantone Ticino è accolta, quella del Comune di __________ è respinta.

                                2.     L’istanza di indennizzo per espropriazione materiale è respinta.

                                       

                                3.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.- sono a carico dell’istante con l’obbligo di rifondere al Comune di __________ fr. 3'500 per ripetibili.

                                       

                                4.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                       

                                5.     Intimazione a:

 

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per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                               Il segretario giudiziario

 

 

Margherita De Morpurgo                                                              Enzo Barenco