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Incarto n.
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Lugano 2 febbraio 2010 |
Decisione In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Paolo Barberis arch. Alberto Canepa |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da
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IS 1 rappr. dall’ RA 1
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contro |
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COES 1 rappr. da RA 2
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nell'ambito della realizzazione della discarica per materiali inerti in località __________ a __________,
relativamente al mapp. no. 1231 RFD di __________, |
ed ora sull’opposizione all’espropriazione interposta dall’espropriata,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto ed in diritto
- che IS 1 è una azienda privata iscritta nel RC dal 29.3.2001 con scopo la promozione, la realizzazione e la gestione di discariche per materiali inerti;
- che in data 8.8.2003, per delega del Consiglio di
Stato, la Divisione della giustizia, in applicazione degli art. 2 cpv. 3 e 3
cpv. 1 Lespr, ha conferito a IS 1 il diritto di espropriazione per la
realizzazione della nuova discarica per ineriti nel comprensorio
giurisdizionale di __________. Contro tale decisione, pubblicata sul FU
64-65/2003 del 12.8.2003, non sono stati interposti ricorsi;
- che nel mese di ottobre del 2003 IS 1 ha presentato una domanda di costruzione per una discarica di materiali inerti sulle part. no. 478, 1143, 1183,
1226, 1228, 1229, 1231, 1233, 1234, 1235, 1236, 1364 di __________;
- che l’ufficio dei Servizi generali del Dipartimento del territorio ha
rilasciato il suo preavviso il 7.10.2004;
- che il 2.12.2004 il Municipio ha accordato la licenza edilizia respingendo,
nel contempo, alcune opposizioni;
- che il 17.2.2006 il Dipartimento del territorio ha concesso a IS 1
l’autorizzazione per la gestione della 1a tappa della discarica, di
ca. 250'000 mc, sui mapp. no. 478, 1143, 1183, 1226, 1228, 1229, 1231, 1233,
1234, 1235, 1236, 1364 di __________;
- che, nel frattempo, IS 1 si è adoperata per ottenere la disponibilità dei
fondi coinvolti nel progetto prendendo contatto con i proprietari e promuovendo
un incontro informativo. Con quasi tutti gli interessati ha quindi raggiunto un
accordo stipulando dei contratti di compravendita a prezzi oscillanti tra 1.- e
6.- fr. il mq (mapp. no. 707, 1364, 1236, 1183), rispettivamente dei contratti
di affitto con contestuale costituzione di una servitù d’uso e di
trasformazione per gli impianti e la gestione di una discarica, nonché clausola
di ripristino, contro versamento di un compenso annuo di 20 cts. il mq adeguati
annualmente in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo (mapp. no. 478,
1143, 1226, 1228, 1233, 1234 e 1235);
- che per quanto concerne il mapp. no. 1231, come per le altre particelle, IS 1 ha proposto alla proprietaria l’affitto annuale o la vendita del terreno. Preso atto, all’incontro
informativo, che l’indennità per l’affitto sarebbe stata di 20 cts. il mq e reputando
tale compenso insufficiente, la proprietaria ha avanzato una pretesa di fr. 3.-
il mc per il materiale depositato. L’importo rivendicato – che IS 1 ha ritenuto riferibile al materiale depositato in compatto, corrispondente a ca. 50 cts. il mq di
materiale sciolto, e che essa ha inizialmente riportato in una bozza di
contratto d’affitto – in ultimo non è stato accettato (o confermato) dall’azienda:
tenuto conto della tassa di discarica fissata dal Dipartimento e per motivi di
parità di trattamento rispetto agli altri proprietari, nel settembre del 2006 essa
ha di rimando proposto un prezzo di vendita di fr. 5.- il mq oppure un affitto
annuale indicizzato di 20 cts. il mq. Rinegoziato l’affitto, le parti
sembravano essersi intese per un importo di 40 cts il mq annui, ma in
definitiva l’accordo è sfumato apparentemente per ragioni
riconducibili alle modalità di taglio e ritiro del
legname presente sul fondo;
- che pertanto IS 1 ha avviato la presente procedura, con omissione della
pubblicazione, finalizzata ad ottenere l’espropriazione formale totale del
fondo contro versamento di una indennità di fr. 1.- il mq;
- che con memoria del 21.10.2008, ripercorse le pregresse trattative, l’espropriata
si è opposta all’espropriazione dichiarandosi d’accordo con l’affitto della
particella e rivendicando una indennità di fr. 3.- il mc di materiale compatto;
- che all’udienza di conciliazione del 9.1.2009 le parti hanno accettato di
riavviare i negoziati propendendo per la soluzione dell’affitto della
particella anziché per la sua espropriazione definitiva. L’ente espropriante si
è dichiarato d’accordo di consegnare il legname all’espropriata la quale, dal
canto suo, ha accordato l’anticipata immissione in possesso a partire dal
1°.4.2009;
- che, tuttavia, anche quest’ultima trattativa non è giunta a buon fine ed al
dibattimento finale del 6.11.2009 le parti hanno confermato le rispettive
posizioni;
- che un intervento espropriativo, come ogni atto limitativo dei diritti di
proprietà, è compatibile con la garanzia costituzionale della proprietà (art.
26 Cost) solamente se è fondato su una base legale, se risponde ad un interesse
pubblico e se rispetta il principio di proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost; Hess/Weibel,
Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 1 no. 11 ss, 25 ss; Grisel,
Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 727; DTF 129 I 337 c.
4.1 e rinvii);
- che giusta l’art. 24 cpv. 2 let. a Lespr l’espropriato ha facoltà di opporsi
all’espropriazione. Tale facoltà è tuttavia affievolita quando la pubblica
utilità dell’opera per la quale si procede all’espropriazione formale è già
stata riconosciuta dal Consiglio di Stato contestualmente all’approvazione del
PR (art. 40 cpv. 2 LALPT). Infatti, in tale evenienza, il giudice non è
confrontato con la sola presunzione derivante dall’art. 2 Lespr bensì con una
certezza (praesumptio juris et de jure) per cui la prova del contrario non è
più ammissibile per ovvi motivi di sicurezza giuridica (Hess/Weibel, op.
cit., ad art. 1 no. 13 in fine; RtiD I-2006 no. 24 c. 2.4);
- che la discarica in oggetto è prevista nel Piano di gestione dei rifiuti del
Cantone Ticino, come nel Piano direttore cantonale (cfr. scheda di
coordinamento 5.4, oggetto 5.4.10), ed è stata approvata dal Dipartimento
federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni. Stando
al rapporto esplicativo la discarica ha una capacità prevista di 1,5 mio di mc
con possibilità di ampliamento. Essa è in esercizio dal 2006 gestita da IS 1;
- che il PR di __________ è stato adeguato di conseguenza con l’inserimento del
perimetro della discarica controllata nel piano delle zone e del
paesaggio e con l’introduzione dell’art. 44 NAPR con
oggetto i depositi. La part. no. 1231 è inclusa nel perimetro della discarica
e, come le altre proprietà coinvolte nel progetto, è assegnata alla zona
forestale;
- che di conseguenza la pubblica utilità dell’opera non può essere rimessa in
discussione in questa sede, non essendo peraltro adempiuti i requisiti per un
eccezionale esame pregiudiziale del provvedimento pianificatorio (RtiD
I-2006 no. 24 c. 2.4);
- che, in ogni caso, l’espropriata non contesta la pubblica utilità dell’opera.
Essa si oppone all’espropriazione avvalendosi, sostanzialmente, di due
argomenti: in primo luogo sostiene che l’accordo raggiunto sul principio
dell’affitto nell’ambito delle trattative private, impedirebbe ora a IS 1 di
pretendere l’espropriazione formale del sedime; in secondo luogo, a suo avviso,
il provvedimento non sarebbe necessario per realizzare l’opera,
indipendentemente dal fatto che all’azienda sia stato conferito il diritto di
espropriare. Per il resto i temi sollevati sono prevalentemente di ordine
finanziario e vertono sull’indennità;
- che sebbene dagli atti di causa si possa desumere che la proprietaria non ha
mai preso seriamente in considerazione l’eventualità di vendere il mapp. no.
1231, e che le trattative svoltesi prima e dopo l’avvio della procedura
espropriativa erano incentrate sull’ipotesi dell’affitto della particella, di
fatto le parti non hanno mai stipulato e sottoscritto un formale accordo che
sancisse la formula dell’affitto. Né ha valenza di accordo, ai sensi dell’art.
43 cpv. 1 e 2 Lespr, la discussione avvenuta all’udienza del 9.1.2009, poiché
in tale occasione le parti hanno semplicemente dato atto della possibilità di riavviare
il negoziato (cfr. verbale);
- che su questo punto, ossia sul principio dell’affitto, non sussiste dunque
alcun accordo che vincoli IS 1 o questo Tribunale;
- che d’altra parte contro la risoluzione dell’8.8.2003, con la quale la
Divisione della giustizia ha conferito a IS 1 il diritto di espropriazione, era
dato ricorso al Gran Consiglio (art. 3 cpv. 2 Lespr; art. 4 cpv. 2 Regolamento
sulle deleghe di competenze decisionali, nonché allegato: deleghe al DI). Non
essendo stata impugnata, la decisone è definitiva e quindi non può essere
rimessa in discussione in questa sede;
- che perciò, nella misura in cui contesta il diritto di espropriare, l’opposizione
è priva di fondamento;
- che, viceversa, merita maggiore attenzione l’obiezione secondo cui
l’espropriazione formale del fondo non sarebbe necessaria per eseguire l’opera:
implicitamente l’espropriata allude infatti ad una violazione del principio
della proporzionalità;
- che il principio della proporzionalità esige che i provvedimenti di natura
restrittiva siano idonei a raggiungere lo scopo desiderato e che, a fronte di
soluzioni diverse, si scelga quella meno pregiudizievole per i diritti del
privato (DTF 126 I 219 c. 2c e rinvii). Secondo
la giurisprudenza, in materia espropriativa ciò non significa che la
restrizione debba limitarsi a quanto è assolutamente indispensabile alla
realizzazione dell’intervento d’interesse pubblico, potendo per contro
estendersi a quanto è necessario, dal profilo tecnico e giuridico, all’esecuzione
adeguata dell’opera in questione (RDAT I-2001 no. 30 c. 4d in fine; RtiD
I-2006 no. 24 c. 2.3);
- che in concreto, benché l’espropriata non abbia motivato l’asserita inutilità
del provvedimento, la sottintesa violazione del suddetto principio impone a
questo Tribunale di procedere ad una ponderazione degli interessi;
- che in quest’ottica bisogna tener presente che IS 1 ha stipulato con la maggior parte dei proprietari dei contratti di affitto comprensivi di una
servitù d’uso e di trasformazione del sedime. Soluzione, questa, che dopo aver
formato l’argomento principale delle discussioni con l’espropriata prima dell’avvio
della procedura espropriativa, è ancora stata presa in considerazione all’udienza
del 9.1.2009;
- che ciò significa che la realizzazione e la gestione della discarica possono
avvenire anche senza espropriare in via definitiva il mapp. no. 1231;
- che, in realtà, è stata l’impossibilità di raggiungere un compromesso
sull’indennità, rispettivamente sulle modalità di ritiro del legname, ad
indurre IS 1 a rinunciare all’ipotesi dell’affitto ed a domandare
l’espropriazione definitiva del sedime;
- che, tuttavia, il solo fatto che sussista un disaccordo circa l’ammontare
dell’indennità non è motivo sufficiente perché un ente espropriante pretenda
l’espropriazione definitiva quando potrebbe raggiungere il suo obiettivo
adottando una misura meno incisiva;
- che per quanto è riconducibile all’inosservanza del principio di
proporzionalità l’opposizione deve, dunque, essere parzialmente accolta;
- che di conseguenza l’ente espropriante dovrà adeguare la tabella di
espropriazione indicando sia quali diritti intende espropriare in luogo della
proprietà, sia la relativa indennità, sia, infine, eventuali effetti accessori
(sorte del legname);
- che la tabella così adeguata dovrà essere notificata in duplice copia a
questo Tribunale che provvederà ad intimarla all’espropriata affinché possa
prendere posizione in merito;
- che la tassa di giustizia e le spese del presente giudizio sono a carico
dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr). Non essendo l’espropriata
rappresentata da un legale, non si assegnano ripetibili.
richiamata la Legge di espropriazione dell’8.3.1971
dichiara
e pronuncia 1. L’opposizione è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
2. All’ente espropriante è assegnato un termine di 60 giorni per adeguare la tabella di espropriazione con le relative indennità e notificarla in duplice copia al Tribunale di espropriazione.
3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili.
4. Contro la presente pronuncia è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
5. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco