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Incarto n.
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Lugano 29 novembre 2005 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Gianfranco Sciarini ing. Giorgio Caprara |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sull’istanza di retrocessione promossa in data 15 settembre 2005 da
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ISCE 1 composta da: 1. MIST 1 2. MIST 2 3. MIST 3 4. MIST 4 Nestenbach tutti rappr. dall’ RA 1
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Contro |
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COEP 1 rappr. da RA 2
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relativamente al mapp. n. 4543 RFD del Comune di B__________
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato
in fatto ed in diritto
- che la domanda in esame è finalizzata ad ottenere la retrocessione della part. no. 4543 sita nel Comune di B__________. Gli istanti sostengono che il terreno, già di proprietà di __________, fu acquistato all’inizio degli anni ‘70 nell’ambito di una procedura espropriativa dallo COEP 1 e che quest’ultimo, senza alcun formale avviso, ha ora innescato le pratiche per la cessione del fondo ad un terzo intenzionato a costruirvi una casa unifamiliare. Perciò e considerato che né il precedente proprietario né i suoi eredi hanno mai rinunciato alla retrocessione, gli istanti si ritengono legittimati a postularla in questa sede sulla base dell’art. 61 cpv. 1 let. c Lespr.;
- che con istanza provvisionale del 30.9.2005, ribadite le suddette circostanze, la comunione ereditaria ha chiesto che sia fatto ordine allo COEP 1 di astenersi dal frazionare, dall’alienare, dall’edificare, direttamente o tramite terzi, così come di adottare ogni qualsiasi altro atto di disposizione avente per oggetto la part. no. 4543;
- che con risposta 14.10.2005 lo COEP 1 ha chiesto, da un canto, che la domanda di retrocessione sia respinta poiché il trapasso non è avvenuto in via espropriativa e la pretesa è comunque prescritta e, d’altro canto, che la provvisionale sia dichiarata priva d’oggetto;
- che le parti sono comparse all’udienza dell’8.11.2005;
- che con successivo scritto 23.11.2005 gli istanti hanno dichiarato di voler mantenere la domanda di retrocessione sollecitando pure una nuova udienza per la notifica delle prove;
- che l’istanza può essere risolta sulla base degli atti di causa (art. 70 Lespr., art. 48 LPamm.);
- che le domande di retrocessione sono di competenza del Presidente del Tribunale di espropriazione cui è data facoltà di sostituire la propria competenza con quella del collegio giudicante (art. 38 cpv. 1 let. c, cpv. 2 Lespr.). Lo stesso vale per le domande provvisionali (art. 21 cpv. 2 LPamm. nella sua applicazione analogica nonché art. 38 cpv. 1 let. e, cpv. 2, 70 Lespr.);
- che l’espropriato che non vi abbia rinunciato con dichiarazione scritta può pretendere la retrocessione di un diritto sottrattogli, previo rimborso dell’indennità ricevuta e di un’eventuale indennità per deprezzamento, quando il diritto espropriato venga alienato o adibito ad uno scopo diverso da quello per cui l’espropriazione è stata concessa (art. 61 cpv. 1 let. c, 63-65 Lespr.). La retrocessione del diritto espropriato può essere richiesta dall’espropriato o dai suoi eredi (art. 62 cpv. 1 Lespr.). L’azione si prescrive in 1 anno dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del fatto che dà luogo al diritto alla retrocessione, e in ogni caso in 5 anni dall’alienazione o dalla diversa destinazione (art. 66 cpv. 2 Lespr.);
- che la retrocessione presuppone imperativamente, quale antefatto, una procedura espropriativa. Occorre cioè che il diritto di cui è chiesta la retrocessione sia stato sottratto nell’ambito di un procedimento di espropriazione formale conformemente alla legge di espropriazione. Poco importa, invece, che la procedura si sia conclusa mediante sentenza o transazione dal momento che l’accordo stipulato dopo il deposito dei piani ha connotazione di contratto espropriativo di diritto amministrativo retto dal diritto pubblico ed ha forza di decisione (art. 43 e 44 Lespr.; Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 102 no. 4, ad art. 53 no. 1, 3, 12, ad art. 54 no. 1; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 762-763; Catenazzi, Rinuncia a un vincolo pianificatorio e retrocessione del bene espropriato, in Il Ticino e il diritto CFPG, p. 223);
- che di conseguenza sfuggono alla procedura di retrocessione giusta la legge di espropriazione i diritti oggetto di transazioni extragiudiziarie poiché queste ultime non si configurano come contratti espropriativi bensì come contratti di diritto privato soggetti, semmai, alla giudicatura civile (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 54 no. 2, ad art. 102 no. 4; RDAT II-2002 no. 51);
- che nella fattispecie concreta i documenti di causa attestano inequivocabilmente che il trapasso di proprietà della part. no. 4543 da __________ allo COEP 1 non è avvenuto in esito ad una procedura di espropriazione formale;
- che infatti l’alienazione del fondo è stata definita nelle forme dell’atto pubblico e secondo le disposizioni del codice civile mediante contratto di compravendita immobiliare del 15.5.1973 del notaio avv. G__________ (cfr. estratto RF; rogito no. 247 del 15.5.1973; istanza di iscrizione 24.5.1973);
- che per togliere, se ancora ve ne fossero, tutti i dubbi vi sono i registri del Tribunale di espropriazione sopracenerino, all’epoca già in funzione, nei quali non è catalogata alcuna procedura espropriativa avviata dallo COEP 1 contro __________ riguardo al mapp. no. 4543 dinanzi al Tribunale medesimo o a questi trasmessa dalla preesistente Commissione di espropriazione distrettuale al momento dell’entrata in vigore della legge di espropriazione del 8.3.1971;
- che, invero, nell’ambito della trattativa per la cessione si è ripetutamente alluso all’”espropriazione” del fondo (cfr. inc. mutazione N. 5 138 02). Tuttavia, ciò è dovuto principalmente all’esistenza di vincoli e meglio di una limitazione del diritto di disporre peraltro menzionata a RF in vista della costruzione di una nuova strada cantonale, opera pubblica che avrebbe comportato, in difetto di accordo con il proprietario, la cessione coatta del terreno, per l’appunto nelle forme dell’espropriazione. In quest’ottica l’uso di una certa terminologia durante i preliminari non è dunque decisivo ritenuto che, finalmente, la questione si è risolta con una transazione senza bisogno di adire la via giudiziaria;
- che non essendo fondata su un procedimento espropriativo bensì su un contratto di diritto privato, l’istanza di retrocessione è irricevibile;
- che, mancando il presupposto fondamentale, nemmeno è il caso di accertare d’ufficio se l’istanza possa eventualmente essere ricondotta ad altre fonti (art. 61 cpv. 1 let. a, b Lespr.), rispettivamente se sia tempestiva;
- che il presente giudizio rende priva d’oggetto l’istanza provvisionale;
- che gli oneri di causa sono carico
degli istanti in quanto parte soccombente (art. 28 e 31 LPamm.). Non si
assegnano ripetibili.
richiamati gli art. 61 ss Lespr.,
dichiara e pronuncia:
1. L’istanza di retrocessione è
irricevibile.
2. L’istanza provvisionale è priva d’oggetto.
3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'200.- sono a carico degli istanti. Non si assegnano ripetibili.
4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
5. Intimazione a:
- RA 1, Bellinzona
- RA 2
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco