Incarto n.
10.2011.6

 

 

 

Lugano

28 settembre 2011

Decisione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Eraldo Pianetti

ing. Luciano Sulmoni

segretario giudiziario

Enzo Barenco

 

 

statuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da

 

 

ISEP 1

rappr. dal RA 1

 

 

contro

 

COES 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

 

ai fini della realizzazione di attrezzature sportive, ricreative e posteggi in località __________ a __________,

 

relativamente ai mapp. no. 233 e 234 RFD di __________,

 

 

ed ora sull’opposizione all’espropriazione interposta dall’espropriato,

 

considerato                     in fatto ed in diritto

 

- che COES 1 è proprietario dei mapp. no. 233 e 234 ubicati a __________ in località __________. I due fondi sono contigui ad un area comunale adibita ad attività sportive/ricreative e nel PR locale, approvato in data 27.3.2007, sono assegnati alla zona AEPC 9a destinata ad accogliere attrezzature sportive, ricreative e posteggi;

- che il Municipio di __________ intende potenziare le strutture esistenti, ritenute ormai inadeguate, integrando i mapp. no. 233 e 234 nel concetto urbanistico per la completazione delle attrezzature sportive di __________;

- che tale intendimento è stato formalizzato nel messaggio municipale no. 17/2010, all’attenzione del Consiglio comunale, insieme con una richiesta di credito di fr. 260'000.- per l’acquisizione dei mapp. no. 233, 234 e 837;

- che il predetto messaggio è stato approvato con risoluzione legislativa del 13.12.2010, a sua volta ratificata dalla Sezione degli enti locali in data 7.2.2011;

- che il Municipio ha quindi avviato la procedura in oggetto finalizzata all’espropriazione totale delle part. no. 233 e 234; l’indennità offerta ammonta a fr. 35.-/40.- il mq per la superficie prativa ed a fr. 2.- il mq per quella boscata;

- che gli atti sono stati pubblicati dal 4.7 al 2.8.2011;

- che con tempestiva memoria del 27.7.2011 il proprietario ha interposto opposizione all’espropriazione. Egli ha postulato inoltre l’ampliamento dell’esproprio all’intero mapp. no. 837 e notificato le sue richieste di indennizzo, pretese sulle quali non occorre diffondersi in questa sede;

- che in data 21.9.2011 si è svolta l’udienza di conciliazione seguita da un sopralluogo. Le parti vi hanno confermato le loro rispettive posizioni;

- che secondo l’opponente l’espropriazione è priva di interesse pubblico in quanto finalizzata unicamente ad ottenere una riserva di terreno lasciando irrisolta l’utilizzazione e la realizzazione delle opere previste dal PR. In particolare egli è del parere che la proposta progettuale di massima esibita dal Comune non sia sufficiente poiché, anche nell’ottica di un’eventuale futura domanda di retrocessione, l’espropriato deve sapere per quale opera interviene l’espropriazione ed entro quali termini sarà costruita, elementi che il Comune non ha specificato;

- che gli atti di espropriazione devono comprendere, tra l’altro, una relazione sull’opera ed un progetto dal quale risultino la natura, l’ubicazione, l’estensione e il costo dell’opera stessa (art. 21 let. a, b Lespr). Tali documenti – uniti al piano ed alla tabella di espropriazione, ed accompagnati dalla posa di picchetti – servono ad orientare l’espropriato sullo scopo, l’ubicazione e l’ampiezza dell’opera, ed a ragguagliarlo sui diritti espropriandi, in modo da consentirgli di prendere conoscenza di tutti gli elementi necessari per sollevare eventuali obiezioni e quantificare la sua pretesa di indennizzo con piena cognizione di causa (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, Vorbemerkungen zu Abschnitt III, no. 3 e 4, ad art. 27 no. 8 ss; DTF 111 Ib 15 c. 5c p. 21).

- che, come già indicato, nel PR di __________ le part. no. 233 e 234 sono assegnate ad una zona per attrezzature sportive, ricreative e posteggi (cfr. piano attrezzature ed edifici pubblici). Il piano è stato approvato dal Consiglio di Stato in data 27.3.2007; tale risoluzione ha sancito la pubblica utilità del vincolo (art. 40 cpv. 2 LALPT) la cui istituzione ha posto le basi per un futuro trasferimento di proprietà dei fondi, mediante contratto privato o in esito ad una procedura espropriativa, onde concretizzare gli indirizzi pubblici disposti dal PR (cfr. TRAM 24.9.1998 N. 50.96.00009 c. 2.3.1, 5.4.2007 N. 50.2006.1 c. 2);

- che di principio, su tali basi, l’ente espropriante potrebbe essere autorizzato a presentare solo una relazione succinta sull’opera ed un progetto di massima senza l’indicazione dei costi (art. 22 Lespr);

- che in concreto, nella sua relazione architettonica del 10.6.2011, il Comune si limita ad esporre quella che definisce un’”idea di fondo” tracciandone i contenuti in modo assai generico ed indicando un costo stimato. Segno, questo, che le opere non sono state definitivamente decise. Tanto è vero che il Municipio non ha sollecitato alcun credito di costruzione ed intende ancora elaborare un piano generale della __________ che servirà quale base per posizionare correttamente le strutture, realizzabili a tappe a seconda delle necessità (cfr. MM no. 17/2010);

- che, sostanzialmente, le opere si riducono quindi ad un concetto ancora tutto da approfondire dopo l’acquisizione dei terreni;

- che così si dimentica, tuttavia, che l’iter corretto è esattamente quello inverso: dapprima dev’essere elaborato il progetto definitivo da sottoporre al Consiglio comunale, unitamente alla richiesta di stanziamento del credito complessivo per la costruzione dell’opera e l’acquisizione dei sedimi necessari (art. 13 cpv. 1 let. g, h LOC). Solo una volta ottenuta l’approvazione da parte del legislativo e trascorsi i termini di ricorso (art. 208 LOC), il Municipio potrà avviare la procedura espropriativa;

- che difatti, come rettamente osserva l’opponente, l’espropriato dev’essere messo in grado di esercitare il diritto di essere sentito con piena cognizione di causa e, in futuro, deve anche poter sollecitare la retrocessione qualora il Comune non usasse i diritti espropriati allo scopo previsto oppure li adibisse ad uno scopo diverso da quello per cui è stata concessa l’espropriazione (art. 61 Lespr). Entrambe tali ipotesi presuppongono, ovviamente, la conoscenza completa di quanto dovrà essere costruito e delle relative ripercussioni anche finanziarie (cfr. TRAM 27.11.1992 N. ES 17/91 c. 5);

- che per elaborare il progetto non occorre che il Comune sia proprietario della sedime. In effetti, di regola, gli atti preparatori indispensabili alla progettazione di opere per le quali può essere chiesta l’espropriazione, quali gli accessi, i transiti, i rilievi planimetrici, i picchettamenti, le misurazioni, i sondaggi e simili, devono essere tollerati dai proprietari dei fondi interessati, a condizione che l’ente promotore dell’opera ne dia loro comunicazione scritta almeno 30 giorni prima (art. 8 cpv. 1 Lespr);

- che pertanto, in quanto viziata, la procedura dev’essere annullata. Potrà essere riproposta previo rispetto della procedura, salvo che le parti si accordino privatamente;

- che la tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di corrispondere all’espropriato un’equa indennità per ripetibili (art. 73 cpv. 1 Lespr).



Per i quali motivi,

richiamata                       la Legge di espropriazione dell’8.3.1971

 

dichiara

e pronuncia           1.     L’opposizione è accolta e la procedura di espropriazione annullata.

 

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriato fr. 1'000.- per ripetibili.

 

                                3.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

 

                                4.     Intimazione a:

 

-

-

 

 

 

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                             Il segretario giudiziario

 

 

Margherita De Morpurgo                                           Enzo Barenco