statuendo nella procedura di approvazione dei progetti e di espropriazione promossa da
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ISEP 1 rappr. dal RA 1
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Contro |
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COES 1 rappr. dall’ RA 2
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relativamente al mapp. no. 430 RFD di F__________, |
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato, in fatto ed in diritto
1.1.1.
Lo ISEP 1 è promotore delle opere di miglioria alla strada cantonale F__________
– C__________ nel tratto tra l’abitato ed il ponte sulla ferrovia. Il progetto,
che comporta espropriazioni varie, prevede in particolare la sistemazione del
campo stradale a ml 6 con l’adeguamento dei raggi curvatura, la realizzazione
di un marciapiede di ml 1.50 lungo il lato a valle della strada e la posa di nuove
canalizzazioni per le acque meteoriche.
L’opera è finanziata mediante il credito quadro per la conservazione del
patrimonio stradale e migliorie nelle valli per il periodo 2000-2003 stanziato dal
Gran Consiglio il 28.2.2000.
I progetti definitivi e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal
21.11 al 20.12.2002.
1.2. La messa in atto del progetto coinvolge, tra le altre, anche la part. no.
430 di proprietà di COES 1. Secondo le tabelle pubblicate il fondo è
espropriato in ragione di mq 165 ed occupato temporaneamente per mq 108 contro
versamento di un’indennità di fr. 120.- il mq rispettivamente di fr. 0.50 il
mq; la tabella include pure un’indennizzo di fr. 4'616.- per l’estirpazione di
piante varie.
Con memoria del 16.12.2002, oltre ad una modifica puntuale al progetto
riguardante l’accesso alla proprietà, l’espropriato ha sollecitato le seguenti
indennità espropriative:
- fr. 215.- il mq per l’espropriazione di mq 165
- fr. 5.- il mq per l’occupazione temporanea di mq 105
- fr. 6'742.- complessivamente per piantagioni e siepi diverse
- fr. 15'500.- complessivamente per inconvenienze
L’udienza di conciliazione ha avuto luogo il 18.3.2002. Di comune accordo le
parti hanno disposto la riduzione del raggio di curvatura dell’accesso, il
ripristino dei muri di recinzione e delle due bucalettere ed il raccordo
dell’imbocco alle quote attuali del piazzale; l’ente espropriante ha peraltro
garantito l’accesso durante i lavori.
Il Tribunale di espropriazione ha approvato il progetto con sentenza del 26.3.2003.
L’anticipata immissione in possesso è stata accordata a far tempo dal
1°.3.2004.
2.Il
mapp. no. 430 è così censito a RF:
sub. h) giardino mq 1362
sub. A) rustico mq 18
sub. B) abitazione mq 135
sub. C) terrazza mq 13
sub. D) garage mq 18
sub. E) autorimessa mq 51
sub. F) ripostiglio mq 32
sub. G) ripostiglio mq 8
totale mq 1637
La proprietà è ubicata a monte dell’abitato di F__________ in località R__________
e consta di una superficie pianeggiante di forma regolare edificata con una
casa di abitazione bifamiliare ed annessi vari; il fondo, gravato da un onere
di abitazione, è assegnato alla zona residenziale R2.
3.3.1.
L’espropriazione è subordinata al
versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr.) che, a compensazione del
danno indotto dall’intervento espropriativo, è finalizzata a restituire al
soggetto colpito le condizioni economiche di cui avrebbe goduto se l’evento non
avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, Das
Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4).
L’indennità consta, in particolare, dell’intero valore venale del diritto
espropriato (art. 11 let. a Lespr.) trovando riscontro nel prezzo commerciale
oggettivo che un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto stipulerebbe
nell’ambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op.
cit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung,
1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II,
p. 734).
Strumento di valutazione è il cosiddetto metodo statistico-comparativo che,
previa incursione nei prezzi di vendita ufficialmente registrati,
preferibilmente durante l’anno precedente il dies aestimandi e riferibili a
fondi analoghi, analizza i dati accertati estrapolando quelli pertinenti per
adeguarli all'oggetto da stimare. Il tutto attraverso un confronto oggettivo e
soppesando le singole caratteristiche, le potenzialità di sfruttamento come
anche tutti i fattori che intervengono più o meno sensibilmente nel settore
delle transazioni immobiliari riflettendosi sui prezzi (Hess/Weibel, op.
cit., ad art. 19 no. 52, 80 ss; DTF 115 Ib 408, 122 I 168 c. 3a, 122 II
337 c. 5; RDAT II-1998 no. 27) tra i quali si annoverano altresì le
eventuali possibilità di miglior uso del fondo (art. 12 cpv. 1 Lespr.), purché
siano concrete, nonché i diritto e gli oneri iscritti o annotati a RF (art. 14
Lespr.).
L’applicazione del metodo statistico-comparativo presuppone la disponibilità di
un adeguato campione di raffronto, non invece l’identità con l’oggetto
paragonato. E’ tuttavia indispensabile che i valori accertati siano
analizzabili e cioè che costituiscano una testimonianza valida quanto
ragionevole delle tendenze e dell’evoluzione del mercato immobiliare (RDAT
1985 no. 92, II-1998 no. 27).
In quest’ottica le punte estreme – ossia i prezzi di gran lunga al di sotto o
al di sopra della media stipulati in un contratto isolato – ed i prezzi
pertinenti a terreni già edificati non hanno valenza decisiva ai fini
dell’estimo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 87 e 89).
3.2 L’estimo
si fonda sui prezzi risultanti dalle transazioni immobiliari stipulate nei
pochi anni precedenti l’anticipata immissione in possesso (cfr. art. 19 Lespr.) e riguardanti
terreni liberi siti a F__________ in zona R2.
A tal fine ed in via preliminare il Tribunale ha verificato le transazioni
citate dall’espropriato in appoggio alla sua pretesa – dalle quali risulterebbe
un valore medio di fr. 210.- il mq (cfr. memoria 16.12.2002 p. 5) – constatando,
tuttavia, che per lo più sono irrilevanti per il giudizio. Infatti le
compravendite riferite a mq 2115 (mapp. no. 1257), a mq 906 (mapp. no. 1227) ed
a mq 816 (mapp. no. 147) sono state stipulate rispettivamente nel 1991, 1997 e
1996 e non sono quindi abbastanza recenti. D’altra parte l’ulteriore acquisto
menzionato di mq 1803 concerne il mapp. no. 1038 posto in zona R4 e risale al
1995.
Le indagini effettuate come di rito presso i pubblici registri dal Tribunale risalgono
comunque fino al 1998 ed offrono i seguenti risultati:
1998
- fr. 95.25 il mq per il mapp. no. 1398 di mq 735, loc. P__________ (iscr. a RF
il 22.5.1998 al d.g. 842);
1999
- fr. 140.05 il mq per il mapp. no. 1399 di mq 1071, loc. P__________ (iscr. a
RF il 26.1.1999 al d.g. 200);
- fr. 116.96 il mq per il mapp. no. 1402 di mq 513, loc. P__________ (iscr. a
RF il 4.5.1999 al d.g. 942);
- fr. 114.99 il mq per il mapp. no. 1230 di mq 600, loc. A__________ (iscr. a
RF il 15.9.1999 al d.g. 2100);
2000
- fr. 144.54 il mq per il mapp. no. 1393 di mq 1277, loc. A__________ (iscr. a
RF il 22.5.2000 al d.g. 926). La superficie censita come bosco (mq 516) è stata
considerata a valore 0.-;
- fr. 50.43 il mq per il mapp. no. 989 di mq 694, loc. P__________ (iscr. a RF
il 12.10.2000 al d.g. 1930);
2003
- fr. 120.- il mq per il mapp. no. 1233 di mq 664, loc. F__________ (iscr. a RF
il 30.1.2003 al d.g. 192). Il trapasso è avvenuto a seguito di aggiudicazione
ad incanto pubblico;
- fr. 64.- il mq per il mapp. no. 1417 di mq 679, loc. F__________ (iscr. a RF
il 16.4.2003 al d.g. 1010).
Dall’elenco sono state escluse le transazioni riferibili alla zona R2s perché
in base alle norme di applicazione del PR in questa zona le opere di
urbanizzazione sono a carico dei privati (art. 51 cpv. 2), ciò che ha una certa
incidenza sui valori.
I dati ufficiali smentiscono l’affermazione dell’espropriato secondo cui i
valori di zona si situerebbero sui 200.-/220.- fr. il mq; di conseguenza, pur
non potendo escludere a priori che i prezzi di vendita ufficiosi e richiesti
raggiungano la quotazione indicata, la segnalazione non è risolutiva ai fini
dell’estimo perché priva di riscontri oggettivi.
Le località elencate sono ubicate, rispettivamente, a monte della casa per
anziani (F__________) e della stazione (A__________) ed a confine con il Comune
di M__________ (P__________). Tali zone appartengono tutte alla stessa fascia
collinare a monte del nucleo di F__________ e, tutto sommato, dal profilo della
situazione si equivalgono, possiedono le caratteristiche di una piacevole zona
residenziale e nel contempo sono vicine e facilmente raggiungibili dal paese.
Considerato che, malgrado l’altalenarsi dei valori annui, a partire dal 2000 il
mercato immobiliare sembra essere in recupero ed ha registrato una discreta
espansione (USTAT, Dati statistiche e società, 3-2004 p. 37 ss, 3-2005 p. 6
ss), si può concludere che nel 2004 le quotazioni medie in zona R2 si
aggirassero sui 120.-/140.- fr. il mq.
Il mapp. no. 430 è senz’altro una proprietà gradevole e le sue caratteristiche
intrinseche lo porrebbero, di principio, nella categoria dei buoni terreni
edilizi. Sennonché, oltre a trovarsi a ridosso della linea ferroviaria, la
particella è gravata da un onere di abitazione che ha per oggetto
l’appartamento al piano terreno del quale la beneficiaria potrà disporre vita
natural durante. Giusta l’art. 14 cpv. 1 Lespr. nella stima del valore venale
si deve tener conto delle servitù attive e passive attinenti al fondo al
momento del deposito dei piani imputandole sul valore venale qualora
costituissero un onere; non occorre che la riduzione sia specificata in cifre,
basta che si rifletta sul risultato finale (Hess/Weibel, op. cit., ad
art. 19 no. 84 p. 266, ad art. 21 no. 1-3; DTF 119 Ib 447 c. 3). Orbene,
non essendo cedibile (art. 776 cpv. 2 CC), il diritto di abitazione persiste
anche in caso di cessione del fondo. In tale evenienza la servitù limita per
l’acquirente la libera disponibilità del bene e, prima ancora, rappresenta un
fattore negativo per la cerchia di potenziali acquirenti. Di conseguenza, pur
concedendo che è limitato all’arco di vita della beneficiaria, l’onere incide
sul valore della proprietà.
Ciò considerato il Tribunale reputa di poter condividere l’offerta dall’ente
espropriante e fissa quindi l’indennità espropriativa a fr. 120.- il mq.
4.L’occupazione
temporanea si annovera tra i provvedimenti che, in ambito espropriativo,
concorrono all’attuazione dell’opera. Per definizione essa comporta l’invasione
transitoria di un terreno per depositarvi materiale o installazioni di cantiere
oppure, più semplicemente, per permettere la costruzione dell’opera stessa
senza intralci. Concluso l’intervento il sedime è da restituire ripristinato al
proprietario.
L’indennità per occupazione temporanea deve coprire il danno effettivo
derivante dalla limitazione dell’uso attuale del bene salvo che il proprietario
renda attendibile un miglior uso ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 Lespr. (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19
no. 39; RDAT 1989 no. 76, I-1992 no. 45; DTF 109 Ib 273).
Normalmente l’indennità metrica annua
riconosciuta per terreni edificabili è di fr. 0.50 il mq (TE sott.
26.6.1996 in re Comune di V./C., 2.3.1999 in re S./G.).
In concreto il provvedimento si rende necessario solo per consentire l’esecuzione
dell’opera e, viste le garanzie offerte dall’ente espropriante (cfr. verbale
del 18.3.2002), non compromette l’accesso alla proprietà. Inoltre il sedime
colpito è circoscritto alla striscia di giardino lungo il fronte stradale per
la quale non è stato ipotizzato alcun miglior uso.
Stando così le cose il risarcimento preteso di fr. 5.- il mq non è giustificato
e non vi è alcun motivo di accordare un importo superiore a quello usuale.
L’indennità è dunque fissata in fr. 0.50 il mq.
5.5.1.
Sotto il cappello “indennità di inconvenienza” l’espropriato ha chiesto innanzitutto
la rifusione di fr. 2'400.- pari al costo per l’isolazione fonica supplementare
quale conseguenza dell’avvicinamento della strada e dell’aumento di rumori.
La pretesa può essere ricondotta all’art. 11 let. b Lespr. che ammette come
risarcibile l’espropriazione che provocasse un deprezzamento della frazione
residua, ipotesi che potrebbe concretizzarsi se, per effetto dell’intervento, il
terreno fosse ridotto o deformato al punto da non poter più essere sfruttato
razionalmente, oppure se una costruzione esistente fosse privata di un’importante
area di sfogo o di uno schermo protettivo (Hess/Weibel, op. cit., ad
art. 19 no. 183-185; RDAT 1989 no. 75, II-1994 no. 63 c. 5.5, II-1998
no. 27 c. 3.1; TRAM 2.9.2002 N. 50.2001.00022).
Per quanto riguarda il mapp. no. 430 è vero, da un lato, che l’esproprio
riguarda una superficie certamente non esigua, ma è vero anche, d’altro lato, che
l’intervento espropriativo non comporta alcun condizionamento
architettonico/costruttivo né impedisce o limita in modo significativo, in
un’ottica finanziaria e di destinazione, quello sfruttamento razionale cui si
attiene concettualmente la prassi invalsa nel tema delle potenzialità
edificatorie di un fondo (Kommentar zum RPG, Riva ad art. 5, no.
165-166; Knapp, Précis de droit administratif, 4e ed., no. 2251; DTF
112 Ib 263 c. 4 p. 267).
Anche sotto il profilo delle immissioni acustiche l’ipotesi di una svalutazione
della proprietà appare ben poco verosimile. Infatti, al di là che il fondo si
trova nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria, bisogna considerare che
la strada cantonale, oltre a servire una zona residenziale densamente
insediata, conduce all’Ospedale distrettuale di __________ per poi proseguire
verso note località turistiche quali R__________, M__________ ma soprattutto C__________,
ed è dunque piuttosto trafficata. In queste condizioni la fascia di terreno
sottratto di per sé stessa non bastava a schermare la proprietà da rumori
molesti; inoltre l’adeguamento e la sistemazione del campo stradale – con
l’eventuale incremento del traffico – erano circostanze immaginabili cosicché
l’espropriato da tempo poteva e doveva aspettarsi un aumento delle immissioni
foniche. Non essendosi adeguato alla situazione egli non può ora imputare
all’ente pubblico un minor valore della proprietà, rispettivamente i costi per
un intervento di isolazione fonica, perlomeno non senza disattendere il
principio secondo cui ogni espropriato è tenuto ad evitare o limitare il danno.
La pretesa va quindi respinta.
5.2. Quali ulteriori indennità per inconvenienze l’espropriato ha chiesto fr.
500.- per due bucalettere, fr. 1'350.- per la sistemazione degli allacciamenti
al piazzale interno, fr. 10'500.- per il muro di cinta e fr. 750.- per minori
affitti box durante i lavori.
Tuttavia, visto l’accordo stipulato all’udienza del 18.3.2002 (cfr. verbale) ed
in particolare i ripristini disposti a spese dell’ente espropriante come pure
l’accessibilità garantita durante il cantiere, la domanda di risarcimento non
può essere accolta.
6.6.1.
L’espropriato ha sollecitato infine un’indennità complessiva di fr. 6'742.- per
piantagioni e siepi diverse.
6.2. L’art. 11 let. c Lespr.
stabilisce che l’indennità comprende anche il corrispettivo di tutti gli altri
pregiudizi subiti dall’espropriato purché siano prevedibili secondo il corso
ordinario delle cose quale conseguenza dell’espropriazione (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 196, 197 e 200; Wiederkehr, op. cit., p. 103
ss; Grisel, op. cit., p. 741).
E’ principio acquisito che la perdita di piantagioni si annovera tra i
pregiudizi indennizzabili giusta l’art. 11 let. c Lespr. a condizione che i
vegetali estirpati svolgessero una particolare funzione estetico-protettiva o
recassero un cospicuo valore botanico; un risarcimento è altresì ipotizzabile
qualora la superficie espropriata, e quindi l’indennizzo espropriativo, fossero
esigui a tal punto da non poter inglobare il valore delle piante stesse (RDAT
1985 no. 94 e, da ultimo, TRAM 19.6.2002 in re Comune di V./S.).
In concreto le piante messe a dimora entro le linee di esproprio e di
occupazione temporanea formavano indiscutibilmente, se non una barriera fonica,
quantomeno una rigogliosa cornice decorativa ed inoltre costituivano, almeno
parzialmente, uno schermo visivo (cfr. documentazione fotografica).
Il perito giudiziario ha elencato le piante coinvolte nell’intervento
espropriativo stabilendone inoltre il valore (cfr. perizia 22.4.2003). Il
Tribunale non ha motivo di dubitare del referto peritale che, del resto,
nemmeno le parti hanno contestato.
Ad opera ultimata l’ente espropriante ha trasmesso l’inventario delle piante
effettivamente estirpate in merito al quale l’espropriato non ha sollevato
obiezioni.
Di conseguenza l’indennità per i vegetali effettivamente soppressi è fissata in
fr. 3'912.30 cui si aggiungono fr. 300.- per il trapianto della palma e del
noce, per complessivi fr. 4'212.30.
7.Le indennità espropriative sono completate con gli
interessi a decorrere dal 1°.3.2004, data dell’anticipata immissione in
possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.), al saggio usuale del 3.5% fissato dal
Tribunale federale.
8.Considerato che l’espropriato non si è avvalso della
consulenza di un legale non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia: 1. Lo ISEP 1 verserà al proprietario del mapp. no.
430 le seguenti indennità:
1.1. fr. 120.- il mq per l’espropriazione formale di mq 165
1.2. fr. 0.50 il mq per l’occupazione temporanea di mq 108
1.3. fr. 4'212.30 a corpo per
la soppressione di vegetali vari
2. Sulle indennità espropriative è dovuto
l’interesse al saggio usuale del 3.5% a decorrere dal 1°.3.2004.
3. Le restanti pretese dell’espropriato sono respinte.
4. La tassa di giustizia e le spese in fr. 700.- sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili.
5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
6. Intimazione a:
- RA 1
- RA 2
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco