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Incarto n.
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Lugano 7 giugno 2010 |
Sentenza In nome |
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Il Presidente supplente del Tribunale di espropriazione |
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Composto dal Presidente supplente avv. Stefano Camponovo
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e dai membri |
arch. Giancarlo Fumasoli ing. Luciano Sulmoni |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
Sedente per statuire sulla richiesta di indennità per espropriazione materiale presentata con istanza del 6 maggio 2009 da
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ISES 1 rappr. dall’ RA 1
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contro |
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COES 1 rappr. dal RA 2
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relativamente al mapp. n. 696 RFD di __________ (limitatamente alla superficie di mq. 1'139);
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
ritenuto, in fatto
1.ISES
1 è proprietario del fondo n. 696 RFD __________, attualmente così censito:
mq 245 piazzale
mq 1'139 giardino
mq 335 incolto
mq 626 Fabbricato abitativo
2.Il
mappale, nella sua porzione a nord-est (a confine con la via __________) è per
una parte (vicina al __________) pianeggiante e prativo, in seguito presenta
una pendenza abbastanza accentuata che porta alla stradina di entrata
all’autorimessa dell’edificio su di esso (PPP) sito, ed è - successivamente a
detta stradina – nuovamente prativo e in leggera pendenza (discendente verso la
via __________).
Anche la parte pianeggiante limitrofa al __________, verso la via __________,
presenta una scarpata di alcuni metri, parzialmente attenuata dai muri che già
sussistono lungo la medesima via in prossimità dell’inizio della stradina di
accesso all’autorimessa.
Il fondo si trova in un comparto a vocazione prettamente residenziale ed è
praticamente integralmente urbanizzato (fatta salva una superficie rilevante
sull’altro lato del __________, pure prativa).
L’intero mappale è sito in zona tranquilla.
3.Con
risoluzione governativa n. 1215 del 25 febbraio 1976, approvante il Piano
Regolatore (PR) di __________, il suddetto mappale era stato incluso in zona
Nucleo Vecchio (NV) nella sua parte superiore ed in zona residenziale
semi-intensiva (R3), in quella inferiore.
La zona R3 era così regolata nell’art. 34 delle NAPR allora in vigore:
<<La zona residenziale semi-intensiva comprende tutta la zona segnata
sul piano con colore rosa.
È permessa la costruzione di abitazioni, attività commerciali, come negozi,
uffici, locali ed esercizi pubblici, sale di riunioni e di spettacolo,
attrezzature per lo sport e lo svago, aziende artigianali non moleste.
Valgono le seguenti disposizioni:
- l’indice di sfruttamento massimo è lo 0.5;
- l’indice di occupazione massimo è del 30%;
- il numero massimo dei piano abitabili è di 3, compreso il piano terreno;
- l’altezza massima dei fabbricati è di ml. 10.00;
- l’altezza massima al colmo è di m. 12.00;
- le distanze da confine sono quelle previste dall’art. 15>>.
4.Con
risoluzione n. 4207 del 27 agosto 1997, il Consiglio di Stato ha approvato il
nuovo PR di __________. Il mappale n. 696 è stato inserito integralmente in
zona Nucleo vecchio (NV), con grado di sensibilità al rumore II (v. art. 37
NAPR).
Il relativo art. 37 NAPR così recitava:
<< 1. Nella zona NV (zona
nucleo villaggio, indicata con colore giallo) comprendente i nuclei di __________
e di __________, devono essere salvaguardati i valori architettonici e
ambientali tradizionali.
2. Ogni progettazione dovrà uniformarsi
ai seguenti criteri:
a) ogni intervento dovrà essere fondato su criteri conservativi nel rispetto delle caratteristiche ambientali
b) riattazioni e trasformazioni dovranno essere contenute nei limiti delle volumetrie e delle tipologie esistenti
c)
non sono concesse
demolizioni ed eccezione di quelle giustificate da motivi di sicurezza.
3. In particolare valgono le
seguenti disposizioni:
a) Materiali:
- devono essere mantenuti i materiali
originali. Non è ammesso l’uso di calcestruzzo a vista o bocciardato,
all’esterno delle costruzioni, come pure l’uso di altri materiali in contrasto
con quelli originali.
b) Tetto a falde:
- copertura in coppi o simili
- la pendenza del tetto se modificata dovrà adeguarsi a quella dei tetti circostanti
- innalzamenti possono essere concessi per un massimo di ml 0.80. Eventuali deroghe, finalizzate ad ottenere una conformità con le coperture adiacenti possono essere concesse dal Municipio e non devono essere in contrasto con la cifra no. 2 del presente articolo
- non sono ammesse aperture nelle falde del tetto finalizzate all’ottenimento di terrazze
-
non è ammesso in nessun caso
il tetto piano.
c) Aperture:
- le aperture devono rispettare i moduli seguenti 80/90 cm – 140/170 cm
- per i casi particolari possono essere adottati moduli proporzionali a quelli menzionati
- si dovrà tendere all’allineamento in verticale delle aperture
-
le aperture possono essere
munite di gelosie in legno o metallo termolaccato; non permesse in nessun caso
chiusure con avvolgibili o simili.
d) Balconi:
- ripristino della struttura e materiali originali
- parapetti a ringhiera metallica con aste verticali a disegno semplice
-
non sono permessi in nessun
caso balconi in cemento armato.
e) Loggiati:
- devono essere salvaguardati e ripristinati nella loro struttura e materiali originali
-
possono venir chiusi da
vetrate a condizione che lo spazio del loggiato non venga diviso da muri
interni, la vetrata deve chiudere il loggiato su tutto lo sviluppo delle
aperture e deve essere applicata sul filo interno delle colonne, pilastri e
facciata.
f) Porticati:
- devono essere salvaguardati e ripristinati nella struttura e materiali originali
-
possono venir chiusi da
vetrate a condizione che lo spazio del porticato non venga diviso da muri
interni, la vetrata deve chiudere il porticato su tutto lo sviluppo delle
aperture e deve essere applicata sul filo interno delle colonne, pilastri e
facciata.
g) Portici d’entrata, corti, spazi verdi:
- i portici d’entrata, le corti e gli spazi verdi, devono essere salvaguardati
- non sono ammesse costruzioni all’interno degli stessi
- la pavimentazione deve rispettare i materiali originali
-
non è ammessa la formazione di
garage chiusi all’interno delle costruzioni.
h) Portoni d’entrata:
- devono essere salvaguardati nelle
misure originali. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Municipio.
i) Muri di cinta:
- la demolizione dei muri
tradizionali che definiscono le piazze, le strade, le corti e i giardini è
vietata.
l) Intonaci, tinteggiature:
- è obbligatorio l’uso dell’intonaco civile e del tinteggio al minerale, granulometria della stabilitura non superiore a 1 mm
- sono in ogni caso esclusi gli intonaci plastici e il tinteggio a dispersione
- i colori delle facciate devono riprendere le tracce di colore ancora reperibili sul vecchio intonaco, in ogni caso non è permesso il colore bianco
-
davanzali e soglie in pietra
naturale
4.
Per l’ottenimento della
licenza edilizia, ai documenti richiesti per la domanda di costruzione, devono
essere allegati:
- il rilievo in scala 1:50 dello stato di fatto comprendente piante, prospetti e sezioni con misure e quote; nei prospetti sono indicate le quote a filo terreno, alla gronda, al colmo e quelle delle facciate contigue
- la documentazione fotografica della intera costruzione
-
nel progetto, in scala 1:50,
devono essere indicate in colore giallo le demolizioni e in colore rosso le
nuove costruzioni.
5.
Le presenti norme sono
applicabili fino all’entrata in vigore del Piano Particolareggiato della zona
NV.>>
5.Con
risoluzione governativa n. 4627 del 1. ottobre 2002, il mappale in questione è
stato inserito in zona NV, soggetta però a Piano Particolareggiato (PPN).
L’art. 46 NAPR recita ora in effetti:
<< 1. La zona NV(zona nucleo villaggio, indicata con colore giallo chiaro e comprendente i nuclei di __________,
__________ e __________) è destinata principalmente all’abitazione.
Attività economiche e commerciali sono permesse purché compatibili con la
vocazione residenziale.
2.
Al fine di non
compromettere la formulazione e la successiva concretizzazione di nuovi
obiettivi pianificatori nell’ambito dell’elaborazione del Piano
Particolareggiato, sino all’introduzione di quest’ultimo saranno in vigore le
presenti disposizioni semplicemente mirate alla salvaguardia dei valori
architettonici ed ambientali tradizionali.
Ogni progettazione dovrà quindi uniformarsi ai seguenti criteri:
a)
ogni intervento dovrà
essere fondato su criteri conservativi nel rispetto delle caratteristiche
ambientali
b)
riattazioni e
trasformazioni dovranno essere contenute nei limiti delle volumetrie e delle
tipologie esistenti
c)
non sono concesse
demolizioni ad eccezione di quelle giustificate da motivi di sicurezza.
3.
In particolare valgono le
seguenti disposizioni:
a) Materiali:
- Devono essere mantenuti i materiali originali. Non è
ammesso l’uso di calcestruzzo a vista o bocciardato, all’esterno delle
costruzioni, come pure l’uso di altri materiali in contrasto con il cpv. 2 del
presente articolo.
b) Tetto a falde:
- Coperture in coppi o tegole, colore rosso.
- La partenza del tetto se modificata dovrà adeguarsi a quella dei tetti circostanti.
- Innalzamenti possono essere concessi, solo se giustificati, per un massimo di ml 0.80. Eventuali deroghe, finalizzate ad ottenere una conformità con le coperture adiacenti, possono essere concesse dal Municipio e non devono essere in contrasto con il cpv. 2 del presente articolo.
- Non sono ammesse aperture nelle falde del tetto finalizzate all’ottenimento di terrazze.
-
Non è ammesso in nessun caso
il tetto piano.
c) Aperture:
- Le aperture devono rispettare i moduli seguenti 80/90 cm – 140/170 cm.
- Per i casi particolari possono essere adottati moduli proporzionali a quelli menzionati.
- Si dovrà tendere all’allineamento in verticale delle aperture.
- Le aperture possono essere munite di gelosie in legno o metallo termolaccato; non permesse in nessun caso chiusure con avvolgibili o simili.
d) Balconi:
- Ripristino della struttura e materiali originali.
- Parapetti a ringhiera metallica con aste verticali a disegno semplice.
-
Non sono permessi in nessun
caso balconi in cemento armato a vista.
e) Loggiati:
- Devono essere salvaguardati e ripristinati nella loro struttura e materiali originali.
-
Possono venir chiusi da
vetrate a condizione che lo spazio del loggiato non venga diviso da muri
interni, la vetrata deve chiudere il loggiato su tutto lo sviluppo delle
aperture e deve essere applicata sul filo interno delle colonne, pilastri e
facciata.
f) Porticati:
- Devono essere salvaguardati e ripristinati nella struttura e materiali originali.
-
Possono venir chiusi da
vetrate a condizione che lo spazio del porticato non venga diviso da muri
interni, la vetrata deve chiudere il porticato su tutto lo sviluppo delle
aperture e deve essere applicata sul filo interno delle colonne, pilastri e
facciata.
g) Portici d’entrata, corti, spazi verdi:
- I portici d’entrata, le corti e gli spazi verdi, devono essere salvaguardati.
- Non sono ammesse costruzioni all’interno degli stessi.
- La pavimentazione deve rispettare i materiali originali.
-
Non è ammessa la formazione di
garages chiusi all’interno delle costruzioni.
h) Portoni d’entrata:
- Devono essere salvaguardati nelle misure originali. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Municipio.
i) Muri di cinta:
- La demolizione dei muri
tradizionali che definiscono le piazze, le strade, le corti ed i giardini è
vietata.
j) Intonaci, tinteggiature:
- È obbligatorio l’uso dell’intonaco civile e del tinteggio al minerale, granulometria della stabilitura non superiore a 1 mm.
- Sono in ogni caso esclusi gli intonaci plastici e il tinteggio a dispersione.
- I colori delle facciate devono riprendere le tracce di colore ancora reperibili sul vecchio intonaco, in ogni caso non è permesso il colore bianco.
-
Davanzali e soglie in pietra
naturale.
4.
Per l’ottenimento della
licenza edilizia, ai documenti richiesti per la domanda di costruzione, devono
essere allegati:
- Il rilievo in scala 1:50 dello stato di fatto comprendente piante, prospetti e sezioni con misure e quote; nei prospetti sono indicate le quote a filo terreno, alla gronda, al colmo e quelle delle facciate contigue.
- La documentazione fotografica dell’intera costruzione.
-
Nel progetto, in scala 1:50,
devono essere indicate in colore giallo le demolizioni e in colore rosso le
nuove costruzioni.
5.
Le presenti norme sono
applicabili fino all’entrata in vigore del Piano Particolareggiato della zona
NV.>>
6.Con
decisione n. 6696 del 23 dicembre 2008, il Consiglio di Stato ha approvato il
Piano Particolareggiato dei Nuclei di __________ (PPN), preannunciato dall’art.
46 cpv. 2 NAPR sopra citato.
Il mappale in oggetto è stato attribuito per la sua parte superiore al
cosiddetto Settore di Risanamento (SR), disciplinato dagli artt. 17-20 NAPPN.
Per la parte inferiore invece, e meglio una fascia di 20 ml dalla via __________,
esso è stato attribuito alla “Fascia di protezione” prevista all’art. 23 NAPPN,
che recita:
<<Il Piano normativo indica graficamente le fasce di protezione del
nucleo di __________ – paese.
Entro tali fasce è permesso il mantenimento ed il potenziamento della
vegetazione, degli orti e dei giardini esistenti, nonché lo sfruttamento
agricolo (escluse le coltivazioni in serra).
È permessa la sola costruzione di piccoli manufatti effimeri.
È obbligatoria la manutenzione regolare delle aree comprese in queste fasce>>.
7.Con
atto notarile del 13 marzo 2006 (doc. C), iscritto a Registro fondiario il 10
aprile 2006, i comproprietari del fondo part. 696 RFD __________ hanno deciso
di rinunciare all’edificazione di due blocchi di edificio (“B” e “C”), già
intavolati a RF quali “PPP prima della riattazione” e previsti sulla parte
inferiore del suddetto mappale, rilevando le relative quote di comproprietà
intestate a ISES 1, costituendo così – con quest’ultimo – una comproprietà
ordinaria, e ricostituendo tutti una nuova PPP per i soli edifici
effettivamente realizzati.
Le parti hanno riconosciuto a ISES 1, rimasto proprietario della quota di 86.5‰ (app. n. 11),
<< la facoltà di promuovere a sue spese, contro il COES 1 o ogni altro
avente causa, ogni azione destinata ad ottenere il rimborso dei danni subiti
per la mancata edificazione dei blocchi B e C>> (doc. C, pag. 5, p.to
5c), ed ancora (doc. C, pag. 17, p.to VI) << Diritti dell’ISES 1 nei
confronti del COES 1:
1.
I comparenti riconoscono
all’ISES 1 la facoltà di pretendere presso il COES 1 o ogni altro eventuale
avente causa il risarcimento di ogni danno pattuito a seguito della mancata
edificazione dei blocchi B e C. La presente pattuizione non pregiudica in alcun
modo queste facoltà.
2.
L’ISES 1 (o i suoi
successori in fatto ed in diritto) potrà quindi continuare separatamente ogni
azione nei confronti del COES 1 o in qualsiasi altro responsabile.
3.
Ciò avverrà a tutte sue
spese atteso che ogni eventuale indennità, sotto qualsiasi forma, che l’ISES 1
dovesse ricevere, per qualsiasi titolo, sarà a lui esclusivamente spettante.
4.
I comparenti si impegnano a
dare notizia della pattuizione di cui sopra a ogni eventuale loro successore in
fatto o in diritto.>>
8.Il
Tribunale di espropriazione ha appurato che la citata quota di 86.5‰ è stata
venduta a __________ e __________, con trapasso iscritto il 29 ottobre 2008 (dg
n. 12663): si tratta della PPP 5900.
Tale fatto non è stato addotto in causa né da ISES 1, né dal COES 1.
Il relativo rogito nulla indica circa un trasferimento o meno ai nuovi
proprietari del diritto ad agire giudizialmente per eventuali pretese
espropriative.
9.Il
6 maggio 2009 ISES 1 ha presentato al Tribunale di espropriazione un’istanza di
pretese di indennità per espropriazione materiale di almeno fr. 500.-/mq su mq
1139, con eventuale deduzione del valore agricolo del fondo (da accertare), ma
con aggiunta di danni per fr. 694'205.20, definiti essi pure da accertare
(oltre alla protesta di tasse, spese e ripetibili).
10.
Il 4 giugno 2009 il COES 1 ha
risposto negando il riconoscimento di ogni pretesa, pure con protesta di spese
e ripetibili.
11.
Esperita l’udienza preliminare, il
sopralluogo e due audizioni testimoniali, ed acquisita dal geometra ufficiale
l’esatta superficie oggetto di vincolo (mq 1107), le parti si sono riconfermate
nelle rispettive posizioni: il Comune con lettera del 10 marzo 2010, l’istante
con memoriale conclusivo del 23 aprile 2010.
Considerato in
diritto
12.
Occorre avantutto chinarsi sulla
questione della legittimazione attiva del ricorrente.
Infatti, la carenza di legittimazione passiva (e quindi anche di quella attiva)
di una parte è un presupposto di merito che va esaminato d’ufficio dal giudice
(I CCA 13.1.1995
P. c. V. e S. in Rep. 1995, n. 57).Questa massima non fa che riportare
un principio giurisprudenziale ormai assodato (cfr. DTF 125 III 82 consid. 1; DTF 123 III
60 consid. 3a; 121 III 118; 118 Ia 129
consid. Ia; 100 II 167
consid. 3; Rep. 1996, n. 67), come rilevano COCCHI/TREZZINI, op. cit., art. 97,
n.1. Per ragioni di chiarezza e di economia di procedura è dunque opportuno
chinarsi preliminarmente su tale aspetto.
13.
La giurisprudenza cantonale
(RDAT-I 2001 n 31) ha già riconosciuto la legittimazione attiva ad un nuovo
proprietario istante, differente da quello che risultava esserlo al momento
dell’istituzione del vincolo.
Nella fattispecie d’altronde la volontà in merito dei comproprietari del fondo
part. 696 è chiara, inequivocabile ed eloquente (v. doc. C): la pretesa per
indennità per espropriazione materiale è stata da essi consensualmente riservata
a ISES 1, ciò che – come detto – è legittimo.
14.
La quota di comproprietà
dell’istante, come detto, è però stata alienata in corso di causa a __________
e __________.
Nulla le parti hanno rilevato, e tanto meno addotto, in merito. Nulla indica a
questo proposito neppure il relativo rogito di compravendita.
15.
La legge di espropriazione dell’8
marzo 1971 è silente in materia di subentro di una parte nella procedura a
seguito di acquisizione della proprietà dell’immobile oggetto della procedura
espropriativa. Occorre quindi fare capo al rinvio (contenuto nell’art. 70
LEspr) alle norme della legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966. Pure detta legge è però silente in merito: tuttavia, al suo art.
24, essa prevede l’applicabilità per analogia delle norme del Codice di
Procedura Civile ai casi di liteconsorzio e di successione nel processo.
L’art. 110 cpv. 1 CPC sancisce che, se l’oggetto è alienato, il processo
continua tra le parti in causa; la relativa sentenza cresce in giudicato anche
nei confronti dell’acquirente, riservate le disposizioni del diritto civile
circa l’acquisto del terzo di buona fede; tuttavia, con il consenso delle
parti, l’acquirente può subentrare in causa all’alienante (art. 110 cpv. 1
CPC).
16.
Il subingresso di una parte al
posto di un’altra nella lite dipende in effetti unicamente dal consenso
dell’altra parte. Conseguentemente il giudice, quando prende atto del consenso
o del rifiuto al subingresso di un terzo nella lite, non deve far altro che
ordinare la continuazione della procedura con un provvedimento non appellabile
(ordinanza). Ciò vale anche se il giudice, invece di prendere atto del consenso
esplicito della parte al subingresso in lite del terzo, lo deduce, mancando
pure l’espresso rifiuto, dal comportamento successivo in causa della parte (II CCA 20.4.1993
RA Spirit AG c. Recoimport SA, in COCCHI/TREZZINI, Codice di Procedura
Civile Ticinese, art. 110, n. 3). Per il secondo capoverso dell’art. 110 CPC
l’acquirente può dunque subentrare in causa all’appellante solo con il consenso
delle parti, che non sono tenute ad autorizzare il subingresso nella lite né
tantomeno a fornire spiegazioni in merito ad un eventuale rifiuto. (I CCA 1.6.1990
Galli c. Comune di Chiasso, in COCCHI/TREZZINI, Codice di Procedura
Civile Ticinese, art. 110, n. 4). D’altronde (DTF 118 Ia 129 consid. 2) è arbitrario ammettere una
sostituzione volontaria della parte attrice senza l’accordo di quella
convenuta.
17.
Certo, è ben vero che la LPamm
rinvia solo per analogia alle norme della procedura civile concernenti il liteconsorzio
e la successione nel processo. Il legislatore ha dunque optato per una
soluzione semplicistica che non risolve gli aspetti più delicati di questi
istituti giuridici. Consegue da tale impostazione una certa insicurezza
interpretativa soprattutto per quanto attiene alle conseguenze concrete, ed in
particolare all’applicazione delle singole regole sancite dalla procedura
civile, aggravata dall’assenza di un criterio preciso (BORGHI/CORTI, Compendio
di Procedura Amministrativa Ticinese, art. 24, n. 1). In queste circostanze, la
giurisprudenza è costretta a fondare la propria prassi su criteri generici,
quali la peculiarità delle finalità del diritto amministrativo e il ruolo
funzionale e subordinato della procedura rispetto a tali finalità. Ad esempio,
dovendo valutare la legittimità dell’opposizione di un comune al subingresso
dell’acquirente di un fondo in un procedimento relativo all’ottenimento di un
permesso di costruzione, essa ha esaminato se il rinvio agli art. 103 e 110 CPC
contenuto nell’art. 24 LPamm comporti pure l’applicazione dell’art. 110 cpv. 2
parte: così, rilevando che il diritto formale serve unicamente alla
realizzazione del diritto materiale e che l’art. 110 cpv. 2 CPC deve trovare
applicazione nel diritto amministrativo soltanto nella misura in cui ciò appaia
necessario ai fini della realizzazione del diritto sostanziale, il TRAM ha
giudicato che, ai fini dell’esecuzione del giudizio, detto consenso non è
necessario e che in tali circostanze conviene rinunciare in linea di massima ad
un’applicazione rigorosa dell’art. 110 cpv. 2 CPC e limitare l’applicazione per
analogia del disposto al disciplinamento degli effetti del giudizio (art. 110
cpv. 1 CPC), che diventa opponibile anche all’acquirente /RDAT 1981 n. 30) (BORGHI/CORTI,
op. cit., art. 24, n. 2). Per converso, lo stesso Tribunale amministrativo, in
un’altra sentenza concernente l’applicazione di altre disposizioni edilizie
(l’art. 57 cpv. 3 LE 1973), ha statuito che l’ordine di demolizione o rettifica
va impartito a chi ha il potere di disposizione sull’opera abusiva, ovvero, di
regola, al proprietario del fondo su cui sorge; in caso di alienazione del
fondo, susseguente alla notifica di un ordine di demolizione, l’acquirente
subentra al precedente proprietario come successore in diritto, mentre, in caso
di alienazione del fondo precedente l’emanazione di un ordine di demolizione,
le regole sulla successione in lite sono invece inapplicabili (RDATI-1992 n.
35) (BORGHI/CORTI, op. cit. art. 24, n. 2, nota 111).
Il fatto che in caso si debba fare capo ad un’applicazione unicamente analogica
(e quindi adeguata) dell’art. 110 CPC non ne indebolisce però la portata, ma al
contrario la rafforza. In effetti, nelle compravendite l’oggetto immobile è
alienato ad un prezzo. Detto prezzo tiene conto di regola dell’aggravio
espropriativo, ed è giusto quindi che sia il venditore (che ha dovuto accettare
il prezzo ridotto per l’onere) a pretendere l’indennizzo. Non è in effetti
possibile che il compratore non sia stato a conoscenza dell’aggravio: non lo
fosse stato, la questione potrebbe e dovrebbe comunque essere risolta in sede
civile.
18.
Quanto sopra indicato non è in
contrasto con la giurisprudenza cantonale e federale. La prima aveva invero
riconosciuto – come detto sopra - la legittimazione attiva ad un proprietario
di fondo differente da quello che risultava esserlo al momento dell’istituzione
del vincolo (RDAT-I 2001 no.31). Tuttavia, in quel caso si trattava di
una procedura avviata dal nuovo proprietario; anzi, i Giudici cantonali avevano
espressamente indicato che la soluzione avrebbe potuto essere differente, se il
nuovo proprietario fosse divenuto titolare del diritto reale in corso di
procedura (invece di esserlo ab initio). E’ vero che i medesimi Giudici hanno
nuovamente riconosciuto la legittimazione attiva anche a due comproprietari
subentrati in tale posizione in corso di causa (TRAM 26.10.2001 in re Stato del
Cantone T./C.E. A.). Tuttavia, essi così hanno deciso rilevando la
particolarità di quella fattispecie, e considerando che per ragioni dedotte dal
principio della buona fede bisognava ammettere in quel caso che, pur non avendo
mai notificato nelle dovute forme i trapassi di proprietà, gli attuali
proprietari del fondo avevano perlomeno manifestato la volontà di subentrare
nel procedimento per atti concludenti (rivendicando a proprio nome
nell’allegato conclusionale il beneficio dell’indennità espropriativa fatta
valere in causa). Si trattava di una comunione ereditaria, scioltasi
consensualmente, e nella quale gli altri coeredi non avevano rivendicato il
mantenimento della loro posizione di parte. La differenza con la presente
fattispecie è sufficiente per giustificare un differente approccio. Questo al
Tribunale federale, dopo avere constatato che l’argomento è di pertinenza del
diritto cantonale, esso si è limitato a ritenere che l’Alta Corte Cantonale non
è incorsa in arbitrio con la suddetta decisione e a rilevare che quest’ultima
appare sostenibile anche in considerazione del termine decennale di
prescrizione previsto dall’art. 39 cpv. 1 LEspr e dalla giurisprudenza federale
e cantonale.
D’altronde il TRAM, ancora recentemente, ha seguito il Tribunale di
espropriazione nell’ambito della tematica dell’accertamento dei requisiti di
legittimazione in caso di alienazione pendente causa dell’oggetto della lite (TRAM
7.7.2009 in re G.G.).
19.
Al momento dell’inoltro
dell’istanza che ci occupa, ISES 1 godeva dunque di piena legittimazione
attiva, in virtù dei rinvii all’applicabilità del citato art. 110 CPC.
Si può dunque entrare nel merito della tematica dell’espropriazione.
20.
La proprietà è garantita; in caso di espropriazione o di restrizione
equivalente della proprietà è dovuta piena indennità (art. 26 CF).
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 5 LPT il diritto cantonale deve prevedere
un'adeguata compensazione di vantaggi o svantaggi rilevanti, derivanti da
pianificazioni secondo la legge federale sulla pianificazione del territorio
del 22 giugno 1979; per le restrizioni della proprietà equivalenti ad
espropriazioni derivanti da pianificazioni, secondo detta legge, è dovuta piena
indennità.
La legislazione ticinese, all'art. 42 LALPT, ha espressamente indicato che per
le limitazioni dei diritti previsti dal PR non è dovuto indennizzo alcuno,
eccettuato quando esse equivalgono ad un'espropriazione materiale; si applica a
questo riguardo la legge cantonale d'espropriazione.
L'art. 39 cpv. 1 Lespr prevede in effetti che pretese derivanti da vincoli che
configurano gli estremi dell'espropriazione materiale debbano essere fatte
valere entro il termine di dieci anni dal giorno in cui è entrato in vigore il
provvedimento dal quale si vogliono fare derivare le suddette pretese.
21.
L’art. 75 cpv. 2 Lespr precisa che
il termine di dieci anni decorre dalla sua entrata in vigore (6 maggio 1988)
per tutti i vincoli preesistenti. La giurisprudenza ha modificato
l’interpretazione dei combinati art. 39 cpv. 1 e 75 cpv. 2 Lespr, nelle loro
versioni entrate in vigore il 6 maggio 1988, e ha così sancito quanto aveva in
precedenza esplicitamente escluso (cfr. RDAT I-1992 no. 49 consid. 2.2),
e cioè una sorta di generale restituzione dei termini utili per insinuare
pretese a titolo di espropriazione materiale (TRAM 2.5.1994 in re
C./Comune di Mezzovico-Vira pubblicata in RDAT II-1994 no. 64,
confermata i una successiva sentenza del 15.3.1996 in re P. di O./Comune di
Origlio).
Ciò significa che la decorrenza del termine utile di 10 anni coincide non con
la data d’imposizione del vincolo (per quelle situazioni già in essere al 6
maggio 1988), bensì con la data in cui è entrata in vigore la modifica
legislativa che ha introdotto nella Lespr i nuovi art. 39 cpv. 1 e cpv. 5 e 75
cpv. 2 (ossia il 6 maggio 1988), e si applica a tutte le restrizioni
preesistenti a quella novella legislativa.
Per le restrizioni nate successivamente al 6 maggio 1988 vale invece il termine
decennale decorrente dalla data dell’insorgenza di dette restrizioni.
22.
Nella fattispecie il fondo in
oggetto, dopo essere stato (1976) attribuito alla zona R3, è stato attribuito
il 27 agosto 1997 alla zona NV.
Già allora le NAPR (art. 38 cpv. 3 lett. g) sancivano l’inammissibilità di
costruzioni all’interno di spazi verdi (quale é quello oggetto della fascia di
protezione lungo via __________ che l’istante considera colpito da vincolo di
espropriazione materiale); per il rimanente (lo si deduce dalla lettera ed il
senso dell’articolo interessato) le norme comunali prevedevano possibilità di
nuove costruzioni (di demolizioni solo per motivi di sicurezza: art. 38 cpv 2
lett. c NAPR 1997) con riferimento unicamente ad edifici già esistenti. Le
superfici prative erano quindi inedificabili ex novo a decorrere dal 27 agosto
1997.
Di conseguenza, entro il 27 agosto 2007 l’istante avrebbe dovuto fare valere
eventuali sue pretese per espropriazione materiale. L’ha fatto invece solo con
istanza del 6 maggio 2009, che si rivela dunque essere tardiva.
D’altronde, era tardiva già la prima manifestazione di volontà di indennizzo
per espropriazione materiale, avvenuta il 2 luglio 2008 nell’ambito del ricorso
al Consiglio di Stato avverso il PPN inoltrato dall’istante.
23.
È vero che l’art. 38 cpv. 5 NAPR
1997 prevedeva l’applicabilità del suddetto articolo fino all’entrata in vigore
del PPN (così come farà successivamente l’art. 46 cpv. 5 NAPR 2002).
Tuttavia, ciò nulla toglie al fatto che già nel 1997 la superficie in oggetto
era inedificabile, e quindi vi era vincolo suscettibile – se del caso – di
costituire espropriazione materiale.
Se anche in seguito il PPN avesse liberato la suddetta superficie da tale
vincolo, la procedura di indennizzo per espropriazione materiale sarebbe stata
sì stralciata, ma l’istante avrebbe potuto comunque reclamare ripetibili di
quella sede; in una separata procedura, egli avrebbe inoltre potuto – se del
caso – richiedere un’indennità per espropriazione materiale temporanea.
La pretesa è quindi perenta.
24. La pretesa non sarebbe comunque riconoscibile pure nel
merito.
Infatti secondo la vigente giurisprudenza, vi è espropriazione materiale, che
dà diritto ad una piena indennità, quando l’uso attuale od il prevedibile uso
futuro di una proprietà immobiliare è vietato o ridotto in modo particolarmente
grave, così che il proprietario colpito è privato delle facoltà essenziali
dipendenti dal diritto di proprietà medesimo. Una limitazione di minore rilievo
può ugualmente costituire espropriazione materiale ove essa colpisca un solo
proprietario od un numero ristretto di proprietari in modo tale che, fosse loro
negato l’indennizzo, essi sarebbero costretti a sopportare, a beneficio della
comunità, un sacrificio per loro eccessivo e incompatibile con il principio
della parità di trattamento. In entrambi i casi il miglior uso del fondo è da prendere in considerazione solo se, al
momento determinante, esso appare come molto probabile in un prossimo avvenire;
un tale miglior uso del fondo va riferito, di regola, alle concrete - in fatto
e per la legge – possibilità edificatorie del terreno medesimo (DTF 123 II 489
c. 6a, 121 II 417 c. 4a, 119 Ib 124 c. 2b; RDAT 1990 n. 67 e 85, I-1991
n. 68, I-1992 n. 49; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, voll
II, p. 769; Riva, Hauptfragen der materiellen Enteignung, 1990, p. 113
ss).
Premessa al riconoscimento di
qualsivoglia indennità è dunque l’idoneità del fondo colpito ad essere oggetto
di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (DTF 131 II 151 consid. 2.1;
TRAM 24.8.2007 in re SNL/Comune di L.).
25. La problematica verte quindi sul
grado di ingerenza dell’atto pianificatorio nelle sfera protetta e sul
potenziale edificatorio, elementi che soggiacciono ad una ponderazione
oggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulle legittimità di
un eventuale risarcimento. In quest’ottica occorre vagliare tutti gli elementi
che quantificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento – riconducibili
tanto alla legislazione vigente in materia pianificatoria ed edilizia, quanto
alla effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo ed alle qualità del fondo
medesimo – al fine di accertare se, al momento dell’istituzione del vincolo,
l’edificabilità fosse una realtà di fatto concreta ed attuabile a breve termine
oltre che giuridicamente ammissibile.
26. Nel tema specifico
dell’espropriazione materiale assume importanza il concetto di dezonamento.
Esso si produce quando l’autorità pianificatoria estromette un fondo da una
zona già definita come edificabile da un piano di utilizzo conforme alla Legge
sulla pianificazione del territorio (LPT), per attribuirlo ad una zona non
edificabile. Benché in quest’ottica possa dirsi limitativo del diritto di
proprietà, non necessariamente il dezonamento si traduce automaticamente anche
in un’espropriazione materiale: infatti la circostanza è comunque soggetta ad
un’obbligatoria verifica in relazione alle particolarità del fondo (Riva,
op. cit., no. 140, 161-163).
Viceversa l’autorità pianificatoria che, adottando il suo primo piano di
utilizzazione conforme alla LPT, omette di attribuire un terreno alla zona
edificabile attua non un dezonamento, bensì una cosiddetta non-attribuzione,
che secondo un’opinione diffusa, non adempie ai presupposti dell’espropriazione
materiale e quindi nemmeno legittima un risarcimento (Riva, op. cit.,
no. 114, 141-145; DTF 121 II 417 c. 3e, 122 II 326 c. 4, 125 II 431 c.
3b; RDAT II-1998 no. 47 c. 3b).
E’ risaputo infatti che la legislazione in materia di pianificazione del
territorio è, per sua stessa essenza, dinamica, così che il nostro ordinamento
giuridico non riconosce al proprietario un generico diritto all’attribuzione
del fondo a una zona edificabile o al mantenimento di uno specifico regime
edilizio, neppure se il terreno era edificabile in base al diritto previgente (DTF
122 II 326 c. 6a).
Una non-attribuzione potrebbe comportare un obbligo di indennizzo, solamente in
via eccezionale, qualora circostanze particolari, concrete ed oggettive,
avrebbero giustificato l’inserimento del fondo in una zona edificabile. Tale
ipotesi potrebbe concretizzarsi qualora il fondo fosse edificabile o quantomeno
dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, fosse compreso nel PGC
ed il proprietario avesse già investito somme considerevoli in vista della sua
urbanizzazione ed edificazione, ritenuto che i presupposti citati devono essere
adempiuti cumulativamente; oppure qualora il fondo fosse situato in un
territorio già largamente edificato ai sensi dell’art. 15 let. a LPT; oppure
ancora qualora l’azzonamento fosse legittimato dalla buona fede, istituto
quest’ultimo che sembrerebbe peraltro estendersi all’insieme degli aspetti che
caratterizzano l’eccezione sostanzialmente finalizzata a compensare, attraverso
il risarcimento, una reale aspettativa di miglior uso che il proprietario, a
fronte di motivi oggettivamente fondati e concreti, ha risposto nell’ente
pubblico e che questi ha deluso (Riva, op. cit., no. 114, 146-160; DTF
121 II 417 c. 4b, 122 II 326 c. 6°, 125 II 431 c. 4a ).
27. La misura pianificatoria
definitiva che sopprime o limita la componente edificabile sottrae il bene al
mercato dei fondi edilizi, ne compromette la libera disponibilità privata e, di
riflesso, ne riduce il valore. Decisiva per il giudizio sull’espropriazione
materiale e per l’estimo è, pertanto, la data di entrata in vigore della misura
stessa causa del pregiudizio (DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991
no. 68: Riva, op. cit., no. 194). Nell’ordinamento giuridico ticinese
l’atto pianificatorio definitivo che programma, organizza e disciplina le
attività di incidenza territoriale è il PR (art. 24 LALPT; cfr. inoltre art. 14
LPT), che entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato (art. 39
cpv. 1 LALPT), produce effetti giuridicamente vincolanti e crea la presunzione
di pubblica utilità per tutte le espropriazioni, le imposizioni e le opere
pubbliche previste (art. 40 LALPT). Ad esso si riconduce quindi l’esame
retrospettivo del giudice finalizzato ad accertare i presupposti
dell’espropriazione materiale.
Nella fattispecie diesi estimandi è quindi – per le motivazioni sopra addotte –
il 27 agosto 1997.
28.
Per valutare
in concreto se vi è stata espropriazione materiale alla suddetta data occorre
nella fattispecie ancora rammentare che la giurisprudenza considera la data
dell’entrata in vigore della legge federale sulla pianificazione del territorio
(LPT), il 1. gennaio 1980, come momento determinante: tutte le restrizioni
della proprietà legate al primo adattamento dei PR alla LPT, e quindi
successive al 1. gennaio 1980, costituiscono, di principio, dei casi di non
inclusione (“Nichteinzonung”) in zona edificabile (DFT 123 II 488; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 597), e non dei casi
di esclusione stricto sensu.
In effetti, poiché la regolamentazione precedente non è sorta sotto l’egida dei
disposti procedurali della LPT (segnatamente gli art. 4, 26 e 33), di principio
unicamente un PR posteriore all’entrata in vigore della citata legge federale
risponde alle esigenze formali della LPT.
Orbene, di regola una mancata inclusione in zona edificabile di un mappale da
parte del primo PR adottato secondo i suddetti principi della LPT non
costituisce violazione del diritto alla proprietà (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., p. 597), e quindi non fonda alcun diritto ad un indennizzo.
29.
Ciò non sarebbe però sufficiente
per negare a priori qualsivoglia conformità alla predetta LPT, giacché criterio
determinante è la conformità materiale della normativa pianificatoria comunale
con la legge federale, e non quella formale (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.
cit., p. 598).
E’ ben vero che la giurisprudenza avalla questo criterio essenzialmente nel
senso di limitarsi a presumere che un PR adottato dopo l’entrata in vigore di
quest’ultima le sia conforme, senza che ciò assurga ad assioma, né tantomeno
che leghi il giudice (DTF 10.10.1997 consid, 3c, non pubblicato); essa non
prevede esplicitamente invece che un PR adottato precedentemente possa essere
conforme alla medesima legge federale. Non v’è tuttavia motivo di negligere
questa seconda possibilità, per scrupolo nei confronti dell’istante ed a titolo
comunque abbondanziale.
30.
Nella fattispecie comunque la
normativa comunale precedente risale al 25 febbraio 1976.
Essa è quindi antecedente all’entrata in vigore della LPT e come tale, di
principio non conforme a quest’ultima, con la conseguenza che ci si troverebbe
di fronte ad una mancata attribuzione alla zona edificabile, e non ad un dezonamento.
31.
Resta da vedere se il PR del 1976
possa essere considerato comunque conforme alla (successiva) LPT.
Al quesito si risponde negativamente. Basti dire in merito che, come si legge
nella lettera del 6 giugno 1978 dell’allora Dipartimento dell’Ambiente al RA 2
(contenuta negli atti relativi al Piano Generale delle Canalizzazione (PGC)
richiamati dal Comune), gli atti del PGC sono stati approvati dal Consiglio
Comunale di __________ l’8 maggio 1978, e che detto PGC è stato allestito sulla
base del PR approvato dal Consiglio di Stato il 25 febbraio 1976. E, in
effetti, Relazione Tecnica, Preventivo di massima, Calcoli idraulici, Profilo
longitudinale e Planimetrie sono stati allestiti nel marzo 1978, ed il PGC
risulta approvato dal competente Dipartimento il 5 giugno 1978.
Già solo per questo motivo, è evidente che non si può ritenere che il PR del
1976 rispettasse – tra gli altri – i requisiti relativi ad una corretta
ricezione del PR del PGC, essendo avvenuto – semmai – il contrario.
Ne consegue che il fondo in oggetto, nel 1976, neppure poteva dirsi già
urbanizzato ai sensi della LPT, non essendo dotato di sufficiente aggancio alla
rete di canalizzazione comunale (ancora in fase di progettazione: lo sarà solo
successivamente).
32.
Abbondanzialmente si evidenzia che
il PR del 1976 neppure sembra avere fatto proprio il principio di un uso
parsimonio del suolo poi sancito dalla LPT (art. 1 cpv. 1). In effetti gli
interventi governativi d’ufficio in sede di approvazione del PR sono stati
votati essenzialmente – oltre a garantire il rispetto del DFU allora vigente –
a recepire le osservazioni della Commissione Bellezze Naturali e del Paesaggio
e della Commissione per la Protezione dei Monumenti storici (risoluzione
25.02.1976, pag. 2), con un unico intervento di una certa rilevanza dal profilo
edificatorio, e cioè la condensazione delle due tappe di sviluppo volute dal
Comune in un'unica tappa, neppure eccessivamente restrittiva, e ciò all’interno
comunque di un PR invero inizialmente sovradimensionato a livello comunale.
Neppure figurano agli atti infine indicazioni relative ad un coinvolgimento
della popolazione (serate pubbliche, ecc) ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 LPT, né
ve ne sono di un approfondito studio di contenibilità.
33.
Con tali premesse, non v’è spazio
per eccezione alcuna: il primo PR conforme alla LPT è quello del 1997, che ha
sancito una “Nichteinzonung”, cioè una mancata inclusione del fondo in
questione in zona edificabile (DTF 1419 Ib 130 consid. 3), e non un’esclusione
sctricto sensu (dezonamento).
È pure il medesimo PR (1997) che ha sancito per primo l’inedificabilità della
parte di fondo che ci occupa, poi confermata dai successivi PR (2002) e PPN
(2008).
Ogni indennità per espropriazione materiale è quindi da negarsi.
34.
Infine, e nuovamente a titolo
abbondanziale, ci si china sulle pretese risarcitorie del ricorrente (istanza
pag. 13) eccedenti quelle già negate.
I costi di acquisizione del terreno non possono essere riconosciuti, essi
venendo compensati – laddove ne ricorrano le condizioni: qui no dall’indennità
espropriativa; analoga sorte pertocca ai relativi interessi.
La nota d’onorario che l’istante ha inviato a sé medesimo per progettazione
pure non è riconoscibile, non trattandosi di esborso effettivo a terzi.
Le ripetibili dovute all’avv. __________ e la tassa di giustizia dovuta al
Consiglio di Stato non sono importi di indennizzo, essendo dovuti in relazione
a procedure diverse per le quali è vincolante quel giudizio; esse non sono
poste di danno dovute ad un’espropriazione materiale, così come non lo sono gli
importi per le tasse di costruzione reclamati.
Quanto alla nota professionale degli avv. __________, si tratta di parcelle per
procedure edilizie e per prestazioni notarili volute dal medesimo mandante.
Pure esse non sono dunque in rapporto di causalità adeguata con un vincolo
espropriativo riconosciuto.
35.
L’istanza che ci occupa è dunque
integralmente da respingersi, con le relative spese da caricarsi alla parte
soccombente (RDA I-1994, n. 48).
Non si assegnano ripetibili, il Comune non essendosi avvalso di un legale.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia: 1. L’istanza del 6 maggio 209 di ISES 1 è respinta.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 550.-- sono a carico diISES 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
il Presidente supplente Il segretario giudiziario
Stefano Camponovo Enzo Barenco