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Incarto n.
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Lugano 30 marzo 2006 |
Decisione In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Bruno Buzzini ing. Gianfranco Sciarini |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da
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ISEP 1a rappr. dall’ RA 1
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contro |
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COES 1 Zurigo rappr. dall’ RA 2
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nell'ambito dei lavori di allacciamento della canalizzazione per le acque luride della nuova sala multiuso e della palestra al collettore comunale,
relativamente al mapp. no. 146 (N.N. 2020) RFD di S__________, |
ed ora sull’opposizione all’espropriazione, sulla domanda di modifica dei piani e sull’opposizione all’anticipata immissione in possesso formulate dall’espropriata,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
richiamato l’inc. no. 10.2004.133 del Tribunale di espropriazione,
ritenuto in fatto ed in diritto
- che la presente vertenza è connessa
alla costruzione di una nuova sala multiuso e di una palestra sulla proprietà COES
1 al mapp. no. 146, fondo parzialmente gravato da un vincolo AP-EP e già
oggetto di altri contenziosi di cui non occorre riprendere i dettagli. Qui basta
rammentare che il Comune di S__________ è stato condannato in via giudiziaria a
corrispondere un’indennità per l’espropriazione materiale del terreno di fr.
60.- il mq oltre interessi dal 6.4.1973 (cfr. RDAT I-1996 no. 46), dopo
di che ha avviato una procedura di espropriazione formale intesa ad acquisirne una
superficie di ca. 15'600 mq per poter attuare l’opera prevista dal PR (cfr. TE
inc. no. 10.2004.133). Nell’ambito del procedimento, ampiamente contestato
dalla proprietaria, l’opposizione all’espropriazione e la domanda di modifica
dei piani sono state respinte con giudizio definitivo (cfr. TF 5.8.2002
1P.132/2002), mentre l’anticipata immissione in possesso è stata accordata,
finalmente, a far tempo dal 1°.1.2004; le censure riguardanti l’estensione di quest’ultimo
provvedimento sono state anch’esse definitivamente respinte (cfr. TF 28.1.2005
1P.477/2004);
- che la palestra, la sala multiuso e
gli elementi che ne sono corollario, costituiscono la prima tappa di un più
ampio disegno che prevede un importante complesso di strutture comunali tra cui
si annoverano e sono da eseguirsi in una seconda tappa la sede delle scuole
elementari, rispettivamente in una terza tappa, l’estensione della scuola
stessa, un centro culturale con annessa biblioteca ed altri servizi pubblici (cfr.
MM no. 228 dell’8.3.1999);
- che il Consiglio Comunale ha stanziato
il credito per l’esecuzione delle opere previste dalla prima tappa con
risoluzione del 12.4.1999;
- che la relativa licenza edilizia, rilasciata
il 30.10.2001, è cresciuta in giudicato in esito alla sentenza pronunciata dal
Tribunale cantonale amministrativo che ha definitivamente respinto le
contestazioni sollevate, anche in quella sede, da COES 1 (TRAM 31.7.2003 N.
52.2002.484 nell’inc. no. 10.2004.133);
- che con riferimento alle
infrastrutture pertinenti all’opera la domanda di costruzione prevede, in
particolare, l’allacciamento delle canalizzazioni per le acque luride al
collettore sito in Via M__________. (cfr. inc. licenza edilizia: relazione
tecnica p. 14, piano L71-P08 e L71-P09);
- che ciò comporta, di fatto,
l’attraversamento di uno scorporo triangolare posto nella parte meridionale non
vincolata del mapp. no. 146 – scorporo al quale, con proposta di mutazione n.
4445 del 21.6.2004 non ancora iscritta, è attribuito il nuovo numero di mappa
2020 – come anche del limitrofo mapp. no. 144 lungo il confine orientale (cfr.
inc. licenza edilizia);
- che nel frattempo il mapp. no. 144 è
stato edificato, motivo per cui il Comune ha ritenuto di proporre a COES 1 un
sensibile spostamento verso ovest della canalizzazione, modifica alla quale
essa non però ha aderito;
- che di conseguenza il Comune di S__________
ha avviato la procedura in oggetto finalizzata ad ottenere nelle vie
dell’esproprio una servitù di condotta a carico dello scorporo citato al mapp.
no. 146 (N.N. 2020) lungo ca. 17 ml contro versamento di un indennità di fr.
1.- il ml, compreso il diritto di accedervi per interventi di manutenzione e
riparazione. Ai fini dell’esecuzione dell’opera è richiesta inoltre
l’occupazione temporanea di ca. mq 51 per i quali è offerta un’indennità di fr.
0.50 il mq (cfr. tabella di espropriazione, relazione tecnica ed istanza di
espropriazione 9.6.2005);
- che gli atti di espropriazione sono
stati pubblicati dal 1° al 30.9.2005;
- che con memoria 30.9.2005 la
proprietaria si è opposta all’intervento espropriativo siccome privo di
interesse pubblico e contrario al principio di proporzionalità. Da ciò la
pedissequa domanda di modifica dei piani con la quale è chiesto che
l’allacciamento sia effettuato lungo il tracciato della strada SR 8.5 oppure in
Via P__________. In via subordinata, per l’esproprio e per l’occupazione
temporanea, è postulato un risarcimento di almeno fr. 10'000.-;
- che all’udienza di conciliazione del
7.12.2005 le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande;
- che con scritto 20.1.2006 l’ente
espropriante ha sollecitato l’anticipata immissione in possesso. L’espropriata vi
si è opposta con osservazioni del 15.2.2006 ribadendo che l’allacciamento
potrebbe avvenire attraverso i pozzetti no. 69-70 in Via P__________, oppure ai
pozzetti 56-57 in Via alla C__________, oppure ancora alla canalizzazione
consortile esistente alla futura strada SR 8.5;
- che il sopralluogo è stato esperito in
data 20.2.2006;
- che il Comune ha provveduto al
picchettamento (cfr. lettera del 15.3.2006);
- che, preliminarmente, e contrariamente
al postulato dell’espropriata, il Tribunale prescinde dalla congiunzione del
presente procedimento con la causa espropriativa di cui all’incarto richiamato no.
10.2004.133 poiché quest’ultima non è ancora terminata ed è oggi
sostanzialmente limitata all’estimo dei diritti espropriandi; perciò non può
condizionare l’emissione del presente giudizio;
- che un intervento
espropriativo, come ogni atto limitativo dei diritti di proprietà, deve
rispondere ad un interesse pubblico e rispettare il principio di
proporzionalità (art. 36 Cost.). Occorre cioè, da un canto, che sia preordinato
al perseguimento di fini pubblici preponderanti rispetto a quelli meramente
privatistici e, d’altro canto, che si configuri come mezzo idoneo al
raggiungimento dello scopo prestabilito (Hess/Weibel, Das
Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 1 no. 11 ss, 25 ss; Grisel,
Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 727);
- che, sia detto
per inciso, nello scambio di corrispondenza che ha preceduto l’avvio della
procedura espropriativa, l’espropriata ha sostenuto che le planimetrie
riguardanti le canalizzazioni non erano allegate alla domanda di costruzione,
motivo per cui essa avrebbe preso atto del tracciato solo quando il Comune ne
ha proposto lo spostamento (cfr. doc. 4 e 5). Tuttavia, al di là del fatto che
i piani delle infrastrutture ed in particolare quello riguardante l’evacuazione
delle acque di scarico sono elemento imprescindibile di una domanda di
costruzione (art. 9 let. 1 RLE; cfr. Scolari, Commentario, 1996, ad art.
4 LE, no. 731-733) e che tali piani figurano nell’incarto richiamato inerente
licenza edilizia, l’allacciamento al collettore di Via M__________ era
espressamente indicato nella relazione tecnica (p. 14). Ben difficilmente la
questione avrebbe quindi potuto sfuggire o essere equivocata;
- che nel principio
l’intervento espropriativo è indubbiamente sorretto da un interesse pubblico poiché
è volto a realizzare le infrastrutture che sono componenti funzionali
indispensabili della palestra e della sala multiuso la cui costruzione è quasi
stata completata. Anzi, considerato che in base all’avanzamento dei lavori la
messa in funzione è prevista per il prossimo mese di luglio, l’allacciamento alla
canalizzazione costituisce una palese necessità;
- che secondo
l’opponente l’allacciamento alla canalizzazione potrebbe avvenire senza
invadere il mapp. no. 146 (N.N. 2020);
- che, in linea
generale, il solo fatto che possano essere concepiti tracciati alternativi a
quello proposto dall’ente pubblico non basta a screditare un progetto concreto
trattandosi di un giustificativo generico di cui chiunque potrebbe avvalersi con
la conseguenza che la messa in atto di lavori pubblici sarebbe in buona parte
destinata a fallire (cfr. Hess/Weibel, op. cit., ad art. 1 no. 26 ss, ad
art. 35 p. 431);
- che il principio
della proporzionalità esige che, a fronte di soluzioni diverse, si scelga quella
meno pregiudizievole per i diritti dei privati (DTF 129 I 337 c. 4.2. e
rinvii);
- che, in ambito
espropriativo, per adempiere al principio della proporzionalità non occorre che
la restrizione della proprietà sia limitata soltanto a quanto è assolutamente
indispensabile alla realizzazione dell’opera pubblica, bensì è ammesso che
l’intervento si estenda a quanto è necessario, dal profilo tecnico e giuridico,
all’esecuzione adeguata dell’opera stessa (RDAT I-2001 no. 30 c. 4d in
fine; TF 15.8.2005 N. 1P.465/2004);
- che l’opponente è dell’avviso che l’allacciamento
potrebbe essere eseguito lungo il tracciato della progettata strada SR 8.5,
rispettivamente alla corrispondente canalizzazione consortile esistente;
- che la predetta strada è prevista dal
PR di S__________ approvato il 12.4.1988 dal Consiglio di Stato (revisione) e
taglia il mapp. no. 146 nella sua parte meridionale scorporandone il triangolo (N.N.
2020) interessato da questa procedura. A corollario, nel PGC approvato il
17.7.1980, all’altezza della strada è segnata una “canalizzazione nuova”;
- che, oltre ad accertare la situazione
pianificatoria vigente, il Tribunale non può trascurare, nell’ottica comunale, l’ordinamento
pianificatorio allo studio così come, per altro verso, nell’ottica del privato,
è tenuto a considerare le possibilità di miglior uso future del bene colpito da
espropriazione, sostanzialmente ponderando gli uni e gli altri interessi in
gioco;
- che, perciò, va preso atto che nella
seduta del 7/8.3.2005 il Consiglio comunale di S__________ ha approvato la
revisione del PR (MM no. 328 del 2.9.2004), piano nel quale la presenza della
strada SR 8.5 è confermata. Viceversa, nell’ambito della revisione del PGS in
corso, nel progetto di massima il tracciato della canalizzazione, già
corrispondente alla strada stessa, risulta essere stato abolito (cfr. inc. PGS piano
nr. M 1258-101; lettera studio ing. M__________ 12.12.2005);
- che, ad oggi, non solo la strada SR
8.5 non è stata costruita né concretamente progettata, ma nemmeno esiste una
canalizzazione comunale o consortile (cfr. lettera del Consorzio del
23.2.2006). A questo proposito va rilevato che l’asserita esistenza di una
canalizzazione consortile (cfr. osservazioni alla domanda di anticipata
immissione in possesso p. 3) è dovuta ad un malinteso nella lettura del citato
piano nr. M 1258-101 là dove la linea tratteggiata verde – che invero si presta
all’equivoco – non sta a segnare il tracciato di una canalizzazione esistente o
futura, bensì indica unicamente il confine tra i due bacini imbriferi C e B;
- che in queste condizioni e mancando
una qualsiasi infrastruttura di base l’ipotesi prospettata di allacciamento è oggi
del tutto inattuabile;
- che, sempre secondo l’opponente,
un’altra possibilità sarebbe quella di allacciarsi ai pozzetti no. 69-70 di Via
P__________;
- che in tale evenienza, affinché
l’acqua defluisca a gravità, la canalizzazione della nuova struttura comunale dovrebbe
raggiungere il pozzetto no. 149 per poi essere convogliata verso Via al P__________
(cfr. inc. PGS piano no. M 1258-101). Tuttavia questo allacciamento presenta
svantaggi di ordine tecnico e comporterebbe costi superiori. Innanzitutto perché
la lunghezza complessiva della tratta aumenterebbe a ca. 100/110 ml, ossia
quasi del doppio rispetto ai ca. 60 ml previsti nel progetto pubblicato. In
secondo luogo perché un segmento della canalizzazione (ca. 20/25 ml) verrebbe a
trovarsi su sedime stradale e questo implicherebbe la rottura ed il successivo
rifacimento della pavimentazione. Infine, visto il dislivello del terreno,
l’allacciamento presupporrebbe necessariamente la costruzione di una stazione
di pompaggio e di una condotta premente (in pressione) riflettendosi
considerevolmente sull’investimento, il consumo energetico e gli oneri di controllo
e di manutenzione;
- che anche questa soluzione non è
quindi ragionevolmente ipotizzabile;
- che un ragionamento analogo vale per
la terza alternativa proposta dall’opponente di allacciamento ai pozzetti 56 e
57 di Via alla C__________. Vero è che il Comune ha recentemente effettuato uno scavo
trasversale, lungo il limitare dell’area vincolata AP-EP, dalla nuova palestra
verso il mapp. no. 851 ubicato su Via alla C__________, peraltro non senza
rimostranze da parte dell’espropriata (cfr. lettera del 13.3.2006). Questo scavo,
tuttavia, è finalizzato esclusivamente alla costruzione di un muro di cinta a
confine tra il sedime privato e quello pubblico (cfr. inc. licenza edilizia
piani L71-P01, L71-P06). La sua ampiezza ed il fatto che, apparentemente, l’impresa
abbia leggermente superato il limite dell’area per la quale già è stata
concessa l’anticipata immissione in possesso (cfr. inc. no. 10.2004.133) sono
riconducibili a motivi prettamente costruttivi. Infatti resta inteso che i
termini saranno ripristinati correttamente e senza pregiudizio per
l’espropriata sulla base delle misurazioni definitive cui il geometra revisore procederà,
come noto, al termine dell’opera (cfr. art. 57 cpv. 1 Lespr.). L’intervento non
pone quindi le basi per un allacciamento alla canalizzazione di Via alla C__________
che, oltretutto, comporterebbe anche la demolizione parziale o totale di
manufatti esistenti ai mapp. no. 851 e 124 (opere di recinzione e tettoia);
- che secondo il progetto pubblicato la
nuova canalizzazione sarà allacciata alla stazione di pompaggio SP6 in Via M__________;
- che lungo questa strada esistono
attualmente due condotte: una per le acque miste ed una per le acque luride
nella quale confluiscono però anche acque meteoriche da sedimi privati. Anche considerando
che la stazione di pompaggio SP6 presenta occasionalmente (forti piogge)
problemi di rigurgito (cfr. inc. PGS: relazione tecnica p. 19), l’immissione di
acque nere provenienti dal nuovo centro comunale non avrà ripercussioni degne
di nota sulla situazione poiché nel complesso si tratta di quantitativi minimi;
- che la canalizzazione in Via M__________
è in buono stato e non necessita di interventi salvo la normale manutenzione.
Sulla tratta saranno peraltro sostituite le pompe in modo da garantire lo
smaltimento delle acque con una capacità di circa il doppio rispetto a quella
attuale (inc. PGS: relazione tecnica p. 14);
- che pertanto l’allacciamento a gravità
al collettore comunale di Via M__________, così come proposto nei piani
pubblicati, costituisce la misura più razionale dal profilo tecnico ed
economico;
- che l’opera non è incompatibile con lo
sfruttamento dello scorporo coinvolto nell’intervento espropriativo, che
attualmente è coltivato a vigneto, così come non influisce sugli indici di
edificabilità e quindi non pregiudica in alcun modo l’edificazione razionale del
terreno secondo i parametri della zona R3b cui è assegnato. Infatti, al di là
che sul mapp. no. 146 (N.N. 2020) non sono previsti pozzetti di ispezioni, la
canalizzazione è posata verso la parte più stretta del fondo: il tracciato è
dunque anche meno invasivo rispetto a quello inizialmente previsto nella
licenza edilizia;
- che, inoltre, il Comune non espropria
formalmente il sedime necessario ai lavori ma si è limitato a chiedere la
costituzione di una servitù per il passaggio della canalizzazione, compreso il
diritto di accedervi;
- che con ciò anche sotto il profilo
giuridico è stato scelto il provvedimento meno incisivo per i diritti di
proprietà;
- che, in ogni caso, presentandosi fatti
nuovi ed in particolare qualora la canalizzazione fosse d’intralcio ad un
progetto edilizio concreto, la proprietaria potrebbe chiedere lo spostamento
della canalizzazione a spese del Comune (art. 693 CC);
- che tutto ciò considerato
l’opposizione all’espropriazione e la domanda di modifica dei piani devono
essere respinte;
- che l’ente espropriante può chiedere
l’immissione in possesso prima della stima e del pagamento dell’indennità
qualora renda verosimile che un ritardo nell’inizio dei lavori sarebbe di
pregiudizio all’opera. Tuttavia, fintanto che sulle opposizioni
all’espropriazione e sulle domande di modifica dei piani non sia stata presa
una decisione definitiva, l’immissione in possesso può essere concessa solo
nella misura in cui non abbiano a sorgere danni irreparabili qualora le stesse
venissero accolte. L’autorizzazione è peraltro accordata sempre che la presa di
possesso non impedisca di esaminare la domanda di indennità (art. 51 Lespr.);
- che trattandosi di un giudizio di
semplice apparenza è sufficiente dimostrare che esiste una ragionevole
probabilità che un ritardo si ripercuota negativamente sulla realizzazione
dell’opera provocando inevitabili perdite economiche (RDAT 1981 no. 68,
1988 no. 66; TRAM 2.12.2002 N. 50.2002.22);
- che in concreto i requisiti di legge
sono adempiuti;
- che infatti, come già rilevato, i
lavori per la costruzione della palestra e della sala multiuso sono quasi
terminati e la messa in funzione delle opere è prevista per il prossimo mese di
luglio;
- che in queste condizioni
l’allacciamento è una necessità urgente ed improrogabile, tanto più che il
cantiere è ancora aperto per cui la posa della canalizzazione può avvenire
immediatamente;
- che, dal canto suo, l’espropriata non
ha dimostrato né reso verosimile che il suo interesse privato meriti maggior
protezione di quello dell’ente pubblico alla puntuale esecuzione dell’opera;
- che d’altra parte, considerato lo
sfruttamento attuale del terreno, non può essere ritenuto che la misura provochi
danni irreparabili, tale requisito essendo realizzato soltanto qualora il
pregiudizio fosse irreversibile ed il ripristino della situazione anteriore
praticamente escluso (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 76 no. 9; DTF
110 Ib 55, 115 Ib 94);
- che, nondimeno, prima di accedere al
fondo il Comune dovrà allestire un’accurata documentazione fotografica;
- che nella tabella di espropriazione
non figura alcuna indennità per l’estirpazione di viti, per cui si deve
presumere che l’opera verrà eseguita prendendo tutte le precauzioni necessarie
per non coinvolgere i filari;
- che, ciò nonostante ed a scanso di
equivoci, va detto subito che qualora la posa della canalizzazione dovesse
comportare il sacrificio di qualche ceppo di vite il Comune dovrà darne comunicazione
preventiva immediata all’espropriata ed al Tribunale indicando il numero esatto
di ceppi soppressi;
- che pertanto anche l’opposizione
all’anticipata immissione in possesso dev’essere respinta;
- che l’anticipata immissione in
possesso è accordata a far tempo dalla data del presente giudizio ed è
immediatamente esecutiva (art. 53 Lespr.);
- che il giudizio sull’indennità seguirà
separatamente quando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato (art. 45
cpv. 5 Lespr.).
per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia: 1. L’opposizione all’espropriazione e la domanda
di modifica dei piani sono respinte.
2. L’opposizione all’anticipata immissione in
possesso è respinta.
2.1. L’anticipata immissione in possesso è accordata a far tempo dalla data del
presente giudizio ed è immediatamente esecutiva.
3. E’ fatto obbligo all’ente espropriante di allestire una documentazione fotografica al mapp. no. 146 (N.N. 2020) prima dell’inizio dei lavori di posa della canalizzazione.
4. La tassa di giustizia e le spese per il
presente giudizio in fr. 500.- sono a carico dell’ente espropriante con
l’obbligo di rifondere all’espropriata fr. 1'500.- per ripetibili.
5. Contro la presente pronuncia è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
6. Intimazione a:
- RA 1
- RA 2
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco