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Incarto n.
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Lugano 19 novembre 2007 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Giancarlo Fumasoli ing. Alberto Lucchini |
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segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sulla pretesa d’indennizzo notificata con istanza del 22 agosto 2005 da
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ISES 1 rappr. dall’ RA 2
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contro |
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COEP 1 rappr. dal Dipartimento del territorio, RA 1
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in relazione al mapp. no. 420 RFD __________
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
richiamato l’inc. no. 58/04 di questo Tribunale riguardante la procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione in vista delle opere di formazione di un marciapiede e di sistemazione della strada cantonale lungo il tratto campo sportivo di __________-rotonda di __________ nel territorio dei Comuni di __________,
considerato, in fatto ed in diritto
1.1.1.
Nel 2004 lo COEP 1 ha avviato la procedura di approvazione dei progetti definitivi
e di espropriazione in vista dell’esecuzione delle opere stradali lungo la
cantonale Via __________ che si estende tra la rotonda di __________ ed il
campo sportivo in territorio di __________ per una lunghezza complessiva di ca.
500 ml. Il progetto, che si riallaccia alla realizzazione del piano di pronto
intervento (V fase) delle strade cantonali del __________, contemplava la
formazione di un nuovo marciapiede di ml 1.50 lungo il lato a valle della
strada, la conseguente sistemazione della carreggiata con allargamenti puntuali
per uniformare il calibro a 6 ml nonché il risanamento della canalizzazione con
la posa di due nuovi collettori, l’uno per le acque luride e l’altro per le
acque chiare e meteoriche; la messa in atto del progetto comportava infine
l’esecuzione di importanti opere murarie di sostegno e di controriva.
Gli atti sono stati pubblicati dal 1° al 30.9.2004 e la pratica si è conclusa
con l’approvazione dei progetti definitivi così come pubblicati e lo stralcio contemporaneo
delle procedure espropriative per intervenuto accordo con decreti del
19.11.2004 (cfr. inc. TE no. 58/04).
1.2. La prima fase dei lavori, oggetto della presente vertenza, ha interessato
la corsia a valle e si è svolta tra il 5.7 ed il 2.9.2005. Per la durata del
cantiere il traffico veicolare è stato limitato al senso unico discendente
(direzione da __________ verso __________) a partire dall’accesso al parcheggio
del campo sportivo di __________ e fino alla rotonda di __________ con divieto di
transito per veicoli pesanti. E’ inoltre stato installato un semaforo con
sistema di chiamata riservato per permettere il transito privilegiato
ascendente dei mezzi pubblici, di soccorso e di polizia. Stando alle
indicazioni fornite dal committente Via __________, vale a dire il tratto
stradale tra la rotonda di __________ e l’inizio del cantiere, doveva rimanere
aperto al traffico in entrambi i sensi.
La seconda fase dei lavori, che qui non è oggetto di contendere, ha toccato invece
la corsia a monte ed ha avuto luogo l’anno successivo nel periodo
19.6-1.9.2006. Contestualmente è stato mantenuto il senso unico tuttavia
alternando il traffico discendente (ore 00.00-12.00) con quello ascendente (ore
12.00-24.00).
1.3. La part. no. 420 di __________, non coinvolta direttamente nella predetta
procedura espropriativa, si trova posta a confine con Via __________ all’altezza
dell’imbocco di Via __________, di fronte al posteggio del campo di calcio. Su
di essa sorge uno stabile a parziale destinazione residenziale nel quale, al
piano terreno, ISES 1 conduce in locazione l’esercizio pubblico __________ che
dispone di un posteggio scoperto con una quindicina di posti auto (cfr.
documentazione fotografica nell’inc. no. 58/04 fascicolo Comune di __________
p. 2).
1.4. Con istanza 22.8.2005 ISES 1 ha convenuto in causa lo COEP 1 chiedendone
la condanna al pagamento di indennità varie, che qui non occorre specificare, per
titolo di espropriazione materiale in applicazione dell’art. 39 Lespr.. In
sintesi l’istante lamenta i notevoli, quanto in parte imprevedibili, disagi che
il cantiere avrebbe causato alla circolazione e, di riflesso, all’attività del
ristorante. Tali disagi sarebbero riconducibili all’inquinamento fonico ed
atmosferico causato dal cantiere che avrebbe inibito l’uso della terrazza
esterna, ma soprattutto alle limitazioni imposte al traffico di transito che,
oltre ad essere già di per sé stesse penalizzanti, avrebbero coinvolto, contrariamente
alle aspettative, non solo la zona di cantiere vera e propria su Via __________
ma anche Via __________ impedendo l’accesso al ristorante.
La pretesa è integralmente contestata dallo COEP 1 che con risposta 28.9.2005 ha
rilevato l’assenza di norme che prevedano un obbligo di risarcimento per gli
inconvenienti derivanti dalla chiusura temporanea di una strada ed in
particolare per titolo di espropriazione materiale; perciò l’istanza sarebbe
irricevibile. In ogni caso, in applicazione degli art. 24 e 32 Lespr., essa
sarebbe ampiamente tardiva.
L’udienza di conciliazione, risoltasi negativamente, ha avuto luogo il
22.6.2006, un sopralluogo è stato esperito il successivo 14.7.2006 mentre il
5.9.2007 si è proceduto all’escussione dei testi citati dall’istante. Al
termine di quest’ultima udienza, d’accordo le parti, si è stabilita l’emissione
di un giudizio pregiudiziale sull’esistenza dei presupposti di merito
dell’azione.
2.2.1.
L’istante pone a fondamento della pretesa l’istituto dell’espropriazione
materiale (art. 39 Lespr.), ciò che lo COEP 1 contesta poiché nessuna norma
speciale del diritto ticinese prevede l’obbligo di risarcire il proprietario
per gli inconvenienti derivanti dalla chiusura temporanea di una strada ed in
particolare per titolo di espropriazione materiale.
2.2. L’espropriazione materiale, che si caratterizza per la sua intrinseca
connotazione privativa, è riconducibile tanto ad un’ingerenza particolarmente
grave nell’uso attuale o nel prevedibile uso futuro di un bene tale da minare
le prerogative insite nel diritto di proprietà, specie quella di edificare,
quanto ad un’ingerenza secondaria ma incompatibile con il principio della
parità di trattamento. Nell’una e nell’altra ipotesi è dato luogo ad indennizzo
a condizione che l’atto limitativo sia definitivo e che l’area colpita da
restrizione sia edificabile o possa esserlo nell’immediato futuro. In altre
parole occorre che con l’instaurazione del provvedimento limitativo il
proprietario veda svanire una concreta possibilità di miglior uso del bene (DTF
121 II 417 c. 4a, 125 II 431 c. 3a, 131 II 151 c. 2.1 p. 155; Kommentar zum
RPG, Riva, ad art. 5 no. 123-134).
L’espropriazione materiale ha origine in un provvedimento pianificatorio
definitivo, ossia nel PR – o in una sua variante – poiché è questo lo strumento
predisposto, tra l’altro, a suddividere il territorio in zone, a stabilirne la
destinazione e quindi anche ad istituire le limitazioni alla proprietà privata
che fossero motivate da necessità pubbliche (art. 5 cpv. 2 LPT; art. 24 ss
LALPT; Riva, op. cit., no. 25, 107-108).
Sotto questo profilo l’ipotesi dell’espropriazione materiale può d’acchito
essere esclusa. Sia perché i disagi lamentati non dipendono da un provvedimento
pianificatorio definitivo, sia perché una misura temporanea di polizia, quale è
una semplice regolamentazione del traffico limitata a 2 mesi, di certo non è
equiparabile ad un’espropriazione materiale temporanea (cfr. RDAT
II-1999 no. 39) né si apparenta a quei provvedimenti provvisori giusta l’art.
57 LALPT che peraltro sono indennizzabili solo in via del tutto eccezionale (cfr.
Riva, op. cit., no. 176-177 e rinvii).
2.3. La legge sulle strade non contempla alcuna disposizione che sancisca il
diritto del confinante di ottenere un indennizzo nel caso fossero disposte la chiusura
od una limitazione d’uso di una strada pubblica. In effetti l’art. 47 Lstr.,
entrato in vigore il 1°.1.2007, dispone che le strade pubbliche possono essere
chiuse anche totalmente al traffico quando ciò è indispensabile per
l’esecuzione di lavori senza peraltro accennare ad alcuna ipotesi risarcitoria.
Il previgente art. 46 cpv. 2 – che il legislatore ha abrogato senza particolari
commenti (cfr. Rapporto parziale 2 del 23.3.2006 sul messaggio del
Consiglio di Stato no. 5361concernente la Lcoord e la modifica della LE, della
Lstr. e della LCFo, p. 8 e 20) – stabiliva che eventuali contestazioni fossero
trattate secondo la procedura prevista per i casi di espropriazione materiale.
Dal canto suo la giurisprudenza passata federale e cantonale riguardante il
tema specifico della regolamentazione stradale (anche a dipendenza di un
cantiere) riconosceva al fronteggiante semplici vantaggi di fatto non protetti
dalla garanzia della proprietà la cui soppressione o restrizione di principio
non legittimava il proprietario ad ottenere un’indennità, salvo nell’ipotesi di
chiusura totale e definitiva dell’accesso (cfr. DTF 100 Ia 131 c. 5d,
100 Ib 199 c. 2b; RDAT I-1994 no. 45, II-1996 no. 41).
Nel 2000 il Tribunale federale ha modificato la sua giurisprudenza ponendo
l’innovativo principio secondo cui il confinante deve poter invocare la
garanzia della proprietà per opporsi ad una revoca o limitazione d’uso di una
strada pubblica che rendesse impossibile o eccessivamente difficoltoso lo
sfruttamento della sua proprietà (DTF 126 I 216 c. 1b/bb). Ma, come è
stato ulteriormente puntualizzato, la garanzia della proprietà non tutela il
confinante da qualsiasi incomodo provocato da una diversa regolamentazione stradale
bensì unicamente dalle modifiche che di fatto precludono l’uso del fondo
conformemente alla sua destinazione (DTF 131 I 12; TRAM 3.11.2006
N. 50.2005.27-28).
Nella fattispecie in esame è verosimile che il cantiere abbia provocato qualche
disagio sia dal profilo ambientale sia per la circolazione veicolare; conferma
ne siano le dichiarazioni dei testi escussi i quali hanno riferito di
sbarramenti occasionali ripetuti anche in Via __________ che impedivano temporaneamente
l’accesso veicolare al posteggio del __________ Tuttavia disagi analoghi
possono presentarsi in qualsiasi normale situazione di cantiere ed in concreto
non hanno impedito l’uso conforme del fondo né lo hanno privato in modo
permanente dell’accesso. In effetti, al di là che l’accesso pedonale non è mai
stato inibito, lo COEP 1 si è premurato di eseguire i lavori solo nel periodo
estivo e dopo la chiusura delle scuole, ossia quando il traffico è meno
intenso, mantenendo comunque la possibilità di transito su Via __________. La
restrizione imposta alla circolazione, limitata al senso unico discendente, e
qualche sbarramento episodico di breve durata dovuto a motivi tecnici non sono
provvedimenti sproporzionati ma anzi hanno concorso ad una migliore e più
rapida gestione del cantiere, e nel complesso non bastano per concludere, come richiede
la giurisprudenza, che l’attività dell’esercizio pubblico sia stata preclusa. Per
il resto ed al fine di evitare ripetizioni, si rinvia a quanto sarà ancora
aggiunto nei prossimi considerandi e che vale mutatis mutandi anche nel
presente contesto.
Nella misura in cui si riconduce all’istituto dell’espropriazione materiale
l’istanza è dunque infondata.
3.Posto
che gli istanti sollecitano un’indennità per le immissioni moleste prodotte dal
cantiere stradale la pretesa è manifestamente riconducibile all’istituto
dell’espropriazione dei diritti di vicinato. Infatti, per prassi acquisita, se
lo sfruttamento o la costruzione di un’opera pubblica, al cui proprietario
(ente pubblico) compete il diritto di espropriare, genera immissioni eccessive
inevitabili o che potrebbero essere evitate ma con una spesa sproporzionata, ai
mezzi di difesa del vicino offerti dal diritto privato (art. 679 CC) si
sostituiscono i diritti sanciti dalla LFespr. la quale prevede espressamente
all’art. 5 che, tra gli altri, possano formare oggetto di espropriazione
formale i diritti risultanti dalla proprietà fondiaria in materia di rapporti
di vicinato. Concretamente tale ipotesi altro non individua se non la
costituzione coatta di una servitù prediale a carico del fondo del vicino ed a
favore del proprietario dell’opera di interesse pubblico il cui oggetto
consiste nell’obbligo di tollerare le immissioni (DTF 132 II 434 c. 3 e
rinvii; RtiD I-2006 no. 23 c. 3). Perciò la pretesa soggiace
all’istituto dell’espropriazione formale.
Benché nella legge cantonale i diritti di vicinato non siano menzionati come
suscettibili di espropriazione (cfr. art. 1 Lespr.), la giurisprudenza cantonale
ammette che possano essere espropriati formalmente e quindi indennizzati alle
medesime condizioni poste dalla giurisprudenza federale (cfr. RDAT 1990
no. 56 c. 9, I-1996 no. 44, II-1998 no. 27 c. 3.1; RtiD I-2006 no. 23).
4.4.1.
Il giudice delle espropriazioni è competente se le immissioni lamentate dal
vicino sono inevitabili o possono essere evitate ma soltanto con una spesa
sproporzionata, e se provengono dalla costruzione di un’opera di interesse
pubblico il cui proprietario dispone del diritto di espropriazione.
Gli interventi eseguiti sulla strada cantonale __________ sono opere
d’interesse pubblico eseguite su sedime stradale appartenente al patrimonio
amministrativo del __________ che fruisce del diritto di espropriazione (art. 2
cpv. 1 Lespr.), avendolo del resto puntualmente esercitato nella pregressa
procedura combinata di approvazione dei definitivi e di espropriazione
conclusasi nel 2004. Oggettivamente le immissioni provocate dal cantiere erano
inevitabili e, in particolare, l’intervento non poteva essere eseguito senza
una speciale regolamentazione del traffico. Da ciò la scelta di adottare il
senso unico discendente poiché la posa di semafori con transito bidirezionale alternato
come inizialmente ventilato (cfr. lettera del 6.10.2004 doc. 2), avrebbe
prolungato in maniera considerevole la durata dei lavori – e quindi anche gli
stessi disagi lamentati dall’istante – con evidenti conseguenze anche per i
costi di costruzione.
Pertanto la pretesa ha senz’altro carattere espropriativo ed è quindi di
competenza del Tribunale di espropriazione.
4.2. Titolare dell’azione in risarcimento è il vicino, concetto che è da
interpretare in modo ampio e che include non soltanto il fronteggiante diretto
bensì chiunque come proprietario o possessore stabile del fondo fosse
pregiudicato dalle immissioni (Zen-Ruffinen/GuyEcabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, 2001, no. 1071; Bovay,
L’expropriation des droits de voisinage, Th, 2000, p. 86).
ISES 1 ha il duplice ruolo di vicina, rispetto al sedime stradale, e di
conduttrice in forza di un contratto di locazione stipulato il 28.10.2002 a
durata determinata con scadenza il 31.12.2012.
La sua legittimazione, peraltro nemmeno contestata, è dunque palese.
4.3. Lo COEP 1, richiamati gli art. 24 e 32 Lespr, sostiene che le pretese
dell’istante siano ampiamente tardive.
Come già rilevato la pregressa procedura espropriativa avviata nel 2004 in
vista dell’esecuzione delle opere stradali non ha coinvolto il mapp. no. 420. Ne
consegue che la presente domanda di indennizzo dipendente dai disagi provocati
dal cantiere non era soggetta ai termini di perenzione sanciti dagli art. 24 e
32 Lespr. bensì al termine di prescrizione ordinario di 5 anni, normalmente
applicabile alle pretese di diritto pubblico, a decorrere dalla nascita della
pretesa, rispettivamente dalla riconoscibilità oggettiva del danno (DTF
124 II 550 c. 4a, 130 II 413 c. 11; RtiD I-2006 no. 23 c. 4.1).
I lavori sulla strada cantonale sono iniziati il 5.7.2005 (cfr. programma dei
lavori) motivo per cui l’istanza 22.8.2005 è senz’altro tempestiva.
5.5.1.
Stando alle azioni di difesa del vicino previste dall’art. 679 CC, che istituiscono
una responsabilità causale per il proprietario che trascende nel suo diritto di
proprietà, l’obbligo di indennizzo dello COEP 1 presuppone una violazione, da
parte sua, dei diritti di vicinato sotto forma di immissioni eccessive, il
verificarsi di un danno e la sussistenza di un nesso causale adeguato tra le
immissioni ed il danno.
Le condizioni poste dalla giurisprudenza affinché un’immissione possa
configurarsi come eccessiva differiscono a dipendenza che essa provenga
dall’uso o dalla costruzione di un’opera pubblica.
Le immissioni dipendenti dall’uso, vale a dire dal traffico stradale aereo o
ferroviario, appaiono eccessive quando sono, cumulativamente, imprevedibili,
speciali e gravi (DTF 128 II 331 c. 2.1, 129 II 74 c. 2.1, 130 II 402 c.
7.1; Bovay, op. cit., p. 154 ss).
Tali requisiti non sono direttamente trasponibili alle immissioni cagionate da
interventi costruttivi, ambito nel quale si applicano invece per analogia i
principi del diritto civile derivanti dall’art. 684 CC. Pertanto per stabilire
se le immissioni siano eccessive bisogna valutare, in base al grado di
sensibilità di un qualsiasi soggetto ragionevole, se esse superino i limiti
della tolleranza dovuta tra vicini tenuto conto dell’uso locale, della
situazione e della natura dell’immobile. Un’indennità sarà così dovuta solo se
gli effetti pregiudizievoli indotti dal cantiere sono, per loro natura
intensità e durata, eccezionali e causano al vicino un danno considerevole; di
contro gli inconvenienti temporanei normalmente vanno tollerati senza
indennizzo (DTF 132 II 435 c. 3 e rinvii; RtiD I-2006 no. 23 c. 3;
Bovay, op. cit., p. 24, 26 ss; Zen-Ruffinen/GuyEcabert, op. cit.,
no. 1147; Ender, Die Verantwortlichkeit des Bauherrn für unvermeidbare
übermässige Bauimmissionen, Diss. 1995, no. 977, 985-988).
5.2. L’istante rileva che la sua attività è incentrata sul traffico di transito
e dunque ravvisa un eccesso nella regolamentazione del traffico disposta dallo COEP
1. In particolare l’introduzione del senso unico discendente su Via __________,
avvenuta a dispetto delle indicazioni inizialmente fornite, ha reso impossibile
l’accesso al ristorante (rispettivamente al suo posteggio) per gli utenti che
abitualmente percorrono la strada in senso ascendente e dunque costituisce un
provvedimento imprevedibile e straordinario oltre che discriminatorio per
rapporto agli altri esercizi pubblici di __________ e di __________.
Ai proprietari del mapp. no. 420 era stato comunicato, prima dell’apertura del
cantiere, che i lavori sarebbero stati eseguiti a tappe coinvolgendo prima una
carreggiata e poi l’altra, che il traffico bidirezionale sarebbe stato mantenuto
e gestito mediante semafori e che i lavori si sarebbero protratti per ca. 18
mesi (cfr. lettera 6.10.2004 doc. 2). Lo COEP 1 ha poi deciso differentemente
rinunciando al traffico bidirezionale e disponendo appunto il senso unico
discendente durante la prima fase dei lavori, ossia dal 5.7 al 2.9.2005 (cfr.
programma dei lavori).
Il principio della proporzionalità esige che i provvedimenti adottati dallo RA
2 siano idonei a raggiungere lo scopo desiderato e che, presentandosi soluzioni
differenti, si scelga quella meno pregiudizievole per i diritti dei privati. In
concreto non è detto che la posa di un impianto semaforico per mantenere il
traffico nel doppio senso su Via __________ fosse la soluzione meno
pregiudizievole, già solo per il fatto che il cantiere si sarebbe protratto ininterrottamente
per ben 18 mesi e così anche gli stessi inconvenienti lamentati dall’istante. Ad
ogni modo l’esistenza di questa alternativa non basta per definire
sproporzionata la misura del senso unico poiché in ambito espropriativo, a
fronte dell’esecuzione di un’opera d’interesse pubblico, non è richiesto che la
limitazione della proprietà sia circoscritta a quanto è assolutamente
indispensabile alla realizzazione dell’opera, ma è concesso che si estenda a
quanto è necessario, dal profilo tecnico e giuridico, ad un’esecuzione adeguata
dell’intervento (RtiD I-2006 no. 24 c. 2.3 e rinvii).
La regolamentazione del traffico disposta dallo COEP 1 non è un fatto
eccezionale nell’ambito di un cantiere stradale né lo è stato in concreto
specie a fronte dei contenuti del progetto che contemplava, oltre alla posa di
nuove canalizzazione alla formazione di un nuovo marciapiede ed alla
sistemazione del campo viabile, anche la costruzione di importanti opere
murarie di sostegno e di controriva lungo i due lati della carreggiata. Considerate
le condizioni precedenti della strada che notoriamente sopporta un traffico
importante e gli spazi limitati sia per l’esistenza di edifici abitativi sia
per la morfologia del terreno a monte, tutto sommato il cantiere è stato coordinato
e gestito con criterio poiché è rimasto aperto per soli due mesi estivi, ossia
in un periodo nel quale l’intensità del traffico è ridotta, ed ha lasciato
libera al transito una carreggiata offrendo agli automobilisti gli spazi di passaggio
e di manovra massimi consentiti dallo stato dei luoghi e dei lavori.
Tutto ciò può aver creato certi disagi, anche ambientali, disagi che tuttavia
devono essere sopportati a fronte del prevalente interesse pubblico ad una
corretta e celere esecuzione dei lavori a vantaggio non solo dei residenti ma
anche di tutti gli utenti che usufruiscono di quella strada. Disagi che, oltre
ad essere temporanei, hanno colpito in ugual modo tutti i confinanti con
l’opera; si pensi ad esempio ai residenti con proprietà lungo Via __________
che non potendo accedere direttamente da __________ hanno dovuto ricorrere a
percorsi alternativi da __________ o __________. Sotto questo profilo è
irrilevante la situazione degli esercizi pubblici siti nei nuclei di __________
e __________ cui l’istante accenna per confronto ed a sostegno di un’asserita
discriminazione; detta situazione manifestamente non è pertinente poiché il
paragone va riferito alle proprietà che in qualche modo sono state coinvolte
nei lavori e non a quelle site in paese che non hanno nulla a che vedere con
l’opera.
5.3. L’istante rimprovera allo COEP 1 di aver compromesso anche la circolazione
su Via __________, benché dovesse rimanere liberamente transitabile nei due
sensi, e di aver quindi pregiudicato ulteriormente l’accesso al Ristorante.
Durante il cantiere la regola era quella della percorribilità bidirezionale di
Via __________. Da quest’ultima si accede agli insediamenti residenziali di __________
e di __________ serviti rispettivamente da Via __________, transitabile solo in
senso ascendente a partire dalla stessa cantonale, e da Via __________ La
libera accessibilità a Via __________ era dunque un accorgimento inteso a non
pregiudicare le proprietà della zona oltre il necessario.
E’ accertato che, nonostante i buoni propositi, talora il tratto stradale è
stato sbarrato, circostanza confermata dai testi escussi, da un rapporto
dell’agente della polizia comunale di __________ e dal conseguente scritto
indirizzato dal Municipio di __________ alla __________ (cfr. testi __________,
__________ e __________; rapporto 11.8.2005 e lettera del Municipio
12.8.2005).
E’ però altrettanto assodato che si è trattato di sbarramenti temporanei che di
fatto hanno colpito tutto un comprensorio e non il solo mapp. no. 420 in
particolare e che vanno ascritti a contingenze del tutto particolari. Lo
attestano, ancora una volta, le deposizioni dei testi che hanno riferito di
interruzioni occasionali e di breve durata riconducibili ad interventi puntuali
o allo scarico di materiali e quindi a motivi tecnici che non lasciavano spazio
ad altre soluzioni e che comunque non hanno scoraggiato il cliente abituale.
5.4. Tutto ciò considerato nel complesso gli inconvenienti dettati dal cantiere
non hanno precluso né limitato oltre il tollerabile i diritti dell’istante e
non hanno raggiunto, per loro natura intensità e durata, proporzioni tali da
configurarsi come eccesso.
Ne consegue che l’istanza va respinta per carenza dei presupposti dell’azione.
6.Normalmente
nelle cause di espropriazione formale le spese di giudizio sono a carico
dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr.).
In concreto, tuttavia, si deve prescindere dalla norma generale poiché il
procedimento non è stato avviato dall’ente pubblico bensì dal privato titolare
dei diritti asseritamene lesi che si è quindi assunto tutti i rischi
dell’azione come in una normale procedura amministrativa.
Pertanto, visto l’esito dell’istanza, la tassa di giustizia e le spese sono a
carico dell’istante in quanto parte soccombente (art. 31 LPamm.); per lo stesso
motivo non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia: 1. L’istanza è respinta per carenza dei presupposti dell’azione.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’500.- sono a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente La segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti