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Incarto n.
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Lugano 18 ottobre 2010 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Alberto Lucchini arch. Claudio Morandi |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da
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ISEP 1 rappr. dal RA 1
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contro |
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COES 1 rappr. dall’ RA 2
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nell'ambito delle opere di esecuzione del posteggio pubblico __________,
relativamente al mapp. no 185 RFD di __________, |
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato, in fatto ed in diritto
1.
1.1. Il ISEP 1 intende costruire
un posteggio pubblico nella zona inedificabile __________. L’opera è prevista
dal vigente PR ed occupa parzialmente il mapp. no. 185 di proprietà di COES 1.
Il Consiglio Comunale ha stanziato il credito per la realizzazione dell’opera e
l’acquisto del sedime necessario con risoluzione del 17.12.2008 cresciuta
incontestata in giudicato (MM 13/2008 del 10.11.2008). Il Municipio ha
rilasciato la licenza edilizia in data 2.6.2009; un ricorso interposto da COES
1 è stato respinto dal Consiglio di Stato con decisione del 18.8.2009.
1.2. In data 26.11.2009 il Municipio ha presentato istanza di avvio della
procedura in oggetto e, su sua richiesta, è stato autorizzato ad omettere la
pubblicazione degli atti ai sensi dell’art. 27 Lespr; all’espropriata è stato
notificato un avviso personale con la tabella di espropriazione il 10.12.2009.
L’ente espropriante sollecita l’espropriazione formale di mq 400 e
l’occupazione temporanea di mq 110 del mapp. no. 185, superfici per le quali ha
offerto a titolo d’indennità, rispettivamente, fr. 20.- il mq e fr. 1.- il mq.
La proprietaria ha contestato le condizioni dell’espropriazione con memoria del
13.1.2010 in quanto è dell’avviso che il mapp. no. 185 sia un terreno d’attesa
con concrete potenzialità edificatorie future. Su questa base ha chiesto,
anzitutto, una modifica dei piani intesa ad ottenere lo spostamento del
posteggio verso l’estremità orientale del terreno per non pregiudicarne
l’edificazione. Inoltre ha rivendicato un’indennità di fr. 180.-/200.- il mq
per l’area espropriata, da completarsi con un’indennità per svalutazione della
frazione residua di fr. 100.- il mq qualora la modifica non fosse accettata.
Esperita l’udienza di conciliazione ed un sopralluogo in data 15.4.2010, questo
Tribunale ha respinto la domanda di modifica dei piani con sentenza 28.5.2010 passata
in giudicato. Quindi, conclusa l’istruttoria, le parti sono comparse
all’udienza finale del 14.10.2010 riconfermandosi nelle rispettive posizioni.
2.
La località __________ è situata
poco oltre il nucleo di __________ sul pendio a valle della strada cantonale che
conduce ad __________; essa è servita dalla strada comunale di servizio al
mapp. no. 162 che prosegue scendendo verso la bassa __________. Tra la strada
cantonale e quella comunale si snoda un sentiero che, pur essendo classificato
come strada sin dagli anni ’70, è sempre rimasto ed è tutt’ora un viottolo
sterrato.
Il mapp. no. 185 è un fondo di mq 1415 ubicato tra il sentiero e la strada di
servizio. Prativo, di conformazione regolare e per lo più pianeggiante, il
terreno forma, nella sua parte settentrionale, una scarpata verso monte fino al
sentiero e, nella parte meridionale, un declivio accentuato verso il mapp. no.
186 (cfr. verbale di sopralluogo 15.4.2010 e documentazione fotografica).
Stando al vigente PR di __________, approvato dal Consiglio di Stato con
risoluzione dell’11.7.2000 (revisione), la particella è parzialmente colpita da
un vincolo AP-EP con destinazione posteggio; per il resto è assegnata, come i
terreni circostanti, al territorio fuori dalle zone edificabili.
3.
3.1. L’espropriazione formale è subordinata al versamento
di una piena indennità (art. 9 Lespr) che, a compensazione del danno indotto
dall’intervento espropriativo, è finalizzata a restituire al soggetto colpito
le condizioni economiche di cui avrebbe goduto se l’evento non avesse avuto
luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, Das
Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4).
L’indennità consta, in particolare, dell’intero valore venale del diritto espropriato
(art. 11 let. a Lespr) che corrisponde al prezzo commerciale oggettivo che un
qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto potrebbe conseguire nell’ambito
di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19
no. 50 ss; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, 1966, p. 25 e
33; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 734).
Secondo la giurisprudenza, lo strumento prioritario per stabilire il valore
venale di un terreno è il cosiddetto metodo statistico-comparativo basato sul
confronto dei prezzi soluti poco prima del dies aestimandi per proprietà
analoghe al fondo espropriato (Hess/Weibel, op. cit. ad art. 19 no. 80
ss, 94; DTF 122 I 168 c. 3a, b/bb, 122 II 337 c. 5; RtiD I-2006
no. 48 c. 2.2, I-2008 no. 52 c. 4.1).
L’applicazione di questo metodo presuppone la disponibilità di un campione di
raffronto adeguato che costituisca una testimonianza valida e ragionevole dell’andamento
del mercato immobiliare. Non potendosi porre esigenze troppo severe al
confronto, non è richiesta un’identità perfetta tra il terreno espropriato ed i
fondi presi a paragone: di eventuali differenze – per posizione, estensione,
stato di urbanizzazione o possibilità di sfruttamento – può essere tenuto conto
mediante opportuni adeguamenti. E’ anche possibile trarre spunto da
compravendite isolate, purché i prezzi siano esaminati con cura e la
stipulazione non risulti influenzata da circostanze insolite (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 85; DTF 122 I 168 c. 3a; RtiD I-2006 no.
48 c. 2.3). Non sono risolutivi né i valori estremi, ossia i prezzi di gran
lunga al di sotto o al di sopra della media, né le semplici offerte di vendita,
i diritti di prelazione o i diritti di compera non ancora esercitati (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 87 e 88).
Ai fini dell’estimo devono essere considerate le eventuali possibilità di
miglior uso del fondo espropriando, purché siano concrete (art. 12 cpv. 1
Lespr), nonché le servitù attive e passive risultanti a RF al momento del
deposito dei piani (art. 14 cpv. 1 Lespr). Non è invece tenuto conto degli
aumenti e delle diminuzioni di valore derivanti dall’opera eseguita dall’ente
espropriante (art. 12 cpv. 2 Lespr).
3.2. L’indennità per espropriazione formale è stimata alla data dell’anticipata
immissione in possesso o, in difetto, alla data di emissione del giudizio di
estimo (art. 19 Lespr).
Qualora il fondo fosse stato colpito da pregressa espropriazione materiale la
data decisiva corrisponde invece all’entrata in vigore del vincolo che ne è
alla base (Kommentar zum RPG, Riva, ad art. 5, no. 194; DTF 122
II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68).
4.
4.1. Come già indicato, il mapp.
no. 185 è assegnato al territorio fuori
dalle zone edificabili ed è parzialmente
gravato da un vincolo AP-EP. In via preliminare occorre dunque esaminare
d’ufficio se sia stato oggetto di espropriazione materiale (DTF 116 Ib
35, 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68, I-1993 no. 53).
4.2. L’espropriazione materiale si avvera per effetto di un divieto o di una
restrizione particolarmente grave dell’uso attuale o del prevedibile uso futuro
di un fondo tale da minare le facoltà essenziali derivanti dal diritto proprietà, specie quella di edificare. Anche una restrizione
secondaria può costituire espropriazione materiale quando coinvolga una cerchia
ristretta di proprietari o ne colpisca uno solo in maniera tale che, fosse loro
negato un indennizzo, sarebbero costretti a sopportare un sacrificio eccessivo
ed incompatibile con il principio della parità di trattamento. Nell’una e
nell’altra ipotesi è dato luogo ad indennizzo a condizione che l’atto limitativo
sia definitivo e che, al momento della sua adozione, l’area colpita fosse
edificabile o quantomeno potesse esserlo nell’immediato futuro. In altre parole
è necessario che l’instaurazione del vincolo precluda al proprietario una
concreta possibilità di miglior uso del fondo (Riva, op. cit., no.
123-134; DTF 131 II 151 c. 2.1, 728 c. 2 e rinvii; RtiD II-2008
no. 55 c. 4.2).
4.3. Nel primo PR di __________, approvato il 30.5.1978, la zona edificabile in località __________
era circoscritta ad una fascia tra la strada cantonale ed il sottostante
sentiero. A valle di quest’ultimo già allora il piano istituiva un’ampia zona
AP-EP nella quale era incluso anche il mapp. no. 185 nel suo stato originario
precedente la procedura di raggruppamento terreni; tutto il resto del territorio
era attribuito alla zona residua ed a quella forestale. Con la revisione del PR
approvata nel 2000, la zona edificabile è stata leggermente ampliata
mantenendo, tuttavia, quale limite meridionale massimo il sentiero; l’area AP-EP
è stata ridotta ad una parte soltanto del mapp. no. 185 ed il comprensorio circostante
è rimasto inedificabile e boschivo.
Il PR frutto della revisione è il primo piano di utilizzazione conforme ai
precetti della Legge sulla pianificazione del territorio (LPT) entrata in
vigore il 1°.1.1980. Di conseguenza l’esclusione della particella dalla zona
edificabile, rispettivamente l’apposizione del vincolo, configurano una
cosiddetta non-attribuzione (DTF 122 II 326 c. 4c, 131 II 728 c. 2.3; RDAT
I-2001 no. 49 c. 2a) che di principio non attua i presupposti di un’espropriazione materiale e quindi
non dà luogo a risarcimento. Solo eccezionalmente un tale provvedimento può
avere effetti analoghi ad un’espropriazione, e cioè quando la situazione del
fondo ne avrebbe consigliato l’assegnazione ad una zona edificabile. Questo
potrebbe essere il caso qualora (cumulativamente) il fondo fosse edificabile o
quanto meno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, fosse
compreso nel perimetro di un piano generale delle canalizzazioni conforme alla
legge (PGC o PGS) ed il proprietario avesse già investito somme considerevoli
in vista della sua urbanizzazione ed edificazione; oppure qualora il fondo
fosse situato in un territorio già largamente edificato; oppure ancora qualora
l’azzonamento favorevole fosse legittimato da motivi riconducibili al principio
della buona fede. E’ in ogni caso necessario che le circostanze concrete
permettano di ritenere che, al momento determinante, il proprietario potesse
contare sul fatto che l’edificazione del suo fondo fosse attuabile con grande
probabilità in un prossimo futuro (Riva, op. cit., no. 146-160; DTF
122 II 326 c. 6a, 125 II 431 c. 4a, 132 II 218 c. 2.2; RDAT II-2002 no. 75
c. 4.2).
4.4. Nella fattispecie in esame non si riscontrano elementi concreti che permettano
di concludere che nel 2000 il mapp. no. 185 si prestasse all’edificazione e
dovesse quindi essere assegnato ad una zona edificabile.
Anzitutto, pur disponendo di un accesso
sufficiente attraverso la strada di servizio, il fondo non era collegato alle
infrastrutture, specie alla canalizzazione per lo scarico dei liquami il cui
collettore principale corre lungo la strada cantonale. Un allacciamento verso
monte, seguendo il tracciato della strada di servizio o eventualmente attraversando
le proprietà private confinanti (previo ottenimento dei necessari diritti di
passo), avrebbe richiesto un impianto di pompaggio e, nel complesso, sarebbe
risultato finanziariamente oneroso. Già colpito da un previgente vincolo di
inedificabilità, il fondo era anche escluso dal perimetro del PGC approvato il 23.5.1977;
situazione che, per quanto possa interessare, è rimasta invariata nel PGS
approvato il 19.11.2007.
