|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. 52/03
|
Lugano 21 febbraio 2008 |
Sentenza In nome |
||
|
Il Tribunale di espropriazione |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
|
e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti arch. Giancarlo Fumasoli |
|
segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo nella procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione promossa da
|
|
ISEP 1 rappr. dal RA 1
|
|
|
contro |
|
|
COES 3 rappr. dall’ RA 3
|
|
|
nell'ambito dei lavori per la realizzazione delle strade di servizio al __________ relativamente al mapp. no. 2122 RFD di __________, |
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato, in fatto ed in diritto
1.1.1.
Il ISEP 1 intende eseguire una serie di nuove opere di urbanizzazione nella
zona del __________. Il progetto, che implica espropriazioni varie, prevede, in
particolare, la costruzione della nuova Strada dorsale, parallela a Via __________,
e la sistemazione con ampliamento di Via __________, Via __________, Via al __________
e Via __________ compresi i relativi raccordi a Via __________. Le opere
includono il completamento della rete idrica e la posa dell’illuminazione
pubblica. Di fatto, contrariamente a quanto indicato sia nel vigente Piano particolareggiato
del __________ (PRP-PF) approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del
19.9.1995 sia nel progetto definitivo, la nuova dorsale è limitata al tratto
compreso tra Via al __________ e Via __________ poiché i terreni ubicati alle
due estremità del tratto nel frattempo sono state edificate precludendo così la
possibilità di prolungare il tracciato.
Il Consiglio Comunale ha approvato l’opera, stanziato il credito di costruzione
ed avallato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 70% della
spesa con risoluzione del 10.6.2003.
Il progetti definitivi e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal
2.10 al 3.11.2003.
1.2. Il progetto coinvolge, tra gli altri, anche il mapp. no. 2122. Stando alle
tabelle pubblicate il fondo è espropriato per ca. mq 553 ed occupato temporaneamente
per ca. mq 255, superfici per le quali il Comune ha offerto un’indennità di fr.
200.- il mq rispettivamente di fr. 6.- il mq.
Con memoria 3.11.2003 l’espropriata si è opposta all’espropriazione ed ha
sollecitato una modifica dei piani; in via subordinata ha notificato una
pretesa di indennizzo di fr. 300.- il mq per il sedime espropriato e di fr. 350’000.-
per titolo di deprezzamento della proprietà.
L’udienza di conciliazione ha avuto luogo il 17.2.2004 e si è risolta
infruttuosamente.
Il Tribunale di espropriazione ha approvato i progetti definitivi con sentenza
del 15.3.2004 respingendo contestualmente le obiezioni della proprietaria.
Con ordinanza 19.6.2007 è stato costituito il nuovo collegio giudicante in
seguito al quale l’espropriata, con memoria 1°.10.2007, ha riferito
dell’avvenuto frazionamento del mapp. no. 2122 ed aggiornato le sue pretese
rivendicando fr. 310.- il mq per il sedime espropriato, fr. 446'600.- per
titolo di deprezzamento della frazione residua e fr. 136'500.- per la totale
perdita di valore della porzione di terreno assegnata alla zona agricola.
Tali pretese sono state contestate dal Comune con scritto del 16.10.2007.
Alla successiva udienza del 23.11.2007 le parti hanno confermato le rispettive
posizioni.
2.2.1.
Al momento della pubblicazione degli atti il mapp. no. 2122, ubicato in
località __________, risultava iscritto a RF come superficie incolta di
complessivi mq 8592.
Nel 2006 il fondo è stato frazionato (cfr. istanza di iscrizione di
lottizzazione del 24.1.2006 e d.g. 2044 del 21.3.2006) nei nuovi mapp.
no. 2517 di mq 2729, parte a monte della Strada dorsale
no. 2122 di mq 5324, parte a valle della Strada dorsale
no. 2518 di mq 539, sedime assegnato della nuova Strada dorsale
Contemporaneamente il nuovo mapp. no. 2517 è stato venduto a terzi mediante
cessione ed esercizio di un diritto di compera costituito nel dicembre del 2005
(doc. 2).
2.2. Stando al PRP-PF la part. 2122 (stato originario) è assegnata in massima parte,
ossia per ca. mq 5309, alla zona industriale-terziaria innovativa A1 e A3 mentre
un’area di ca. mq 2730 è attribuita alla zona agricola e ca. mq 553 sono
destinati al sedime della nuova strada dorsale.
Qui oggetto di espropriazione parziale sono, in esito al frazionamento, il nuovo
mapp. no. 2518 ed una fascia lungo Via al __________ del nuovo mapp. no. 2517
entrambi appartenenti alla zona industriale A1.
3.Come
già rilevato nelle more della procedura il mapp. no. 2517 è stato ceduto a
terzi.
Le pretese dipendenti da un procedimento espropriativo sono di natura reale e
perciò, nel caso di trapasso di proprietà per compravendita durante una
procedura, esse sono trasferite automaticamente dal precedente al nuovo
proprietario, salvo che nel contratto il venditore si sia espressamente
riservato il diritto di restare parte nel procedimento e quindi l’esercizio dei
diritti derivanti dall’espropriazione (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht
des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 17; DTF 122 I 168 c. 1).
In concreto il contratto di costituzione del diritto di compera contempla una
clausola esplicita stando alla quale “tutte le indennità di esproprio
restano di esclusiva competenza della parte venditrice” (doc. 2: rogito no.
275 del 19.12.2005 del notaio avv. __________, pto. 4).
Di conseguenza COES 3 resta parte legittimata nel presente procedimento
espropriativo.
4.L’espropriazione
è subordinata al versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr.) che, a
compensazione del danno indotto dall’intervento espropriativo, è finalizzata a
restituire al soggetto colpito le condizioni economiche di cui avrebbe goduto
se l’evento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 16 no. 4).
L’indennità consta, in particolare, dell’intero valore venale del diritto
espropriato (art. 11 let. a Lespr.) trovando riscontro nel prezzo commerciale
oggettivo che un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto stipulerebbe
nell’ambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op.
cit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung,
1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II,
p. 734).
Strumento di valutazione è il cosiddetto metodo statistico-comparativo che,
previa incursione nei prezzi di vendita ufficialmente registrati,
preferibilmente durante l’anno precedente il dies aestimandi e riferibili a
fondi analoghi, analizza i dati accertati estrapolando quelli pertinenti per
adeguarli all'oggetto da stimare. Il tutto attraverso un confronto oggettivo e
soppesando le singole caratteristiche, le potenzialità di sfruttamento come
anche tutti i fattori che intervengono più o meno sensibilmente nel settore
delle transazioni immobiliari riflettendosi sui prezzi (Hess/Weibel, op.
cit., ad art. 19 no. 52, 80 ss; DTF 115 Ib 408, 122 I 168 c. 3a, 122 II
337 c. 5; RDAT II-1998 no. 27). Tra questi si annoverano pure le
eventuali possibilità di miglior uso del fondo (art. 12 cpv. 1 Lespr.), purché
siano concrete, nonché i diritti e gli oneri iscritti o annotati a RF (art. 14
Lespr.).
L’applicazione del metodo statistico-comparativo presuppone la disponibilità di
un adeguato campione di raffronto, non invece l’identità con l’oggetto
paragonato. E’ tuttavia indispensabile che i valori accertati siano
analizzabili e cioè che costituiscano una testimonianza valida quanto
ragionevole delle tendenze e dell’evoluzione del mercato immobiliare (RDAT
1985 no. 92, II-1998 no. 27). In quest’ottica le punte estreme – ossia i prezzi
di gran lunga al di sotto o al di sopra della media stipulati in un contratto
isolato – ed i prezzi pertinenti a terreni già edificati non hanno valenza
decisiva ai fini dell’estimo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 87 e
89).
5.La
zona industriale-terziaria innovativa prevista dal PRP-PF è situata a sud di
Via __________ ed è suddivisa in due fasce che includono, l’una (A1) i terreni
ubicati tra Via __________ e la nuova Strada dorsale, e l’altra (A3) i terreni
a valle della dorsale fino al confine con la zona agricola la quale, a sua
volta, si estende fino a Via __________ (cfr. PRP-PF piano delle zone).
Il Piano particolareggiato attribuisce alle singole proprietà specifiche
quantità edificatorie (art. 11 NAPRP-PF). Queste sono state stabilite tenendo conto
dello stato originale dei fondi secondo il PR approvato il 10.3.1987 (cfr.
piano delle zone e AP-EP 1987) cosicché il calcolo delle quantità edificatorie
è rapportato alla superficie totale dei terreni senza deduzione delle aree a
destinazione stradale ed agricola: in pratica gli indici di tali aree sono stati
ricaricati sulle aree A1 e A3. Ciò con lo scopo dichiarato “di mantenere la
potenzialità insediativa del comprensorio del __________, segnatamente per
funzioni di interesse sovracomunale, salvaguardando la qualità dell’ambiente e
garantendo l’approvvigionamento idrico del basso __________” (cfr. ris.
19.9.1995 p. 7, p. 30 ad e1).
L’art. 30 NAPRP-PF dispone invero che, a compensazione dell’attribuzione delle
predette quantità edificatorie, le superfici destinate alle opere di
urbanizzazione siano cedute al Comune a titolo gratuito (cpv. 1 e 2); qualora
invece il proprietario esigesse un’indennità le quantità edificatorie saranno
diminuite e calcolate solo sulla parte edificabile del fondo (cpv. 4; cfr. ris.
19.9.1995 p. 13 e 15).
Di fatto, tuttavia, tale normativa appare priva di effetti concreti. Prova ne
sia che il Comune, oltre a mantenere (ed ammettere concretamente) le
potenzialità edificatorie sancite dal PRP-PF, in questa sede procede
all’espropriazione del futuro sedime stradale contro versamento di un’indennità
anziché pretenderne da cessione gratuita. Prova ulteriore ne siano le licenze
edilizie accordate per lo stesso mapp. no. 2517 e per il mapp. no. 2125,
quest’ultimo pure oggetto della presente procedura espropriativa. Un’agire,
questo, che si rivela manifestamente vantaggioso per i proprietari e che
dimostra inequivocabilmente come l’ente pubblico non persegua una politica di
divieti bensì tenda piuttosto a favorire gli insediamenti e l’espansione
industriale nel comprensorio.
6.6.1.
In mancanza di anticipata immissione in possesso, l’indennità è stimata con
valuta attuale (art. 19 Lespr.). Per completezza l’indagine sui prezzi
ufficiali effettuata come d’uso a RF è stata estesa a tutte le transazioni
stipulate nella zona del __________ dopo l’approvazione del PRP-PF con l’esito
seguente:
nel 2007
- fr. 215.- il mq per i mapp. no. 2075 e 2511 di complessivi mq 5770, loc. __________,
zona industriale A1 (iscr. a RF l’8.1.2007 al d.g. 148);
- fr. 215.52 il mq per il mapp. no. 2510 di mq 464, loc. __________, zona
industriale A1 (iscr. a RF il 22.1.2007 al d.g. 814);
nel 2006
- fr. 220.- il mq per il mapp. no. 2086 di mq 20866, loc. __________, zona
industriale A1 (iscr. a RF il 6.7.2006 al d.g. 4924);
- fr. 308.17 il mq per il mapp. no. 2517 di mq 2729, loc. __________, zona
industriale A1 (iscr. a RF il 21.3.2006 al d.g. 2048). Il trapasso è avvenuto
in seguito ad esercizio di un diritto di compera annotato il 20.12.2005;
- fr. 220.- il mq per il mapp. no. 2085 di mq 4499, loc. __________, zona
industriale A1 (iscr. a RF il 18.8.2006 al d.g. 6290);
nel 2000
- fr. 137.19 il mq per il mapp. no. 2090 di mq 8747, loc. __________, zona
industriale A3 (iscr. a RF il 3.4.2000 al d.g. 2719);
- fr. 210.- il mq per il mapp. no. 2087 di mq 1632, loc. __________, zona
industriale A1 (iscr. a RF il 22.12.2000 al d.g. 10004);
nel 1999
- fr. 60.69 il mq per una quota di comproprietà di 1/3 sui mapp. no. 2085, 2402
e 2420 di complessivi mq 4499, loc. __________, zona industriale A1 (iscr. a RF
il 15.6.1999 al d.g. 4621). Il trapasso è avvenuto in seguito ad
aggiudicazione;
nel 1998
- fr. 169.90 il mq per il mapp. no. 2126 di mq 4797, loc. __________, zona
industriale A3 (iscr. a RF il 17.11.1998 al d.g. 8340);
- fr. 220.89 il mq per i mapp. no. 2127 e 2133 di complessivi mq 6338, loc. __________,
zona industriale A1 (iscr. a RF il 25.11.1998 al d.g. 8550);
- fr. 169.70 il mq per il mapp. no. 2128 di mq 3241, loc. __________, zona
industriale A3 (iscr. a RF il 30.11.1998 al d.g. 9996);
nel 1996
- fr. 166.77 il mq per il mapp. no. 2126 di mq 4797, loc. __________, zona
industriale A3 (iscr. a RF l’11.7.1996 al d.g. 5763).
Alla luce di tali risultanze le indennità rivendicate dall’espropriata appaiono
d’acchito eccessive. La prima (fr. 300.- il mq), indicata nella notifica
3.11.2003 e che a suo dire corrisponde al valore medio di zona, nell’ammontare
è infatti palesemente smentita dalle transazioni ufficiali reperite. La seconda
invece, aggiornata al 2007 (fr. 310.- il mq), trae spunto dal contratto di
compravendita del mapp. no. 2517 che tuttavia non ha valore indicativo sia perché
il prezzo ricavato in tale ambito non corrisponde ai valori medi di mercato,
sia perché, tra i valori accertati, si tratta del prezzo massimo in
assoluto, sia infine perché è conseguente all’esercizio di un diritto di
compera (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 86, 87 e 88).
Prescindendo dal prezzo massimo (mapp. no. 2517) e da quello minimo (mapp. no. 2085,
2402 e 2420) che, come già rilevato, non sono decisivi ai fini dell’estimo, risulta
che le due fasce costituenti la zona industriale si distinguono per il valore,
la zona A1 ravvisando un valore medio di fr. 215.-/220.- il mq e la zona A3 di
fr. 166.-/170.- il mq. Questa differenza si riconduce al fatto che la zona A3 appare
meno attrattiva dal profilo commerciale, da un canto per le diverse quantità
edificatorie predefinite – ritenuto un i.s. 0.7 nel settore A3 ed un i.s. 0.9 nel
settore A1 (cfr. ris. 19.9.1995 p. 13) – e d’altro canto per la necessità
inevitabile di concentrare la costruzione su di un’area limitata rispetto alla
zona A1 e per la minore disponibilità di superficie per servizi esterni.
Complessivamente il Tribunale non ha motivo di scostarsi dalle quotazioni
ufficiali tanto più che dall’approvazione del PRP-PF ad oggi sono rimaste
mediamente costanti e senza oscillazioni degne di nota. Si può quindi
ragionevolmente ritenere che i valori medi attuali nel comprensorio del __________
siano di fr. 220.- il mq per la fascia A1 e di fr. 170.- il mq per la fascia
A3.
6.2. Il mapp. no. 2122 (stato originario) era un terreno piano di conformazione
regolare, assai ampio e ben urbanizzato che si prestava senz’altro allo
sfruttamento ammesso dal PRP-PF con una SUL massima consentita di mq 2900 per
la parte A1 e di mq 3700 per la parte A3 (art. 11 NAPR). Lo stesso vale nella
situazione attuale ritenuto che, stando alle dichiarazioni del Comune, la SUL
disponibile è rimasta invariata (doc. 3). L’onere gravante la nuova part. no.
2517 non incide né sullo sfruttamento né sul valore del fondo.
Di conseguenza l’indennità espropriativa è fissata in fr. 220.- il mq.
7.L’occupazione
temporanea si annovera tra i provvedimenti che, in ambito espropriativo, concorrono all’attuazione dell’opera. Per
definizione essa comporta l’invasione transitoria di un terreno per depositarvi
materiale o installazioni di cantiere oppure, più semplicemente, per permettere
la costruzione dell’opera stessa senza intralci. La relativa indennità copre il
danno effettivo derivante dalla limitazione dell’uso attuale del bene salvo che
il proprietario renda attendibile un miglior uso ai sensi dell’art. 12 cpv. 1
Lespr. (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 39; RDAT 1989 no. 76, I-1992 no. 45; DTF
109 Ib 273). Normalmente l’indennità
metrica annua riconosciuta per terreni edificabili è di fr. 0.50 (TE sott.
26.6.1996 in re Comune di V./C., 2.3.1999 in re S./G.).
In concreto l’indennità offerta nella tabella (fr. 6.- il mq), sulla quale
l’espropriata non si è pronunciata, supera di gran lunga i canoni giurisprudenziali
rivelandosi assai generosa. Perciò può essere confermata.
8.8.1.
Nella notifica 3.11.2003 l’espropriata ha sostenuto che la realizzazione delle
strada penalizzerà la proprietà nel suo insieme poiché, tagliata in due, non
potrà più essere sfruttata con la flessibilità data in precedenza. A suo avviso
l’incidenza del deprezzamento, di cui ha chiesto la rifusione, è di fr. 50.- il
mq sulla SUL complessiva di mq 6'600 (ndr: mq 2900 per la parte A1 + mq 3700
per la parte A3 come da doc. 3) per un totale arrotondato di fr. 350'000.-.
Nella memoria 1°.10.2007 l’espropriata ha aggiornato la pretesa in particolare argomentando
che, in seguito alla realizzazione della strada ed al conseguente smembramento
del fondo, la SUL della superficie residua assegnata alla zona A3 di mq 3700 non
è concretamente sfruttabile ma si riduce a soli mq 2160. Pertanto ha chiesto
un’indennità di fr. 290.- il mq per l’impossibilità di sfruttare almeno mq 1540
di SUL (mq 3700 – mq 2160), per un totale di fr. 446'600.-.
8.2. La suddetta pretese ricade sotto l’art. 11 let. b Lespr. in base al quale,
nell’ipotesi di espropriazione parziale, l’indennità deve comprendere il
pregiudizio derivante dal deprezzamento della frazione residua purché sia una
conseguenza dell’espropriazione (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no.
183-185).
Stando alla giurisprudenza un deprezzamento della porzione residua potrebbe
essere dato qualora il terreno fosse ridotto o deformato al punto da non poter
più essere sfruttato razionalmente oppure qualora fosse privato di vantaggi
influenti sul valore della proprietà, vale a dire di un’importante area di
sfogo o di uno schermo protettivo contro immissioni nocive (DTF 129 II
420 c. 3.1.2; RDAT II-1994 no. 63, II-1998 no. 27 c. 3.1; TRAM
18.10.2004 N. 50.2003.14 in re CE L.).
In riferimento alle possibilità di sfruttamento di un fondo va peraltro
rammentato che la garanzia della proprietà non assicura al proprietario la
facoltà di edificare secondo criteri ottimali per trarne in massimo vantaggio.
Pertanto, a fronte di un’espropriazione parziale, per determinare il potenziale
edilizio residuo, occorre attenersi al concetto di sfruttamento razionale vale
a dire a quelle che, secondo il buon senso ed in base a contingenze oggettive,
sono le prospettive d’uso ragionevoli del terreno, prescindendo da teorici
propositi affaristici o addirittura speculativi (cfr. Kommentar zum RPG, 1999, Riva, ad art. 5 no. 165-166; Knapp,
Précis de droit administratif, 4e ed., no. 2251).
8.3. La costruzione della nuova Strada dorsale comporta la suddivisione della
proprietà in due superfici edificabili a sé stanti, situazione che si
rispecchia nella lottizzazione.
Tuttavia nell’ambito di una valutazione
d’insieme tale suddivisione non compromette seriamente le possibilità di
sfruttamento razionale della porzione assegnata alla fascia A3. In effetti, se
è vero che nelle zone industriali sono normalmente richieste aree di ampio
respiro, è altrettanto vero che la superficie in esame adempie a tale requisito;
essa è ampia, di conformazione regolare ed oltretutto ha il pregio di essere ancora
inedificata e quindi libera da condizionamenti edilizi. Anche applicando i
limiti di distanza dai confini privati, le linee di arretramento dalle strade,
l’altezza e la profondità massime, le potenzialità edificatorie di zona,
dichiaratamente ammesse dal Comune (cfr. doc. 3), possono senz’altro essere
raggiunte, tanto più che tutti i parametri edilizi sono soggetti a possibili
deroghe (art. 11 NAPRP-PF). Nuovamente: lo spirito della pianificazione di
questo specifico comprensorio – chiaramente desumibile dal capitolo dedicato
all’impianto urbanistico ed al modello tipologico di cui all’art. 11 cpv. 2
NAPRP-PF – non è di impedire o limitare l’edificabilità bensì di agevolare il
privato affinché possa concretizzare lo sfruttamento massimo del proprio
terreno. Spirito che lo stesso Comune ha palesemente dimostrato di voler
attuare (cfr. consid. 5).
Di conseguenza per la porzione assegnata alla fascia A3 non è ravvisabile alcun
deprezzamento.
9.9.1.
Nella memoria del 1°.10.2007 l’espropriata sostiene, in aggiunta, che la
superficie assegnata alla zona agricola di mq 2730, oltre ad essere
sproporzionata, risulta pure assolutamente invendibile. Da ciò un ulteriore
pregiudizio, di cui è postulato il risarcimento, pari almeno a fr. 50.- il mq (valore
agricolo) per complessivi fr. 136'500.-.
9.2. Premesso che detta superficie non è oggetto di espropriazione formale e che
il suo status agricolo era noto sin dall’approvazione del PRP-PF (e non è stato
impugnato), la pretesa è da respingere per diversi motivi.
Anzitutto perché è tardiva non essendo stata insinuata entro il termine di
pubblicazione di 30 giorni (art. 24 cpv. 1 e 2 Lespr.). Né si tratta di un
diritto stimabile d’ufficio a norma dell’art. 30 Lespr..
In secondo luogo perché non rientra nel novero delle pretese ex art. 32 Lespr..
Infine, la domanda è pure tardiva nella misura in cui si riallaccia
all’ordinamento pianificatorio disposto con il PRP-PF e quindi all’istituto
dell’espropriazione materiale. Infatti le pretese derivanti da vincoli che
configurano gli estremi dell’espropriazione materiale devono essere fatti
valere entro il termine di 10 anni dall’entrata in vigore del provvedimento
(art. 39 cpv. 1 Lespr.). Ora, anche considerando che le richieste di indennità
per espropriazione materiale non sono subordinate a particolari esigenze di
forma (Riva, op. cit., no. 202), dalla notifica 3.11.2003 non è
ragionevolmente desumibile alcuna rivendicazione in questo senso.
10.
Da ultimo l’espropriata ha chiesto
il riconoscimento di interessi a norma di legge.
Tuttavia, non essendo stata chiesta né esercitata l’anticipata immissione in
possesso non possono essere riconosciuti interessi al saggio usuale a norma
dell’art. 52 cpv. 3 Lespr..
Semmai, decorsi 20 giorni dalla fissazione definitiva dell’indennità, saranno
dovuti gli interessi di mora (art. 54 cpv. 1 Lespr.) al tasso del 5% (art. 73
cpv. 1 CO).
11.
La tassa di giustizia e le spese
sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr.). L’espropriata,
che si è avvalsa della consulenza di un legale, ha diritto alla rifusione delle
ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle difficoltà poste dalla
vertenza.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia: 1. L’ente espropriante verserà all’espropriata le
seguenti indennità:
1.1. fr. 220.- il mq per l’espropriazione formale di mq 553
1.2. fr. 6.- il mq per l’occupazione temporanea di mq 255
2. Le restanti pretese d’indennizzo sono respinte.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriata fr. 1'500.- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
|
|
- -
|
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco