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Incarto n.
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Lugano 20 dicembre 2011 |
Decisione In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Giancarlo Fumasoli ing. Argentino Jermini |
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segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sulla pretesa di indennizzo notificata con istanza del 21 dicembre 2010 da
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IS 1 rappr. dall’ RA 1
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contro |
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COEP 1 rappr. dal RA 2
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in
relazione alle opere di sostituzione del ponte di Via __________ sul fiume __________,
a __________,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto ed in diritto
1.
1.1. Il Municipio di __________ ha
risolto di procedere alla sostituzione del ponte di Via __________ sul fiume __________,
che collega Via __________, nel quartiere di __________, a Via __________ nel
quartiere di __________. L’opera si riallaccia al nuovo concetto di mobilità
previsto nel Piano __________, a sua volta correlato con l’apertura della __________
__________ che richiedono tutta una serie di adeguamenti e potenziamenti della
rete viaria cittadina. Il Municipio ha perciò sollecitato un credito di
costruzione di fr. 4'050'000.- che il Consiglio Comunale ha stanziato con
risoluzione del 15.12.2008 (MM. no. 7700 del 4.8.2008).
Il progetto e gli atti di espropriazione inerenti il rifacimento del ponte sono
stati pubblicati dal 23.2 al 24.3.2009; il mese successivo il Municipio ha
approvato il progetto e risolto le questioni espropriative mediante accordi
privati con i proprietari interessati.
Nella predetta procedura era parzialmente coinvolto il mapp. no. 481 di __________,
situato in Via __________ a lato dell’argine del fiume, sul quale sorgono vari
edifici tra cui uno stabile a reddito affacciato sulla strada. Il fondo è stato
colpito nell’angolo confinante con l’argine con un’occupazione temporanea di 60
mq e l’espropriazione di un diritto di superficie semplice su 11 mq per la
costruzione della soletta sotterranea di assestamento del ponte.
1.2. Il Comune ha intrapreso i lavori di sostituzione del ponte a partire
dall’estate del 2009 eseguendoli in due fasi: la prima, dedicata alla
preparazione del cantiere, si è svolta tra i mesi di giugno e dicembre 2009
senza interruzione della viabilità; la seconda, durante la quale si è proceduto
alla costruzione vera e propria del nuovo ponte, nel frattempo chiuso al
traffico, è iniziata il 18.1.2010 per terminare il successivo 30.7.
1.3. IS 1 è una ditta individuale che dal 1°.1.2009 è attiva nel ramo dei
prodotti informatici, dei videogiochi e del modellismo. Essa conduce in
locazione un negozio per la vendita al dettaglio nello stabile che sorge sul
mapp. no. 481 in Via __________.
In data 11.2.2010 la ditta si è rivolta al Municipio di __________ lamentando
gli effetti nocivi del cantiere in quanto fonte di un enorme danno di natura
patrimoniale, ed ha sollecitato un colloquio di chiarimento. Esperito un
sopralluogo il 2.3.2010 con la direzione dei lavori, le parti si sono
nuovamente incontrate il 23.6.2010 in seguito ad ulteriori rimostranze della
richiedente; il Municipio non ha preso posizione sul danno preferendo deferire
la questione di un eventuale risarcimento al Tribunale di espropriazione.
1.4. Da ciò il contenzioso in oggetto avviato da IS 1 con istanza del
21.12.2010 nella quale essa imputa al Comune di __________ la responsabilità di
aver creato con il cantiere, dal 18.1.2010 in poi, importanti inconvenienti
intralciando ed ostruendo l’ingresso al negozio al punto da scoraggiare la
clientela. Ciò si è rivelato gravemente pregiudizievole per l’azienda in quanto
ha paralizzato il fatturato e reso quasi proibitiva la vendita della merce di
magazzino. Pertanto essa chiede la condanna del Comune al versamento di
un’indennità complessiva di fr. 27'735.76 a valere quale rifusione del danno.
Il Comune di __________, con memoria del 14.3.2011, contesta la pretesa
chiedendone la reiezione. Rimettendosi al giudizio del Tribunale circa la
tempestività dell’istanza, esso sostiene che i lavori non hanno mai impedito
l’accesso al negozio, e che l’asserito danno oltre a non presentare alcun nesso
di causalità con il cantiere è anche privo di supporti oggettivi.
1.5. L’udienza di conciliazione ha avuto luogo il 10.5.2011 con esito
infruttuoso. In data 27.9.2011 sono stati escussi i testimoni indicati
dall’ente convenuto dopo di che, di comune accordo, le parti hanno chiesto al
Tribunale di pronunciarsi in via pregiudiziale circa l’esistenza dei
presupposti di merito dell’azione sulla base degli atti formanti l’incarto.
2.
2.1. La fattispecie in esame si
colloca nel contesto dei rapporti di vicinato che impongono ad ogni
proprietario di astenersi da eccessi pregiudizievoli nell’uso dei diritti di
proprietà (art. 684 CC); qualora trascenda nell’esercizio di tali diritti,
specie causando immissioni eccessive sul fondo del vicino, quest’ultimo potrà
adire il giudice civile avvalendosi delle azioni di difesa istituite dall’art.
679 CC.
Se però le immissioni provengono dallo sfruttamento o dalla costruzione di un’opera
pubblica, al cui proprietario (ente pubblico) compete il diritto di
espropriare, e se le stesse sono inevitabili o evitabili ma ad un prezzo
sproporzionato, i mezzi di difesa del vicino offerti dal diritto privato
vengono sacrificati a favore del prevalente interesse pubblico dell’opera. Ad
essi si sostituisce la pretesa al versamento di un’indennità espropriativa, da
sottoporre al giudice delle espropriazioni, fondata sull’art. 5 cpv. 1 della
Legge federale di espropriazione, norma che prevede che possano formare oggetto
di espropriazione formale anche i diritti risultanti dalla proprietà fondiaria
in materia di rapporti di vicinato, tra i quali si annoverano in particolare i
diritti di difesa giusta gli art. 679 e 684 CC. In effetti, concretamente, una
tale espropriazione altro non è che la costituzione coatta di una servitù
prediale a carico del fondo del vicino ed a favore del proprietario dell’opera
di interesse pubblico, il cui oggetto consiste nell’obbligo di tollerare le
immissioni (DTF 132 II 434 c. 3, 129 II 72 c. 2.4, 420 c. 3.1 e rinvii; RtiD
I-2006 no. 23 c. 3).
Nella Legge di espropriazione cantonale i diritti di vicinato non sono
espressamente menzionati come suscettibili di espropriazione (cfr. art. 1
Lespr). Nondimeno la giurisprudenza ammette che possano essere espropriati
formalmente, e quindi indennizzati, alle medesime condizioni poste dalla
giurisprudenza federale (cfr. RtiD I-2006 no. 23).
2.2. La costruzione del nuovo ponte di Via __________ è indubbiamente un’opera
d’interesse pubblico realizzata su sedime stradale appartenente al patrimonio
amministrativo del Comune di __________; quest’ultimo fruisce del diritto di
espropriare (art. 2 cpv. 1 Lespr), avendolo del resto puntualmente esercitato
al fine di eseguire l’opera.
Altrettanto indubbio è che le immissioni provocate dal cantiere fossero
oggettivamente inevitabili. Il ponte doveva essere sostituito e ricostruito
interamente a nuovo, sia per ovviare ad evidenti carenze strutturali dovute
alla vetustà del manufatto, sia per garantire un collegamento viario conforme
alle esigenze della circolazione dettate dal __________. Un’opera importante,
quindi, e che rivestiva una certa urgenza, per la cui esecuzione sono stati
adottati gli abituali metodi e mezzi di lavoro. In effetti, a fronte del
traffico notoriamente intenso in quella zona, il Comune non poteva eseguire un
intervento di tale portata e restituire al più presto la strada al pubblico
senza chiudere temporaneamente il ponte al transito e senza adottare una
speciale regolamentazione viaria; né poteva ricorrere a metodi e strumenti di
lavoro alternativi che fossero altrettanto validi e rapidi ma meno fastidiosi.
Pertanto la pretesa ha senz’altro carattere espropriativo ed è quindi di
competenza del Tribunale di espropriazione.
3.
3.1. IS 1 è conduttrice nello
stabile al mapp. no. 481 oltre che vicina, ai sensi dell’art. 684 cpv. 1 CC,
rispetto al proprietario del confinante sedime stradale. La sua legittimazione
attiva, peraltro nemmeno contestata, è dunque pacifica.
3.2. Il mapp. no. 481 è stato in parte coinvolto nella procedura espropriativa
i cui atti sono stati depositati dal 23.2 al 24.3.2009 presso la cancelleria
comunale; il deposito è stato annunciato sul FU 13/2009 del 17.2.2009. Di
conseguenza le pretese d’indennità erano soggette ai termini di perenzione
previsti dagli art. 24 e 32 Lespr (DTF 131 II 65 c. 1.1). Quest’ultima
norma, in particolare, prevede che l’interessato possa presentare una richiesta
di indennità dopo il termine di esposizione e dopo la procedura di stima purché
dimostri di aver saputo solo più tardi dell’esistenza di un suo diritto, oppure
qualora l’ente espropriante pretenda di sottrarre un diritto non contemplato
negli atti (art. 32 cpv. 1 let b Lespr). In tal caso il diritto di notificare
la pretesa si perime trascorsi 3 mesi dal momento in cui il titolare ha avuto
conoscenza della sua proponibilità (art. 32 cpv. 2 Lespr), ovvero dal giorno in
cui, facendo prova della diligenza suggerita dalle circostanze, poteva
ragionevolmente ritenere che l’agire dell’ente pubblico fosse costitutivo di
espropriazione (RtiD I-2006 no. 23 c. 4.1).
L’istanza in esame è stata inoltrata a questo Tribunale nel dicembre del 2010,
quindi a distanza di oltre quattro mesi dalla chiusura del cantiere di Via __________.
Già l’11.2.2010, ossia tre settimane dopo l’inizio dei lavori, IS 1 ha tuttavia
indirizzato al Municipio uno scritto di protesta denunciando gravi disagi a
causa dei lavori ed un enorme danno di natura patrimoniale (doc. E). Con ciò,
pur non quantificando il danno, essa ha chiaramente manifestato la sua
intenzione di farsi indennizzare. Di conseguenza la pretesa è da ritenersi
tempestiva.
4.
L’ammissione di una responsabilità
del Comune di __________, e quindi di un obbligo di indennizzo a suo carico,
presuppone che sia incorso in una violazione dei diritti di vicinato per aver
generato immissioni eccessive tali da causare un pregiudizio al vicino.
I criteri di valutazione posti dalla giurisprudenza per accertare il carattere
eccessivo di un’immissione differiscono a seconda che la stessa provenga
dall’esercizio o dalla costruzione di un’opera pubblica. Se le immissioni
provocate dal traffico sono considerate eccessive ove siano imprevedibili,
speciali e gravi, nell’ipotesi di molestie prodotte da un cantiere il giudice
dovrà invece esaminare l’eccesso ispirandosi in via analogica ai principi del
diritto civile derivanti dall’art. 684 CC. Dovrà perciò procedere ad una
ponderazione dei contrapposti interessi e valutare, in base al grado di
sensibilità di un qualsiasi soggetto ragionevole, se le immissioni superino i
limiti della tolleranza dovuta tra vicini, tenuto conto dell’uso locale, della
situazione e della natura dell’immobile. Un’indennità sarà così dovuta solo se
gli effetti pregiudizievoli sono, per loro natura intensità e durata,
eccezionali e causano al vicino un danno considerevole. Gli inconvenienti
temporanei di regola non sono indennizzabili, anche perché se l’ente pubblico
dovesse essere tenuto a risarcire indistintamente qualsiasi disagio provocato da
un cantiere, nella maggior parte dei casi si troverebbe nell’impossibilità di
intraprendere i lavori (DTF 132 II 435 c. 3 e rinvii; RtiD I-2006
no. 23 c. 3; Bovay, L’expropriation des droits de voisinage, 200, p. 24,
26 ss; Zen-Ruffinen/GuyEcabert, Aménagemente du territoire,
construction, expropriation, 2001, no. 1147).
Con particolare riguardo alle limitazioni d’uso di una pubblica via, è peraltro
doveroso rammentare che le strade pubbliche possono essere chiuse anche
totalmente al traffico quando ciò sia indispensabile per l’esecuzione di lavori
(art. 47 Lstr). Secondo la giurisprudenza la garanzia della proprietà non
tutela il confinante da qualsiasi modifica o restrizione che appaia fastidiosa,
bensì unicamente da quelle che rendono impossibile o pregiudicano in modo
insostenibile lo sfruttamento del fondo conformemente alla sua destinazione (DTF
131 I 12 c. 1.3.3).
5.
5.1. L’istante afferma che dal
18.1.2010 in poi la chiusura al traffico del ponte, la posa di un cartello di
divieto d’accesso ed il continuo stazionamento di mezzi di cantiere hanno
scoraggiato i clienti abituali come quelli potenziali in transito dal recarsi
nel negozio. Situazione che si è acuita a partire dal 12.4.2010 quando, per
sostituire la canalizzazione, l’area dei lavori è stata ampliata al punto da
occupare tutta la strada, ed è ancora peggiorata nei mesi di maggio e giugno in
seguito alla soppressione del passaggio pedonale dinnanzi al negozio. In
sostanza quest’ultimo è venuto a trovarsi durante sei mesi al centro di un
cantiere al quale era praticamente negato l’accesso.
5.2. Come già indicato i lavori di costruzione del nuovo ponte si sono svolti
tra il 18.1 ed il 30.7.2010, giorno in cui è stata ripristinata la circolazione
stradale. L’apertura del cantiere, con l’indicazione del periodo di chiusura
del ponte e dei percorsi alternativi, è stata resa nota con almeno un mese di
anticipo mediante comunicato stampa e volantini (doc. 6 e 7). L’istante era
dunque in grado di darne tempestivo avviso alla clientela, ad esempio con annunci
affissi sulla vetrina e all’interno del negozio.
Stando alle risultanze istruttorie, dall’imbocco di Via __________, dove era
posato un segnale di “strada senza uscita”, Via __________ è rimasta
percorribile in automobile almeno lungo il primo tratto, fino e compresa Via __________.
Il cantiere ha invaso il secondo tratto della strada, all’incirca dall’accesso
al mapp. no. 491 (attuale negozio __________) fino al ponte. Quest’area,
contrassegnata con un “divieto generale di circolazione”, era delimitata con
sbarramenti amovibili a seconda dello svolgimento dei lavori (cfr.
documentazione fotografica; doc. 22).
Durante i primi due mesi, ossia fino alla metà di aprile, l’accesso pedonale e
veicolare al negozio IS 1 era garantito, unitamente ad una possibilità di
carico e scarico sul lato opposto della strada, quest’ultima convenuta al
sopralluogo esperito il 2.3.2010 con la direzione dei lavori (teste __________).
In quella stessa occasione era anche stato concordato che la ditta avrebbe
provveduto alla fornitura ed alla posa di un cartello indicante che il negozio
era aperto (teste __________; doc. 8); cartello che tuttavia non si intravvede
su nessuno degli scatti fotografici e che quindi, verosimilmente, l’istante ha
omesso di collocare. A partire dal 12 aprile l’accesso veicolare e l’area di
sosta hanno dovuto essere soppressi in vista della posa delle canalizzazioni.
Questi lavori sono stati eseguiti a tappe occupando di volta in volta solo una
parte della carreggiata e deviando di conseguenza i pedoni sull’uno o l’altro
lato della strada. L’accesso al negozio è sempre stato assicurato in maniera
compatibile con le necessità del momento, all’occorrenza anche mediante
passerelle (testi __________ e __________; documentazione fotografica).
Da ciò si evince che il cantiere è stato gestito secondo criteri ragionevoli ed
affatto eccezionali, in particolare mantenendo un collegamento pedonale tra Via
__________ e Via __________ mediante camminamenti ed una passerella sul fiume,
e tenendo conto anche delle esigenze dell’istante nella misura massima
consentita dalle circostanze. In ogni caso la tesi che rappresenta il negozio
come una sorta di isola quasi inaccessibile non trova riscontro negli atti ed
appare invero poco credibile ove solo si consideri che IS 1 non è la sola
inquilina dello stabile al mapp. no. 481: i clienti disponevano infatti delle
stesse vie di accesso riservate agli altri residenti come a qualsiasi
cittadino. D’altra parte, sin da prima dei lavori, la sosta veicolare dinnanzi
al negozio non era né autorizzata né garantita vista la disponibilità limitata
a soli 5 posteggi pubblici a pagamento ubicati sull’altro lato della strada
(doc. 21); perciò, in mancanza di spazio, il cliente era comunque costretto a
posteggiare altrove ed a proseguire a piedi verso il negozio. Né può aver
assunto contorni oltremodo penalizzanti la presenza di macchinari lungo la
strada. Il negozio si trova infatti in posizione semi interrata rispetto alla
strada oltre che a ridosso di alcune vasche con vegetazione varia disposte
lungo la facciata dello stabile (doc. 21); indipendentemente dal cantiere la
visuale sul negozio non è quindi del tutto libera ed aperta, specie per il
conducente e gli occupanti di un veicolo. Detto questo, i mezzi di cantiere
erano concentrati principalmente all’altezza del ponte mentre lo stazionamento
ed il transito di autocarri o di altre apparecchiature erano circoscritti, con
frequenze alternate, al trasporto di materiali di costruzione ed ai tempi
necessari per l’esecuzione dei lavori (teste __________; documentazione
fotografica). Pertanto, quand’anche talora abbiano compromesso la visibilità
delle vetrine, si è trattato di intralci temporanei ascritti a contingenze
particolari.
In sostanza IS 1 si è vista confrontata ad una normale situazione di cantiere
nel contesto della quale un certo disagio è innegabile. Tuttavia,
obiettivamente, non si può ritenere che gli inconvenienti abbiano raggiunto
un’intensità ed una durata eccezionali né che abbiano superato i limiti della
tolleranza dovuta tra vicini.
6.
6.1. L’istante lamenta un enorme
danno di natura economica.
In primo luogo essa rimarca di aver registrato, nel corso del suo primo anno di
attività (2009), una progressione costante della cifra d’affari con un
incremento del 700% senza contare le entrate del mese di dicembre. Su questa
base, e partendo da un’ipotesi di incasso di fr. 6'500.- per il mese di gennaio
del 2010, a suo avviso era facilmente prevedibile un ulteriore incremento
mensile del 15% da gennaio a luglio, e del 5% da agosto a novembre del 2010. Se
non che, per la durata del cantiere, anziché seguire l’evoluzione prevista, gli
incassi sono andati in stallo attestandosi attorno alle cifre raccolte nei mesi
tra settembre e novembre del 2009. Ciò ha generato un mancato fatturato prudenzialmente
valutato in fr. 61'969.33 di cui è chiesto il risarcimento in ragione del 35%,
pari a fr. 21'689.26, rappresentante l’utile perso dalla ditta.
In secondo luogo l’istante sostiene di essersi trovata nella necessità di
acquistare della merce, poco prima del dicembre 2009 e durante il periodo di
chiusura di Via __________, per disporre di un inventario di prodotti attuali e
non perdere i pochi clienti rimasti. Una parte dei prodotti stoccati ha
tuttavia potuto essere venduta solo dopo la riapertura del ponte e, trattandosi
di merce soggetta a rapido invecchiamento, riducendone considerevolmente i
prezzi. A seguito di tale deprezzamento essa vanta un danno di fr. 6'046.50 di
cui pure chiede la rifusione.
6.2. I risultati storici aziendali servono normalmente per elaborare le
previsioni future di crescita; essi rappresentano tuttavia solo un indicatore
la cui attendibilità dev’essere valutata integrando tutta una serie di
ulteriori elementi, in particolare le variabili interne ed esterne all’attività,
che concorrono a verificare la crescita sostenibile dell’azienda. Ritenere tout
court, sulla base dei soli dati contabili, che l’andamento della redditività
aziendale continui anche nel futuro è quindi un’ipotesi semplicistica; senza
contare che, per poter interpretare correttamente i risultati e le capacità
produttive, l’analisi deve necessariamente avvenire su un arco temporale
significativo.
IS 1 ha iniziato l’attività nel gennaio del 2009, anno durante il quale
l’evoluzione della sua cifra d’affari rientra tutto sommato nella normalità di
una società che parte da zero; in effetti per un’azienda in fase di avviamento
ogni aumento dell’incasso rappresenta un progresso ed un’attenta promozione può
facilmente alimentare i ricavi al punto da generare una crescita altamente
esponenziale. Bisogna tuttavia tener presente che lo sviluppo auspicato fa
parte dei rischi imprenditoriali: non è scontato che le proiezioni si avverino
né che la crescita rimanga costante, specie in periodo di crisi congiunturale
come quello attuale e nel contesto di una produzione che, come quella
dell’istante, in parte è segnata da una forte concorrenza ed in parte è
destinata ad una categoria ristretta di consumatori. In ogni caso il risultato
di un solo anno d’esercizio – oltre tutto del primo anno di attività,
particolare in quanto caratterizzato da incognite commerciali e strategie di
lancio e di gestione intese ad imporre l’azienda sul mercato – costituisce un
periodo troppo breve per affermare con certezza che l’andamento crescente
sarebbe proseguito seguendo la curva indicata dall’istante, e tanto meno per
imputare al cantiere un mancato aumento del fatturato nel primo semestre del
2010. Non basta comunque a dimostrare tale assunto il fatto che gli introiti
abbiano segnato un incremento a partire dal mese di agosto del 2010 (doc. C);
considerato infatti che dopo la riapertura del ponte è stato constatato un
importante aumento dei volumi di traffico e dei passaggi giornalieri in Via __________
rispetto al 2008 (doc. 3, 4 e 5), verosimilmente l’incremento è riconducibile
anche al maggior numero di potenziali clienti in transito. In sostanza i
fattori che possono aver influito sulla bilancia dei ricavi sono molteplici e
la loro singola incidenza non è determinabile; quanto meno non è riscontrato
che il cantiere abbia avuto un peso decisivo. Aggiungasi infine che per
tracciare il flusso di crescita, asseritamente prevedibile, l’istante si
attiene ad un’ipotesi di incasso di partenza, per il mese di gennaio del 2010,
di fr. 6'500.- (cfr. doc. L), cifra di cui si ignorano i criteri valutativi e
che invero appare irrealistica: infatti, prescindendo dalle entrate
straordinarie del mese di dicembre, che non sono rappresentative, una tale
somma non è mai stata incassata nel 2009, né risulta essere frutto
dell’applicazione della percentuale d’incremento del 15%, indicata dall’istante
stessa, alla media degli incassi conseguiti nel 2009 (sull’arco dell’intero
anno o nei mesi più favorevoli tra settembre e novembre), o anche al solo
fatturato del mese di novembre (cfr. doc. C).
Detto questo, pare invece certamente significativo che nel primo semestre del
2010 IS 1 ha mantenuto le entrate su livelli costanti e regolari continuando ad
incassare – anche nel periodo in cui sono stati eseguiti i lavori più molesti
di posa della canalizzazione – importi analoghi, se non addirittura mediamente
superiori, a quelli registrati tra settembre e novembre del 2009 (doc. C).
Perciò, contrariamente a quanto preteso, la ditta non ha subito alcun calo di
fatturato. Circostanza che ulteriormente conferma come i lavori non abbiano
scoraggiato i clienti ed il negozio sia sempre rimasto raggiungibile. Di
conseguenza non è dimostrato e non vi sono elementi per ritenere che l’istante
abbia subito un danno considerevole.
6.3. In relazione al secondo aspetto del danno, ascritto al deprezzamento della
merce di magazzino, l’istante ha prodotto una lista esemplificativa di merce in
stock (doc. M) ed un elenco di prodotti con i rispettivi prezzi, originari e
ribassati, che riporta una perdita di valore totale di fr. 6'046.50 (doc. N).
Tali documenti, tuttavia, oltre a non offrire un quadro completo
dell’inventario, non specificano quando i prodotti siano stati acquistati, e
dunque da quanto tempo giacessero in magazzino. Pertanto non consentono di
stabilire una relazione diretta tra il cantiere e la riduzione dei prezzi della
merce. L’istante stessa ammette di aver effettuato taluni acquisti nel 2009,
nel periodo prenatalizio. Mancando indicazioni precise, l’acquisto potrebbe
risalire però anche ad un’epoca precedente o i prodotti rappresentare un
surplus dovuto ad acquisti eccedenti il fabbisogno. In altre parole non può
essere escluso che si tratti di semplici scorte invendute o di normali
rimanenze di magazzino destinate comunque ad essere vendute ad un prezzo
scontato secondo l’uso commerciale dei saldi di fine stagione. Non si vede
quindi come il cantiere possa aver influito sui prezzi quando il negozio è
rimasto raggiungibile in automobile fino a metà aprile del 2010 e l’accesso pedonale
non è mai stato impedito. Il fatto poi che l’istante abbia rinnovato le scorte
nel periodo di chiusura della strada è segno che le vendite sono proseguite
nonostante i lavori e contraddice l’asserita (e qui negata) riduzione del
fatturato. In sostanza il danno non è dimostrato e soprattutto manca la prova
di un nesso di causalità con i lavori stradali.
7.
Tutto ciò considerato i disagi
provocati dal cantiere non hanno, nel complesso, né precluso né limitato oltre
il tollerabile i diritti dell’istante e non hanno raggiunto, per loro natura
intensità e durata, proporzioni tali da configurarsi come eccesso.
Ne consegue che l’istanza va respinta per carenza dei presupposti dell’azione.
8.
Di norma nelle cause di
espropriazione formale le spese di giudizio sono a carico dell’ente
espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr).
In concreto tuttavia, non essendo adempiuti i presupposti dell’azione, ovvero
non verificandosi espropriazione formale dei diritti di vicinato, il suddetto
principio non è applicabile. Vale invece la regola generale prevista per le
procedure amministrative secondo cui le spese processuali sono addebitate o
ripartite a seconda della soccombenza (art. 31 LPamm). Pertanto la tassa di
giustizia e le spese sono a carico dell’istante in quanto parte soccombente;
per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.
richiamata la Legge di espropriazione dell’8.3.1971,
dichiara
e pronuncia 1. L’istanza è respinta per carenza dei presupposti dell’azione.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.- sono a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente La segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti