|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano 16 marzo 2007 |
Decisione In nome |
||
|
Il Tribunale di espropriazione |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
|
e dai membri |
ing. Giorgio Caprara ing. Eraldo Pianetti |
|
Segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da
|
|
ISEP 1 rappr. dal RA 1
|
|
|
contro |
|
|
COES 1 rappr. dall’ RA 2
|
|
|
inerente la realizzazione del posteggio P11 al cimitero,
relativamente al mapp. no. 406 RFD __________ |
ed ora sull’opposizione all’espropriazione, la domanda di modifica dei piani e l’istanza di anticipata immissione in possesso,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto ed in diritto
-
che il Comune di __________ intende costruire il posteggio P11 di PR adiacente al
cimitero, opera che comporta l’espropriazione parziale del mapp. no. 406;
- che il Consiglio Comunale ha approvato il credito nel corso della seduta del
4.10.2004 (MM 4-2004-2008 del 30.8.2004). La risoluzione è stata ratificata
dalla Sezione degli enti locali il 28.12.2004;
- che gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 23.2 al 24.3.2005;
- che l’espropriazione del mapp. no. 406 è chiesta in ragione di mq 210 contro
versamento di un’indennità di fr. 5.- il mq (cfr. tabella di espropriazione);
- che con memoria 20.3.2005 il proprietario si è opposto all’espropriazione
argomentando che l’intervento priva il fondo dell’accesso attualmente dato
attraverso l’area colpita da espropriazione; da ciò la pedissequa domanda di
modifica dei piani tendente ad ottenere un accesso come quello attuale. Egli ha
notificato, inoltre, una pretesa di indennizzo di fr. 200.- il mq;
- che l’espropriato, regolarmente citato, non è comparso all’udienza di
conciliazione del 6.9.2005;
- che alla successiva udienza del 5.10.2005 il Comune ha accettato di valutare
la possibilità di ripristinare un accesso al terreno;
- che, in esito ad uno studio del progettista, il Comune si è quindi dichiarato
disposto a realizzare un accesso a lato del posteggio no. 9 mediante una rampa
o una scala della larghezza di ml 1.50, rifiutando però di assumersene i costi
(cfr. lettera del 18.10.2005);
- che con scritto 30.1.2006 l’espropriato ha bocciato tale soluzione
pretendendo invece, a spese del Comune, la formazione di un piazzale sul suo terreno
sostenuto con un muro ed accessibile con un furgone in modo da consentire la
sosta e la manutenzione del fondo;
- che al sopralluogo esperito in contraddittorio il 21.6.2006 le parti hanno
nuovamente risolto di tentare di trovare una soluzione amichevole;
- che con scritto 3.7.2006 il Municipio ha così suggerito una variante al progetto
consistente nella costruzione di una rampa larga ml 1.75 che, partendo dal
posteggio no. 1, scende parallela al confine del fondo ed al muro di sostegno
del piazzale antistante il cimitero; l’accesso veicolare alla rampa è dato dal
piazzale stesso (cfr. piano 28.6.2006 allegato). Il Municipio ha peraltro
puntualizzato di non volersi sobbarcare la relativa spesa preventivata in fr.
17'750.-;
- che con successivo scritto del 14.7.2006 l’espropriato ha rifiutato la
variante sollecitando, di rimando, la formazione di un posteggio, sempre a
spese del Comune (cfr. piano allegato). Tale soluzione avrebbe il vantaggio di
non sacrificare alcuno dei posteggi pubblici e di tener conto sia dell’obbligo
di manutenzione che dei bisogni futuri del fondo dipendenti da modifiche del PR
che dovessero consentire uno sfruttamento diverso e più esteso rispetto a
quello attuale (cfr. lettera del 13.9.2006);
- che nella restante corrispondenza le parti hanno mantenuto le rispettive
posizioni;
- che con istanza 19.1.2007 il Comune ha postulato l’anticipata immissione in
possesso, provvedimento al quale l’espropriato si è opposto (cfr. lettera
dell’8.2.2007);
- che il mapp. no. 406 è un fondo di complessivi mq 3199 confinante con la
Chiesa parrocchiale ed il cimitero. Esso è in forte declivio ed ancora al
sopralluogo del 21.6.2006 si presentava incolto e coperto di vegetazione
boschiva spontanea (cfr. documentazione fotografica). Stando al vigente PR
(revisione), approvato con risoluzione no. 1015 del 5.3.2002, la superficie
esproprianda è gravata con un vincolo a destinazione posteggio (P11 Cimitero)
mentre la parte restante del terreno è esclusa dalla zona edificabile ed in
parte colpita con un vincolo di protezione del monumento storico (cfr. piano
del traffico, piano delle zone e piano del paesaggio). Sia aggiunto che le
modifiche ordinate dal Consiglio di Stato nell’ambito dell’approvazione del PR
non coinvolgono il mapp. no. 406;
- che il proprietario non ha impugnato né il vincolo né gli azzonamenti sanciti
dal PR;
- che attualmente il fondo gode di due accessi: uno a valle, sotto alla Chiesa,
dato da un sentiero pedonale che ha una larghezza iniziale di ml 1.60 e poi
variabile di ml 1.20/1.40, ed uno a monte attraverso il fronte sulla strada al
mapp. no. 408 dove il fondo presenta uno spiazzo (cfr. verbale di sopralluogo
21.6.2006; piano del traffico);
- che nella parte a monte il fondo non dispone, attualmente, di alcun posteggio
conforme autorizzato mediante permesso di costruzione;
- che un intervento espropriativo, come ogni atto limitativo dei diritti di
proprietà, deve rispondere ad un interesse pubblico e rispettare il principio
di proporzionalità. Occorre cioè, da un canto, che sia preordinato al
perseguimento di fini pubblici preponderanti rispetto a quelli meramente
privati e, d’altro canto, che si configuri come mezzo idoneo al raggiungimento
dello scopo prestabilito (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes,
1986, ad art. 1 no. 11 ss, 25 ss; Grisel, Traité de droit administratif,
1984, vol. II, p. 727);
- che giusta l’art. 24 cpv. 2 let. a Lespr. l’espropriato ha facoltà di opporsi
all’espropriazione;
- che tale facoltà è corollario dell’art. 2 Lespr. – che a sua volta sancisce
il principio della presunzione di pubblica utilità per le opere realizzate dal
Cantone e dai Comuni – ed ha indubbia valenza giuridica qualora l’opera non
figurasse nel PR poiché, in tale evenienza, consente al soggetto colpito di
contestarne la legittimità nell’ambito del procedimento espropriativa
assoggettando l’opera stessa a quell’esame di pubblica utilità che ancora non
ha subito e garantendo al privato l’esercizio del diritto di essere sentito;
- che, per contro, qualora la pubblica utilità fosse già stata riconosciuta dal
Consiglio di Stato contestualmente all’approvazione del PR (art. 40 cpv. 2
LALPT) il Giudice delle espropriazioni non è più confrontato con una sola
presunzione bensì con una certezza (praesumptio juris et de jure) per cui la
prova del contrario non è più ammissibile per ovvi motivi di sicurezza
giuridica e di separazione dei poteri (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 1
no. 13 in fine; RDAT I-1993 no. 49; TRAM 23.6.2004 N. 50.2003.16
in re L.);
- che, come già rilevato, l’opera in oggetto è prevista dal PR vigente
approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 5.3.2002. Perciò essa è di
riconosciuta ed accertata pubblica utilità (art. 40 cpv. 2 LALPT);
- che, sotto questo profilo, l’opposizione all’espropriazione è dunque
inammissibile;
- che, invero, la legittimità di un PR potrebbe ancora essere contestata in
sede di applicazione concreta ma soltanto alla condizione che, all’atto di
adozione del piano, l’interessato non abbia potuto recepire le restrizioni
imposte o non abbia avuto la possibilità di impugnarle, oppure se le
circostanze che le avevano giustificate fossero sostanzialmente mutate (DTF
123 II 337 c. 3a; RDAT I-1995 no. 30; TRAM 23.6.2004 N.
50.2003.16 in re L.);
- che, in concreto, nessuno dei requisiti cui è subordinato l’eventuale riesame
del PR risulta adempiuto, né l’espropriato sostiene il contrario. In effetti il
piano è di recente approvazione e non vi è motivo di ritenere che nell’ambito della
procedura di approvazione l’interessato non abbia potuto cogliere e/o
contestare la natura e lo scopo delle restrizioni imposte sul fondo, così come
non risulta che, da allora, le circostanze siano cambiate in modo sostanziale;
- che pertanto la pubblica utilità dell’opera non può essere rimessa in
discussione;
- che l’intervento espropriativo al mapp. no. 406 si estende fino al confine
con il mapp. no. 407 e di conseguenza comporta la chiusura dell’accesso diretto
verso/dalla strada al mapp. no. 408. Dal progettato posteggio pubblico,
rispettivamente dal piazzale antistante il cimitero, l’accesso risulta peraltro
impossibile in ragione del forte dislivello del terreno e del muro di sostegno
all’opera pubblica (cfr. piano no. 02);
- che per questo motivo l’opponente sollecita una modifica dei piani pubblicati
e propone, come detto, la costruzione di un posteggio sul suo terreno (cfr.
lettera 14.7.2006 e piano allegato). Ciò permetterebbe di mantenere l’accesso a
monte indispensabile sia per le opere di manutenzione, sia per non pregiudicare
un eventuale miglior uso futuro del fondo;
- che la presunzione di pubblica utilità di un’opera si estende anche ai piani
costruttivi dell’opera stessa (cfr. RDAT I-1993 no. 49); di conseguenza
la domanda dell’espropriato potrebbe essere respinta già solo per questo motivo
e sulla base delle considerazioni di cui sopra;
- che in aggiunta va rilevato che il mapp. no. 406, oltre ad essere
parzialmente colpito con un vincolo di protezione, è anche escluso dalla zona
edificabile e dal PGC. Di conseguenza il miglior uso futuro ventilato
dall’opponente è un’ipotesi poco attendibile, tanto più che, per dichiarazione
dello stesso Consiglio di Stato, la contenibilità del PR non giustifica
ulteriori ampliamenti della zona edificabile (cfr. ris. no. 1015 del 5.3.2002
p. 13);
- che, ciò considerato, le necessità dell’espropriato sono limitate alla sola manutenzione
del fondo, intervento per il quale il sentiero pedonale a valle, percorribile
con una carriola eventualmente anche a motore, è idoneo e sufficiente. Del
resto già ora lo stazionamento sullo slargo a monte è quantomeno precario per
lo spazio ridotto e poiché il veicolo invade parzialmente il sedime stradale.
Inoltre, come ben rileva il Comune, al momento della pulizia o della potatura è
più semplice trasportare il legname e la vegetazione di scarto verso il basso
che non verso la parte alta del terreno;
- che sotto questo profilo la modifica richiesta si tradurrebbe in una vera e propria
miglioria – giacché comporta la costruzione a nuovo di un posteggio oggi
inesistente – che appare sproporzionata a fronte delle ridotte possibilità di
sfruttamento del fondo;
- che, in ogni caso, il proprietario confinante con una strada non può invocare
la garanzia della proprietà sancita dall’art. 26 cpv. 1 CF per opporsi a
regolamentazioni del traffico che non rendono impossibile né pregiudicano in
modo insostenibile l’utilizzo del fondo conformemente alla sua destinazione (DTF
131 I 12 ss);
- che pertanto la domanda di modifica dei piani è respinta;
- che l’ente espropriante può chiedere l’immissione in possesso prima della
stima e del pagamento dell’indennità qualora renda verosimile che un ritardo
nell’inizio dei lavori sarebbe di pregiudizio all’opera. Tuttavia, fintanto che
sulle opposizioni all’espropriazione e sulle domande di modifica dei piani non
sia stata presa una decisione definitiva, l’immissione in possesso può essere
concessa solo nella misura in cui non abbiano a sorgere danni irreparabili
qualora le stesse venissero accolte. L’autorizzazione è peraltro accordata
sempre che la presa di possesso non impedisca di esaminare la domanda di
indennità (art. 51 Lespr.);
- che trattandosi di un giudizio di mera apparenza è sufficiente dimostrare che
esiste una ragionevole probabilità che un ritardo si ripercuota negativamente
sulla realizzazione dell’opera provocando inevitabili perdite economiche (RDAT
1981 no. 68, 1988 no. 66);
- che in concreto i requisiti di legge sono adempiuti;
- che l’opposizione e la domanda di modifica dei piani sono respinte in questa
sede;
- che il credito è stato concesso, i lavori sono già stati deliberati e la
licenza edilizia è cresciuta in giudicato. Ciò giustifica l’urgenza ritenuto
che un rinvio comporterebbe senz’altro un pregiudizio finanziario;
- che dal canto suo l’opponente non ha dimostrato né reso verosimile che il suo
interesse privato al mantenimento del possesso meriti maggior protezione di
quello dell’ente pubblico alla puntuale esecuzione dell’opera;
- che, d’altra parte, la misura non provoca danni irreparabili all’espropriato,
requisito adempiuto soltanto qualora il pregiudizio fosse irreversibile ed il
ripristino della situazione anteriore praticamente escluso (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 76 no. 9; DTF 110 Ib 55, 115 Ib 94). Infatti la
superficie esproprianda e costituita da semplice sedime incolto;
- che grazie alla documentazione fotografica prodotta agli atti nemmeno sarà
preclusa la possibilità di procedere all’estimo;
- che pertanto l’opposizione all’anticipata immissione in possesso dev’essere
respinta;
- che comunque dalla data dell’immissione in possesso decorrono gli interessi
al saggio usuale sull’indennità espropriativa (art. 52 cpv. 3 Lespr.);
- che sull’indennità stessa il Tribunale si pronuncerà in separata sede.
richiamata la legge di espropriazione dell’8 marzo 1971
dichiara
e pronuncia: 1. L’opposizione all’espropriazione e la domanda di modifica dei piani sono respinte.
2. L’opposizione all’anticipata immissione in
possesso è respinta.
2.1. L’anticipata immissione in possesso è accordata a far tempo dalla data del
presente giudizio ed è immediatamente esecutiva.
3. La tassa di giustizia per il presente giudizio
in fr. 500.- è a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere
all’espropriato fr. 700.- per ripetibili.
4. Contro la presente pronuncia è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
5. Intimazione a:
|
|
- -
|
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco