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Incarto n.
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Lugano 28 settembre 2011 |
Decisione In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti ing. Luciano Sulmoni |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da
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ISEP 1 rappr. dal RA 1
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contro |
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COES 1 rappr. dall’ RA 2
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ai fini della realizzazione di attrezzature sportive, ricreative e posteggi in località __________ a __________,
relativamente ai mapp. no. 233 e 234 RFD di __________, |
ed ora sull’opposizione all’espropriazione interposta dall’espropriato,
considerato in fatto ed in diritto
- che COES 1 è proprietario dei mapp. no. 233 e 234 ubicati
a __________ in località __________. I due fondi sono contigui ad un area
comunale adibita ad attività sportive/ricreative e nel PR locale, approvato in
data 27.3.2007, sono assegnati alla zona AEPC 9a destinata ad accogliere
attrezzature sportive, ricreative e posteggi;
- che il Municipio di __________ intende potenziare le strutture esistenti,
ritenute ormai inadeguate, integrando i mapp. no. 233 e 234 nel concetto
urbanistico per la completazione delle attrezzature sportive di __________;
- che tale intendimento è stato formalizzato nel messaggio municipale no. 17/2010,
all’attenzione del Consiglio comunale, insieme con una richiesta di credito di
fr. 260'000.- per l’acquisizione dei mapp. no. 233, 234 e 837;
- che il predetto messaggio è stato approvato con risoluzione legislativa del
13.12.2010, a sua volta ratificata dalla Sezione degli enti locali in data
7.2.2011;
- che il Municipio ha quindi avviato la procedura in oggetto finalizzata
all’espropriazione totale delle part. no. 233 e 234; l’indennità offerta
ammonta a fr. 35.-/40.- il mq per la superficie prativa ed a fr. 2.- il mq per
quella boscata;
- che gli atti sono stati pubblicati dal 4.7 al 2.8.2011;
- che con tempestiva memoria del 27.7.2011 il proprietario ha interposto
opposizione all’espropriazione. Egli ha postulato inoltre l’ampliamento
dell’esproprio all’intero mapp. no. 837 e notificato le sue richieste di
indennizzo, pretese sulle quali non occorre diffondersi in questa sede;
- che in data 21.9.2011 si è svolta l’udienza di conciliazione seguita da un
sopralluogo. Le parti vi hanno confermato le loro rispettive posizioni;
- che secondo l’opponente l’espropriazione è priva di interesse pubblico in
quanto finalizzata unicamente ad ottenere una riserva di terreno lasciando
irrisolta l’utilizzazione e la realizzazione delle opere previste dal PR. In
particolare egli è del parere che la proposta progettuale di massima esibita
dal Comune non sia sufficiente poiché, anche nell’ottica di un’eventuale futura
domanda di retrocessione, l’espropriato deve sapere per quale opera interviene
l’espropriazione ed entro quali termini sarà costruita, elementi che il Comune
non ha specificato;
- che gli atti di espropriazione devono comprendere, tra l’altro, una relazione
sull’opera ed un progetto dal quale risultino la natura, l’ubicazione,
l’estensione e il costo dell’opera stessa (art. 21 let. a, b Lespr). Tali
documenti – uniti al piano ed alla tabella di espropriazione, ed accompagnati
dalla posa di picchetti – servono ad orientare l’espropriato sullo scopo,
l’ubicazione e l’ampiezza dell’opera, ed a ragguagliarlo sui diritti
espropriandi, in modo da consentirgli di prendere conoscenza di tutti gli
elementi necessari per sollevare eventuali obiezioni e quantificare la sua
pretesa di indennizzo con piena cognizione di causa (Hess/Weibel, Das
Enteignungsrecht des Bundes, 1986, Vorbemerkungen zu Abschnitt III, no. 3 e 4,
ad art. 27 no. 8 ss; DTF 111 Ib 15 c. 5c p. 21).
- che, come già indicato, nel PR di __________ le part. no. 233 e 234 sono assegnate
ad una zona per attrezzature sportive, ricreative e posteggi (cfr. piano
attrezzature ed edifici pubblici). Il piano è stato approvato dal Consiglio di
Stato in data 27.3.2007; tale risoluzione ha sancito la pubblica utilità del
vincolo (art. 40 cpv. 2 LALPT) la cui istituzione ha posto le basi per un
futuro trasferimento di proprietà dei fondi, mediante contratto privato o in
esito ad una procedura espropriativa, onde concretizzare gli indirizzi pubblici
disposti dal PR (cfr. TRAM 24.9.1998 N. 50.96.00009 c. 2.3.1, 5.4.2007
N. 50.2006.1 c. 2);
- che di principio, su tali basi, l’ente espropriante potrebbe essere
autorizzato a presentare solo una relazione succinta sull’opera ed un progetto
di massima senza l’indicazione dei costi (art. 22 Lespr);
- che in concreto, nella sua relazione architettonica del 10.6.2011, il Comune
si limita ad esporre quella che definisce un’”idea di fondo” tracciandone i
contenuti in modo assai generico ed indicando un costo stimato. Segno, questo,
che le opere non sono state definitivamente decise. Tanto è vero che il
Municipio non ha sollecitato alcun credito di costruzione ed intende ancora elaborare
un piano generale della __________ che servirà quale base per posizionare
correttamente le strutture, realizzabili a tappe a seconda delle necessità
(cfr. MM no. 17/2010);
- che, sostanzialmente, le opere si riducono quindi ad un concetto ancora tutto
da approfondire dopo l’acquisizione dei terreni;
- che così si dimentica, tuttavia, che l’iter corretto è esattamente quello inverso:
dapprima dev’essere elaborato il progetto definitivo da sottoporre al Consiglio
comunale, unitamente alla richiesta di stanziamento del credito complessivo per
la costruzione dell’opera e l’acquisizione dei sedimi necessari (art. 13 cpv. 1
let. g, h LOC). Solo una volta ottenuta l’approvazione da parte del legislativo
e trascorsi i termini di ricorso (art. 208 LOC), il Municipio potrà avviare la
procedura espropriativa;
- che difatti, come rettamente osserva l’opponente, l’espropriato dev’essere
messo in grado di esercitare il diritto di essere sentito con piena cognizione
di causa e, in futuro, deve anche poter sollecitare la retrocessione qualora il
Comune non usasse i diritti espropriati allo scopo previsto oppure li adibisse
ad uno scopo diverso da quello per cui è stata concessa l’espropriazione (art.
61 Lespr). Entrambe tali ipotesi presuppongono, ovviamente, la conoscenza
completa di quanto dovrà essere costruito e delle relative ripercussioni anche
finanziarie (cfr. TRAM 27.11.1992 N. ES 17/91 c. 5);
- che per elaborare il progetto non occorre che il Comune sia proprietario
della sedime. In effetti, di regola, gli atti preparatori indispensabili alla
progettazione di opere per le quali può essere chiesta l’espropriazione, quali
gli accessi, i transiti, i rilievi planimetrici, i picchettamenti, le
misurazioni, i sondaggi e simili, devono essere tollerati dai proprietari dei
fondi interessati, a condizione che l’ente promotore dell’opera ne dia loro
comunicazione scritta almeno 30 giorni prima (art. 8 cpv. 1 Lespr);
- che pertanto, in quanto viziata, la procedura dev’essere annullata. Potrà
essere riproposta previo rispetto della procedura, salvo che le parti si
accordino privatamente;
- che la tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante con
l’obbligo di corrispondere all’espropriato un’equa indennità per ripetibili
(art. 73 cpv. 1 Lespr).
Per i quali motivi,
richiamata la Legge di espropriazione dell’8.3.1971
dichiara
e pronuncia 1. L’opposizione è accolta e la procedura di espropriazione annullata.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriato fr. 1'000.- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco