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Incarto n.
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Lugano 5 maggio 2008 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Alberto Lucchini arch. Giancarlo Fumasoli |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da
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IS 1
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contro |
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COCC 1 composta da: 1. MCON 1 2. MCON 2 3. MCON 3 4. MCON 4 5. MCON 5 6. MCON 6 7. MCON 7 8. MCON 8 9. MCON 9 10. MCON 10 11. MCON 11 12. MCON 12 13. MCON 13 tutti rappr. dall RA 6
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nell'ambito della realizzazione __________ in territorio del Comune di __________, località __________,
relativamente al mapp. no. __________ RFD di __________, |
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato, in fatto ed in diritto
1.1.1.
Il 19.12.1997 il Consiglio di Stato ha adottato la scheda di coordinamento 5.9
del Piano direttore cantonale di categoria dato acquisito, approvata dal Consiglio
federale l’8.6.1999, che prevede la costruzione di un __________ entro il
territorio comunale di __________, in località __________, immediatamente
accanto __________ __________. Tale obiettivo è stato riportato nel PR di __________
che, in previsione dell’insediamento dell’impianto, è stato emendato con due
varianti approvate il 15.7.1997 ed il 3.6.1998 intese, rispettivamente, ad
estendere la zona AP-EP in località __________ ed a precisarne i parametri
edificatori e l’accesso viario.
Decaduto l’originario atto di concessione che affidava il progetto di
costruzione dell’impianto al __________ __________ il Consiglio di Stato, con
Messaggio 5067 del 5.12.2000 approvato dal Gran Consiglio con risoluzione del
23.4.2001, ha definito la nuova strategia cantonale __________ proponendo, tra
l’altro, la realizzazione di un __________ e la costituzione di un’entità
giuridica cantonale preposta alla sua conduzione.
Conformemente a tali intendimenti è stata istituita, sulla base della LACR
entrata in vigore il 21.5.2004, IS 1 ente indipendente dall’amministrazione
dello Stato e con personalità giuridica propria di diritto pubblico, che ha il
compito di provvedere all’organizzazione ed all’attuazione __________ in tutto
il Cantone, garantendo la gestione delle necessarie strutture con criteri di
efficienza, economicità e salvaguardia ambientale. In parallelo il Consiglio di
Stato ha elaborato il Piano di utilizzazione cantonale per __________ di __________
(PUC-ITR; Messaggio 5504 del 6.4.2004); approvato dal Gran Consiglio con
risoluzione del 22.6.2004, questo piano conferma l’insediamento dell’impianto
su di un’area di ca. 40'000 mq e ne specifica i parametri edilizi.
1.2. Il progetto definitivo riguardante l’accesso stradale al sedime __________
è stato approvato dal Tribunale di espropriazione sopracenerino con sentenza
11.7.2000 (inc. no. AP.00.572) ed il tracciato è stato eseguito nel 2003.
Dal canto suo il Municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia per
la costruzione dell’impianto con risoluzione del 7.7.2005. La procedura
ricorsuale che ne è seguita nel frattempo si è conclusa con la reiezione di
tutti i ricorsi (cfr. TRAM 30.6.2006 N. 52.2006.26, 27, 28, 29, 30; TF
16.8.2007 N. 1A. 200/2006).
1.3. La realizzazione del nuovo impianto, per la quale è stato preventivato un
investimento di ca. fr. __________ parzialmente coperto mediante sussidi
federali e cantonali, comporta l’espropriazione di alcune proprietà private. IS
1 ha dunque presentato domanda per ottenere il diritto di espropriazione che le
è stato conferito dal Dipartimento delle istituzioni, e per esso dalla
Divisione della giustizia, con risoluzione del 2.3.2005.
Quindi ha avviato la procedura in oggetto i cui atti di sono stati pubblicati
dal 13.12.2006 all’11.1.2007.
Tra i terreni coinvolti nel procedimento figura anche il mapp. no. __________
appartenente in comproprietà ai soggetti indicati in ingresso; stando alle
tabelle pubblicate IS 1 ne ha chiesto l’espropriazione definitiva in ragione di
mq 5’215 e l’occupazione temporanea in ragione di mq 14’649 offrendo a titolo
di indennità, rispettivamente, fr. 18.- il mq e fr. 0.20 il mq.
I comproprietari, con memoria 4.1.2007, hanno rivendicato invece un’indennità di
fr. 25.- il mq per il terreno e di fr. 0.40 il mq per l’occupazione temporanea;
essi hanno inoltre sollecitato un’indennità per titolo di svalutazione della
parte residua pari al 50% del valore del fondo.
All’udienza di conciliazione del 9.2.2007 IS 1 ha garantito che l’accesso al
terreno, attualmente dato dalla strada al mapp. no. __________, sarà
ripristinato lungo il confine della parte vincolata; gli espropriati hanno
accordato l’anticipata immissione in possesso a far tempo dall’udienza stessa. Il
conseguente tentativo delle parti di trovare un accordo amichevole sull’indennità
si è risolto negativamente cosicché all’udienza finale tenutasi il 25.10.2007
esse hanno confermato le rispettive posizioni.
2.Il
mapp. no. __________, ubicato in località __________ ad ovest __________ è un
terreno piano di conformazione regolare che misura complessivamente mq 19'864
ed è libero da servitù ed oneri fondiari.
Appartenente alla zona agricola sin dall’entrata in vigore del PR del 1972,
situazione confermata nell’ambito della revisione del piano approvata il
13.11.1994, con una successiva variante a sua volta approvata il 15.7.1997 il
fondo è stato parzialmente gravato con un vincolo conseguente all’ampliamento
della zona AP-EP in previsione dell’insediamento __________. Detto vincolo è
venuto a colpire una superficie rettangolare lungo tutto il fronte verso la
strada al mapp. no. __________ che corrisponde a quella oggetto di
espropriazione definitiva.
3.3.1.
L’espropriazione formale è subordinata al
versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr.) che, a compensazione del
danno indotto dall’intervento espropriativo, è finalizzata a restituire al
soggetto colpito le condizioni economiche di cui avrebbe goduto se l’evento non
avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, Das
Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4).
L’indennità consta, in particolare, dell’intero valore venale del diritto
espropriato (art. 11 let. a Lespr.) trovando riscontro nel prezzo commerciale
oggettivo che un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto stipulerebbe
nell’ambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op.
cit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung,
1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II,
p. 734).
Strumento di valutazione è il cosiddetto metodo statistico-comparativo che,
previa incursione nei prezzi di vendita ufficialmente registrati,
preferibilmente durante l’anno precedente il dies aestimandi e riferibili a
fondi analoghi, analizza i dati accertati estrapolando quelli pertinenti per
adeguarli all'oggetto da stimare. Il tutto attraverso un confronto oggettivo e
soppesando le singole caratteristiche, le potenzialità di sfruttamento come
anche tutti i fattori che intervengono più o meno sensibilmente nel settore
delle transazioni immobiliari riflettendosi sui prezzi (Hess/Weibel, op.
cit., ad art. 19 no. 52, 80 ss; DTF 115 Ib 408, 122 I 168 c. 3a, 122 II
337 c. 5; RDAT II-1998 no. 27). In tale ambito vanno anche considerate le
eventuali possibilità di miglior uso del fondo (art. 12 cpv. 1 Lespr.), purché
siano concrete, nonché i diritti e gli oneri iscritti o annotati a RF (art. 14
Lespr.).
L’applicazione del metodo statistico-comparativo presuppone la disponibilità di
un adeguato campione di raffronto, non invece l’identità con l’oggetto paragonato.
E’ tuttavia indispensabile che i valori accertati siano analizzabili e cioè che
costituiscano una testimonianza valida quanto ragionevole delle tendenze e
dell’evoluzione del mercato immobiliare (RDAT 1985 no. 92, II-1998 no.
27). Le punte estreme – ossia i prezzi di gran lunga al di sotto o al di sopra
della media stipulati in un contratto isolato – ed i prezzi pertinenti a
terreni già edificati non hanno valenza decisiva ai fini dell’estimo (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 87 e 89).
3.2. La data determinante per la valutazione dell’indennità per espropriazione
formale è quella dell’anticipata immissione in possesso o, in difetto, quella
di emissione del giudizio di stima (art. 19 Lespr.).
Qualora il fondo fosse stato colpito da pregressa espropriazione materiale, e
quindi avesse perso la componente edilizia per effetto di un provvedimento
pianificatorio, la data decisiva corrisponde invece all’entrata in vigore del
vincolo che ne è alla base (Kommentar zum RPG, Riva, ad art. 5, no. 194;
DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68).
La questione se si sia prodotta un’espropriazione materiale dev’essere
esaminata d’ufficio (DTF 116 Ib 35, 122 II 326 c. 4b; RDAT
II-1991 no. 68, I-1993 no. 53).
3.3. In concreto può senz’altro essere escluso che il mapp. no. __________ sia
stato oggetto di espropriazione materiale per effetto del vincolo parziale
istituito nel 1997. Quale parte integrante del vasto comprensorio agricolo del __________,
il fondo ha da sempre una vocazione tipicamente agricola e non è mai stato
sfruttato in altro modo; circostanza, questa, che in sede pianificatoria non è
mai stata contestata dai proprietari, né risulta che essi abbiano mai sollecitato
la possibilità di utilizzare il terreno per altri fini. Il vincolo non è quindi
altro che la conferma di un’inedificabilità preesistente.
4.A
sostegno della loro pretesa di indennizzo gli espropriati affermano che
attraverso le varie procedure di adattamento del PR tutta l’area necessaria per
la costruzione __________ avrebbe assunto destinazione industriale. Tale argomento,
oltre a non essere determinante per l’estimo, non è del tutto condivisibile o
quantomeno non lo è nell’ottica dell’edilizia privata. E’ vero, ed è stato
rilevato in altra sede (cfr. TRAM 30.6.2006 cit.), che l’aspetto della zona è
già segnato dalla presenza __________ e __________, e che il panorama generale
è destinato a cambiare con la costruzione di __________ e del collegamento __________.
Queste sono, tuttavia, opere a carattere prettamente pubblico. In effetti tutto
il settore edificabile ed insediato di __________ si estende, ma è anche
circoscritto, al territorio posto ad est __________ (cfr. piano delle zone);
ciò vale anche, ed in particolare, per la zona industriale aperta all’edilizia
privata. Viceversa il territorio che si estende ad occidente del __________ non
ha nulla in comune con l’area sfruttata privatamente a fini industriali (cfr.
doc. fotografica) ed è notoriamente destinato solo all’agricoltura, statuto
ribadito, dal ultimo, nell’ambito della revisione del PR (cfr. ris. 13.11.1994
p. 13).
Assodato che il mapp. no. __________ è
inedificabile, l’estimo si fonda sui prezzi ufficiali risultanti da transazioni
immobiliari stipulate negli anni immediatamente precedenti l’anticipata
immissione in possesso – che in concreto risale al 9.2.2007 – e riguardanti
terreni che non hanno carattere edilizio.
Dall’indagine esperita come d’uso a RF sono emersi i seguenti risultati:
nel 2003
- fr. 6.28 il mq per il mapp. no. 2169 di mq 3183, loc. __________ (iscr. a RF
l’11.2.2003 al d.g. 980);
- fr. 6.77 il mq per i mapp. no. 2157 e 2158 di complessivi mq 6648, loc. Sasso
(iscr. a RF il 10.4.2003 al d.g. 2688);
- fr. 15.50 il mq per il mapp. no. 3220 di mq 3871, loc. __________ (iscr. a RF
il 19.11.2003);
nel 2004
- fr. 7.22 il mq per il mapp. no. 10 di mq 12154, loc. __________ (iscr. a RF
il 28.6.2004 al d.g. 5263);
- fr. 9.50 il mq per il mapp. no. 48 di mq 7541, loc. __________ (iscr. a RF il
1°.10.2004 al d.g. 8074);
- fr. 15.80 il mq per il mapp. no. 3502 di mq 4120, loc. __________ (iscr. a RF
il 6.10.2004 al d.g. 8219. Il trapasso è avvenuto in seguito ad esercizio di un
diritto di compera;
- fr. 16.77 il mq per il mapp. no. 3502 di mq 4120, loc. __________ (iscr. a RF
il 25.11.2004 al d.g. 9856);
nel 2005
- fr. 7.14 il mq per il mapp. no. 2803 di mq 7000, loc. __________ (iscr. a RF
l’11.3.1005 al d.g. 1955);
- fr. 7.90 il mq per i mapp. no. 50, 51 e 52 di complessivi mq 21140, loc. __________
(iscr. a RF il 14.6.2005 al d.g. 4577);
nel 2006
- fr. 16.91 il mq per il mapp. no. 2185 di mq 3490, loc. __________ (iscr. a RF
il 25.6.2006 al d.g. 4208). Il trapasso è avvenuto in seguito ad aggiudicazione
ad asta pubblica;
- fr. 30.- il mq per il mapp. no. 2767 di mq 769, loc. __________ (iscr. a RF
il 5.9.2006 al d.g. 6942). Si tratta di un’indennità espropriativa soluta da __________.
Per quanto riguarda i mesi successivi, fino e compreso il 2007, non sono state
rinvenute ulteriori transazioni.
Su tali basi i valori dei terreni agricoli si rivelano, salvo alcune eccezioni,
assai contenuti, circostanza che potrebbe anche essere ricondotta alla
flessione dei valori dei poderi agricoli dipendente dalla Legge federale sul
diritto fondiario rurale entrata in vigore il 1°.1.1994 e dalla conseguente
sorveglianza sui prezzi operata dallo Stato (cfr. TRAM 18.8.1999 N.
50.98.00008, 19.6.2002 N. 50.2001.00024). Tuttavia, anche ammettendone gli
effetti negativi sul mercato privato, questa normativa non ha avuto
ripercussioni significative in ambito espropriativo, vero è che per giurisprudenza
acquisita il valore normalmente riconosciuto a buoni terreni agricoli in tutto
il Cantone si aggira costantemente attorno a fr. 20.-/30.- il mq (RDAT
II-1994 no. 64; TRAM 6.10.2005 N. 50.2005.2). Prova ne sia, del resto,
l’indennità espropriativa versata __________ per il mapp. no. 2767 perfettamente
in linea con la giurisprudenza.
Poste tali premesse e visto che le conclusioni delle parti sull’indennità
espropriativa non sono vincolanti (art. 49 cpv. 1 Lespr.), il Tribunale non
ritiene che in concreto sussistano motivi per scostarsi da una prassi
incontestata.
Il mapp. no. __________ è un terreno che si presta
in maniera ottimale allo sfruttamento agricolo perché piano, di conformazione
assai ampia e regolare e perché dispone su due lati di un accesso veicolare
diretto; inoltre esso è libero da servitù ed oneri fondiari. Di conseguenza un’indennità
di fr. 30.- il mq appare senz’altro adeguata alla sua situazione.
5.L’occupazione
temporanea è un provvedimento che, in ambito espropriativo, concorre all’attuazione
dell’opera e normalmente è dettato da necessità di cantiere; concluso
l’intervento il sedime è da restituire ripristinato al proprietario.
In concreto, come esposto all’udienza di conciliazione, l’occupazione
temporanea è finalizzata al deposito di materiale di scavo.
E’ senz’altro vero, come rilevano gli espropriati, che la possibilità di
usufruire durante il cantiere del mapp. no. __________ implichi per IS 1 indubbi
vantaggi tecnici e finanziari. Questo non è, tuttavia, il criterio determinante
per l’estimo. Infatti l’indennità per occupazione temporanea non è intesa a compensare
eventuali agevolazioni di cui gode l’ente espropriate durante l’esecuzione dei
lavori, bensì a coprire il danno effettivo per il proprietario derivante dalla
limitazione dell’uso attuale del bene, salvo che egli renda attendibile un
miglior uso ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 Lespr. (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 39; RDAT
1989 no. 76, I-1992 no. 45; DTF 109 Ib 273).
Considerato che il fondo è sfruttato a
fini agricoli e che una possibilità di miglior uso non è ipotizzabile, l’indennità
di fr. 0.20 il mq annui offerta dall’ente espropriante pare del tutto adeguata e
può essere confermata, anche perché è conforme a quella normalmente
riconosciuta dalla prassi per terreni non edificabili (cfr. TE
22.11.2000 in re S./V., 10.5.2001 in re C./A.).
6.Gli
espropriati sono dell’avviso che la presenza __________ toglierà interesse al
fondo inducendo i potenziali affittuari a rivolgersi altrove; essi temono inoltre
emissioni future riconducibili all’esercizio dell’impianto a scapito di una
coltivazione qualitativamente ineccepibile. Di conseguenza rivendicano
un’indennità per titolo di svalutazione della frazione residua pari al 50% del
valore del fondo.
A norma dell’art. 11 let. b Lespr., nell’ipotesi di espropriazione parziale,
l’indennità può comprendere il pregiudizio derivante dal deprezzamento della
frazione residua purché sia una conseguenza dell’espropriazione (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 183-185). Stando alla giurisprudenza un deprezzamento
potrebbe essere ravvisato qualora il terreno fosse ridotto o deformato al punto
da non poter più essere sfruttato razionalmente secondo la sua destinazione
oppure qualora fosse privato di vantaggi influenti sul valore della proprietà (DTF
129 II 420 c. 3.1.2; RDAT II-1998 no. 27 c. 3.1).
In concreto, benché per effetto dell’espropriazione la proprietà venga amputata
di una porzione non indifferente di sedime utilizzabile (comunque
indennizzato), il fondo potrà continuare ad essere sfruttato anche in futuro a
fini agricoli. La presenza di una costruzione, per quanto possa apparire incombente
e “mastodontica”, di per sé stessa non preclude né pregiudica tale sfruttamento,
così come in passato non è stata d’impedimento la presenza del vicino __________.
Altra cosa sono gli eventuali inconvenienti ambientali che potrebbero derivare
dall’esercizio dell’impianto. L’argomento va introdotto osservando che il
progetto è stato vagliato e giudicato positivamente da esperti del ramo e dalle
autorità adite nell’ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia,
quest’ultima comprensiva dell’esame d’impatto ambientale e del rapporto
concernente l’impatto sull’ambiente. Infatti le analisi si sono concluse
univocamente a favore della conformità dell’impianto alle norme di legge (per
tutti i dettagli si rinvia alla cit. sentenza del TRAM del 30.6.2006
rispettivamente alla cit. sentenza del TF 16.8.2007).
Ma a prescindere da tali considerazioni in questa sede gli inconvenienti paventati
dagli espropriati non possono costituire motivo di svalutazione per l’ovvia
ragione che non sono determinati né determinabili concretamente, l’impianto essendo
ancora in fase di costruzione. L’esistenza di emissioni ed i loro effetti
sull’ambiente sono questioni che potrebbero porsi in futuro e che saranno
accertabili e valutabili solo dopo la messa in funzione dell’impianto grazie,
anche, ai monitoraggi che già sono stati programmati. A quel momento, se del
caso, i proprietari potranno avvalersi delle azioni derivanti dai diritti di
vicinato.
Tutto ciò considerato la richiesta di indennizzo per titolo di svalutazione
della frazione residua non può essere accolta.
7.Le
indennità espropriative sono completate con gli interessi al saggio usuale del
3.5%, fissato dal Tribunale, a decorrere dal 9.2.2007, data per la quale è
stata accordata l’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.).
8.La
tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante (art. 73
cpv. 1 Lespr.). Gli espropriati, rappresentati da un legale, hanno diritto alla
rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle
difficoltà poste dalla vertenza.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia: 1. L’ente espropriante verserà agli espropriati le
seguenti indennità per il mapp. no. __________:
- fr. 30.- il mq per l’espropriazione formale di mq 5’215
- fr. 0.20 il mq annui per l’occupazione temporanea di mq 14’649
2. Le indennità espropriative sono completate con
gli interessi al saggio usuale del 3.5% a decorrere dal 9.2.2007.
3. La richiesta di indennizzo per titolo di svalutazione della frazione residua è respinta.
4. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’500.- sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere agli espropriati fr. 3'000.- per ripetibili.
5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
6. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco