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Incarto n.
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Lugano 25 febbraio 2015 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Claudio Morandi arch. Giancarlo Fumasoli |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sull’istanza di retrocessione presentata da
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ISCE 1 composta da: 1. MIST 1 2. MIST 2 3. MIST 3 4. MIST 4 RA 2
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contro |
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COEP 1 RA 1 |
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relativamente al mapp. no. 570 RFD di __________,
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richiamato l’inc. no. 34/97-168 di questo Tribunale concernente la procedura di espropriazione formale del mapp. no. 570 di __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto ed in diritto
1.1.1. Il mapp. no. 570 di __________ è ubicato sulle
pendici del __________, a monte del nucleo di __________ ed a lato di Via __________.
Il terreno ha una superficie di 3'131 mq ed è censito come coltivo-vignato e
riale.
1.2. Nel piano regolatore (PR) del Comune di __________, approvato il 4.7.1975,
il mapp. no. 570, come tutto il comprensorio circostante, era inserito nella zona
residua. Con il piano successivo (revisione 89), entrato in vigore il
24.11.1993, la particella, che a quell’epoca era di proprietà della comunione
ereditaria ISCE 1, è stata attribuita con altri fondi confinanti alla zona per edifici
e attrezzature di interesse pubblico (EAP) destinata alla realizzazione di un
parco pubblico, il parco __________. I proprietari hanno contestato il vincolo
pianificatorio ma il loro ricorso, giudicato tardivo ed infondato nel merito, è
stato respinto in ultima istanza dal Tribunale federale con sentenza del
14.7.1995.
Al fine di realizzare il parco pubblico il Comune di __________ ha poi
acquistato, in esito a trattative private, i mapp. no. 569, 935, 595, 602 e
568, tutti interessati dal medesimo progetto pianificatorio. Vista
l’impossibilità di raggiungere un accordo con gli ISCE 1, nel 1997 il Comune ha
promosso la procedura di espropriazione formale dell’intera part. no. 570 offrendo
un indennizzo di fr. 123'000.-. Con sentenza del 19.11.2001 il Tribunale di
espropriazione, appurato che la particella non era stata oggetto di
espropriazione materiale, ha riconosciuto ai proprietari un’indennità di fr.
123'000.- per l’espropriazione formale del terreno oltre che di fr. 5’000.- per
la perdita di due box e un capanno presenti sul fondo (TE inc. no. 34/97-168). Tale
decisione, impugnata dagli espropriati, è stata confermata dal Tribunale
cantonale amministrativo con sentenza del 19.6.2002 (TRAM inc. no.
50.2001.00024) e dal Tribunale federale con sentenza del 12.12.2002 (TF inc.
no. 1A.160/2002-1P.384/2002).
1.3. Nell’ottobre del 2003 è intervenuta l’aggregazione dei Comuni di __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________
e __________ nel nuovo Comune di __________ (cfr. relativo decreto legislativo
dell’8.10.2003, estratto FU __________ del __________).
Con risoluzione del 7.2.2006 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione
del PR del Comune di __________ per la sezione __________ confermando il
vincolo EAP per la realizzazione del parco. Contestualmente ha inoltre sospeso
l’approvazione in ordine all’estensione del vincolo ad altre particelle, situate
a valle del mapp. no. 570, in attesa di una proposta di compensazione agricola da
parte del Comune (cfr. ris. cit., p. 25-26 e 33-34, allegato 3).
2.Con istanza del 1°.4.2009 MIST 1, MIST 2, MIST 3 e MIST
4, quali componenti la comunione ereditaria ISCE 1, hanno convenuto in causa il
Comune di __________ dinanzi a questo Tribunale postulando la retrocessione del
mapp. no. 570 contro restituzione dell’indennità a suo tempo incassata, dedotti
il valore del box, nel frattempo demolito e non più rimborsabile, un’indennità
di deprezzamento per il sedime, il mancato interesse maturato tra il 3.2.2003 e
il 19.11.2003, nonché le spese e le ripetibili sostenute nella procedura
espropriativa. Gli istanti fondano la domanda sull’art. 61 cpv. 1 let. a) e c) Lespr,
e sostengono che la particella è stata adibita a tutto fuorché a parco comunale
e zona di partenza dei tracciati pedonali della collina, come previsto nel PR.
Con risposta del 1°.7.2009 il Comune di __________ ha chiesto la verifica
preliminare della legittimazione attiva degli istanti e contestato nel merito
l’istanza di retrocessione, non essendone adempiuti i presupposti.
L’udienza di conciliazione si è svolta l’8.10.2009 con esito infruttuoso,
seguita da un sopralluogo il successivo 25.2.2010. Conclusa l’istruttoria, al
dibattimento finale del 2.9.2010 le parti hanno confermato le rispettive
posizioni.
3.A norma dell’art. 38 cpv. 1 let. c Lespr le domande di
retrocessione e le richieste relative sono decise dal Presidente del Tribunale
di espropriazione. Nella fattispecie il Presidente ha ritenuto di sostituire la
propria competenza con quella del collegio giudicante, come ammesso dall’art.
38 cpv. 2 Lespr.
4.Preliminarmente dev’essere verificata la
legittimazione attiva degli istanti. La retrocessione
del diritto espropriato
può essere chiesta dall’espropriato o dai suoi eredi (art. 62 cpv. 1 Lespr). Il diritto di retrocessione è personale e
non può essere ceduto mediante contratto tra vivi (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 103, no. 1, Grisel,
Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 761; Catenazzi, Rinuncia
a un vincolo pianificatorio e retrocessione del bene espropriato, in Il Ticino
e il diritto, CFPG, p. 225).
Se il diritto di
retrocessione appartiene ad una comunione ereditaria, in quanto proprietaria
del diritto espropriato nell’ambito della pregressa procedura di
espropriazione, gli eredi devono
agire congiuntamente per ottenere la restituzione del fondo. In effetti, legalmente concepita come il complesso degli eredi che
dispone in comune della proprietà di tutti i beni della successione (art. 602
cpv. 2 CC), la comunione ereditaria non ha personalità giuridica e quindi non
ha neppure capacità di parte, né capacità processuale (in proposito: DTF
125 III 129, RDAT II-1995 n. 56 e rif.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
ad art. 38, n. 16 e ad art. 41, n. 4; Olgiati, Le norme generali per il
procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, pag. 34). Solo i singoli
eredi in litisconsorzio fruiscono della legittimazione attiva e passiva. La comunione
ereditaria non può pertanto agire ed essere convenuta in giudizio senza debita
indicazione dei suoi membri, neppure davanti alle autorità e giurisdizioni
amministrative (Bovay, Procédure administrative, p. 145; DTF 116
Ib 447 c. 2a).
All’epoca dell’espropriazione
formale, il mapp. no. 570 era di proprietà della comunione ereditaria ISCE 1
composta da __________, MIST 1, MIST 4, __________, MIST 2 e MIST 3 (cfr. certificati ereditari del fu __________
del 16.1.1992 e fu __________ del 29.8.1996). Nel frattempo sono deceduti __________
(il 3.3.2005), madre di MIST 1 e MIST 4, e __________ (il 29.12.2008) padre di MIST
2 e MIST 3. Di conseguenza i rimanenti membri della comunione ereditaria, qui
istanti, sono legittimati a far valere la domanda di retrocessione.
5.La retrocessione presuppone imperativamente una
pregressa procedura di espropriazione formale (TRAM 50.2005.30 del
19.9.2006 confermata da TF 1P.723/2006 del 27.7.2007; RtiD
II-2011 no. 25). Tale condizione è pacificamente adempiuta avendo il Comune
acquisito la proprietà del mapp. no. 570 in esito ad una procedura di espropriazione formale conclusasi mediante sentenza (cfr. consid. 1.2).
6.6.1. A norma dell’art. 61 cpv. 1 let. a Lespr,
l’espropriato che non vi abbia rinunciato per iscritto, può pretendere la
retrocessione di un diritto precedentemente espropriato, previo rimborso
dell’indennità ricevuta e di un’eventuale indennità di deprezzamento, quando,
decorso il termine di 5 anni dall’acquisto, il diritto in questione non sia
stato utilizzato allo scopo previsto. E’ quanto pretendono gli istanti secondo
i quali il Comune non ha intrapreso alcunché per realizzare il parco __________:
lo spazio non è stato attrezzato né arredato e neppure dotato di sentieri; i
contenuti naturalistici e paesaggistici sono ancora quelli esistenti al momento
dell’esproprio e la manutenzione effettuata è limitata a misure di mantenimento
e taglio del bosco necessari ad evitare un rimboschimento della zona.
6.2. Il diritto di chiedere la retrocessione giusta l’art. 61 cpv. 1 let. a
Lespr si prescrive entro 1 anno dal verificarsi del fatto che dà luogo al
diritto stesso (art. 66 cpv. 1 Lespr). In concreto il Comune ha acquisito il
mapp. no. 570 in data 28.2.2003 con il pagamento dell’indennità espropriativa (cfr.
doc. 7; art. 56 cpv. 1 Lespr) ma ha potuto disporne solo a partire dal 3.4.2003
data dell’iscrizione del trapasso di proprietà nel RF (art. 656 cpv. 2 CC). Il
diritto di chiedere la retrocessione del fondo siccome non utilizzato allo
scopo previsto dal PR è sorto al più tardi il 3.4.2008. Posto che gli eredi hanno
avanzato la pretesa con istanza del 1°.4.2009, ossia entro l’anno successivo,
l’azione è da ritenersi tempestiva.
6.3. La zona EAP in esame è stata istituita al fine di salvaguardare un’area specifica
non urbanizzata da destinare alla collettività per scopi ricreativi (cfr. ris.
del Consiglio di Stato del 24.11.1993 p. 51, 50). In quest’ottica la creazione
di un parco pubblico che, come il parco __________, è ubicato in collina, ai
margini dell’abitato e del bosco, non richiede necessariamente la dotazione di
attrezzature o arredi particolari come potrebbe essere il caso per un parco
cittadino. Trattandosi di un settore con elevato valore naturalistico (cfr.
accertamento botanico e naturalistico Parco __________ del luglio 2009) – del
quale il mapp. no. 570 è parte integrante e costituisce l’accesso ideale – il duplice
obiettivo di proteggerne e conservarne gli interessi paesaggistici e di
consentire al pubblico di usufruirne può essere raggiunto ottimizzando,
attraverso interventi minimi, la sua funzione di zona di svago e valorizzandone
le caratteristiche naturalistiche.
L’area non coperta da vegetazione boschiva del mapp. no. 570, e dei fondi
confinanti costituenti il parco, si presenta terrazzata e prativa. Dopo
l’acquisizione dei terreni il Comune ha provveduto con regolarità alla
manutenzione corrente, segnatamente alla pulizia, allo sfalcio dell’erba e al
taglio della vegetazione (doc. 6), di modo che la superficie si presenta
curata. Inoltre sono stati posati alcuni singoli ceppi sparsi e cataste di
legna che rappresentano altrettanti elementi di arredo ottenuti sfruttando materiali
naturali (cfr. verbale di sopralluogo del 25.2.2010; doc. 13, documentazione fotografica
del marzo 2010). Tutto ciò rientra nel concetto di realizzazione e gestione del
parco pubblico conformemente allo scopo prefissato nel PR e per il quale è
avvenuta l’espropriazione. Il fatto che non si intravvedano sentieri all’interno
del parco non è decisivo poiché non incide né sulla funzione del sedime né sulla
sua fruibilità ai fini dello svago ritenuto che dispone di un accesso libero e
diretto garantito da Via __________. Il parco è raggiungibile inoltre da un
sentiero pedonale comunale (mapp. no. 586; cfr. doc. 12, piano del geometra del
26.2.2010) che ha inizio a valle dalla Via __________, una diramazione del Via __________,
corre lungo il confine ovest dei mapp. no. 570 e 587, e prosegue quindi verso
monte su sedimi privati (mapp. no. 602, 935, 596 ed oltre) garantito da un
onere di passo pubblico a favore del Comune. Quest’ultimo valuterà la
possibilità di completare la segnaletica nell’ambito della rete dei sentieri
(cfr. risposta p. 4). Ciò considerato si può affermate che il mapp. no. 570 è
stato utilizzato conformemente allo scopo previsto, e di conseguenza, per
quanto fondata sull’art. 61 cpv. 1 let. a Lespr, la domanda di retrocessione è
priva di consistenza.
7.7.1. Gli istanti si avvalgono, inoltre, dell’art. 61
cpv. 1 let. c Lespr, norma secondo la quale l’espropriato può pretendere la
retrocessione quando il diritto espropriato venga alienato o adibito ad uno
scopo diverso da quello per cui l’espropriazione è stata concessa. Essi
affermano che i sedimi, e la part. no. 570 in particolare, sono stati adibiti a parcheggio, discarica (abusiva o presunta tale) e deposito di materiali di
scarico contrariamente alla destinazione prevista. A loro avviso, tenuto conto
di tale utilizzo effettivo, è logico presumere che sarà facile realizzare sul
medesimo sedime dei nuovi parcheggi in luogo del parco pubblico, come peraltro
già confermato dalla variante di PR pubblicata nel 2010, che prevede la
realizzazione di 6 parcheggi sul mapp. no. 570.
7.2. L’azione di cui all’art. 61 cpv. 1 let. c Lespr si prescrive entro 1 anno
dal momento in cui l’avente diritto ne ha avuto conoscenza, e in ogni caso in 5
anni dall’alienazione o dalla diversa destinazione (art. 66 cpv. 2 Lespr). In
concreto i termini sono rispettati ritenuto che gli usi non conformi di cui si
dolgono gli istanti risalgono all’incirca agli anni tra il 2004 e il 2009 (cfr.
doc. G, documentazione fotografica).
7.3. La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la
retrocessione sia ammissibile soltanto quando lo scopo dell’esproprio venga completamente
eluso; in tal caso non occorre che la diversa destinazione sia già stata
concretamente determinata o che addirittura abbia avuto inizio: basta che
risulti chiaramente che lo scopo iniziale è stato definitivamente abbandonato (DTF
120 Ib 496 c. 6b). Non vi è spazio invece per la retrocessione qualora
subentrasse un uso diverso aggiuntivo allo scopo primario, oppure qualora l’uso
previsto fosse stato effettivamente attuato. La retrocessione va pure negata
qualora vi ostassero interessi pubblici preponderanti, ed in particolare se il
cambiamento di destinazione avvenisse per uno scopo che pure legittima
l’espropriazione (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 102 no. 17 e 18; Wiederkehr,
Die Expropriationsentschädigung, 1966, p. 221; Grisel, op. cit., p. 761;
DTF 87 I 96; RDAT 1990 no. 69).
Il Comune non ha mai manifestato l’intenzione di alienare il mapp. no. 570 o di
disporne diversamente. Anzi, oltre a confermare il vincolo in sede di revisione
del PR, esso ha adottato, come visto sopra, i provvedimenti atti a concretizzare
la destinazione prevista ed ai fini della quale il fondo è stato espropriato. Gli
eventi di cui riferiscono gli istanti non sono atti a dimostrare il contrario
anche perché vanno contestualizzati. Il mapp. no. 570 è sì servito per il
deposito di materiale di scavo e macchinari, tuttavia, come si evince dalla
documentazione fotografica versata agli atti, lo spazio utilizzato è
circoscritto all’angolo sud-est del terreno, in corrispondenza della curva di
Via __________. Inoltre si è trattato di un deposito a carattere temporaneo
dettato sia dalle esigenze del cantiere aperto per l’edificazione del
prospiciente mapp. no. 563, ed a tal fine espressamente autorizzato (cfr. doc.
4, 5, 9, 10), sia dalla necessità di erigere un muro di sostegno in seguito ad
un franamento avvenuto nel 2010 (cfr. scatti fotografici del 13.5.2010). Tali
particolari circostanze non permettono certamente di ritenere che lo scopo
dell’espropriazione sia stato disatteso. Né il posteggio abusivo di qualche
veicolo, su quello stesso sedime, dimostra che il Comune intende adibirlo a parcheggio,
e tanto meno una tale intenzione risulta dagli atti pianificatori. I 6 posteggi
menzionati dagli istanti sono già stati realizzati ma sul vicino mapp. no. 589,
di proprietà comunale, sulla base di un vincolo sancito nel PR del 1993 e
ripreso nel piano del 2006 (P6). La variante di PR pubblicata nel 2010 (cfr.
Doc. T), che nel frattempo è stata approvata dal Consiglio di Stato con
risoluzione no. 2554 del 3.5.2011, non prevede affatto la realizzazione di
posteggi sul mapp. no. 570 bensì unicamente la formazione di una piazzola di
scambio per consentire e facilitare l’incrocio di due autovetture su Via __________
(cfr. ris. cit. p. 19). Di conseguenza anche sotto questo profilo l’istanza si
rivela infondata.
8.Di norma nei procedimenti di espropriazione formale, nei
quali il privato è coinvolto suo malgrado, le spese processuali sono a carico
dell’ente espropriante, tenuto inoltre a rifondere all’espropriato un’equa
indennità per ripetibili (art. 73 cpv. 1 Lespr).
Tale principio non si applica alle procedure di retrocessione poiché il
privato, agendo spontaneamente, si assume tutti i rischi del contenzioso, anche
quelli inerenti le spese di giudizio come in qualsiasi altra procedura
amministrativa (RDAT I-1994 no. 48; TRAM 50.2001.00016-19 del
17.12.2001). Vale pertanto la regola generale secondo cui le spese processuali
sono addebitate o ripartite a seconda della soccombenza delle parti (art. 70
Lespr, art. 47 e 49 nuova LPAmm). In concreto, visto l’esito dell’istanza, le
spese sono poste a carico degli istanti in solido in quanto soccombenti. Per lo
stesso motivo non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971
dichiara
e pronuncia 1. L’istanza di retrocessione è respinta.
2. La tassa di giustizia in fr. 1’450.- e le spese in fr. 50.- sono a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco
Distinta delle spese
Tassa di giustizia fr. 1’450.—
Spese diverse fr. 50.—
Totale fr. 1’500.—
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