Incarto n.
10.2005.9

 

 

 

Lugano

30 marzo 2006

Decisione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Bruno Buzzini

ing. Gianfranco Sciarini

segretario giudiziario

Enzo Barenco

 

 

statuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da

 

 

ISEP 1a

rappr. dall’ RA 1

 

 

contro

 

COES 1 Zurigo

rappr. dall’ RA 2

 

 

 

 

nell'ambito dei lavori di allacciamento della canalizzazione per le acque luride della nuova sala multiuso e della palestra al collettore comunale,

 

relativamente al mapp. no. 146 (N.N. 2020) RFD di S__________,

 

 

ed ora sull’opposizione all’espropriazione, sulla domanda di modifica dei piani e sull’opposizione all’anticipata immissione in possesso formulate dall’espropriata,

 

 

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

 

 

richiamato l’inc. no. 10.2004.133 del Tribunale di espropriazione,

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto ed in diritto

 

 

- che la presente vertenza è connessa alla costruzione di una nuova sala multiuso e di una palestra sulla proprietà COES 1 al mapp. no. 146, fondo parzialmente gravato da un vincolo AP-EP e già oggetto di altri contenziosi di cui non occorre riprendere i dettagli. Qui basta rammentare che il Comune di S__________ è stato condannato in via giudiziaria a corrispondere un’indennità per l’espropriazione materiale del terreno di fr. 60.- il mq oltre interessi dal 6.4.1973 (cfr. RDAT I-1996 no. 46), dopo di che ha avviato una procedura di espropriazione formale intesa ad acquisirne una superficie di ca. 15'600 mq per poter attuare l’opera prevista dal PR (cfr. TE inc. no. 10.2004.133). Nell’ambito del procedimento, ampiamente contestato dalla proprietaria, l’opposizione all’espropriazione e la domanda di modifica dei piani sono state respinte con giudizio definitivo (cfr. TF 5.8.2002 1P.132/2002), mentre l’anticipata immissione in possesso è stata accordata, finalmente, a far tempo dal 1°.1.2004; le censure riguardanti l’estensione di quest’ultimo provvedimento sono state anch’esse definitivamente respinte (cfr. TF 28.1.2005 1P.477/2004);

- che la palestra, la sala multiuso e gli elementi che ne sono corollario, costituiscono la prima tappa di un più ampio disegno che prevede un importante complesso di strutture comunali tra cui si annoverano e sono da eseguirsi in una seconda tappa la sede delle scuole elementari, rispettivamente in una terza tappa, l’estensione della scuola stessa, un centro culturale con annessa biblioteca ed altri servizi pubblici (cfr. MM no. 228 dell’8.3.1999);

- che il Consiglio Comunale ha stanziato il credito per l’esecuzione delle opere previste dalla prima tappa con risoluzione del 12.4.1999;

- che la relativa licenza edilizia, rilasciata il 30.10.2001, è cresciuta in giudicato in esito alla sentenza pronunciata dal Tribunale cantonale amministrativo che ha definitivamente respinto le contestazioni sollevate, anche in quella sede, da COES 1 (TRAM 31.7.2003 N. 52.2002.484 nell’inc. no. 10.2004.133);

- che con riferimento alle infrastrutture pertinenti all’opera la domanda di costruzione prevede, in particolare, l’allacciamento delle canalizzazioni per le acque luride al collettore sito in Via M__________. (cfr. inc. licenza edilizia: relazione tecnica p. 14, piano L71-P08 e L71-P09);

- che ciò comporta, di fatto, l’attraversamento di uno scorporo triangolare posto nella parte meridionale non vincolata del mapp. no. 146 – scorporo al quale, con proposta di mutazione n. 4445 del 21.6.2004 non ancora iscritta, è attribuito il nuovo numero di mappa 2020 – come anche del limitrofo mapp. no. 144 lungo il confine orientale (cfr. inc. licenza edilizia);




- che nel frattempo il mapp. no. 144 è stato edificato, motivo per cui il Comune ha ritenuto di proporre a COES 1 un sensibile spostamento verso ovest della canalizzazione, modifica alla quale essa non però ha aderito;

- che di conseguenza il Comune di S__________ ha avviato la procedura in oggetto finalizzata ad ottenere nelle vie dell’esproprio una servitù di condotta a carico dello scorporo citato al mapp. no. 146 (N.N. 2020) lungo ca. 17 ml contro versamento di un indennità di fr. 1.- il ml, compreso il diritto di accedervi per interventi di manutenzione e riparazione. Ai fini dell’esecuzione dell’opera è richiesta inoltre l’occupazione temporanea di ca. mq 51 per i quali è offerta un’indennità di fr. 0.50 il mq (cfr. tabella di espropriazione, relazione tecnica ed istanza di espropriazione 9.6.2005);

- che gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 1° al 30.9.2005;

- che con memoria 30.9.2005 la proprietaria si è opposta all’intervento espropriativo siccome privo di interesse pubblico e contrario al principio di proporzionalità. Da ciò la pedissequa domanda di modifica dei piani con la quale è chiesto che l’allacciamento sia effettuato lungo il tracciato della strada SR 8.5 oppure in Via P__________. In via subordinata, per l’esproprio e per l’occupazione temporanea, è postulato un risarcimento di almeno fr. 10'000.-;

- che all’udienza di conciliazione del 7.12.2005 le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande;

- che con scritto 20.1.2006 l’ente espropriante ha sollecitato l’anticipata immissione in possesso. L’espropriata vi si è opposta con osservazioni del 15.2.2006 ribadendo che l’allacciamento potrebbe avvenire attraverso i pozzetti no. 69-70 in Via P__________, oppure ai pozzetti 56-57 in Via alla C__________, oppure ancora alla canalizzazione consortile esistente alla futura strada SR 8.5;

- che il sopralluogo è stato esperito in data 20.2.2006;

- che il Comune ha provveduto al picchettamento (cfr. lettera del 15.3.2006);

- che, preliminarmente, e contrariamente al postulato dell’espropriata, il Tribunale prescinde dalla congiunzione del presente procedimento con la causa espropriativa di cui all’incarto richiamato no. 10.2004.133 poiché quest’ultima non è ancora terminata ed è oggi sostanzialmente limitata all’estimo dei diritti espropriandi; perciò non può condizionare l’emissione del presente giudizio;



- che un intervento espropriativo, come ogni atto limitativo dei diritti di proprietà, deve rispondere ad un interesse pubblico e rispettare il principio di proporzionalità (art. 36 Cost.). Occorre cioè, da un canto, che sia preordinato al perseguimento di fini pubblici preponderanti rispetto a quelli meramente privatistici e, d’altro canto, che si configuri come mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo prestabilito (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 1 no. 11 ss, 25 ss; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 727);

- che, sia detto per inciso, nello scambio di corrispondenza che ha preceduto l’avvio della procedura espropriativa, l’espropriata ha sostenuto che le planimetrie riguardanti le canalizzazioni non erano allegate alla domanda di costruzione, motivo per cui essa avrebbe preso atto del tracciato solo quando il Comune ne ha proposto lo spostamento (cfr. doc. 4 e 5). Tuttavia, al di là del fatto che i piani delle infrastrutture ed in particolare quello riguardante l’evacuazione delle acque di scarico sono elemento imprescindibile di una domanda di costruzione (art. 9 let. 1 RLE; cfr. Scolari, Commentario, 1996, ad art. 4 LE, no. 731-733) e che tali piani figurano nell’incarto richiamato inerente licenza edilizia, l’allacciamento al collettore di Via M__________ era espressamente indicato nella relazione tecnica (p. 14). Ben difficilmente la questione avrebbe quindi potuto sfuggire o essere equivocata;

- che nel principio l’intervento espropriativo è indubbiamente sorretto da un interesse pubblico poiché è volto a realizzare le infrastrutture che sono componenti funzionali indispensabili della palestra e della sala multiuso la cui costruzione è quasi stata completata. Anzi, considerato che in base all’avanzamento dei lavori la messa in funzione è prevista per il prossimo mese di luglio, l’allacciamento alla canalizzazione costituisce una palese necessità;

- che secondo l’opponente l’allacciamento alla canalizzazione potrebbe avvenire senza invadere il mapp. no. 146 (N.N. 2020);

- che, in linea generale, il solo fatto che possano essere concepiti tracciati alternativi a quello proposto dall’ente pubblico non basta a screditare un progetto concreto trattandosi di un giustificativo generico di cui chiunque potrebbe avvalersi con la conseguenza che la messa in atto di lavori pubblici sarebbe in buona parte destinata a fallire (cfr. Hess/Weibel, op. cit., ad art. 1 no. 26 ss, ad art. 35 p. 431);

- che il principio della proporzionalità esige che, a fronte di soluzioni diverse, si scelga quella meno pregiudizievole per i diritti dei privati (DTF 129 I 337 c. 4.2. e rinvii);

- che, in ambito espropriativo, per adempiere al principio della proporzionalità non occorre che la restrizione della proprietà sia limitata soltanto a quanto è assolutamente indispensabile alla realizzazione dell’opera pubblica, bensì è ammesso che l’intervento si estenda a quanto è necessario, dal profilo tecnico e giuridico, all’esecuzione adeguata dell’opera stessa (RDAT I-2001 no. 30 c. 4d in fine; TF 15.8.2005 N. 1P.465/2004);

- che l’opponente è dell’avviso che l’allacciamento potrebbe essere eseguito lungo il tracciato della progettata strada SR 8.5, rispettivamente alla corrispondente canalizzazione consortile esistente;

- che la predetta strada è prevista dal PR di S__________ approvato il 12.4.1988 dal Consiglio di Stato (revisione) e taglia il mapp. no. 146 nella sua parte meridionale scorporandone il triangolo (N.N. 2020) interessato da questa procedura. A corollario, nel PGC approvato il 17.7.1980, all’altezza della strada è segnata una “canalizzazione nuova”;

- che, oltre ad accertare la situazione pianificatoria vigente, il Tribunale non può trascurare, nell’ottica comunale, l’ordinamento pianificatorio allo studio così come, per altro verso, nell’ottica del privato, è tenuto a considerare le possibilità di miglior uso future del bene colpito da espropriazione, sostanzialmente ponderando gli uni e gli altri interessi in gioco;

- che, perciò, va preso atto che nella seduta del 7/8.3.2005 il Consiglio comunale di S__________ ha approvato la revisione del PR (MM no. 328 del 2.9.2004), piano nel quale la presenza della strada SR 8.5 è confermata. Viceversa, nell’ambito della revisione del PGS in corso, nel progetto di massima il tracciato della canalizzazione, già corrispondente alla strada stessa, risulta essere stato abolito (cfr. inc. PGS piano nr. M 1258-101; lettera studio ing. M__________ 12.12.2005);

- che, ad oggi, non solo la strada SR 8.5 non è stata costruita né concretamente progettata, ma nemmeno esiste una canalizzazione comunale o consortile (cfr. lettera del Consorzio del 23.2.2006). A questo proposito va rilevato che l’asserita esistenza di una canalizzazione consortile (cfr. osservazioni alla domanda di anticipata immissione in possesso p. 3) è dovuta ad un malinteso nella lettura del citato piano nr. M 1258-101 là dove la linea tratteggiata verde – che invero si presta all’equivoco – non sta a segnare il tracciato di una canalizzazione esistente o futura, bensì indica unicamente il confine tra i due bacini imbriferi C e B;

- che in queste condizioni e mancando una qualsiasi infrastruttura di base l’ipotesi prospettata di allacciamento è oggi del tutto inattuabile;

- che, sempre secondo l’opponente, un’altra possibilità sarebbe quella di allacciarsi ai pozzetti no. 69-70 di Via P__________;

- che in tale evenienza, affinché l’acqua defluisca a gravità, la canalizzazione della nuova struttura comunale dovrebbe raggiungere il pozzetto no. 149 per poi essere convogliata verso Via al P__________ (cfr. inc. PGS piano no. M 1258-101). Tuttavia questo allacciamento presenta svantaggi di ordine tecnico e comporterebbe costi superiori. Innanzitutto perché la lunghezza complessiva della tratta aumenterebbe a ca. 100/110 ml, ossia quasi del doppio rispetto ai ca. 60 ml previsti nel progetto pubblicato. In secondo luogo perché un segmento della canalizzazione (ca. 20/25 ml) verrebbe a trovarsi su sedime stradale e questo implicherebbe la rottura ed il successivo rifacimento della pavimentazione. Infine, visto il dislivello del terreno, l’allacciamento presupporrebbe necessariamente la costruzione di una stazione di pompaggio e di una condotta premente (in pressione) riflettendosi considerevolmente sull’investimento, il consumo energetico e gli oneri di controllo e di manutenzione;

- che anche questa soluzione non è quindi ragionevolmente ipotizzabile;

- che un ragionamento analogo vale per la terza alternativa proposta dall’opponente di allacciamento ai pozzetti 56 e 57 di Via alla C__________. Vero è che il Comune ha recentemente effettuato uno scavo trasversale, lungo il limitare dell’area vincolata AP-EP, dalla nuova palestra verso il mapp. no. 851 ubicato su Via alla C__________, peraltro non senza rimostranze da parte dell’espropriata (cfr. lettera del 13.3.2006). Questo scavo, tuttavia, è finalizzato esclusivamente alla costruzione di un muro di cinta a confine tra il sedime privato e quello pubblico (cfr. inc. licenza edilizia piani L71-P01, L71-P06). La sua ampiezza ed il fatto che, apparentemente, l’impresa abbia leggermente superato il limite dell’area per la quale già è stata concessa l’anticipata immissione in possesso (cfr. inc. no. 10.2004.133) sono riconducibili a motivi prettamente costruttivi. Infatti resta inteso che i termini saranno ripristinati correttamente e senza pregiudizio per l’espropriata sulla base delle misurazioni definitive cui il geometra revisore procederà, come noto, al termine dell’opera (cfr. art. 57 cpv. 1 Lespr.). L’intervento non pone quindi le basi per un allacciamento alla canalizzazione di Via alla C__________ che, oltretutto, comporterebbe anche la demolizione parziale o totale di manufatti esistenti ai mapp. no. 851 e 124 (opere di recinzione e tettoia);

- che secondo il progetto pubblicato la nuova canalizzazione sarà allacciata alla stazione di pompaggio SP6 in Via M__________;

- che lungo questa strada esistono attualmente due condotte: una per le acque miste ed una per le acque luride nella quale confluiscono però anche acque meteoriche da sedimi privati. Anche considerando che la stazione di pompaggio SP6 presenta occasionalmente (forti piogge) problemi di rigurgito (cfr. inc. PGS: relazione tecnica p. 19), l’immissione di acque nere provenienti dal nuovo centro comunale non avrà ripercussioni degne di nota sulla situazione poiché nel complesso si tratta di quantitativi minimi;

- che la canalizzazione in Via M__________ è in buono stato e non necessita di interventi salvo la normale manutenzione. Sulla tratta saranno peraltro sostituite le pompe in modo da garantire lo smaltimento delle acque con una capacità di circa il doppio rispetto a quella attuale (inc. PGS: relazione tecnica p. 14);

- che pertanto l’allacciamento a gravità al collettore comunale di Via M__________, così come proposto nei piani pubblicati, costituisce la misura più razionale dal profilo tecnico ed economico;

- che l’opera non è incompatibile con lo sfruttamento dello scorporo coinvolto nell’intervento espropriativo, che attualmente è coltivato a vigneto, così come non influisce sugli indici di edificabilità e quindi non pregiudica in alcun modo l’edificazione razionale del terreno secondo i parametri della zona R3b cui è assegnato. Infatti, al di là che sul mapp. no. 146 (N.N. 2020) non sono previsti pozzetti di ispezioni, la canalizzazione è posata verso la parte più stretta del fondo: il tracciato è dunque anche meno invasivo rispetto a quello inizialmente previsto nella licenza edilizia;

- che, inoltre, il Comune non espropria formalmente il sedime necessario ai lavori ma si è limitato a chiedere la costituzione di una servitù per il passaggio della canalizzazione, compreso il diritto di accedervi;

- che con ciò anche sotto il profilo giuridico è stato scelto il provvedimento meno incisivo per i diritti di proprietà;

- che, in ogni caso, presentandosi fatti nuovi ed in particolare qualora la canalizzazione fosse d’intralcio ad un progetto edilizio concreto, la proprietaria potrebbe chiedere lo spostamento della canalizzazione a spese del Comune (art. 693 CC);

- che tutto ciò considerato l’opposizione all’espropriazione e la domanda di modifica dei piani devono essere respinte;

- che l’ente espropriante può chiedere l’immissione in possesso prima della stima e del pagamento dell’indennità qualora renda verosimile che un ritardo nell’inizio dei lavori sarebbe di pregiudizio all’opera. Tuttavia, fintanto che sulle opposizioni all’espropriazione e sulle domande di modifica dei piani non sia stata presa una decisione definitiva, l’immissione in possesso può essere concessa solo nella misura in cui non abbiano a sorgere danni irreparabili qualora le stesse venissero accolte. L’autorizzazione è peraltro accordata sempre che la presa di possesso non impedisca di esaminare la domanda di indennità (art. 51 Lespr.);

- che trattandosi di un giudizio di semplice apparenza è sufficiente dimostrare che esiste una ragionevole probabilità che un ritardo si ripercuota negativamente sulla realizzazione dell’opera provocando inevitabili perdite economiche (RDAT 1981 no. 68, 1988 no. 66; TRAM 2.12.2002 N. 50.2002.22);

- che in concreto i requisiti di legge sono adempiuti;

- che infatti, come già rilevato, i lavori per la costruzione della palestra e della sala multiuso sono quasi terminati e la messa in funzione delle opere è prevista per il prossimo mese di luglio;



- che in queste condizioni l’allacciamento è una necessità urgente ed improrogabile, tanto più che il cantiere è ancora aperto per cui la posa della canalizzazione può avvenire immediatamente;

- che, dal canto suo, l’espropriata non ha dimostrato né reso verosimile che il suo interesse privato meriti maggior protezione di quello dell’ente pubblico alla puntuale esecuzione dell’opera;

- che d’altra parte, considerato lo sfruttamento attuale del terreno, non può essere ritenuto che la misura provochi danni irreparabili, tale requisito essendo realizzato soltanto qualora il pregiudizio fosse irreversibile ed il ripristino della situazione anteriore praticamente escluso (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 76 no. 9; DTF 110 Ib 55, 115 Ib 94);

- che, nondimeno, prima di accedere al fondo il Comune dovrà allestire un’accurata documentazione fotografica;

- che nella tabella di espropriazione non figura alcuna indennità per l’estirpazione di viti, per cui si deve presumere che l’opera verrà eseguita prendendo tutte le precauzioni necessarie per non coinvolgere i filari;

- che, ciò nonostante ed a scanso di equivoci, va detto subito che qualora la posa della canalizzazione dovesse comportare il sacrificio di qualche ceppo di vite il Comune dovrà darne comunicazione preventiva immediata all’espropriata ed al Tribunale indicando il numero esatto di ceppi soppressi;

- che pertanto anche l’opposizione all’anticipata immissione in possesso dev’essere respinta;

- che l’anticipata immissione in possesso è accordata a far tempo dalla data del presente giudizio ed è immediatamente esecutiva (art. 53 Lespr.);

- che il giudizio sull’indennità seguirà separatamente quando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato (art. 45 cpv. 5 Lespr.).



 

 

 

per i quali motivi

richiamata                       la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

 

 

 

 

 

 

 

dichiara

e pronuncia:          1.     L’opposizione all’espropriazione e la domanda di modifica dei piani sono respinte.

                                2.     L’opposizione all’anticipata immissione in possesso è respinta.

2.1. L’anticipata immissione in possesso è accordata a far tempo dalla data del presente giudizio ed è immediatamente esecutiva.

 

                                3.     E’ fatto obbligo all’ente espropriante di allestire una documentazione fotografica al mapp. no. 146 (N.N. 2020) prima dell’inizio dei lavori di posa della canalizzazione.

 

                                4.     La tassa di giustizia e le spese per il presente giudizio in fr. 500.- sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriata fr. 1'500.- per ripetibili.

                                5.     Contro la presente pronuncia è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

 

                                6.     Intimazione a:
- RA 1
- RA 2

 

 

 

 

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                           Il segretario giudiziario

 

 

Margherita De Morpurgo                                                                          Enzo Barenco