|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano 7 gennaio 2013 |
Sentenza In nome |
||
|
Il Tribunale di espropriazione |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
|
e dai membri |
ing. Argentino Jermini arch. Alberto Canepa |
|
segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sull’istanza di retrocessione presentata in data 26 maggio 2009 da
|
|
IS 1 RA 1
|
|
|
contro |
|
|
COEP 1 rappr. dal RA 2
|
|
|
relativamente al mapp. no. 1436 RFD di __________,
|
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato, in fatto ed in diritto
1.1.1.
Il mapp. no. 1436 di __________ è ubicato in località __________, all’angolo
tra Via __________ e Via __________. Il fondo, che misura 684 mq ed è
inedificato, ha una conformazione particolare: si compone infatti di una
superficie rettangolare di ca. 440 mq e di una lunga striscia di terreno di ca.
264 mq che si estende lungo il fronte della stessa Via __________
1.2. In data 24.1.1989 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________. La
part. no. 1436, allora di proprietà della comunione ereditaria composta da __________,
__________, __________, __________ e __________, è stata gravata da due vincoli
che hanno destinato la striscia lungo Via __________ all’allargamento della
strada, e la parte restante del fondo a posteggio pubblico. Detti vincoli erano
evidenziati nel piano del traffico/delle attrezzature ed edifici di interesse
pubblico, non invece nel piano delle zone ove la particella risultava
attribuita alla zona residenziale R2.
Sulla base di tale assetto pianificatorio e non avendo raggiunto un’intesa con
il Comune in ordine alla cessione del fondo, con istanza del 28.3.1990 gli
allora proprietari hanno promosso un procedimento giudiziario dinanzi al
Tribunale di espropriazione sottocenerino per titolo di espropriazione
materiale, che il Comune ha completato con l’espropriazione formale del fondo.
Detta procedura si è conclusa mediante sentenza dell’8.10.1992. Quest’ultima ha
stabilito, in relazione a mq 440, un’indennità di fr. 190. - il mq per espropriazione
materiale (con valuta 24.1.1989), oltre interessi al saggio usuale a decorrere
dal 24.4.1989, e di fr. 20.- il mq per espropriazione formale; per i restanti mq
264 ha fissato l’indennità per espropriazione formale (alla data della
sentenza) in fr. 300.- il mq (cfr. inc. TE sott. no. 4/90).
Il trapasso di proprietà è stato iscritto a RF il 30.1.1995.
1.3. Nel corso della seduta del 17.3.2008 il Consiglio comunale di __________
ha adottato la revisione del PR proposta dal Municipio con messaggio 4/04 del
30.3.2004. Come si evince dal relativo piano del traffico, la part. no. 1436 è
stata gravata soltanto da un vincolo per l’allargamento di Via __________; nel
piano delle zone il fondo risultava ancora assegnato alla zona R2.
1.4. In data 18.6.2008, venuti a conoscenza dell’attribuzione del mapp. no.
1436 alla zona residenziale, gli ex proprietari ne hanno chiesto conferma al
Municipio preannunciando che in tal caso era loro intenzione chiedere la
retrocessione del fondo. L’esecutivo ha risposto con scritto del 20.6.2008
affermando che la mancata conferma del vincolo con destinazione posteggio era
da ascriversi ad una svista alla quale il legislativo avrebbe verosimilmente
posto rimedio. In effetti, nel frattempo, il Municipio aveva licenziato il
messaggio 11/2008 chiedente, con clausola d’urgenza, l’approvazione di una variante
del PR intesa a confermare entrambi i vincoli pregressi a carico del mapp. no.
1436 e cioè, oltre all’allargamento stradale, anche l’insediamento di posteggi
pubblici; detto messaggio ribadiva la necessità di un tale impianto nella zona
e spiegava che la sua mancata ripresa nella nuova pianificazione era frutto
della discrepanza tra il piano delle zone ed il piano del traffico risalenti al
1989. Il Consiglio comunale, nella seduta del 30.6.2008, non ha tuttavia
accolto la clausola d’urgenza e non è entrato in materia.
A ciò è seguito un ulteriore scambio di corrispondenza ed un incontro tra le
parti con esito infruttuoso. In proposito sia rilevato che il Municipio non ha
espresso parere contrario alla restituzione del fondo; ha però informato i
richiedenti di aver deciso di collocare alcuni contenitori interrati per i
rifiuti e qualche posteggio sul mapp. no. 1436, e di aver allo studio un
progetto che sarebbe servito quale base per ridimensionare il vincolo; esso ha
aggiunto che avrebbe riesaminato la questione una volta terminata tale
procedura ed approvato il PR che doveva stralciare il vincolo.
1.5. Con istanza del 29.5.2009 IS 1 – membro della comunione ereditaria già
proprietaria del mapp. no. 1436 – ha adito il Tribunale di espropriazione
postulando la retrocessione del fondo contro pagamento della somma di fr.
129’960.-. Riassunti brevemente i fatti, egli ha rilevato di essere in diritto
di pretendere tale provvedimento sulla base dell’art. 61 cpv. 1 let. a Lespr,
ritenuto che il fondo espropriato non è stato utilizzato allo scopo previsto.
Il Comune ha risposto con memoria del 7.9.2009. A suo avviso, le let. a) e b)
dell’art. 61 Lespr non sono applicabili al caso di specie poiché la pregressa
procedura espropriativa non è stata avviata dal Comune bensì dalla comunione
ereditaria che a quell’epoca era proprietaria del fondo. La retrocessione
potrebbe quindi fondarsi solo sull’art. 61 cpv. 1 let. c Lespr ma su questa
base è prematura: il vincolo apposto nel 1989 resta infatti in vigore fino
all’approvazione della revisione del PR e sino a quel momento i presupposti per
la retrocessione non sono adempiuti. Esso ha peraltro riaffermato di ritenere
fondamentale l’utilizzo della particella per scopi pubblici dovendo essere
realizzate in quella zona alcune aree di sosta per automezzi ed una stazione di
raccolta per i rifiuti. Da questa necessità, prosegue il Municipio, è scaturita
una variante di PR già sottoposta al Dipartimento del territorio per l’esame
preliminare e di cui è stata chiesta l’approvazione unitamente alla revisione
del PR. Pertanto esso ha preteso in via principale la reiezione dell’istanza e,
subordinatamente, la sua sospensione fino all’approvazione dei suddetti atti
pianificatori.
L’udienza di conciliazione si è svolta in data 11.11.2009 ed in quella sede le
parti non sono pervenute ad un accordo.
Con risoluzione no. 1379 del 24.3.2010 il Consiglio di Stato ha approvato la
revisione del PR di __________, in particolare anche l’assetto del mapp. no.
1436 così come adottato nel marzo del 2008 dal Consiglio comunale. Quest’ultimo,
nella seduta del 29.4.2010, ha poi adottato la variante concernente il mapp.
no. 1436 che ha assegnato il fondo alla zona AP-EP 11 riservata quale piazza di
raccolta rifiuti.
Alla successiva udienza dell’8.6.2010 la procedura è stata sospesa.
Il Consiglio di Stato ha approvato la predetta variante con risoluzione no.
1218 del 23.2.2011 respingendo contestualmente il ricorso interposto contro la
stessa da IS 1.
Riattivata la procedura, le parti sono comparse al dibattimento finale del
28.6.2011 per confermare integralmente le rispettive tesi e domande.
2.Preliminarmente il Tribunale è tenuto a verificare d’ufficio la legittimazione
attiva dell’istante (art. 97 CPC-TI del
17.2.1971 ancora applicabile al procedimento in esame
in virtù della norma transitoria di cui all’art. 404 cpv. 1 del nuovo CPC entrato in vigore il 1°.1.2011).
La retrocessione del diritto espropriato può essere chiesta
dall’espropriato o dai suoi eredi (art.
62 cpv. 1 Lespr). Il diritto
di retrocessione è personale e non può essere ceduto mediante contratto tra
vivi (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 103,
no. 1, Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 761, Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, no. 1375, Catenazzi,
Rinuncia a un vincolo pianificatorio e retrocessione del bene espropriato, in
Il Ticino e il diritto, CFPG, p. 225).
Se il diritto di
retrocessione appartiene ad una comunione ereditaria, in quanto proprietaria
del diritto espropriato nell’ambito della pregressa procedura di
espropriazione, gli eredi devono agire
congiuntamente per ottenere la restituzione del fondo. In effetti, legalmente concepita come il complesso degli eredi che
dispone in comune della proprietà di tutti i beni della successione (art. 602
cpv. 2 CC), la comunione ereditaria non ha personalità giuridica e quindi non
ha neppure capacità di parte, né capacità processuale (in proposito: DTF
125 III 129, RDAT II-1995 n. 56 e rif.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
ad art. 38, n. 16 e ad art. 41, n. 4; Olgiati, Le norme generali per il
procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, pag. 34). Solo i singoli
eredi in litisconsorzio fruiscono della legittimazione attiva e passiva (art.
41 CPC-TI); un singolo coerede non è pertanto legittimato ad agire in nome
della comunione ereditaria, a meno che non ricorra un’eccezione a tale principio.
Ciò è il caso quando tutti gli altri eredi hanno rinunciato a favore di un
singolo erede, secondo una logica di divisione parziale della successione
relativamente a determinate pretese (DTF 116 Ib 447 cons. 2a e rinvii).
