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Incarto n.
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Lugano 9 novembre 2010 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Paolo Barberis arch. Alberto Canepa |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da
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IS 1 rappr. dall’ RA 1
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contro |
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COES 1 rappr. da RA 2
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nell'ambito della realizzazione della discarica per materiali inerti in località __________ a __________,
relativamente al mapp. no. 1231 RFD di __________, |
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato, in fatto ed in diritto
- che IS 1 è una azienda privata
iscritta nel registro di commercio dal 29.3.2001 con scopo la promozione, la
realizzazione e la gestione di discariche per materiali inerti;
- che in data 8.8.2003, per delega del
Consiglio di Stato, la Divisione della giustizia, in applicazione degli art. 2
cpv. 3 e 3 cpv. 1 Lespr, ha conferito a IS 1 il diritto di espropriazione per
la realizzazione della nuova discarica per inerti nel comprensorio
giurisdizionale di __________;
- che nel mese di ottobre del 2003 IS 1 ha presentato una domanda di costruzione con oggetto una discarica di materiali inerti sulle part.
no. 478, 1143, 1183, 1226, 1228, 1229, 1231, 1233, 1234, 1235, 1236, 1364 di __________;
- che l’ufficio dei Servizi generali del
Dipartimento del territorio ha rilasciato il suo preavviso il 7.10.2004;
- che il 2.12.2004 il Municipio ha
accordato la licenza edilizia respingendo, nel contempo, alcune opposizioni;
- che il 17.2.2006 il Dipartimento del
territorio ha concesso a IS 1 l’autorizzazione per la gestione della 1a tappa
della discarica;
- che la discarica, avente una capacità
prevista di 1,5 mio di mc con possibilità di ampliamento, è prevista nel Piano
di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino, come nel Piano direttore cantonale,
ed è stata approvata dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni. Essa è in esercizio dal 2006 gestita da IS
1;
- che il PR di __________ è stato
adeguato di conseguenza con l’inserimento del perimetro della discarica nel
piano delle zone e del paesaggio e con l’introduzione dell’art. 44 NAPR vertente
sui depositi. Le proprietà incluse nel perimetro della discarica sono assegnata
alla zona forestale;
- che IS 1 si è adoperata per ottenere
la disponibilità dei fondi coinvolti nel progetto prendendo contatto con i
proprietari e promuovendo un incontro informativo. Con quasi tutti gli
interessati ha quindi raggiunto un accordo stipulando dei contratti di
compravendita a prezzi oscillanti tra 1.- e 6.- fr. il mq (mapp. no. 1364, 1236,
1183, 1234), rispettivamente dei contratti di affitto con contestuale
costituzione di una servitù d’uso e di trasformazione per gli impianti e la
gestione di una discarica, nonché clausola di ripristino, contro versamento di
un compenso annuo di 20 cts. il mq adeguati annualmente in base all’indice
nazionale dei prezzi al consumo (mapp. no. 478, 1143, 1226, 1228, 1233, 1235);
- che in difetto d’intesa con la
proprietaria del mapp. no. 1231, IS 1 ha avviato la presente procedura finalizzata ad ottenere l’espropriazione formale totale del fondo contro versamento
di una indennità di fr. 1.- il mq. L’espropriante è stata autorizzata ad
omettere la pubblicazione degli atti a norma dell’art. 27 Lespr ed
all’espropriata è stato notificato un avviso personale con annessa tabella di
espropriazione il 23.9.2008;
- che con memoria del 21.10.2008,
ripercorse le pregresse trattative, l’espropriata si è opposta
all’espropriazione dichiarandosi per contro d’accordo con l’affitto della
particella per il quale ha rivendicato un’indennità di fr. 3.- per ogni mc di
materiale compatto depositato sul fondo;
- che le udienze indette il 9.1 ed il
6.11.2009 non hanno permesso di comporre la lite. L’espropriata ha nondimeno accordato l’anticipata immissione in possesso a partire dal 1°.4.2009;
- che con sentenza del 2.2.2010 questo
Tribunale ha parzialmente accolto l’opposizione all’espropriazione reputando,
alla luce degli accordi stipulati con la maggior parte degli altri proprietari
e delle trattative con la stessa espropriata, che l’obiettivo di realizzare e
gestire una discarica possa essere raggiunto adottando una misura meno incisiva
dell’espropriazione definitiva del fondo. Quindi ha assegnato un termine all’ente
espropriante affinché adeguasse la tabella di espropriazione;
- che il 31.3.2010 IS 1 ha prodotto gli atti aggiornati. Secondo la nuova tabella essa chiede l’occupazione temporanea
totale della part. no. 1231 contro versamento di un’indennità di fr. 0.03 il mq/annui.
In annesso alla tabella è specificato che oggetto dell’espropriazione
temporanea è il diritto d’uso, compresa la facoltà di tagliare le piante, di
lavorare, di modellare il terreno, di effettuare movimenti di terra di ogni
genere e di installare impianti dal 1°.4.2009 fino al 1°.4.2019 conformemente
alla licenza edilizia ed all’autorizzazione di gestione della discarica. E’
pure specificato che, di principio, la legna resta all’espropriante con obbligo
di rimboschimento compensatorio, salvo ritiro da parte dell’espropriata
mediante versamento di un importo supplementare di ca. fr. 1.- il mq;
- che, invitata a determinarsi in
merito, con memoria del 23.4.2010 l’espropriata ha rinnovato la sua pretesa di
indennità di fr. 3.- per ogni mc di materiale compatto depositato sul fondo e
rivendicato inoltre fr. 24'562.05 per il legname;
- che all’udienza del 22.6.2010 IS 1 ha ulteriormente precisato di postulare l’espropriazione formale di una servitù d’uso e di
trasformazione per gli impianti e la gestione di una discarica che le consenta
di eseguire sul fondo tutti gli interventi indispensabili ai fini della
realizzazione e della gestione della discarica medesima. Essa si è inoltre
impegnata, una volta eseguita e chiusa la discarica, ad eliminare a sue spese
tutte le installazioni e gli impianti, nonché a restituire alla superficie
l’originaria destinazione boschiva ed a cancellare la servitù. L’espropriante
si è infine assunta l’onere dei costi di trasformazione del terreno in
discarica, le spese di ripristino dell’uso originario boschivo e le spese di
Registro fondiario.
L’espropriata, dal canto suo, ha confermato le pretese di cui alla memoria del
23.4.2010;
- che il mapp. no. 1231 (mq 22’380), ubicato
in località __________, è un terreno completamente boscato in forte declivio da
S/O verso N/E. Situato nel comprensorio a valle della strada pedemontana di
proprietà del __________, esso non dispone di un accesso veicolare diretto alla
strada;
- che l’espropriazione formale è subordinata al versamento di una piena
indennità (art. 9 Lespr) la quale, a compensazione del danno indotto
dall’intervento espropriativo, è finalizzata a restituire al soggetto colpito
le condizioni economiche di cui avrebbe goduto se l’evento non avesse avuto
luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, Das
Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4);
- che in concreto l’indennità è stimata
con valuta 1°.4.2009, data per la quale è
stata accordata l’anticipata immissione in possesso (art. 19 Lespr);
- che le servitù sono annoverate tra i
diritti che possono essere oggetto di espropriazione formale in vista della
realizzazione di opere di interesse pubblico (art. 1 cpv. 1 Lespr). In particolare
il procedimento espropriativo può essere inteso alla costituzione, alla
soppressione o alla limitazione di una servitù ed ha luogo mediante versamento
di una piena indennità ai sensi dell’art. 9 Lespr (Pradervand-Kernen, La
valeur des servitudes foncières et du droit de superficie, th. 2007, no. 97);
- che secondo dottrina e giurisprudenza,
di per sé stesse le servitù non sono beni in commercio e quindi, diversamente
dai terreni, non hanno un vero e proprio valore venale ai sensi dell’art. 11
let. a Lespr. I criteri d’estimo sanciti dal diritto espropriativo sono dunque
applicabili solo in via analogica;
- che l’imposizione coatta di una
servitù nelle vie dell’esproprio è giuridicamente equiparata ad un’espropriazione
parziale e pertanto la piena indennità corrisponde al deprezzamento subito dalla
particella gravata (art. 11 let. b Lespr). Di principio tale deprezzamento va
determinato applicando il metodo della differenza in base al quale l’espropriato
avrà diritto al risarcimento della differenza tra il valore venale del fondo
libero dall’onere ed il valore del fondo stesso dopo l’aggravio (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 172-173; Pradervand-Kernen, op. cit., no. 161,
166, 243; DTF 129 II 420 c. 3.1.1, 8; 131 II 458 c. 3.3; RDAT I-1996
no. 60 c. 8a);
- che in linea generale il valore di un
fondo di natura boschiva, quale è il mapp. no. 1231, è fortemente influenzato
dalle normative alquanto restrittive istituite dalla legislazione forestale (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 114) la quale, conformemente alla Costituzione
federale (art. 77 Cost), si pone come obiettivo la preservazione intatta
dell’area forestale (art. 3 LFo) e vieta di principio il dissodamento
ammettendo deroghe solo in via eccezionale (art. 5 LFo; RtiD II-2008 no.
74);
Pertanto le possibilità di sfruttamento del mapp. no. 1231 sono, per la
proprietaria, che non dispone di un’autorizzazione al disboscamento, evidentemente
assai limitate;
- che, fatta questa premessa, ai fini
dell’estimo è necessario rimarcare che l’espropriazione non è definitiva bensì circoscritta ad una servitù di durata determinata
(1°.4.2009 - 1°.4.2019). L’intervento comporterà
sì una modifica della morfologia del terreno, tuttavia, una volta completata l’opera,
l’espropriante restituirà alla superficie la sua destinazione originaria
boschiva e la proprietaria ne riacquisterà la libera disposizione;
- che di conseguenza, in ragione del carattere temporaneo dell’intervento
espropriativo, il metodo della differenza
pare inadeguato nella fattispecie in esame;
- che piuttosto, affinché lo scopo della
piena indennità ai sensi di legge sia adempiuto, occorre stabile quale sia il
danno reale per la proprietaria;
- che tale danno non consiste solo nell’impossibilità
di utilizzare il fondo nel periodo di vigenza della servitù (10 anni), ma è
pure individuabile nella perdita del legname. Infatti – anche ammettendo che
nell’ambito della gestione del bosco (art. 22 cpv. 1 LCFo) la proprietaria
potrebbe, senza la servitù, abbattere annualmente solo le piante segnate dal
servizio forestale, previo ottenimento di un’autorizzazione (art. 21 LFo; art.
39 LCFo) – di fatto la servitù implica il disboscamento totale della particella
privando l’espropriata del valore di tutto il legname ed imponendole un periodo
di attesa necessario per la ricrescita del bosco (cfr. Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 116; Wiederkehr, Die
Expropriationsentschädigung, 1966, p. 30);
- che sulla valutazione di tale
effettivo pregiudizio non possono influire né gli aumenti né le diminuzioni di valore derivanti dall’opera eseguita
dall’ente espropriante (cfr. art. 12 cpv. 2 Lespr). Pertanto la pretesa dell’espropriata di essere risarcita in
funzione del volume di materiali inerti da depositare nella discarica non può
essere accolta;
- che l’indennità per l’impossibilità di
utilizzare il fondo durante il periodo decennale di vigenza della servitù corrisponde
a quella di un’occupazione temporanea. Considerato che per i fondi
inedificabili essa ammonta generalmente a fr. 0.05 il mq/annui, e che il mapp.
no. 1231 è un terreno boschivo in forte pendenza privo di accesso veicolare
diretto, l’importo di fr. 0.03 il mq/annui offerto dall’ente espropriante pare
adeguato. Dopo tutto corrisponde (in realtà è di poco superiore) al
risarcimento pattuito con altri proprietari colpiti da provvedimento analogo. L’indennità
totale ammonta quindi a fr. 6'714.- (fr. 0.03 x mq 22'380 x 10);
- che per quanto concerne la perdita del
valore del legname questo Tribunale ritiene di potersi fondare sull’attestato consegnato
all’espropriata dall’Ufficio forestale in data 28.1.2008: essendo stato
rilasciato dall’autorità competente in materia, non vi è alcun motivo per
dubitare della sua attendibilità. In particolare è condivisibile la durata
necessaria della ricrescita del bosco stabilita in 20 anni ove si consideri che
la composizione del materiale di ripiena potrebbe comportare una rallentamento
nella crescita delle piante rispetto a quella che avverrebbe in una situazione
ambientale naturale. Unico dato da aggiornare al 2009 (data dell’anticipata
immissione in possesso) è l’incremento annuale della provvigione (da 339 m3/ha al
gennaio 2008, a 344 m3/ha). Si ha quindi il calcolo seguente:
superficie del fondo 22'380 mq (2.238 ha)
crescita annua della provvigione 5 m3/ha
valore del legname fr. 25.-/m3
provvigione media 344 m3/ha
valore economico del legname alla data di immissione in possesso:
2.238 ha x 344m3/ha x fr. 25.-/m3 = fr. 19'246.80
valore economico riferito alla necessità di ricrescita per 20 anni:
2.238 ha x 5m3/ha x 20 x fr. 25.-/m3 = 5'595.-
Ne consegue che il danno complessivo per la perdita del legname ammonta a fr.
24'841.80;
- che l’indennità espropriativa è
completata con gli interessi al saggio usuale (art. 52 cpv. 3 Lespr). Il tasso,
già fissato periodicamente dal Tribunale federale, corrisponde con effetto dal
1°.1.2010 al tasso ipotecario di riferimento nei contratti di locazione; esso è
dunque calcolato come segue:
del 3.5% dal 1°.4.2009 al 31.12.2009
del 3% dal 1°.1.2010 in poi
- che la tassa di giustizia e le spese
sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr): L’espropriata non
si è avvalsa della consulenza di un legale e pertanto non si assegnano
ripetibili.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia 1. Per l’espropriazione formale di una servitù
d’uso e di trasformazione per gli impianti e la gestione di una discarica sul
mapp. no. 1231 di __________, della durata di 10 anni, l’ente espropriante
verserà all’espropriata le seguenti indennità:
- fr. 0.03 il mq/annui per complessivi fr. 6'714.-
- fr. 24'841.80 a corpo per il legname
oltre interessi al saggio usuale:
- del 3.5% dal 1°.4.2009 al 31.12.2009
- del 3% dal 1°.1.2010 in poi
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco