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Incarto n.
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Lugano 21 maggio 2007 |
Decisione In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti arch. Claudio Morandi |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da
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ISEP 1 rappr. dal RA 1
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contro |
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COCC 1 composta da MCON 1 __________ rappr. dall’ RA 3 MCON 2 MCON 3 MCON 4 MCON 5 MCON 6 MCON 7 tutti rappr. dall’ RA 2
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nell'ambito della creazione della zona balneare __________
relativamente ai mapp. no. 316, 317 e 494 RFD di __________ |
causa
congiunta per un’unica istruttoria con l’inc. 10.2004.91 (art. 51 LPamm.)
ed ora sull’istanza di annullamento della procedura,
considerato, in fatto ed in diritto
1.1.1.
Il ISEP 1 intende creare una zona di svago a lago in località __________
attuando l’opera in due tappe. La prima coinvolge nove particelle, alcune di
proprietà privata (no. 317, 494, 531, 493, 319) ed altre appartenenti ai Comuni
di __________ (no. 321) e di __________ (no. 312, 495, 539), che sono destinate
ad accogliere un centro balneare con i relativi posteggi. L’obiettivo della
seconda tappa è l’ampliamento della struttura sui fondi adiacenti (mapp. no.
313, 316, 315).
1.2. Con questo proposito il Comune si è rivolto ai proprietari per acquisire
in via amichevole i sedimi interessati dal progetto. Per quanto riguarda le
part. no. 317 e 494 coinvolte nella prima tappa e la part. no. 316 coinvolta
nella seconda tappa, la trattativa imbastita con i comproprietari è fallita. Di
conseguenza il Comune ha avviato la presente procedura intesa
all’espropriazione totale dei tre fondi contro versamento di un’indennità a
corpo di complessivi fr. 350’000.- (cfr. tabella di espropriazione).
Gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 10.7 all’8.8.2006.
1.3. I comproprietari dei mapp. no. 316, 317 e 494 hanno assunto posizioni
diverse a fronte dell’intervento espropriativo. Con memoria 8.8.2006 il legale
dei comproprietari MCON 3, MCON 7, MCON 2, MCON 4, MCON 5 e MCON 6 ha
notificato, per due di loro, opposizione all’espropriazione del mapp. no. 316 siccome
priva di pubblica utilità, e sollecitato per tutti indennità varie che qui non
occorre specificare. Il legale ha peraltro puntualizzato di non rappresentare il
comproprietario MCON 1 (contrario alla vendita ed all’espropriazione dei fondi)
ma di voler notificare le pretese espropriative contestualmente ed a titolo
prudenziale anche a suo nome.
All’udienza di conciliazione del 17.1.2007 MCON 1 ha presentato istanza di
annullamento della procedura per motivi di ordine formale, ha interposto
opposizione all’espropriazione e postulato indennità per vario titolo. Gli
altri comproprietari hanno confermato le loro richieste.
Il sopralluogo è stato esperito in data 3.5.2007.
2.I
mapp. no. 316, 317 e 494 sono ubicati in località __________ e delimitati verso
la strada con una siepe; le proprietà sono dotate di due accessi veicolari
situati alle estremità nord e sud del mapp. no. 316. I mapp. no. 316 e 494 sono
superfici prative incolte in parte coperte anche con vegetazione boschiva
spontanea. Il mapp. no. 317, invece, ospita una residenza secondaria che occupa
parzialmente anche il confinante mapp. no. 316 ed è costituita da un immobile
unico di fronte al quale si estende un prato ben curato contornato da cespugli
ed alberi ad alto fusto (cfr. verbale di sopralluogo 3.5.2007). Verso il lago
le proprietà confinano con un’oasi di verde allo stato completamente naturale.
Stando al vigente PR approvato il 19.9.1995 i mapp. no. 317 e 494, insieme ad
altre proprietà coinvolte nella prima tappa dell’intervento in esame, formano
un comprensorio catalogato come AP-EP con destinazione svago e balneazione. La
part. no. 316 è invece assegnata alla zona di protezione della natura Zp1 (cfr.
piano delle zone, piano del traffico e delle attrezzature e costruzioni di
interesse pubblico, piano del paesaggio).
3.3.1.
La procedura espropriativa è compromessa da gravi quanto insanabili vizi
formali in parte esplicitamente sollevati dal comproprietario MCON 1 ed in
parte accertabili d’ufficio.
Primo fra tutti la compilazione errata sia dell’istanza di avvio della
procedura espropriativa sia della tabella di espropriazione.
3.2. Lo scopo della pubblicazione degli atti è di ragguagliare i proprietari ed
altri interessati sui diritti espropriandi in modo da consentire loro di
esercitare i diritti di difesa con piena cognizione di causa. La tabella di
espropriazione con l’indicazione dei titolari dei diritti esproprandi è un
requisito formale imprescindibile alla pubblicazione (art. 21 let. d Lespr.). Per
individuare i titolari l’ente espropriante deve attenersi alle iscrizioni
risultanti a RF (Hess/Weibel, Das Enteignugsrecht des Bundes, 1986, ad
art. 31 no. 7).
Quando sono espropriati i diritti di una comunione ereditaria la tabella
d’espropriazione deve comprendere un elenco di tutti gli eredi ed un avviso
personale dev’essere notificato a ciascuno di essi, pena l’annullamento della
procedura (cfr. RtiD I-2005 no. 29).
Lo stesso vale quando i diritti espropriati appartengono ad una comproprietà.
Quest’ultima, infatti, non ha capacità di parte né capacità processuale; solo i
singoli comproprietari in litisconsorzio hanno legittimazione attiva (cfr. Meier-Hayoz,
Berner Kommentar, ad art. 646 no. 70, ad art. 653 no. 6; Cocchi/Trezzini,
CPC, 2000, ad art. 41 no. 13; Ottaviani, Le parti nel processo civile
ticinese, Diss. 1989, p. 13). Pertanto, analogamente al caso della comunione
ereditaria, l’indicazione esatta dei singoli comproprietari nella tabella di
espropriazione e l’intimazione di un avviso personale ad ognuno di essi sono
esigenze inderogabili.
3.3. In concreto l’istanza di avvio della procedura espropriativa è diretta
genericamente contro gli “__________”; la medesima intestazione è riportata
sulla tabella di espropriazione che peraltro non menziona i componenti della
presunta comunione ereditaria.
L’errore in cui è incorso l’ente espropriante è quindi manifesto poiché gli
espropriati non formano una comunione ereditaria, bensì una comproprietà in
ragione di 1/7 per ciascun comproprietario, e questo sin dal 2002 (cfr.
estratto RF). Ciò era facilmente verificabile a RF.
Già solo per questo motivo, ossia per l’indicazione errata ed incompleta dei
titolari dei diritti espropriandi, l’istanza di avvio del procedimento e la
tabella di espropriazione appaiono dunque viziate.
4.4.1.
Il predetto vizio si è fatalmente ripercosso sull’avviso personale.
A norma dell’art. 25 cpv. 1 e 2 Lespr. l’avviso personale dev’essere intimato
ai titolari dei diritti espropriandi figuranti nei pubblici registri o
altrimenti noti, unito ad un estratto della tabella di espropriazione. Ancora
una volta, per l’invio l’ente espropriante deve attenersi alle risultanze del RF
ma può destinare l’avviso anche a terzi qualora, a suo giudizio, possano essere
considerati come aventi diritto (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 31 no. 7).
4.2. In concreto, per ammissione stessa del Comune, l’avviso personale è stato
inviato solamente all’avv. __________ quale rappresentante degli “eredi fu __________
“ (cfr. lettera dell’8.5.2007). La circostanza risulta in effetti anche dallo
scritto dello stesso avv. __________ del 3.7.2006 agli atti. La notificazione
errata ed incompleta dell’avviso costituisce dunque un’omissione palese. Tanto
più che, per quanto riguarda il comproprietario Zimmerli, il Comune sapeva sin
dal giugno 2003 che non era più rappresentato dall’avv. __________ (cfr.
lettera 5.6.2003).
Ora, è vero che il mancato invio dell’avviso personale non è motivo di nullità
della procedura bensì inibisce la decorrenza del termine di perenzione di 30
giorni (art. 24 Lespr.) entro il quale l’avente diritto può notificare
eventuali pretese espropriative (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 31 no.
12; DTF 116 Ib 394). Da ciò deriva, del resto, la ricevibilità
dell’istanza/notifica che il comproprietario MCON 1 ha presentato ben oltre il
termine legale di pubblicazione.
E’ però altrettanto vero che l’ente pubblico non può eludere un requisito di
forma normativamente sancito per il solo motivo che la trattativa sulla vendita
dei fondi è avvenuta per il tramite del legale dei proprietari (cfr.
corrispondenza nell’inc. congiunto no. 10.2004.91).
Ciò indipendentemente dal fatto che, in definitiva, tutti i comproprietari hanno
avuto modo di esprimersi in merito all’intervento espropriativo.
5.5.1.
Un ulteriore vizio formale è riscontrabile nella documentazione allegata
all’istanza di pubblicazione.
5.2. Gli atti di espropriazione devono comprendere, tra l’altro, un progetto
dal quale risultino la natura, l’ubicazione, l’estensione ed il costo
dell’opera (art. 21 let. b Lespr.). Se la pubblica utilità è già stata
sanzionata in precedenza sulla base di norme speciali l’ente espropriante può
essere autorizzato a presentare solo una relazione succinta sull’opera ed un
progetto di massima senza l’indicazione dei costi (art. 22 Lespr.). Scopo del
progetto è di circoscrivere l’opera che l’ente espropriante intende eseguire
così da ragguagliare i proprietari ed altri interessati sui diritti
espropriandi e da consentire loro di esercitare i diritti di difesa con piena
cognizione di causa.
5.3. Stando al vigente PR le part. no. 317 e 494 formano, insieme ad altri
fondi limitrofi, un comprensorio a lago assegnato alla zona AP-EP riservata
allo “svago ed alla balneazione”; la part. no. 316 è invece assegnata alla zona
di protezione Zp1 (cfr. piano delle zone e piano del traffico e delle
attrezzature e costruzioni di interesse pubblico).
La zona AP-EP, come anche la confinante zona di protezione, sono entrambe state
approvate dal Consiglio di Stato che si è limitato ad imporre al Comune il
completamento della relativa norma di applicazione (cfr. ris. del 19.9.1995 p.
8, 10-11, 47-48; art. 6.4 NAPR doc. D). Il ricorso interposto dai proprietari
contro gli azzonamenti è stato respinto (cfr. ris. cit. p. 31-32).
Ne consegue che la pubblica utilità della zona AP-EP riferita allo “svago ed
alla balneazione” e della zona di protezione Zp1 è stata sancita con
l’approvazione del PR (art. 40 cpv. 2 LALPT). L’istituzione stessa della zona
AP-EP, riservata per definizione ad uso pubblico, ha posto le basi per un
futuro trasferimento di proprietà dei fondi vincolati onde attuare la
destinazione di zona a fini pubblici disposta dal PR; ciò significa che i
proprietari possono continuare ad usufruire dei fondi come in precedenza ma in
via provvisoria e fintanto che le proprietà non saranno acquisite mediante
contratto privato o in esito ad una procedura espropriativa dall’ente pubblico
(cfr. TRAM 24.9.1998 N. 50.96.00009 in re Comune di L. consid. 2.3.1,
5.4.2007 N. 50.2006.1 in re R. consid. 2).
Di principio, su tali basi, l’ente espropriante potrebbe essere autorizzato a
presentare solo una relazione succinta sull’opera ed un progetto di massima
senza l’indicazione dei costi (art. 22 Lespr.). In concreto, tuttavia,
l’applicabilità di tale normativa non appare convincente per varie ragioni.
Omessi i posteggi – che di contro sono previsti nell’inc. congiunto no.
10.2004.91 sia sul mapp. no. 321 che a cavallo dei mapp. no. 317, 494, 531, 318
e 319 – il piano d’intervento prevede la creazione di un centro balneare dotato
di una serie di infrastrutture quando, in base al PR, non è del tutto chiaro se
quel settore debba semplicemente essere lasciato libero per consentire
l’accesso alla riva e la balneazione al pubblico oppure se siano autorizzate
attrezzature anche a carattere edilizio e, in questo caso, secondo quali
criteri debbano essere concepite. La volontà espressa in sede pianificatoria di
proteggere l’ambiente e la vegetazione alla quale fa da corollario l’intenzione
del Comune di demolire gli edifici e le darsene esistenti sembrerebbero,
invero, deporre a favore della prima ipotesi e non della seconda. Seguendo
questo ragionamento il progetto appare dunque incongruente sia nella misura in
cui si propone di rivalorizzare il paesaggio naturale ma nel contempo pretende
di creare un vero e proprio lido attrezzato di tutto punto, sia là dove indica
che sarà insediato “soltanto il minimo di infrastrutture edificate” ma include
nel concetto anche 2 piscine che, oggettivamente, non solo non sono
“indispensabili per il buon funzionamento” di un centro balneare già ubicato a
lago ma per di più mal si conciliano con l’intento di rivalutare il paesaggio.
Ma anche ammettendo che nel principio l’opera sia attuabile – l’art. 6.4 NAPR
sembra ammettere, anche se del tutto genericamente, interventi costruttivi e di
sistemazione del terreno – in ogni caso essa non ha ottenuto l’avallo
dall’Ufficio protezione della natura e, soprattutto, è presentata secondo
criteri talmente generici da palesare l’indecisione del Comune che, in realtà,
ancora non ha risolto quale nuovo aspetto conferire al comprensorio; ciò
potrebbe anche essere dovuto al fatto che la soluzione a suo tempo scelta dal
Comune di __________ non risponda più ai bisogni reali del nuovo Comune di ISEP
1. Inoltre, sempre nel progetto e nella relazione tecnica si auspicano
marciapiedi dove il PR non ne prevede e addirittura si prospetta l’ampliamento
della struttura, nel corso di una seconda tappa, ai sedimi adiacenti, quando
questi sono dichiaratamente gravati con un vincolo di protezione (cfr.
relazione p. 2 e 3).
Insomma, che il piano di intervento sia “sommariamente indicativo” e quindi si
riduca sostanzialmente ad un’idea ancora tutta da sviluppare ed approfondire in
futuro dopo l’acquisizione dei terreni e nell’ambito di una procedura di
concorso secondo la Legge sulle commesse pubbliche, lo ammette lo stesso
progettista. Così si dimentica, tuttavia, che l’iter corretto è esattamente
quello inverso ed implica, dapprima, l’approvazione del progetto definitivo, lo
stanziamento del credito complessivo per la costruzione e l’acquisizione dei
sedimi da parte del Consiglio Comunale e l’ottenimento di un preavviso
favorevole da parte dell’Ufficio protezione della natura, e solo in seguito
l’avvio della procedura di espropriazione. Difatti gli espropriati devono poter
esercitare consapevolmente il diritto di essere sentiti e, in futuro, devono
anche poter sollecitare la retrocessione qualora il Comune non usasse il
terreno allo scopo previsto o lo adibisse ad uno scopo diverso da quello per
cui è concessa l’espropriazione (art. 61 Lespr.). Entrambe tali ipotesi
presuppongono ovviamente la conoscenza completa del progetto e le sue
ripercussioni (cfr. TRAM 27.11.1992 N. ES 17/91 in re F. consid. 5).
In quest’ottica la documentazione prodotta è dunque carente.
6.6.1.
All’udienza di conciliazione del 17.1.2007 il Comune ha dichiarato di aver
avviato separatamente e solamente le procedure di espropriazione dei mapp. no.
316, 317 e 494 rispettivamente del mapp. no. 531 poiché con gli altri
proprietari erano ancora in corso trattative in vista di una cessione
amichevole. Con ciò ha confermato l’argomentazione già opposta (nell’inc.
congiunto no. 10.2004.91) alla contestazione di violazione del principio di
unitarietà della procedura espropriativa per omessa espropriazione congiunta di
tutte le proprietà interessate dalla proposta di intervento.
6.2. Come già rilevato la pubblicazione degli atti ai sensi dell’art. 20ss
Lespr. ha lo scopo di permettere ai proprietari colpiti da espropriazione di
tutelare i loro diritti con piena cognizione di causa. L’esercizio di tali
diritti implica la conoscenza dell’opera in senso lato, ossia di tutte le sue
componenti progettuali e delle sue ripercussioni sulla proprietà, anche quelle
di ordine economico. In quest’ottica l’opera non può essere intesa che come
concetto unitario poiché altrimenti gli interessati non disporrebbero di tutte
quelle informazioni indispensabili per un corretto esercizio del diritto di
essere sentito. Perciò la procedura espropriativa per un’opera che coinvolge
più fondi non può essere spezzettata, esattamente come non è possibile
suddividere le pretese espropriative (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 27
no. 12; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territorie,
construction, expropriation, 2001, no. 1231; DTF 111 Ib 15 c. 5c p. 22).
La necessità di trattare nello stesso modo tutte le proprietà colpite da un
medesimo progetto, tra l’altro fornendo le medesime indicazioni a tutti i
proprietari anche in punto alle indennità, scaturisce dallo stesso principio
della parità di trattamento. Analogamente il Tribunale di espropriazione deve
avere un quadro globale e preciso della situazione e disporre di tutti gli
elementi necessari al giudizio, essendo impensabile che si pronunci anche solo
in via incidentale – in merito ad un’opposizione o una domanda di modifica dei
piani – senza conoscere le sorti di tutti i terreni coinvolti nel progetto.
6.3. In concreto è circostanza incontrovertibile che il Comune concepisca la
proposta di intervento come opera unitaria; lo si desume sia dalla relazione
tecnica sia dagli atti pubblicati che, fatta eccezione per le aree adibite a
posteggio, sono identici per entrambe le procedure. Pertanto l’avvio di una
sola procedura nei confronti di tutti i proprietari o, quantomeno, di tutti
quelli coinvolti nella prima tappa era un’esigenza imprescindibile. Infatti se
è vero che in virtù del principio di sussidiarietà l’espropriazione rappresenta
l’ultima ratio, è però altrettanto vero che una trattativa privata non può
protrarsi all’infinito né condizionare l’avvio della procedura espropriativa a
seconda del libero arbitrio dell’ente pubblico (Hess/Weibel, op. cit.,
ad art. 1 no. 36, Vorbemerkungen zu art. 27-44 no. 4). Se per di più, come
ammette il Comune, l’attuazione dell’opera non è imminente né urgente non v’è
alcuna ragione per procedere in via coatta solo contro alcuni proprietari. In
ogni caso lo stanziamento del credito da parte del Consiglio Comunale per
l’acquisto dei mapp. no. 316, 317 e 494 (cfr. MM 59 del 21.2.2006 e ris. CC
24.4.2006) non è un motivo sufficiente già solo perché una volta scaduto può
essere riproposto.
Ora, prescindendo dai sedimi espropriandi, nonostante il tempo trascorso non si
sa ancora nulla di preciso riguardo all’acquisto delle particelle restanti.
Stando alla documentazione prodotta la trattativa con la proprietaria del mapp.
no. 319 si è arenata nel 2002 (cfr. lettera 10.7.2002) e quella con il
proprietario del mapp. no. 493 nel 2003 (cfr. lettera 24.6.2003). Con il Comune
di __________, proprietario dei mapp. no.539, 495, 312 e 313 – che non è
aggregato, che auspica la creazione di un bagno pubblico ma che sta pure
valutando la possibilità di costruire un porto (cfr. lettera 6.6.2002) – non è
stato raggiunto alcun accordo definitivo. Infine manca una qualsiasi
indicazione in merito all’acquisizione del mapp. no. 315.
A ciò si aggiunge che per i mapp. no. 493, 319 e 315 nemmeno sono stati
stanziati i crediti di acquisto e tantomeno è stato approvato il credito di
costruzione anch’esso solo stimato sommariamente in fr. 4'750'000.-.
7.I
vizi accertati sono insanabili e di conseguenza la procedura non può che essere
annullata senza che sia necessario entrare nel merito delle ulteriori censure
sollevate dagli opponenti.
8.Resta
naturalmente pendente il procedimento di cui all’inc. no. 10.2007.2 dipendente
da istanza di indennizzo per espropriazione materiale del 12.8.2005.
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971
dichiara
e pronuncia: 1. L’istanza 17.1.2007 è accolta e di conseguenza la procedura di espropriazione formale dei mapp. no. 316, 317 e 494 RFD di __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere fr. 1'500.- a MCON 1 e fr. 1'500.- agli altri comproprietari per ripetibili.
3. Contro la presente pronuncia è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco