Incarto n.
20.2004.27-3

20/04

 

Lugano

27 gennaio 2005

Approvazione progetto

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

Composto

dalla presidente

Margherita De Morpurgo Quadri

 

e dai membri

arch. Bruno Buzzini

ing. Giorgio Caprara

 

segretaria

Paola Carcano

 

 

statuendo nella procedura di approvazione dei progetti e di espropriazione presentata in data 24.02.2004 da

 

 

 

ISEP 1

rappr. dal RA 1

 

 

contro

 

COCE 1 MCON 14 MCON 15 MCON 16 e MCON 21

rappr. dall’ RA 4

 

 

 

nell'ambito della sistemazione e del rifacimento del sottopasso FFS e raccordi stradali tratto V__________ - Bivio per P__________ in territorio di V__________,

in relazione al mapp. no. 333 RFD di V__________



considerato              -     che i progetti definitivi sono stati pubblicati nel periodo dal 15.03.2004 al 14.04.2004 incluso;

-         che la realizzazione dell'opera coinvolge, in particolare, il mapp. no. 333 RFD di V__________ espropriato in ragione di ca. 64 mq ed occupato temporaneamente in ragione di ca. 62 mq, superfici per le ISEP 1 ha rispettivamente offerto alla proprietaria fr. 200.-- il mq e fr. 0.50 il mq a titolo di indennità espropriative oltre alla corresponsione di fr. 3'000.-- a corpo a titolo di risarcimento per la soppressione di vegetali vari (cfr. tabella espropriativa);



-        che con notifica 7.04.2004 la proprietaria si è opposta al progetto ed all’espropriazione chiedendo una modifica dei piani tale da rendere meno invasivo l’intervento. In particolare ha postulato il ripristino dell'accesso pedonale come allo stato attuale, l'allontanamento del tracciato stradale dal balcone della proprietà e la salvaguardia a titolo cautelativo delle cantine a secco esistenti sulla particella. Contestualmente ha pure avanzato delle pretese risarcitorie che qui non occorre specificare;

-        che l'ente espropriante ha messo a punto, in esito ad una trattativa con l'espropriata, una variante del progetto giusta la quale il tracciato stradale viene allontanato di ca. 2.40 ml dall'abitazione e quindi di ca. 1.30 ml dal balcone al primo piano. In seguito alla predetta modifica progettuale la superficie esproprianda è stata ridotta a ca. 47 mq mentre quella occupata temporaneamente a ca. 62 mq (cfr. piano 412.1D/101b 1:200 12.10-15.11.2004 della Divisione delle costruzioni e piano d'esproprio 1:500 dicembre 2004 allegati);

-        che d'altra parte l'ente espropriante si è impegnato, per un verso, a ripristinare l'adito pedonale una volta demolito lo stabile al mapp. no. 334 come attualmente attraverso la scalinata e, per altro verso, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per non pregiudicare le predette cantine (cfr. verbale di udienza 20.07.2004). Si è quindi premurato di versare agli atti una perizia a futura memoria sullo stato dello stabile, peraltro sottoscritta dalla stessa proprietaria (cfr. scritto 19.01.2005);

-        che l'ente espropriante si è pure reso garante di definire durante l'esecuzione dei lavori i dettagli relativi alla pericolosità dell'uscita della proprietà direttamente con la proprietaria (cfr. scritto 18.01.2005);

-        che la predetta modifica progettuale è stata accettata dalla proprietaria (cfr. scritto 25.01.2005);

-        che pertanto essa sostituisce, limitatamente al tratto stradale che si estende dal km 0.110 al km 0.160, il progetto pubblicato inerente i lavori di sistemazione e di rifacimento del sottopasso FFS e raccordi stradali tratto V__________ - Bivio per P__________ in territorio di V__________;

-         che l'espropriata ha concesso l'anticipata immissione in possesso dal 30.01.2005 (cfr. scritto 24.01.2005);

-         che pertanto l'opposizione all'espropriazione, come pure la richiesta di modifica dei piani e di ripristino dell'accesso pedonale conformemente allo stato attuale, di cui allo scritto 7.04.2004 possono ritenersi evase;





-         che la questione inerente l'indennità espropriativa, in merito alla quale le parti non hanno raggiunto un accordo, verrà esaminata dal Tribunale nell’ambito di un giudizio separato;

-        che le ripetibili saranno assegnate con il merito.



in applicazione                degli art. 22, 32 e 33 Lstr. e degli art. 20 e segg. Lespr.,




dichiara:                 1.     Il progetto definitivo inerente i lavori di sistemazione e del rifacimento del sottopasso FFS e raccordi stradali tratto V__________ - Bivio per P__________ in territorio di V__________ è approvato come ai considerandi ed alla variante allegata e parte integrante del presente decreto.


                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 250.-- sono a carico ISEP 1.



                                3.     La presente decisione è definitiva.



                                4.     Intimazione a:

 

- RA 4- RA 1

 

 



per il Tribunale di espropriazione

la presidente                                                             la segretaria

 

 

Margherita De Morpurgo Quadri                               Paola Carcano