Nella fattispecie al momento dell’espropriazione, proprietaria del mapp. no. 1436
era la comunione ereditaria composta
oltre che da IS 1, anche da __________, __________, __________ e __________.
Come si può evincere dalla documentazione prodotta, questi ultimi hanno
rinunciato al loro diritto di
retrocessione a favore di IS 1, il quale è pertanto legittimato a far valere la
domanda (cfr. lettere del 19.2/1.4/13.5.2009, doc. I, M, N).
3.L’istituto
della retrocessione, previsto agli art. 61 ss Lespr, si configura come
restitutio in integrum e quindi implica che le parti riconsegnino
reciprocamente le prestazioni originarie: l’espropriante il fondo, senza
riguardo al suo valore attuale, l’espropriato l’indennità a suo tempo percepita
(Hess/Weibel, op. cit., ad art. 102 no 23; DTF 120 Ib 276 c. 9b e
rinvii; RDAT I-2001 no. 34 c. 3).
La retrocessione presuppone imperativamente una pregressa procedura di
espropriazione formale (TRAM 50.2005.30 del 19.9.2006 confermata da TF
1P.723/2006 del 27.7.2007; RtiD II-2011 no. 25). Non è di rilievo la
questione se tale procedura sia stata promossa dall’ente pubblico o se
quest’ultimo abbia completato una procedura di espropriazione materiale avviata
dal privato con l’espropriazione formale, così potendo essere dispensato dalle
formalità sancite dagli art. 20 ss Lespr (cfr. sul tema DTF 114 Ib 174 c. 2b; TRAM 50.95.00003
del 26.4.1996, 50.97.00025 del 9.11.1998, 50.1997.00003 del 6.6.2001). La legge non opera infatti alcuna distinzione
particolare.
In concreto è pacifico che il Comune ha acquisito la proprietà del mapp. no. 1436 in esito ad una procedura di espropriazione formale conclusasi mediante sentenza (cfr. consid.
1.2; inc. TE sott. no. 4/90).
4.A
norma dell’art. 61 cpv. 1 let. a Lespr, invocato dall’istante, l’espropriato
che non vi abbia rinunciato per iscritto, può pretendere la retrocessione di un
diritto precedentemente espropriato, previo rimborso dell’indennità ricevuta e
di un’eventuale indennità di deprezzamento, quando, decorso il termine di 5
anni dall’acquisto, il diritto in questione non sia stato utilizzato allo scopo
previsto. Il diritto di chiedere la retrocessione si prescrive entro 1 anno dal
verificarsi del fatto che da luogo al diritto stesso (art. 66 cpv. 1 Lespr).
Non è dato a sapere quando il Comune abbia provveduto al pagamento
dell’indennità espropriativa per il mapp. no. 1436 (art. 56 cpv. 1 Lespr; art.
656 cpv. 2 CC); il trapasso di proprietà è comunque stato iscritto a RF il
30.1.1995. Il diritto di chiedere la retrocessione del fondo, siccome non
utilizzato allo scopo previsto nel PR del 1989 (costruzione di un posteggio
pubblico), è sorto 5 anni dopo la sua acquisizione da parte del Comune, e
dunque al più tardi il 30.1.2000. Ritenuto che la comunione ereditaria non si è
adoperata per ottenerne la restituzione entro l’anno successivo, l’istanza del
29.5.2009, per quanto fondata sull’art. 61 cpv. 1 let. a Lespr, è prescritta.
Lo sarebbe anche qualora si considerasse la data più favorevole all’istante,
ovvero il 18.6.2008 (doc. A), giorno in cui è stata preannunciata l’intenzione
di chiedere la retrocessione del fondo.
Né a diversa conclusione si arriverebbe tenendo conto dell’art. 61 cpv. 3 Lespr
che testualmente riserva le norme di attuazione dei piani regolatori e la cui
ratio, secondo la giurisprudenza, è di prolungare il termine di attesa a
partire dal quale un proprietario può rivendicare la restituzione di un bene
espropriatogli, cosicché, nel caso di espropriazione in vista dell’esecuzione
di opere contemplate dal PR, la prescrizione decorre a far tempo dal termine di
attuazione fissato dal Governo (RDAT I-1997 no. 41 c. 4.2). In effetti,
approvando il PR che ha istituito il vincolo “posteggio pubblico” a carico del mapp.
no. 1436, il Consiglio di Stato ha fissato al Comune un termine di attuazione
di 10 anni dalla data di approvazione (cfr. ris. del 24.1.1989, p. 47,
dispositivo n. 4); non risulta che il termine sia stato prorogato. Pertanto il
diritto di domandare la retrocessione è sorto il 24.1.1999; dalla stessa data è
decorso il termine di prescrizione annuale di cui all’art. 66 cpv. 1 Lespr,
scaduto senza che gli aventi diritto abbiano chiesto di poter tornare in
possesso del fondo.
5.L’espropriato
può inoltre pretendere la retrocessione quando il diritto espropriato venga
alienato o adibito ad uno scopo diverso da quello per cui l’espropriazione è
stata concessa (art. 61 cpv. 1 let. c Lespr). In tal caso l’azione si prescrive
entro 1 anno dal momento in cui l’avente diritto ne ha avuto conoscenza, e in
ogni caso in 5 anni dall’alienazione o dalla diversa destinazione (art. 66 cpv.
2 Lespr). Su questa base l’azione è senz’altro tempestiva.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza la retrocessione a norma dell’art. 61
cpv. 1 let. c Lespr è ammissibile soltanto quando lo scopo dell’espropriazione
viene completamente eluso. Non occorre che la diversa destinazione sia già
stata concretamente determinata o che addirittura abbia avuto inizio: basta che
risulti chiaramente che lo scopo iniziale è stato definitivamente abbandonato.
Di contro non vi è spazio per una retrocessione qualora subentrasse un uso
diverso aggiuntivo allo scopo primario, oppure qualora l’uso previsto fosse
stato effettivamente concretizzato. La retrocessione va pure negata qualora vi
ostassero interessi pubblici preponderanti, ed in particolare se il cambiamento
di destinazione avvenisse per uno scopo che pure legittima l’espropriazione (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 102 no. 17 e 18; Wiederkehr, Die
Expropriationsentschädigung, 1966, p. 221; Grisel, op. cit., p. 761; DTF
87 I 96, 120 Ib 496 c. 6b; RDAT 1990 no. 69).
Nella fattispecie il Comune non ha mai manifestato l’intenzione di alienare il
mapp. no. 1436; ha però rinunciato a costruire sul fondo i posteggi previsti
dal PR del 1989. Nondimeno, con la variante approvata il 23.2.2011, ha
confermato il vincolo anche se con un contenuto diverso, adibendo il fondo a piazza
di raccolta per i rifiuti.
Tale scelta non è casuale: appurato infatti che non sussisteva più la necessità
di creare un posteggio pubblico sul mapp. no. 1436, il Municipio ha sviluppato
un nuovo concetto coordinato di gestione e di raccolta rifiuti, elaborando un
piano di posa di contenitori interrati. Per questa nuova necessità egli ha
individuato nel mapp. no. 1436 l’ubicazione ideale per completare la rete dei
punti di raccolta. Scelta condivisa dallo stesso Consiglio di Stato che,
approvando la variante, ha rilevato che l’ubicazione di una piazza di raccolta
rifiuti sul mapp. no. 1436 appare appropriata, dal momento che il fondo si
trova in posizione centrale, in un comparto che ha conosciuto un importante
sviluppo edilizio; esso è anche situato in posizione favorevole rispetto alle
vie di traffico, laddove confluiscono una strada principale e due strade di
servizio (cfr. ris. del 2.2.2011 p. 5).
In definitiva lo scopo del vincolo è sempre quello di impedire l’uso a fini
privati del fondo, specie l’edificazione, a favore della collettività
attraverso la destinazione del fondo alla costruzione di un impianto a
carattere pubblico. L’obiettivo che aveva motivato l’espropriazione non è
quindi completamente disatteso; si tratta della conferma di un vincolo
pregresso che gode della presunzione di pubblica utilità (art. 40 cpv. 2
LALPT), e per l’attuazione del quale il Comune dispone comunque del diritto di
espropriazione (art. 1 cpv. 1 e 2 cpv. 1 Lespr).
Tutto ciò considerato la domanda di retrocessione deve essere respinta, senza
che sia necessario esaminare d’ufficio anche l’ipotesi prevista dall’art. 61
cpv. 1 let b Lespr poiché manifestamente non ne sono adempiuti i requisiti.
6.Di
regola, nei procedimenti di espropriazione formale, che vedono il privato
coinvolto suo malgrado in una causa giudiziaria, le spese processuali sono a
carico dell’ente espropriante, tenuto a rifondere all’espropriato un’equa
indennità per ripetibili (art. 73 cpv. 1 Lespr).
Tale principio non si applica alle procedure di retrocessione poiché il
privato, agendo spontaneamente, si assume tutti i rischi del contenzioso, anche
quelli inerenti le spese di giudizio (RDAT I-1994 no. 48; TRAM
50.2001.00016-19 del 17.12.2001). Vale pertanto la regola generale secondo cui
le spese processuali sono addebitate o ripartite a seconda della soccombenza
delle parti (art. 70 Lespr, 28 e 31 Lpamm). In concreto, visto l’esito
dell’istanza, le spese sono poste a carico dell’istante in quanto soccombente.
Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia 1. L’istanza di retrocessione è respinta.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’000.-- sono a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
|
|
- -
|
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti