Incarto n.
10.2005.5

 

 

Lugano

23 gennaio 2008

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente supplente del Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dal Presidente supplente

Stefano Camponovo

e dai membri

ing. Alberto Lucchini

ing. Argentino Jermini

segretario giudiziario

Enzo Barenco

 

 

statuendo nella procedura di espropriazione materiale presentata in data 24 febbraio 2005 da

 

 

ISCC 1 composta da:

1.  MIST 1 

2.  MIST 2 

3.  MIST 3 

tutti rappr. dall’ RA 1 

 

 

contro

 

COEP 1

rappr. dal RA 2

 

 

 

relativamente al mapp. n. 161 RFD __________,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

 

 

considerato,                   

 

 

 

in fatto                  1.    ISCC 1 sono comproprietari del 

                                     mappale no. 161 RFD __________, attualmente così descritto:

 

                                     a. mq 5'920 prato - vigna

 

                                     Si tratta di mappale pianeggiante e prativo. Esso confina ad ovest con una

                                     stradina (Via R__________) che corre limitrofa alla ferrovia, a sud con la via

                                     C__________, a nord con un altro mappale prativo (perlomeno nella sua parte

                                     più vicina al fondo in oggetto), e ad est con due mappali edificati.

                              Si tratta di fondo urbanizzato (condutture, canalizzazioni, ecc.). Di rimpetto al mappale no. 161 (ad ovest) vi è la fermata di M__________ Paese della __________, con a lato - all’incrocio tra via R__________ e via C__________ – un passaggio a livello.

2.    Con risoluzione no. 7613 dell’11 dicembre 1985 del Consiglio di Stato il

       mappale no. 161 era stato inserito in zona di Piano Regolatore (PR) R2.

       Successive varianti di PR non hanno modificato detto azzonamento.

       Con risoluzione no. 10184 del 30 novembre 1993 il Consiglio di Stato aveva

inoltre vincolato il mappale ad una zona di pianificazione per salvaguardare il potenziamento della __________ ed alcuni interventi alla rete stradale cantonale e

       comunale.

 

3.    Con risoluzione no. 2150 del 7 maggio 2002 del Consiglio di Stato è stato

approvato il nuovo PR di M________. Il mappale no. 161 è stato inserito per mq 1190 (nella fascia più a ovest del mappale, lungo via R__________) in zona AP/EP (P4: creazione di un parcheggio comunale).

 

4.    Il 7 ottobre 2002 i comproprietari hanno richiesto al RA 2 un

       incontro per trovare una soluzione conciliativa in relazione all’indennizzo per

       il suddetto nuovo azionamento.

Le parti (comproprietari e Municipio), dopo discussioni e scambi epistolari, si sono accordate per un prezzo di alienazione al comune del mappale di fr

       470.-/mq.

 

5.    Nella propria seduta del 31 gennaio 2005 il Consiglio Comunale di M__________

       ha respinto il conseguente messaggio municipale per la concessione del

       relativo credito, ritenendo che l’indennizzo avrebbe dovuto e debba essere        fissato dal Tribunale di espropriazione.

 

6.    Il 24 febbraio 2005 i comproprietari hanno presentato una notifica di pretese

       di indennità per espropriazione materiale di almeno fr 456'000.- per la

       superficie vincolata.

Il 22 marzo 2005, in risposta, il Comune di M__________ ha considerato un valore indicativo di fr 380.-/mq per espropriazione materiale, ed ha chiesto

       l’estensione dell’espropriazione a quella formale.

 

7.                                                 Il 5 febbraio 2007 gli atti sono stati trasmessi al Presidente supplente avv. Stefano Camponovo, Lugano.

 

8.     L’udienza di notifica delle prove ha avuto luogo il 27 aprile 2007, mentre il

        12 giugno 2007 si è svolto il sopralluogo.

 

9.     Alle parti è stata assegnata la facoltà di produrre un memoriale conclusivo.

Il Comune non ne ha fatto uso; gli istanti il 10 gennaio 2008 si sono riconfermati nelle loro tesi (fr. 636'000.- per espropriazione formale, dei quali fr. 456'000.- per espropriazione materiale).

 

 

in diritto               10. La proprietà è garantita; in caso di espropriazione o di restrizione

                              equivalente della proprietà è dovuta piena indennità (art. 26 CF).
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 5 LPT il diritto cantonale deve prevedere un'adeguata compensazione di vantaggi o svantaggi rilevanti, derivanti da pianificazioni secondo la legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979; per le restrizioni della proprietà equivalenti ad espropriazioni derivanti da pianificazioni, secondo detta legge, è dovuta piena indennità.

     La legislazione ticinese, all'art. 42 LALPT, ha espressamente indicato che

                                    per le limitazioni dei diritti previsti dal PR non è dovuto indennizzo alcuno, eccettuato quando esse equivalgono ad un'espropriazione materiale; si applica a questo riguardo la legge cantonale d'espropriazione.
L'art. 39 cpv. 1 Lespr prevede in effetti che pretese derivanti da vincoli che configurano gli estremi dell'espropriazione materiale debbano essere fatte valere - come detto - entro il termine di dieci anni dal giorno in cui è entrato in vigore il provvedimento dal quale si vogliono fare derivare le suddette pretese.

                                   

                               11.  Secondo la vigente giurisprudenza, vi è espropriazione materiale, che dà

                               diritto ad una piena indennità, quando l'uso attuale od il prevedibile uso futuro di una proprietà immobiliare é vietato o ridotto in modo particolarmente grave, così che il proprietario colpito è privato delle facoltà essenziali dipendenti dal diritto di proprietà medesimo. Una limitazione di minore rilievo può ugualmente costituire espropriazione materiale ove essa colpisca un solo proprietario od un numero ristretto di proprietari in modo tale che, fosse loro negato l'indennizzo, essi sarebbero costretti a sopportare, a beneficio della comunità, un sacrificio per loro eccessivo ed incompatibile con il principio della parità di trattamento. In entrambi i casi il miglior uso del fondo è da prendere in considerazione solo se, al momento determinante, esso appare come molto probabile in un prossimo avvenire; un tale miglior uso del fondo va riferito, di regola, alle concrete - in fatto e per legge - possibilità edificatorie del terreno medesimo (DTF 123 II 489 c. 6a, 121 II 417 c. 4a, 119 Ib 124 c. 2b; RDAT 1990 n. 67 e 85, I-1991 n. 68, I-1992 n. 49; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol II, p. 769; Riva, Hauptfragen der materiellen Enteignung, 1990, p. 113 ss).
La problematica verte dunque sul grado di ingerenza dell’atto pianificatorio nella sfera protetta e sul potenziale edificatorio, elementi che soggiacciono ad una ponderazione oggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla legittimità di un eventuale risarcimento. In quest’ottica occorre vagliare tutti gli elementi che qualificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento – riconducibili tanto alla legislazione vigente in materia pianificatoria ed edilizia, quanto alla effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo ed alle qualità del fondo medesimo – al fine di accertare se, al momento dell’istituzione del vincolo, l’edificabilità fosse una realtà di fatto concreta ed attuabile a breve termine oltre che giuridicamente ammissibile.

 

                        12.  Sulla base di tali principi dottrina e giurisprudenza ritengono, in particolare, che l'attribuzione di un terreno di natura edilizia ad una zona riservata alle costruzioni ed agli impianti pubblici provochi una lesione grave al punto da poter essere assimilata ad una espropriazione materiale. In effetti, in questo caso, il fondo gravato viene privato per l'appunto delle facoltà edificatorie perdendo quindi quello che, sino ad allora, era il suo valore di terreno edificabile, per conservare solo un valore residuo corrispondente di regola a quello agricolo e, di conseguenza, cessa contemporaneamente di essere oggetto di mercato per edilizia privata e di partecipare all'evoluzione dei relativi prezzi (RDAT II-1999 n. 39, 1994 n. 64; Zimmerli, Raumplanungsgesetz und Enteignung, in: Das Bundesgesetz über die Raumplanung, p. 62-63; DTF 114 Ib).                    
Il pregiudizio patrimoniale che risulta per il proprietario nasce al momento dell'entrata in vigore del vincolo pianificatorio che ne è alla base; ciò significa che quel momento fa stato per determinare le caratteristiche del fondo e lo statuto giuridico al quale esso soggiace come pure l'ammontare dell'indennità (DTF 112 Ib 509, 114 Ib 287; RDAT II-1991 n. 68).

 

                                    13.                                             Nella fattispecie è pacifico che mq 1190 del mappale n. 161 RFD M__________

                                    siano stati inseriti in zona AEP. Di principio si è dunque confrontati con un caso di espropriazione materiale, così che un diritto all'indennizzo è teoricamente ammissibile.

 

                             14.  Per determinare se concretamente, e non solo teoricamente, vi sia o meno un diritto all'indennizzo occorre avantutto accertare il momento dell'entrata in vigore del vincolo AEP, ritenuto che i PR entrano in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato (art. 39 cpv 1 LALPT).

 

                             15.  Nella fattispecie, il PR che ha vincolato il mappale è stato quello approvato il 7 maggio 2002.

                                    E’ a quella data quindi che va fatto risalire il subentro di un eventuale caso di espropriazione materiale.

 

                               16.  Si può dunque procedere alla valutazione del valore del fondo al 7 maggio

                               2002, stabilendo avantutto quale sarebbe stata la sua situazione pianificatoria se non fosse stato adottato e approvato il vincolo in oggetto (TRAM 26.02.2001 in re Comune di C./ R.M., consid. 4.1). Di conseguenza si potrà stabilire l'estimo ex tunc (7 maggio 2002), e lo si confronterà con il valore del fondo gravato dal vincolo di inedificabilità (DTF 122 II 326 consid. 6c/bb).

                                        In altre parole, l'indennizzo è da calcolarsi deducendo dal valore  edilizio pieno del terreno alla data dell'estimo il suo valore residuo, corrispondente di norma a quello di un buon fondo agricolo (TRAM 26.02.2001 in re Comune di C. / R.M., consid. 4). L'eventuale differenza rappresenterà, se sussiste, l'indennizzo dovuto per esproprio materiale.

 

                               17.  Per determinare la situazione pianificatoria presumibile del fondo al 7

                               maggio 2002, in assenza di vincolo AEP, occorre rifarsi alla situazione di allora.

     Dal piano delle zone del PR del 1985 risulta chiaramente che il mappale in oggetto era inserito in zona R2 (Zona Residenziale estensiva), ed era cinto per buona parte del proprio perimetro dalla suddetta zona R2 (in pratica esso confinava con detta zona e con le già citate strade che lo delimitano); il mappale era dunque a suo tempo inserito in zona edificabile. Sarebbe dunque stata questa la destinazione del mappale, in assenza di vincolo AEP. D’altronde, è stata questa la sorte pertoccata alla porzione di fondo non vincolata nel nuovo PR del 7 maggio 2002.

     Inoltre, il mappale era inserito nel perimetro del PGC approvato il 3 agosto 1990 ed era già urbanizzato, a comprova della sua idoneità all’edificazione.

      

18.  Se si valuta in quella zona dell’attuale PR sarebbe stato inserito il mappale, se non fosse stato gravato dal vincolo in oggetto, non si può che concludere che esso sarebbe stato inserito nell’attuale zona di PR R3. In effetti, l’intero comparto ove è sito il mappale degli istanti è inserito in zona residenziale estensiva (R3). Tale azzonamento si riscontra anche oltre la via C__________ (verso sud-ovest), coinvolgendo dunque un’ampia fascia a valle (verso il lago) della ferrovia. E’ dunque confermata la destinazione residenziale della superficie in esame prima e dopo l’istituzione del vincolo in questione, ritenuto che per l’estimo fanno stato i valori della zona R3 (quella alla quale il nuovo PR avrebbe destinato il fondo).

 

19.  Nei quasi cinque anni dal 1. gennaio 1998 al 7 maggio 2002 (lasso di tempo usualmente considerato dalla giurisprudenza) non vi sono stati trapassi per immobili edificabili ma inedificati in zona R3. Detta zona di PR in effetti non esisteva; esisteva una zona RAr3 (zona mista Residenziale Artigianale), che pure essa però non ha visto concludersi alcuna transazione nel periodo citato.

       Non resta che fare riferimento, ma a questo punto per ispirazione ma non per diretto confronto, alle norme per le zone R4 e R2.

       Per la zona R4 vi  sono solo tre alienazioni, oltretutto riferite a cessioni per frazionamenti di pochi metri quadrati avvenute nel 1999, e meglio:

      

ANNO

PART.

SUP.

LOCALITÀ

PREZZO/MQ

DG.

DATA

 

 

 

 

 

 

 

1999

201

16

 

400.00

8388

28.04.1999

1999

200

11

 

472.73

7059

09.04.1999

1999

506

6

 

350.00

5949

23.03.1999

 

       Il prezzo medio di alienazione di esse è stato di fr 426,62/mq.

 

       In zona R2 vi sono invece state le seguenti transazioni:

 

ANNO

PART.

SUP.

LOCALITÀ

PREZZO/MQ

DG.

DATA

 

 

 

 

 

 

 

1998

1134

319

 

467.08

4517

04.03.1998

1998

160

82

 

402.44

6852

03.04.1998

1998

632

526

 

476.24

13738

30.06.1998

1999

789

2963

 

421.87

23857

15.11.1999

1999

632

500

 

480.00

19552/3

20.09.1999

1999

879

500

 

380.00

15736

30.08.1999

1999

686

1225

 

370.00

10993/4

07.06.1999

2000

1028

412

 

480.00

24653

01.12.2000

2001

1000

750

 

546.67

18269

18.09.2001

2002

677

2393

 

550.00

7258

28.03.2002

 

       Il valore medio di dette transazioni è pari a fr. 457,43/mq.

       Detto valore non è influenzato in maniera determinante dall’approssimarsi dei singoli fondi alla riva del lago, giacché transazioni per alcuni mappali più lontani dal lago hanno conosciuto prezzi superiori al suddetto valore medio rispetto ad altri per fondi meno prossimi.

       Certo è che tutte le transazioni per fondi più prossimi al lago di quello in esame hanno conosciuto valori inferiori a detto valore medio (fr. 421,87/mq per il mappale no. 789, fr. 402,44/mq per il mappale no. 160).

       In tutti i casi si trattava di fondi dalle dimensioni regolari.

       Un altro mappale vicino a quello in esame (oltre ai mappali 789 e 160) è il mappale no. 686, che ha conosciuto un valore di fr. 370 /mq.

       In definitiva, tenuto conto della forma regolare del mappale in oggetto, della sua situazione prativa, relativamente pianeggiante e solatia, dell’adiacenza della fermata __________ ma pure del rumore causato dal passaggio dei relativi convogli e dal passaggio a livello, si può concludere per un valore del fondo di fr. 415 /mq, se esso fosse stato inserito in zona R2.

       Tuttavia, come detto, il nuovo PR lo avrebbe inserito invece in zona R3.

       Si impone quindi un correttivo verso l’alto di detto importo, che i parametri della zona R4 sopra indicati comunque impongono di relativizzare (essendo detta zona prevista in un comparto ben meno interessante da un profilo residenziale di quello che ci occupa).

       Ne discende, in virtù del miglior utilizzo delle potenzialità del fondo in caso di sua inclusione in zona R3, un valore di fr. 440.--/mq: si tratta del valore di espropriazione formale.

 

                               20.  Dall’importo sopra indicato andrebbe dedotto il puro valore agricolo del terreno (rimasto agli istanti perché ancora proprietari), trattandosi di espropriazione materiale. Esso è attualmente generalmente indicato in fr. 30.-/mq per buoni terreni agricoli (RDAT II 1994 n. 64, 1990 n. 58, 1989 n. 37; TRAM 09.06.1997 in re O. e S. / Comune di C.).

     Nella fattispecie quest’ultimo valore può essere assunto quale determinante, trattandosi di un fondo che ben si prestava (e presta) all’agricoltura: essa corrisponde al valore di esproprio formale, dopo indennizzo di quello per l’esproprio materiale.

     Ne discende che l’indennità per l’espropriazione materiale sarebbe di fr 410.--/mq, da applicarsi a complessivi mq 1190 (come da planimetria agli atti del geometra revisore).

     In realtà, nella fattispecie non v’è però alcuna espropriazione materiale. In effetti il nuovo PR ha - come detto – aumentato le potenzialità edificatorie del fondo (passato dalla zona R2 a quella R3, con aumento dei relativi indici); e ciò senza che – a causa della superficie vincolata – si possa affermare che il mappale sia stato – per la sua parte rimasta scevra dal vincolo – pregiudicato nelle sue potenzialità: esso è infatti ancora pienamente sfruttabile, anche nella sua fascia meno larga.

 

                               21.  Gli interessi sull’indennità per espropriazione materiale decorrono, di regola,

                                      dal momento in cui l’avente diritto ha manifestato in modo inequivocabile la

                                      propria intenzione di farsi risarcire (DTF 114 Ib 283 c. 2a e invii). A tale

                                      richiesta non debbono porsi esigenze di forma troppo severe: è necessario,

                                      ma sufficiente, che l’ente pubblico, conformemente al principio della buona

                               fede, debba rendersi conto che il proprietario intende chiedere l’indennità che gli spetta (DTF 112 Ib 512). Una simile manifestazione di volontà è stata scorta dal Tribunale federale nella formulazione di una proposta transattiva (DTF 97 I 819), nell’intavolazione di trattative con il privato in vista della vendita (DTF 108 Ib 344), così come nelle azioni di opposizione intraprese dal proprietario avverso una misura pianificatoria ritenuta lesiva dei suoi interessi (DTF 122 Ib 512). La giurisprudenza ticinese segue detti principi (TRAM 9.11.1998 in re CE C. e D’A. / Comune di F., consid. 4.1).

 

22. Nella fattispecie gli interessi sarebbero stati quindi da riconoscersi dal 7 ottobre 2002 (doc G), ai seguenti tassi:

 

                                      4%                                        dal 7 ottobre 2002 al 30 aprile 2003;

                                      3.5%                                     dal 1. maggio 2003 in poi.

 

                                      Tuttavia come detto, l’inesistenza di un’espropriazione materiale preclude la loro applicabilità.

                                      All’istante, assistito da un legale, potrebbero doversi riconoscere delle ripetibili.

 

                        23. Nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese e le

                                      eventuali ripetibili vengono ripartite come in una normale procedura

                                      amministrativa, ossia a dipendenza dell’esito del processo e del grado di

                                      soccombenza delle parti conformemente al principio dedotto dagli art. 28 e

                                      31 LPamm. Solo se l’esistenza dell’espropriazione materiale è pacifica ed

                                      incontestata il proprietario avrà diritto ad ottenere la stima e le spese

                                      dell’ente espropriante giusta l’art. 73 Lespr. (RDAT I-1994 n. 48; TRAM

                                      3.2.1998 in re B. / Comune di L., 18.8.1999 in re G. /Comune di S. C.

                                      18.8.1999 in re S. / Comune di P., 11.3.1999 in re S. / Comune di M.).

                                      L’indennità per ripetibili comunque non copre necessariamente l’integrità dei

                                      costi sopportati: deve essere equa, adeguata all’impegno richiesto ed alla

                                      difficoltà della vertenza piuttosto che al valore litigioso (DTF 111 Ib 97 c. 2c-

                                      d; Hess/Weibel, ad art. 115 no. 4). In effetti il valore litigioso non può essere

                               determinante perché altrimenti l’espropriato verrebbe posto in grado, attraverso la formulazione della sua notifica, di influire sull’ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili (RDAT I - 1992 no. 62). Per quantificare le ripetibili il giudice dell’espropriazione deve pertanto riferirsi principalmente all’assistenza che l’avvocato ha effettivamente prestato a favore del cliente: questa è definita in particolare dal tempo e dalla diligenza impiegati nonché dall’estensione e dalla complessità della causa (Hess/Weibel, ad art. 115 no. 3; RDAT II-1994 no. 66). Il Tribunale d’espropriazione non è dunque vincolato dalla tariffa professionale degli avvocati (Zimmerli, in: Zbl 1973 p. 193), che non può essere direttamente applicata e conserva unicamente valore indicativo (RDAT 1987 no. 72, II-1992 no. 44; TRAM 18.8.1999 in re G. / Comune di S.C., 18.8.1999 in re C. / Comune di L., 11.3.1999 in re S. / Comune di M.).

 

                                 24.                                             Nella fattispecie, il tempo di lavoro del legale può così essere quantificato:

                                    

       - colloquio preliminare con cliente, studio incarto e atti, corrispon-

       denza:                                                                                                  4 ore

        - allestimento allegati:                                                                            4 ore

        - trasferte e sopralluoghi:                                                                       3 ore

        Totale                                                                                                   11 ore

 

   Pertanto, considerando una tariffa oraria di fr. 250.-- (TRAM 18.1.1999 in re C. / Comune di L.), l’onorario da rimborsare sarebbe di fr. 2’750.--; considerando almeno fr 250.-- per spese ed IVA, ne risulterebbero ripetibili per complessivi fr 3'000.--.

   Ma ciò se il Comune fosse interamente soccombente; in realtà, come visto, è il contrario. E ciò sebbene gli istanti abbiano chiesto un indennizzo complessivo di almeno fr 456'000.-- (383,20.--/mq) per espropriazione materiale. Il Comune non ha indicato un valore preciso, ma ha fatto comunque riferimento ad un valore di fr. 380.--/mq (inteso quale valore venale) e quindi fr. 350.--/mq quale indennizzo per esproprio materiale (per complessivi fr. 416'500.--). La relativa vicinanza tra i due importi è dovuta alla manifestamente eccessiva valutazione del valore del terreno vincolato effettuata dall’istante. In ogni caso, essendo stato negato d’ufficio qualsivoglia indennizzo, pure la - parziale - acquiescenza del Comune non può essere considerata.

 Al Comune comunque, che non si è avvalso di un patrocinatore, non possono essere riconosciute ripetibili.          

        La tassa di giustizia e le spese della procedura per esproprio materiale, per complessivi fr. 550.--, sono a carico (in applicazione del medesimo principio sopra evocato) della parte istante.

 

25.          Il Comune ha però chiesto pure l’estensione della procedura all’espropriazione formale.

        Indipendentemente dalla legittimità di tale richiesta nell’ambito dell’art. 6 Lespr. risulta che l’indennizzo per esproprio formale sarebbe – come indicato – quantificabile in fr. 440.--/mq.

        Per tale parte della procedura, le spese e le ripetibili sono invece a carico del Comune (art. 73 cpv 1 Lespr, fatta riserva di pretese eccessive – che però nella fattispecie non sussistono – ai sensi dell’art. 73 cpv 2 Lespr).

        Ne discende che alla parte espropriata, nell’ambito della richiesta di espropriazione formale del Comune, va riconosciuta un’indennità per ripetibili. Essa può essere equamente quantificata in fr. 3'000.-- ritenuto che se si fosse trattato di una procedura di mero esproprio formale, il carico di lavoro per il patrocinatore sarebbe stato lo stesso di quello svolto per la pratica di  espropriazione materiale, e cioè quello precedentemente quantificato).

 

 

 

 

 

Per i quali motivi

richiamata                       la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

 

 

dichiara

e pronuncia:          1.     L’istanza di espropriazione materiale di ISCC 1 è respinta. Per l’espropriazione materiale di mq 1190 della part. 161 RFD di M__________ non è riconosciuta alcuna indennità.

 

                                2.     La tassa di giustizia e le spese della procedura di espropriazione materiale, per complessivi fr. 550.--, sono a carico degli istanti.

                                        Non si assegnano ripetibili.

                                       

                                3.     Per l’espropriazione formale di mq 1190 della particella 161 RFD di M__________ è riconosciuta un’indennità di fr. 440.--/mq.

                                       

                                4.     La tassa di giustizia e le spese della procedura di espropriazione formale,  in complessivi fr. 550.--, sono a carico del Comune di M__________, che rifonderà agli istanti fr. 3000.-- per ripetibili.

 

                                5.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                       

                                6.     Intimazione a:

 

-    

-  

 

 

 

per il Tribunale di espropriazione

il Presidente supplente                                                         Il segretario giudiziario

 

 

Stefano Camponovo                                                            Enzo Barenco