Discosta dall’abitato, la particella è da
sempre parte integrante di un territorio
intatto, inedificato ed inedificabile, che ha funzioni indipendenti dalle aree insediate
(cfr. documentazione fotografica). Sotto questo profilo la presenza di
costruzioni lungo la strada cantonale e di un singolo rustico riattato sull’altro
lato della strada di servizio non è decisiva poiché non è sufficiente a
conferire a quella zona lo statuto di comprensorio edificato in larga misura ai
sensi dell’art. 15 let. a LPT (sul concetto DTF 132 II 218 c. 4; RDAT
II-2002 no. 78 c. 3.1). La particella non costituiva neppure un tassello prevedibilmente necessario da destinare all’attività
edilizia privata e da urbanizzare entro quindici anni (art. 15 let. b LPT).
Vero è che, approvando la revisione, il Consiglio di Stato ha dichiarato la
zona edificabile di __________ “chiaramente sovradimensionata” e perciò ne ha verificato
l’estensione escludendo o limitando al minimo gli ampliamenti (cfr. ris. del
Consiglio di Stato dell’11.7.2000 p. 13-14). Un approccio che peraltro rispetta
il principio secondo cui, nel determinare il bisogno di zone edificabili,
occorre anzitutto sfruttare le riserve edilizie all’interno delle zone
edificabili esistenti le quali, se già sovradimensionate, potranno essere
ampliate solo se sussistono motivi imperativi (DTF 136 II 204).
Stando così le cose, il mapp. no. 185 non aveva carattere edilizio e l’espropriata
non poteva seriamente contare né sulla possibilità di edificare il fondo
nell’immediato futuro, né sulla sua attribuzione ad una zona edificabile. E non
risulta che il Comune le abbia mai fornito una qualsiasi garanzia vincolante in
questo senso. In definitiva il nuovo piano di utilizzazione ha semplicemente confermato
l’inedificabilità preesistente del terreno.
In mancanza di concrete aspettative edilizie, è pure da escludere che
l’espropriata abbia subito un sacrificio particolare incompatibile con il
principio della parità di trattamento (RtiD II-2008 no. 55 c. 4.4 e
rinvii).
Pertanto, non avendo mai avuto vocazione edilizia, il mapp. no. 185 non è stato oggetto di espropriazione
materiale.
5.
L’espropriata rivendica
un’indennità di fr. 180.-/200.- il mq poiché è del parere che la proprietà abbia
connotazione di terreno d’attesa e disponga di un potenziale edilizio ancora
tutto da sfruttare in futuro. Come già evidenziato nella sentenza del
28.5.2010, questa tesi non regge. La legislazione pianificatoria cantonale non
conosce il concetto di zona di attesa ma, semmai, quello di zona senza
destinazione specifica (art. 28 cpv. 2 let. n LALPT) nell’accezione di zona di riserva
ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 LPT; quest’ultima è di natura transitoria ed in
sostanza è intesa a permettere all’autorità pianificatoria di differire la sua
decisione nell’attesa di togliere ogni eventuale dubbio in merito allo statuto
definitivo di una determinata area (RtiD II-2005 no. 15 c. 6.8.1). La
natura provvisoria e lo scopo stesso di questa zona, uniti all’obbligo di
pianificare (art. 2 cpv. 1 LPT), fanno sì che essa rappresenti l’eccezione e
possa entrare in linea di conto soltanto se, al momento dell’adozione del PR,
l’assetto finale di una determinata area non sia ancora definibile in ragione
di incertezze fondate dal profilo pianificatorio (RtiD I-2007 no. 24 c.
3.2 e rinvii). Questo non è certamente il caso per la proprietà __________ alla
quale, nel 2000, è stato conferito un assetto chiaro e definitivo. Non solo
l’accertato sovradimensionamento del PR ed i limiti del PGS escludono che nella
località __________ la zona edificabile possa essere ampliata, ma per di più il
Comune ha espressamente scartato l’eventualità che il mapp. no. 185 divenga edificabile nei prossimi cinquant’anni
(cfr. verbale 15.4.2010). Con il risultato che la possibilità di miglior uso vantata
dall’espropriata è del tutto priva di fondamento, ed inadeguata appare di
conseguenza anche l’indennità pretesa.
Assodato il carattere inedificabile del terreno, l’estimo non può che ispirarsi
ai prezzi liberamente pattuiti nel contesto di transazioni immobiliari
riguardanti terreni siti al di fuori della zona edificabile. L’indennità è
stimata con valuta attuale ritenuto che il recente consenso all’anticipata immissione in possesso precede di poco l’emissione
del presente giudizio (art. 19 Lespr). L’indagine, esperita come d’uso presso
l’Ufficio dei registri, copre tutte le transazioni stipulate dopo il 2003 che
possono essere così suddivise:
zone circostanti l’abitato di __________
- fr. 1.36 il mq per il mapp. no. 418 di mq 2902, loc. __________ (iscr. a RF il 22.8.2003 al d.g. 115-S). Il fondo comprende una superficie boschiva di mq 1996;
- fr. 10.50 il mq per una quota di ½ della proprietà ai mapp. no. 447 e 453 di complessivi mq 6667, loc. __________ (iscr. a RF il 10.11.2003 al d.g. 141-S). La proprietà comprende un rustico ed un diroccato nonché una superficie boschiva di mq 2907;
- fr. 3.84 il mq per il mapp. no. 504 di mq 590, loc. __________ (iscr. a RF il 21.11.2003 al d.g. 146-S);
- fr. 6.92 il mq per il mapp. no. 430 di mq 13020, loc. __________ (iscr. a RF il 27.1.2005 al d.g. 11-S). La proprietà comprende un rustico ed una superficie boschiva di mq 6371;
- fr. 47.37 il mq per il mapp. no. 10 di
mq 95, loc. __________ (iscr. a RF l’11.8.2006 al d.g. 68);
zona verso il Comune di __________
- fr. 4.- il mq per il mapp. no. 139 di
mq 10762, loc. __________ (iscr. a RF il 4.8.2006 al d.g. 66-S). La proprietà
comprende una cascina e una stalla, nonché una superficie boschiva di mq 6295;
zone verso il Comune di __________
- fr. 2.82 il mq per il mapp. no. 835 di mq 25447, loc. __________ (iscr. a RF il 24.2.2005 al d.g. 38-S). Il fondo è costituito per mq 20431 da superficie boschiva;
- fr. 3.- il mq per il mapp. no. 896 di mq 8320, loc. __________ (iscr. a RF il 17.10.2007 al d.g. 120-S). La proprietà comprende un diroccato ed una superficie boschiva di mq 5833;
- fr. 0.61 il mq per il mapp. no. 837 di mq 5719, loc. __________ (iscr. a RF il 17.7.2008 al d.g. 5505). Il fondo è costituito per mq 5369 da superficie boschiva;
- fr. 44.24 il mq per il mapp. no. 898 di mq 4069, loc. __________ (iscr. a RF il 30.5.2008 al d.g. 57-S). La proprietà comprende un’abitazione ed un deposito, nonché una superficie boschiva di mq 2873;
- fr. 1.97 il mq per il mapp. no. 756 di
mq 1520, loc. __________ (iscr. a RF il 12.3.2008 al d.g. 27-S). Il fondo conta
una superficie boschiva di mq 134;
bassa __________
- fr. 2.20 il mq per il mapp. no. 1151
di mq 20432, loc. __________ (iscr. a RF il 23.5.2006 al d.g. 34). La proprietà
comprende una cascina, una stalla ed un diroccato, nonché una superficie
boschiva di mq 11302;
comprensorio di __________ e dei __________
- fr. 33.11 il mq per i mapp. no. 1022 e 1279 di complessivi mq 5135, loc. __________ (iscr. a RF il 23.7.2004 al d.g. 137). La proprietà comprende due rustici ed un diroccato, nonché una superficie boschiva di mq 2891;
- fr. 2.97 il mq per il mapp. no. 1138 di mq 2785, loc. __________ (iscr. a RF il 6.10.2004 al d.g. 245-S). La proprietà comprende una cascina;
- fr. 5.44 il mq per i mapp. no. 956, 959 e 1268 di complessivi mq 6438, loc. __________ (iscr. a RF l’11.4.2005 al d.g. 60-S). La proprietà comprende due stalle ed un diroccato;
- fr. 10.09 il mq per i mapp. no. 1044 e 1142 di complessivi mq 29720, loc. __________ (iscr. a RF il 23.5.2004 al d.g. 73-S). La proprietà comprende un’abitazione ed un cassinello;
- fr. 179.89 il mq per il mapp. no. 1030 di mq 945, loc. __________ (iscr. a RF il 30.8.2005 al d.g. 127-S). La proprietà comprende una cascina ed un ripostiglio;
- fr. 1.- il mq per il mapp. no. 1074 di mq 545, loc. __________ (iscr. a RF il 30.8.2005 al d.g. 128-S);
- fr. 1.18 il mq per il mapp. no. 1062
di mq 4285, loc. __________ (iscr. a RF il 6.3.2006 al d.g. 13-S);
La località __________ è, tutto sommato, una zona
gradevole e ben esposta che, pur trovandosi oltre i margini dell’abitato di __________,
è facilmente e comodamente accessibile; il paese, i servizi comunali ed i mezzi
pubblici possono essere raggiunti in pochi minuti anche a piedi.
Ciò premesso, ai fini dell’estimo rivestono un’importanza marginale le
compravendite riguardanti terreni che, per situazione, non si prestano ad un
confronto adeguato: si allude, in particolare, ai fondi ubicati in località
montane o comunque ad una certa distanza dal nucleo poiché presentano
caratteristiche diverse, per accessi e posizione, da quelli ubicati nella zona __________;
alcuni sono anche edificati e perciò, essendo comprensivo della costruzione
esistente, il loro prezzo non ha valenza indicativa. Rimangono così alcune
transazioni che interessano le zone circostanti l’abitato con peculiarità
simili alla zona in esame. Tra queste spicca la compravendita del mapp. no. 10 di
cui non può essere tenuto conto: considerato che al proprietario appartengono,
oltre che il fondo confinante, anche altre particelle situate nelle immediate
vicinanze, è assai probabile che il prezzo sia stata influenzato da motivazioni
di natura soggettiva. Per il resto i valori si situano mediamente ben al di
sotto dei 10.- fr. il mq, soglia superata solo per l’acquisto di una quota dei mapp.
no. 447 e 453 sui quali sorgono un rustico ed un diroccato. In realtà la
constatazione che tale importo rappresenti un limite, valicato solo nel caso di
terreni già occupati con costruzioni, può essere estesa all’insieme delle
transazioni elencate, anche a quelle giudicate di secondaria importanza. In
sostanza, alla luce dei dati raccolti, ben difficilmente il valore di un fondo
agricolo a __________ potrebbe oggi superare fr. 10.- il mq. Conclusione che si
giustifica anche in base al fatto che le quotazioni agricole massime di ca. fr.
20.-/30.- il mq sono generalmente riconosciute ai terreni migliori situati in
pianura.
Il mapp. no. 185 è un terreno prativo relativamente ampio e di forma regolare
accessibile su due lati, rispettivamente dalla strada di servizio e da un
sentiero. Potrebbe quindi senz’altro prestarsi all’agricoltura, ad esempio alla
coltivazione della vigna com’è il caso di alcuni fondi soprastanti;
sfruttamento che non è pregiudicato dalle poche rocce affioranti. Pertanto, considerato che il Tribunale non è vincolato
dalle conclusioni delle parti (art. 49 cpv. 1 Lespr) e deve attenersi alle
quotazioni di mercato (TRAM 50.2008.8-11 del 23.2.2009 c.3.3), l’indennità per
l’esproprio formale di mq 400 è fissata in fr. 10.- il mq.
6.
L’occupazione temporanea è un
provvedimento che, in ambito espropriativo, concorre all’attuazione dell’opera
ed è normalmente dettato da necessità di cantiere; concluso l’intervento il
sedime è da restituire ripristinato al proprietario. Esso comporta un’indennità
che è intesa a compensare il danno effettivo per il proprietario derivante
dalla limitazione d’uso provvisoria del bene, salvo che egli renda attendibile
un miglior uso ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 Lespr (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 39; RDAT
1989 no. 76, I-1992 no. 45; DTF 109 Ib 273).
Di regola l’indennità annua riconosciuta
dalla prassi per terreni non edificabili ammonta a fr. 0.05 il mq (TE
22.11.2000 in re S./V., 10.5.2001 in re C./A.).
In concreto l’occupazione temporanea colpisce una superficie prativa di mq 110
per la quale non è ipotizzabile alcun miglior uso rispetto a quello attuale. Di
conseguenza l’indennità di fr. 1.- il mq offerta dal Comune, che è di gran
lunga superiore ai canoni giurisprudenziali e quindi favorevole all’espropriata,
può essere confermata.
7.
L’indennità rivendicata dall’espropriata
per titolo di deprezzamento della porzione residua non può essere accolta poiché
poggia, anch’essa, sulla premessa errata che la part. no. 185 possa essere
edificata in un prossimo futuro.
Secondo la giurisprudenza un terreno è suscettibile di svalutazione quando un’espropriazione parziale
comprometta l’uso ragionevole della porzione rimanente. Un’indennità ai sensi
dell’art. 11 let. b Lespr potrà così essere dovuta qualora il terreno
risultasse ridotto o deformato al punto da non poter più essere sfruttato
razionalmente secondo la sua destinazione, oppure fosse privato di vantaggi che
influiscono sul suo valore (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 181
ss; DTF 129 II 426 c. 3.1.2; RDAT II-1998 no. 27 c. 3.1).
In concreto tali requisiti non sono adempiuti. Infatti l’espropriazione non
preclude l’accesso alla porzione residua del fondo e non pregiudica la
possibilità di sfruttarla in modo ragionevole conformemente alla destinazione
assegnatale dal PR.
8.
Le indennità espropriative sono
completate con gli interessi al saggio usuale a decorrere dal 14.10.2010, data
in cui è stata accordata l’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3
Lespr). Come stabilito dal Tribunale amministrativo federale, il saggio corrisponde
al tasso ipotecario di riferimento nei contratti di locazione che attualmente è
del 3%.
9.
La tassa di giustizia e le spese
sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr.). L’espropriata,
rappresentata da un legale, ha diritto alla rifusione delle ripetibili
commisurate alla consulenza offerta ed alle difficoltà poste dalla vertenza.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia 1. L’ente espropriante verserà all’espropriata le
seguenti indennità in relazione al mapp. no. 185:
- fr. 10.- il mq per l’espropriazione formale di mq 400
- fr. 1.- il mq/annui per l’occupazione temporanea di mq 110
oltre interessi al saggio usuale del 3% a decorrere dal 14.10.2010.
2. La domanda di indennità per titolo di svalutazione della frazione residua è respinta.
3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.-
sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriata
fr. 1'700.- per ripetibili.
4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
5. Intimazione a:
- RA 1
- RA 2
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco